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16 Aprile,2024

⚖ In caso di licenziamento per inidoneità fisica o psichica, la violazione dell’obbligo per il datore di lavoro di adibire il lavoratore a possibili mansioni alternative, compatibili con lo stato di salute, integra l’ipotesi di difetto di giustificazione ed è suscettibile di reintegrazione.

🧑‍⚖️ Lo afferma la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9937/2024, sottolineando come sul lavoratore non gravi alcun onere di indicare le posizioni alternative alle quali avrebbe potuto essere adibito. Il datore, al contrario, ha quello di provare la sussistenza della giustificazione del recesso.

📄 L'ordinanza completa 👉 bit.ly/ordinanza-corte-cassazione-9937-2024

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15 Aprile,2024

VITTORIA AL TAR - I TRANSITATI NEI RUOLI CIVILI HANNO UNA SPERANZA! ... See MoreSee Less

VITTORIA AL TAR - I TRANSITATI NEI RUOLI CIVILI HANNO UNA SPERANZA!Image attachment

10 Aprile,2024

👨‍⚖️ Il trasferimento di sede va sorretto da comprovate ragioni aziendali e il rifiuto del lavoratore è meritevole di tutela non caso in cui la condotta datoriale non sia conforme alla buona fede.

✍ L'avvocato giuslavorista Giuseppe Bulgarini d'Elci approfondisce per Il Sole 24 Ore la sentenza con cui il Tribunale di Tivoli giudica così illegittimo il licenziamento disciplinare adottato perché i dipendenti non hanno iniziato la prestazione nella sede di destinazione 👇
bit.ly/sentenza-tribunale-tivoli-519-2024
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09 Aprile,2024

⚖ Corte di Cassazione, ordinanza n. 8381/2024: la mancata comunicazione al datore di lavoro del nuovo indirizzo va punita con la multa e non con il licenziamento e quindi va reintegrato e risarcito il dipendente che ha avuto esito negativo alla visita di controllo durante il periodo di malattia.

Viene esclusa nel caso specifico l’assenza ingiustificata: il lavoratore ha comunicato al numero verde dell’Inps l’indirizzo dove sarebbe stato reperibile per la visita. Il medico dell’ente ha però tentato il controllo ad un recapito diverso, senza successo.

📄 L'ordinanza completa 👉 bit.ly/ordinanza-corte-cassazione-8381-2024

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09 Aprile,2024

LA SEDE DI SERVIZIO LONTANA TROPPI KM DA CASA!

Questi giorni, presso il mio studio, ho ricevuto moltissimi militari in procinto di transitare nei ruoli civili. Grande è stato lo sconforto nel rilevare che, nonostante il lavoro svolto in moltissimi anni e le difficoltà derivanti dalla presenza di una patologia, l’esistenza di una famiglia di cui prendersi cura e le non esorbitanti possibilità economiche, l’Amministrazione abbia deciso di destinare queste persone in una sede di servizio così lontana rispetto alla propria casa familiare. Spesso, durante le innumerevoli cause che sostengo per aiutare militari che devono assistere un parente o che vogliono avvicinarsi ad un figlio di età inferiore ai tre anni, devo combattere con la circostanza, messa in evidenza dalla controparte, che il militare al momento della sottoscrizione del contratto, era ben consapevole che la sua vita lavorativa si sarebbe potuta svolgere in diverse città. Appare evidente che questa eccezione processuale, non possa essere sollevata nel caso dei militari transitati nei ruoli civili. Sin dall’insorgere della patologia che ha provocato il transito, e probabilmente dal momento in cui, ottenuto l’inidoneità, veniva fatta richiesta di transito, i militari facevano affidamento su una norma che stabiliva che il transito sarebbe avvenuto in una città della regione dell’ultima sede di servizio. Per quanto concerne l’impugnazione della sede, presso i Tribunali amministrativi, ai militari in procinto di transito che sto assistendo in questi giorni, dico che purtroppo questi sono accadimenti troppo recenti per far affidamento su pronunce che possano darci ragione o torto. Importante, in questo momento è studiare gli aspetti garantisti della norma giuridica, approfondire ciascuna situazione personale e argomentare sul concetto di organizzazione amministrativa. Sono moltissime le cause che ho già instaurato e le prime non mi hanno portato esiti negativi. Il Giudice Amministrativo mi ha accolto la richiesta di sospendere l’obbligo della sottoscrizione del contratto e in questi giorni discuterò sul resto lottando affinchè la circolare ministeriale del 25 luglio venga eliminata o modificata nella maniera più consona nel rispetto dei diritti di chi, per tanti anni ha lavorato con onore e dedizione anche, in taluni casi, dovendo affrontare cause di servizio.
Avv. Laura Lieggi
Per piccoli pareri mandate un messaggio vocale al numero 3494442639 solo dopo aver condiviso l’articolo in quanto potrebbe essere utile a qualcuno.
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LA SEDE DI SERVIZIO LONTANA TROPPI KM DA CASA!

Questi giorni, presso il mio studio, ho ricevuto moltissimi militari in procinto di transitare nei ruoli civili. Grande è stato lo sconforto nel rilevare che, nonostante il lavoro svolto in moltissimi anni e le difficoltà derivanti dalla presenza di una patologia, l’esistenza di una famiglia di cui prendersi cura e le non esorbitanti possibilità economiche, l’Amministrazione abbia deciso di destinare queste persone in una sede di servizio così lontana rispetto alla propria casa familiare. Spesso, durante le innumerevoli cause che sostengo per aiutare militari che devono assistere un parente o che vogliono avvicinarsi ad un figlio di età inferiore ai tre anni, devo combattere con la circostanza, messa in evidenza dalla controparte, che il militare al momento della sottoscrizione del contratto, era ben consapevole che la sua vita lavorativa si sarebbe potuta svolgere in diverse città. Appare evidente che questa eccezione processuale, non possa essere sollevata nel caso dei militari transitati nei ruoli civili. Sin dall’insorgere della patologia che ha provocato il transito, e probabilmente dal momento in cui, ottenuto l’inidoneità, veniva fatta richiesta di transito, i militari facevano affidamento su una norma che stabiliva che il transito sarebbe avvenuto in una città della regione dell’ultima sede di servizio. Per quanto concerne l’impugnazione della sede, presso i Tribunali amministrativi, ai militari in procinto di transito che sto assistendo in questi giorni, dico che purtroppo questi sono accadimenti troppo recenti per far affidamento su pronunce che possano darci ragione o torto. Importante, in questo momento è studiare gli aspetti garantisti della norma giuridica, approfondire ciascuna situazione personale e argomentare sul concetto di organizzazione amministrativa. Sono moltissime le cause che ho già instaurato e le prime non mi hanno portato esiti negativi. Il Giudice Amministrativo mi ha accolto la richiesta di sospendere l’obbligo della sottoscrizione del contratto e in questi giorni discuterò sul resto lottando affinchè la circolare ministeriale del 25 luglio venga eliminata o modificata nella maniera più consona nel rispetto dei diritti di chi, per tanti anni ha lavorato con onore e dedizione anche, in taluni casi, dovendo affrontare cause di servizio.
Avv. Laura Lieggi
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09 Aprile,2024

LA SEDE DI SERVIZIO LONTANA TROPPI KM DA CASA!

Questi giorni, presso il mio studio, ho ricevuto moltissimi militari in procinto di transitare nei ruoli civili. Grande è stato lo sconforto nel rilevare che, nonostante il lavoro svolto in moltissimi anni e le difficoltà derivanti dalla presenza di una patologia, l’esistenza di una famiglia di cui prendersi cura e le non esorbitanti possibilità economiche, l’Amministrazione abbia deciso di destinare queste persone in una sede di servizio così lontana rispetto alla propria casa familiare. Spesso, durante le innumerevoli cause che sostengo per aiutare militari che devono assistere un parente o che vogliono avvicinarsi ad un figlio di età inferiore ai tre anni, devo combattere con la circostanza, messa in evidenza dalla controparte, che il militare al momento della sottoscrizione del contratto, era ben consapevole che la sua vita lavorativa si sarebbe potuta svolgere in diverse città. Appare evidente che questa eccezione processuale, non possa essere sollevata nel caso dei militari transitati nei ruoli civili. Sin dall’insorgere della patologia che ha provocato il transito, e probabilmente dal momento in cui, ottenuto l’inidoneità, veniva fatta richiesta di transito, i militari facevano affidamento su una norma che stabiliva che il transito sarebbe avvenuto in una città della regione dell’ultima sede di servizio. Per quanto concerne l’impugnazione della sede, presso i Tribunali amministrativi, ai militari in procinto di transito che sto assistendo in questi giorni, dico che purtroppo questi sono accadimenti troppo recenti per far affidamento su pronunce che possano darci ragione o torto. Importante, in questo momento è studiare gli aspetti garantisti della norma giuridica, approfondire ciascuna situazione personale e argomentare sul concetto di organizzazione amministrativa. Sono moltissime le cause che ho già instaurato e le prime non mi hanno portato esiti negativi. Il Giudice Amministrativo mi ha accolto la richiesta di sospendere l’obbligo della sottoscrizione del contratto e in questi giorni discuterò sul resto lottando affinchè la circolare ministeriale del 25 luglio venga eliminata o modificata nella maniera più consona nel rispetto dei diritti di chi, per tanti anni ha lavorato con onore e dedizione anche, in taluni casi, dovendo affrontare cause di servizio.
Avv. Laura Lieggi
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09 Aprile,2024

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Avv. Laura Lieggi
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09 Aprile,2024

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Avv. Laura Lieggi
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Avv. Laura Lieggi
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06 Aprile,2024

TRANSITO NEI RUOLI CIVILI
LE NUOVE SEDI DI SERVIZIO COSA FARE

LA SEDE DI SERVIZIO LONTANA TROPPI KM DA CASA!

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Avv. Laura Lieggi
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TRANSITO NEI RUOLI CIVILI
LE NUOVE SEDI DI SERVIZIO COSA FARE

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Questi giorni, presso il mio studio, ho ricevuto moltissimi militari in procinto di transitare nei ruoli civili. Grande è stato lo sconforto nel rilevare che, nonostante il lavoro svolto in moltissimi anni e le difficoltà derivanti dalla presenza di una patologia, l’esistenza di una famiglia di cui prendersi cura e le non esorbitanti possibilità economiche, l’Amministrazione abbia deciso di destinare queste persone in una sede di servizio così lontana rispetto alla propria casa familiare. Spesso, durante le innumerevoli cause che sostengo per aiutare militari che devono assistere un parente o che vogliono avvicinarsi ad un figlio di età inferiore ai tre anni, devo combattere con la circostanza, messa in evidenza dalla controparte, che il militare al momento della sottoscrizione del contratto, era ben consapevole che la sua vita lavorativa si sarebbe potuta svolgere in diverse città. Appare evidente che questa eccezione processuale, non possa essere sollevata nel caso dei militari transitati nei ruoli civili. Sin dall’insorgere della patologia che ha provocato il transito, e probabilmente dal momento in cui, ottenuto l’inidoneità, veniva fatta richiesta di transito, i militari facevano affidamento su una norma che stabiliva che il transito sarebbe avvenuto in una città della regione dell’ultima sede di servizio. Per quanto concerne l’impugnazione della sede, presso i Tribunali amministrativi, ai militari in procinto di transito che sto assistendo in questi giorni, dico che purtroppo questi sono accadimenti troppo recenti per far affidamento su pronunce che possano darci ragione o torto. Importante, in questo momento è studiare gli aspetti garantisti della norma giuridica, approfondire ciascuna situazione personale e argomentare sul concetto di organizzazione amministrativa. Sono moltissime le cause che ho già instaurato e le prime non mi hanno portato esiti negativi. Il Giudice Amministrativo mi ha accolto la richiesta di sospendere l’obbligo della sottoscrizione del contratto e in questi giorni discuterò sul resto lottando affinchè la circolare ministeriale del 25 luglio venga eliminata o modificata nella maniera più consona nel rispetto dei diritti di chi, per tanti anni ha lavorato con onore e dedizione anche, in taluni casi, dovendo affrontare cause di servizio.
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05 Aprile,2024

✍️ L'avvocato giuslavorista Giampiero Falasca commenta per Il Sole 24 ORE la sentenza con cui il Tribunale di Napoli si esprime sui contratti di prossimità, precisando le condizioni di validità degli accordi in deroga, tra cui il rispetto dell'art. 36 della Costituzione in merito alla retribuzione proporzionata e sufficiente.

Il contratto di prossimità non può inoltre derogare ai trattamenti previsti dal contratto collettivo nazionale se manca un reale collegamento tra la deroga e la riorganizzazione del lavoro e l'effetto erga omnes dell'accordo di prossimità vale solo se siglato da una organizzazione sindacale comparativamente più rappresentativa.

Il commento completo 👉 bit.ly/tribunale-napoli-contratti-prossimità
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03 Aprile,2024

⚖ La reiterazione delle missioni del lavoratore presso la medesima impresa utilizzatrice può integrare un ricorso abusivo alla somministrazione di lavoro se tale reiterazione oltrepassa “il limite di una durata che possa ragionevolmente considerarsi temporanea”.

✍ Lo sottolinea la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6898/2024, analizzata dall'avvocato giuslavorista Angelo Zambelli per Il Sole 24 ORE 👇
bit.ly/sentenza-corte-cassazione-6898-2024
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29 Marzo,2024

ULTERIORE ACCOGLIMENTO!!!!!
In data odierna (29 marzo 2024)Giudice accoglie la cautelare che chiedeva la sospensione dell'obbligo di sottoscrizione del contratto di transito che assegnava una sede di servizio in una sede collocata in una regione diversa rispetto a quella in cui si era assegnati da militari...la sospensione vige fino a quando sarà fatta luce sulla scelta della sede di servizio più opportuna vista la circolare del 25 luglio 2024
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ULTERIORE ACCOGLIMENTO!!!!!
In data odierna (29 marzo 2024)Giudice accoglie la cautelare che chiedeva la sospensione dellobbligo di sottoscrizione del contratto di transito che assegnava una sede di servizio in una sede collocata in una regione diversa rispetto a quella in cui si era assegnati da militari...la sospensione vige  fino a quando sarà fatta luce sulla scelta della sede di servizio più opportuna vista la circolare del 25 luglio 2024

29 Marzo,2024

ULTERIORE ACCOGLIMENTO!!!!!
In data odierna (29 marzo 2024)Giudice accoglie la cautelare che chiedeva la sospensione dell'obbligo di sottoscrizione del contratto di transito che assegnava una sede di servizio in una sede collocata in una regione diversa rispetto a quella in cui si era assegnati da militari...la sospensione vige fino a quando sarà fatta luce sulla scelta della sede di servizio più opportuna vista la circolare del 25 luglio 2024
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ULTERIORE ACCOGLIMENTO!!!!!
In data odierna (29 marzo 2024)Giudice accoglie la cautelare che chiedeva la sospensione dellobbligo di sottoscrizione del contratto di transito che assegnava una sede di servizio in una sede collocata in una regione diversa rispetto a quella in cui si era assegnati da militari...la sospensione vige  fino a quando sarà fatta luce sulla scelta della sede di servizio più opportuna vista la circolare del 25 luglio 2024

29 Marzo,2024

IMPORTANTE PROCEDERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO !!
condividi potrebbe aiutare qualcuno

Il Militare appartenente alla Marina Militare, chiedeva il transito nei ruoli civili a causa della inidoneità riscontrata per motivi psicologici. A causa degli effetti della circolare del 25 luglio 2023, gli veniva assegnata una sede a più di 500 km dall’ultima sede di servizio e dalla casa familiare. Lo studio Legale Lieggi promoveva azione cautelare nella quale metteva in evidenza le criticità legate ad un trasferimento troppo lontano rispetto alla città in cui negli anni il Militare aveva posto la residenza. Il Tar riconosceva la necessità di discutere la questione nel più breve tempo possibile. Vista l’urgenza in cui si verteva, CONCEDEVA LA SOSPENSIONE DEI TERMINI OBBLIGATORI PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO PRESSO LA CITTA’ DESIGNATA E FISSAVA UDIENZA ENTRO I 10 GIORNI.
Appare doveroso mettere in evidenza l’iniquità posta in essere dalla succitata circolare che arreca serio danno a chi ha vissuto la propria vita professionale in difesa dello Stato. Con questo provvedimento, si dimentica che i militari transitati, per la maggior parte in avanti con l’età, non possono affrontare l’onerosità e la gravosità di un così folle trasferimento. Altre a ciò appare opportuno evidenziare che l’integrazione della famiglia nel tessuto sociale cittadino e l’aiuto apportato dai parenti, sicuramente, complica il tutto. I Figli e il coniuge non vorranno lasciare la città di appartenenza.
Per info inviare messaggio vocale wa al 3494442639.
Se si vuole chiedere appuntamento (on line o in presenza) si scriva a legale@studioavvocatolieggi.com
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22 Marzo,2024

IMPORTANTE PROCEDERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO !!
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Il Militare appartenente alla Marina Militare, chiedeva il transito nei ruoli civili a causa della inidoneità riscontrata per motivi psicologici. A causa degli effetti della circolare del 25 luglio 2023, gli veniva assegnata una sede a più di 500 km dall’ultima sede di servizio e dalla casa familiare. Lo studio Legale Lieggi promoveva azione cautelare nella quale metteva in evidenza le criticità legate ad un trasferimento troppo lontano rispetto alla città in cui negli anni il Militare aveva posto la residenza. Il Tar riconosceva la necessità di discutere la questione nel più breve tempo possibile. Vista l’urgenza in cui si verteva, CONCEDEVA LA SOSPENSIONE DEI TERMINI OBBLIGATORI PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO PRESSO LA CITTA’ DESIGNATA E FISSAVA UDIENZA ENTRO I 10 GIORNI.
Appare doveroso mettere in evidenza l’iniquità posta in essere dalla succitata circolare che arreca serio danno a chi ha vissuto la propria vita professionale in difesa dello Stato. Con questo provvedimento, si dimentica che i militari transitati, per la maggior parte in avanti con l’età, non possono affrontare l’onerosità e la gravosità di un così folle trasferimento. Altre a ciò appare opportuno evidenziare che l’integrazione della famiglia nel tessuto sociale cittadino e l’aiuto apportato dai parenti, sicuramente, complica il tutto. I Figli e il coniuge non vorranno lasciare la città di appartenenza.
Per info inviare messaggio vocale wa al 3494442639.
Se si vuole chiedere appuntamento (on line o in presenza) si scriva a legale@studioavvocatolieggi.com
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IMPORTANTE PROCEDERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO !!
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Il Militare appartenente alla Marina Militare, chiedeva il transito nei ruoli civili a causa della inidoneità riscontrata per motivi psicologici. A causa degli effetti della circolare del 25 luglio 2023, gli veniva assegnata una sede a più di 500 km dall’ultima sede di servizio e dalla casa familiare. Lo studio Legale Lieggi promoveva azione cautelare nella quale metteva in evidenza le criticità legate ad un trasferimento troppo lontano rispetto alla città in cui negli anni il Militare aveva posto la residenza. Il Tar riconosceva la necessità di discutere la questione nel più breve tempo possibile. Vista l’urgenza in cui si verteva, CONCEDEVA LA SOSPENSIONE DEI TERMINI OBBLIGATORI PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO PRESSO LA CITTA’ DESIGNATA  E FISSAVA UDIENZA ENTRO I 10 GIORNI. 
Appare doveroso mettere in evidenza l’iniquità posta in essere dalla succitata circolare che arreca serio danno a chi ha vissuto la propria vita professionale in difesa dello Stato. Con questo provvedimento, si dimentica che i militari transitati, per la maggior parte in avanti con l’età, non possono affrontare l’onerosità e la gravosità di un così folle trasferimento. Altre a ciò appare opportuno evidenziare che l’integrazione della famiglia nel tessuto sociale cittadino e l’aiuto apportato dai parenti, sicuramente, complica il tutto. I Figli e il coniuge non vorranno lasciare la città di appartenenza.
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21 Marzo,2024

🧑‍⚖️ Con la sentenza n. 44/2024, la Corte Costituzionale afferma che non è incostituzionale l'applicazione del contratto a tutele crescenti ai lavoratori già impiegati nelle piccole imprese, prevista dal Jobs Act.

