Studio Avvocato Lieggi

Transito al ruolo civile – pagamento stipendi non percepiti nel periodo di aspettativa in attesa del transito

In Diritto Militare il

Il Tar torna a pronunciarsi, con sentenza del 07 giugno 2018, sul diritto del personale militare, giudicato non idoneo al servizio militare e transitato all’impiego civile, a percepire la retribuzione mensile durante il periodo di aspettativa in attesa del transito. Il caso esaminato riguarda un militare collocato in aspettativa, per motivi di salute, al quale era stata progressivamente decurtata la retribuzione, durante tale periodo, fino al totale azzeramento, in applicazione dell’ art. 26 della legge n. 187/1976.

Dichiarato non idoneo permanentemente al servizio militare, ma idoneo al servizio nei ruoli civili dell’Amministrazione, il militare aveva presentato formale domanda per transitare nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, co. 5°, della legge 28 luglio 1999, n. 266 e dell’art. 1, del D.M. 18 aprile 2002.

Il transito all’impiego civile veniva autorizzato decorsi dodici mesi dalla ricezione della domanda da parte del l’Amministrazione, tuttavia il nuovo contratto di lavoro veniva formalizzato dopo diciotto mesi dalla ricezione da parte dell’Amministrazione della domanda di transito.

Il militare, che nel corso di tale lungo periodo di aspettativa non aveva percepito alcuno stipendio, contattava lo Studio Legale Lieggi al quale conferiva l’incarico di adire il TAR competente al fine di chiedere il riconoscimento del diritto al pagamento di tutte le somme non corrisposte dall’Amministrazione a titolo di retribuzione mensile durante il periodo di aspettativa, eccedente i centocinquanta giorni dalla domanda di transito, in attesa di transito all’impiego civile.

L’Amministrazione costituitasi in giudizio aveva contestato il diritto del ricorrente a percepire una qualsiasi retribuzione durante tutto il periodo di aspettativa e comunque sino all’effettiva sottoscrizione del nuovo contratto di lavoro ed affermava che tale diritto possa al massimo essere configurabile per il periodo eccedente i 150 giorni previsti per la conclusione del procedimento di transito, ma non oltre la data di adozione del provvedimento di autorizzazione allo stesso.

Il Tar, ha giudicato nel merito richiamando preliminarmente il quadro normativo di riferimento: l’ art. 14 della legge 266/99 – oggi confluito nell’art. 930 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n.66/2010 “Codice dell’ordinamento militare” – che prevede che “il personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e della pubblica amministrazione”– nonché la puntuale disciplina del procedimento di transito contenuta nel D.M. del 18.04.2002 che, all’art. 2, comma 4 stabilisce che “l’amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. Qualora entro il predetto termine l’amministrazione non si sia pronunciata, l’istanza si intende accolta”.  La medesima norma, al successivo comma 7, prevede che “in attesa delle determinazioni dell’amministrazione in ordine all’accoglimento della domanda il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità”.

In base alla tesi sostenuta dall’Avv. Lieggi, difensore del militare ricorrente, la normativa richiamata prevede un’ipotesi di silenzio-assenso, posto che, una volta trascorso il termine massimo di conclusione del procedimento, la domanda di transito deve intendersi accolta e quindi ogni eventuale decurtazione del trattamento economico operata durante il periodo di aspettativa, in applicazione della normativa citata, diviene illegittima una volta trascorsi inutilmente i 150 giorni previsti dalla legge per la conclusione del procedimento di transito nei ruoli civili, quindi dopo che si è formato il silenzio-assenso ed è stato autorizzato il transito.

Tale argomentazione è stata condivisa dal Tribunale che, rilevando come la legge abbia posto termini precisi per la conclusione del procedimento di transito e abbia previsto il meccanismo del silenzio-assenso, al fine di assicurare una tutela effettiva e forte agli interessi primari dei privati coinvolti in fattispecie del genere, ha ritenuto che, una volta scaduto il termine dei 150 giorni, con il tacito accoglimento dell’istanza di transito, deve essere riconosciuto anche il diritto del soggetto a percepire il trattamento economico in godimento prima della fase di aspettativa, senza alcuna decurtazione.

Il Tar ha inoltre affermato che non possano essere fatte ricadere sul privato le conseguenze negative derivanti dall’inerzia dell’Amministrazione nell’espletamento della procedura di transito nel suo complesso ritenendo “prive di rilievo le circostanze evidenziate dall’Amministrazione, che tenta di attribuire allo stesso ricorrente la responsabilità del ritardo nell’espletamento della procedura di transito” e rilevando come “tra un adempimento e l’altro l’Amministrazione ha impiegato tempi lunghissimi, difficilmente giustificabili, anche a voler tenere conto della complessità dell’iter procedimentale nel suo complesso”.

Il Tribunale, respingendo ogni eccezione formulata dall’Amministrazione ha quindi accolto il ricorso con condanna del Ministero resistente alla corresponsione del trattamento economico dovuto quale retribuzione mensile a decorrere dalla data di scadenza del termine di centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda di transito fino alla data di sottoscrizione del nuovo contratto individuale di lavoro e presa di servizio, oltre che alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, oltre che al pagamento delle spese di lite.