Avanzamento di grado personale militare

blocco

L’avanzamento del personale non direttivo delle Forze Armate, è il complesso delle procedure ne­cessarie per consentire la progressione di carriera del personale (art. 1030 D.Lgs. 66/2010). Le dispo­sizioni del codice dell’ordinamento militare relative alle procedure di avanzamento sono applicabi­li anche al personale militare femminile (art. 1033 D.Lgs. 66/2010). L’avanzamento può avere luogo ad an­zianità; a scelta, se trattasi di ufficiali o sottufficiali; a scelta per esami mediante concorso interno, per marescialli delle Forze Armate (o ispettori dell’ Arma dei carabinieri); per meriti eccezionali (per appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri, l’avanzamento
può avere luogo anche per benemerenze d’istituto (art. 1031, co. 1, lett. e) e co. 4, D.Lgs. 66/2010). Le autorità competenti esprimono i giudizi sull’avanzamento sulla base della documentazione personale e dei precedenti di carriera (art. 1032, co. 4, D.Lgs. 66/2010) nonchè, quando lo ritengano opportuno, interpellando qualunque superiore di grado in servizio, che abbia o abbia avuto alle dipendenze il militare medesimo. Le autorità competenti a esprimere giudizi sull’avanzamento si differenziano tra quelle previste per gli ufficiali e quelle previste per sottufficiali, gra­duati e militari di truppa.

Commissioni di avanzamento

Per l’avanzamento degli ufficiali, le commissioni di avanzamento previste dal Codice sono: la commissioni di vertice; le commissioni superiori di avanzamento; le commissioni ordinarie di avanzamento; ì superiori gerarchici, nei confronti degli ufficiali di complemento.
L’ art. 1034 del Codice disciplina la composizione delle commissioni stabilendo che debbano essere composte da militari appartenenti ai ruoli del servizio permanente effettivo, e non possono farne parte gli ufficiali che ricoprano la carica di Ministro o Sottosegretario di Stato presso qualsiasi amministrazione; di Capo di Gabinetto del Ministero della Difesa o presso qualsiasi altra amministrazione; di Consigliere militare del Presidente della Repubblica o del Presidente del Consìglio dei Ministri; che siano impiegati presso enti, comandi o unità internazionali che hanno sede di servizio fuori dal territorio nazionale; che siano temporaneamente a disposizione dì altra amministrazione per incarichi non previsti dalle norme di ordinamento. Per la validità delle deliberazioni, è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti con diritto al voto nelle commissioni (art. 1035, co. 4, D.Lgs. 66/2010); i componenti si pronunciano con votazione palese e in ordine inverso di grado e di anzianità (art. 1035, co. 3, D.Lgs. 66).

Le commissioni di vertice sono competenti ad esprimere giudizi nei confronti degli ufficiali con grado di generale di divisione e gradi corrispondenti, su convocazione del Ministero della difesa e proposta del Capo di stato maggiore della difesa (art. 1035, co. 1, D.Lgs. 66/2010). Presso ciascuna Forza Armata è costituita una commissione di vertice, composta dagli stessi membri della commissione superiore d’avanzamento e presieduta dal Capo di stato maggiore della difesa (art. 1036 D.Lgs. 66) A mente dell’ art. 1041 del codice, partecipa, come componente, alle commissioni di vertice anche il Segretario generale del Ministero della Difesa (oppure il Vice Segretario generale militare, se il Segre­tario generale riveste qualifica dirigenziale civile.