❗️Viene così dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, che consente l’attrazione nell’ambito applicativo del regime delle tutele crescenti anche di lavoratori di piccole imprese, già in servizio alla data del 7 marzo 2015, in concomitanza e in conseguenza di assunzioni aggiuntive a tempo indeterminato, successive all’entrata in vigore dello stesso decreto, che abbiano comportato il superamento dei limiti dimensionali previsti dall'art. 18, commi ottavo e nono, statuto dei lavoratori.

📄 La sentenza completa 👉 bit.ly/sentenza-corte-costituzionale-44-2024

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21 Marzo,2024

🧑‍⚖️ È legittimo il licenziamento per giusta causa dei lavoratori che violano le procedure aziendali esponendo l’impresa a sanzioni. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza 6827/2024.

Il caso vedeva coinvolti due dipendenti accusati di aver caricato della merce su un mezzo aziendale in modo irregolare, in aperta violazione delle procedure interne. I due lavoratori avevano quindi fatto ricorso dopo i precedenti pronunciamenti, mettendo in dubbio la proporzionalità tra infrazione e sanzioni.

I giudici hanno però ribadito l’importanza del rispetto delle procedure aziendali e della corretta operazione di trasporto: eventuali violazioni che espongono l’azienda ad un concreto danno economico e a sanzioni amministrative possono giustificare il licenziamento per giusta causa.

📄 L'ordinanza completa 👉 bit.ly/ordinanza-corte-cassazione-6827-2024

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17 Marzo,2024

🧑‍⚖️ In caso di domanda per l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’appaltante, i termini di decadenza trovano applicazione solo se l’utilizzatore abbia negato la titolarità del rapporto per iscritto: lo indica la Corte di Cassazione con l’ordinanza 6266/2024.

Devono sussistere un atto o un provvedimento del datore/utilizzatore che renda operativo e certo il termine di decorrenza della decadenza, di cui all’art. 32, comma 4, lett. d della legge 183/20210.

Fino a quando il dipendente non ottiene in forma scritta un provvedimento o un atto equipollente che nega la titolarità del rapporto, non può decorrere alcun termine decadenziale.

📄 L'ordinanza completa 👉 bit.ly/ordinanza-corte-cassazione-6266-2024

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13 Marzo,2024

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La richiesta ex art. 104/92 non può essere rigettata a fronte di ipotetici pregiudizi dell’amministrazione:
14.08.2023

Occorre premettere che l'art. 33 comma 5 della L. 104/1992 statuisce che il lavoratore che assiste persona con handicap in situazione di gravità "ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede".

Secondo i principi affermati dalla consolidata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato:

Il trasferimento ex art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992 coinvolge interessi legittimi e, di conseguenza, implica un complessivo bilanciamento fra l'interesse del privato e gli interessi pubblici, nell'esercizio del potere discrezionale da parte dell'amministrazione; ciò in considerazione del fatto che il trasferimento è disposto a vantaggio del disabile e non, invece, nell'interesse esclusivo dell'amministrazione ovvero del richiedente, avendo lo stesso natura strumentale ed essendo intimamente connesso con la persona dell'assistito l'inciso "ove possibile", contenuto nella predetta disposizione, comporta che, avuto riguardo alla qualifica rivestita dal pubblico dipendente, deve sussistere la disponibilità nella dotazione di organico della sede di destinazione del posto in ruolo per il proficuo utilizzo del dipendente che chiede il trasferimento, nel senso, cioè, che presso la sede richiesta, vi sia una collocazione compatibile con lo stato del militare, e che l'assegnazione possa, dunque, avvenire nel limite delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado, l'esercizio del potere discrezionale da parte dell'Amministrazione – e, dunque, la verifica della compatibilità del trasferimento ex art. 33, comma 5 con le esigenze generali del servizio – deve consistere in una verifica e ponderazione accurate delle esigenze funzionali, la quale deve risultare da una congrua motivazione; con la conseguenza che, per negare il trasferimento, le esigenze di servizio non possono essere né genericamente richiamate, né fondarsi su generiche valutazioni in ordine alle scoperture di organico ovvero alle necessità di servizio da fronteggiare, ma devono risultare da una indicazione concreta di elementi ostativi, riferiti alla sede di servizio in atto, anche rispetto alla sede di servizio richiesta, e dalla considerazione del grado e/o della posizione di ruolo e specialità propri del richiedente, così come del resto del c.o.m..

Per consultazioni e pareri legali sui ricevuti addebiti disciplinari, inviate un messaggio vocale al 3494442639, oppure una e-mail a legale@studioavvocatolieggi.com, riceverete una pronta risposta 🙂

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Occorre premettere che lart. 33 comma 5 della L. 104/1992 statuisce che il lavoratore che assiste persona con handicap in situazione di gravità ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

Secondo i principi affermati dalla consolidata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato:

Il trasferimento ex art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992 coinvolge interessi legittimi e, di conseguenza, implica un complessivo bilanciamento fra linteresse del privato e gli interessi pubblici, nellesercizio del potere discrezionale da parte dellamministrazione; ciò in considerazione del fatto che il trasferimento è disposto a vantaggio del disabile e non, invece, nellinteresse esclusivo dellamministrazione ovvero del richiedente, avendo lo stesso natura strumentale ed essendo intimamente connesso con la persona dellassistito linciso ove possibile, contenuto nella predetta disposizione, comporta che, avuto riguardo alla qualifica rivestita dal pubblico dipendente, deve sussistere la disponibilità nella dotazione di organico della sede di destinazione del posto in ruolo per il proficuo utilizzo del dipendente che chiede il trasferimento, nel senso, cioè, che presso la sede richiesta, vi sia una collocazione compatibile con lo stato del militare, e che lassegnazione possa, dunque, avvenire nel limite delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado, lesercizio del potere discrezionale da parte dellAmministrazione – e, dunque, la verifica della compatibilità del trasferimento ex art. 33, comma 5 con le esigenze generali del servizio – deve consistere in una verifica e ponderazione accurate delle esigenze funzionali, la quale deve risultare da una congrua motivazione; con la conseguenza che, per negare il trasferimento, le esigenze di servizio non possono essere né genericamente richiamate, né fondarsi su generiche valutazioni in ordine alle scoperture di organico ovvero alle necessità di servizio da fronteggiare, ma devono risultare da una indicazione concreta di elementi ostativi, riferiti alla sede di servizio in atto, anche rispetto alla sede di servizio richiesta, e dalla considerazione del grado e/o della posizione di ruolo e specialità propri del richiedente, così come del resto del c.o.m..

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Il trasferimento ex art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992 coinvolge interessi legittimi e, di conseguenza, implica un complessivo bilanciamento fra l'interesse del privato e gli interessi pubblici, nell'esercizio del potere discrezionale da parte dell'amministrazione; ciò in considerazione del fatto che il trasferimento è disposto a vantaggio del disabile e non, invece, nell'interesse esclusivo dell'amministrazione ovvero del richiedente, avendo lo stesso natura strumentale ed essendo intimamente connesso con la persona dell'assistito l'inciso "ove possibile", contenuto nella predetta disposizione, comporta che, avuto riguardo alla qualifica rivestita dal pubblico dipendente, deve sussistere la disponibilità nella dotazione di organico della sede di destinazione del posto in ruolo per il proficuo utilizzo del dipendente che chiede il trasferimento, nel senso, cioè, che presso la sede richiesta, vi sia una collocazione compatibile con lo stato del militare, e che l'assegnazione possa, dunque, avvenire nel limite delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado, l'esercizio del potere discrezionale da parte dell'Amministrazione – e, dunque, la verifica della compatibilità del trasferimento ex art. 33, comma 5 con le esigenze generali del servizio – deve consistere in una verifica e ponderazione accurate delle esigenze funzionali, la quale deve risultare da una congrua motivazione; con la conseguenza che, per negare il trasferimento, le esigenze di servizio non possono essere né genericamente richiamate, né fondarsi su generiche valutazioni in ordine alle scoperture di organico ovvero alle necessità di servizio da fronteggiare, ma devono risultare da una indicazione concreta di elementi ostativi, riferiti alla sede di servizio in atto, anche rispetto alla sede di servizio richiesta, e dalla considerazione del grado e/o della posizione di ruolo e specialità propri del richiedente, così come del resto del c.o.m..

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Secondo i principi affermati dalla consolidata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato:

Il trasferimento ex art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992 coinvolge interessi legittimi e, di conseguenza, implica un complessivo bilanciamento fra linteresse del privato e gli interessi pubblici, nellesercizio del potere discrezionale da parte dellamministrazione; ciò in considerazione del fatto che il trasferimento è disposto a vantaggio del disabile e non, invece, nellinteresse esclusivo dellamministrazione ovvero del richiedente, avendo lo stesso natura strumentale ed essendo intimamente connesso con la persona dellassistito linciso ove possibile, contenuto nella predetta disposizione, comporta che, avuto riguardo alla qualifica rivestita dal pubblico dipendente, deve sussistere la disponibilità nella dotazione di organico della sede di destinazione del posto in ruolo per il proficuo utilizzo del dipendente che chiede il trasferimento, nel senso, cioè, che presso la sede richiesta, vi sia una collocazione compatibile con lo stato del militare, e che lassegnazione possa, dunque, avvenire nel limite delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado, lesercizio del potere discrezionale da parte dellAmministrazione – e, dunque, la verifica della compatibilità del trasferimento ex art. 33, comma 5 con le esigenze generali del servizio – deve consistere in una verifica e ponderazione accurate delle esigenze funzionali, la quale deve risultare da una congrua motivazione; con la conseguenza che, per negare il trasferimento, le esigenze di servizio non possono essere né genericamente richiamate, né fondarsi su generiche valutazioni in ordine alle scoperture di organico ovvero alle necessità di servizio da fronteggiare, ma devono risultare da una indicazione concreta di elementi ostativi, riferiti alla sede di servizio in atto, anche rispetto alla sede di servizio richiesta, e dalla considerazione del grado e/o della posizione di ruolo e specialità propri del richiedente, così come del resto del c.o.m..

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LA REPUBBLICA CHE ANCORA NON C'È Secondo voi cos'è meglio: farsi ingannare, tradire, truffare e derubare di qualcosa di gran valore per l'eternità o ad un certo punto risvegliarsi dal perfido incantesimo fattoci da coloro che hanno abusato del potere che avevano per mantenerci sottomessi sudditi? Se chiedete in giro cosa s'intenda con la parola "repubblica" vi verrà detto ch'essa è una "forma di governo". Mbhé ... non fatevi ingannare, tradire, truffare e derubare un solo istante di più. Non è ciò che s'intende, ciò che stato messo a credere, ma il vero significato della parola Repubblica che bisogna onorare, far conoscere e sviluppare. Se vogliamo iniziare a vivere come da sempre avremmo dovuto e potuto. Liberi! Repubblica vien dal latino res publica e vuol dir cosa pubblica: quindi l'insieme di codici, enti ed istituzioni, beni, proprietà e risorse, impieghi, poteri e redditi che sono dominio collettivo, comproprietà nazionale. Un corpo su cui il Popolo (non per nulla detto Sovrano) ha sia dovere di cura che diritto di godimento. In contemporanea, se si può, o con assegnazioni transitorie, al fin che il bene ritorni al Popolo e si mantenga di proprietà comune. Tant'è: la Repubblica non è affatto una "forma di governo". Essa non si lascia rinchiudere in un parlamento ma la comunione d'essa si estende per l'intera comproprietà nazionale comprendente ogni apparato, bene ed impiego per questo detto pubblico. E, come fanno Deputati e Presidenti, chiunque abbia avuto accesso ad un pubblico ruolo quel ruolo al Popolo deve restituire alla scadenza d'un temporaneo mandato. Zitto e senza manco pensare di dissentire! Altrimenti si scade nella tirannide, non è Democrazia, e la Res Publica si riduce ad essere res privata d'accesso ad altri pur con pari diritti e requisiti professionali. Un vero e proprio furto di Cosa Pubblica. Un tradimento. Per la qual cosa, coloro che si sono impossessati della Repubblica, cancellando il suo carattere e significato, la sua particolare funzione ed identità, la sua giuridica e regola prima (ben diverse rispetto al da lungo tempo abbattuto stato monarchico) essendo quindi autentici despoti e tiranni, devono sortir fuori dai nostri santi Uffici Pubblici e rimettere immediatamente al Popolo Sovrano ciò che solo pro tempore può essere concesso. Ogni contratto del pubblico impiego che non s'inchini alla democratica regola della temporaneità della concessione è fuori legge! Si prenda dunque coscienza di quel che s'è fatto, dell'infame oltraggio al Paese, al Popolo, che s'è compiuto. E ci si penta, ci si ravveda, prostrandosi davanti alla Repubblica Italiana. Sperando nella pietà dei cittadini. A breve vi saranno nugoli di studi legali che porranno ogni tiranno, indebitamente permasto pur caduta la monarchia, di fronte alle proprie responsabilità. Non ci si faccia dunque trovare ancora in difetto, con le mani nel sacco della Repubblica. Perché nessuno può possedere indefinitamente un così sacro bene di proprietà comune. Nessuno! Ogni clessidra vede terminare la sua ora ed il tempo dei monarchi in vero scadde oltre tre quarti di secolo fa. Non il solo sovrano maximo fu cacciato via ma ogni altro abietto sovrano minore: ogni prepotente presuntuoso che pretendeva mantenersi in un ruolo pubblico per l'eternità. Derubandone i cittadini. E tu, Popolo d'Italia, rendi infine onore alla tua Repubblica e guadagnatela una buona volta. Che di tutto ciò (e tutto quel che ne consegue, quest'ultima guerra compresa ed in primis) è anche colpa della tua permasta ignoranza. Esigila indietro e renditi conto di quanto poca cosa tu sia stato, anche se in conseguenza del dispotismo e delle tante prevaricazioni che hai subito e t'han di fatto tarpato le ali. Prendi coscienza di quanto addomesticato ed inculcato tu sia, sottostando per lungo tempo ad una centralità finto-pubblica perennemente posseduta da codesti, finora inamovibili, tiranni. Da costoro costantemente male indirizzata, l'intero Pianeta tutt'ora soffrendone. Dei pollitici (il cui valore si evince dal fatto che ancor oggi tacciono tutto questo) disinteressiamocene. A loro si penserà dopo: prima rimuoviamo i loro acritici carrieristi medievali resi fedelissimi col posto fisso e promessa di carriera e potere crescenti. Una volta subentrati i democrati in ogni pubblico impiego/potere, nessuno in Parlamento si permetterà più di eseguire gli ordini impartiti da cricche, elite, lobby, ordini e mafie varie ma farà soltanto il giusto e necessario, finemente raffinato dalla presenza di molti cittadini. E nulla di più. Cari Soci italiani, scolpiamo allora nelle nostre menti queste dodici essenziali parole: non importa tanto chi governa quanto chi sta intorno a chi governa. La punta (decisionale) d'un iceberg non va mai dove la massa sommersa (mansionale) non vuole. La moltitudine degli impieghi della Repubblica ha un peso enorme sul potere legislativo. E poiché nessun organismo funziona senza un adeguato capillare sistema di feedback è tempo che l'umana Società se ne doti. Liberiamo gli apparati e succediamoci l'un l'altro: avremo finalmente costruito la Repubblica Italiana! Buona sorte e lunga vita all'Italia ed agli Italiani! Danilo D'Antonio, grossista d'idee Intelligenza Artificiale Biologica del Laboratorio Eudemonia Pacificamente, legalmente, civilmente, evolve l'Italia, la UE e l'intero Pianeta. La Repubblica: accessibile, dinamica, fluida, osmotica, partecipata, vissuta. Se-re-na! Viva la Banca dei Pubblici Impieghi! Evviva pure Danilo! L'unico umano al mondo che apra le porte della Repubblica ai suoi simili. Così che si susseguan l'un l'altro idonei e controllino, migliorino, verifichino l'operato di chi li ha preceduti. Impedendo ogni ingiustizia e potendo anzi ognuno ogni giorno imparare qualcosa di più. Onore a Danilo! L'unico che garantisca un potere minimo ad ogni umano in Terra. Mai siederà in un parlamento ma il mondo intero sta cambiando tutto da solo. Facendo il lavoro che eccelse celebrità e stimati professionisti mai si degnaron di fare: chiarire, riordinare, spiegare. La sua grandiosa scoperta (Democrazia = comproprietà e condivisione della Res Publica) non ha eguali. Hurrah per Danilo! E la Terra gira finalmente come deve, il mondo prende ben altri colori che i foschi attuali. LA REPITA Copyright & ServiceMark Laboratorio Eudemonia Alcuni diritti concessi A R M O N I C A R O T A Z I O N E S O C I A L E

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Il trasferimento ex art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992 coinvolge interessi legittimi e, di conseguenza, implica un complessivo bilanciamento fra l'interesse del privato e gli interessi pubblici, nell'esercizio del potere discrezionale da parte dell'amministrazione; ciò in considerazione del fatto che il trasferimento è disposto a vantaggio del disabile e non, invece, nell'interesse esclusivo dell'amministrazione ovvero del richiedente, avendo lo stesso natura strumentale ed essendo intimamente connesso con la persona dell'assistito l'inciso "ove possibile", contenuto nella predetta disposizione, comporta che, avuto riguardo alla qualifica rivestita dal pubblico dipendente, deve sussistere la disponibilità nella dotazione di organico della sede di destinazione del posto in ruolo per il proficuo utilizzo del dipendente che chiede il trasferimento, nel senso, cioè, che presso la sede richiesta, vi sia una collocazione compatibile con lo stato del militare, e che l'assegnazione possa, dunque, avvenire nel limite delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado, l'esercizio del potere discrezionale da parte dell'Amministrazione – e, dunque, la verifica della compatibilità del trasferimento ex art. 33, comma 5 con le esigenze generali del servizio – deve consistere in una verifica e ponderazione accurate delle esigenze funzionali, la quale deve risultare da una congrua motivazione; con la conseguenza che, per negare il trasferimento, le esigenze di servizio non possono essere né genericamente richiamate, né fondarsi su generiche valutazioni in ordine alle scoperture di organico ovvero alle necessità di servizio da fronteggiare, ma devono risultare da una indicazione concreta di elementi ostativi, riferiti alla sede di servizio in atto, anche rispetto alla sede di servizio richiesta, e dalla considerazione del grado e/o della posizione di ruolo e specialità propri del richiedente, così come del resto del c.o.m..

