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02 Giugno,2023

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L'AVVOCATO DEL LAVORO
Sono un militare: posso chiedere il trasferimento per usufruire della legge 104?
Letto: 3806 volte | Inserita: giovedì 21 novembre 2019 | Visitatore: Arturo

Sono un appartenente dell’Esercito, vorrei porle un quesito sulla Legge 104/1992. Ho un genitore gravemente ammalato, la cui malattia è dichiarata da certificazioni mediche rilasciate dal Servizio Sanitario Nazionale, ragion per cui ho inoltrato al Comando richiesta di trasferimento per assistenza al parente prossimo. Il comando ha motivato il rigetto adducendo l’esubero nella caserma di destinazione e la presenza di parenti, nello specifico mio fratello, che abita nella stessa città del genitore e che può facilmente prestare l’assistenza. Secondo lei posso fare ricorso?

Egregio lettore, a tal proposito ho postato su youtube un video che spiega le problematiche (e le eventuali soluzioni) legate alla Legge 104 del 1992, la invito a visionarlo.

Risponde
LAURA LIEGGI - Avvocato cassazionista esperta in Diritto del lavoro e della Previdenza sociale. Consulente presso i maggiori sindacati rappresentativi.
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LAVVOCATO DEL LAVORO
Sono un militare: posso chiedere il trasferimento per usufruire della legge 104?
Letto: 3806 volte | Inserita: giovedì 21 novembre 2019 | Visitatore: Arturo

Sono un appartenente dell’Esercito, vorrei porle un quesito sulla Legge 104/1992. Ho un genitore gravemente ammalato, la cui malattia è dichiarata da certificazioni mediche rilasciate dal Servizio Sanitario Nazionale, ragion per cui ho inoltrato al Comando richiesta di trasferimento per assistenza al parente prossimo. Il comando ha motivato il rigetto adducendo l’esubero nella caserma di destinazione e la presenza di parenti, nello specifico mio fratello, che abita nella stessa città del genitore e che può facilmente prestare l’assistenza. Secondo lei posso fare ricorso?

Egregio lettore, a tal proposito ho postato su youtube un video che spiega le problematiche (e le eventuali soluzioni) legate alla Legge 104 del 1992, la invito a visionarlo.

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LAURA LIEGGI - Avvocato cassazionista esperta in Diritto del lavoro e della Previdenza sociale. Consulente presso i maggiori sindacati rappresentativi.

02 Giugno,2023

Diritto al trasferimento con la l. 104/92 ... See MoreSee Less

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02 Giugno,2023

Bari Inedita
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L'AVVOCATO DEL LAVORO
Il tatuaggio può essere motivo di esclusione da un concorso?
Letto: 2266 volte | Inserita: martedì 22 giugno 2021 | Visitatore: Lorenzo

Ho fatto un concorso nella Polizia penitenziaria e sono stato escluso per un piccolo tatuaggio al polso. Vorrei sapere se questo è legittimo, grazie

In riferimento alla sua richiesta vi è una sentenza del Consiglio di Stato, la numero 7620 del dicembre 2020, nella quale si discute circa l’illegittima esclusione dalle procedure concorsuali per l’accesso alla Polizia Penitenziaria a causa di un tatuaggio alla caviglia.

Il Consiglio di Stato evidenzia in questa sentenza la disparità di trattamento nell’ambito delle procedure concorsuali per l’accesso alla Polizia Penitenzia rispetto alla Polizia di Stato, ritenendo illegittima l’esclusione di un candidato per difetto di motivazione in quanto non previsto quale esclusione vincolata e automatica né dal bando né dalla presupposta disciplina legislativa ratione temporis applicabile.

In linea generale se il tatuaggio non può essere coperto dalla divisa allora dovrebbe realizzarsi l’esclusione, se invece si dimostra che il tatuaggio è in zona non visibile questa esclusione non dovrebbe attuarsi a meno che il tatuaggio non faccia riferimento a idee razziali, sia deturpante o indice di una personalità abnorme.