Le commissioni superiori di avanzamento, sono una per ciascuna Forza Armata e sono competenti ad esprimere giudizi nei confronti degli ufficiali con grado da tenente colonnello a generale di brigata e gradi corrispondenti. L’art 1037 del codice dispone che la commissione superiore d’avanzamento dell’Esercito è composta: «a) dai Capo di Stato Maggiore dell’Esercito; b) dai generali di corpo d’armata che sono preposti al comando di Alti Comandi ovvero Ispettorati, nei settori operativo, logistico, scolastico, addestrativo e territoriale; c) dai due generali di carpo d’armata del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni più anziani in ruolo che hanno espletato o stanno espletando le funzioni del grado, che non ricoprono le cariche di cui alla lettera b), nonché dal Sottocapo di Stato Maggiore dell’Esercito ove non compreso nei due suddetti generali di corpo d’armata; d) dall’ufficiale generale più elevato in grado e più anziano dei singoli Corpi se si tratta di valutare ufficiali appartenenti ai rispettivi Corpi; e) dall’ufficiale più elevato in grado e più anziano dell’Arma dei trasporti e dei materiali, se non ricopre l’incarico di Comandante logistico, quando si tratta di valutare ufficiali appartenenti a tale Arma». La Commissione è presieduta dal Capo di Stato Maggiore dell’Esercito o, nelle ipotesi di assenza o impedimento di questo, dal generale di corpo d’armata (o grado corrispondente) più anziano di grado o più anziano di età tra i presenti in caso di parità di anzianità di grado. La commissione superiore di avanzamento della Marina Militare, (art. 1038 del codice) è composta: dal Capo di Stato Maggiore della Marina; b) dagli ammiragli di squadra che sono o sono stati preposti al comando in capo di forze navali al comando scuole della Marina militare o al comando logistico della Marina militare; c] dall’ammiraglio di squadra più anziano in ruolo, non compreso tra gli ammiragli di cui alle lettere a) e b); d) dal Sottocapo di Stato Maggiore della Marina, qualora ammiraglio di squadra non compreso tra gli ammiragli di cui alle lettere b) ed e); e) dall’ufficiale ammiraglio non appartenente al corpo dì stato maggiore più elevato in grado, o più anziano degli altri corpi della Marina, se la valutazione riguarda ufficiali del rispettivo corpo»: è presieduta dal Capo di Stato Maggiore della Marina o, nelle ipotesi di assenza o impedimento di questo, dall’ammiraglio di squadra (o grado corrispondente] più anziano di gra­do o più anziano di età tra i presenti, in caso di parità di anzianità di grado. L’art. 2238 bis D.Lgs. 66/2010, dispone che «Sino al 31 dicembre 2016, continuano a far parte della commissione di cui all’articolo 1038 gli ammiragli di squadra che sono o sono stati preposti a! comando in capo di dipartimento militare marittimo». La commissione superiore di avanzamento dell’ Aeronautica militare (art. 1039) è composta: dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica; b) dai quattro generali di squadra aerea più anziani in ruolo che non ricoprono la carica di cui alla ietterà a) e che hanno svolto le funzioni di Sottocapo di Stato Maggiore dell’Aeronautica o che sono o sono stati preposti a comandi di grande unità ovvero ad alto coman­do di vertice nei settori operativo, tecnico logistico o addestrativo, nonché dal Sottocapo di Stato Maggiore dell’Aeronautica ove non compreso nei predetti generali e in possesso del grado di generale squadra aerea; e) dall’ufficiale generale più elevato in grado, o più anziano, dell’Arma aeronautica ruolo delle armi o del Corpo del genio aeronautico, o del Corpo di commissariato aeronautico, o del Corpo sanitario aeronautico, se la valutazione riguarda gii ufficiali della rispettiva Arma o Corpo»; è presieduta dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica o, nelle ipotesi di assenza o impedimento di questo, dal generale di squadra aerea (o grado corrispondente) più anziano di grado e, a parità di anzianità di grado, più anziano di età tra i presenti. Alle commissioni di avanzamento (art 1041) partecipano come componenti il Vice Segretario generale militare del Ministero della Difesa e il Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa.

Le commissioni ordinarie di avanzamento, sono composte da membri annualmente designati e convocati dal Ministro della Difesa su proposta del Capo di Stato Maggiore di Forza Armata. Sono competenti, per l’Esercito, la Marina Militare e l’Aeronautica Militare, ad esprimere giudizi nei confronti degli ufficiali in servizio permanente aventi grado da sottotenente a maggiore e gradi corrispondenti. La commissione ordinaria di avanzamento dell’Esercito è composta: a) da un generale di corpo d’armata; b) da un generale di divisione; c)da cinque colonnelli del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni; d) da un colonnello dell’Arma dei trasporti e dei materiali o dei Corpi, se la valutazione riguarda ufficiali della predetta Arma o dei Corpi; e] da un colonnello dei ruoli speciali delle Armi o dei Corpi, se la valutazione riguarda ufficiali dei predetti ruoli». Presiede la commissione il generale di corpo d’arma­ta o, in caso di assenza o impedimento di questo, l’ufficiale più elevato in grado o il più anziano, in caso di parità di grado. La commissione ordinaria di avanzamento della Marina militare è composta: a) da un ammiraglio di squadra; b) da quattro ufficiali ammiragli o capitani di vascello del Corpo distato maggiore; c) da un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del Corpo di Stato Maggiore del Corpo del Genio Navale, o delle Armi Navali, o Sanitario, o di Commissariato o delle Capitanerie di Porto, se la valutazione riguarda ufficiali del rispettivo Corpo». La suddetta commissione è presieduta dal suddetto ammiraglio di squadra o, in caso di assenza o impedimento di questo, dall’ufficiale più elevato in grado o il più anziano, in caso di parità di grado. La commissione ordinaria di avanzamento dell’Aeronautica Militare è composta: a) da un generale di squadra aerea; b) da quattro ufficiali generali o colonnelli del ruolo naviganti normale dell’Arma aeronautica; da un Ufficiate di grado non inferiore a colonnello del ruolo normale delle armi dell’Arma aeronautica, del Corpo del genio aeronautico, o di commissariato aeronautico o sanitario aeronautico, se la valutazione ri­guarda ufficiali della rispettiva Arma o Corpo». E’ presieduta dal generale di squadra aerea o, in caso di assenza o impedimento di questo, dall’ufficiale più elevato in grado o il più anziano, in caso di parità di grado. Alle commissioni ordinarie di avanzamento partecipa, esprimendo il proprio parere sull’idoneità all’avan­zamento, il Direttore Generale della Direzione Generale per il personale militare o, in caso di assenza o impedimento di questo, un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, che possibilmente faccia parte della medesima Forza Armata alla quale il militare da valutare appartiene.

Le commissioni per lavanzamento dei sottufficiali, dei graduati e dei militari di truppa

Per il giudizio di idoneità per l’avanzamento dei militari di truppa è prevista la costituzione, presso ciascun corpo o reparto d’impiego, di un’apposita commissione, composta da almeno tre membri nominati dal comandante di corpo (art 1047, co. 5, D.Lgs. 66/2010), sono disciplinate dagli artt. 1047-1049 del D.Lgs. 66/2010.