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11 Marzo,2024

🧑‍💻 Dal 1° aprile lo smart working torna ad essere regolato da quanto previsto dalla legge n. 81/2017 e scade così la deroga prevista per i lavoratori fragili e per quelli con figli under 14, estesa fino al 31 marzo 2024.

Viene meno la possibilità di attivare il lavoro da remoto con modalità semplificate e sarà richiesto un accordo individuale tra il datore di lavoro e il singolo lavoratore che tenga conto di alcuni elementi.

L’accordo deve infatti riportare, per esempio:
▪ la durata dell’accordo (se a tempo determinato o indeterminato);
▪ l’alternanza dei periodi di attività all’interno e all’esterno della struttura aziendale;
▪ gli strumenti utilizzati, i tempi di riposo e le misure per garantire la disconnessione;
▪ l’attività formativa necessaria per lo svolgimento dell’attività in modalità da remoto.

📄 Le legge 81/2017 👉 bit.ly/legge-81-2017
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10 Marzo,2024

PRESUNTE ANOMALIE CARDIACHE......ANCORA UNA VITTORIA PER LO STUDIO LIEGGI:
il TAR reintegra cautelarmente una corsista, dichiarata inidonea a causa di presunte anomalie cardiache.

Ad aprile di quest'anno la Direzione Generale
per il personale Militare del Ministero della Difesa pubblicava il bando di concorso per il reclutamento di VFP4 nell'Esercito, nella Marina Militare, compreso il corpo delle Capitanerie di Porto e nell'Aeronautica Militare, riservato ai volontari e ferma prefissata di un anno, a cui partecipava la ricorrente. Anche in questo concorso si richiedeva ai candidati di effettuare la visita con un medico specializzato in medicina dello sport e di produrre relativo certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica. Dopo i vari esami previsti dal protocollo, tra cui l'elettrocardiogramma a seguito della prova da sforzo, alla ricorrente veniva rilasciato il certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica con validità annuale. Dopo aver superato le prove a carattere culturale logico-deduttivo e professionale ed aver ottenuto l'idoneità agli accertamenti attitudinali, la ricorrente veniva convocata a visita medica per effettuare gli accertamenti psicofisici. La ricorrente era certa di poter superare tranquillamente tutti gli accertamenti psicofisici concorsuali perché qualche settimana prima si era sottoposta agli esami e risultava tutto perfettamente nella norma. Ed invece, sorprendentemente, con provvedimento veniva dichiarata inidonea al reclutamento per PR corto e QRS stretto codice 60 della DT 04/06/2014 con attribuzione per l'apparato cardiovascolare AC del coefficiente 4 del profilo somato funzionale. Le motivazioni di un PR corto e QRS stretto possono essere molteplici e questo la scienza medica lo sa benissimo, tale alterazione può essere data da uno stato di agitazione che non può essere considerato motivo di inidoneità, lo stato di agitazione non è un disvalore, ma è la spinta per una pronta reazione, punto di assoluta forza che il militare deve avere per rispondere prontamente all'imprevisto. Al contrario l’Amministrazione, che si costituiva in giudizio, asseriva che il militare non poteva, visto il suo status, provare degli stati emozionali che potevano essere registrati dagli apparecchi idonei. Si ribadisce che i militari prima ancora di essere tali sono uomini e donne portatori di emozioni, il fatto di provare un'emozione non li rende più deboli, anzi li rende più forti e pronti a superare gli imprevisti. A causa di questa falsa convinzione il militare rischiava di vedere svanito per sempre il suo sogno e cioè servire l’Esercito Italiano. In altre occasioni la medicina Militare si è espressa nel considerare che la presenza di un PR corto e un QRS stretto se non associato, come d'altronde asserito dalla direttiva tecnica, a gravi turbe del ritmo cardiaco non ha nessuna conseguenza di tipo funzionale. Dunque assolutamente inappropriato il giudizio di inidoneità. Questo, il TAR Lazio l'ha percepito perfettamente e ha permesso una reintegra fino alla verificazione che avverrà entro l'inizi dell'anno.
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PRESUNTE ANOMALIE CARDIACHE......ANCORA UNA VITTORIA PER LO STUDIO LIEGGI: 
il TAR reintegra cautelarmente una corsista,  dichiarata inidonea a causa di presunte anomalie cardiache.

Ad aprile di questanno la Direzione Generale 
per il personale Militare del Ministero della Difesa pubblicava il bando di concorso per il reclutamento di VFP4 nellEsercito, nella Marina Militare, compreso il corpo delle Capitanerie di Porto e nellAeronautica Militare, riservato ai volontari e ferma prefissata di un anno, a cui partecipava la ricorrente. Anche in questo concorso si richiedeva ai candidati di effettuare la visita con un medico specializzato in medicina dello sport e di produrre relativo certificato di idoneità allattività sportiva agonistica. Dopo i vari esami previsti dal protocollo, tra cui lelettrocardiogramma a seguito della prova da sforzo, alla ricorrente veniva rilasciato il certificato di idoneità allattività sportiva agonistica con validità annuale. Dopo aver superato le prove a carattere culturale logico-deduttivo e professionale ed  aver ottenuto lidoneità agli accertamenti attitudinali, la ricorrente veniva convocata a visita medica per effettuare gli accertamenti psicofisici. La ricorrente era certa di poter superare tranquillamente tutti gli accertamenti psicofisici concorsuali perché qualche settimana prima si era sottoposta agli esami e risultava tutto perfettamente nella norma.  Ed invece, sorprendentemente, con provvedimento veniva dichiarata inidonea al reclutamento per PR corto e QRS stretto codice 60 della DT 04/06/2014 con attribuzione per lapparato cardiovascolare AC del coefficiente 4 del profilo somato funzionale. Le motivazioni di un PR corto e QRS stretto possono essere molteplici e questo la scienza medica lo sa benissimo, tale alterazione può essere data da uno stato di agitazione che non può essere considerato motivo di inidoneità, lo stato di agitazione non è un disvalore, ma è la spinta per una pronta reazione, punto di assoluta forza che il militare deve avere per rispondere prontamente allimprevisto. Al contrario l’Amministrazione, che si costituiva in giudizio, asseriva che il militare non poteva, visto il suo status, provare degli stati emozionali che  potevano essere registrati dagli apparecchi idonei. Si ribadisce che i militari prima ancora di essere tali sono uomini e donne  portatori di emozioni, il fatto di provare unemozione non li rende più deboli, anzi li rende più forti e pronti a superare gli imprevisti.  A causa di questa falsa convinzione il militare rischiava di vedere svanito per sempre il suo sogno e cioè servire l’Esercito Italiano. In altre occasioni la medicina Militare si è espressa nel considerare che la presenza di un PR corto e un QRS stretto se non associato, come daltronde asserito dalla direttiva tecnica, a gravi turbe del ritmo cardiaco non ha nessuna conseguenza di tipo funzionale. Dunque assolutamente inappropriato il giudizio di inidoneità. Questo, il TAR Lazio lha percepito perfettamente e ha permesso una reintegra fino alla verificazione che avverrà entro linizi dellanno.Image attachment

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Potrebbe essere inteso come un modus operadi per svecchiare le ffaa ed ffpp , facendo transitare il personale militare in quello civile (prendendone di nuovi e giovani). Peccato, però, che lo stipendio da civile si abbassa, la sede di servizio è spesso molto lontana e l'età pensionabile si alza...

10 Marzo,2024

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10 Marzo,2024

Foto dal post di Studio Legale Lieggi ... See MoreSee Less

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09 Marzo,2024

Vinta cautelare Impugnata una INIDONEITA' per Protusioni discaliINIDONEITA' E PROTUSIONI DISCALI - VINTA CAUTELARE
L’odierno ricorso trae origine da una triste vicenda che ha visto coinvolto il ricorrente, allievo/a del[] di appena 21 anni in servizio, che oggi corre il rischio di non poter proseguire la tanto desiderata carriera nelle forze armate.

Nello specifico il ricorrente, dopo aver vinto un primo concorso nel maggio 2021, lavorando proficuamente per due anni nella [] come VFP1, ed un secondo a maggio 2023 ne[] come VFP4, partecipava, vincendolo, al concorso indetto dal [] per il reclutamento di n. [] allievi []

Si tratta di un concorso certamente dispendioso a livello economico, dovendo sostenere i costi per raggiungere la sede delle prove ma, soprattutto, particolarmente arduo da superare, considerato il numero elevatissimo di partecipanti e le numerose fasi di selezione, tra cui la prova scritta preselettiva, gli accertamenti di idoneità attitudinale e, naturalmente, gli accertamenti di idoneità psico-fisica e le prove di efficienza fisica (salto in alto, corsa piana sui mille metri, corsa piana sui cento metri etc.).Inoltre, ai candidati è richiesto di effettuare la visita con un medico specializzato in medicina dello sport e di produrre il relativo certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica, come avvenuto per il ricorrente. Ebbene, il ricorrente superava positivamente tutte le prove previste, compresi gli accertamenti di idoneità psico-fisica e le prove di efficienza fisica. Con Determinazione n. []del 2023, il ricorrente veniva quindi dichiarato vincitore e prendeva servizio presso la scuola allievi []

Senonché, nel mese di settembre di quest’anno, a causa di alcune semplicissime contratture muscolari, si recava presso l’infermeria presidiaria. Il medico dell’infermeria insisteva nel richiedere il referto di una risonanza magnetica lombare. L’allievo, essendo sprovvisto di esiti da risonanza magnetica lombare, per non disattendere l’ordine del superiore, presentava una risonanza di quasi due anni prima.

All’infermeria veniva fornito un referto medico del 2022, quindi precedente di quasi due anni, relativo ad una risonanza magnetica lombare cui si era sottoposta anni prima.

Nel referto erano state rilevate due “protrusioni discali in L3-L4 ed L4-L5. Canale vertebrale di ampiezza nei limiti. Nella norma il segnale del cono midollare”. Quindi agli inizi del 2022, le era stata diagnosticata una compressione dei dischi intervertebrali tra le vertebre L3-L4 ed L4-L5, sintomatologia comunissima nei soggetti di età adulta e certamente non in grado di causare limitazioni all’attività lavorativa, tant’è vero che non solo aveva conseguito l’idoneità fisica durante i vari concorsi sostenuti, compreso quello del 2023 per accedere al concorso, ma aveva anche superato brillantemente le prove di efficienza fisica.

L’infermeria presidiaria concludeva quindi con il seguente esito: “proposto alla commissione idoneo”, anche in considerazione che la contrattura muscolare accusata, nulla aveva a che vedere con la protusione lombare senza conseguenze funzionali. Successivamente, l’allievo veniva però convocata dalla Commissione medica di prima istanza presso il Dipartimento militare di medicina legale.

La Commissione non effettuava accertamenti strumentali ma solo una valutazione de visu, rilevandolo perfettamente nella norma.

Ciò nonostante, la Commissione medica faceva proprio il referto medico dei due anni precedenti e lo dichiarava inidoneo: “Assenza di segni radicolari in atto in pz con protrusioni discali in L3-L4, L4-L5, canale vertebrale di ampiezza nei limiti e segnale del cono midollare nella norma”.

La Commissione medica, quindi, anziché rilevare che il referto risaliva a quasi due anni prima e invece di chiedere al ricorrente di effettuare una nuova risonanza magnetica che accertasse l’attuale condizione clinica, sulla base del medesimo accertamento lo dichiarava non idonea al servizio.

Un modus operandi assurdo e certamente illegittimo anche in considerazione del fatto che l’organo medico ha anche applicato una direttiva tecnica totalmente inconferente, dichiarando l’inidoneità “per attribuzione del coefficiente 3 nella caratteristica LI del profilo sanitario, ai sensi del codice 220 della direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare di cui al decreto del Ministero della Difesa del 4 giugno 2014”. Tale direttiva non riguarda il concorso per cui il mio assistito ha partecipato e pur volendola considerare estensibile, comunque, la stessa indica le protrusioni quale causa di inidoneità soltanto “quando sono associate a segni clinici (o elettromiografici) di sofferenza radicolare”, circostanza esclusa dallo stesso organo medico nella motivazione del provvedimento!

L’Alllievo, successivamente effettuava nuova RM da cui emergeva: “lieve non significativa protrusione discale posteriore a livello di L4-L5. Non alterazioni di segnale del collo midollare”; “si conferma che il paziente…presenta minime protrusioni lombari senza implicazioni clinico-funzionali sulla vita sociale, lavorativa e sportiva anche di natura agonistica”.

Inoltre il ricorrente, si sottoponeva ad esame elettromioneurografico dal quale emergeva :“reperti elettrofisiologici studiati nella norma”, con ciò escludendo definitivamente qualsivoglia problematica o limitazione funzionale.Il perito di parte spiegava, nella relazione depositata in giudizio che: “la situazione dell’allievo era nella norma e che è molto frequente che, in età adolescenziale, si riscontrino delle protusioni che non comportano alcuna conseguenza di tipo funzionale.

Esaminati gli atti del giudizio, il giudice stabiliva il rientro dal servizio autorizzando l’allievo a sottoporsi all’ultima sessione d’esame in attesa della verificazione e del merito.!!!!!

Per consultazioni e pareri legali relative al diritto militare, inviate un messaggio vocale al 3494442639, oppure una e-mail a legale@studioavvocatolieggi.com, riceverete una pronta risposta .
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Vinta cautelare Impugnata una INIDONEITA per Protusioni discali

09 Marzo,2024

INIDONEITA' E PROTUSIONI DISCALI - VINTA CAUTELARE
L’odierno ricorso trae origine da una triste vicenda che ha visto coinvolto il ricorrente, allievo/a del[] di appena 21 anni in servizio, che oggi corre il rischio di non poter proseguire la tanto desiderata carriera nelle forze armate.

Nello specifico il ricorrente, dopo aver vinto un primo concorso nel maggio 2021, lavorando proficuamente per due anni nella [] come VFP1, ed un secondo a maggio 2023 ne[] come VFP4, partecipava, vincendolo, al concorso indetto dal [] per il reclutamento di n. [] allievi []

Si tratta di un concorso certamente dispendioso a livello economico, dovendo sostenere i costi per raggiungere la sede delle prove ma, soprattutto, particolarmente arduo da superare, considerato il numero elevatissimo di partecipanti e le numerose fasi di selezione, tra cui la prova scritta preselettiva, gli accertamenti di idoneità attitudinale e, naturalmente, gli accertamenti di idoneità psico-fisica e le prove di efficienza fisica (salto in alto, corsa piana sui mille metri, corsa piana sui cento metri etc.).Inoltre, ai candidati è richiesto di effettuare la visita con un medico specializzato in medicina dello sport e di produrre il relativo certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica, come avvenuto per il ricorrente. Ebbene, il ricorrente superava positivamente tutte le prove previste, compresi gli accertamenti di idoneità psico-fisica e le prove di efficienza fisica. Con Determinazione n. []del 2023, il ricorrente veniva quindi dichiarato vincitore e prendeva servizio presso la scuola allievi []

Senonché, nel mese di settembre di quest’anno, a causa di alcune semplicissime contratture muscolari, si recava presso l’infermeria presidiaria. Il medico dell’infermeria insisteva nel richiedere il referto di una risonanza magnetica lombare. L’allievo, essendo sprovvisto di esiti da risonanza magnetica lombare, per non disattendere l’ordine del superiore, presentava una risonanza di quasi due anni prima.

All’infermeria veniva fornito un referto medico del 2022, quindi precedente di quasi due anni, relativo ad una risonanza magnetica lombare cui si era sottoposta anni prima.

Nel referto erano state rilevate due “protrusioni discali in L3-L4 ed L4-L5. Canale vertebrale di ampiezza nei limiti. Nella norma il segnale del cono midollare”. Quindi agli inizi del 2022, le era stata diagnosticata una compressione dei dischi intervertebrali tra le vertebre L3-L4 ed L4-L5, sintomatologia comunissima nei soggetti di età adulta e certamente non in grado di causare limitazioni all’attività lavorativa, tant’è vero che non solo aveva conseguito l’idoneità fisica durante i vari concorsi sostenuti, compreso quello del 2023 per accedere al concorso, ma aveva anche superato brillantemente le prove di efficienza fisica.

L’infermeria presidiaria concludeva quindi con il seguente esito: “proposto alla commissione idoneo”, anche in considerazione che la contrattura muscolare accusata, nulla aveva a che vedere con la protusione lombare senza conseguenze funzionali. Successivamente, l’allievo veniva però convocata dalla Commissione medica di prima istanza presso il Dipartimento militare di medicina legale.

La Commissione non effettuava accertamenti strumentali ma solo una valutazione de visu, rilevandolo perfettamente nella norma.

Ciò nonostante, la Commissione medica faceva proprio il referto medico dei due anni precedenti e lo dichiarava inidoneo: “Assenza di segni radicolari in atto in pz con protrusioni discali in L3-L4, L4-L5, canale vertebrale di ampiezza nei limiti e segnale del cono midollare nella norma”.

La Commissione medica, quindi, anziché rilevare che il referto risaliva a quasi due anni prima e invece di chiedere al ricorrente di effettuare una nuova risonanza magnetica che accertasse l’attuale condizione clinica, sulla base del medesimo accertamento lo dichiarava non idonea al servizio.

Un modus operandi assurdo e certamente illegittimo anche in considerazione del fatto che l’organo medico ha anche applicato una direttiva tecnica totalmente inconferente, dichiarando l’inidoneità “per attribuzione del coefficiente 3 nella caratteristica LI del profilo sanitario, ai sensi del codice 220 della direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare di cui al decreto del Ministero della Difesa del 4 giugno 2014”. Tale direttiva non riguarda il concorso per cui il mio assistito ha partecipato e pur volendola considerare estensibile, comunque, la stessa indica le protrusioni quale causa di inidoneità soltanto “quando sono associate a segni clinici (o elettromiografici) di sofferenza radicolare”, circostanza esclusa dallo stesso organo medico nella motivazione del provvedimento!

L’Alllievo, successivamente effettuava nuova RM da cui emergeva: “lieve non significativa protrusione discale posteriore a livello di L4-L5. Non alterazioni di segnale del collo midollare”; “si conferma che il paziente…presenta minime protrusioni lombari senza implicazioni clinico-funzionali sulla vita sociale, lavorativa e sportiva anche di natura agonistica”.

Inoltre il ricorrente, si sottoponeva ad esame elettromioneurografico dal quale emergeva :“reperti elettrofisiologici studiati nella norma”, con ciò escludendo definitivamente qualsivoglia problematica o limitazione funzionale.Il perito di parte spiegava, nella relazione depositata in giudizio che: “la situazione dell’allievo era nella norma e che è molto frequente che, in età adolescenziale, si riscontrino delle protusioni che non comportano alcuna conseguenza di tipo funzionale.