Per saperne di più:
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LAURA LIEGGI - Avvocato cassazionista esperta in Diritto del lavoro e della Previdenza sociale. Consulente presso i maggiori sindacati rappresentativi.
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LAVVOCATO DEL LAVORO
Il tatuaggio può essere motivo di esclusione da un concorso?
Letto: 2266 volte | Inserita: martedì 22 giugno 2021 | Visitatore: Lorenzo

Ho fatto un concorso nella Polizia penitenziaria e sono stato escluso per un piccolo tatuaggio al polso. Vorrei sapere se questo è legittimo, grazie

In riferimento alla sua richiesta vi è una sentenza del Consiglio di Stato, la numero 7620 del dicembre 2020, nella quale si discute circa l’illegittima esclusione dalle procedure concorsuali per l’accesso alla Polizia Penitenziaria a causa di un tatuaggio alla caviglia.

Il Consiglio di Stato evidenzia in questa sentenza la disparità di trattamento nell’ambito delle procedure concorsuali per l’accesso alla Polizia Penitenzia rispetto alla Polizia di Stato, ritenendo illegittima l’esclusione di un candidato per difetto di motivazione in quanto non previsto quale esclusione vincolata e automatica né dal bando né dalla presupposta disciplina legislativa ratione temporis applicabile.

In linea generale se il tatuaggio non può essere coperto dalla divisa allora dovrebbe realizzarsi l’esclusione, se invece si dimostra che il tatuaggio è in zona non visibile questa esclusione non dovrebbe attuarsi a meno che il tatuaggio non faccia riferimento a idee razziali, sia deturpante o indice di una personalità abnorme.

Per saperne di più:
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LAURA LIEGGI - Avvocato cassazionista esperta in Diritto del lavoro e della Previdenza sociale. Consulente presso i maggiori sindacati rappresentativi.

25 Maggio,2023

IL DATORE DI LAVORO NON MI CORRISPONDE LA RETRIBUZIONE. LAVORO IN APPALTO
L'Art. 1655 del C. Civile definisce l'appalto di lavori o servizi come "Il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro".

Ciò significa che l'appaltatore si assume il rischio economico della prestazione.

Uno dei dubbi principali che caratterizzano la fattispecie dell'appalto riguarda il regime di Responsabilità Solidale che vige tra committente e appaltatore (eventualmente anche subappaltatore). Tale tipologia di responsabilità prevede, in sostanza, che se il datore di lavoro (appaltatore) non adempie all'obbligo di retribuzione nei confronti del lavoratore, dovrà farlo chi ha tratto vantaggio dalla prestazione lavorativa fornita, ossia il committente. La nozione di solidarietà appare chiarita nell'Art. 1292 del C. Civile che sancisce: "L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri: oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori".

Nell'ambito dell'Appalto, proprio a tutela dei lavoratori impiegati nella realizzazione dell'opera per la quale il contratto di appalto è stato stipulato, la Legge impone che la responsabilità ricada sul Committente in caso di inadempienza da parte dell'Appaltatore. Parliamo, quindi, di un regime di Responsabilità Solidale.

Tale responsabilità fa riferimento ai trattamenti retributivi e ai contributi previdenziali spettanti al lavoratore nel periodo in cui è stata adoperata la sua manodopera in esecuzione del contratto d'appalto. La disciplina sulla responsabilità solidale in merito alla fattispecie dell'appalto è contenuta nell'Art. 1676 C. Civile che sancisce che "coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda", ma anche nell' Art.29 comma 2 D.lgs. 273/2003 che sancisce che "il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori".

Tali disposizioni attribuiscono al lavoratore la facoltà di agire in giudizio direttamente nei confronti del committente per il soddisfacimento dei crediti retributivi accumulati nel periodo durante il quale hanno prestato la propria manodopera per l'esecuzione del contratto di appalto.

Il committente, ovviamente, risponde solo limitatamente al debito generatosi nei confronti dell'appaltatore e, pertanto, nel caso in cui l'appaltatore abbia integralmente conseguito il corrispettivo convenuto per l'appalto o abbia corrisposto le retribuzioni ai propri ausiliari, viene automaticamente meno la responsabilità solidale del committente. Esiste però un termine di decadenza dell'operatività della garanzia. Esso è stato fissato a 2 anni dalla cessazione del contratto di appalto (Art. I comma 911 L. n. 296/2006).

Per quanto riguarda l'ONERE DELLA PROVA nei giudizi riguardanti la responsabilità solidale nel contratto di appalto, ci si è chiesti spesso se esso spetti al lavoratore o al committente. In merito a tale questione si è espressa la Corte di Cassazione nella Sent. n.834 del 15 gennaio 2019, sancendo che "Il principio di solidarietà tra committente, appaltatore e subappaltatore sancita dall'articolo 29, comma 2, del Dlgs. n. 276/03, che garantisce il lavoratore circa il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti in relazione all'appalto cui ha personalmente dedicato le proprie energie lavorative esonera il lavoratore dall'onere di provare l'entità dei debiti gravanti su ciascuna delle società appaltatrici convenute in giudizio".

