Annullamento sanzione disciplinare. Comunicazioni obbligatorie e diritto di cronaca del militare

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Il Tribunale Amministrativo per il Piemonte (Torino, Sez. I), pronunciandosi sul ricorso proposto da un Ufficiale dell’Esercito, difeso dall’Avv. Laura Lieggi, avverso la sanzione disciplinare ricevuta, ha annullato il provvedimento disciplinare.

La sentenza ha affrontato, tra i vari temi emersi nella disamina di un articolato e complesso procedimento disciplinare, diversi aspetti di un tema che frequentemente diviene oggetto di provvedimenti disciplinari: la mancata comunicazione ex art. 748 D.P.R. 90/2015, così come ha fornito importanti spunti di riflessione sulla demarcazione fra l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 748 del D.P.R. 90/2010 e la violazione degli artt. 1472 e 1473 del D. L.vo 66/2010 che disciplinano i casi in cui i militari debbono richiedere l’autorizzazione al fine di pubblicare scritti, tenere conferenze e manifestare pubblicamente il proprio pensiero esercitando legittimamente diritti propri e comuni a tutti i cittadini.

Più nel dettaglio, il procedimento disciplinare a carico del ricorrente era stato avviato a seguito della sua partecipazione ad una trasmissione radiofonica nella quale l’Ufficiale era stato intervistato in merito ad un articolo, da egli stesso scritto, la cui pubblicazione era stata già autorizzata dal Ministero della Difesa, riportando esclusivamente notizie di dominio pubblico e non facendo riferimento alcuno a circostanze coperte dalla segretezza dell’ufficio.

Il rapporto disciplinare notificato all’Ufficiale rilevava, con sovrabbondante ed estrema gravità, la violazione degli articoli 712 (doveri attinenti al giuramento), 713 comma 2 (doveri attinenti al grado), 715 comma 1 let. b) (doveri attinenti alla dipendenza gerarchica), 722 (doveri attinenti alla tutela del segreto e al riserbo sulle questioni militari) , 729 (esecuzione degli ordini) comma 1, 732 (contegno del militare) comma 1 e 748 (comunicazioni dei militari) comma 5 let. b) del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90 (Testo Unico delle Disposizioni Regolamentari in materia di Ordinamento Militare), nonché l’art. 1472 (libertà di manifestazione del pensiero) del Codice dell’Ordinamento Militare, come richiamati all’art. 751 punto 1) “comportamenti che possono essere puniti con la consegna di rigore comma 1, lettera a) al punto 1) “violazione dei doveri attinenti al giuramento prestato; punto 3) “violazione rilevante dei doveri attinenti al grado e alle funzioni del proprio stato”; nonché punto 6) “trattazione pubblica non autorizzata di argomenti di carattere riservato d’interesse militare e di servizio o comunque attinenti al segreto d’ufficio”.

Avviato il procedimento disciplinare, la Commissione di disciplina non rilevava la sussistenza delle violazioni contestate ed esprimeva parere negativo in merito alla irrogazione di “alcuna sanzione disciplinare”.

Il Comandante di Corpo, contrariamente a quanto stabilito dalla Commissione al termine dell’istruttoria, decideva di irrogare comunque la sanzione del rimprovero in relazione alla ritenuta violazione degli artt. 715 comma 1 e 748 comma 5 del D.P.R. 90/2010.

Contro tale provvedimento l’Ufficiale, patrocinato dallo Studio Legale Lieggi, esperiva in primis ricorso gerarchico e, a seguito di rigetto dello stesso, depositava ricorso presso il T.A.R. di Torino, richiedendo l’annullamento del provvedimento che disponeva la sanzione disciplinare, nonché l’annullamento di tutti gli atti presupposti e conseguenti.

Il Tar adito ha ritenuto ammissibili le censure con le quali la difesa ha segnatamente evidenziato che in relazione alla partecipazione alla trasmissione radiofonica non sussisteva “alcun particolare obbligo di preventiva comunicazione, non venendo in considerazione una attività idonea ad interferire con il servizio; parimenti risultano ammissibili le censure fondate sulla violazione degli artt. 1472 e 1473 D. L.vo 66/2010, atteso che il provvedimento impugnato, a differenza di quello originario, fa riferimento a tali norme per confermare la sanzione e per concludere che il ricorrente avrebbe dovuto munirsi di autorizzazione dell’Ente militare competente”.

Ha rilevato il Tar che nel provvedimento con il quale era stato respinto il ricorso gerarchico non venivano più richiamati gli artt. 715 e 748 del D.P.R. 90/2010, bensì gli artt. 1472 e 1473 del D. L.vo 66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare), che disciplinano i casi in cui i militari debbono richiedere l’autorizzazione al fine di pubblicare scritti, tenere conferenze e manifestare pubblicamente il proprio pensiero, e quindi, “pronunciandosi sul ricorso gerarchico l’addebito mosso al ricorrente è stato implicitamente riportato alla contestazione originaria, che si fondava sull’aver, il ricorrente, omesso di chiedere l’autorizzazione a partecipare alla trasmissione radiofonica, e non già, semplicemente, l’aver omesso di darne comunicazione” con ciò creando una differenziazione fra la contestazione degli addebiti e la motivazione finale del provvedimento disciplinare: pratica non consentita ed illegittima.

L’originario addebito di aver violato l’art.1472, partecipando ad una trasmissione radiofonica abbandonato nel provvedimento sanzionatorio e poi sostanzialmente “ripescato” in sede di decisione sul ricorso gerarchico, é rimasto indimostrato “e come tale non giustificava la sanzione applicata al ricorrente per la ragione che, si ripete, la violazione dell’art. 1472 si ricollega non alla violazione di qualsiasi disposizione che faccia obbligo di chiedere una preventiva autorizzazione, bensì alla violazione dell’obbligo di rendere pubbliche notizie riservate o coperte da segreto”.