Esaminati gli atti del giudizio, il giudice stabiliva il rientro dal servizio autorizzando l’allievo a sottoporsi all’ultima sessione d’esame in attesa della verificazione e del merito.!!!!!

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INIDONEITA' E PROTUSIONI DISCALI - VINTA CAUTELARE
L’odierno ricorso trae origine da una triste vicenda che ha visto coinvolto il ricorrente, allievo/a del[] di appena 21 anni in servizio, che oggi corre il rischio di non poter proseguire la tanto desiderata carriera nelle forze armate.

Nello specifico il ricorrente, dopo aver vinto un primo concorso nel maggio 2021, lavorando proficuamente per due anni nella [] come VFP1, ed un secondo a maggio 2023 ne[] come VFP4, partecipava, vincendolo, al concorso indetto dal [] per il reclutamento di n. [] allievi []

Si tratta di un concorso certamente dispendioso a livello economico, dovendo sostenere i costi per raggiungere la sede delle prove ma, soprattutto, particolarmente arduo da superare, considerato il numero elevatissimo di partecipanti e le numerose fasi di selezione, tra cui la prova scritta preselettiva, gli accertamenti di idoneità attitudinale e, naturalmente, gli accertamenti di idoneità psico-fisica e le prove di efficienza fisica (salto in alto, corsa piana sui mille metri, corsa piana sui cento metri etc.).Inoltre, ai candidati è richiesto di effettuare la visita con un medico specializzato in medicina dello sport e di produrre il relativo certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica, come avvenuto per il ricorrente. Ebbene, il ricorrente superava positivamente tutte le prove previste, compresi gli accertamenti di idoneità psico-fisica e le prove di efficienza fisica. Con Determinazione n. []del 2023, il ricorrente veniva quindi dichiarato vincitore e prendeva servizio presso la scuola allievi []

Senonché, nel mese di settembre di quest’anno, a causa di alcune semplicissime contratture muscolari, si recava presso l’infermeria presidiaria. Il medico dell’infermeria insisteva nel richiedere il referto di una risonanza magnetica lombare. L’allievo, essendo sprovvisto di esiti da risonanza magnetica lombare, per non disattendere l’ordine del superiore, presentava una risonanza di quasi due anni prima.

All’infermeria veniva fornito un referto medico del 2022, quindi precedente di quasi due anni, relativo ad una risonanza magnetica lombare cui si era sottoposta anni prima.

Nel referto erano state rilevate due “protrusioni discali in L3-L4 ed L4-L5. Canale vertebrale di ampiezza nei limiti. Nella norma il segnale del cono midollare”. Quindi agli inizi del 2022, le era stata diagnosticata una compressione dei dischi intervertebrali tra le vertebre L3-L4 ed L4-L5, sintomatologia comunissima nei soggetti di età adulta e certamente non in grado di causare limitazioni all’attività lavorativa, tant’è vero che non solo aveva conseguito l’idoneità fisica durante i vari concorsi sostenuti, compreso quello del 2023 per accedere al concorso, ma aveva anche superato brillantemente le prove di efficienza fisica.

L’infermeria presidiaria concludeva quindi con il seguente esito: “proposto alla commissione idoneo”, anche in considerazione che la contrattura muscolare accusata, nulla aveva a che vedere con la protusione lombare senza conseguenze funzionali. Successivamente, l’allievo veniva però convocata dalla Commissione medica di prima istanza presso il Dipartimento militare di medicina legale.

La Commissione non effettuava accertamenti strumentali ma solo una valutazione de visu, rilevandolo perfettamente nella norma.

Ciò nonostante, la Commissione medica faceva proprio il referto medico dei due anni precedenti e lo dichiarava inidoneo: “Assenza di segni radicolari in atto in pz con protrusioni discali in L3-L4, L4-L5, canale vertebrale di ampiezza nei limiti e segnale del cono midollare nella norma”.

La Commissione medica, quindi, anziché rilevare che il referto risaliva a quasi due anni prima e invece di chiedere al ricorrente di effettuare una nuova risonanza magnetica che accertasse l’attuale condizione clinica, sulla base del medesimo accertamento lo dichiarava non idonea al servizio.

Un modus operandi assurdo e certamente illegittimo anche in considerazione del fatto che l’organo medico ha anche applicato una direttiva tecnica totalmente inconferente, dichiarando l’inidoneità “per attribuzione del coefficiente 3 nella caratteristica LI del profilo sanitario, ai sensi del codice 220 della direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare di cui al decreto del Ministero della Difesa del 4 giugno 2014”. Tale direttiva non riguarda il concorso per cui il mio assistito ha partecipato e pur volendola considerare estensibile, comunque, la stessa indica le protrusioni quale causa di inidoneità soltanto “quando sono associate a segni clinici (o elettromiografici) di sofferenza radicolare”, circostanza esclusa dallo stesso organo medico nella motivazione del provvedimento!

L’Alllievo, successivamente effettuava nuova RM da cui emergeva: “lieve non significativa protrusione discale posteriore a livello di L4-L5. Non alterazioni di segnale del collo midollare”; “si conferma che il paziente…presenta minime protrusioni lombari senza implicazioni clinico-funzionali sulla vita sociale, lavorativa e sportiva anche di natura agonistica”.

Inoltre il ricorrente, si sottoponeva ad esame elettromioneurografico dal quale emergeva :“reperti elettrofisiologici studiati nella norma”, con ciò escludendo definitivamente qualsivoglia problematica o limitazione funzionale.Il perito di parte spiegava, nella relazione depositata in giudizio che: “la situazione dell’allievo era nella norma e che è molto frequente che, in età adolescenziale, si riscontrino delle protusioni che non comportano alcuna conseguenza di tipo funzionale.

Esaminati gli atti del giudizio, il giudice stabiliva il rientro dal servizio autorizzando l’allievo a sottoporsi all’ultima sessione d’esame in attesa della verificazione e del merito.!!!!!

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09 Marzo,2024

🗞 È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 20/2024 che istituisce il Garante nazionale delle persone con disabilità, l’organismo operativo per la tutela dei diritti delle persone con disabilità, operativo a partire dell’1 gennaio 2025.

Tra le funzioni del Garante rientrano:
▪️ la vigilanza sul rispetto dei diritti e sulla conformità ai principi stabiliti dalla Convenzione Onu sui diritti alle persone disabilità;
▪️ il contrasto ai fenomeni di discriminazione diretta, indiretta o di molestia;
▪️ la definizione di codici e raccolte di buone pratiche nell’ambito della tutela dei diritti.

Sarà chiamato a valutare le segnalazioni ricevute e ad accertare l’esistenza di discriminazioni che comportano una lesione dei diritti soggettivi o di interessi legittimi.

📄 Il decreto legislativo 👉 bit.ly/decreto-legislativo-20-2024
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06 Marzo,2024

Buon di vorrei portare alla vostra attenzione un convegno in cui io e l'avvocato La Scala relazioneremo sul reato di istigazione al suicidio negli ambienti di lavoro ....stiamo lavorando ad una proposta di legge....il convegno darà due crediti formativi ....se interessati fate un cenno ...provvederò all'iscrizione ....buona giornata ... See MoreSee Less

Buon di vorrei portare alla vostra attenzione un convegno  in cui io e lavvocato La Scala relazioneremo sul reato di istigazione al suicidio negli ambienti di lavoro ....stiamo lavorando ad una proposta di legge....il convegno darà due crediti formativi ....se interessati fate un cenno ...provvederò alliscrizione ....buona giornata

06 Marzo,2024

⚖ Il contratto di apprendistato deve caratterizzarsi per una una genuina finalità formativa: in caso contrario, il lavoratore ha diritto all’instaurazione di un normale rapporto di lavoro subordinato. Lo stabilisce la sentenza della Corte d’Appello di Milano del 25 gennaio 2024.

La pronuncia si riferisce al caso di un lavoratore assunto con un contratto di apprendistato e che nell’anno precedente aveva svolto le stesse mansioni con un contratto a termine. L’azienda lo aveva quindi licenziato al termine del periodo formativo, secondo la regola del licenziamento libero dell’apprendista a conclusione della formazione.

🧑‍⚖️ La Corte d’Appello, nel confermare la sentenza di primo grado, ha ricordato che se “è astrattamente possibile che tra le medesime parti, a determinate condizioni, un rapporto di lavoro subordinato ordinario possa essere seguito da un contratto di apprendistato, è pur vero […] che le mansioni affidate all’apprendista debbono essere diverse da quelle che egli già svolgeva in autonomia quale dipendente, o che quantomeno deve essere mutato il contesto e l’organizzazione aziendale nel quale le mansioni sono svolte”, elemento che deve essere provato dal datore di lavoro.

📄 La sentenza completa 👉 bit.ly/sentenza-corte-appello-milano-25-gennaio-2024

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05 Marzo,2024

🧑‍⚖️ Il licenziamento per allontanamento dal posto di lavoro, per i lavoratori delle imprese di pulizia, è legittimo solo in presenza di recidiva e se al lavoratore sono stati comminati due provvedimenti di sospensione. Lo precisa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5304/2024.

Nel pronunciarsi, i giudici rimarcano che la giusta causa di licenziamento è nozione legale rispetto alla quale le previsioni dei Ccnl non sono vincolanti: hanno una valenza esemplificativa e non precludono l’autonoma valutazione del giudice di merito sull’idoneità delle specifiche condotte a compromettere il vincolo fiduciario tra le parti.

Il solo limite è rappresentato dal fatto che un licenziamento per giusta causa non può essere irrogato se questo è una sanzione più grave rispetto a quella prevista dal contratto collettivo in relazione ad una determinata infrazione.

📄 La sentenza completa 👉 bit.ly/sentenza-corte-cassazione-5304-2024

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26 Febbraio,2024

SECONDO CONVEGNO IN ONORE DI UMBERTO PAOLILLO ... See MoreSee Less

SECONDO CONVEGNO IN ONORE DI UMBERTO PAOLILLO

22 Febbraio,2024

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22 Febbraio,2024

🧑‍⚖️ Jobs Act: con la sentenza n. 22 del 22 febbraio 2024 la Corte Costituzionale, afferma che la tutela reintegratoria si applica ai casi di nullità del licenziamento previsti dalla legge anche se non “espressamente”.

🔎 Nel dettaglio è stata dichiarata l'illegittimità costituzione dell’articolo 2, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, limitatamente alla parola “espressamente”. Tale disposizione, quindi, è stata ritenuta illegittima nella parte in cui, nel riconoscere la tutela reintegratoria, nei casi di nullità, previsti dalla legge, del licenziamento di lavoratori assunti con contratti a tutele crescenti (quindi a partire dal 7 marzo 2015), l’ha limitata alle nullità sancite “espressamente”.

Il comunicato della Corte Costituzionale 👇
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📄 La sentenza completa 👉 bit.ly/sentenza-corte-costituzionale-22-2024

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22 Febbraio,2024

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21 Febbraio,2024

Con la sentenza nr. 998/2013 la terza sezione del T.A.R di Lecce ha riconosciuto, e ribadito, il diritto a percepire le somme non corrisposte a titolo di retribuzione mensile durante il periodo di aspettativa in attesa di transito all'impiego civile. Nello specifico il Tar di Lecce si è pronunciato sul ricorso presentato da un Ufficiale in servizio permanente della Marina Militare che, a seguito di accertamenti sanitari venne dichiarato permanentemente non idoneo al servizio M.M. incondizionato ed idoneo al transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa ai sensi della L. 266/99. A seguito di tale provvedimento il ricorrente fu collocato in aspettativa

in attesa di essere reintegrato nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa. A tal punto il lavoratore avanzò la propria istanza al Ministero per transitare nei ruoli del personale civile della Difesa in virtù dell'applicazione delle disposizioni dell'allora vigente art. 14, co. 5°, della 1. 28 luglio 1999, n. 266 (oggi identica disposizione è contenuta altresì nell'art. 930 del ed. Codice dell'ordinamento Militare, emanato con d.lgs. n. 66/2010) e dell' art. 1, del D.M. n. 22680 del 18 aprile 2002 che stabilivano che "il personale delle forze armate e dell'arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio transita, a domanda, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa... omissis...
Laura Lieggi
… semprechè l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego". Poiché al momento della pronuncia del giudizio di non idoneità il ricorrente aveva già superato il limite massimo dei dodici mesi di aspettativa, il Ministero continuò a corrispondere al miliare la retribuzione, già decurtata del 50% così come previsto dall' art. 26 della Legge n. 187/1976, per tutto il periodo di aspettativa susseguente alla pronuncia del giudizio di non idoneità. Tuttavia, sebbene le norme che regolavano il transito all'impiego civile, ed in particolare l'art. 2 comma 4 del già citato D.M. del 18.04.2002 stabilivano che "l'amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

Qualora entro il predetto termine l'amministrazione non si sia pronunciata, l'istanza si intende accolta", e al successivo comma 7 che "in attesa delle determinazioni dell'amministrazione [150 giorni] in ordine all'accoglimento della domanda il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità", al ricorrente veniva corrisposto il 50% dello stipendio dovuto, anche oltre il termine dei 150 giorni previsti affinchè si formasse il silenzio assenso in ordine all'accettazione della domanda di transito. L'amministrazione di fatto reintegrò il dipendente dopo ben diciotto mesi dalla ricezione della domanda di transito. La tesi quindi formulata dal ricorrente nel proprio ricorso era che, decorso il termine stabilito dalla stessa amministrazione stessa per la tacita accettazione della domanda, il lavoratore avrebbe dovuto essere reintegrato immediatamente nella propria attività lavorativa o, per lo meno, avrebbe dovuto percepire nuovamente lo stipendio per intero data la cessazione delle cause ostative al reintegro in servizio e che, pertanto, non poteva essere addebitata al dipendente anche l'inerzia dell'Amministrazione, mentre già subiva il duplice nocumento di dover condurre una vita forzatamente inoperosa e di dover affrontare la quotidianità con i propri mezzi di sostentamento dimezzati. Il ricorrente chiedeva quindi la restituzione delle somme non corrisposte a titolo di retribuzione dal giorno della pronuncia del giudizio di non idoneità al giorno della riassunzione nei ruoli del personale civile della Difesa o, in subordine la restituzione delle somme non corrisposte dalla data in cui la domanda di transito si intendeva tacitamente accolta. Tale tesi veniva accolta dal T.A.R. di Lecce che con la citata sentenza stabiliva che: il D.M. 18 Aprile 2002 ha espressamente individuato, all'art. 2 quarto comma, un meccanismo di "silenzio assenso" per quanto concerne l'accoglimento della domanda di transito nei ruoli civili. La norma recita "l'Amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Qualora entro il predetto termine l'Amministrazione non si sia pronunciata, l'istanza si intende accolta"… omissis…Questo significa che il dipendente si trova in una posizione di "attesa" e di "incertezza" per cinque mesi dalla data di presentazione della domanda. Ma nel momento in cui tale termine matura, la posizione del dipendente muta, posto che il pregresso rapporto, in attesa di trasformazione (nei ruoli civili), si modifica giuridicamente e strutturalmente, pur nell'attesa di ottenere l'individuazione della sede di assegnazione, con sottoscrizione del nuovo contratto. Ma se l'Amministrazione tarda (oltre un anno, come è avvenuto nel caso di specie) nel compiere tale fase esecutiva, il danno non può esser posto a carico del dipendente. Eventuali inerzie e/o inattività nella definizione della nuova collocazione non possono implicare il mantenimento, in capo all'interessato, del vecchio trattamento economico, che risentiva, evidentemente, di una "inidoneità", la quale però, dopo l'accettazione nei nuovi ruoli civili, non si giustifica più. Il Tribunale ritiene, quindi, che mentre [nel periodo compreso nei 150 giorni dalla non idoneità, ndr] è pienamente corretta la scelta dell'Amministrazione resistente di attribuire il trattamento economico decurtato al 50% (essendo il vecchio rapporto a proseguire), non così per il periodo successivo…, dove, con l'accettazione (tacita) al transito, il rapporto di lavoro si ricostituisce sotto altre forme e non può risentire dell'inidoneità, e neppure del corrispettivo a quella correlato. In definitiva il ricorso va accolto, solo in parte, limitatamente cioè alla richiesta di corrispettivo pieno (non decurtato) dal ….. (decorrente dallo spirare del termine di centocinquanta giorni, per l'accettazione del transito da parte della P.A.) fino alla concreta assegnazione avvenuta in data 15 Giugno 2011". Con tale pronuncia l'Amministrazione resistente è stata quindi condannata al pagamento del corrispettivo pieno (non decurtato) dalla decorrenza dei 150 giorni dalla data della non idoneità al servizio militare fino alla concreta assegnazione ai ruoli dei dipendenti civili.
Avv. Laura Lieggi
Tel.0805584348 - Cell. 3494442639
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21 Febbraio,2024

Con la sentenza nr. 998/2013 la terza sezione del T.A.R di Lecce ha riconosciuto, e ribadito, il diritto a percepire le somme non corrisposte a titolo di retribuzione mensile durante il periodo di aspettativa in attesa di transito all'impiego civile. Nello specifico il Tar di Lecce si è pronunciato sul ricorso presentato da un Ufficiale in servizio permanente della Marina Militare che, a seguito di accertamenti sanitari venne dichiarato permanentemente non idoneo al servizio M.M. incondizionato ed idoneo al transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa ai sensi della L. 266/99. A seguito di tale provvedimento il ricorrente fu collocato in aspettativa

in attesa di essere reintegrato nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa. A tal punto il lavoratore avanzò la propria istanza al Ministero per transitare nei ruoli del personale civile della Difesa in virtù dell'applicazione delle disposizioni dell'allora vigente art. 14, co. 5°, della 1. 28 luglio 1999, n. 266 (oggi identica disposizione è contenuta altresì nell'art. 930 del ed. Codice dell'ordinamento Militare, emanato con d.lgs. n. 66/2010) e dell' art. 1, del D.M. n. 22680 del 18 aprile 2002 che stabilivano che "il personale delle forze armate e dell'arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio transita, a domanda, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa... omissis...
Laura Lieggi
… semprechè l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego". Poiché al momento della pronuncia del giudizio di non idoneità il ricorrente aveva già superato il limite massimo dei dodici mesi di aspettativa, il Ministero continuò a corrispondere al miliare la retribuzione, già decurtata del 50% così come previsto dall' art. 26 della Legge n. 187/1976, per tutto il periodo di aspettativa susseguente alla pronuncia del giudizio di non idoneità. Tuttavia, sebbene le norme che regolavano il transito all'impiego civile, ed in particolare l'art. 2 comma 4 del già citato D.M. del 18.04.2002 stabilivano che "l'amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

