Richiesta di audizione a seguito di contestazione disciplinare

blocco

La specifica garanzia della previa audizione a difesa opera non già indistintamente, ma solo se il lavoratore abbia espressamente chiesto di essere sentito (Cass. sez. lav., 4.3.2004 n. 4435). Però, una volta che l’espressa richiesta sia stata formulata dal lavoratore, la sua previa audizione costituisce un ogni caso indefettibile presupposto procedurale che legittima l’adozione della sanzione disciplinare anche nell’ipotesi in cui il lavoratore, contestualmente alla richiesta di audizione a difesa, abbia comunicato al datore di lavoro giustificazioni scritte, le quali, per il solo fatto che si accompagnino alla richiesta di audizione, sono ritenute dal lavoratore stesso non esaustive e destinate ad integrarsi con le giustificazioni che il lavoratore stesso eventualmente aggiunga o precisi in sede di audizione. Quindi – contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante società – deve ‘ ) aderirsi al principio già sancito da questa Corte, secondo cui “il datore di lavoro, il quale intenda adottare una sanzione disciplinare, non può omettere l’audizione del lavoratore incolpato ove quest’ultimo ne abbia fatto richiesta espressa contestualmente alla comunicazione, nel termine di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 7 comma 5, di giustificazioni scritte, anche se queste siano ampie e potenzialmente esaustive” (Cfr., in tali termini, Cass, sez. lav. n. 6845/2010). In tale ultima decisione si è posto richiamo a precedente giurisprudenziale di questa Corte (Cass. sez. lav. 6.7.1999 n. 7006), che ha affermato che la tempestiva presentazione, da parte del lavoratore incolpato, di giustificazioni scritte non “consuma” l’esercizio del diritto di difesa allorchè vi sia la richiesta di audizione del lavoratore medesimo, sicchè permane l’obbligo del datore di lavoro di sentire oralmente il dipendente prima di irrogare la sanzione disciplinare; obbligo questo che permane in ogni caso, in presenza di espressa richiesta in tal senso, anche se le giustificazioni scritte apparissero già di per sè ampie ed esaustive. (Cass. 2159 del 2011)