VINTA UN’ULTERIORE CAUSA AL TAR IN MATERIA DI TRASFERIMENTO MILITARE. QUANDO IL MILITARE HA DIRITTO ALL’INDENNITA’ DI TRASFERIMENTO

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Ancora una volta lo scrivente studio si è dibattuto sull’annosa questio dei trasferimenti d’autorità nei quali l’amministrazione richiedeva espressamente la sottoscrizione del trasferimento senza oneri, credendo, in questo modo, di non dover corrispondere l’indennità di trasferimento. La giustizia Amministrativa, con la sentenza a cui ci si riferisce, non solo ha disatteso ogni qualsivoglia preclusione in merito agli oneri dovuti per il trasferimento d’autorità, ma si è ulteriormente pronunciata stabilendo gli elementi da considerare che fanno scaturire l’obbligatorietà nel pagamento dell’indennità in questione.

Il Tribunale Amministrativo si è ricollegato a consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, ribadendo che:

a) gli elementi costitutivi del diritto di credito alla corresponsione della indennità di trasferimento sono:

I) un provvedimento di trasferimento d’ufficio;

II) una distanza fra la vecchia e la nuova sede di oltre 10 chilometri;

III) l’ubicazione della nuova sede in un comune diverso;

b) è qualificabile come d’ufficio il trasferimento diretto a soddisfare in via primaria l’interesse pubblico, da ritenersi prioritario nei casi di assegnazione di funzioni superiori o spiccatamente diverse o di maggiore responsabilità rispetto a quelle precedentemente ricoperte senza che rilevino le eventuali dichiarazioni di assenso o di disponibilità dell’interessato;

c) in linea generale, e salve le specifiche deroghe normative, l’indennità di trasferimento mutua lo stesso regime giuridico dell’indennità di missione; da qui gli ulteriori conseguenti corollari:

I) la decorrenza retroattiva delle promozioni, eventualmente conseguite dal personale destinatario dell’indennità, non comporta l’attribuzione ex novo del compenso ovvero il ricalcolo per i periodi già decorsi alla data del decreto di promozione (ex art. 4, l. n. 836 del 1973);

II) non spetta il beneficio in ogni caso di assegnazione solo temporanea ad altra sede di servizio (ad esempio in caso di assegnazione ad una diversa sede per facilitare l’esercizio del mandato elettorale), ovvero, atteso il carattere novativo del rapporto, nel caso di superamento di concorso pubblico con il conferimento di posti di ruolo non rientranti nella quota riservata al personale militare già in servizio …” (Adunanza plenaria, sentenza n. 1 del 2016).

È vero che, nell’interpretazione restrittiva data alla norma dalla medesima giurisprudenza del Consiglio di Stato, non vi sarebbe trasferimento d’autorità ogni qualvolta sia “possibile per l’interessato, negare il gradimento e rinunciare al trasferimento ..Detto altrimenti, il Consiglio di Stato ha inteso evitare un ingiustificato esborso erariale in presenza di un trasferimento che, formalmente emanato come ordine militare, nella sostanza dissimulava un trasferimento a domanda …” (Adunanza plenaria n. 1 del 2016, cit.). Il punto, tuttavia, è che nel caso in esame i ricorrenti hanno manifestato interesse per un trasferimento diverso – in particolare, quanto all’inquadramento giuridico – da quello poi effettivamente attuato dall’Amministrazione.

La Giustizia Amministrativa ha concluso stabilendo che: “Sulle somme che risulteranno dovute a titolo di indennità di trasferimento, spettano gli interessi legali ma non la rivalutazione monetaria, in ragione del carattere non retributivo dell’indennità medesima (T.A.R. Umbria, sezione I, sentenza n. 261 del 2020; T.A.R. Veneto, sezione I, sentenza n. 584 del 2007, T.A.R. Lazio, sezione I-bis, sentenza n. 996 del 2021)”.