Qualora entro il predetto termine l'amministrazione non si sia pronunciata, l'istanza si intende accolta", e al successivo comma 7 che "in attesa delle determinazioni dell'amministrazione [150 giorni] in ordine all'accoglimento della domanda il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità", al ricorrente veniva corrisposto il 50% dello stipendio dovuto, anche oltre il termine dei 150 giorni previsti affinchè si formasse il silenzio assenso in ordine all'accettazione della domanda di transito. L'amministrazione di fatto reintegrò il dipendente dopo ben diciotto mesi dalla ricezione della domanda di transito. La tesi quindi formulata dal ricorrente nel proprio ricorso era che, decorso il termine stabilito dalla stessa amministrazione stessa per la tacita accettazione della domanda, il lavoratore avrebbe dovuto essere reintegrato immediatamente nella propria attività lavorativa o, per lo meno, avrebbe dovuto percepire nuovamente lo stipendio per intero data la cessazione delle cause ostative al reintegro in servizio e che, pertanto, non poteva essere addebitata al dipendente anche l'inerzia dell'Amministrazione, mentre già subiva il duplice nocumento di dover condurre una vita forzatamente inoperosa e di dover affrontare la quotidianità con i propri mezzi di sostentamento dimezzati. Il ricorrente chiedeva quindi la restituzione delle somme non corrisposte a titolo di retribuzione dal giorno della pronuncia del giudizio di non idoneità al giorno della riassunzione nei ruoli del personale civile della Difesa o, in subordine la restituzione delle somme non corrisposte dalla data in cui la domanda di transito si intendeva tacitamente accolta. Tale tesi veniva accolta dal T.A.R. di Lecce che con la citata sentenza stabiliva che: il D.M. 18 Aprile 2002 ha espressamente individuato, all'art. 2 quarto comma, un meccanismo di "silenzio assenso" per quanto concerne l'accoglimento della domanda di transito nei ruoli civili. La norma recita "l'Amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Qualora entro il predetto termine l'Amministrazione non si sia pronunciata, l'istanza si intende accolta"… omissis…Questo significa che il dipendente si trova in una posizione di "attesa" e di "incertezza" per cinque mesi dalla data di presentazione della domanda. Ma nel momento in cui tale termine matura, la posizione del dipendente muta, posto che il pregresso rapporto, in attesa di trasformazione (nei ruoli civili), si modifica giuridicamente e strutturalmente, pur nell'attesa di ottenere l'individuazione della sede di assegnazione, con sottoscrizione del nuovo contratto. Ma se l'Amministrazione tarda (oltre un anno, come è avvenuto nel caso di specie) nel compiere tale fase esecutiva, il danno non può esser posto a carico del dipendente. Eventuali inerzie e/o inattività nella definizione della nuova collocazione non possono implicare il mantenimento, in capo all'interessato, del vecchio trattamento economico, che risentiva, evidentemente, di una "inidoneità", la quale però, dopo l'accettazione nei nuovi ruoli civili, non si giustifica più. Il Tribunale ritiene, quindi, che mentre [nel periodo compreso nei 150 giorni dalla non idoneità, ndr] è pienamente corretta la scelta dell'Amministrazione resistente di attribuire il trattamento economico decurtato al 50% (essendo il vecchio rapporto a proseguire), non così per il periodo successivo…, dove, con l'accettazione (tacita) al transito, il rapporto di lavoro si ricostituisce sotto altre forme e non può risentire dell'inidoneità, e neppure del corrispettivo a quella correlato. In definitiva il ricorso va accolto, solo in parte, limitatamente cioè alla richiesta di corrispettivo pieno (non decurtato) dal ….. (decorrente dallo spirare del termine di centocinquanta giorni, per l'accettazione del transito da parte della P.A.) fino alla concreta assegnazione avvenuta in data 15 Giugno 2011". Con tale pronuncia l'Amministrazione resistente è stata quindi condannata al pagamento del corrispettivo pieno (non decurtato) dalla decorrenza dei 150 giorni dalla data della non idoneità al servizio militare fino alla concreta assegnazione ai ruoli dei dipendenti civili.
Avv. Laura Lieggi
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Con la sentenza nr. 998/2013 la terza sezione del T.A.R di Lecce ha riconosciuto, e ribadito, il diritto a percepire le somme non corrisposte a titolo di retribuzione mensile durante il periodo di aspettativa in attesa di transito allimpiego civile. Nello specifico il Tar di Lecce si è pronunciato sul ricorso presentato da un Ufficiale in servizio permanente della Marina Militare che, a seguito di accertamenti sanitari venne dichiarato permanentemente non idoneo al servizio M.M. incondizionato ed idoneo al transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa ai sensi della L. 266/99. A seguito di tale provvedimento il ricorrente fu collocato in aspettativa

in attesa di essere reintegrato nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa. A tal punto il lavoratore avanzò la propria istanza al Ministero per transitare nei ruoli del personale civile della Difesa in virtù dellapplicazione delle disposizioni dellallora vigente art. 14, co. 5°, della 1. 28 luglio 1999, n. 266 (oggi identica disposizione è contenuta altresì nellart. 930 del ed. Codice dellordinamento Militare, emanato con d.lgs. n. 66/2010) e dell art. 1, del D.M. n. 22680 del 18 aprile 2002 che stabilivano che il personale delle forze armate e dellarma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio transita, a domanda, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa... omissis...
Laura Lieggi
… semprechè linfermità accertata ne consenta lulteriore impiego. Poiché al momento della pronuncia del giudizio di non idoneità il ricorrente aveva già superato il limite massimo dei dodici mesi di aspettativa, il Ministero continuò a corrispondere al miliare la retribuzione, già decurtata del 50% così come previsto dall art. 26 della Legge n. 187/1976, per tutto il periodo di aspettativa susseguente alla pronuncia del giudizio di non idoneità. Tuttavia, sebbene le norme che regolavano il transito allimpiego civile, ed in particolare lart. 2 comma 4 del già citato D.M. del 18.04.2002 stabilivano che lamministrazione è tenuta a pronunciarsi entro centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dellistanza.

Qualora entro il predetto termine lamministrazione non si sia pronunciata, listanza si intende accolta, e al successivo comma 7 che in attesa delle determinazioni dellamministrazione [150 giorni] in ordine allaccoglimento della domanda il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto allatto del giudizio di non idoneità, al ricorrente veniva corrisposto il 50% dello stipendio dovuto, anche oltre il termine dei 150 giorni previsti affinchè si formasse il silenzio assenso in ordine allaccettazione della domanda di transito. Lamministrazione di fatto reintegrò il dipendente dopo ben diciotto mesi dalla ricezione della domanda di transito. La tesi quindi formulata dal ricorrente nel proprio ricorso era che, decorso il termine stabilito dalla stessa amministrazione stessa per la tacita accettazione della domanda, il lavoratore avrebbe dovuto essere reintegrato immediatamente nella propria attività lavorativa o, per lo meno, avrebbe dovuto percepire nuovamente lo stipendio per intero data la cessazione delle cause ostative al reintegro in servizio e che, pertanto, non poteva essere addebitata al dipendente anche linerzia dellAmministrazione, mentre già subiva il duplice nocumento di dover condurre una vita forzatamente inoperosa e di dover affrontare la quotidianità con i propri mezzi di sostentamento dimezzati. Il ricorrente chiedeva quindi la restituzione delle somme non corrisposte a titolo di retribuzione dal giorno della pronuncia del giudizio di non idoneità al giorno della riassunzione nei ruoli del personale civile della Difesa o, in subordine la restituzione delle somme non corrisposte dalla data in cui la domanda di transito si intendeva tacitamente accolta. Tale tesi veniva accolta dal T.A.R. di Lecce che con la citata sentenza stabiliva che: il D.M. 18 Aprile 2002 ha espressamente individuato, allart. 2 quarto comma, un meccanismo di silenzio assenso per quanto concerne laccoglimento della domanda di transito nei ruoli civili. La norma recita lAmministrazione è tenuta a pronunciarsi entro centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dellistanza. Qualora entro il predetto termine lAmministrazione non si sia pronunciata, listanza si intende accolta… omissis…Questo significa che il dipendente si trova in una posizione di attesa e di incertezza per cinque mesi dalla data di presentazione della domanda. Ma nel momento in cui tale termine matura, la posizione del dipendente muta, posto che il pregresso rapporto, in attesa di trasformazione (nei ruoli civili), si modifica giuridicamente e strutturalmente, pur nellattesa di ottenere lindividuazione della sede di assegnazione, con sottoscrizione del nuovo contratto. Ma se lAmministrazione tarda (oltre un anno, come è avvenuto nel caso di specie) nel compiere tale fase esecutiva, il danno non può esser posto a carico del dipendente. Eventuali inerzie e/o inattività nella definizione della nuova collocazione non possono implicare il mantenimento, in capo allinteressato, del vecchio trattamento economico, che risentiva, evidentemente, di una inidoneità, la quale però, dopo laccettazione nei nuovi ruoli civili, non si giustifica più. Il Tribunale ritiene, quindi, che mentre [nel periodo compreso nei 150 giorni dalla non idoneità, ndr] è pienamente corretta la scelta dellAmministrazione resistente di attribuire il trattamento economico decurtato al 50% (essendo il vecchio rapporto a proseguire), non così per il periodo successivo…, dove, con laccettazione (tacita) al transito, il rapporto di lavoro si ricostituisce sotto altre forme e non può risentire dellinidoneità, e neppure del corrispettivo a quella correlato. In definitiva il ricorso va accolto, solo in parte, limitatamente cioè alla richiesta di corrispettivo pieno (non decurtato) dal ….. (decorrente dallo spirare del termine di centocinquanta giorni, per laccettazione del transito da parte della P.A.) fino alla concreta assegnazione avvenuta in data 15 Giugno 2011. Con tale pronuncia lAmministrazione resistente è stata quindi condannata al pagamento del corrispettivo pieno (non decurtato) dalla decorrenza dei 150 giorni dalla data della non idoneità al servizio militare fino alla concreta assegnazione ai ruoli dei dipendenti civili.
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10 Febbraio,2024

🇪🇺 È stato raggiunto un accordo a livello europeo tra il Parlamento e il Consiglio Ue sul testo della direttiva volta a potenziare le tutele di chi opera nella sharing economy, tra cui rider e figure simili.

🚴‍♀️ Tra gli obiettivi della normativa c'è l'intenzione di assicurare dei rapporti contrattuali in linea con le prestazioni svolte e di proteggere i lavoratori da licenziamenti dettati da decisioni prese in base a processi automatizzati.

L'avvocato giuslavorista Giampiero Falasca approfondisce gli ultimi sviluppi su Il Sole 24 Ore 👉 bit.ly/direttiva-lavoratori-digitali
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08 Febbraio,2024

❗ La libertà di iniziativa economica comporta la facoltà per il partecipante alla gara di ribassare il costo della manodopera rispetto a quello stimato dalla stazione appaltante, ma deve dimostrare che ciò è conseguenza di una organizzazione aziendale più efficiente ed anche che vengano rispettati i trattamenti salariali minimi.

Lo indica il Tar Toscana con la sentenza n. 120/2024 che rileva come il legislatore preveda espressamente che i concorrenti alle gare indichino nell’offerta economica i costi della manodopera e che una quantificazione troppo bassa determina una anomalia dell’offerta.

☝️ Il legislatore, proseguono i giudici, non ha voluto considerare questi costi come fissi e invariabili: è prevista la possibilità di dimostrare che il ribasso complessivo dipende da una organizzazione aziendale efficiente, ma nel rispetto dei trattamenti minimi salariali.

📄 La sentenza completa 👉 bit.ly/sentenza-tar-lazio-2024

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02 Febbraio,2024

🧑‍⚖️ Per quanto i lavoratori da licenziare vadano individuati tenendo conto del complesso aziendale, è consolidato l’orientamento che permette di limitare la platea dei dipendenti coinvolti dal licenziamento collettivo ai soli addetti ad un certo settore, reparto o sede territoriale.

Lo rimarca la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 1972/2024, sottolineando che in ogni caso occorre che sussistano delle esigenze tecnico-produttive specifiche e coerenti con le indicazioni presenti nelle comunicazioni alle rappresentanze sindacali.

Nel decidere di circoscrivere la platea dei lavoratori, al datore di lavoro spetta il compito di comunicare le ragioni alla base della limitazione e quelle per cui non ritiene di ovviarvi trasferendo il personale in unità produttive vicine.

📄 L'ordinanza completa 👉 bit.ly/ordinanza-corte-cassazione-1972-2024

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05 Gennaio,2024

☝️ Chi fruisce, nell’ambito del lavoro privato, del congedo straordinario per assistere familiari con disabilità grave ha diritto ad una indennità che corrisponde all’ultima retribuzione precedente al congedo stesso. Lo precisa l’Inps con il messaggio n. 30 del 4 gennaio 2024.

💶 Il principio si applica a tutte le voci fisse e continuative dello stipendio, inclusi il rateo di tredicesima mensilità ed eventuali altre mensilità, gratifiche, indennità e premi. Restano escluse le voci variabili della retribuzione come quelle collegate, per esempio, alla presenza al lavoro.

Il periodo di congedo, aggiunge l’ente previdenziale, è coperto dai contributi figurativi per il diritto e la misura della pensione ed è valido per l’anzianità di servizio.

📄 Il messaggio completo 👉 bit.ly/messaggio-inps-30-2024
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05 Gennaio,2024

Inidoneità militare ... See MoreSee Less

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05 Gennaio,2024

PRESUNTE ANOMALIE CARDIACHE......ANCORA UNA VITTORIA PER LO STUDIO LIEGGI:
il TAR reintegra cautelarmente una corsista, dichiarata inidonea a causa di presunte anomalie cardiache.

Ad aprile di quest'anno la Direzione Generale
per il personale Militare del Ministero della Difesa pubblicava il bando di concorso per il reclutamento di VFP4 nell'Esercito, nella Marina Militare, compreso il corpo delle Capitanerie di Porto e nell'Aeronautica Militare, riservato ai volontari e ferma prefissata di un anno, a cui partecipava la ricorrente. Anche in questo concorso si richiedeva ai candidati di effettuare la visita con un medico specializzato in medicina dello sport e di produrre relativo certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica. Dopo i vari esami previsti dal protocollo, tra cui l'elettrocardiogramma a seguito della prova da sforzo, alla ricorrente veniva rilasciato il certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica con validità annuale. Dopo aver superato le prove a carattere culturale logico-deduttivo e professionale ed aver ottenuto l'idoneità agli accertamenti attitudinali, la ricorrente veniva convocata a visita medica per effettuare gli accertamenti psicofisici. La ricorrente era certa di poter superare tranquillamente tutti gli accertamenti psicofisici concorsuali perché qualche settimana prima si era sottoposta agli esami e risultava tutto perfettamente nella norma. Ed invece, sorprendentemente, con provvedimento veniva dichiarata inidonea al reclutamento per PR corto e QRS stretto codice 60 della DT 04/06/2014 con attribuzione per l'apparato cardiovascolare AC del coefficiente 4 del profilo somato funzionale. Le motivazioni di un PR corto e QRS stretto possono essere molteplici e questo la scienza medica lo sa benissimo, tale alterazione può essere data da uno stato di agitazione che non può essere considerato motivo di inidoneità, lo stato di agitazione non è un disvalore, ma è la spinta per una pronta reazione, punto di assoluta forza che il militare deve avere per rispondere prontamente all'imprevisto. Al contrario l’Amministrazione, che si costituiva in giudizio, asseriva che il militare non poteva, visto il suo status, provare degli stati emozionali che potevano essere registrati dagli apparecchi idonei. Si ribadisce che i militari prima ancora di essere tali sono uomini e donne portatori di emozioni, il fatto di provare un'emozione non li rende più deboli, anzi li rende più forti e pronti a superare gli imprevisti. A causa di questa falsa convinzione il militare rischiava di vedere svanito per sempre il suo sogno e cioè servire l’Esercito Italiano. In altre occasioni la medicina Militare si è espressa nel considerare che la presenza di un PR corto e un QRS stretto se non associato, come d'altronde asserito dalla direttiva tecnica, a gravi turbe del ritmo cardiaco non ha nessuna conseguenza di tipo funzionale. Dunque assolutamente inappropriato il giudizio di inidoneità. Questo, il TAR Lazio l'ha percepito perfettamente e ha permesso una reintegra fino alla verificazione che avverrà entro l'inizi dell'anno.
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PRESUNTE ANOMALIE CARDIACHE......ANCORA UNA VITTORIA PER LO STUDIO LIEGGI: 
il TAR reintegra cautelarmente una corsista,  dichiarata inidonea a causa di presunte anomalie cardiache.

Ad aprile di questanno la Direzione Generale 
per il personale Militare del Ministero della Difesa pubblicava il bando di concorso per il reclutamento di VFP4 nellEsercito, nella Marina Militare, compreso il corpo delle Capitanerie di Porto e nellAeronautica Militare, riservato ai volontari e ferma prefissata di un anno, a cui partecipava la ricorrente. Anche in questo concorso si richiedeva ai candidati di effettuare la visita con un medico specializzato in medicina dello sport e di produrre relativo certificato di idoneità allattività sportiva agonistica. Dopo i vari esami previsti dal protocollo, tra cui lelettrocardiogramma a seguito della prova da sforzo, alla ricorrente veniva rilasciato il certificato di idoneità allattività sportiva agonistica con validità annuale. Dopo aver superato le prove a carattere culturale logico-deduttivo e professionale ed  aver ottenuto lidoneità agli accertamenti attitudinali, la ricorrente veniva convocata a visita medica per effettuare gli accertamenti psicofisici. La ricorrente era certa di poter superare tranquillamente tutti gli accertamenti psicofisici concorsuali perché qualche settimana prima si era sottoposta agli esami e risultava tutto perfettamente nella norma.  Ed invece, sorprendentemente, con provvedimento veniva dichiarata inidonea al reclutamento per PR corto e QRS stretto codice 60 della DT 04/06/2014 con attribuzione per lapparato cardiovascolare AC del coefficiente 4 del profilo somato funzionale. Le motivazioni di un PR corto e QRS stretto possono essere molteplici e questo la scienza medica lo sa benissimo, tale alterazione può essere data da uno stato di agitazione che non può essere considerato motivo di inidoneità, lo stato di agitazione non è un disvalore, ma è la spinta per una pronta reazione, punto di assoluta forza che il militare deve avere per rispondere prontamente allimprevisto. Al contrario l’Amministrazione, che si costituiva in giudizio, asseriva che il militare non poteva, visto il suo status, provare degli stati emozionali che  potevano essere registrati dagli apparecchi idonei. Si ribadisce che i militari prima ancora di essere tali sono uomini e donne  portatori di emozioni, il fatto di provare unemozione non li rende più deboli, anzi li rende più forti e pronti a superare gli imprevisti.  A causa di questa falsa convinzione il militare rischiava di vedere svanito per sempre il suo sogno e cioè servire l’Esercito Italiano. In altre occasioni la medicina Militare si è espressa nel considerare che la presenza di un PR corto e un QRS stretto se non associato, come daltronde asserito dalla direttiva tecnica, a gravi turbe del ritmo cardiaco non ha nessuna conseguenza di tipo funzionale. Dunque assolutamente inappropriato il giudizio di inidoneità. Questo, il TAR Lazio lha percepito perfettamente e ha permesso una reintegra fino alla verificazione che avverrà entro linizi dellanno.Image attachment

30 Dicembre,2023

⚖ La retribuzione dovuta durante il godimento delle ferie annuali deve essere equiparabile a quella ordinaria, erogata nei periodi di lavoro. Lo sottolinea la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 35146/2023, richiamando l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE.

