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02 Giugno,2023
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L'AVVOCATO DEL LAVORO
Sono un militare: posso chiedere il trasferimento per usufruire della legge 104?
Letto: 3806 volte | Inserita: giovedì 21 novembre 2019 | Visitatore: Arturo
Sono un appartenente dell’Esercito, vorrei porle un quesito sulla Legge 104/1992. Ho un genitore gravemente ammalato, la cui malattia è dichiarata da certificazioni mediche rilasciate dal Servizio Sanitario Nazionale, ragion per cui ho inoltrato al Comando richiesta di trasferimento per assistenza al parente prossimo. Il comando ha motivato il rigetto adducendo l’esubero nella caserma di destinazione e la presenza di parenti, nello specifico mio fratello, che abita nella stessa città del genitore e che può facilmente prestare l’assistenza. Secondo lei posso fare ricorso?
Egregio lettore, a tal proposito ho postato su youtube un video che spiega le problematiche (e le eventuali soluzioni) legate alla Legge 104 del 1992, la invito a visionarlo.
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LAURA LIEGGI - Avvocato cassazionista esperta in Diritto del lavoro e della Previdenza sociale. Consulente presso i maggiori sindacati rappresentativi. ... See MoreSee Less
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02 Giugno,2023
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L'AVVOCATO DEL LAVORO
Il tatuaggio può essere motivo di esclusione da un concorso?
Letto: 2266 volte | Inserita: martedì 22 giugno 2021 | Visitatore: Lorenzo
Ho fatto un concorso nella Polizia penitenziaria e sono stato escluso per un piccolo tatuaggio al polso. Vorrei sapere se questo è legittimo, grazie
In riferimento alla sua richiesta vi è una sentenza del Consiglio di Stato, la numero 7620 del dicembre 2020, nella quale si discute circa l’illegittima esclusione dalle procedure concorsuali per l’accesso alla Polizia Penitenziaria a causa di un tatuaggio alla caviglia.
Il Consiglio di Stato evidenzia in questa sentenza la disparità di trattamento nell’ambito delle procedure concorsuali per l’accesso alla Polizia Penitenzia rispetto alla Polizia di Stato, ritenendo illegittima l’esclusione di un candidato per difetto di motivazione in quanto non previsto quale esclusione vincolata e automatica né dal bando né dalla presupposta disciplina legislativa ratione temporis applicabile.
In linea generale se il tatuaggio non può essere coperto dalla divisa allora dovrebbe realizzarsi l’esclusione, se invece si dimostra che il tatuaggio è in zona non visibile questa esclusione non dovrebbe attuarsi a meno che il tatuaggio non faccia riferimento a idee razziali, sia deturpante o indice di una personalità abnorme.
Per saperne di più:
Risponde
LAURA LIEGGI - Avvocato cassazionista esperta in Diritto del lavoro e della Previdenza sociale. Consulente presso i maggiori sindacati rappresentativi. ... See MoreSee Less
25 Maggio,2023
IL DATORE DI LAVORO NON MI CORRISPONDE LA RETRIBUZIONE. LAVORO IN APPALTO
L'Art. 1655 del C. Civile definisce l'appalto di lavori o servizi come "Il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro".
Ciò significa che l'appaltatore si assume il rischio economico della prestazione.
Uno dei dubbi principali che caratterizzano la fattispecie dell'appalto riguarda il regime di Responsabilità Solidale che vige tra committente e appaltatore (eventualmente anche subappaltatore). Tale tipologia di responsabilità prevede, in sostanza, che se il datore di lavoro (appaltatore) non adempie all'obbligo di retribuzione nei confronti del lavoratore, dovrà farlo chi ha tratto vantaggio dalla prestazione lavorativa fornita, ossia il committente. La nozione di solidarietà appare chiarita nell'Art. 1292 del C. Civile che sancisce: "L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri: oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori".
Nell'ambito dell'Appalto, proprio a tutela dei lavoratori impiegati nella realizzazione dell'opera per la quale il contratto di appalto è stato stipulato, la Legge impone che la responsabilità ricada sul Committente in caso di inadempienza da parte dell'Appaltatore. Parliamo, quindi, di un regime di Responsabilità Solidale.
Tale responsabilità fa riferimento ai trattamenti retributivi e ai contributi previdenziali spettanti al lavoratore nel periodo in cui è stata adoperata la sua manodopera in esecuzione del contratto d'appalto. La disciplina sulla responsabilità solidale in merito alla fattispecie dell'appalto è contenuta nell'Art. 1676 C. Civile che sancisce che "coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda", ma anche nell' Art.29 comma 2 D.lgs. 273/2003 che sancisce che "il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori".
Tali disposizioni attribuiscono al lavoratore la facoltà di agire in giudizio direttamente nei confronti del committente per il soddisfacimento dei crediti retributivi accumulati nel periodo durante il quale hanno prestato la propria manodopera per l'esecuzione del contratto di appalto.
Il committente, ovviamente, risponde solo limitatamente al debito generatosi nei confronti dell'appaltatore e, pertanto, nel caso in cui l'appaltatore abbia integralmente conseguito il corrispettivo convenuto per l'appalto o abbia corrisposto le retribuzioni ai propri ausiliari, viene automaticamente meno la responsabilità solidale del committente. Esiste però un termine di decadenza dell'operatività della garanzia. Esso è stato fissato a 2 anni dalla cessazione del contratto di appalto (Art. I comma 911 L. n. 296/2006).
Per quanto riguarda l'ONERE DELLA PROVA nei giudizi riguardanti la responsabilità solidale nel contratto di appalto, ci si è chiesti spesso se esso spetti al lavoratore o al committente. In merito a tale questione si è espressa la Corte di Cassazione nella Sent. n.834 del 15 gennaio 2019, sancendo che "Il principio di solidarietà tra committente, appaltatore e subappaltatore sancita dall'articolo 29, comma 2, del Dlgs. n. 276/03, che garantisce il lavoratore circa il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti in relazione all'appalto cui ha personalmente dedicato le proprie energie lavorative esonera il lavoratore dall'onere di provare l'entità dei debiti gravanti su ciascuna delle società appaltatrici convenute in giudizio".
Possiamo dire, quindi, che secondo la Cassazione, la ripartizione interna dei debiti riguarda i due responsabili solidali (committente e appaltatore) mentre il lavoratore è semplicemente tenuto a provare di aver prestato la propria attività lavorativa ad essi. Pertanto, non spetterà al lavoratore dover provare che, durante il periodo per cui richiede il pagamento dei propri trattamenti retributivi, ha prestato la propria attività lavorativa in esecuzione del contratto di appalto, ma saranno le due parti che hanno giovato di tale prestazione lavorativa a dover fornire le prove utili a dirimere la controversia e a stabilire chi delle due dovrà adempiere all'obbligazione nei confronti del lavoratore.
Per saperne di più, manda un messaggio vocale all'avvocato Laura Lieggi al 349 444 2639 o scrivi una mail a legale@studioavvocatolieqqi.com.
Avv.Laura Lieggi ... See MoreSee Less
25 Maggio,2023
IL DATORE DI LAVORO NON MI CORRISPONDE LA RETRIBUZIONE. LAVORO IN APPALTO ... See MoreSee Less

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widget Condividi Book ACQUISTA ORA Ultime News 08 Maggio,2023 L immagine del bambino musicista che piange, è stata classificata come una delle fotografie più emozionanti della storia moderna. Questa...08 Maggio,2023
L immagine del bambino musicista che piange, è stata classificata come una delle fotografie più emozionanti della storia moderna. Questa foto è stata scattata ad un ragazzo brasiliano di 12 anni (Diego Razzo Turkato) che suona il violino al funerale del suo insegnante, che lo ha salvato dall ambiente di povertà e criminalità in cui viveva. In questa immagine l umanità parla con la voce più forte del mondo....