Presso ciascuna Forza Armata, è istituita una commissione permanente per la valutazione all’ avanzamento ad anzianità e a scelta dei marescialli, degli ispettori, dei sergenti, dei sovrintendenti e dei volontari in servizio permanente, composta da un ufficiale generale che funge da presidente e da membri ordinari che possono essere non più di tredici ufficiali superiori (art. 1047, co. 3, D.Lgs. 66/2010, modif. dal D.Lgs. 8/2014); primo maresciallo, sergente maggiore capo o gradi corrispondenti (es. 2° capo scelto della Marina), caporal maggiore capo scelto o gradi corrispondenti della Marina militare (sottocapo di Io classe scelto) e dell’Aeronautica militare (primo aviere capo scelto) che devono essere il più anziano del ruolo, al primo gennaio dell’anno considerato, al quale appartiene il militare da valutare.

Per le commissioni permanenti sono previste attribuzioni speciali (art. 1048 D.Lgs. 66/2010) in relazione alle quali possono essere chiamate ad esprimere un parere ogni volta in cui il Mi­nistro della Difesa lo ritenga necessario; a pronunciarsi relativamente ai corsi o agli esami.

Le commissioni eventuali di avanzamento (art. 1049 D.Lgs. 66/2010), sono previste esclusivamente per i volontari in servizio permanente per l’avanzamento al grado superiore. Queste commissioni sono istituite con decreto del Ministro della Difesa per una du­rata massima di tre anni, salva eventuale proroga.

Le aliquote di avanzamento

Gli ufficiali e i sottufficiali, per essere valutati per l’avanzamento, devono essere inclusi in apposite aliquote. In particolare, le aliquote per gli ufficiali, ai sensi dell’art. 1053 D.Lgs. 66/2010, sono definite il 31 ottobre di ogni anno dal Direttore generale della Direzione generale per il personale militare che, con apposite determinazioni, indica, per ciascuna Forza armata, per ciascun grado e per ciascun ruolo, gli ufficiali da va­lutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l’anno successivo Secondo quanto dispone l’art 1054 del codice, per determinare le anzianità minime di grado richieste per l’inclusio­ne nelle aliquote di valutazione, si deve fare riferimento all’anno solare di conferimento del grado rivestito. Nelle aliquote sono inclusi gli ufficiali che non siano stati ancor valutati ma che, entro il 31 ottobre, siano in possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 1093 del Codice (requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di cultura, professionali, necessari per bene adempiere le funzioni del nuovo grado; è condizione indispensabile, per l’avanzamento al grado superiore, aver disimpegnato bene le funzioni dei proprio grado). Gli ufficiali che, alla suddetta data, non abbiano raggiunto i requisiti generali e speciali per l’avanzamento (discipli­nati, rispettivamente, dagli artt. 1093 e 1096 del codice], sono indicati con determinazione del Direttore generale della Direzione Generale per il personale militare e sono inclusi nella prima determinazione annuale dell’aliquota successiva alla data del raggiungimento delle predette condizioni (art 1053, co. 4, DrLgs. 66/2010); siano già stati giudicati idonei e non iscritti in quadro; debbano essere valutati o rivalutati in quanto siano venute meno, alla base, le cau­se che avevano determinato la sospensione della relativa valutazione o della pro­mozione.

Le aliquote per il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, degli ispettori, dei sergenti, dei sovrintendenti e dei volontari in servizio permanente sono decise con decreto ministeriale al 31 dicembre di ogni anno. In queste aliquote è incluso solo il personale che, alla data menzionata, abbia compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio, di imbarco e abbia superato gli eventuali corsi ed esami prescritti (art. 1050, co. 4, D.Lgs. 66/2010) I sottufficiali dell’Esercito, della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare, che siano stati esclusi dalle aliquote di valutazione per i motivi di cui all’art. 1051 se valutati idonei per l’avanzamento a scelta, prendono posto a seconda del punteggio globale attribuito nella graduatoria di merito dei pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive [art 1273, co. 4, D.Lgs. 66/2010.

Impedimenti nella valutazione dell’avanzamento, sospensione della valutazione, esclusione del militare dalle procedure di avanzamento.

Prima ipotesi di impedimento è quella prevista per il militare che ricopra la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato.

Non può essere inserito nelle aliquote di avanzamento nè essere sottoposto a valutazione il militare che sia stato rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo; sia stato sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una san­zione di stato; sia stato sospeso dall’impiego o dalle funzioni del grado; sia in aspettativa per qualsiasi motivo per un periodo non inferiore a 60 giorni. La valutazione dell’avanzamento può essere sospesa quando, per casi eccezionali, le Autorità competenti ritengano di non poter arrivare al giudizio finale sull’avanzamento o quando la commissione d’avanzamento competente si renda conto che il militare da valutare si trovi in una delle situazioni in presenza delle quali non è consentito l’inserimento nelle aliquote nè la valutazione dell’avanzamento. La sospensione è comunicata al militare insieme ai motivi che l’hanno determinata, che devono essere sempre palesati.

Il militare è escluso dalle aliquote o dalla valutazione per non aver maturato i requisiti richiesti dal codice dell’ordinamento militare con riserva fino alla cessazione delle cause impeditive venute meno le quali, fatta eccezione per quelle che comportino la cessazione dal servizio permanente, il militare è incluso nella prima aliquota utile per la valutazione oppure è sottoposto a valutazione.

