IL MILITARE SANZIONATO: IL PATTEGGIAMENTO NON E’ PROVA DI COLPEVOLEZZANEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Appare il caso rilevare che molti Procedimenti disciplinari nascono non solo a seguito di un procedimento penale, ma soprattutto dalla considerazione che l’Amministrazione ha effettuato circa l’esito dello stesso che ha visto ex articolo 444 c.p.p., l’applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).
Appare fondamentale rilevare quelle che sono state le modifiche apportate a questo rito speciale a seguito della promulgazione del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150 attuativo della delega contenuta nella legge 27 settembre 2022, n. 134 – RIFORMA CARTABIA-
Una delle conseguenze di rilievo che ha apportato la legge è la considerevole riduzione degli effetti extra penali della sentenza di patteggiamento.
Il Legislatore ha sancito, per il patteggiamento, l’eliminazione dell’efficacia di giudicato del giudizio disciplinare apportando un edit di epocale importanza.
La novità introdotta dall’articolo 445, comma 1 bis, codice procedura penale, inserito dall’articolo 25 comma 1, lettera b) del decreto legislativo, difatti, stabilisce che la sentenza di patteggiamento, anche se pronunciata dopo la chiusura del dibattimento non può assumere efficacia e non può essere utilizzata come prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi.
Da troppo tempo si assisteva, in maniera inerme, alla circostanza che l’Autorità Amministrativa, durante l’espletamento del procedimento disciplinare, riteneva, ormai costantemente, che la sentenza di patteggiamento, richiesta dal militare destinatario del procedimento disciplinare, dovesse essere elemento probatorio fondante da cui far discendere la colpevolezza dello stesso. Tale granitica convinzione portava all’estrema conseguenza dell’inversione dell’onere probatorio in capo al militare inquisito.
La nuova prospettazione legislativa fa venir meno l’equiparazione della sentenza di patteggiamento ad una sentenza di condanna. Tale assunto in ambito extra penale impedisce l’immediata formulazione della colpevolezza del soggetto a cui il procedimento disciplinare si sviluppa. Tale concetto viene rafforzato qualora, a fronte di una sentenza di segno negativo (benchè frutto di patteggiamento), non vengano associate pene accessorie.
Dunque, il legislatore rinforza il concetto che, se l’imputato ha optato per l’applicazione del procedimento ex art. 444 c.p.p., a maggior ragione se non destinatario di norme accessorie a valenza disciplinare, l’Amministrazione, NON PUO’ trarre, dalla scelta del rito, elementi di colpevolezza a carico del militare.