Coltiva amore e gentilezza in un bambino per seminare i semi della compassione. E solo allora costruirà una grande civiltà, una grande Nazione❤️ ... See MoreSee Less
07 Maggio,2023
www.osservatoriorepressione.info/molestie-mobbing-stalking-avvengono-anche-caserma-codice-militar... ... See MoreSee Less

Molestie, mobbing e stalking: avvengono anche in caserma. Ma il Codice militare non li prevede
www.osservatoriorepressione.info
Molestie sessuali, mobbing, stalking, bullismo: le cronache spesso ci raccontano di episodi di questo tipo, che a volte avvengono anche nelle caserme. Non tutti sanno però che il Codice Penale Milita...06 Maggio,2023
🆕 Il nuovo dl. Lavoro presentato dal Governo prevede che quando l’assenza ingiustificata del lavoratore si protrae oltre il termine previsto dal ccnl applicato in azienda o oltre i cinque giorni lavorativi, il rapporto di lavoro verrà considerato risolto per volontà del lavoratore.
Il datore non dovrà quindi procedere al licenziamento per assenza ingiustificata e il lavoratore non avrà diritto all’indennità di disoccupazione, che può essere richiesta dai dipendenti che hanno perso involontariamente il lavoro.
📄 Il comunicato del Consiglio dei Ministri 👇
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06 Maggio,2023
🧑⚖️ I concetti di giusta causa di licenziamento e di proporzionalità della sanzione disciplinare sono due clausole generali: per questo motivo il limitato contenuto deve essere concretizzato dall’interprete. Lo sottolinea la Corte di Cassazione con l’ordinanza 10124/2023.
❗️ La concretizzazione dei concetti in esame va fatta valorizzando tanto i fattori esterni, che riguardano la coscienza generale, quanto i principi che la norma richiama tacitamente, ricorrendo a delle specificazioni di natura giuridica e che possono eventualmente essere contestate anche in sede di legittimità come violazione di legge.
Per il concetto di proporzionalità, i giudici precisano che va valutata tenendo conto degli obblighi di diligenza e fedeltà gravanti dipendenti e del “disvalore ambientale” che la condotta può assumere, tenendo presente la posizione del lavoratore nell’impresa e l’impatto che i suoi comportamenti possono avere sui colleghi.
📄 Leggi l'ordinanza completa 👉 bit.ly/ordinanza-corte-cassazione-10124-2023
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05 Maggio,2023
La studentessa che dorme in tenda davanti al Politecnico di Milano: "La mia protesta contro il caro affitti" ... See MoreSee Less
03 Maggio,2023
Anche se in divisa la Molestia va denunciata!
Si potrebbe pensare che chi lavora in divisa non conosce il triste fenomeno delle moleste sessuali durante l'espletamento dell'attività lavorativa. Ma purtroppo non e' così e ciò che rende più triste la faccenda e' che in pochi denunciano. L'ordine gerarchico e la soggezione legata ai differenti gradi possono creare delle situazioni di abuso, anche di tipo sessuale. Mi è capitato di difendere in giudizio donne che hanno dovuto subire palpeggiamenti, frasi sconvenienti, attenzioni non desiderate.
La paura di essere ghettizzate o di non essere riaffermate o ancora di non essere credute, spinge le vittime a non denunziare l'abuso subito.
Ma più la militare non denuncia, più chi abusa del suo potere rincara la dose e sfrutta la sottoposizione per aggravare le sue azioni moleste. Nella stragrande maggioranza dei casi sono le donne a subire, ma non è raro che anche gli uomini gerarchicamente sottoposti, siano costretti a subire attenzioni di tipo sessuale che non gradiscono.
Ultimamente ho assistito legalmente una donna, che ha avuto il coraggio di denunciare una tentata violenza da parte del suo superiore.
La denuncia è arrivata alla Procura militare. E' stato aperto un fascicolo per indagare sui gravi fatti. Durante le indagini, la vita della mia assistita in divisa non è stata affatto semplice. Si è cercato di sminuire l'accaduto o di farle credere di aver avuto una reazione esagerata. La Procura darà il suo verdetto che, si spera, dovrà essere esemplare.
Nessuno deve abusare della sua superiorità gerarchica per affossare, avvilire, mortificare chi vuole solo serenamente svolgere il proprio lavoro che, se è in divisa, implica anche una maggiore responsabilità.
Per saperne di più, mandare un messaggio vocale all'avvocato Laura Lieggi al 349 444 2639 o scrivere una mail a leqale@studioavvocatolieqqi.com.
Avv.Laura Lieggi ... See MoreSee Less
02 Maggio,2023
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In questi casi, generalmente significa che il proprietario ha condiviso il contenuto solo con un gruppo ristretto di persone, ha modificato chi può vederlo oppure lo ha eliminato.28 Aprile,2023
⚖️ Nell’ambito dei licenziamenti collettivi, non si può limitare la scelta ai soli addetti di un reparto se idonei a svolgere mansioni diverse, per esperienza acquisita e per pregresso svolgimento della propria attività in altri reparti: lo stabilisce l’ordinanza n. 9128/2023 della Corte di Cassazione.
I giudici ricordano che se la ristrutturazione aziendale interessa una specifica unità produttiva o un settore, la comparazione dei lavoratori per l’individuazione di quelli da avviare a mobilità può essere limitata al personale addetto a quella unità o a quel settore.
❗ A tale principio fa però eccezione l’ipotesi in cui vi sia l’idoneità dei dipendenti del reparto in questione, per il pregresso impiego in altri reparti, ad occupare le posizioni lavorative dei colleghi addetti a questi ultimi.
Ai dipendenti spetta l’onere della deduzione e della prova di fungibilità nelle diverse mansioni. Al datore spetta invece di provare il fatto che giustifica il più ristretto ambito in cui è stata effettuata la scelta e che i lavoratori prescelti non svolgessero compiti fungibili con quelli dei dipendenti di altri reparti o sedi.
📄 Leggi l'ordinanza completa 👉 bit.ly/ordinanza-corte-cassazione-9128-2023
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27 Aprile,2023
Lisa Generoso, 22 anni barese, tra le 25 donne al top della fisica italiana: "Spesso sono l'unica ragazza ai corsi, ma le cose stanno cambiando" ... See MoreSee Less
27 Aprile,2023
⚖ Il mancato rispetto dei termini fissati dal ccnl per la comunicazione della lettera di licenziamento integra una violazione di natura procedimentale, mentre una tutela maggiore per il dipendente può derivare solo a fronte di un ritardo notevole e non giustificato. Lo ricorda la Corte di Cassazione con la sentenza 10802/2023.
Il pronunciamento trae origine dal ricorso di un’azienda che aveva notificato il licenziamento del lavoratore oltre i termini previsti dal contratto collettivo nazionale, ritenuto illegittimo da Tribunale e Corte d’Appello.
La società contestava in particolare la tutela reintegratoria accordata dai giudici di merito, sostenendo che il mancato rispetto del termine non implica la negazione dei fatti di cui era accusato il dipendente.
📄 Leggi la sentenza completa 👉 bit.ly/sentenza-corte-cassazione-10802-2023
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26 Aprile,2023
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In questi casi, generalmente significa che il proprietario ha condiviso il contenuto solo con un gruppo ristretto di persone, ha modificato chi può vederlo oppure lo ha eliminato.06 Aprile,2023
Avvocato LAURA LIEGGI
080/5584348 – 3494442639
ABBASSAMENTO DEL RAPPORTO INFORMATIVO POLIZIA PENITENZIARIA, INNALZAMENTO DEL PUNTEGGIO RISTORO DEI PREGIUDIZI PER L’ILLEGITTIMO PUNTEGGIO.
Stante quanto anzidetto, il Collegio ritiene che l’appello debba essere accolto.
In punto di diritto, l’art. 44 del D.Lgs. 30/10/1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della L. 15 dicembre 1990, n. 395), prevede che
1. Per il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria deve essere redatto, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un rapporto informativo che si conclude con il giudizio complessivo di «ottimo», «distinto», «buono», «mediocre» o «insufficiente».
2. Il giudizio complessivo deve essere motivato.
3. Al personale nei confronti del quale, nell'anno cui si riferisce il rapporto informativo, sia stata inflitta una sanzione disciplinare più grave della deplorazione, non può essere attribuito un giudizio complessivo superiore a «buono».
4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia saranno stabilite le modalità in base alle quali deve essere redatto il rapporto informativo, volto a delineare la personalità dell'appartenente al Corpo, tenendo conto dei seguenti parametri di giudizio, da prevedere in tutto o in parte in relazione alle diverse funzioni attribuite al personale di ciascun ruolo ed alle relative responsabilità:
a) competenza professionale;
b) capacità di risoluzione;
c) capacità organizzativa;
d) qualità dell'attività svolta;
e) altri elementi di giudizio.