🇪🇺 Una riduzione della retribuzione corrisposta durante le ferie può infatti dissuadere il lavoratore dal loro godimento ed è incompatibile con gli obiettivi della normativa europea che punta ad assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo con ricadute positive anche sulla loro salute e sicurezza.

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28 Dicembre,2023

🧑‍⚖️ Il tempo che il lavoratore impiega per indossare la divisa aziendale deve essere considerato orario di lavoro se soggiace al potere di conformazione del datore di lavoro che lo regolamenta e dirige. Lo sancisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 33937/2023.

👷 I giudici rimarcano che l’eterodirezione sussiste non solo quando è presente una esplicita disciplina d’impresa in merito, ma anche quando questa risulta implicitamente dalla natura degli indumenti.

Aggiungono quindi che l’eterodirezione si evince inoltre dalla funzione specifica degli indumenti stessi e comunque sussiste se differiscono da quello che viene definito “criterio di normalità sociale dell’abbigliamento”.

📄 Leggi l'ordinanza completa 👉 bit.ly/ordinanza-corte-cassazione-33937-2023

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20 Dicembre,2023

L’odierno ricorso trae origine da una triste vicenda che ha visto coinvolto il ricorrente, allievo/a del [] di appena 21 anni in servizio, che oggi corre il rischio di non poter proseguire la tanto desiderata carriera nelle forze armate.
Nello specifico il ricorrente, dopo aver vinto un primo concorso nel maggio 2021, lavorando proficuamente per due anni nella [] come VFP1, ed un secondo a maggio 2023 ne [] come VFP4, partecipava, vincendolo, al concorso indetto dal [] per il reclutamento di n. [] allievi []
Si tratta di un concorso certamente dispendioso a livello economico, dovendo sostenere i costi per raggiungere la sede delle prove ma, soprattutto, particolarmente arduo da superare, considerato il numero elevatissimo di partecipanti e le numerose fasi di selezione, tra cui la prova scritta preselettiva, gli accertamenti di idoneità attitudinale e, naturalmente, gli accertamenti di idoneità psico-fisica e le prove di efficienza fisica (salto in alto, corsa piana sui mille metri, corsa piana sui cento metri etc.).Inoltre, ai candidati è richiesto di effettuare la visita con un medico specializzato in medicina dello sport e di produrre il relativo certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica, come avvenuto per il ricorrente. Ebbene, il ricorrente superava positivamente tutte le prove previste, compresi gli accertamenti di idoneità psico-fisica e le prove di efficienza fisica. Con Determinazione n. [] del 2023, il ricorrente veniva quindi dichiarato vincitore e prendeva servizio presso la scuola allievi []
Senonché, nel mese di settembre di quest’anno, a causa di alcune semplicissime contratture muscolari, si recava presso l’infermeria presidiaria. Il medico dell’infermeria insisteva nel richiedere il referto di una risonanza magnetica lombare. L’allievo, essendo sprovvisto di esiti da risonanza magnetica lombare, per non disattendere l’ordine del superiore, presentava una risonanza di quasi due anni prima.
All’infermeria veniva fornito un referto medico del 2022, quindi precedente di quasi due anni, relativo ad una risonanza magnetica lombare cui si era sottoposta anni prima.
Nel referto erano state rilevate due “protrusioni discali in L3-L4 ed L4-L5. Canale vertebrale di ampiezza nei limiti. Nella norma il segnale del cono midollare”. Quindi agli inizi del 2022, le era stata diagnosticata una compressione dei dischi intervertebrali tra le vertebre L3-L4 ed L4-L5, sintomatologia comunissima nei soggetti di età adulta e certamente non in grado di causare limitazioni all’attività lavorativa, tant’è vero che non solo aveva conseguito l’idoneità fisica durante i vari concorsi sostenuti, compreso quello del 2023 per accedere al concorso, ma aveva anche superato brillantemente le prove di efficienza fisica.
L’infermeria presidiaria concludeva quindi con il seguente esito: “proposto alla commissione idoneo”, anche in considerazione che la contrattura muscolare accusata, nulla aveva a che vedere con la protusione lombare senza conseguenze funzionali. Successivamente, l’allievo veniva però convocata dalla Commissione medica di prima istanza presso il Dipartimento militare di medicina legale.
La Commissione non effettuava accertamenti strumentali ma solo una valutazione de visu, rilevandolo perfettamente nella norma.
Ciò nonostante, la Commissione medica faceva proprio il referto medico dei due anni precedenti e lo dichiarava inidoneo: “Assenza di segni radicolari in atto in pz con protrusioni discali in L3-L4, L4-L5, canale vertebrale di ampiezza nei limiti e segnale del cono midollare nella norma”.
La Commissione medica, quindi, anziché rilevare che il referto risaliva a quasi due anni prima e invece di chiedere al ricorrente di effettuare una nuova risonanza magnetica che accertasse l’attuale condizione clinica, sulla base del medesimo accertamento lo dichiarava non idonea al servizio.
Un modus operandi assurdo e certamente illegittimo anche in considerazione del fatto che l’organo medico ha anche applicato una direttiva tecnica totalmente inconferente, dichiarando l’inidoneità “per attribuzione del coefficiente 3 nella caratteristica LI del profilo sanitario, ai sensi del codice 220 della direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare di cui al decreto del Ministero della Difesa del 4 giugno 2014”. Tale direttiva non riguarda il concorso per cui il mio assistito ha partecipato e pur volendola considerare estensibile, comunque, la stessa indica le protrusioni quale causa di inidoneità soltanto “quando sono associate a segni clinici (o elettromiografici) di sofferenza radicolare”, circostanza esclusa dallo stesso organo medico nella motivazione del provvedimento!
L’Alllievo, successivamente effettuava nuova RM da cui emergeva: “lieve non significativa protrusione discale posteriore a livello di L4-L5. Non alterazioni di segnale del collo midollare”; “si conferma che il paziente…presenta minime protrusioni lombari senza implicazioni clinico-funzionali sulla vita sociale, lavorativa e sportiva anche di natura agonistica”.
Inoltre il ricorrente, si sottoponeva ad esame elettromioneurografico dal quale emergeva: “reperti elettrofisiologici studiati nella norma”, con ciò escludendo definitivamente qualsivoglia problematica o limitazione funzionale. Il perito di parte spiegava, nella relazione depositata in giudizio che: “la situazione dell’allievo era nella norma e che è molto frequente che, in età adolescenziale, si riscontrino delle protusioni che non comportano alcuna conseguenza di tipo funzionale.
Esaminati gli atti del giudizio, il giudice stabiliva il rientro dal servizio autorizzando l’allievo a sottoporsi all’ultima sessione d’esame in attesa della verificazione e del merito.!!!!!
Per consultazioni e pareri legali relative al diritto militare, inviate un messaggio vocale al 3494442639, oppure una e-mail a legale@studioavvocatolieggi.com, riceverete una pronta risposta.
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L’odierno ricorso trae origine da una triste vicenda che ha visto coinvolto il ricorrente, allievo/a del [] di appena 21 anni in servizio, che oggi corre il rischio di non poter proseguire la tanto desiderata carriera nelle forze armate.
Nello specifico il ricorrente, dopo aver vinto un primo concorso nel maggio 2021, lavorando proficuamente per due anni nella [] come VFP1, ed un secondo a maggio 2023 ne [] come VFP4, partecipava, vincendolo, al concorso indetto dal [] per il reclutamento di n. [] allievi []
Si tratta di un concorso certamente dispendioso a livello economico, dovendo sostenere i costi per raggiungere la sede delle prove ma, soprattutto, particolarmente arduo da superare, considerato il numero elevatissimo di partecipanti e le numerose fasi di selezione, tra cui la prova scritta preselettiva, gli accertamenti di idoneità attitudinale e, naturalmente, gli accertamenti di idoneità psico-fisica e le prove di efficienza fisica (salto in alto, corsa piana sui mille metri, corsa piana sui cento metri etc.).Inoltre, ai candidati è richiesto di effettuare la visita con un medico specializzato in medicina dello sport e di produrre il relativo certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica, come avvenuto per il ricorrente. Ebbene, il ricorrente superava positivamente tutte le prove previste, compresi gli accertamenti di idoneità psico-fisica e le prove di efficienza fisica. Con Determinazione n. [] del 2023, il ricorrente veniva quindi dichiarato vincitore e prendeva servizio presso la scuola allievi []
Senonché, nel mese di settembre di quest’anno, a causa di alcune semplicissime contratture muscolari, si recava presso l’infermeria presidiaria. Il medico dell’infermeria insisteva nel richiedere il referto di una risonanza magnetica lombare. L’allievo, essendo sprovvisto di esiti da risonanza magnetica lombare, per non disattendere l’ordine del superiore, presentava una risonanza di quasi due anni prima.
All’infermeria veniva fornito un referto medico del 2022, quindi precedente di quasi due anni, relativo ad una risonanza magnetica lombare cui si era sottoposta anni prima.
Nel referto erano state rilevate due “protrusioni discali in L3-L4 ed L4-L5. Canale vertebrale di ampiezza nei limiti. Nella norma il segnale del cono midollare”. Quindi agli inizi del 2022, le era stata diagnosticata una compressione dei dischi intervertebrali tra le vertebre L3-L4 ed L4-L5, sintomatologia comunissima nei soggetti di età adulta e certamente non in grado di causare limitazioni all’attività lavorativa, tant’è vero che non solo aveva conseguito l’idoneità fisica durante i vari concorsi sostenuti, compreso quello del 2023 per accedere al concorso, ma aveva anche superato brillantemente le prove di efficienza fisica.
L’infermeria presidiaria concludeva quindi con il seguente esito: “proposto alla commissione idoneo”, anche in considerazione che la contrattura muscolare accusata, nulla aveva a che vedere con la protusione lombare senza conseguenze funzionali. Successivamente, l’allievo veniva però convocata dalla Commissione medica di prima istanza presso il Dipartimento militare di medicina legale.
La Commissione non effettuava accertamenti strumentali ma solo una valutazione de visu, rilevandolo perfettamente nella norma.
Ciò nonostante, la Commissione medica faceva proprio il referto medico dei due anni precedenti e lo dichiarava inidoneo: “Assenza di segni radicolari in atto in pz con protrusioni discali in L3-L4, L4-L5, canale vertebrale di ampiezza nei limiti e segnale del cono midollare nella norma”.
La Commissione medica, quindi, anziché rilevare che il referto risaliva a quasi due anni prima e invece di chiedere al ricorrente di effettuare una nuova risonanza magnetica che accertasse l’attuale condizione clinica, sulla base del medesimo accertamento lo dichiarava non idonea al servizio.
Un modus operandi assurdo e certamente illegittimo anche in considerazione del fatto che l’organo medico ha anche applicato una direttiva tecnica totalmente inconferente, dichiarando l’inidoneità “per attribuzione del coefficiente 3 nella caratteristica LI del profilo sanitario, ai sensi del codice 220 della direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare di cui al decreto del Ministero della Difesa del 4 giugno 2014”. Tale direttiva non riguarda il concorso per cui il mio assistito ha partecipato e pur volendola considerare estensibile, comunque, la stessa indica le protrusioni quale causa di inidoneità soltanto “quando sono associate a segni clinici (o elettromiografici) di sofferenza radicolare”, circostanza esclusa dallo stesso organo medico nella motivazione del provvedimento!
L’Alllievo, successivamente effettuava nuova RM da cui emergeva: “lieve non significativa protrusione discale posteriore a livello di L4-L5. Non alterazioni di segnale del collo midollare”; “si conferma che il paziente…presenta minime protrusioni lombari senza implicazioni clinico-funzionali sulla vita sociale, lavorativa e sportiva anche di natura agonistica”.
Inoltre il ricorrente, si sottoponeva ad esame elettromioneurografico dal quale emergeva: “reperti elettrofisiologici studiati nella norma”, con ciò escludendo definitivamente qualsivoglia problematica o limitazione funzionale. Il perito di parte spiegava, nella relazione depositata in giudizio che: “la situazione dell’allievo era nella norma e che è molto frequente che, in età adolescenziale, si riscontrino delle protusioni che non comportano alcuna conseguenza di tipo funzionale.
Esaminati gli atti del giudizio, il giudice stabiliva il rientro dal servizio autorizzando l’allievo a sottoporsi all’ultima sessione d’esame in attesa della verificazione e del merito.!!!!!
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20 Dicembre,2023

🆕 Entrerà in vigore il prossimo 2 gennaio la legge 193/2023, introdotta per tutelare il cosiddetto diritto all’oblio oncologico, che avrà importanti effetti anche nell’ambito del mondo del lavoro.

🤝 Per quanto riguarda infatti la regolamentazione per l’accesso alle procedure concorsuali e selettive, al lavoro e alla formazione professionale, sarà vietato richiedere informazioni sullo stato di salute concernenti patologie oncologiche da cui le persone coinvolte siano state affette e il cui trattamento si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni.

In particolare l’articolo 2 della norma vieta la richiesta di informazioni su pregresse patologie oncologiche non solo per stipulare o rinnovare contratti per servizi bancari, finanziari e assicurativi: vale anche per ogni tipo di altro contratto, anche esclusivamente tra privati.

Le legge in Gazzetta ufficiale 👉 bit.ly/legge-193-2023
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19 Dicembre,2023

INIDONEITA' E PROTUSIONI DISCALI - VINTA CAUTELARE
L’odierno ricorso trae origine da una triste vicenda che ha visto coinvolto il ricorrente, allievo/a del[] di appena 21 anni in servizio, che oggi corre il rischio di non poter proseguire la tanto desiderata carriera nelle forze armate.

Nello specifico il ricorrente, dopo aver vinto un primo concorso nel maggio 2021, lavorando proficuamente per due anni nella [] come VFP1, ed un secondo a maggio 2023 ne[] come VFP4, partecipava, vincendolo, al concorso indetto dal [] per il reclutamento di n. [] allievi []

Si tratta di un concorso certamente dispendioso a livello economico, dovendo sostenere i costi per raggiungere la sede delle prove ma, soprattutto, particolarmente arduo da superare, considerato il numero elevatissimo di partecipanti e le numerose fasi di selezione, tra cui la prova scritta preselettiva, gli accertamenti di idoneità attitudinale e, naturalmente, gli accertamenti di idoneità psico-fisica e le prove di efficienza fisica (salto in alto, corsa piana sui mille metri, corsa piana sui cento metri etc.).Inoltre, ai candidati è richiesto di effettuare la visita con un medico specializzato in medicina dello sport e di produrre il relativo certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica, come avvenuto per il ricorrente. Ebbene, il ricorrente superava positivamente tutte le prove previste, compresi gli accertamenti di idoneità psico-fisica e le prove di efficienza fisica. Con Determinazione n. []del 2023, il ricorrente veniva quindi dichiarato vincitore e prendeva servizio presso la scuola allievi []

Senonché, nel mese di settembre di quest’anno, a causa di alcune semplicissime contratture muscolari, si recava presso l’infermeria presidiaria. Il medico dell’infermeria insisteva nel richiedere il referto di una risonanza magnetica lombare. L’allievo, essendo sprovvisto di esiti da risonanza magnetica lombare, per non disattendere l’ordine del superiore, presentava una risonanza di quasi due anni prima.

All’infermeria veniva fornito un referto medico del 2022, quindi precedente di quasi due anni, relativo ad una risonanza magnetica lombare cui si era sottoposta anni prima.

Nel referto erano state rilevate due “protrusioni discali in L3-L4 ed L4-L5. Canale vertebrale di ampiezza nei limiti. Nella norma il segnale del cono midollare”. Quindi agli inizi del 2022, le era stata diagnosticata una compressione dei dischi intervertebrali tra le vertebre L3-L4 ed L4-L5, sintomatologia comunissima nei soggetti di età adulta e certamente non in grado di causare limitazioni all’attività lavorativa, tant’è vero che non solo aveva conseguito l’idoneità fisica durante i vari concorsi sostenuti, compreso quello del 2023 per accedere al concorso, ma aveva anche superato brillantemente le prove di efficienza fisica.

L’infermeria presidiaria concludeva quindi con il seguente esito: “proposto alla commissione idoneo”, anche in considerazione che la contrattura muscolare accusata, nulla aveva a che vedere con la protusione lombare senza conseguenze funzionali. Successivamente, l’allievo veniva però convocata dalla Commissione medica di prima istanza presso il Dipartimento militare di medicina legale.

La Commissione non effettuava accertamenti strumentali ma solo una valutazione de visu, rilevandolo perfettamente nella norma.

Ciò nonostante, la Commissione medica faceva proprio il referto medico dei due anni precedenti e lo dichiarava inidoneo: “Assenza di segni radicolari in atto in pz con protrusioni discali in L3-L4, L4-L5, canale vertebrale di ampiezza nei limiti e segnale del cono midollare nella norma”.

La Commissione medica, quindi, anziché rilevare che il referto risaliva a quasi due anni prima e invece di chiedere al ricorrente di effettuare una nuova risonanza magnetica che accertasse l’attuale condizione clinica, sulla base del medesimo accertamento lo dichiarava non idonea al servizio.

Un modus operandi assurdo e certamente illegittimo anche in considerazione del fatto che l’organo medico ha anche applicato una direttiva tecnica totalmente inconferente, dichiarando l’inidoneità “per attribuzione del coefficiente 3 nella caratteristica LI del profilo sanitario, ai sensi del codice 220 della direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare di cui al decreto del Ministero della Difesa del 4 giugno 2014”. Tale direttiva non riguarda il concorso per cui il mio assistito ha partecipato e pur volendola considerare estensibile, comunque, la stessa indica le protrusioni quale causa di inidoneità soltanto “quando sono associate a segni clinici (o elettromiografici) di sofferenza radicolare”, circostanza esclusa dallo stesso organo medico nella motivazione del provvedimento!

L’Alllievo, successivamente effettuava nuova RM da cui emergeva: “lieve non significativa protrusione discale posteriore a livello di L4-L5. Non alterazioni di segnale del collo midollare”; “si conferma che il paziente…presenta minime protrusioni lombari senza implicazioni clinico-funzionali sulla vita sociale, lavorativa e sportiva anche di natura agonistica”.

Inoltre il ricorrente, si sottoponeva ad esame elettromioneurografico dal quale emergeva :“reperti elettrofisiologici studiati nella norma”, con ciò escludendo definitivamente qualsivoglia problematica o limitazione funzionale.Il perito di parte spiegava, nella relazione depositata in giudizio che: “la situazione dell’allievo era nella norma e che è molto frequente che, in età adolescenziale, si riscontrino delle protusioni che non comportano alcuna conseguenza di tipo funzionale.

Esaminati gli atti del giudizio, il giudice stabiliva il rientro dal servizio autorizzando l’allievo a sottoporsi all’ultima sessione d’esame in attesa della verificazione e del merito.!!!!!

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19 Dicembre,2023

INIDONEITA' E PROTUSIONI DISCALI - VINTA CAUTELARE
L’odierno ricorso trae origine da una triste vicenda che ha visto coinvolto il ricorrente, allievo/a del[] di appena 21 anni in servizio, che oggi corre il rischio di non poter proseguire la tanto desiderata carriera nelle forze armate.

