Studio Avvocato Lieggi

Corte dei Conti – Diritto a percepire il trattamento pensionistico dal primo giorno successivo al collocamento in pensione per i lavoratori del comparto scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica

In Diritto del lavoro e della previdenza sociale il

Una dipendente del Ministero dell’Istruzione, indicata dall’INPS quale beneficiaria della salvaguardia di cui alla legge 147/2014 (“lavoratori che nel corso dell’anno 2011 risultano essere in congedo ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, e successive modificazioni,o aver fruito di permessi ai sensi dell’articolo 33 , comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge 201 del 2011, entro il 6 gennaio 2016″), inoltrava domanda di collocamento in pensione a decorrere dal 01.12.2015.

La Ragioneria Territoriale dello Stato, ritenendo non più dovuto il pagamento dello stipendio a carico del Ministero, ma dovuto il trattamento pensionistico a carico dell’INPS a partire dal 01.12.2015, procedeva nei confronti della lavoratrice per il recupero dell’importo erogato a titolo di stipendio del mese dicembre 2015.

Successivamente l’Inps inviava alla dipendente una comunicazione contenente l’Atto di Conferimento Pensione diretta Ordinaria nel quale veniva indicata come data di decorrenza del trattamento pensionistico il 01.01.2016.

Alla dipendente/pensionata veniva quindi negato lo stipendio del mese di dicembre e non veniva neanche mai più erogata la pensione relativa allo stesso mese.

La lavoratrice/pensionata patrocinata dallo Studio Avvocato Lieggi costituiva formalmente in mora l’Inps e, atteso il mancato riscontro da parte dell’istituto, depositava ricorso presso la Corte dei Conti al fine di ottenere il pagamento del rateo di pensione relativo al mese di dicembre 2015.

La posizione dei lavoratori oggetto della salvaguardia di cui alla L. 147/2014 è regolata e definita dall’art. 1 comma 264 della L. 208 del 28.12.2015 che dispone  che “I lavoratori del comparto scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) i quali, a seguito dell’attività di monitoraggio e verifica relativa alle misure di salvaguardia che ha dato luogo alla rideterminazione degli oneri di cui al comma 263 del presente articolo e che, in applicazione del procedimento di cui all’articolo 1, comma 193, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha disposto il riconoscimento dell’applicazione della salvaguardia anche ai titolari di congedo, ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, o di permessi, ai sensi dell’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, eccedenti il limite numerico previsto dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e dalla legge 10 ottobre 2014, n. 147, hanno ricevuto la lettera di certificazione del diritto a pensione con decorrenza dal 1º settembre 2015, possono accedere al trattamento pensionistico a decorrere dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, anche in deroga alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”.

Trattenuta la causa in decisione, la Corte dei Conti ha ritenuto fondato ed accolto il ricorso sostenendo che “La questione di diritto dirimente la controversia, e su cui questo Giudicante è chiamato a pronunciarsi, riguarda la decorrenza del trattamento pensionistico de quo, se cioè esso possa retroagire o meno rispetto all’entrata in vigore della norma di cui all’art. 1 comma 264, l. n. 208/2015 (fissata all’1.1.2016) prevedente il beneficio agevolativo in parola. Giova, all’uopo, rammentare che, ai sensi della cennata norma di legge, << I lavoratori del comparto scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica(AFAM) i quali, a seguito dell’attività di monitoraggio e verifica relativa alle misure di salvaguardia (..) hanno ricevuto la lettera di certificazione del diritto a pensione con decorrenza dal 1º settembre 2015, possono accedere al trattamento pensionistico a decorrere dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, anche in deroga alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dell’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.>>. Va, allora, valorizzato il dato normativo di cui all’art. 1, comma 264, l. cit. che individua inequivocamente (in claris non fit interpretatio) nel primo giorno successivo alla cessazione dal servizio la decorrenza in parola. E ciò considerando che gli effetti della legge, pur entrata in vigore successivamente, ben possono “saldarsi” con situazioni giuridiche sorte antecedentemente, se così viene previsto, essendo ciò profilo diverso e distinto dall’inizio dell’efficacia cogente della legge medesima. Del resto, ad opinare diversamente, il pensionato verrebbe irrazionalmente privato di una o più mensilità, mancando a costui ex abrupto il sostentamento economico, in palese violazione dell’art. 38, comma 2, Cost. Una interpretazione costituzionalmente orientata della norma non può, dunque, condurre che nei surriferiti termini”

Ciò posto  Corte dei Conti ha quindi riconosciuto il diritto a pensione secondo la decorrenza domandata e condannato l’INPS alla liquidazione dell’importo del rateo di dicembre 2015 non versato oltre che al pagamento degli accessori, dal 1.12.2015 fino all’effettivo soddisfo.