Indennità di trasferimento Legge 86/01 – nuova pronuncia del Consiglio di Stato

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Il Consiglio di Stato si è pronunciato sul ricorso sul ricorso numero proposto dal Ministero della Difesa per la riforma della sentenza del T.A.R. per la PUGLIA – Sede di BARI – SEZIONE III n. 590/2016, resa tra le parti, concernente accertamento diritto a percepire indennità di trasferimento ex L. 86/2001 a seguito di trasferimento d’ufficio respingendo l’appello proposto dall’Amministrazione.

Come noto Il Ministero della Difesa, nel corso del 2012, aveva disposto il ridislocamento del 7° Reggimento Bersaglieri dalla sede di Bari a quella di Altamura e del 31° Reggimento Bersaglieri dalla sede di Altamura a quella di Lecce. Gli ufficiali, sottufficiali e graduati di truppa, in servizio fino al 19.12.2012 nelle sedi di Bari e Altamura erano stati quindi, destinati alle sedi di Altamura e Lecce con provvedimento d’autorità, pur essendo stati invitati ad esprimere il gradimento per una delle sedi disponibili, e pur avendo indicato la sede prescelta. Con ricorso patrocinato dallo Studio dell’ Avvocato Laura Lieggi, tali militari avevano chiesto che venisse affermato il loro diritto a percepire il trattamento economico di spettanza del personale trasferito d’autorità previsto dall’art. 1 L. 29 marzo 2001, n. 86, dalla data di avvenuto trasferimento dalla sede di Bari alla sede di Altamura e per la condanna dell’Amministrazione al pagamento dell’indennità di trasferimento dalla sede di Bari ad Altamura e da Altamura a Lecce. L’amministrazione aveva eccepito la tardività del ricorso (notificato il 4.2.2015, benché i provvedimenti di trasferimento risalissero al 2012), e nel merito, ne aveva chiesto la reiezione avendo qualificato detto trasferimento come avvenuto a domanda e dovendosi escludere quindi l’erogazione delle provvidenze previste dalla legge in favore dei militari trasferiti d’autorità. Con la sentenza nr. 590 del 2016 il TAR per la Puglia (Sede di Bari) aveva rigettato l’eccezione di tardività del ricorso trattandosi di pretesa involgente diritti soggettivi e pertanto coltivabile nel termine di prescrizione del diritto; accolto il ricorso proposto dall’odierna parte appellata avverso il diniego di erogazione delle indennità in parola, accertato il diritto di questa a vedersi riconosciuta l’indennità di cui all’art. 1, comma 1 e segg., della legge n. 86/2001 e condannato l’amministrazione odierna a versare l’indennità richiesta.

Contro tale sentenza l’Amministrazione proponeva appello in Consiglio di Stato chiedendo l’integrale riforma della stessa sentenza, deducendo che la presentazione da parte del militare della domanda (di trasferimento o gradimento per una specifica sede) precludeva la corresponsione in suo favore di benefici che la legge correla ai soli trasferimenti autoritativi; inoltre non essendo stati tempestivamente contestati i provvedimenti di trasferimento il ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.

Gli originari ricorrenti si costituivano in giudizio con il patrocinio degli Avv. Laura Lieggi e Lorenzo Coleine depositando un’articolata memoria nella quale puntualizzavano e ribadivano le proprie difese.

Alla camera di consiglio del 13 ottobre 2016 la causa veniva trattenuta in decisione e con sentenza nr. 4341 del 18.10.2016 il Consiglio di Stato stabiliva che l’appello proposto dall’Amministrazione risultava infondato poiché: nel merito “della censura proposta dall’Amministrazione incentrata sulla acquiescenza di parte appellata al trasferimento, ed alla tardività del ricorso di primo grado (peraltro l’Amministrazione prospetta argomenti comunque valutabili ex officio, investendo dette critiche i presupposti processuali e le condizioni dell’azione, per cui non rileverebbe la eventuale “novità” dell’argomento critico) la doglianza è certamente infondata atteso che: a) il petitum del ricorso di primo è teso ad ottenere una indennità di natura economica, ha consistenza di diritto soggettivo azionabile nel termine di prescrizione; b) la domanda tesa ad ottenere la corresponsione di tali indennità, all’evidenza, prescinde del tutto dalla avvenuta – o meno – impugnazione del provvedimento di trasferimento (rientrante come è noto, nella categoria degli ordini, e pertanto soggetto ad un sindacato di legittimità assai fievole) e non è in alcun modo da essa condizionata, per cui dalla omessa impugnazione del provvedimento di trasferimento giammai potrebbe inferirsi l’acquiescenza alla mancata corresponsione delle richieste indennità.”; in relazione “alla circostanza che, su richiesta dell’Amministrazione di appartenenza, le parti odierne appellate abbiano indicato le sedi preferite come nuova destinazione: ciò, ad avviso dell’amministrazione appellante, implicherebbe la conseguenza per cui verrebbe meno il connotato autoritativo del trasferimento in conseguenza della soppressione della sede presso la quale prestava servizio l’appellato medesimo e, quindi, non spetterebbe la corresponsione della indennità ai sensi della legge n. 86 del 2001.” il Consiglio di Stato ha ribadito che “la giurisprudenza prevalente – pienamente condivisa dal Collegio- (ex aliis Cons. Giust. Amm. Sic., 18-06-2014, n. 360) ha a più riprese affermato che non è, sufficiente la mera presentazione di una domanda del pubblico dipendente affinché l’assegnazione ad una nuova sede di servizio possa essere sicuramente qualificata come trasferimento a domanda, dovendo indagarsi su quale interesse sia stato perseguito immediatamente e prioritariamente (cfr. ex multis C.G.A. nn. 582 del 2007, 505 del 2010 e 777 del 2012). Nel caso in esame, come si è detto sopra, l’esigenza di trasferire parte appellata discende dalla decisione del Comando Regionale di sopprimere l’articolazione presso la quale lo stesso prestava servizio: in tale contesto, la dislocazione in ambito regionale del personale già dipendente dal comando soppresso risponde dunque in via esclusiva o comunque del tutto prioritaria ai superiori interessi pubblici perseguiti dal Corpo mediante la adottata misura organizzativa. Il connotato autoritativo del trasferimento non scolora per l’effetto della domanda (o dichiarazione di gradimento) presentata dal militare, in quanto questi risulta coinvolto in una procedura di mobilità non per scelta sua personale ma in esclusiva conseguenza delle opzioni organizzative valorizzate dall”amministrazione. 2.3. Anche la recentissima decisione dell’Adunanza Plenaria n. 1 del 2016 non soltanto non contiene elementi che possano condurre ad una revisione critica di tale opinamento ma anzi, si è vi affermato il principio di diritto per cui “Prima dell’entrata in vigore (al 1° gennaio 2013) dell’art. 1, co. 163, l. 24 dicembre 2012, n. 228 – che ha introdotto il comma 1-bis nell’ art. 1, l. 29 marzo 2001, n. 86 – spetta al personale militare l’indennità di trasferimento prevista dal comma 1 del medesimo articolo, a seguito del mutamento della sede di servizio dovuto a soppressione (o diversa dislocazione) del reparto di appartenenza (o relative articolazioni), anche in presenza di clausole di gradimento (o istanze di scelta) della nuova sede, purché ricorrano gli ulteriori presupposti individuati dalla norma, ovvero una distanza fra la nuova e l’originaria sede di servizio superiore ai 10 chilometri e l’ubicazione in comuni differenti.”.

L’appello è stato quindi conclusivamente respinto.