5. Per ciascuno degli indicati parametri, dovranno essere previsti più elementi di giudizio, per ognuno dei quali sarà attribuito dall'organo competente alla compilazione del rapporto informativo, di cui agli articoli 45, 46, 47, 48 e 49, un punteggio variabile da un minimo di 1 ad un massimo di 3”.
Anche le circolari ministeriali del D.A.P. hanno ribadito la necessità di motivazione:
ai parr. 2.3., 2.4., 2.5. esplicita che “…il giudizio complessivo deve essere sorretto da una motivazione che, anche alla luce del dettato dell’art. 3 della legge 241/90, renda note le circostanze di fatto e l’iter logico che hanno indotto l’organo competente a formulare un certo giudizio. L’esigenza di una puntuale e adeguata motivazione sussiste soprattutto quando l’organo valutatore ritenga di dovere modificare in peius la propria precedente determinazione. Per l’orientamento costante della giurisprudenza, l’obbligo di motivazione assume connotati particolari in quanto il giudizio complessivo, pur potendo essere manifestato in modo sintetico, deve comunque mostrare le ragioni che integrino e chiariscano la valenza del punteggio assegnato alle diverse aggettivazioni. Queste descrivono i singoli elementi sinteticamente elencati nelle parti della scheda che, in modo più analitico, afferiscono alle qualità professionali, morali e culturali del dipendente. E’ sempre illegittimo il ricorso a formule generiche o di stile”.
SE TROVI L’ARTICOLO D’INTERESSE CONDIVIDILO POTREBBE SERVIRE A QUALCUNO.
Avv. Laura Lieggi
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Avvocato LAURA LIEGGI
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IL MILITARE GIUDICATO: QUANDO LE NOTE CARATTERISTICHE DIVENTANO PERICOLOSE
Senza dubbio la Documentazione Caratteristica ha lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio personale, diretto e obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento fornito dai militari, limitatamente all’ambito fisico, caratteriale, intellettuale, culturale e professionale. Tale giudizio, infatti, costituisce base essenziale di giudizio per lo sviluppo di carriera ed elemento orientativo per l’impiego razionale del militare. La norma che disquisisce sull’istruzione e sulla redazione della Documentazione Caratteristica si rinviene nella Legge n. 1695 del 5 novembre 1962, nel D.P.R. 15 giugno 1965 n.1431, D.P.R. n.213 del 2002, D.P.R. n.255 del 2006, D.P.R. n.164 del 2008 e Art.1025 del D. Lgs. n.66 del 2010, che mirano a fissare un unico principio giuridico che “la documentazione caratteristica ha lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio personale, diretto e obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento fornito dai militari (...)” ma anche che “(...) le valutazioni dei superiori sono ispirate a principi di obiettività, imparzialità e alto senso di equità nell’apprezzamento di tutti gli elementi che influiscono sull’attività e sul rendimento del dipendente (...)”.
I rischi di eccessiva soggettivizzazione dei giudizi, quindi di travisamento degli elementi di fatto posti a base della valutazione e, di conseguenza, la possibilità di risultati valutativi contraddittori, illogici o, addirittura, manifestamente ingiusti, non è poi un’ipotesi così remota allorquando ci si cimenta nelle note valutative. Difatti, la giurisprudenza amministrativa frequentemente deve fare i conti con il concreto sintomo dell’eccesso di potere e di una valutazione non oggettiva, che potrebbe falsificare il reale valore delle prestazioni e del rendimento offerto dall’interessato, se non proprio una sottovalutazione delle qualità possedute, è tanto più perniciosa per l’organizzazione nel suo complesso, quanto più è riferita al personale in posizione direttiva e di comando.
Proprio per evitare il generarsi di tali ingiustizie, l’amministrazione ha scelto di rinnovare completamente il sistema tramite un Regolamento approvato con il D.P.R. n.213 del 2002 all’interno del quale i principali problemi della Documentazione Caratteristica sono stati individuati in tema di “eccesso di potere” da parte dei superiori, con apposito riferimento ai sintomi di difetto o insufficienza di motivazione, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, erroneità nei presupposti, di travisamento dei fatti, di illogicità.
Il Giudizio Finale relativo alla Documentazione Caratteristica debba necessariamente risultare coerente e ragionevole rispetto alle motivazioni che ne costituiscono il fondamento e che, quindi, la valutazione di un militare non può essere abbassata senza motivazioni considerate sufficienti e adeguate per realizzare tale abbassamento. (TAR Lazio n.00113/2012, Reg. Prov. Coll. n.00368/2011, Reg. Ric. TAR Veneto Ric. n.512/2002 e 2884/2004 Sent. n.1693/2008).
Le valutazioni, pertanto, rientrano all’interno del perimetro che è proprio del “merito” dell’azione amministrativa che non deve dare luogo ad eccesso di potere per arbitrarietà, manifesta irrazionalità o illogicità, ovvero per travisamento dei fatti (Cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, n.1065 del 18 febbraio 2011; Cons. Stato, Sez. IV n.1776 del 26 marzo 2010; TAR Campania - Napoli VII n.1195 dell 8 aprile 2011; TAR Lombardia, Milano; III 1° marzo 2011 n.594). Ciò che si lamenta nel caso che ci interessa.
A ciò aggiungasi che, come da granitica giurisprudenza: “in presenza di precedenti costantemente favorevoli, le denunciate flessioni di rendimento, unitamente alla intervenuta carenza nelle doti giù riscontrate, devono essere dettagliatamente motivate, al fine di consentire la verifica dell’iter logico seguito di volta in volta dall’Amministrazione di riferimento. E ciò, soprattutto quando (come nel caso di specie) si sia in presenza di attenuazioni di giudizi che riguardano elementi come la capacità di concentrazione e il vigore mentale, o l’esemplarità, la lealtà, la capacità di lavorare in gruppo o la motivazione e la dedizione, l’affidabilità e il senso di disciplina come anche il rendimento, che per loro stessa natura appaiono troppo arbitrarie e poco verificabili. L’assenza di motivazione, per quanto attiene gli abbassamenti, comporta un’arbitrarietà tale che ha il potere di creare delle “zone franche” dell’ordinamento all’interno delle quali gli interessati, assoggettati ad un insindacabile e soggettivo potere di valutazione, del superiore, rimarrebbero privi di qualsivoglia tutela (...) Si è, infatti, condivisibilmente ritenuto che, fermo restando la discrezionalità insita nelle valutazioni e l’autonomia di ciascuna scheda valutativa rispetto alle precedenti, tuttavia questa deve essere temperata alla luce della necessità che i giudizi appaiano logici e non unicamente finalizzati ad essere utilizzati per l’attribuzione e la giustificazione di un giudizio finale negativo, dovendo sempre essere ispirati al principio di obiettività, imparzialità e alto senso di equità perché, in caso contrario, il giudizio non sarebbe discrezionale, bensì arbitrario. In altre parole, è necessario che il giudizio finale scaturisca in modo logico ed armonico dai vari giudizi analitici interni concernenti le qualità possedute e non che tali giudizi appaiano, invece, plasmati e costruiti in modo tale da giustificare un giudizio negativo”. (Consiglio di Stato 1083/2015, TAR Friuli Venezia Giulia 5 dicembre 2013 n.631).
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IL MILITARE GIUDICATO: QUANDO LE NOTE CARATTERISTICHE DIVENTANO PERICOLOSE
Senza dubbio la Documentazione Caratteristica ha lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio personale, diretto e obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento fornito dai militari, limitatamente all’ambito fisico, caratteriale, intellettuale, culturale e professionale. Tale giudizio, infatti, costituisce base essenziale di giudizio per lo sviluppo di carriera ed elemento orientativo per l’impiego razionale del militare. La norma che disquisisce sull’istruzione e sulla redazione della Documentazione Caratteristica si rinviene nella Legge n. 1695 del 5 novembre 1962, nel D.P.R. 15 giugno 1965 n.1431, D.P.R. n.213 del 2002, D.P.R. n.255 del 2006, D.P.R. n.164 del 2008 e Art.1025 del D. Lgs. n.66 del 2010, che mirano a fissare un unico principio giuridico che “la documentazione caratteristica ha lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio personale, diretto e obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento fornito dai militari (...)” ma anche che “(...) le valutazioni dei superiori sono ispirate a principi di obiettività, imparzialità e alto senso di equità nell’apprezzamento di tutti gli elementi che influiscono sull’attività e sul rendimento del dipendente (...)”.