L’ art. 1051, all’ultimo comma prevede come causa di esclusione da ogni procedura di avanzamento e dalla possibilità di transito da un ruolo a un altro del personale militare inserito nei ruoli del servizio permanente, l’essere stato condannato, con sentenza definitiva, ad una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo, compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di fedeltà alle istituzioni oppure lesivi del prestigio dell’amministrazione e dell’onore militare.

L’avanzamento ad anzianità e l’avanzamento a scelta di ufficiali e sottufficiali

Principi generali

Avanzamento ad anzianità degli ufficiali

 Il militare è giudicato in termini di “idoneità” o “non idoneità” all’avanzamento, a seconda che questo riporti o meno un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti; sia gli idonei che i non idonei sono poi iscritti in due distinti elenchi, in ordine di ruolo: gli idonei sono promossi nell’ordine d’iscrizione nel rispettivo ruolo a decorrere dal giorno del compimento delle an­zianità di grado richieste o anche in soprannumero agli organici previsti dalle norme vigenti (artt. 1055, co. 1 e 1071, co. 3 e 4, D.Lgs. 66/2010).

L’avanzamento ad anzianità dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente

La promozione è a ruolo aperto a decorrere dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza nel grado previsto dal codice. E’ previsto un giudizio in termini di “idoneità” o “non idoneità” all’avanzamento: è idoneo il sottufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiori alla metà dei votanti; l’iscrizione nel quadro di avanzamento è in ordine di ruolo. Ai sottufficiali valutati non idonei verrà comunicato il giudizio dì non idoneità e i motivi che lo hanno determinato; saranno sottoposti ad una seconda valutazione con inclusione nell’aliquota di valutazione dell’anno successivo e, se anche per la seconda volta dovessero essere valutati non idonei, potranno essere valutati nuovamente nel quarto anno successivo a ogni giudizio negativo e, se giudicati idonei, saranno promossi con le stes­se modalità e con le stesse decorrenze attribuite ai militari di pari grado con i quali sono stati portati in avanzamento (art. 1056, co. 5, D.Lgs. 66/2010).

Avanzamento a scelta degli ufficiali e sottufficiali (artt. 1057-1060 D.Lgs. 66/2010).

Il giudizio nell’ avanzamento a scelta degli ufficiali prevede due fasi, entrambe a carattere collegiale; la prima finalizzata ad accertare l’idoneità di ciascun ufficiale all’adempimento delle funzioni del grado superiore; la seconda diretta ad attribuire al personale valutato un punteggio di merito (sulla base di un giudizio di merito complessivo, da parte delle competenti commissioni, sulle capacità e sulle attitudini dell’ufficiale valutato idoneo) e, quindi, alla formazione della graduatoria di merito (a parità di punti, è data precedenza al più anziano in molo).

Affinché un ufficiale sia valutato idoneo, è necessario che riporti un numero di voti favorevoli superiore ai due terzi dei votanti (art. 1058, co. 2, D.Lgs. 66/2010).I punti di merito vanno da uno a trenta e sono attribuiti valutando, in particolare, le qualità del militare (morali, di carattere e fisiche); le doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami ed esperimenti; le benemerenze di guerra; l’attitudine del valutando ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori d’impiego di particolare interesse per l’amministrazione. Ai fini dell’attribuzione del punteggio di merito, si opera una dinzione a seconda che il militare da valutare sia un ufficiale avente grado non superiore a colonnello (o grado corrispondente) o sia un ufficiale avente grado di generale di divisione o di brigata (o ufficiale di grado corrispondente). Nel primo caso il punteggio si ricaverà sommando i punti assegnati per ciascun complesso di elementi, tale somma sarà poi divisa per il numero dei votanti e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, saranno sommati fra di loro. Il totale sarà diviso per quattro, calcolando il quoziente, al centesimo, che costituisce il punto di merito attribuito all’uffi­ciale dalla commissione. Nel secondo caso, la somma dei punti assegnati è divisa per il numero dei votanti. Il quoziente, al centesimo, costituisce il punto di merito attribuito all’ufficiale dalla commissione. Formata la graduatoria, l’avanzamento si effettuerà promuovendo gli ufficiali nell’ordine risultante dalla graduatoria medesima o nell’ordine di iscrizione in ruolo.

L’avanzamento a scelta dei sottufficiali, avviene con procedura di valutazione simile a quella dell’avanzamento degli ufficiali. Sarà espresso un giudizio delle competenti commissioni sulla “idoneità” o “non idoneità” del valutando. Per l’idoneità è ri­chiesto un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti. Le commissioni competenti assegneranno un punto di merito da uno a trenta, prendendo in considerazione gli stessi elementi citati per la valutazione degli ufficiali,  ex art. 1058 del codice. L’art 1059 D.Lgs. 66/2010 prevede che siano sommati i punti assegnati per ciascun complesso di elementi; il risultato di tale somma sarà diviso per il numero dei votan­ti e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra loro; il totale ottenuto sarà diviso per tre, calcolando il quoziente al centesimo: questo quoziente costituisce il punteggio di merito attribuito al sottufficiale. Formata la graduatoria di merito la commissione compilerà, in base alla stessa graduatoria, il quadro d’avanzamento. Il punteggio deve essere comunicato sia agli idonei che ai non idonei. I marescialli, gli ispettori, i sergenti e i sovrintendenti che siano stati valutati non idonei saranno sottoposti a nuova valutazione e inclusi nell’aliquota di valutazione dell’anno successivo. Se giudicati non idonei per la seconda volta, potranno essere ulteriormente valutati nel quarto anno successivo a ogni giudizio negativo, saranno inclusi in aliquota di valutazione e, se giudicati idonei, saranno promossi a scelta con le stesse modalità e con le stesse decorrenze attribuite ai militari di pari grado con i quali sono stati portati in avanzamento (art. 1059, co. 7, D.Lgs. 66/2010). I vari giudizi di avanzamento sono autonomi tra loro, anche nell’ipotesi in cui la commissione d’avanzamento sia composta dagli stessi membri e il militare sia pre­posto allo stesso incarico (art. 1060 D.Lgs. 66/2010).