Possiamo dire, quindi, che secondo la Cassazione, la ripartizione interna dei debiti riguarda i due responsabili solidali (committente e appaltatore) mentre il lavoratore è semplicemente tenuto a provare di aver prestato la propria attività lavorativa ad essi. Pertanto, non spetterà al lavoratore dover provare che, durante il periodo per cui richiede il pagamento dei propri trattamenti retributivi, ha prestato la propria attività lavorativa in esecuzione del contratto di appalto, ma saranno le due parti che hanno giovato di tale prestazione lavorativa a dover fornire le prove utili a dirimere la controversia e a stabilire chi delle due dovrà adempiere all'obbligazione nei confronti del lavoratore.

Per saperne di più, manda un messaggio vocale all'avvocato Laura Lieggi al 349 444 2639 o scrivi una mail a legale@studioavvocatolieqqi.com.
Avv.Laura Lieggi
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IL DATORE DI LAVORO NON MI CORRISPONDE LA RETRIBUZIONE. LAVORO IN APPALTO
LArt. 1655 del C. Civile definisce lappalto di lavori o servizi come Il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di unopera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro.

Ciò significa che lappaltatore si assume il rischio economico della prestazione.

Uno dei dubbi principali che caratterizzano la fattispecie dellappalto riguarda il regime di Responsabilità Solidale che vige tra committente e appaltatore (eventualmente anche subappaltatore). Tale tipologia di responsabilità prevede, in sostanza, che se il datore di lavoro (appaltatore) non adempie allobbligo di retribuzione nei confronti del lavoratore, dovrà farlo chi ha tratto vantaggio dalla prestazione lavorativa fornita, ossia il committente. La nozione di solidarietà appare chiarita nellArt. 1292 del C. Civile che sancisce: Lobbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto alladempimento per la totalità e ladempimento da parte di uno libera gli altri: oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere ladempimento dellintera obbligazione e ladempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.

Nellambito dellAppalto, proprio a tutela dei lavoratori impiegati nella realizzazione dellopera per la quale il contratto di appalto è stato stipulato, la Legge impone che la responsabilità ricada sul Committente in caso di inadempienza da parte dellAppaltatore. Parliamo, quindi, di un regime di Responsabilità Solidale.

Tale responsabilità fa riferimento ai trattamenti retributivi e ai contributi previdenziali spettanti al lavoratore nel periodo in cui è stata adoperata la sua manodopera in esecuzione del contratto dappalto. La disciplina sulla responsabilità solidale in merito alla fattispecie dellappalto è contenuta nellArt. 1676 C. Civile che sancisce che coloro che, alle dipendenze dellappaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire lopera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso lappaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda, ma anche nell Art.29 comma 2 D.lgs. 273/2003 che sancisce che il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dellappaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori.

Tali disposizioni attribuiscono al lavoratore la facoltà di agire in giudizio direttamente nei confronti del committente per il soddisfacimento dei crediti retributivi accumulati nel periodo durante il quale hanno prestato la propria manodopera per lesecuzione del contratto di appalto.

Il committente, ovviamente, risponde solo limitatamente al debito generatosi nei confronti dellappaltatore e, pertanto, nel caso in cui lappaltatore abbia integralmente conseguito il corrispettivo convenuto per lappalto o abbia corrisposto le retribuzioni ai propri ausiliari, viene automaticamente meno la responsabilità solidale del committente. Esiste però un termine di decadenza delloperatività della garanzia. Esso è stato fissato a 2 anni dalla cessazione del contratto di appalto (Art. I comma 911 L. n. 296/2006).

Per quanto riguarda lONERE DELLA PROVA nei giudizi riguardanti la responsabilità solidale nel contratto di appalto, ci si è chiesti spesso se esso spetti al lavoratore o al committente. In merito a tale questione si è espressa la Corte di Cassazione nella Sent. n.834 del 15 gennaio 2019, sancendo che Il principio di solidarietà tra committente, appaltatore e subappaltatore sancita dallarticolo 29, comma 2, del Dlgs. n. 276/03, che garantisce il lavoratore circa il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti in relazione allappalto cui ha personalmente dedicato le proprie energie lavorative esonera il lavoratore dallonere di provare lentità dei debiti gravanti su ciascuna delle società appaltatrici convenute in giudizio.

