Transito all’impiego civile – stipendio durante il periodo di aspettativa

blocco

Nuovamente riconosciuto ai militari transitati all’impiego civile il diritto al pagamento dell’intero stipendio maturato durante il periodo di aspettativa intercorso fra la data del giudizio di non idoneità e la data di sottoscrizione del contratto per il transito nei ruoli dei dipendenti civili del Ministero della Difesa.

Si riporta di seguito il testo della Sentenza Tar Veneto nr. 1476 del 04.12.2014

N. 01476/2014 REG.PROV.COLL. N. 01546/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1546 del 2013, proposto da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Laura Lieggi, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR, in Venezia, Cannaregio 2277; contro Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63; per per l’accertamento del diritto soggettivo del ricorrente a percepire tutte le somme non corrisposte a titolo di retribuzione mensile durante il periodo di -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 ottobre 2014 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segueFATTO e DIRITTO Il ricorrente -OMISSIS- espone: -di aver prestato servizio -OMISSIS-”; -che la suddetta -OMISSIS-; -di essere stato collocato in -OMISSIS-finalizzate all’accertamento all’idoneità al servizio, con conseguente superamento del limite di dodici mesi, con riduzione della retribuzione del 50% e, successivamente, del limite massimo dei diciotto mesi, con azzeramento della retribuzione medesima, ai sensi dell’art. 26 della legge 187/1976; -di aver presentato, in data 8.7.2009, istanza di transito nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa in virtù dell’art.14, comma 5, della legge 266/1999 e dell’art. 1 del D.M. 22680 del 2002; -che con decreto del -OMISSIS-, assunto oltre tredici mesi dopo la ricezione della domanda, l’Amministrazione autorizzava il transito del ricorrente all’impiego civile e in data 2.11.2011 –decorsi dunque, ventotto mesi dalla domanda di transito – era convocato per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro; -che nel periodo intercorrente tra il giudizio di -OMISSIS-e la convocazione per la firma del contratto di lavoro –durato ben ventotto mesi – non aveva percepito alcuna retribuzione, nonostante che il termine assegnato all’Amministrazione per pronunciarsi in merito alla domanda di transito sia fissato dall’art. 2, comma 4 del D.M. del 2002 in giorni centocinquanta; -che, pertanto, decorso il suddetto termine, per accettazione tacita, avrebbe dovuto essere reintegrato immediatamente nella propria attività lavorativa, ovvero avrebbe dovuto nuovamente percepire lo stipendio per intero, data la cessazione delle cause ostative al reintegro; -che, a fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, avrebbe subito una perdita economica di euro 55.713,1, derivante dalla mancata percezione dello stipendio dal luglio 2009 al novembre 2011; che, comunque, considerando legittima la decurtazione stipendiale operata dall’Amministrazione durante il periodo di 15giorni necessario per i perfezionamento della pratica di transito, a fronte dell’illegittimo ritardo eccedente detto periodo, avrebbe subito un danno economico pari ad euro 46.427,75, derivante dalla mancata percezione dello stipendio dal dicembre 2009 al novembre 2011; Tanto premesso in fatto, il ricorrente rileva che il transito dall’impiego civile del personale militare -OMISSIS-, è regolato dal D.M. 18.4.2002, il quale fissa, sia per l’Amministrazione che per l’interessato, termini precisi per la definizione delle procedure di transito; infatti, l’art. 2, comma, 2 del citato decreto stabilisce che la domanda debba essere presentata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla notifica del -OMISSIS-e il successivo comma 4 prevede che l’Amministrazione sia tenuta a pronunciarsi entro centocinquanta giorni dal ricevimento dell’istanza, precisando che, ove entro detto termine non si sia intervenuta la pronuncia, l’istanza debba intendersi accolta; il seguente comma 7, infine, stabilisce che in attesa delle determinazioni dell’Amministrazione, il personale è considerato in aspettativa con il trattamento economico goduto all’atto del -OMISSIS-. Pertanto, ingiustificato sarebbe il ritardo nel reintegro nella nuova posizione lavorativa, con la conseguente corresponsione del trattamento economico. Dopo aver richiamato precedenti giurisprudenziali favorevoli, il ricorrente conclude, pertanto, chiedendo sia accertato e dichiarato il proprio diritto a