Avanzamento per meriti eccezionali.

E’ previsto dall’ art. 1061 D.Lgs. 66/2010 quando l’ufficiale, nell’esercizio delle sue attribuzioni, abbia reso eccezionali servizi alle Forze armate; abbia dimostrato di possedere qualità (intellettuali, di cultura e professionali) tali da dare “sicuro affidamento” di poter adempiere le funzioni del grado superiore; deve essere compreso nella prima metà del ruolo del proprio grado; deve aver compiuto il periodo di comando o di attribuzioni specifiche previsto; non deve aver già conseguito una promozione per meriti eccezionali nel corso della carriera. Competente a riconoscere l’ufficiale “meritevole” dell’avanzamento è il Ministro, su proposta del generale o dell’ammiraglio in carica dal quale l’ufficiale valutando dipende gerarchicamente. L’ufficiale è quindi promosso con precedenza rispetto ai militari di pari grado idonei sia all’avanzamento ad anzianità sia a quello a scelta (art. 1061, co. 3, D.Lgs. 66/2010); l’ufficiale “meritevole” è iscritto al primo posto nel quadro di avanzamento. Se riconosciuti meritevoli dell’avanzamento in esame più ufficiali, questi sono iscritti in quadro in ordine di anzianità, con precedenza su­gli altri di pari grado.

L’avanzamento straordinario dei sottufficiali, (art. 1062 D.Lgs. 66/2010) richiede, come requisiti fondamentali l’aver reso servizi di eccezionale importanza presso le Forze Amate e, come per gli ufficiali, che ì sottufficiali abbiano dimostrato di possedete qualità (intellettuali, di cultura e professionali) tali da dare “sicuro affidamento” di poter adempiere le funzioni del grado superiore. Il Direttore Generale del personale militare decide, su proposta dell’ufficiale generale (o grado equiparato) dal quale il militare dipende, se il militare sia o meno meritevole dell’avanzamento per meriti eccezionali. In caso di valutazione positiva, il militare è promosso a decorrere dalla data della proposta (se vi sono più sottufficiali con proposte di pari data, questi sono promossi nell’ordlne di iscrizione in ruolo) dell’uffi­ciale generale e prende posto nel ruolo in base all’anzianità di grado, che gli è attri­buita seguendo i militari di pari grado con la stessa anzianità.

Per i sergenti restano ferme le condizioni sull’avanzamento dei sottufficiali, e le promozioni da conferire, secondo il secondo comma dell’art. 1273 del codice, seguono i seguenti criteri: il primo terzo dei sergenti iscritti nel quadro d’avanzamento a scelta è pro­mosso al grado superiore in ordine di ruolo, a decorrere dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di permanenza di sette anni; il restante personale, invece, è sottoposto a seconda valutazione per l’avanza­mento all’epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell’an­no successivo: la prima metà è promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con un anno di ritardo rispetto al periodo di permanenza di sette anni previsto dall’articolo 1285 e prende posto nel ruolo dopo il primo terzo del personale da promuovere in prima valutazione nello stesso anno; la seconda metà è promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, ma con due anni di ritardo rispetto al suddetto periodo di permanenza di sette anni e prende posto nel ruolo dopo il personale da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno.

L’art. 1274, prevede condizioni particolari per l’avanzamento a seconda della Forza Armata alla quale il militare appartiene, in particolare, per i marescialli e per i sergenti si richiede che abbiano compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti e di imbarco e devono aver superato i corsi e gli esami stabiliti.

Condizioni particolari per i sottufficiali della Marina militare

L’art. 1275 del codice prevede per l’avanzamento dei sottufficiali della Marina militare l’esonero dal periodo minimo di imbarco del personale appartenente alla categoria/specializzazione dei musicanti, dei conduttori di automezzi e degli istruttori marina­reschi educatori fisici.

E’ considerato “imbarcato” su navi della Marina militare, in armamento o in riserva, anche tutto il personale in servizio presso i reparti di volo o presso gli eliporti o gli aeroporti nonché quello che frequenta corsi d’istruzione per conseguire l’abilitazione di specialista d’elicottero o d’aereo. Il Ministro della difesa, per determinate specialità o gradi di esse, può stabilire l’esonero dall’obbligo del periodo minimo d’imbarco per l’avanza­mento oppure la riduzione dello stesso in relazione alle specifiche attribuzioni di dette specialità oppure alla possibilità di assegnare personale a bordo delle navi (art. 1274, co. 4, D.Lgs. 66/2010). Sono esonerati dagli obblighi previsti dal codice dell’ordi­namento militare, in relazione alle condizioni per l’avanzamento (quindi non solo dagli obblighi di compimento del pe­riodo minimo in esame], i sottufficiali abilitati montatori artificieri.