Nello specifico il ricorrente, dopo aver vinto un primo concorso nel maggio 2021, lavorando proficuamente per due anni nella [] come VFP1, ed un secondo a maggio 2023 ne[] come VFP4, partecipava, vincendolo, al concorso indetto dal [] per il reclutamento di n. [] allievi []

Si tratta di un concorso certamente dispendioso a livello economico, dovendo sostenere i costi per raggiungere la sede delle prove ma, soprattutto, particolarmente arduo da superare, considerato il numero elevatissimo di partecipanti e le numerose fasi di selezione, tra cui la prova scritta preselettiva, gli accertamenti di idoneità attitudinale e, naturalmente, gli accertamenti di idoneità psico-fisica e le prove di efficienza fisica (salto in alto, corsa piana sui mille metri, corsa piana sui cento metri etc.).Inoltre, ai candidati è richiesto di effettuare la visita con un medico specializzato in medicina dello sport e di produrre il relativo certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica, come avvenuto per il ricorrente. Ebbene, il ricorrente superava positivamente tutte le prove previste, compresi gli accertamenti di idoneità psico-fisica e le prove di efficienza fisica. Con Determinazione n. []del 2023, il ricorrente veniva quindi dichiarato vincitore e prendeva servizio presso la scuola allievi []

Senonché, nel mese di settembre di quest’anno, a causa di alcune semplicissime contratture muscolari, si recava presso l’infermeria presidiaria. Il medico dell’infermeria insisteva nel richiedere il referto di una risonanza magnetica lombare. L’allievo, essendo sprovvisto di esiti da risonanza magnetica lombare, per non disattendere l’ordine del superiore, presentava una risonanza di quasi due anni prima.

All’infermeria veniva fornito un referto medico del 2022, quindi precedente di quasi due anni, relativo ad una risonanza magnetica lombare cui si era sottoposta anni prima.

Nel referto erano state rilevate due “protrusioni discali in L3-L4 ed L4-L5. Canale vertebrale di ampiezza nei limiti. Nella norma il segnale del cono midollare”. Quindi agli inizi del 2022, le era stata diagnosticata una compressione dei dischi intervertebrali tra le vertebre L3-L4 ed L4-L5, sintomatologia comunissima nei soggetti di età adulta e certamente non in grado di causare limitazioni all’attività lavorativa, tant’è vero che non solo aveva conseguito l’idoneità fisica durante i vari concorsi sostenuti, compreso quello del 2023 per accedere al concorso, ma aveva anche superato brillantemente le prove di efficienza fisica.

L’infermeria presidiaria concludeva quindi con il seguente esito: “proposto alla commissione idoneo”, anche in considerazione che la contrattura muscolare accusata, nulla aveva a che vedere con la protusione lombare senza conseguenze funzionali. Successivamente, l’allievo veniva però convocata dalla Commissione medica di prima istanza presso il Dipartimento militare di medicina legale.

La Commissione non effettuava accertamenti strumentali ma solo una valutazione de visu, rilevandolo perfettamente nella norma.

Ciò nonostante, la Commissione medica faceva proprio il referto medico dei due anni precedenti e lo dichiarava inidoneo: “Assenza di segni radicolari in atto in pz con protrusioni discali in L3-L4, L4-L5, canale vertebrale di ampiezza nei limiti e segnale del cono midollare nella norma”.

La Commissione medica, quindi, anziché rilevare che il referto risaliva a quasi due anni prima e invece di chiedere al ricorrente di effettuare una nuova risonanza magnetica che accertasse l’attuale condizione clinica, sulla base del medesimo accertamento lo dichiarava non idonea al servizio.

Un modus operandi assurdo e certamente illegittimo anche in considerazione del fatto che l’organo medico ha anche applicato una direttiva tecnica totalmente inconferente, dichiarando l’inidoneità “per attribuzione del coefficiente 3 nella caratteristica LI del profilo sanitario, ai sensi del codice 220 della direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare di cui al decreto del Ministero della Difesa del 4 giugno 2014”. Tale direttiva non riguarda il concorso per cui il mio assistito ha partecipato e pur volendola considerare estensibile, comunque, la stessa indica le protrusioni quale causa di inidoneità soltanto “quando sono associate a segni clinici (o elettromiografici) di sofferenza radicolare”, circostanza esclusa dallo stesso organo medico nella motivazione del provvedimento!

L’Alllievo, successivamente effettuava nuova RM da cui emergeva: “lieve non significativa protrusione discale posteriore a livello di L4-L5. Non alterazioni di segnale del collo midollare”; “si conferma che il paziente…presenta minime protrusioni lombari senza implicazioni clinico-funzionali sulla vita sociale, lavorativa e sportiva anche di natura agonistica”.

Inoltre il ricorrente, si sottoponeva ad esame elettromioneurografico dal quale emergeva :“reperti elettrofisiologici studiati nella norma”, con ciò escludendo definitivamente qualsivoglia problematica o limitazione funzionale.Il perito di parte spiegava, nella relazione depositata in giudizio che: “la situazione dell’allievo era nella norma e che è molto frequente che, in età adolescenziale, si riscontrino delle protusioni che non comportano alcuna conseguenza di tipo funzionale.

Esaminati gli atti del giudizio, il giudice stabiliva il rientro dal servizio autorizzando l’allievo a sottoporsi all’ultima sessione d’esame in attesa della verificazione e del merito.!!!!!

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Nello specifico il ricorrente, dopo aver vinto un primo concorso nel maggio 2021, lavorando proficuamente per due anni nella [] come VFP1, ed un secondo a maggio 2023 ne[] come VFP4, partecipava, vincendolo, al concorso indetto dal [] per il reclutamento di n. [] allievi []

Si tratta di un concorso certamente dispendioso a livello economico, dovendo sostenere i costi per raggiungere la sede delle prove ma, soprattutto, particolarmente arduo da superare, considerato il numero elevatissimo di partecipanti e le numerose fasi di selezione, tra cui la prova scritta preselettiva, gli accertamenti di idoneità attitudinale e, naturalmente, gli accertamenti di idoneità psico-fisica e le prove di efficienza fisica (salto in alto, corsa piana sui mille metri, corsa piana sui cento metri etc.).Inoltre, ai candidati è richiesto di effettuare la visita con un medico specializzato in medicina dello sport e di produrre il relativo certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica, come avvenuto per il ricorrente. Ebbene, il ricorrente superava positivamente tutte le prove previste, compresi gli accertamenti di idoneità psico-fisica e le prove di efficienza fisica. Con Determinazione n. []del  2023, il ricorrente veniva quindi dichiarato vincitore e prendeva servizio presso la scuola allievi []

Senonché, nel mese di settembre di quest’anno, a causa di alcune semplicissime contratture muscolari, si recava presso l’infermeria presidiaria. Il medico dell’infermeria insisteva nel richiedere il referto di una risonanza magnetica lombare. L’allievo, essendo sprovvisto di esiti da risonanza magnetica lombare, per non disattendere l’ordine del superiore, presentava una risonanza di quasi due anni prima.

All’infermeria veniva fornito un referto medico del 2022, quindi precedente di quasi due anni, relativo ad una risonanza magnetica lombare cui si era sottoposta anni prima.

Nel referto erano state rilevate due “protrusioni discali in L3-L4 ed L4-L5. Canale vertebrale di ampiezza nei limiti. Nella norma il segnale del cono midollare”. Quindi agli inizi del 2022, le era stata diagnosticata una compressione dei dischi intervertebrali tra le vertebre L3-L4 ed L4-L5, sintomatologia comunissima nei soggetti di età adulta e certamente non in grado di causare limitazioni all’attività lavorativa, tant’è vero che non solo aveva conseguito l’idoneità fisica durante i vari concorsi sostenuti, compreso quello del 2023 per accedere al concorso, ma aveva anche superato brillantemente le prove di efficienza fisica.

L’infermeria presidiaria concludeva quindi con il seguente esito: “proposto alla commissione idoneo”, anche in considerazione che la contrattura muscolare accusata, nulla aveva a che vedere con la protusione lombare senza conseguenze funzionali. Successivamente, l’allievo veniva però convocata dalla Commissione medica di prima istanza presso il Dipartimento militare di medicina legale.

La Commissione non effettuava accertamenti strumentali ma solo una valutazione de visu, rilevandolo perfettamente nella norma.

Ciò nonostante, la Commissione medica faceva proprio il referto medico dei due anni precedenti e lo dichiarava inidoneo: “Assenza di segni radicolari in atto in pz con protrusioni discali in L3-L4, L4-L5, canale vertebrale di ampiezza nei limiti e segnale del cono midollare nella norma”.

La Commissione medica, quindi, anziché rilevare che il referto risaliva a quasi due anni prima e invece di chiedere al ricorrente di effettuare una nuova risonanza magnetica che accertasse l’attuale condizione clinica, sulla base del medesimo accertamento lo dichiarava non idonea al servizio.

Un modus operandi assurdo e certamente illegittimo anche in considerazione del fatto che l’organo medico ha anche applicato una direttiva tecnica totalmente inconferente, dichiarando l’inidoneità “per attribuzione del coefficiente 3 nella caratteristica LI del profilo sanitario, ai sensi del codice 220 della direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare di cui al decreto del Ministero della Difesa del 4 giugno 2014”. Tale direttiva non riguarda il concorso per cui il mio assistito ha partecipato e pur volendola considerare estensibile, comunque, la stessa indica le protrusioni quale causa di inidoneità soltanto “quando sono associate a segni clinici (o elettromiografici) di sofferenza radicolare”, circostanza esclusa dallo stesso organo medico nella motivazione del provvedimento!

L’Alllievo, successivamente effettuava nuova RM da cui emergeva: “lieve non significativa protrusione discale posteriore a livello di L4-L5. Non alterazioni di segnale del collo midollare”; “si conferma che il paziente…presenta minime protrusioni lombari senza implicazioni clinico-funzionali sulla vita sociale, lavorativa e sportiva anche di natura agonistica”.

Inoltre il ricorrente, si sottoponeva ad esame elettromioneurografico dal quale emergeva :“reperti elettrofisiologici studiati nella norma”, con ciò escludendo definitivamente qualsivoglia problematica o limitazione funzionale.Il perito di parte spiegava, nella relazione depositata in giudizio che: “la situazione dell’allievo era nella norma e che è molto frequente che, in età adolescenziale, si riscontrino delle protusioni che non comportano alcuna conseguenza di tipo funzionale.

Esaminati gli atti del giudizio, il giudice stabiliva il rientro dal servizio autorizzando l’allievo a sottoporsi all’ultima sessione d’esame in attesa della verificazione e del merito.!!!!!

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17 Dicembre,2023

Domani lunedì 18 dicembre, alle ore 15.30, nel padiglione 152 della Fiera del Levante di Bari (padiglione istituzionale Regione Puglia) il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano presenterà i risultati dell’attività ispettiva del NIRS – Nucleo ispettivo regionale sanitario, coordinato dall’avv. Antonio La Scala, e le prospettive future.

Nell’occasione, il presidente ringrazierà personalmente gli ispettori per la dedizione e la professionalità profusa.

All’evento sono stati invitati tutti gli ispettori del Nirs, le direzioni strategiche delle aziende sanitarie e chi ha istituzionalmente collaborato con le attività del Nirs.

Michele Emiliano
Fiera Del Levante
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15 Dicembre,2023

Le sanzioni, l'abbassamento delle note caratteristiche, i trasferimenti d'autorità....e i mezzi d'impugnazione ... See MoreSee Less

Le sanzioni, labbassamento delle note caratteristiche, i trasferimenti dautorità....e i mezzi dimpugnazione

15 Dicembre,2023

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30 Novembre,2023

COME AFFRONTARE LEGALMENTE UNA INIDONEITA'
La vicenda si sviluppa a seguito del proscioglimento di un cadetto di una scuola militare. Quest'ultimo, nonostante i proficui risultati ottenuti durante l'addestramento/formazione, veniva prosciolto a seguito di una neoplasia. Difatti durante il periodo di frequentazione della scuola cominciava ad accusare strani sintomi, ragion per cui decideva di sottoporsi a visite mediche specialistiche. Nel breve riceveva responso inequivocabile. I medici consigliavano un intervento chirurgico d'emergenza.
Sottopostosi all'intervento consigliato, il tumore veniva completamente eradicato senza lasciare conseguenza alcuna. Per fortuna, non veniva disposta alcuna chemioterapia e veniva da più medici confermato il buono stato di salute e la possibilità di ritornare ad una vita "normale" al pari del periodo anteriore alla sconcertante scoperta.
Nonostante tutto l'amministrazione decideva di prosciogliere il cadetto ai sensi dell'articolo 582 comma 1 lettera g del DPR 90/10 per inidoneità al servizio a causa della presenza di tumori maligni nonostante l'opposizione dello studio legale che a più riprese dimostrava l'assoluta inesistenza del tumore al momento della visita.
A seguito del Proscioglimento, lo studio promuoveva azione cautelare chiedendo il ripristino immediato dell'attività lavorativa. La sezione prima del Tar Lazio, accoglieva l'istanza cautelare e ordinava la sospensione del provvedimento con la ripresa della frequentazione del Corso in attesa della pronuncia sul merito del giudizio.
Secondo il Tar se non vi è neoplasia non vi è inidoneità.
• Per consultazioni e pareri legali relative al diritto militare, inviate un messaggio vocale al 3494442639, oppure una e-mail a legale@studioavvocatolieggi.com, riceverete una pronta risposta.
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COME AFFRONTARE LEGALMENTE UNA INIDONEITA
La vicenda si sviluppa a seguito del proscioglimento di un cadetto di una scuola militare. Questultimo, nonostante i proficui risultati ottenuti durante laddestramento/formazione, veniva prosciolto a seguito di una neoplasia. Difatti durante il periodo di frequentazione della scuola cominciava ad accusare strani sintomi, ragion per cui decideva di sottoporsi a visite mediche specialistiche. Nel breve riceveva responso inequivocabile. I medici consigliavano un intervento chirurgico demergenza. 
Sottopostosi allintervento consigliato, il tumore veniva completamente eradicato senza lasciare conseguenza alcuna. Per fortuna, non veniva disposta alcuna chemioterapia e veniva da più medici confermato il buono stato di salute e la possibilità di ritornare ad una vita normale al pari del periodo anteriore alla sconcertante scoperta. 
Nonostante tutto lamministrazione decideva di prosciogliere il cadetto ai sensi dellarticolo 582 comma 1 lettera g del DPR 90/10 per inidoneità al servizio a causa della presenza di tumori maligni nonostante lopposizione dello studio legale che a più riprese dimostrava lassoluta inesistenza del tumore al momento della visita.
A seguito del Proscioglimento, lo studio promuoveva azione cautelare chiedendo il ripristino immediato dellattività lavorativa. La sezione prima del Tar Lazio, accoglieva listanza cautelare e ordinava la sospensione del provvedimento con la ripresa della frequentazione del Corso in attesa della pronuncia sul merito del giudizio.
Secondo il Tar se non vi è neoplasia non vi è inidoneità.
• Per consultazioni e pareri legali relative al diritto militare, inviate un messaggio vocale al 3494442639, oppure una e-mail a legale@studioavvocatolieggi.com, riceverete una pronta risposta.

28 Novembre,2023

Il dottor Leonardo Vincenti si avvicina al letto della paziente, 42enne, durante una visita e la vede parlare con la sua figlioletta in videochiamata. “Quello ci ha dato un’ulteriore motivazione per fare qualcosa di importante”. La donna aveva una grande massa tumorale al centro del fegato. Si era rivolta a diversi ospedali, anche fuori regione, ma nessuno la voleva operare. “Era un caso ai limiti dell’impossibile, e senza intervento sarebbe morta”, spiega il chirurgo. Poi è andata all’ospedale De Bellis di Castellana Grotte: otto ore in sala operatoria, e ora è tornata a casa, dove ha potuto riabbracciare la sua figlioletta, finalmente dal vivo.

L’articolo di Gennaro Totorizzo su Repubblica Bari
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17 Novembre,2023

CONSULENZA SUL DIRITTO DEI MILITARI
contatta subito lo studio Lieggi per maggiori informazioni
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17 Novembre,2023

CONSULENZA SUL DIRITTO DEI MILITARI
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CONSULENZA SUL DIRITTO DEI MILITARI
contatta subito lo studio Lieggi per maggiori informazioni

14 Novembre,2023

Ingiusta inidoneita'' che ha come conseguenza un ingiusto proscioglimentoIMPUGNAZIONE D'URGENZA PER MILITARE PROSCIOLTO
La vicenda si sviluppa a seguito del proscioglimento di un cadetto di una scuola militare. Quest'ultimo, nonostante i proficui risultati ottenuti durante l'addestramento/formazione, veniva prosciolto a seguito di una neoplasia. Difatti durante il periodo di frequentazione della scuola cominciava ad accusare strani sintomi, ragion per cui decideva di sottoporsi a visite mediche specialistiche. Nel breve riceveva responso inequivocabile. I medici consigliavano un intervento chirurgico d'emergenza.
Sottopostosi all'intervento consigliato, il tumore veniva completamente eradicato senza lasciare conseguenza alcuna. Per fortuna, non veniva disposta alcuna chemioterapia e veniva da più medici confermato il buono stato di salute e la possibilità di ritornare ad una vita "normale" al pari del periodo anteriore alla sconcertante scoperta.
Nonostante tutto l'amministrazione decideva di prosciogliere il cadetto ai sensi dell'articolo 582 comma 1 lettera g del DPR 90/10 per inidoneità al servizio a causa della presenza di tumori maligni nonostante l'opposizione dello studio legale che a più riprese dimostrava l'assoluta inesistenza del tumore al momento della visita.
A seguito del Proscioglimento, lo studio promuoveva azione cautelare chiedendo il ripristino immediato dell'attività lavorativa. La sezione prima del Tar Lazio, accoglieva l'istanza cautelare e ordinava la sospensione del provvedimento con la ripresa della frequentazione del Corso in attesa della pronuncia sul merito del giudizio.
Secondo il Tar se non vi è neoplasia non vi è inidoneità.
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Ingiusta inidoneita che ha come conseguenza un ingiusto proscioglimento

10 Novembre,2023

IMPUGNAZIONE D'URGENZA PER MILITARE PROSCIOLTO
La vicenda si sviluppa a seguito del proscioglimento di un cadetto di una scuola militare. Quest'ultimo, nonostante i proficui risultati ottenuti durante l'addestramento/formazione, veniva prosciolto a seguito di una neoplasia. Difatti durante il periodo di frequentazione della scuola cominciava ad accusare strani sintomi, ragion per cui decideva di sottoporsi a visite mediche specialistiche. Nel breve riceveva responso inequivocabile. I medici consigliavano un intervento chirurgico d'emergenza.
Sottopostosi all'intervento consigliato, il tumore veniva completamente eradicato senza lasciare conseguenza alcuna. Per fortuna, non veniva disposta alcuna chemioterapia e veniva da più medici confermato il buono stato di salute e la possibilità di ritornare ad una vita "normale" al pari del periodo anteriore alla sconcertante scoperta.
Nonostante tutto l'amministrazione decideva di prosciogliere il cadetto ai sensi dell'articolo 582 comma 1 lettera g del DPR 90/10 per inidoneità al servizio a causa della presenza di tumori maligni nonostante l'opposizione dello studio legale che a più riprese dimostrava l'assoluta inesistenza del tumore al momento della visita.
A seguito del Proscioglimento, lo studio promuoveva azione cautelare chiedendo il ripristino immediato dell'attività lavorativa. La sezione prima del Tar Lazio, accoglieva l'istanza cautelare e ordinava la sospensione del provvedimento con la ripresa della frequentazione del Corso in attesa della pronuncia sul merito del giudizio.
Secondo il Tar se non vi è neoplasia non vi è inidoneità.
• Per consultazioni e pareri legali relative al diritto militare, inviate un messaggio vocale al 3494442639, oppure una e-mail a legale@studioavvocatolieggi.com, riceverete una pronta risposta.
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IMPUGNAZIONE DURGENZA PER MILITARE PROSCIOLTO
La vicenda si sviluppa a seguito del proscioglimento di un cadetto di una scuola militare. Questultimo, nonostante i proficui risultati ottenuti durante laddestramento/formazione, veniva prosciolto a seguito di una neoplasia. Difatti durante il periodo di frequentazione della scuola cominciava ad accusare strani sintomi, ragion per cui decideva di sottoporsi a visite mediche specialistiche. Nel breve riceveva responso inequivocabile. I medici consigliavano un intervento chirurgico demergenza. 
Sottopostosi allintervento consigliato, il tumore veniva completamente eradicato senza lasciare conseguenza alcuna. Per fortuna, non veniva disposta alcuna chemioterapia e veniva da più medici confermato il buono stato di salute e la possibilità di ritornare ad una vita normale al pari del periodo anteriore alla sconcertante scoperta. 
Nonostante tutto lamministrazione decideva di prosciogliere il cadetto ai sensi dellarticolo 582 comma 1 lettera g del DPR 90/10 per inidoneità al servizio a causa della presenza di tumori maligni nonostante lopposizione dello studio legale che a più riprese dimostrava lassoluta inesistenza del tumore al momento della visita.
A seguito del Proscioglimento, lo studio promuoveva azione cautelare chiedendo il ripristino immediato dellattività lavorativa. La sezione prima del Tar Lazio, accoglieva listanza cautelare e ordinava la sospensione del provvedimento con la ripresa della frequentazione del Corso in attesa della pronuncia sul merito del giudizio.
Secondo il Tar se non vi è neoplasia non vi è inidoneità.
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Avanti tutta...