percepire tutte le somme non corrisposte a titolo di retribuzione mensile durante il periodo di aspettativa in attesa di transito all’impiego civile, con condanna del Ministero della Difesa a restituire le somme non corrisposte a titolo di emolumenti mensili dall’8.7.2009 al 2.11.2011 per un totale di euro 55.713,30, o le maggiori o minori somme ritenute di giustizia, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, ovvero, in subordine, qualora fosse ritenuta legittima la decurtazione stipendiale operata dall’Amministrazione durante il periodo dei centocinquanta giorni, alla restituzione di tutte le somme non corrisposte a titolo di emolumenti mensili dall’8.12.2009 al 2.11.2011 per un totale di euro 46.427,75, o le maggiori o minori somme ritenute di giustizia, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo. Resiste in giudizio il Ministero della Difesa con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale, con memoria di stile, chiede il rigetto del ricorso perché infondato. Alla Pubblica Udienza del 2 ottobre 2014, il ricorso è passato in decisione. Il ricorso è fondato nei limiti e nei termini di seguito indicati. Premesso che la controversia attiene alla fase non contrattualizzata, in regime di diritto pubblico, del rapporto di lavoro di pubblico impiego, rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, primo comma, lett. i) del CPA, si osserva, in sintesi, che il ricorrente, dichiarato, in data 8.7.2009, – OMISSIS-e reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, chiede la corresponsione delle somme dovute a titolo di emolumento durante il periodo di aspettativa in attesa del transito all’impiego civile, in via principale con decorrenza dalla suddetta data di dichiarazione di -OMISSIS- e, in via subordinata, ove fosse ritenuta legittima la decurtazione stipendiale operata dall’Amministrazione durante il periodo dei centocinquanta giorni necessario al perfezionamento dell’iter burocratico della pratica di transito, a decorrere dalla data dell’8.12.2009. Pare opportuno precisare che il ricorrente, a seguito di -OMISSIS-, ne era accertata l’-OMISSIS- -OMISSIS-dal “-OMISSIS-peraltro, a seguito delle -OMISSIS- nel frattempo effettuate e della conseguente dichiarazione di -OMISSIS–OMISSIS-, il ricorrente, come detto posto in aspettativa, dapprima, superava il limite di dodici mesi, comportanti la riduzione stipendiale del 50% e, successivamente, superava il limite massimo di 18 mesi, a cui conseguiva il definitivo azzeramento della retribuzione stessa, giusta la previsione di cui all’art. 26 della legge n. 187/1976, a decorrere dal mese di giugno 2009, come risulta dalla documentazione prodotta dal ricorrente e non contestata dall’Amministrazione. In data 8.7.2009, era presentata l’istanza di transito nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa ai sensi dell’art. 14, comma 5, della legge 266/1999. Il ricorrente precisa –circostanza non contestata dalla parte resistente – che l’Amministrazione adottava il decreto di transito in data -OMISSIS-; in data 2.11.2011, il ricorrente era convocato per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. Tanto precisato in punto di fatto, si rileva che l’art. 14, comma 5, della legge 266/1999 (oggi sostituito, per quanto qui rileva, dall’art. 930 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66) prevede(va) che il personale delle Forze Armate, dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, -OMISSIS-, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero delle finanze; il D.M. 18 aprile 2002 – rubricato “Transito di personale delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri -OMISSIS- nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, ai sensi dell’art. 14, comma 5, della L. 28 luglio 1999, n. 266 – ribadisce, all’art. 1, comma 1, che “Il personale delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri -OMISSIS- transita, a domanda, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo la corrispondenza definita nell’annessa tabella A, sempreché -OMISSIS-ne consenta l’ulteriore impiego.”; lo stesso decreto all’art. 2, comma 4, precisa che “L’amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. Qualora entro il predetto termine l’amministrazione non si sia pronunciata, l’istanza si intende accolta” e, al comma 7, che “In attesa delle determinazioni dell’amministrazione in ordine alla domanda il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all’atto del -OMISSIS-”. Dalla disciplina esposta, emerge, sotto un primo profilo, che