Possiamo dire, quindi, che secondo la Cassazione, la ripartizione interna dei debiti riguarda i due responsabili solidali (committente e appaltatore) mentre il lavoratore è semplicemente tenuto a provare di aver prestato la propria attività lavorativa ad essi. Pertanto, non spetterà al lavoratore dover provare che, durante il periodo per cui richiede il pagamento dei propri trattamenti retributivi, ha prestato la propria attività lavorativa in esecuzione del contratto di appalto, ma saranno le due parti che hanno giovato di tale prestazione lavorativa a dover fornire le prove utili a dirimere la controversia e a stabilire chi delle due dovrà adempiere allobbligazione nei confronti del lavoratore.

Per saperne di più, manda un messaggio vocale allavvocato Laura Lieggi al 349 444 2639 o scrivi una mail a legale@studioavvocatolieqqi.com.
Avv.Laura Lieggi

08 Maggio,2023

L immagine del bambino musicista che piange, è stata classificata come una delle fotografie più emozionanti della storia moderna. Questa foto è stata scattata ad un ragazzo brasiliano di 12 anni (Diego Razzo Turkato) che suona il violino al funerale del suo insegnante, che lo ha salvato dall ambiente di povertà e criminalità in cui viveva. In questa immagine l umanità parla con la voce più forte del mondo....
Coltiva amore e gentilezza in un bambino per seminare i semi della compassione. E solo allora costruirà una grande civiltà, una grande Nazione❤️
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06 Maggio,2023

🆕 Il nuovo dl. Lavoro presentato dal Governo prevede che quando l’assenza ingiustificata del lavoratore si protrae oltre il termine previsto dal ccnl applicato in azienda o oltre i cinque giorni lavorativi, il rapporto di lavoro verrà considerato risolto per volontà del lavoratore.

Il datore non dovrà quindi procedere al licenziamento per assenza ingiustificata e il lavoratore non avrà diritto all’indennità di disoccupazione, che può essere richiesta dai dipendenti che hanno perso involontariamente il lavoro.

📄 Il comunicato del Consiglio dei Ministri 👇
bit.ly/comunicato-governo-ddl-lavoro
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06 Maggio,2023

🧑‍⚖️ I concetti di giusta causa di licenziamento e di proporzionalità della sanzione disciplinare sono due clausole generali: per questo motivo il limitato contenuto deve essere concretizzato dall’interprete. Lo sottolinea la Corte di Cassazione con l’ordinanza 10124/2023.

❗️ La concretizzazione dei concetti in esame va fatta valorizzando tanto i fattori esterni, che riguardano la coscienza generale, quanto i principi che la norma richiama tacitamente, ricorrendo a delle specificazioni di natura giuridica e che possono eventualmente essere contestate anche in sede di legittimità come violazione di legge.

Per il concetto di proporzionalità, i giudici precisano che va valutata tenendo conto degli obblighi di diligenza e fedeltà gravanti dipendenti e del “disvalore ambientale” che la condotta può assumere, tenendo presente la posizione del lavoratore nell’impresa e l’impatto che i suoi comportamenti possono avere sui colleghi.

📄 Leggi l'ordinanza completa 👉 bit.ly/ordinanza-corte-cassazione-10124-2023

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05 Maggio,2023

La studentessa che dorme in tenda davanti al Politecnico di Milano: "La mia protesta contro il caro affitti" ... See MoreSee Less

03 Maggio,2023

Anche se in divisa la Molestia va denunciata!