I rischi di eccessiva soggettivizzazione dei giudizi, quindi di travisamento degli elementi di fatto posti a base della valutazione e, di conseguenza, la possibilità di risultati valutativi contraddittori, illogici o, addirittura, manifestamente ingiusti, non è poi un’ipotesi così remota allorquando ci si cimenta nelle note valutative. Difatti, la giurisprudenza amministrativa frequentemente deve fare i conti con il concreto sintomo dell’eccesso di potere e di una valutazione non oggettiva, che potrebbe falsificare il reale valore delle prestazioni e del rendimento offerto dall’interessato, se non proprio una sottovalutazione delle qualità possedute, è tanto più perniciosa per l’organizzazione nel suo complesso, quanto più è riferita al personale in posizione direttiva e di comando.
Proprio per evitare il generarsi di tali ingiustizie, l’amministrazione ha scelto di rinnovare completamente il sistema tramite un Regolamento approvato con il D.P.R. n.213 del 2002 all’interno del quale i principali problemi della Documentazione Caratteristica sono stati individuati in tema di “eccesso di potere” da parte dei superiori, con apposito riferimento ai sintomi di difetto o insufficienza di motivazione, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, erroneità nei presupposti, di travisamento dei fatti, di illogicità.
Il Giudizio Finale relativo alla Documentazione Caratteristica debba necessariamente risultare coerente e ragionevole rispetto alle motivazioni che ne costituiscono il fondamento e che, quindi, la valutazione di un militare non può essere abbassata senza motivazioni considerate sufficienti e adeguate per realizzare tale abbassamento. (TAR Lazio n.00113/2012, Reg. Prov. Coll. n.00368/2011, Reg. Ric. TAR Veneto Ric. n.512/2002 e 2884/2004 Sent. n.1693/2008).
Le valutazioni, pertanto, rientrano all’interno del perimetro che è proprio del “merito” dell’azione amministrativa che non deve dare luogo ad eccesso di potere per arbitrarietà, manifesta irrazionalità o illogicità, ovvero per travisamento dei fatti (Cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, n.1065 del 18 febbraio 2011; Cons. Stato, Sez. IV n.1776 del 26 marzo 2010; TAR Campania - Napoli VII n.1195 dell 8 aprile 2011; TAR Lombardia, Milano; III 1° marzo 2011 n.594). Ciò che si lamenta nel caso che ci interessa.
A ciò aggiungasi che, come da granitica giurisprudenza: “in presenza di precedenti costantemente favorevoli, le denunciate flessioni di rendimento, unitamente alla intervenuta carenza nelle doti giù riscontrate, devono essere dettagliatamente motivate, al fine di consentire la verifica dell’iter logico seguito di volta in volta dall’Amministrazione di riferimento. E ciò, soprattutto quando (come nel caso di specie) si sia in presenza di attenuazioni di giudizi che riguardano elementi come la capacità di concentrazione e il vigore mentale, o l’esemplarità, la lealtà, la capacità di lavorare in gruppo o la motivazione e la dedizione, l’affidabilità e il senso di disciplina come anche il rendimento, che per loro stessa natura appaiono troppo arbitrarie e poco verificabili. L’assenza di motivazione, per quanto attiene gli abbassamenti, comporta un’arbitrarietà tale che ha il potere di creare delle “zone franche” dell’ordinamento all’interno delle quali gli interessati, assoggettati ad un insindacabile e soggettivo potere di valutazione, del superiore, rimarrebbero privi di qualsivoglia tutela (...) Si è, infatti, condivisibilmente ritenuto che, fermo restando la discrezionalità insita nelle valutazioni e l’autonomia di ciascuna scheda valutativa rispetto alle precedenti, tuttavia questa deve essere temperata alla luce della necessità che i giudizi appaiano logici e non unicamente finalizzati ad essere utilizzati per l’attribuzione e la giustificazione di un giudizio finale negativo, dovendo sempre essere ispirati al principio di obiettività, imparzialità e alto senso di equità perché, in caso contrario, il giudizio non sarebbe discrezionale, bensì arbitrario. In altre parole, è necessario che il giudizio finale scaturisca in modo logico ed armonico dai vari giudizi analitici interni concernenti le qualità possedute e non che tali giudizi appaiano, invece, plasmati e costruiti in modo tale da giustificare un giudizio negativo”. (Consiglio di Stato 1083/2015, TAR Friuli Venezia Giulia 5 dicembre 2013 n.631).
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IL MILITARE SANZIONATO: IL PATTEGGIAMENTO NON E’ PROVA DI COLPEVOLEZZANEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Appare il caso rilevare che molti Procedimenti disciplinari nascono non solo a seguito di un procedimento penale, ma soprattutto dalla considerazione che l'Amministrazione ha effettuato circa l'esito dello stesso che ha visto ex articolo 444 c.p.p., l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).
Appare fondamentale rilevare quelle che sono state le modifiche apportate a questo rito speciale a seguito della promulgazione del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150 attuativo della delega contenuta nella legge 27 settembre 2022, n. 134 – RIFORMA CARTABIA-
Una delle conseguenze di rilievo che ha apportato la legge è la considerevole riduzione degli effetti extra penali della sentenza di patteggiamento.
Il Legislatore ha sancito, per il patteggiamento, l’eliminazione dell’efficacia di giudicato del giudizio disciplinare apportando un edit di epocale importanza.
La novità introdotta dall'articolo 445, comma 1 bis, codice procedura penale, inserito dall'articolo 25 comma 1, lettera b) del decreto legislativo, difatti, stabilisce che la sentenza di patteggiamento, anche se pronunciata dopo la chiusura del dibattimento non può assumere efficacia e non può essere utilizzata come prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi.
Da troppo tempo si assisteva, in maniera inerme, alla circostanza che l’Autorità Amministrativa, durante l’espletamento del procedimento disciplinare, riteneva, ormai costantemente, che la sentenza di patteggiamento, richiesta dal militare destinatario del procedimento disciplinare, dovesse essere elemento probatorio fondante da cui far discendere la colpevolezza dello stesso. Tale granitica convinzione portava all’estrema conseguenza dell’inversione dell'onere probatorio in capo al militare inquisito.
La nuova prospettazione legislativa fa venir meno l’equiparazione della sentenza di patteggiamento ad una sentenza di condanna. Tale assunto in ambito extra penale impedisce l’immediata formulazione della colpevolezza del soggetto a cui il procedimento disciplinare si sviluppa. Tale concetto viene rafforzato qualora, a fronte di una sentenza di segno negativo (benchè frutto di patteggiamento), non vengano associate pene accessorie.
Dunque, il legislatore rinforza il concetto che, se l'imputato ha optato per l’applicazione del procedimento ex art. 444 c.p.p., a maggior ragione se non destinatario di norme accessorie a valenza disciplinare, l'Amministrazione, NON PUO’ trarre, dalla scelta del rito, elementi di colpevolezza a carico del militare.
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IL MILITARE SANZIONATO: Vi deve essere proporzione tra quanto addebitato disciplinarmente al militare e la sanzione inflitta.
