Compenso Forfettario di Impiego – CFI

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Con l’art. 3 della L. 86/2001 il Legislatore ha previsto che il personale dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, nonché il personale dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza (quest’ ultimo per l’assolvimento dei compiti istituzionali di carattere militare), impegnato in esercitazioni od in operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, non e’ assoggettato, durante i predetti periodi di impiego, alle vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro ed ai connessi istituti, a condizione che le predette attivita’ si protraggano senza soluzione di continuita’ per almeno quarantotto ore.  A tale personale è attribuita, per i giorni di effettivo impiego, una indennità sostitutiva del compenso per il lavoro straordinario e del recupero compensativo.

La norma prevede che per il personale citato, il mancato assoggettamento alle disposizioni in materia di orario di lavoro ed ai connessi istituti ha efficacia dalla data di operatività dell’indennità sostitutiva del compenso per lavoro straordinario e nei limiti temporali di percezione della medesima indennità.

Inoltre la stessa norma prevede che il personale può essere impegnato nelle attività di cui sopra fino ad un massimo di centoventi giorni l’anno e per non più di dodici ore giornaliere, salvo il verificarsi di comprovate ed inderogabili esigenze di carattere operativo. Durante lo svolgimento delle predette attività devono essere garantiti al personale il recupero delle energie psicofisiche e comunque la fruizione di adeguati turni di riposo.

Il successivo D.P.R. 163/2002 (Recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003. (GU n.178 del 31-7-2002 – Suppl. Ordinario n. 155 ) ha  stabilito all’art. 9 che: “A decorrere dal 1 gennaio 2003 al personale impiegato nei servizi armati e non di durata pari o superiori alle 24 ore, che per imprescindibili esigenze funzionali ovvero prima del trasferimento ad altro ente non possa fruire dei recuperi compensativi di cui all’articolo 11 comma 2, e’ corrisposto un compenso forfettario di guardia nelle misure giornaliere riportate nell’allegata tabella 2 per ogni otto ore di servizio prestato oltre l’orario di lavoro giornaliero.”(comma 3); “Il compenso di cui al comma 3 e’ corrisposto in aggiunta alla giornata lavorativa di riposo psicofisico e al recupero della festività o della giornata non lavorativa qualora il servizio sia stato effettuato nelle predette giornate” (comma 4); “A decorrere dal 1 gennaio 2003 in attuazione all’articolo 3 della legge 29 marzo 2001, n. 86, è istituito il compenso forfettario d’impiego nelle misure giornaliere riportate nell’allegata tabella 3 da corrispondere in sostituzione agli istituti connessi con l’orario di lavoro. (comma 6); “Il compenso di cui al comma 6 è corrisposto al personale impegnato in esercitazioni od in operazioni militari, caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore con l’obbligo di rimanere disponibili nell’ambito dell’unita’ operativa o nell’area di esercitazione”(comma 7).

La stessa norma prevede che le esercitazioni e le operazioni che di cui al comma 7 “sono determinate nell’ambito delle rispettive competenze dai Capi di Stato Maggiore di Forza armata, informandone il Capo di Stato Maggiore della Difesa.” e che gli oneri derivanti dall’attribuzione dei compensi forfettari di guardia e di impiego si fa fronte utilizzando le risorse annualmente ripartite con decretazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa.

Rinviando la trattazione del compenso forfettario di guardia ad altra pubblicazione, si analizzerà in questa sede il compenso forfettario d’impiego che, come si evince dalla lettura delle norme citate è finalizzato a compensare il personale militare impegnato in esercitazioni od in operazioni militari, caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore con l’obbligo di rimanere disponibili nell’ambito dell’unita’ operativa o nell’area di esercitazione.

Tale compenso opera in sostituzione degli istituti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro ed è corrisposto in misura giornaliera secondo importi variabili in relazione al grado del militare ed alla fascia in cui tale grado è inserito.

Il compenso spetta, oltre che al personale in servizio permanente non dirigente (dal grado di 1° Cle Maggiore al grado di Ten. Col.) anche al personale volontario in ferma prefissata quadriennale, ai VFB ed ai VFP1 e in rafferma annuale impiegato in missioni internazionali per le quali non è prevista l’attribuzione del trattamento economico di missione estera.

L’istituzione del compenso forfettario d’impiego in sostituzione agli istituti connessi con l’orario di lavoro ha introdotto una principio di operatività in deroga al normale orario di lavoro al fine di consentire una maggiore flessibilità nell’impiego delle risorse articolando gli orari settimanale e giornaliero in funzione delle esigenze connesse alle attività da svolgere, senza considerare le ore di lavoro effettivamente prestate, ferme restando le garanzie del recupero delle energie psico fisiche, di adeguati turni di riposo, nonché del recupero della giornata festiva o non lavorativa nel caso in cui sia svolta in tali giornate attività di lavoro.

In estrema sintesi tale compenso è stato appositamente congegnato per ridurre l’impegno economico dell’Amministrazione che, qualora utilizzi il personale nell’ambito delle esercitazioni/operazioni che prevedono un impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore con l’obbligo di rimanere disponibili nell’ambito dell’unita’ operativa o nell’area di esercitazione, potrà evitare di pagare la prestazione ricorrendo al compenso per lavoro straordinario che comporterebbe un impegno di spesa decisamente più elevato.