Si potrebbe pensare che chi lavora in divisa non conosce il triste fenomeno delle moleste sessuali durante l'espletamento dell'attività lavorativa. Ma purtroppo non e' così e ciò che rende più triste la faccenda e' che in pochi denunciano. L'ordine gerarchico e la soggezione legata ai differenti gradi possono creare delle situazioni di abuso, anche di tipo sessuale. Mi è capitato di difendere in giudizio donne che hanno dovuto subire palpeggiamenti, frasi sconvenienti, attenzioni non desiderate.
La paura di essere ghettizzate o di non essere riaffermate o ancora di non essere credute, spinge le vittime a non denunziare l'abuso subito.
Ma più la militare non denuncia, più chi abusa del suo potere rincara la dose e sfrutta la sottoposizione per aggravare le sue azioni moleste. Nella stragrande maggioranza dei casi sono le donne a subire, ma non è raro che anche gli uomini gerarchicamente sottoposti, siano costretti a subire attenzioni di tipo sessuale che non gradiscono.
Ultimamente ho assistito legalmente una donna, che ha avuto il coraggio di denunciare una tentata violenza da parte del suo superiore.
La denuncia è arrivata alla Procura militare. E' stato aperto un fascicolo per indagare sui gravi fatti. Durante le indagini, la vita della mia assistita in divisa non è stata affatto semplice. Si è cercato di sminuire l'accaduto o di farle credere di aver avuto una reazione esagerata. La Procura darà il suo verdetto che, si spera, dovrà essere esemplare.
Nessuno deve abusare della sua superiorità gerarchica per affossare, avvilire, mortificare chi vuole solo serenamente svolgere il proprio lavoro che, se è in divisa, implica anche una maggiore responsabilità.
Per saperne di più, mandare un messaggio vocale all'avvocato Laura Lieggi al 349 444 2639 o scrivere una mail a leqale@studioavvocatolieqqi.com.
Avv.Laura Lieggi
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01 Maggio,2023

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28 Aprile,2023

⚖️ Nell’ambito dei licenziamenti collettivi, non si può limitare la scelta ai soli addetti di un reparto se idonei a svolgere mansioni diverse, per esperienza acquisita e per pregresso svolgimento della propria attività in altri reparti: lo stabilisce l’ordinanza n. 9128/2023 della Corte di Cassazione.

I giudici ricordano che se la ristrutturazione aziendale interessa una specifica unità produttiva o un settore, la comparazione dei lavoratori per l’individuazione di quelli da avviare a mobilità può essere limitata al personale addetto a quella unità o a quel settore.

❗ A tale principio fa però eccezione l’ipotesi in cui vi sia l’idoneità dei dipendenti del reparto in questione, per il pregresso impiego in altri reparti, ad occupare le posizioni lavorative dei colleghi addetti a questi ultimi.

Ai dipendenti spetta l’onere della deduzione e della prova di fungibilità nelle diverse mansioni. Al datore spetta invece di provare il fatto che giustifica il più ristretto ambito in cui è stata effettuata la scelta e che i lavoratori prescelti non svolgessero compiti fungibili con quelli dei dipendenti di altri reparti o sedi.

📄 Leggi l'ordinanza completa 👉 bit.ly/ordinanza-corte-cassazione-9128-2023

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27 Aprile,2023

⚖ Il mancato rispetto dei termini fissati dal ccnl per la comunicazione della lettera di licenziamento integra una violazione di natura procedimentale, mentre una tutela maggiore per il dipendente può derivare solo a fronte di un ritardo notevole e non giustificato. Lo ricorda la Corte di Cassazione con la sentenza 10802/2023.

Il pronunciamento trae origine dal ricorso di un’azienda che aveva notificato il licenziamento del lavoratore oltre i termini previsti dal contratto collettivo nazionale, ritenuto illegittimo da Tribunale e Corte d’Appello.

La società contestava in particolare la tutela reintegratoria accordata dai giudici di merito, sostenendo che il mancato rispetto del termine non implica la negazione dei fatti di cui era accusato il dipendente.

📄 Leggi la sentenza completa 👉 bit.ly/sentenza-corte-cassazione-10802-2023

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15 Marzo,2023

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15 Marzo,2023

Mi Mandano INFERMERIA…. È PREVENZIONE O ABUSO?