Necessità, proporzionalità, bilanciamento, giustiziabilità e temporaneità sono i criteri con cui, secondo la giurisprudenza costituzionale, in ogni tempo deve attuarsi la tutela “sistemica e non frazionata” dei principi e dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, ponderando la tutela di ciascuno di essi con i relativi limiti. La proporzionalità valutativa implica in capo all’organo “sanzionatore” equilibrio e attenta riflessione sulla normativa vigente, sullo stato della giurisprudenza e soprattutto sulle circostanze e sulle risultanze istruttorie prodromiche alla misura da adottare, la quale andrà fatalmente ad interferire su diritti e interessi del destinatario. Tale principio impone all’amministrazione che adotta il provvedimento finale nei confronti del privato un giudizio fondato su tre criteri: idoneità, necessarietà e adeguatezza della misura prescelta. L’idoneità esprime il rapporto tra i mezzi impiegati e il fine che si vuole perseguire. Sulla base di tale criterio vanno scartate tutte le misure che non sono in grado di realizzare il fine. La necessarietà rappresenta la conformità dell’azione amministrativa alla regola del mezzo più mite, e cioè l’obbligo per l’amministrazione di mettere a confronto le misure ritenute idonee e orientare la scelta sulla soluzione comportante il raggiungimento dell’obiettivo attraverso il minimo sacrificio degli interessi incisi dal provvedimento. Infine, l’adeguatezza è strettamente collegata alla necessarietà e si pone come vincolo quantitativo della scelta e “misuratore” del grado di soddisfazione degli interessi meritevoli di tutela, in particolare, degli interessi deboli per quanto riguarda l’aspetto del giusto equilibrio in sede di bilanciamento. Tornando alla proporzionalità punitiva, che risponde, oltre ai suddetti canoni di idoneità, necessarietà e adeguatezza, anche a finalità preventive e dissuasive nei confronti dei destinatari delle norme statali o del micro-ordinamento di appartenenza, va rimarcato come i vari rami del diritto si ispirino, nel commisurare la sanzione in concreto, alla ricerca di un punto di equilibrio tra legalità e certezza del diritto da un lato e giustizia sostanziale dall’altro, tendendo ad un bilanciamento tra i due principi che in astratto sono sottesi a qualsiasi sistema punitivo: il principio garantista di legalità-tassatività, implica la predeterminazione da parte del legislatore sia della specie che della misura applicabile per ciascun illecito e elimina qualsiasi arbitrio della p.a. in qualità di datore di lavoro. Possiamo dunque affermare che la proporzionalità garantisce che il sistema sanzionatorio adempia, nel contempo, alla funzione di difesa sociale e a quella delle posizioni individuali.
Le considerazioni generali svolte in punto di ricerca della proporzionalità valgono, come detto, anche per la responsabilità disciplinare, sicuramente rientrante nel genus “diritto punitivo”. La vigenza del principio di proporzionalità nei regimi disciplinari pubblici, privati, civili, militari o ordinistici, oltre ad essere un pacifico approdo giurisprudenziale, è trasfusa nei testi normativi o contrattuali degli ordinamenti in cui opera il regime punitivo interno definito “disciplinare. Tali testi individuano le condotte illecite e per ciascuna di esse prevedono una gamma di sanzioni da un minimo ad un massimo, devolvendo al “sanzionatore” la ponderata scelta, secondo i parametri forniti legislativamente o contrattualmente.
Dunque, molte sono le valutazione che dovranno essere fatte dall’Organismo disciplinare che non potrà non considerare le vicende rappresentate, in sede di difesa, affinchè la decisione presa non ridondi in un provvedimento sproporzionato e dunque dannoso. Principio in più occasioni espresso anche dalla guida tecnica relativa alle procedure disciplinari emanato dal Ministero delle Difesa del 22 aprile 2021.
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CESSAZIONE DEL SERVIZIO PERMANENTE SU INCARICHI PARTICOLARMENTE QUALIFICANTI
Appare il caso mettere inoltre in evidenza che l'eventuale ampliamento dei termini di ferma obbligatoria comporta un pesante effetto limitante della possibilità del singolo di esercitare i propri diritti di scelta della propria vita personale e professionale, che non può che essere demandata a fonti certe e determinate, senza che la sussistenza o meno di questo prolungamento dell'obbligo di ferma possa essere affidato a valutazioni di equivalenza di un organismo a un altro o alla valutazione dell'essere o meno intervenuta una successione tra organismi internazionali. Ciò anche perché la modifica della situazione di fatto inerente l'attività in determinati enti internazionali, con la notifica e creazione di nuovi organismi, anche in sostituzione di altri, e il mutamento dei compiti istituzionali a loro affidati comporta la necessità che l'Amministrazione adegui l'elenco degli organismi presso i quali vengono svolti incarichi particolarmente qualificanti, in considerazione del panorama necessariamente mutevole che connota l'organizzazione di questo tipo di organismi internazionali. È necessario, infatti, che al sorgere di nuovi organismi internazionali l'Amministrazione adotti le sue valutazioni di discrezionalità tecnica al fine di individuare se i compiti svolti in tali nuovi enti possano essere ricompresi tra quelli comportanti incarichi particolarmente qualificanti in campo internazionale che comportano il prolungamento dell'obbligo di ferma. Questi ultimi devono infatti trovare un positivo e specifico riscontro in un atto generale dell'Amministrazione che ai sensi della normativa vigente, è il decreto ministeriale previsto dal già citato articolo 975. Non a caso, secondo le risultanze in atti, la Direzione Generale per il Personale Militare di, con nota del 6 settembre 2018 ha, a suo tempo, richiesto al competente e stato maggiore di aggiornare il DM Nr. 413/1992, rilevando come riconoscere una sostanziale efficacia a detto decreto nonostante la palese vetusta dello stesso determina un quadro di incertezza personale amministrato con potenziali motivi di censura, favorendoli, per l'effetto, contenziosi dall'esito non sempre scontato del turbative nelle attività di pianificazione degli organi di impiego di F.A.
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Avvocato LAURA LIEGGI
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L’INDENNITA’ DI SUPPORTO LOGISTICO SPETTA A CHI E’ IMPIEGATO NEI REPARTI E ARTICOLAZIONI A SUPPORTO DEL DISPOSITIVO NAVALE INDIPENDENTEMENTE SE SI APPARTIENE AL CONTINGENTE TERRA O MARE.
Un appuntato scelto della Guardia di Finanza facente parte del Contingente Ordinario impiegato presso la Scuola Nautica della Guardia di Finanza con la specializzazione di Operatore di Sistema di Telecomunicazioni e addetto alle Sezioni Protocollo Archivio Generale del Centro di Cooperazione Aeronavale chiedeva gli fosse riconosciuta l'indennità di supporto logistico ex articolo 66, comma 2, del Dpr. Nr. 254/1999. L'Amministrazione respingeva la richiesta per mancanza di uno dei requisiti necessari per la concessione dell’emolumento in esame, ossia l'effettivo impiego in taluni comandi, reparti o articolazioni logistico amministrative a supporto del dispositivo navale. L'Amministrazione decideva di non riconoscere l'emolumento in quanto il ricorrente prestava servizio in un reparto (da scuola nautica) di supporto al dispositivo navale. Il Tar dava torto all'Amministrazione e dichiarava accolto il Ricorso dell’appartenente alla Guardia di Finanza. La motivazione addotta è la seguente: sebbene l'orientamento maggioritario richieda che in materia di indennità di impiego operativo nel supporto logistico ed addestrativo di cui al citato articolo 66 sia necessaria all'emanazione di un atto organizzativo della Pubblica Amministrazione di individuazione degli uffici di supporto presso i quali è possibile maturare il diritto all'indennità de qua, tale orientamento non può trovare applicazione nel caso in cui l'atto organizzativo, individuabile nella presente controversia nella circolare numero 316490/2011, si ponga in contrasto con la legge, richiedendo un requisito limitativo del diritto a percepire le indennità non previsto dalla norma. Or bene, continua il Tribunale, se il requisito oggettivo è identico per il personale del contingente terra e il personale del contingente mare, secondo l'Amministrazione, è integrato dal semplice fatto di svolgere funzioni all'interno della Scuola Nautica senza che assuma rilievo la singola articolazione in cui viene prestato il servizio, ne deriva che analoga conclusione deve valere per il personale del contingente terra della Scuola Nautica. In altri termini se la funzione di tipografo o addetto all'ufficio centralino svolta dal personale del contingente mare della Scuola Nautica vengono considerate di effettivo supporto al dispositivo navale, quelle medesime funzioni non possono essere considerate di non effettivo supporto del dispositivo navale se esercitate dal personale del contingente terra della Scuola Nautica. L'articolo 933 C.O.M prevede che: “1. il militare non può di norma chiedere di cessare dal servizio permanente e di essere collocato in congedo se deve rispettare obblighi di permanenza di servizio, contratti all'atto della incorporazione o al termine dei corsi di formazione. 2. l'Amministrazione Militare, solo in casi eccezionali che deve adeguatamente motivare a tutela dell'interesse pubblico, può concedere il proscioglimento degli obblighi di servizio ai quali è vincolato il militare, in relazione alla durata minima del servizio stesso (…)”. Il successivo articolo 975 che ha sostituito la disciplina precedentemente contenuta nell'articolo 14, comma 5, della legge Nr. 404/1990, in un primo tempo trasfuso con modifiche nell'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo Nr. 490/1997 prevede a sua volta che “1. gli ufficiali in servizio permanente che sono destinati a ricoprire incarichi particolarmente qualificanti in campo internazionale sono vincolati a una ferma pari a due volte la durata dell'incarico, con decorrenza dalla data di assunzione dell'incarico, aggiuntiva rispetto al periodo di ferma eventualmente in atto. 2. Il Ministero della Difesa definisce, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, gli incarichi di cui al comma 1”. L'elenco degli incarichi soggetti a tale particolare disciplina è contenuto nel D.M. 21 Febbraio 1992, Nr. 413, emanato sotto la vigenza della preesistente disciplina e, per quanto consta, mai aggiornato, così che non contenga espressamente enti ed agenzie sordo sorte dopo la sua emanazione. Ciò premesso, si deve in primo luogo rilevare che colui il quale voglia chiedere la cessazione del servizio deve documentare i motivi che presuppongono casi di eccezionalità, così come previsto dall'articolo 933 C.O.M.
