Il militare sanzionato: il patteggiamento non è prova di colpevolezza nel procedimento disciplinare

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La novità introdotta dall’articolo 445, comma 1 bis, del codice di procedura penale, inserito dall’articolo 25, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, prevede che le sentenze di patteggiamento, anche se pronunciate dopo la conclusione del dibattimento, non producono effetti e non possono essere utilizzate come prova nei procedimenti civili, disciplinari, tributari o amministrativi. Per troppo tempo abbiamo assistito a una situazione in cui le autorità amministrative sono state in balia della convinzione che la sentenza di patteggiamento richiesta da un militare sottoposto a procedimento disciplinare dovesse essere un elemento di prova fondamentale da cui desumere la sua colpevolezza. Questa convinzione granitica ha avuto l’estrema conseguenza di invertire l’onere della prova a carico del militare indagato.

Inoltre, il legislatore rafforza il concetto che l’amministrazione non può far derivare l’elemento di colpevolezza nei confronti di un militare dalla scelta del procedimento, a maggior ragione se l’imputato ha scelto di applicare il procedimento ai sensi dell’articolo 444 del Codice penale e non è destinatario di una norma accessoria di valore disciplinare.

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