Infortunio sul lavoro

blocco

Obbligo di sicurezza sul luogo di lavoro

Spetta al datore di lavoro attuare la sicurezza “in sé” dell’ambiente di lavoro, e, quindi, proteggere la sicurezza di qualunque persona venga a trovarsi in tale ambiente di lavoro. Tale principio ormai consolidato in dottrina e giurisprudenza trova fondamento nell’art. 2087 del Codice civile (principio della massima sicurezza tecnica, organizzativa e procedurale concretamente fattibile).

La responsabilità del datore di lavoro

A norma dell’ art. 10 D.P.R. n. 1124 del 30.06.1965 “l’assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro. Nonostante l’ assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l’ infortunio è derivato. Permane, altresì, la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l’infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il Codice civile”.

Il danno differenziale e la responsabilità di terzi

Sebbene la locuzione “danno differenziale” non abbia origine normativa e sia priva di una definizione autentica, tale figura di danno trova il proprio fondamento nell’art. 10 D.P.R. n. 1124 del 30.06.1965 che stabilisce che esso è rappresentato dall’ulteriore quota di ristoro, calcolata secondo le regole della responsabilità civile, dovuta all’eventuale insufficienza dell’indennizzo previdenziale erogato dall’Inail. Prima dell’avvento del D.lgs. 38/2000, intervenuto a normare la materia, il danno differenziale era rappresentato solo dal danno esclusivamente patrimoniale inerente la capacità lavorativa generica, essendo solo questo l’oggetto dell’assicurazione e, quindi, dell’esonero del datore di lavoro (artt. 10 e 74 del citato D.P.R.).

Con l’ordinanza n. 19816 del 2010, la Terza Sezione Civile della corte di Cassazione è intervenuta sul tema dell’autonomia ontologica del danno morale, discostandosi dall’orientamento assunto dalle Sezioni Unite della Cassazione con una serie di pronunce del 2008 (cd. sentenze gemelle) in cui si affermava che il danno non patrimoniale è categoria generale, non suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente denominate che avrebbero una portata meramente definitoria all’interno di quella unitaria di riferimento. Nella prospettiva delle riportate Sezioni Unite, una volta esclusa la possibilità di individuare autonome sottocategorie di danno non patrimoniale, compito del giudice, prescindendo dalla terminologia adoperata, è quello di valutare in concreto il pregiudizio arrecato alle persone, provvedendo alla integrale riparazione del danno ed evitando duplicazioni di poste risarcitorie.