Sempre più militari (Guardia di Finanza, Carabinieri, Esercito eccetera) mi dicono che subito dopo un procedimento disciplinare o un fatto di irrilevante entità, quale un disappunto con la linea gerarchica o con colleghi dello stesso reparto o di altri reparti, il Comando invia all'infermeria per accertare lo stato psicofisico del militare. Appare opportuno sottolineare che l'articolo 2087 del codice civile stabilisce che e' onere del datore di lavoro garantire che quest'ultimo viva in un ambiente protetto. Tale norma viene ribadita anche dal testo unico in materia di sicurezza e dalle circolari interne a ciascun corpo e/o arma. È doveroso, dunque, per il datore di lavoro, ogni qualvolta teme che vi sia una compromissione della salute psicofisica del militare, procedere con tutti i mezzi possibili al fine di salvaguardare la salute psicofisica del proprio sottoposto. È altrettanto doveroso, però, sottolineare che questo modus procedenti non deve diventare un abuso. Ho visto in questi anni, le cose più assurde. Ho visto mandare in infermeria militari che erano si sono resi destinatari di chiacchiericci del paese. Ho visto mandare in infermeria militari che avevano osato impugnare le sanzioni disciplinari. Ho visto mandare in infermeria militari che dimostravano il proprio dispiacere di fronte a rimproveri anche alle volte immeritati.
Alla prassi di inviare in infermeria è unita quella di ritirare il tesserino e l'arma di ordinanza. Tale situazione si verifica allorquando si teme che il militare possa utilizzare l'arma contro di sé e/o contro gli altri. Lo spaventoso fenomeno di casi di suicidio renderebbe quasi giustificabile questo modus procedenti, ma è opportuno che tale situazione venga monitorata perché non diventi quella goccia che fa traboccare il vaso, sortendo l'effetto contrario.
Quando il militare viene chiamato a consegnare l'arma e a restituire il tesserino, vive una situazione di profonda prostrazione che si dilata proporzionalmente ai giorni che lo separano dalla visita. Le visite spesso si riducono ad un non nulla in quanto, chi è preposto alla visita, certifica che il militare sebbene abbia avuto un momento di confusione, è rientrato nelle sue piene capacità. E allora viene da pensare…chi di noi non abbia passato un momento di fragilità? …... certamente questo non può aver costituito pericolo per sé o per altri. La mia disamina volge al termine con una considerazione di fondo;
La prima è: occorrerebbe seguire un iter specifico prima di mandare a visita il militare affinché la decisione venga condivisa da più soggetti ciascuno controllore dell'altro;
Qualora si dovesse realizzare una recidiva di invii all'infermeria, cioè allorquando il militare in un arco temporale breve venga mandato più volte in infermeria, la situazione dovrebbe far scattare un controllo nei confronti di coloro i quali ordinano l’invio.
Non basta introdurre la figura dello psicologo in caserma per monitorare i suicidi, occorre invece che i controllori siano controllati.

Condividete l'articolo perché potrebbe servire a qualcuno.
Avvocato Laura Lieggi
349 444 2639
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Mi Mandano INFERMERIA…. È PREVENZIONE O ABUSO?

Sempre più militari (Guardia di Finanza, Carabinieri, Esercito eccetera) mi dicono che subito dopo un procedimento disciplinare o un fatto di irrilevante entità, quale un disappunto con la linea gerarchica o con colleghi dello stesso reparto o di altri reparti, il Comando invia allinfermeria per accertare lo stato psicofisico del militare. Appare opportuno sottolineare che larticolo 2087 del codice civile stabilisce che e onere del datore di lavoro garantire che questultimo viva in un ambiente protetto. Tale norma viene ribadita anche dal testo unico in materia di sicurezza e dalle circolari interne a ciascun corpo e/o arma. È doveroso, dunque, per il datore di lavoro, ogni qualvolta teme che vi sia una compromissione della salute psicofisica del militare, procedere con tutti i mezzi possibili al fine di salvaguardare la salute psicofisica del proprio sottoposto. È altrettanto doveroso, però, sottolineare che questo modus procedenti non deve diventare un abuso. Ho visto in questi anni, le cose più assurde. Ho visto mandare in infermeria militari che erano si sono resi  destinatari di chiacchiericci del paese. Ho visto mandare in infermeria militari che avevano osato impugnare le sanzioni disciplinari. Ho visto mandare in infermeria militari che dimostravano il proprio dispiacere di fronte a rimproveri anche alle volte immeritati.
Alla prassi di inviare in infermeria è unita quella di ritirare il tesserino e larma di ordinanza. Tale situazione si verifica allorquando si teme che il militare possa utilizzare larma contro di sé e/o contro gli altri. Lo spaventoso fenomeno di casi di suicidio renderebbe quasi giustificabile questo modus procedenti, ma è opportuno che tale situazione venga monitorata perché non diventi quella goccia che fa traboccare il vaso, sortendo leffetto contrario.
Quando il militare viene chiamato a consegnare larma e a restituire il tesserino, vive una situazione di profonda prostrazione che si dilata proporzionalmente ai giorni che lo separano dalla visita. Le visite spesso si riducono ad un non nulla in quanto, chi è preposto alla visita, certifica che il militare sebbene abbia avuto un momento di confusione, è rientrato nelle sue piene capacità. E allora viene da pensare…chi di noi non abbia passato un momento di fragilità? …... certamente questo non può aver costituito pericolo per sé o per altri. La mia disamina volge al termine con una considerazione di fondo; 
La prima è: occorrerebbe seguire un iter specifico prima di mandare a visita il militare affinché la decisione venga condivisa da più soggetti ciascuno controllore dellaltro; 
Qualora si dovesse realizzare una recidiva di invii allinfermeria, cioè allorquando il militare in un arco temporale breve venga mandato più volte in infermeria, la situazione dovrebbe far scattare un controllo nei confronti di coloro i quali ordinano l’invio. 
Non basta introdurre la figura dello psicologo in caserma per monitorare i suicidi, occorre invece che i controllori siano controllati. 