Analizzando l’originario provvedimento sanzionatorio, il Tar ha esaminato l’accusa “di aver violato l’art. 748 comma 5 del D.P.R. 90/2010, per il mero fatto di non aver comunicato alla di lui linea di comando, …., la partecipazione alla trasmissione radiofonica del 30 settembre 2015”.

Tale disamina ha consentito di ribadire ancora una volta  che l’art. 748 del D.P.R. 9072010 disciplina “i casi in cui il militare deve effettuare obbligatoriamente delle comunicazioni, essenzialmente riconducibili ad assenze per motivi di salute o per altragrave ragione”. Al comma 5, che è quello richiamato nel provvedimento del 22 dicembre 2015, si legge cheIl militare deve, altresì, dare sollecita comunicazione al proprio comando o ente: a) di ogni cambiamento di stato civile e di famiglia; b) degli eventi in cui è rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio.” La disposizione in parola annette l’obbligo di effettuare la comunicazione non relativamente ad ogni e qualsiasi evento che coinvolga il militare ma solo relativamente a quelle situazioni chepossono avere riflessi sul servizio”, e che possono cagionare disfunzioni: invero, tenuto conto del fatto che la previsione in parola è contenuta nel contesto di una norma che si preoccupa di stabilire l’obbligo del militare di avvisare tempestivamente i superiori delle proprie assenze, per dar modo a costoro di disporre la relativa sostituzione, nonché dei mutamenti di stato civile e di famiglia, ancorquì, all’evidenza, in quanto eventi che possono comportare un maggior numero di assenze dei militari, è ragionevole affermare che anche nel caso divisato al comma 5 lett. b), vengono in considerazione solo situazioni idonee ad influire sul servizio reso dal singolo militare, nell’ottica di prevenire assenze future.

Non avendo quindi causato il ricorrente alcun tipo di disservizio, la sanzione applicata non può dunque reggersi sull’art. 748 comma 5 del D.P.R.90/2010, che contempla casi tipici di obbligo di comunicazione da parte dei militari.

Il caso ha dato modo di rilevare che non sussiste alcuna connessione fra l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 748 del D.P.R. 90/2010 e la violazione degli artt. 1472 e 1473 del D. L.vo 66/2010, i quali disciplinano i casi in cui i militari debbono richiedere l’autorizzazione al fine di pubblicare scritti, tenere conferenze e manifestare pubblicamente il proprio pensiero.

L’art. 1472 del D.L.vo 66/2010 stabilisce che “I militari possono liberamente pubblicare loro scritti, tenere pubbliche conferenze e comunque manifestare pubblicamente il proprio pensiero, salvo che si tratti di argomenti a carattere riservato di interesse militare o di servizio per i quali deve essere ottenuta l’autorizzazione”. Il dovere dei militari di chiedere l’autorizzazione al fine di manifestare pubblicamente il proprio pensiero è chiaramente legato, dalla norma, all’essere l’argomento da trattare “riservato a carattere militare o di servizio”, e dunque mancando tale carattere di riservatezza l’autorizzazione preventiva si deve ritenere non doverosa, al più facoltativa.

Il Collegio ha ritenuto, pertanto, che la violazione dell’art. 1472 si ricollega non alla violazione di qualsiasi disposizione che faccia obbligo di chiedere una preventiva autorizzazione, bensì alla violazione dell’obbligo di rendere pubbliche notizie riservate o coperte da segreto. “Da questo punto di vista il fatto che esistano circolari (quelle menzionate nel provvedimento del 1° marzo 2016) che impongono ad ogni militare di chiedere la preventiva autorizzazione in vista della partecipazione a qualsiasi manifestazione pubblica, non può assumere rilevanza al fine di stabilire l’eventuale violazione dell’art. 1472 C.O.M.: tali circolari stabiliscono un procedimento autorizzativo che tende a prevenire l’eventuale divulgazione di notizie riservate o coperte da segreto, ma la violazione di tale procedimento non implica, in sé e per sé, la effettiva divulgazione di notizie riservate o segrete.”

A tal proposito il Collegio ha affermato che le circolari del Ministero della Difesa in materia di informazione e comunicazione, pur effettivamente stabilendo la necessità che qualsiasi evento con finalità informativa cui sia chiamato a partecipare un militare è soggetto a preliminare autorizzazione, riguardano tecniche di comunicazione “che le Forze Armate devono osservare nei confronti del pubblico di cittadini allo scopo di rendere l’opinione pubblica edotta della attività delle stesse senza incorrere nel pericolo di rivelare notizie riservate o coperte da segreto. Tali circolari sono però dirette ai vertici delle Forze Armate, e quindi non sembra possano essere richiamate in modo pertinente al fine di individuare il contenuto di precisi obblighi e doveri a carico dei singoli militari.

La stessa previsione che “La partecipazione ad eventi e trasmissioni televisive (quiz, talent show, concorsi, ecc.) non hanno bisogno della preventiva autorizzazione della F.A. in quanto svolte nella sfera delle attività private, ma necessitano di essere comunicate per informazione sulla linea gerarchica.” si riferisce, “ragionevolmente, ad eventi nel corso dei quali possano essere trattati argomenti e/o riferite opinioni del militare non conosciute alla linea di comando del militare stesso: l’obbligo di comunicazione previsto dalla circolare in esame potrebbe quindi giustificarsi, se così interpretato, quale misura idonea a consentire al comando di esercitare, anche a posteriori, un controllo sulle dichiarazioni rese dal militare e nello stesso tempo a non interferire in maniera eccessivamente invadente con il diritto del militare di esprimere liberamente la propria opinione e la propria personalità.”