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Mi Mandano INFERMERIA…. È PREVENZIONE O ABUSO?
Sempre più militari (Guardia di Finanza, Carabinieri, Esercito eccetera) mi dicono che subito dopo un procedimento disciplinare o un fatto di irrilevante entità, quale un disappunto con la linea gerarchica o con colleghi dello stesso reparto o di altri reparti, il Comando invia all'infermeria per accertare lo stato psicofisico del militare. Appare opportuno sottolineare che l'articolo 2087 del codice civile stabilisce che e' onere del datore di lavoro garantire che quest'ultimo viva in un ambiente protetto. Tale norma viene ribadita anche dal testo unico in materia di sicurezza e dalle circolari interne a ciascun corpo e/o arma. È doveroso, dunque, per il datore di lavoro, ogni qualvolta teme che vi sia una compromissione della salute psicofisica del militare, procedere con tutti i mezzi possibili al fine di salvaguardare la salute psicofisica del proprio sottoposto. È altrettanto doveroso, però, sottolineare che questo modus procedenti non deve diventare un abuso. Ho visto in questi anni, le cose più assurde. Ho visto mandare in infermeria militari che erano si sono resi destinatari di chiacchiericci del paese. Ho visto mandare in infermeria militari che avevano osato impugnare le sanzioni disciplinari. Ho visto mandare in infermeria militari che dimostravano il proprio dispiacere di fronte a rimproveri anche alle volte immeritati.
Alla prassi di inviare in infermeria è unita quella di ritirare il tesserino e l'arma di ordinanza. Tale situazione si verifica allorquando si teme che il militare possa utilizzare l'arma contro di sé e/o contro gli altri. Lo spaventoso fenomeno di casi di suicidio renderebbe quasi giustificabile questo modus procedenti, ma è opportuno che tale situazione venga monitorata perché non diventi quella goccia che fa traboccare il vaso, sortendo l'effetto contrario.
Quando il militare viene chiamato a consegnare l'arma e a restituire il tesserino, vive una situazione di profonda prostrazione che si dilata proporzionalmente ai giorni che lo separano dalla visita. Le visite spesso si riducono ad un non nulla in quanto, chi è preposto alla visita, certifica che il militare sebbene abbia avuto un momento di confusione, è rientrato nelle sue piene capacità. E allora viene da pensare…chi di noi non abbia passato un momento di fragilità? …... certamente questo non può aver costituito pericolo per sé o per altri. La mia disamina volge al termine con una considerazione di fondo;
La prima è: occorrerebbe seguire un iter specifico prima di mandare a visita il militare affinché la decisione venga condivisa da più soggetti ciascuno controllore dell'altro;
Qualora si dovesse realizzare una recidiva di invii all'infermeria, cioè allorquando il militare in un arco temporale breve venga mandato più volte in infermeria, la situazione dovrebbe far scattare un controllo nei confronti di coloro i quali ordinano l’invio.
Non basta introdurre la figura dello psicologo in caserma per monitorare i suicidi, occorre invece che i controllori siano controllati.
Condividete l'articolo perché potrebbe servire a qualcuno.
Avvocato Laura Lieggi
349 444 2639 ... See MoreSee Less
13 Marzo,2023
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In questi casi, generalmente significa che il proprietario ha condiviso il contenuto solo con un gruppo ristretto di persone, ha modificato chi può vederlo oppure lo ha eliminato.13 Marzo,2023
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In questi casi, generalmente significa che il proprietario ha condiviso il contenuto solo con un gruppo ristretto di persone, ha modificato chi può vederlo oppure lo ha eliminato.11 Marzo,2023
Un convegno bellissimo....grazie a tutti coloro che hanno dato il loro contributo.....le nostre lotte hanno un senso se solo ci siete voi .... ... See MoreSee Less
08 Marzo,2023
INFORTUNIO DURANTE LA FREQUENZA DEL CORSO PER ALLIEVI MARESCIALLI
DECORSO DEL TEMPO PER COLPA DELL’AMMINISTRAZIONE
Sentenza TAR Lazio 548/2023
Giovane allieva frequentava il corso per Allievi Marescialli, durante un'esercitazione si fratturava la gamba e quindi si rendeva necessario il riposo. L'Amministrazione la sottoponeva a diverse visite distanziate da molto tempo, ragion per cui superava i 60 giorni di assenza concessi per la frequentazione del corso. L’Amministrazione decideva che avrebbe ripetuto il corso, visto il numero cospicuo di assenze. L'allieva impugnava il provvedimento e il Tar Lazio con sentenza 548/2023 pronunciava che la disposizione di cui all'art. 45, comma 3, in cui è previsto che "i frequentatori rinviati per assenze dovute a infermità o altre cause indipendenti dalla loro volontà sono ammessi, per un massimo di due volte, a frequentare, nell'anno scolastico successivo a quello di cessazione della causa impeditiva, il primo o il secondo anno di corso senza essere considerati ripetenti ai sensi del comma 5 dell'art. 44'' va letta in combinato disposto con il predetto comma 2, che ha fissato quale limite per il rinvio dal corso l'assenza "per singolo anno di corso, più di novanta giorni, anche se non continuativi".
Nella specie, occorre evidenziare che l'indipendenza dell'infermità dalla volontà dell'interessata allude alla causa che ha determinato la protratta assenza dei "frequentatori del corso": il che comporta che anche nell'ipotesi di un evento di forza maggiore (che, secondo la giurisprudenza, si sostanzia in un "avvenimento imponderabile che annulla la signoria del soggetto sui propri comportamenti, elidendo il requisito della coscienza e volontarietà della condotta", cfr. Corte di Cassazione, 6 aprile 2022, n. 11111) non sarebbe ammissibile il reintegro nel corrente corso.
Ma la ricorrente, ha, però, provato che:
a) la commissione medica ospedaliera in data // cioè quando ancora non erano trascorsi 90 giorni (ma 89 giorni) dall'infortunio occorso in data // ha dichiarato l'idoneità al servizio: il che depone per la sostanziale irrilevanza del lamentato ritardo, oltre il termine di 60 giorni previsto dalla circolare del Comando generale del //, dell'invio alla predetta commissione;
b) lo stato di recuperata idoneità al servizio è stato, altresì, accertato in data // da uno specialista in ortopedia e traumatologia.
Ne deriva che il superamento del decisivo termine di 90 giorni è dipeso null'altro che dall'inerzia amministrativa, la quale, costituendo sintomo di un agire contrario ai principi espressi dall'art. 97 della Costituzione, non può certo integrare una delle-legittime - "altre cause indipendenti" dalla volontà dei frequentatori del corso. Dunque, l'impugnato provvedimento va annullato e, di conseguenza, la ricorrente, già ammessa con riserva in sede cautelare monocratica, è da ritenere definitivamente legittimata a frequentare il Corso. ... See MoreSee Less
07 Febbraio,2023
🆕 È stato approvato il testo che avvia ufficialmente la fase di negoziazione tra il Parlamento europea e gli Stati membri sulla direttiva comunitaria che punta ad ampliare le tutele dei lavoratori digitali.