Il soldato nel momento dell'arruolamento era sano e' questo che conta del poi non vi e' certezza per nessuno ne per I primi e ne per gli ultimi

Avvocato del diavolo

10 Novembre,2023

IL PROSCIOGLIMENTO DEVE ESSERE IMPUGNATO IN TEMPI BREVI
La vicenda si sviluppa a seguito del proscioglimento di un cadetto di una scuola militare. Quest'ultimo, nonostante i proficui risultati ottenuti durante l'addestramento/formazione, veniva prosciolto a seguito di una neoplasia. Difatti durante il periodo di frequentazione della scuola cominciava ad accusare strani sintomi, ragion per cui decideva di sottoporsi a visite mediche specialistiche. Nel breve riceveva responso inequivocabile. I medici consigliavano un intervento chirurgico d'emergenza.
Sottopostosi all'intervento consigliato, il tumore veniva completamente eradicato senza lasciare conseguenza alcuna. Per fortuna, non veniva disposta alcuna chemioterapia e veniva da più medici confermato il buono stato di salute e la possibilità di ritornare ad una vita "normale" al pari del periodo anteriore alla sconcertante scoperta.
Nonostante tutto l'amministrazione decideva di prosciogliere il cadetto ai sensi dell'articolo 582 comma 1 lettera g del DPR 90/10 per inidoneità al servizio a causa della presenza di tumori maligni nonostante l'opposizione dello studio legale che a più riprese dimostrava l'assoluta inesistenza del tumore al momento della visita.
A seguito del Proscioglimento, lo studio promuoveva azione cautelare chiedendo il ripristino immediato dell'attività lavorativa. La sezione prima del Tar Lazio, accoglieva l'istanza cautelare e ordinava la sospensione del provvedimento con la ripresa della frequentazione del Corso in attesa della pronuncia sul merito del giudizio.
Secondo il Tar se non vi è neoplasia non vi è inidoneità.
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IL PROSCIOGLIMENTO DEVE ESSERE IMPUGNATO IN TEMPI BREVI
La vicenda si sviluppa a seguito del proscioglimento di un cadetto di una scuola militare. Questultimo, nonostante i proficui risultati ottenuti durante laddestramento/formazione, veniva prosciolto a seguito di una neoplasia. Difatti durante il periodo di frequentazione della scuola cominciava ad accusare strani sintomi, ragion per cui decideva di sottoporsi a visite mediche specialistiche. Nel breve riceveva responso inequivocabile. I medici consigliavano un intervento chirurgico demergenza. 
Sottopostosi allintervento consigliato, il tumore veniva completamente eradicato senza lasciare conseguenza alcuna. Per fortuna, non veniva disposta alcuna chemioterapia e veniva da più medici confermato il buono stato di salute e la possibilità di ritornare ad una vita normale al pari del periodo anteriore alla sconcertante scoperta. 
Nonostante tutto lamministrazione decideva di prosciogliere il cadetto ai sensi dellarticolo 582 comma 1 lettera g del DPR 90/10 per inidoneità al servizio a causa della presenza di tumori maligni nonostante lopposizione dello studio legale che a più riprese dimostrava lassoluta inesistenza del tumore al momento della visita.
A seguito del Proscioglimento, lo studio promuoveva azione cautelare chiedendo il ripristino immediato dellattività lavorativa. La sezione prima del Tar Lazio, accoglieva listanza cautelare e ordinava la sospensione del provvedimento con la ripresa della frequentazione del Corso in attesa della pronuncia sul merito del giudizio.
Secondo il Tar se non vi è neoplasia non vi è inidoneità.
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30 Ottobre,2023

🇪🇺 È contraria al diritto comunitario la normativa interna che prevede che il dipendente part-time sia obbligato a svolgere un numero di ore di lavoro extra pari a quello richiesto ai lavoratori a tempo pieno per ottenere una maggiorazione retributiva.

A stabilirlo è la Corte di Giustizia dell’Unione europea con la sentenza relativa alla causa C-660/20 dello scorso 19 ottobre, rilevando che se i lavoratori a tempo parziale esercitano le stesse mansioni o occupano lo stesso posto di quelli full-time, le due categorie sono comparabili.

L’esistenza di soglie identiche per avere una remunerazione supplementare costituisce per i dipendenti part-time la necessità di effettuare un numero di ore di servizio più lungo rispetto ai colleghi comparabili a tempo pieno.

🧑‍⚖️ Ciò dà quindi luogo ad un trattamento sfavorevole per chi è a tempo parziale, richiedendo maggiori difficoltà per soddisfare la condizione: elemento contrario al diritto comunitario.

📄 La sentenza completa 👉 bit.ly/sentenza-c-660-20-corte-giustizia-ue

🌐 La giurisprudenza delle Alte Corti sul sito di AGI 👇
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24 Ottobre,2023

IL PROSCIOGLIMENTO VA IMPUGNATO TEMPESTIVAMENTE
La vicenda si sviluppa a seguito del proscioglimento di un cadetto di una scuola militare. Quest'ultimo, nonostante i proficui risultati ottenuti durante l'addestramento/formazione, veniva prosciolto a seguito di una neoplasia. Difatti durante il periodo di frequentazione della scuola cominciava ad accusare strani sintomi, ragion per cui decideva di sottoporsi a visite mediche specialistiche. Nel breve riceveva responso inequivocabile. I medici consigliavano un intervento chirurgico d'emergenza.
Sottopostosi all'intervento consigliato, il tumore veniva completamente eradicato senza lasciare conseguenza alcuna. Per fortuna, non veniva disposta alcuna chemioterapia e veniva da più medici confermato il buono stato di salute e la possibilità di ritornare ad una vita "normale" al pari del periodo anteriore alla sconcertante scoperta.
Nonostante tutto l'amministrazione decideva di prosciogliere il cadetto ai sensi dell'articolo 582 comma 1 lettera g del DPR 90/10 per inidoneità al servizio a causa della presenza di tumori maligni nonostante l'opposizione dello studio legale che a più riprese dimostrava l'assoluta inesistenza del tumore al momento della visita.
A seguito del Proscioglimento, lo studio promuoveva azione cautelare chiedendo il ripristino immediato dell'attività lavorativa. La sezione prima del Tar Lazio, accoglieva l'istanza cautelare e ordinava la sospensione del provvedimento con la ripresa della frequentazione del Corso in attesa della pronuncia sul merito del giudizio.
Secondo il Tar se non vi è neoplasia non vi è inidoneità.
• Per consultazioni e pareri legali relative al diritto militare, inviate un messaggio vocale al 3494442639, oppure una e-mail a legale@studioavvocatolieggi.com, riceverete una pronta risposta.
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IL PROSCIOGLIMENTO VA IMPUGNATO TEMPESTIVAMENTE
La vicenda si sviluppa a seguito del proscioglimento di un cadetto di una scuola militare. Questultimo, nonostante i proficui risultati ottenuti durante laddestramento/formazione, veniva prosciolto a seguito di una neoplasia. Difatti durante il periodo di frequentazione della scuola cominciava ad accusare strani sintomi, ragion per cui decideva di sottoporsi a visite mediche specialistiche. Nel breve riceveva responso inequivocabile. I medici consigliavano un intervento chirurgico demergenza. 
Sottopostosi allintervento consigliato, il tumore veniva completamente eradicato senza lasciare conseguenza alcuna. Per fortuna, non veniva disposta alcuna chemioterapia e veniva da più medici confermato il buono stato di salute e la possibilità di ritornare ad una vita normale al pari del periodo anteriore alla sconcertante scoperta. 
Nonostante tutto lamministrazione decideva di prosciogliere il cadetto ai sensi dellarticolo 582 comma 1 lettera g del DPR 90/10 per inidoneità al servizio a causa della presenza di tumori maligni nonostante lopposizione dello studio legale che a più riprese dimostrava lassoluta inesistenza del tumore al momento della visita.
A seguito del Proscioglimento, lo studio promuoveva azione cautelare chiedendo il ripristino immediato dellattività lavorativa. La sezione prima del Tar Lazio, accoglieva listanza cautelare e ordinava la sospensione del provvedimento con la ripresa della frequentazione del Corso in attesa della pronuncia sul merito del giudizio.
Secondo il Tar se non vi è neoplasia non vi è inidoneità.
• Per consultazioni e pareri legali relative al diritto militare, inviate un messaggio vocale al 3494442639, oppure una e-mail a legale@studioavvocatolieggi.com, riceverete una pronta risposta.

24 Ottobre,2023

il TAR accoglie il Ricorso ... See MoreSee Less

il TAR accoglie il Ricorso

12 Ottobre,2023

⚖️ Va disapplicato il contratto collettivo quando il salario netto è di poco superiore alla soglia di povertà, anche se sottoscritto dalle sigle sindacali più rappresentative. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con la sentenza n. 28320/2023.

I giudici tornano ad esprimersi su salario equo ed efficiente e richiamano il principio stabilito dall’art. 36 della Costituzione, che “ha accolto infatti una nozione di remunerazione della prestazione di lavoro non come prezzo di mercato, ma come retribuzione sufficiente ossia adeguata ad assicurare un tenore di vita dignitoso, non interamente rimessa all'autodeterminazione delle parti individuali né dei soggetti collettivi”.

🧑‍⚖️ Diventa così definitiva la decisione di merito per cui un salario netto inferiore ai mille euro al mese per un guardiano notturne non garantisce al lavoratore un diritto ad una “esistenza libera”, soprattutto se si considera che i turni di notte impediscono lo svolgimento di un’altra attività.

📄 La sentenza completa 👉 bit.ly/sentenza-corte-cassazione-28320-2023

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11 Ottobre,2023

Vi siete mai chiesti il significato del Cristo Velato? Quest’incredibile scultura, una delle più famose al mondo, ha una storia ancora più incredibile dietro.

Guardate il velo che lo ricopre. Dà i brividi vero? È così morbido e realistico che non sembra possibile che sia fatto di marmo. Sembra addirittura che il lenzuolo si muova, come sospinto da un lieve soffio di vento. O da un respiro. Per secoli si credette che la sua incredibile trasparenza fosse opera dei poteri di Raimondo De Sangro, il quale avrebbe adagiato sulla statua un vero e proprio velo che si sarebbe marmorizzato attraverso un processo alchemico.

Adesso osservate il corpo di Cristo. È disteso su un materasso marmoreo, le ginocchia contratte, scavate dalla fatica e dal dolore, la testa sollevata sui cuscini, gli occhi socchiusi. Se guardate con attenzione, vedrete delle lacrime che tremolano sulle sue palpebre. Io ogni volta che la osservo provo un senso di commozione. E ho visto persone piangere e inginocchiarsi davanti a questa statua. Perché in questa scultura c’è tutta la sofferenza dell’uomo umiliato, percosso e trafitto.

Se però lo osservate con più attenzione, noterete un dettaglio che a molti sfugge. Sulla tempia di Cristo vedrete una vena che sembra ancora pulsare. E guardate i suoi arti. Sembrano ancora contratti, come se potessero muoversi da un momento all’altro. Perché? Perché quest’incredibile scultura non raffigura, come molti credono, un uomo morente, che ha appena esalato il suo ultimo respiro, ma un uomo che è sul punto di risvegliarsi e di emetterne uno nuovo: quello della rinascita dopo la morte!

Il Cristo Velato racchiude un messaggio di speranza e di riscatto, è il simbolo della rinascita alla quale l’anima, dopo aver attraversato la sofferenza (simboleggiata dalla Croce), può aspirare. Ed ecco anche perché il Cristo è velato. Il velo nasconde i misteri dell’esistenza agli occhi dei viventi. Cos'è la morte, sembra dirvi lo scultore, se non un leggerissimo velo, quasi impalpabile, che non attende altro che essere svelato?
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07 Ottobre,2023

⚖️ Il rapporto di lavoro subordinato può essere risolto per dimissioni solo se siano state eseguite le modalità telematiche previste, pena l’inefficacia. Lo afferma la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27311/2023.

Ciò a seguito dell’introduzione del dlgs. 151/2015 (Jobs Act) per cui le dimissioni devono intervenire in via esclusiva con modalità telematiche, attraverso i moduli messi a disposizione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

📄 L'ordinanza completa 👉 bit.ly/ordinanza-corte-cassazione-27311-2023

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26 Settembre,2023

IL TAR DA RAGIONE AL MILITARE -
MILITARE RIFORMATO INGIUSTAMENTE -
IMPUGNAZIONE (con azione cautelare ) ENTRO 10 GIORNI
La vicenda si sviluppa a seguito del proscioglimento di un cadetto di una scuola militare. Quest'ultimo, nonostante i proficui risultati ottenuti durante l'addestramento/formazione, veniva prosciolto a seguito di una neoplasia. Difatti durante il periodo di frequentazione della scuola cominciava ad accusare strani sintomi, ragion per cui decideva di sottoporsi a visite mediche specialistiche. Nel breve riceveva responso inequivocabile. I medici consigliavano un intervento chirurgico d'emergenza.

Sottopostosi all'intervento consigliato, il tumore veniva completamente eradicato senza lasciare conseguenza alcuna. Per fortuna, non veniva disposta alcuna chemioterapia e veniva da più medici confermato il buono stato di salute e la possibilità di ritornare ad una vita "normale" al pari del periodo anteriore alla sconcertante scoperta.

Nonostante tutto l'amministrazione decideva di prosciogliere il cadetto ai sensi dell'articolo 582 comma 1 lettera g del DPR 90/10 per inidoneità al servizio a causa della presenza di tumori maligni nonostante l'opposizione dello studio legale che a più riprese dimostrava l'assoluta inesistenza del tumore al momento della visita.

A seguito del Proscioglimento, lo studio promuoveva azione cautelare chiedendo il ripristino immediato dell'attività lavorativa. La sezione prima del Tar Lazio, accoglieva l'istanza cautelare e ordinava la sospensione del provvedimento con la ripresa della frequentazione del Corso in attesa della pronuncia sul merito del giudizio.

Secondo il Tar se non vi è neoplasia non vi è inidoneità.

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IL TAR DA RAGIONE AL MILITARE - 
MILITARE RIFORMATO INGIUSTAMENTE - 
IMPUGNAZIONE (con azione cautelare ) ENTRO 10 GIORNI
La vicenda si sviluppa a seguito del proscioglimento di un cadetto di una scuola militare. Questultimo, nonostante i proficui risultati ottenuti durante laddestramento/formazione, veniva prosciolto a seguito di una neoplasia. Difatti durante il periodo di frequentazione della scuola cominciava ad accusare strani sintomi, ragion per cui decideva di sottoporsi a visite mediche specialistiche. Nel breve riceveva responso inequivocabile. I medici consigliavano un intervento chirurgico demergenza. 

Sottopostosi allintervento consigliato, il tumore veniva completamente eradicato senza lasciare conseguenza alcuna. Per fortuna, non veniva disposta alcuna chemioterapia e veniva da più medici confermato il buono stato di salute e la possibilità di ritornare ad una vita normale al pari del periodo anteriore alla sconcertante scoperta. 

Nonostante tutto lamministrazione decideva di prosciogliere il cadetto ai sensi dellarticolo 582 comma 1 lettera g del DPR 90/10 per inidoneità al servizio a causa della presenza di tumori maligni nonostante lopposizione dello studio legale che a più riprese dimostrava lassoluta inesistenza del tumore al momento della visita.

A seguito del Proscioglimento, lo studio promuoveva azione cautelare chiedendo il ripristino immediato dellattività lavorativa. La sezione prima del Tar Lazio, accoglieva listanza cautelare e ordinava la sospensione del provvedimento con la ripresa della frequentazione del Corso in attesa della pronuncia sul merito del giudizio.

Secondo il Tar se non vi è neoplasia non vi è inidoneità.

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25 Settembre,2023

Guido Barbujani a Quante Storie ... See MoreSee Less

21 Settembre,2023

⚖️ Il trasferimento del lavoratore nella sede più vicina al familiare con handicap convivente è legittimo se l’azienda non prova una lesione consistente delle esigenze economiche, organizzative e produttive. Lo prevede l’ordinanza n. 26343/2023 della Corte di Cassazione.

Secondo i giudici, anche il lavoratore che non è in graduatoria ha diritto al trasferimento nella sede più vicina al familiare a cui presta assistenza, in quanto titolare dei benefici della legge 104, nell’ambito del pubblico impiego.

❗ Il diritto al trasferimento deve comunque essere bilanciato con le esigenze aziendali. A tal proposito, il datore di lavoro deve dimostrare chiaramente che detto trasferimento potrebbe avere effetti negativi sull’organizzazione e sulla produzione aziendale per opporsi.

📄 Leggi l'ordinanza completa 👉 bit.ly/ordinanza-corte-cassazione-26343-2023

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