27 Gennaio,2023
CONVEGNO INTERFORZA 14 febbraio 2023 a Bari ... See MoreSee Less
18 Gennaio,2023
🧑⚖️ Con l’ordinanza 375/2023, la Corte di Cassazione, Sezione lavoro, fa chiarezza in merito alle responsabilità di committente e appaltatore nel caso di infortuni sul luogo di lavoro.
Nello specifico, la Corte sottolinea come, ferma restando la responsabilità dell’appaltatore, il committente sia solidarmente responsabile tranne se l’infortunio derivi da rischi specifici delle attività proprie dell’appaltatore o del lavoratore.
⛑ Il committente, anche nei casi di subappalto, è responsabile sia nella scelta dell’impresa subappaltatrice sia nel caso in cui non controlli che l’appaltatore abbia adottato tutte le misure generali di tutela della salute e della sicurezza, specie se tale inadeguatezza può essere percepita senza particolari approfondimenti.
I giudici inoltre si soffermano sulla posizione del direttore dei lavori, che può essere chiamato a rispondere dell’infortunio se sovrintende all’esecuzione dei lavori e impartisce ordini, in base al contratto di appalto o per fatti concludenti.
📄 Leggi l’ordinanza completa 👉 bit.ly/ordinanza-cassazione-375-2023
🌐 Consulta la giurisprudenza delle Alte Corti sul sito di AGI 👉 bit.ly/sito-agi-sentenze-alte-corti ... See MoreSee Less
14 Gennaio,2023
🆕 La nuova legge di Bilancio integra la disciplina del trattamento economico del congedo parentale, prevedendo che una delle mensilità fruite entro il sesto anno di vita del figlio sia indennizzata all’80%, anziché al 30%, limitatamente ad uno dei due genitori.
La misura è esplicitata all’art. 1 della legge 197/2022, comma 359. Lo stesso trattamento, inoltre, è riservato ai genitori che, al 31 dicembre 2022, non abbiano ancora terminato di usufruire del congedo di maternità o di paternità.
Consulta la legge di Bilancio 👇
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11 Gennaio,2023
📌 L'assoggettamento del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che si può desumere da un insieme di circostanze, rappresenta elemento essenziale del rapporto lavorativo subordinato. Lo precisa la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza 38182/2022.
I giudici sottolineano che tale assoggettamento si palesa non in un dato di fatto, ma in una modalità d’essere del rapporto, desumibile da un complesso di circostanze. Si può inoltre fare riferimento a elementi sussidiari con funzione indiziaria, come la continuità della prestazione e il rispetto di un orario predeterminato.
❗ Questi elementi, però, non hanno un valore decisivo per la qualificazione giuridica del rapporto: sono indizi idonei per integrare una prova presuntiva della subordinazione, se oggetto di una valutazione complessiva e globale.
📄 L’ordinanza 👉 bit.ly/ordinanza-cassazione-38182-2022
🌐 Consulta la giurisprudenza delle Alte Corti sul sito di AGI 👇
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