Per il personale non esonerato, per il computo del periodo di imbarco ai fini dell’avanzamento, se si tratta di sottufficiali della Marina militare sbarcati all’estero da una nave della Mari­na militare per brevi missioni, questi sono considerati imbarcati per tutto il tem­po della missione, fatta salva la possibilità che il Ministero della difesa disponga di­versamente quando la missione si sia prolungata (art. 1275, co. 3, D.Lgs. 66/2010).

Per i nocchieri di porto, è previsto che le attribuzioni specifiche possano essere soddisfatte con la permanen­za in incarico di comando o presso componenti specialistiche del Corpo (es. nuclei aerei, sezioni elicotteri etc.) per un tempo pari a quello necessario per il compimento del periodo richiesto; per il personale appartenente alle specialità furieri contabili ovvero operatori, le attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte anche, rispettivamente, presso i servizi amministrativi e logistici e presso le sezioni amministrative; presso i servizi operativi del Corpo (art. 1275, co. 6bis, D.Lgs. 66/2010, introdotto dal D.Lgs. 8/2014).

Avanzamento e carriera dei marescialli

Sono previste disposizioni generali, comuni a tutti i marescialli delle Forze Armate e disposizioni relative a condizioni particolari richieste per l’avanzamento dei marescialli di ciascuna Forza Armata. Secondo l’art. 1276 del codice, per l’Esercito, l’Aeronautica e la Marina sono previsti, ai fini dello sviluppo di carriera, quattro gradi gerarchici: maresciallo (Marina militare: capo di 3^ classe; Aeronautica miltare: maresciallo di 3^alasse); maresciallo ordina­rio (Marina militare: capo di 2^ classe; Aeronautica miltare: maresciallo di 2^alasse); maresciallo capo (Marina militare: capo di 1^ classe; Aeronautica miltare: maresciallo di 1^alasse) e primo maresciallo (Marina militare: Capo Aiutante).

Le forme di avanzamento previste sono diverse a seconda del grado con diversi periodi minimi di permanenza nel grado richiesti. Per il grado di maresciallo ordinario, l’avanzamento avviene ad anzianità e il periodo minimo di permanenza nel grado richiesto per la promozione ad anzianità è di due anni; per il grado di maresciallo capo, l’avanzamento avviene ad anzianità e il periodo minimo di permanenza nel grado richiesto per la promozione ad anzianità è di sette anni; per il grado di primo maresciallo, l’avanzamento avviene a scelta e il periodo minimo di permanenza nel grado per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta è di otto anni; per il grado di primo maresciallo, l’avanzamento può avvenire a scelta per esami e il periodo minimo di permanenza nel grado per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta per esami è di quattro anni.

Per i marescialli dell’Esercito i periodi minimi di attribuzioni specifiche per l’avanzamento da maresciallo ordinario a maresciallo capo sono di tre anni di comando di plotone (o di reparti corrispondenti) oppure di quattro anni d’impiego in inca­richi tecnici o nelle specializzazioni (anche se compiuti in tutto o in parte da ma­resciallo).

Per i marescialli dell’Aeronautica, i periodi minimi di attribuzioni specifiche per l’avanzamento sono da maresciallo di 2° classe a maresciallo di 1° classe: cinque anni d’impiego in in­carichi della categoria di appartenenza, anche se svolti in parte nel grado di ma­resciallo di 3° classe; da maresciallo di 1° classe a primo maresciallo: quattro anni d’impiego in incari­chi della categoria di appartenenza.

Per i marescialli della Marina militare ai fini dell’avanzamento è valido il periodo d’imbarco compiuto, con funzioni inerenti al proprio grado o come comandato, su navi non iscritte nel naviglio dello Stato per l’espletamento di servizi previsti da speciali disposizioni; è valido anche il periodo d’imbarco compiuto su navi mercantili per istruzione professionale. In ogni caso la metà del periodo d’imbarco prescritto ai fini dell’avanzamento deve essere trascorsa su navi della Marina militare in armamento o in riserva. I periodi minimi d’imbarco per l’avanzamento, che comprendono gli anni d’imbarco ovvero di reparti operativi effettuati nei gradi precedenti, fatta eccezione peri periodi previsti per i primi marescialli anche in ruoli diversi e in ferma, sono distinti a seconda della categoria o della specialità o specializzazione di appartenenza e a seconda che si tratti di avanzamento da capo di 2^ classe a capo dì l^°classe; da capo di l^classe a primo maresciallo e se si tratti dì primi marescialli.

Per l’avanzamento da capo di 2^ classe a capo di l^classe: sei anni per nocchieri, specialisti del sistema di combattimento e specialisti del sistema di piattaforma; sei anni per tecnici del sistema di combattimento; tre anni per supporto e servizio amministrativo/logistico e servizio sanitario; sei anni per incursori, fucilieri di marina, palombari e specialisti di volo.

Per l’avanzamento da capo di l^classe a primo maresciallo: otto anni per nocchieri, specialisti del sistema di combattimento e specialisti del sistema di piattaforma; sette anni, per tecnici del sistema di combattimento; quattro anni, per supporto e servizio amministrativo/logistico e per servizio sanitario;tre anni, per nocchieri di porto; sette anni, per incursori, fucilieri di marina, palombari e specialisti di volo.