Tuttavia la necessità di riduzione della spesa per l’Amministrazione non può in nessun caso essere di nocumento per il militare che, pur nello svolgimento delle attività istituzionali, conserva il proprio diritto garantito dall’art. 36 della Costituzione ad avere una retribuzione sia per le ore di lavoro ordinario che per le ore di lavoro straordinario effettuate in aggiunta al normale orario di lavoro.

Sebbene le condizioni che danno luogo al pagamento del compenso forfettario di impiego debbano essere individuate in maniera certa ed univoca nei documenti di esercitazione/operazione; nonostante le attività addestrative possano e debbano essere preventivamente pianificate, anche in relazione agli impegni di spesa necessari per il pagamento dell’attività prestata dai militari – come del resto disposto dalle stesse norme in materia che espressamente prevedono che le esercitazioni e le operazioni che di cui al comma 7 “sono determinate nell’ambito delle rispettive competenze dai Capi di Stato Maggiore di Forza armata, informandone il Capo di Stato Maggiore della Difesa” e che gli oneri derivanti dall’attribuzione dei compensi forfettari di guardia e di impiego si fa fronte utilizzando le risorse annualmente ripartite con decretazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa – il personale militare ha dovuto in numerose occasioni rivendicare il proprio diritto a percepire il trattamento economico previsto ed inspiegabilmente non erogato dall’Amministrazione per indisponibilità dei fondi necessari a coprire la spesa.

Tralasciando ogni considerazione in merito alle motivazioni che possono comportare una errata valutazione delle risorse necessarie per affrontare attività addestrative, o anche ammettendo che si possano verificare eventi che trascendano la più puntuale pianificazione, la giurisprudenza ha nel tempo affermato il principio in base al quale  “i destinatari della previsione relativa alla capienza dei fondi ex art. 3, L. n. 86/2001, non sono i soggetti chiamati all’espletamento del servizio, ma i Comandi e gli organismi dai quali quelli dipendono e che sono, per l’effetto, abilitati a disporre le attività operative tenendo presenti i limiti delle risorse assegnate.

In buona sostanza il militare è semplicemente comandato a prestare una determinata attività lavorativa per la quale gli è dovuto un compenso che deve essere preventivamente pianificato e deve trovare opportuna copertura nelle risorse finanziarie a disposizione dei Comandi che ordinano e dispongono l’esecuzione di una determinata attività nei limiti di tali risorse. “Sicché, ove tali limiti siano superati per imprescindibili esigenze operative, ciò non può incidere negativamente sui militari operanti, ai quali si richiederebbe, in ipotesi contraria, l’adempimento di un servizio straordinario di tale importanza senza ipotizzare alcuna effettiva controprestazione”, ovvero si richiederebbe al militare di lavorare senza essere compensato per l’attività resa, circostanza non contemplata dal nostro ordinamento per alcun tipo di prestatore di lavoro subordinato ivi compreso il militare.

Quindi la giurisprudenza ha ribadito nel tempo che il compenso per il personale delle Forze armate, dovuto in relazione a situazioni di impiego non compatibili con l’orario di lavoro, va definito come sostitutivo di quello ordinariamente previsto per la retribuzione dallo straordinario ed espressamente limitato nell’ambito delle risorse assegnate. Sicché, così come sussiste il pieno diritto del personale delle Forze armate e delle Forze di Polizia ad avere corrisposto il compenso forfettario in parola (in luogo del normale “straordinario”), parimenti sussiste l’obbligo della pubblica amministrazione di mantenere le relative erogazioni entro la capienza della disponibilità finanziaria prestabilita. Con la conseguenza che, ove la detta disponibilità finanziaria non sussista, la pubblica amministrazione sarà tenuta a compensare il lavoro straordinario con gli ordinari istituti retributivi o con il riposo compensativo”

E’ pacifico quindi che qualora l’Amministrazione non riesca a soddisfare il personale con il compenso forfettario di impiego dovrà provvedere al pagamento delle ore di straordinario oppure alla compensazione delle ore effettuate in eccesso rideterminando l’orario di lavoro reso non in relazione ad un criterio forfettario, ma conteggiando l’effettiva attività svolta per come risultante dalle attestazioni/certificazioni delle presenze per l’intera durata della esercitazione/missione.

Qualora l’amministrazione, al termine di una determinata attività per la quale era previsto il pagamento del compenso forfettario d’impiego dovesse venir meno al proprio obbligo di corrispondere quanto dovuto, sarà necessario tutelare il proprio diritto a ricevere il compenso spettante costituendo in mora, con l’ausilio di un legale, la stessa Amministrazione e richiedendo il pagamento del compenso forfettario d’impiego o, in subordine ed in via alternativa, il pagamento delle ore di straordinario effettivamente rese o la contabilizzazione delle ore effettuate da fruire come riposo compensativo. In caso di mancato riscontro da parte dell’amministrazione, o di inerzia della stessa sarà necessario adire l’autorità giudiziaria competente al fine di recuperare le somme dall’amministrazione dovute.

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare lo Studio Legale Lieggi al nr. 0805584348