La quantificazione del danno differenziale

Già nella giurisprudenza, di merito e di legittimità, immediatamente successiva alle sentenze del 2008, non sono mancate smentite al descritto orientamento sulla quantificazione del danno non patrimoniale e sulla valenza che, nell’ambito di tale unitaria categoria di danno, assumono il danno morale, il danno biologico e il danno esistenziale. In questo senso la stessa Cassazione aveva recuperato piena autonomia al danno morale, individuato nella sofferenza soggettiva procurata in conseguenza di un fatto illecito costituente reato e considerato risarcibile in sé, a prescindere dalla relativa intensità e durata nel tempo (cfr. Cass. sentt. 29191/2008, 479/2009, 557/2009, 11701/2009). Il Tribunale di Bari ha quindi ribadito che il danno morale va liquidato in via autonoma, senza nessun automatismo e indipendentemente dal danno biologico. Quantificando il danno morale contestualmente alla lesione del diritto alla salute, la valutazione di tale voce di danno, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all’integrità morale, deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della gravità del fatto, senza che il danno morale possa essere liquidato come una quota minore di quello biologico. Da tale pronuncia si evincono quindi i principi dell’ autonomia del danno morale (la quale deve essere considerata in relazione alla diversità del bene protetto, che attiene alla sfera della dignità morale delle persone e che, come tale, inerisce pur sempre ad un diritto inviolabile della persona); della non subordinazione del danno morale al danno biologico(per cui nella liquidazione del primo deve tenersi conto delle condizioni soggettive della persona umana e della gravità del fatto, senza che possa considerarsi il valore della integrità morale una quota minore del danno alla salute). Secondo il Tribunale di Bari, pertanto, il danno morale, perde la connotazione di “sottovoce” di danno non patrimoniale non dotata di propria autonomia e ritorna alla sua originaria posizione di autonomia rispetto al danno biologico, non necessariamente ancorato ad una percentuale dello stesso. La relativa autonomia è affermata sia in relazione alla nostra Carta costituzionale, che tutela l’integrità morale (art. 2), sia in relazione a principi sovranazionali espressi nella Carta di Nizza e nel Trattato di Lisbona, ratificato dall’Italia con L. 190/2008. Successivamente, con la sentenza nr. 12408 del 7 giugno 2011, la Corte di Cassazione, sez. III, ha affermato che la liquidazione del danno non patrimoniale deve necessariamente ispirarsi al criterio dell’equità, quale parità di trattamento di casi analoghi, evitando disparità di ristoro a seconda del Tribunale adito, ritenendo di porre un punto fermo nel complesso scenario creatosi a seguito delle sentenza dell’11 novembre 2008 (Cass., SS. UU., sent. nn. 26972,26973,26974,26975), che hanno ricondotto ad unità la nozione di danno non patrimoniale, ricomprendendovi qualsiasi effetto che si produca nella sfera areddituale di un soggetto, quale conseguenza di evento lesivo subito. Per un’esigenza di certezza del diritto, dunque, la S.C. ha statuito che per il danno non patrimoniale, che non sia conseguenza di un sinistro stradale, è necessario ricorrere alle tabelle del Tribunale di Milano, in virtù del maggior numero di Tribunali che già le adottano su tutto il territorio nazionale, ben potendo, pertanto, assurgere a minimo comun denominatore nella liquidazione del danno, in accordo con l’esigenza di eguaglianza giuridica ed uniformità della legge cosi come riformulate a partire dal 2009. Stante quanto sopra, ed ormai assodato, quindi, che la liquidazione indennitaria erogata dall’Inail viene superata per espressa previsione normativa ex art. 10 D.P.R. n. 1124/65 (nell’ipotesi in cui venga accertata la responsabilità del datore di lavoro, ovvero laddove l’infortunio sia stato cagionato in conseguenza della violazione, da parte del datore o di terzi di cui egli debba rispondere, delle norme di protezione contro gli infortuni) l’ art. 10, commi 6 e 7, del D.P.R. n. 1124/65 prevede, come ha sempre previsto l’integrale risarcimento del danno in favore del lavoratore attraverso la liquidazione del c.d. danno differenziale, ossia un’ulteriore quota di risarcimento che non insorge automaticamente in quanto quello che la norma riconosce è solo l’eventuale ed ipotetica eccedenza monetaria tra indennizzo e risarcimento. È stabilito infatti che: «non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell’indennità che per effetto del presente decreto è liquidata all’infortunato …»; «quando si faccia luogo a risarcimento questo è dovuto per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli artt. 66 e seguenti …». Queste regole sono applicabili a tutte le voci di danno e quindi anche al danno biologico incluso nella stessa tutela dal D. Lgs. n. 38/2000, non essendoci alcuna deroga, né esplicita né implicita, per quanto riguarda il danno biologico: il D. Lgs. n. 38/2000 parla esplicitamente di indennizzo e non di risarcimento e prevede che il sistema introdotto abbia fini sperimentali e che abbia valore solo a fini assicurativi e non civilistici. Per sopperire quindi alla carenza di uno specifico dettame bisogna necessariamente applicare anche a tale fattispecie le regole già esistenti nell’ambito del sistema dell’indennizzo assicurativo a meno di affermare l’esistenza un triplice metodo di liquidazione del danno in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale: a) indennitario nell’ipotesi in cui l’evento sia riconducibile a forza maggiore, caso fortuito, responsabilità esclusiva del lavoratore (o di terzi di cui non debba rispondere il datore); b) civilistico per l’ipotesi di responsabilità penale del datore di lavoro ma solo con riferimento al danno patrimoniale; c) indennitario nella stessa ipotesi di responsabilità penale, quando viene in rilievo il danno biologico. Una tale distinzione manca però nell’ordinamento che invece contempla la disciplina prevista dagli artt. 10 e 11 del T.U. che sancisce che il datore è tenuto al risarcimento del danno secondo le regole civilistiche ordinarie nell’ipotesi in cui esiste responsabilità penale e non esiste esonero. Da ultimo si aggiunge che il danno biologico indennizzato dall’Inail è il danno alla salute in senso stretto, che si traduce a parità di sesso, età e menomazione in un danno oggettivo pari per tutti esulando dalla tutela indennitaria Inail qualsiasi rilevanza soggettiva del danno: le c.d. componenti dinamiche del danno biologico, le conseguenze pregiudizievoli che il danno ha sulla singola persona, quella porzione di danno che il giudice dovrà accordare per garantire l’adeguamento dell’incidenza della menomazione sulla vita specifica del danneggiato ed all’entità delle sofferenze, la c.d. personalizzazione. La bipartizione del danno biologico tra componente oggettiva e componente dinamica è stata fatta propria dal legislatore con gli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private di cui al D. Lgs. n. 209/2005. Anche la Corte Di Cassazione Sez. III con l’ ordinanza del 17 settembre 2010, n. 19816 ha sancito il principio secondo il quale “La parte danneggiata da un comportamento illecito che oggettivamente presenti gli estremi del reato ha diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali, ai sensi dell’art. 2059 cod. civ., i quali debbono essere liquidati in unica somma, da determinarsi tenendo conto di tutti gli aspetti che il danno non patrimoniale assume nel caso concreto (sofferenze fisiche e psichiche; danno alla salute, alla vita di relazione, ai rapporti affettivi e familiari, ecc.)”