Tutela integrità del lavoratore

blocco

Sussiste l’obbligo risarcitorio a carico del datore di lavoro per il danno non patrimoniale subito dal lavoratore dipendente per una patologia cagionata dal malfunzionamento di apparecchi utilizzati per servizio. Il datore di lavoro è tenuto ad individuare tutte le situazioni di specifico rischio, anche al di là dell’osservanza delle singole misure dettate da legislazioni speciali, siccome non sempre sufficienti a regolare il caso concreto.

“l’adempimento dell’obbligo di tutela dell’integrità fisica del lavoratore imposto dall’art. 2087 c.c. è un obbligo di prevenzione che impone al datore di lavoro di adottare non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge in relazione allo specifico tipo d’attività esercitata e quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma anche tutte le altre misure che in concreto si rendano necessarie per proteggere il lavoratore dai rischi connessi tanto all’impiego d’attrezzi e macchinari quanto all’ambiente di lavoro, e deve essere verificato, nel caso di malattia derivante dall’attività lavorativa svolta, esaminando le misure in concreto adottate dal datore di lavoro per prevenire l’insorgere della patologia (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 17314/2004; 2444/2005; 6337/2012). Non appare quindi condivisibile l’assunto del ricorrente secondo cui il dedotto rispetto della normativa specifica di cui al D.P.R. n. 185 del 1964 e del D.M. 6 giugno 1968 (in vigore all’epoca dei fatti per cui è causa) escluderebbe la possibilità di configurare una sua responsabilità colposa ai sensi dell’art. 2087 c.c..” (Cassazione 14468 del 2013)