I periodi minimi d’imbarco per i primi marescialli sono un anno, per nocchieri, specialisti del sistema di combattimento e specialisti del sistema di piattaforma; un anno, per tecnici del sistema di combattimento; tre anni da titolare di ufficio minore o sezione staccata per i nocchieri di porto; un anno, per incursori, fucilieri di marina, palombari e specialisti di volo.

Per l’avanzamento al grado di primo maresciallo, le promozioni sono fatte in base alle vacanze che si siano determinate nel grado entro il 31 dicembre di ogni anno. A seconda del tipo di avanzamento, sono diverse le percentuali in base alle quali può effettuarsi l’avanzamento stesso. Quindi, l’avanzamento a scelta si effettua nel limite del settanta per cento dei posti disponibili.

L’avanzamento a scelta per esami, è riservato, nel limite del trenta per cento dei posti che risultino disponibili entro il 31 dicembre di ogni anno, ai marescialli capi (e gradi corrispondenti) che sia­no in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado (l’art 2251 D.Lgs. 66/2010 prevede il regime transitorio dell’avanzamento al grado di pri­mo maresciallo, prevedendo, al primo comma, che: «In relazione alle specifiche esigenze organiche e se lo richiedono im­prescindibili esigenze funzionali, fino al2020 l’avanzamento al grado di primo maresciallo avviene, in deroga ai limiti per­centuali fissati dall’articolo 1282, commi 3 e 4: in misura non inferiore al 70% dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante il sistema a scelta; nel limite massimo dei 30% dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante il sistema per concorso per tìtoli di servizio ed esami». Si può fare il concorso non più di due volte, fatta eccezione per i sottufficiali che siano risultati idonei in precedenti concorsi, ma che non si siano utilmente collocati in graduatoria, che lo possono fare massimo per quattro volte. Se rimangano dei posti scoperti nell’avanzamento a scelta, questi possono es­sere devoluti in aumento al numero dei posti previsti per l’avanzamento a scelta per esami e viceversa.

Il primo comma dell’art. 1323 del Codice prevede, in presenza di determinati presupposti previsti dalla norma medesima, la possibilità di attribuire ai primi marescialli dell’Esercito, dell’Aeronautica e della Marina la qualifica di luogotenente. Ciò è possibile per i primi marescialli che abbiano maturato quattordici anni di permanenza nel grado rivestito e che, all’esito della valutazione di cui all’art. 1059 del codice, siano risultati idonei.  Entro il 31 dicembre di ogni anno, con decreto dirigenziale, sono stabilite le aliquote di valutazione dei primi marescialli da valutare per l’attribuzione della qualifica di “luogotenente” e, con decreto del Ministro della difesa, è stabilito il numero delle qualifiche da attribuire, tenendo presenti le esigenze di ciascuna Forza Armata, ma comunque non oltre un ventiduesimo degli organici del medesimo grado stabiliti dal codice. Nell’ipotesi vi siano delle cause impeditive all’attribuzione della suddetta qualifica (es. sospensione precauzionale dall’impiego o rinvio a giudizio per delitto non colposo), a meno che le suddette cause non abbiano determinato la cessazione dal servizio permanente, al venir meno delle stesse, l’attribuzione della qualifica di luogotenente avviene ugualmente con effetti ex tunc (retroattivamente) (artt. 1325 e 2254 D.Lgs. 66/2010).

Avanzamento e carriera dei sergenti

L’avanzamento dei sergenti è disciplinato dagli artt. 1283-1288 D.Lgs. 66/2010.

I gradi dei sergenti previsti dall’art. 1283 del codice sono tre: sergente; sergente maggiore (secondo capo per la Marina militare) e sergen­te maggiore capo (secondo capo scelto per la Marina militare).

L’avanzamento può avvenire ad anzianità, per il grado di sergente maggiore (e corrispondenti; es. 2° capo per la Marina); a scelta, per il grado di sergente maggiore capo (e corrispondenti; es. 2° capo scelto per la Marina). I periodi di permanenza minima nel grado, sia per la promozione ad anzianità al grado di sergente maggiore, sia per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, per l’avanzamento al grado di sergente maggiore capo, è richiesto un periodo mi­nimo di sette anni.

Peri sergenti dell’Esercito l’art. 1286 del codice prevede che i periodi minimi di attribuzioni specifiche, per l’avanzamento da sergente a sergente maggiore e da sergente maggiore a sergente maggiore capo sono di tre anni di comando di squadra (o reparti corrispondenti) o in quattro anni d’impiego in incarichi tecnici o nelle specializzazioni.

Per i sergenti dell’Aeronautica, i periodi minimi di attribuzioni specifiche, sia per l’avanzamento da sergente a sergente maggiore sia da sergente maggiore a sergente maggiore capo sono di quattro anni d’impiego in incarichi della categoria di appartenenza (art. 1288 D.Lgs. 66/2010).

Per i sergenti della Marina, l’art. 1287 del codice prevede periodi minimi d’imbarco, diversi a seconda che si tratti di avanzamento da sergente a 2° capo della Marina militare oppure da 2° capo a 2° capo scelto della Marina militare.

In relazione alla categoria, specialità o specializzazione di appartenenza, per l’avanzamento da sergente a 2° capo della Marina militare tali periodi minimi sono di sette anni, per nocchieri, specialisti del sistema di combattimento e specialisti del sistema di piattaforma; sei anni, per i tecnici del sistema di combattimento; quattro anni, per supporto e servizio amministrativo /logistico e servizio sanitario; tre anni, per i nocchieri di porto; sei anni, per incursori, fucilieri dì marina, palombari e specialisti di volo.