Il testo è stato approvato con 376 voti favorevoli, 212 contrari e 15 astensioni.
🇪🇺 Le nuove regole si prefiggono lo scopo di “determinare in maniera adeguata lo status occupazionale dei lavoratori delle piattaforme” e di “disciplinare l’utilizzo da parte delle piattaforme digitali degli algoritmi e dell’intelligenza artificiale” per monitorare e valutare i lavoratori, con l’intento di contrastare anche il falso lavoro autonomo.
📄 Leggi la direttiva completa 👇
bit.ly/direttiva-lavoro-digitale ... See MoreSee Less
04 Febbraio,2023
Questo è il regalo che questa mattina qualche stupido ha fatto alla città.
Ancora non abbiamo capito quanto gesti di questo tipo facciano male a tutti. Anche a chi li compie.
Sarebbe interessante capire cosa ha in testa una persona che sceglie di prendere una bicicletta del servizio sharing e buttarla in un cassonetto.
Perché in una città in cui in una settimana il servizio di bike sharing ha già registrato più di 600 noleggi e più di 400 abbonamenti, fare una cosa del genere significa colpire una città che vuole crescere.
Ora basterà solo verificare come si è mossa questa bicicletta e, con le telecamere presenti in città, capire chi è questo genio. 😉 ... See MoreSee Less
02 Febbraio,2023
❗ L’allontanamento dall’abitazione dell’invalido assistito, mentre si usufruisce di un permesso ex lege 104, non integra necessariamente un abuso del diritto se la condotta è finalizzata ad arrecare una qualche utilità alla persona che si segue. Lo sottolinea la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2235/2023.
Viene così ribaltato il giudizio di merito dopo che un lavoratore aveva impugnato il licenziamento irrogatogli per essersi allontanato dal domicilio dell’assistito durante una giornata di permesso: la Corte d’Appello aveva in seguito rigettato la domanda, ritenendo la condotta lesiva dei doveri di correttezza e buona fede.
🧑⚖️ La Corte di Cassazione, d’altra parte, precisa che l’assistenza può avvenire anche svolgendo compiti per l’utilità dell’invalido, purché non venga sottratto tempo all’assistenza del disabile. Diversamente, il comportamento del dipendente non integra solo l’abuso del diritto, ma ha anche rilievo ai fini disciplinari.
📄Leggi l’ordinanza completa 👉 bit.ly/ordinanza-cassazione-2235-2023
🌐 Consulta la giurisprudenza delle Alte Corti sul sito di AGI 👉 bit.ly/sito-agi-sentenze-alte-corti ... See MoreSee Less
31 Gennaio,2023
BANDO 2138 ALLIEVI AGENTI RISERVATO FORZE ARMATE ... See MoreSee Less

BANDO 2138 ALLIEVI AGENTI RISERVATO FORZE ARMATE
nazionale.autonomidipolizia.it
Concorso pubblico, per esame e titoli, per l’assunzione di n. 2.138 allievi agenti della Polizia di Stato riservato alle Forze armate. La Dagep ha comunicat31 Gennaio,2023
🧑⚖️ Lo scarso rendimento non può venire dimostrato da precedenti disciplinari del lavoratore, già sanzioni in passato, perché ciò costituirebbe una sostanziale duplicazione indiretta degli effetti di condotte esaurite. È quanto indica la Corte di Cassazione con l’ordinanza 1584/2023.
È così confermata la decisione dei giudici di merito che avevano dichiarato illegittimo il licenziamento del dipendente di una società di trasporti per scarso rendimento o “per palese insufficienza imputabile a colpa dell’agente nell’adempimento delle funzioni”.
Veniva infatti rilevato che il licenziamento era basato esclusivamente sui precedenti disciplinari del lavoratore, tra cui un’inadempienza già sanzionata con misura non espulsiva.
📄 L’ordinanza completa 👉 bit.ly/ordinanza-cassazione-1584-2023
🌐 Consulta la giurisprudenza delle Alte Corti sul sito di AGI 👉 bit.ly/sito-agi-sentenze-alte-corti ... See MoreSee Less
31 Gennaio,2023
IL VOLTO DEL MOBBING E L'INADEGUATEZZA DELLA LEGGE
DIFENDIAMO CHI CI DIFENDE
CONVEGNO INTERFORZE 14 febbraio 2023
CI INCONTREREMO A BARI PER DISCUTERE DI UN TEMA MOLTO DELICATO E SEMPRE PIU' SENTITO DAL PERSONALE
Lo Studio Legale Lieggi e l'associazione Diritto è vita in ricordo dell'Agente di Polizia Penitenziaria Umberto Paolillo organizzano l'evento.
IL SIAMO Esercito con il Presidente Nazionale - Dott. Stefano FILIPPI, contribuirà in questo importante evento Interforze per aprire una riflessione sulle criticità della Legge e sulle problematiche riscontrate in relazione alla disciplina nelle Forze Armate e nelle Forze dell'Ordine
#SIAMOEsercito
#Latuasceltalanostraforza
#siamosemprealtuofianco
Nuovo Sindacato Carabinieri
Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria
Silp Cgil
Associazione POLIS
FNS CISL
Si.Na.Fi - Sindacato Nazionale Finanzieri
Sara Lucaroni ... See MoreSee Less
31 Gennaio,2023
IL VOLTO DEL MOBBING E L'INADEGUATEZZA DELLA LEGGE
DIFENDIAMO CHI CI DIFENDE
CONVEGNO INTERFORZE 14 febbraio 2023
CI INCONTREREMO A BARI PER DISCUTERE DI UN TEMA MOLTO DELICATO E SEMPRE PIU' SENTITO DAL PERSONALE
Lo Studio Legale Lieggi e l'associazione Diritto è vita in ricordo dell'Agente di Polizia Penitenziaria Umberto Paolillo organizzano l'evento.
IL SIAMO Esercito con il Presidente Nazionale - Dott. Stefano FILIPPI, contribuirà in questo importante evento Interforze per aprire una riflessione sulle criticità della Legge e sulle problematiche riscontrate in relazione alla disciplina nelle Forze Armate e nelle Forze dell'Ordine
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#siamosemprealtuofianco
Nuovo Sindacato Carabinieri
Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria
Silp Cgil
Associazione POLIS
FNS CISL
Si.Na.Fi - Sindacato Nazionale Finanzieri
Sara Lucaroni ... See MoreSee Less
18 Gennaio,2023
🧑⚖️ Con l’ordinanza 375/2023, la Corte di Cassazione, Sezione lavoro, fa chiarezza in merito alle responsabilità di committente e appaltatore nel caso di infortuni sul luogo di lavoro.
Nello specifico, la Corte sottolinea come, ferma restando la responsabilità dell’appaltatore, il committente sia solidarmente responsabile tranne se l’infortunio derivi da rischi specifici delle attività proprie dell’appaltatore o del lavoratore.
⛑ Il committente, anche nei casi di subappalto, è responsabile sia nella scelta dell’impresa subappaltatrice sia nel caso in cui non controlli che l’appaltatore abbia adottato tutte le misure generali di tutela della salute e della sicurezza, specie se tale inadeguatezza può essere percepita senza particolari approfondimenti.
I giudici inoltre si soffermano sulla posizione del direttore dei lavori, che può essere chiamato a rispondere dell’infortunio se sovrintende all’esecuzione dei lavori e impartisce ordini, in base al contratto di appalto o per fatti concludenti.
📄 Leggi l’ordinanza completa 👉 bit.ly/ordinanza-cassazione-375-2023
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14 Gennaio,2023
🆕 La nuova legge di Bilancio integra la disciplina del trattamento economico del congedo parentale, prevedendo che una delle mensilità fruite entro il sesto anno di vita del figlio sia indennizzata all’80%, anziché al 30%, limitatamente ad uno dei due genitori.
La misura è esplicitata all’art. 1 della legge 197/2022, comma 359. Lo stesso trattamento, inoltre, è riservato ai genitori che, al 31 dicembre 2022, non abbiano ancora terminato di usufruire del congedo di maternità o di paternità.