è garantito il trattamento economico goduto dall’interessato all’atto del -OMISSIS-, con la conseguenza, però, che tale trattamento non può che essere quello determinato dalle specifiche e concrete circostanze sussistenti in quel preciso momento, atteso che il rapporto di lavoro –per quanto in presenza di aspettativa –rimane in vita fino alla costituzione del nuovo rapporto di impiego con il passaggio ai ruoli civili. Pertanto, se alla data del suddetto giudizio, il trattamento economico dovuto all’interessato aveva subito decurtazioni ex lege -come nell’ipotesi del superamento del limite massimo di aspettativa dei diciotto mesi ex art. 26 legge 187/1976 – ne consegue che un tanto deve essere preso in considerazione dall’Amministrazione. Come detto, la situazione, evidentemente, muta nel momento in cui avviene il transito nel nuovo ruolo civile e, quindi, è costituito il nuovo rapporto di lavoro. Sotto un distinto profilo, va rilevato che la normativa regolamentare citata prevede un’ipotesi di “silenzio assenso” alla scadenza del termine di 150 giorni dalla presentazione della domanda di transito. Facendo applicazione della disciplina normativa sopra esposta al caso in esame, si rileva che al ricorrente non può essere riconosciuto il trattamento economico decorrente dalla data della dichiarazione di -OMISSIS- (8.7.2009), atteso che a quella data il ricorrente medesimo aveva già subito l’integrazione decurtazione stipendiale giusta la previsione del ricordato art. 26 della legge 187/1976. Peraltro, in considerazione della previsione di un’ipotesi di “silenzio assenso”, di cui al citato comma 4, dell’art. 2 del D.M., la domanda di transito del ricorrente deve essere considerata accolta alla scadenza del termine di 150 giorni, con conseguente mutamento della rispettiva posizione lavorativa, pur nell’attesa della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. Ebbene, il ritardo o l’inerzia dell’Amministrazione nel compiere l’attività di propria competenza non può riverberarsi negativamente sulla posizione dell’interessato; invero, l’inadempienza dell’Amministrazione non può determinare il mantenimento in capo al ricorrente del trattamento economico precedente, che, come detto, era caratterizzato dalle – OMISSIS-del medesimo e, in particolare, dal superamento del limite massimo di aspettativa, atteso che il passaggio nel nuovo ruolo civile non giustifica più la permanenza del precedente trattamento. In conclusione, ritiene il Collegio che la domanda di parte ricorrente meriti accoglimento limitatamente alla richiesta di corresponsione del trattamento economico con decorrenza dalla scadenza del termine di 150 giorni (8.12.2009) dalla presentazione dell’istanza di transito nei ruoli civili assegnati all’Amministrazione per provvedere sull’istanza medesima, fino alla data di convocazione per la sottoscrizione del nuovo contratto individuale di lavoro, come chiesto in ricorso (2.11.2011); non può essere accolta, invece, la richiesta di corresponsione del corrispettivo fin dalla data di dichiarazione di -OMISSIS- (8.7.2009). Sotto questo profilo, pertanto, il ricorso è fondato e va accolto, con condanna del Ministero resistente alla corresponsione del trattamento economico dovuto quale retribuzione mensile a decorrere dall’8.12.2009 (data di scadenza del termine di centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda di transito) fino al 2.11.2011, data di convocazione per la sottoscrizione del nuovo contratto individuale di lavoro. L’accertamento e la condanna sono riferiti al capitale oltre che alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Le spese di causa seguono la regola della soccombenza, per quanto temperata nella quantificazione alla luce del non totale accoglimento delle richieste formulate in ricorso e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e termini di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna il Ministero della Difesa al pagamento in favore del ricorrente del corrispettivo dovuto quale retribuzione mensile a decorrere dalla data dell’8.12.2009 fino alla data del 2.11.2011, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di causa che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre IVA, CPA ed accessori come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati: Bruno Amoroso, Presidente Alessio Falferi, Primo Referendario, Estensore Roberto Vitanza, Referendario

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 03/12/2014 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)