Per l’avanzamento da 2° capo a 2° capo scelto, i periodi sono di dieci anni, per nocchieri, specialisti del sistema di combattimento e specialisti del sistema di piattaforma; otto anni, per i tecnici del sistema di combattimento; cinque anni, per supporto e servizio amministrativo/logistico e servizio sanitario; sei anni, per i nocchieri di porto; otto anni, per incursori, fucilieri di marina, palombari e specialisti di volo.

L’avanzamento dei militari di truppa e dei graduati (artt. 1302-1309)

L’art. 1302 del codice disciplina l’avanzamento al grado di caporal maggiore (e corrispondenti: sottocapo per la Marina o primo aviere per l’Aeronautica), prevedendo che i caporali possono conseguire il citato grado di caporal maggiore solo previo giudizio positivo d’idoneità e, comunque, solo dopo diciotto mesi dall’ammissione alla ferma prefissata quadriennale. Dalla data di ammissione alla rafferma, invece, i volontari in rafferma biennale possono conseguire il grado di 1° caporal maggiore o corrispondente (art. 1303 D.Lgs. 66/2010). Il grado è conferito dal comandante di corpo (art. 1304 D.Lgs. 66/2010) sempre all’esito positivo di un previo giudizio d’idoneità.

I gradi gerarchici dei volontari in servizio permanente dell’Esercito della Marina e dell’Aeronautica sono pre­visti dall’art. 1306 D.Lgs. 66/2010 e sono: 1° caporal maggiore o grado corrispondente (sottocapo di 3° classe per Marina e aviere capo per Aeronautica); caporal maggiore scelto o grado corrispondente (sottocapo dì 2° classe per Marina e primo aviere scelto per Aeronautica); caporal maggiore capo o grado corrispondente (sottocapo di 1° classe per Mari­na e primo aviere capo per Aeronautica); caporal maggiore capo scelto o grado corrispondente (sottocapo di 1° classe scelto per Marina e primo aviere capo scelto per Aeronautica).

Il 1° caporale maggiore (o corrispondente) “avanza” al grado di caporal maggiore scelto o grado corrispondente se ha un anno di anzianità (quindi avanza per anzianità) e previo giudizio d’idoneità da parte delle commissioni di avan­zamento. Il caporale maggiore scelto (o grado corrispondente) per avanzare al grado di caporale maggiore capo (o grado corrispondente), dovrà avere cinque anni di anzianità ed essere stato giudicato idoneo da parte della commissione. Se ha cinque anni di anzianità, al caporal maggiore capo (o grado corrispondente) è conferito il grado di caporal maggiore capo scelto (o grado corrispondente) previo giudizio d’idoneità da parte delle commis­sioni di avanzamento.

Il grado è conferito con decreto ministeriale a decorrere dal giorno successivo a quello del compimento del periodo mìnimo dì servizio o di permanenza nel grado (art. 1307, co. 4, D.Lgs. 66/2010).

Condizioni particolari sono previste per l’avanzamento dei volontari della Marina militare in servizio permanente che, per essere valutati, devono, a seconda della categoria, specialità o specializzazione dì appartenenza, aver compiuto i periodi minimi d’imbarco, diversi a seconda che si tratti dell’avanzamento da sottocapo di 2^ classe a sottocapo dì 1^ classe o da sot­tocapo di 1^ classe a sottocapo di 1^° classe scelto.

Per l’ avanzamento da sottocapo di 2° classe a sottocapo di 1^ classe, i periodi sono di sei anni, per nocchieri, specialisti del sistema di combattimento e specialisti del sistema di piattaforma; sei anni, per i tecnici del sistema di combattimento; tre anni, per supporto e servizio amministrativo/logistico e servizio sanitario; sei anni, per incursori, fucilieri di marina, palombari e specialisti di volo.

Per l’avanzamento da sottocapo di 1^ classe a sottocapo di 1^ classe scelto, i periodi minimi d’imbarco sono di otto anni, per nocchieri, specialisti del sistema dì combattimento e specialisti del sistema di piattaforma; sette anni, per i tecnici del sistema di combattimento; quattro anni, per supporto e servizio amministrativo /logistico e servizio sanitario; tre anni, per i nocchieri di porto; sette anni, per incursori, fucilieri di marina, palombari e specialisti di volo.

L’art. 1309, al primo comma, prevede ipotesi di esonero dai periodi minimi d’imbarco per il personale appartenente alla categoria ovvero alla spe­cializzazione dei musicanti, dei conduttori di automezzi e degli istruttori mari­nareschi educatori fisici. Il Ministro della difesa può, con decreto, disporre l’esonero dai suddetti periodi per determinate specialità o gradi di esse oppure può disporne la riduzione in relazione alle attribuzioni delle medesime specialità oppure per poter assegnare personale a bordo delle navi (art. 1309, co. 4, D.Lgs. 66/2010). Per i nocchieri di porto è previsto che le attribuzioni specifiche pos­sano essere soddisfatte con la permanenza presso componenti specialistiche del Corpo per un tempo pari a quello necessario per il compimento del periodo richiesto; per le specialità furieri contabili, presso i servizi amministrativi e logistici e presso le sezioni amministrative; per gli operatori, presso i servizi operativi del corpo; per le specialità maestri di cucina, anche presso gli uffici periferici del corpo.