MILITARE PROSCIOLTO INGIUSTAMENTE – IL TAR ACCOGLIE IL RICORSO PRESENTATO DALLO STUDIO LIEGGI

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La vicenda si sviluppa a seguito del proscioglimento di un cadetto di una scuola militare. Quest’ultimo, nonostante i proficui risultati ottenuti durante l’addestramento/formazione, veniva prosciolto a seguito di una neoplasia. Difatti durante il periodo di frequentazione della scuola cominciava ad accusare strani sintomi, ragion per cui decideva di sottoporsi a visite mediche specialistiche. Nel breve riceveva responso inequivocabile. I medici consigliavano un intervento chirurgico d’emergenza.

Sottopostosi all’intervento consigliato, il tumore veniva completamente eradicato senza lasciare conseguenza alcuna. Per fortuna, non veniva disposta alcuna chemioterapia e veniva da più medici confermato il buono stato di salute e la possibilità di ritornare ad una vita “normale” al pari del periodo anteriore alla sconcertante scoperta.

Nonostante tutto l’amministrazione decideva di prosciogliere il cadetto ai sensi dell’articolo 582 comma 1 lettera g del DPR 90/10 per inidoneità al servizio a causa della presenza di tumori maligni nonostante l’opposizione dello studio legale che a più riprese dimostrava l’assoluta inesistenza del tumore al momento della visita.

A seguito del Proscioglimento, lo studio promuoveva azione cautelare chiedendo il ripristino immediato dell’attività lavorativa. La sezione prima del Tar Lazio, accoglieva l’istanza cautelare e ordinava la sospensione del provvedimento con la ripresa della frequentazione del Corso in attesa della pronuncia sul merito del giudizio.

Secondo il Tar se non vi e’ neoplasia non vi e’ inidoneita’.

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