Consulta la legge di Bilancio 👇
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11 Gennaio,2023
📌 L'assoggettamento del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che si può desumere da un insieme di circostanze, rappresenta elemento essenziale del rapporto lavorativo subordinato. Lo precisa la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza 38182/2022.
I giudici sottolineano che tale assoggettamento si palesa non in un dato di fatto, ma in una modalità d’essere del rapporto, desumibile da un complesso di circostanze. Si può inoltre fare riferimento a elementi sussidiari con funzione indiziaria, come la continuità della prestazione e il rispetto di un orario predeterminato.
❗ Questi elementi, però, non hanno un valore decisivo per la qualificazione giuridica del rapporto: sono indizi idonei per integrare una prova presuntiva della subordinazione, se oggetto di una valutazione complessiva e globale.
📄 L’ordinanza 👉 bit.ly/ordinanza-cassazione-38182-2022
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31 Dicembre,2022
🧑⚖️ L’avvio di un intervento di Cigs comporta l’insorgenza, per il datore di lavoro, di obblighi di indicazione e comunicazione alle organizzazioni sindacali sui criteri di scelta del personale da sospendere e sull’adozione dei meccanismi di rotazione della sospensione. Lo ribadisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza 37021/2022.
❌ Se queste disposizioni vengono violate, sottolinea in merito la Corte, il provvedimento che concede l’integrazione salariale è da considerarsi illegittimo, così come la sospensione dei lavoratori: è il caso in cui i dipendenti da sospendere vengono individuati senza considerare i criteri di anzianità, carichi di famiglia ed esigenze organizzative.
I lavoratori hanno così la possibilità di far valere davanti al giudice l’accertamento dell’inadempimento del datore in merito all’obbligazione contributiva.
📄 Leggi l’ordinanza completa 👉 bit.ly/sentenza-cassazione-37021-2022
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29 Dicembre,2022
LE NOTE CARATTERISTICHE
ATTENZIONE AGLI ABBASSAMENTI DEI GIUDIZI! ... See MoreSee Less
29 Dicembre,2022
💰 I problemi economici dell’azienda o del datore di lavoro non sono una giustificazione valida per il mancato pagamento delle sanzioni relative a irregolarità in tema di sicurezza sul lavoro.
🧑⚖ Lo ha stabilito la Cassazione, ribadendo che questo può avvenire solo nel caso in cui l’interessato non sia in grado di intendere e volere e neppure in grado di dare disposizioni ad altri per pagare.
Leggi la sentenza qui lnkd.in/d2yVmAXP
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29 Dicembre,2022
Adottato il Piano Nazionale per la lotta al lavoro sommerso 2023-2025.
📢 Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha varato il nuovo Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso per il triennio 2023-2025, contenuto nel decreto n. 221 del 19 dicembre 2022 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 dicembre.
Tenendo conto delle considerazioni previste dal Pnrr, il Piano punta, tra le altre cose, a:
➡ migliorare le modalità di raccolta e condivisione dei dati sul lavoro sommerso;
➡ realizzare misure dirette e indirette per contrastare il fenomeno, migliorando ad esempio l’attività di vigilanza;
➡ introdurre una campagna informativa tra datori e lavoratori per mettere in luce i costi individuali e sociali del lavoro irregolare.
È prevista anche l’elaborazione di Indicatori Sintetici di Affidabilità Contributiva (ISAC) per individuare potenziali irregolarità fiscali, attraverso l’incrocio dei dati dell’Agenzia delle entrate e dell’Inps e con la collaborazione degli altri enti.
Il decreto completo www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7014180247294119936
Segui la pagina LinkedIn di AGI bit.ly/pagina-agi-linkedin ... See MoreSee Less
29 Dicembre,2022
NUOVA VITTORIA AL TAR
INCIDENTE STRADALE – MALATTIA – LICENZA
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE?
ILLEGITTIMA LA SANZIONE DISCIPLINARE ... See MoreSee Less
29 Dicembre,2022
VINTA UN’ULTERIORE CAUSA AL TAR IN MATERIA DI TRASFERIMENTO MILITARE. ... See MoreSee Less
28 Dicembre,2022
📨 La comunicazione di inizio smart working, per i datori di lavoro privati, deve essere inviata al ministero del Lavoro entro i 5 giorni successivi dalla sua decorrenza, come confermato in una Faq pubblicata il 23 dicembre.
Già in un comunicato dello scorso agosto, lo stesso ministero aveva individuato la scadenza nei 5 giorni successivi all’inizio, ma di fronte alle tre proroghe che si sono succedute a partire da settembre del dl 73/2022, è giunta la nuova conferma, a pochi giorni dal 1° gennaio 2023, data entro cui effettuare la comunicazione con le nuova modalità.
💻 Per i datori di lavoro pubblici e per le agenzie di somministrazione, il termine di comunicazione è invece fissato al 20 del mese successivo a quello di inizio dello smart working, o in caso di proroga, della fine del periodo precedentemente comunicato.
📄 Leggi l’indicazione del ministero 👉 bit.ly/faq-ministero-lavoro-smart-working
🗂 La nuova modulistica di comunicazione 👇
bit.ly/file-excel-smartworking ... See MoreSee Less
28 Dicembre,2022
❗️ Con la sentenza 15644/2022, il Tar del Lazio ricorda che la titolarità e la responsabilità del trattamento dei dati acquisiti con impianti audiovisivi, non possono fare capo a soggetti diversi dal datore di lavoro.
📼 Il principio viene espresso di fronte alla richiesta di una società di trasporto per conto terzi che, per adempiere agli obblighi assunti con il committente, aveva l’onere di installare sui propri mezzi degli impianti di videoregistrazione, le cui immagini erano nella disponibilità dell’appaltante.
Il Tar ha puntualizzato che, con tale sistema, la titolarità e la responsabilità del trattamento dei dati acquisiti farebbero capo a soggetti diversi dal datore di lavoro, disattendendo le finalità per cui tali impianti possono essere consentiti.
📄 La sentenza completa 👉 bit.ly/tar-lazio-sentenza-15644-2022
🌐 Consulta la giurisprudenza di merito sul sito di AGI 👉 bit.ly/giurisprudenza-merito-sito-AGI ... See MoreSee Less
17 Dicembre,2022
🧑⚖️ Attraverso la sentenza C-311/21 del 15 dicembre, la Corte di Giustizia dell’Unione europea si è pronunciata sulla corretta interpretazione della direttiva 2008/104/CE che riguarda il lavoro interinale.
Nell’esprimersi, la Corte ha ribadito che il principio di parità di trattamento dei lavoratori interinali impone agli Stati membri di vigilare su eventuali differenze introdotte dalla contrattazione collettiva: queste sono lecite solo a patto che siano bilanciate da adeguate compensazioni.
🔎 Nel dettaglio, se le parti sociali autorizzano, mediante contratto collettivo, delle differenze di trattamento in materia di condizioni di base e di occupazione a scapito degli interinali, lo stesso contratto deve “accordare loro vantaggi (...) tali da compensare la differenza di trattamento che subiscono”.
📄 La sentenza completa 👉 bit.ly/sentenza-corte-ue-c-311-21
📑 La direttiva 2008/104/CE 👉 bit.ly/direttiva-2008-104-ce
🌐 Consulta la giurisprudenza delle Alte Corti sul sito di AGI 👇
bit.ly/sito-agi-sentenze-alte-corti ... See MoreSee Less
13 Dicembre,2022
www.facebook.com/101371991420492/posts/706442887580063/ ... See MoreSee Less
Grazie mille Avvocato Lieggi e Avvocato La Scala per la vostra disponibilità ed il vostro supporto a questa importante causa che ad oggi non ha ancora avuto la giusta ed urgente importanza. Davvero grazie di cuore, vi sosterremo sempre
12 Dicembre,2022
teams.live.com/meet/9479111494855
Domani martedì 13 dicembre alle ore 17:00 convegno Nazionale
accesso gratuito cliccando il link sopra evidenziato. ... See MoreSee Less
12 Dicembre,2022
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Domani martedì 13 dicembre alle ore 17:00 convegno Nazionale
accesso gratuito cliccando il link sopra evidenziato. ... See MoreSee Less