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Avvocato Laura Lieggi
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13 Marzo,2023

Cammini di Puglia - trailer ... See MoreSee Less

13 Marzo,2023

Puglia & Leggende - Trailer ... See MoreSee Less

13 Marzo,2023

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13 Marzo,2023

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11 Marzo,2023

Un convegno bellissimo....grazie a tutti coloro che hanno dato il loro contributo.....le nostre lotte hanno un senso se solo ci siete voi .... ... See MoreSee Less

11 Marzo,2023

Foto dal post di Gens Nova ... See MoreSee Less

08 Marzo,2023

INFORTUNIO DURANTE LA FREQUENZA DEL CORSO PER ALLIEVI MARESCIALLI
DECORSO DEL TEMPO PER COLPA DELL’AMMINISTRAZIONE
Sentenza TAR Lazio 548/2023
Giovane allieva frequentava il corso per Allievi Marescialli, durante un'esercitazione si fratturava la gamba e quindi si rendeva necessario il riposo. L'Amministrazione la sottoponeva a diverse visite distanziate da molto tempo, ragion per cui superava i 60 giorni di assenza concessi per la frequentazione del corso. L’Amministrazione decideva che avrebbe ripetuto il corso, visto il numero cospicuo di assenze. L'allieva impugnava il provvedimento e il Tar Lazio con sentenza 548/2023 pronunciava che la disposizione di cui all'art. 45, comma 3, in cui è previsto che "i frequentatori rinviati per assenze dovute a infermità o altre cause indipendenti dalla loro volontà sono ammessi, per un massimo di due volte, a frequentare, nell'anno scolastico successivo a quello di cessazione della causa impeditiva, il primo o il secondo anno di corso senza essere considerati ripetenti ai sensi del comma 5 dell'art. 44'' va letta in combinato disposto con il predetto comma 2, che ha fissato quale limite per il rinvio dal corso l'assenza "per singolo anno di corso, più di novanta giorni, anche se non continuativi".
Nella specie, occorre evidenziare che l'indipendenza dell'infermità dalla volontà dell'interessata allude alla causa che ha determinato la protratta assenza dei "frequentatori del corso": il che comporta che anche nell'ipotesi di un evento di forza maggiore (che, secondo la giurisprudenza, si sostanzia in un "avvenimento imponderabile che annulla la signoria del soggetto sui propri comportamenti, elidendo il requisito della coscienza e volontarietà della condotta", cfr. Corte di Cassazione, 6 aprile 2022, n. 11111) non sarebbe ammissibile il reintegro nel corrente corso.
Ma la ricorrente, ha, però, provato che:
a) la commissione medica ospedaliera in data // cioè quando ancora non erano trascorsi 90 giorni (ma 89 giorni) dall'infortunio occorso in data // ha dichiarato l'idoneità al servizio: il che depone per la sostanziale irrilevanza del lamentato ritardo, oltre il termine di 60 giorni previsto dalla circolare del Comando generale del //, dell'invio alla predetta commissione;
b) lo stato di recuperata idoneità al servizio è stato, altresì, accertato in data // da uno specialista in ortopedia e traumatologia.
Ne deriva che il superamento del decisivo termine di 90 giorni è dipeso null'altro che dall'inerzia amministrativa, la quale, costituendo sintomo di un agire contrario ai principi espressi dall'art. 97 della Costituzione, non può certo integrare una delle-legittime - "altre cause indipendenti" dalla volontà dei frequentatori del corso. Dunque, l'impugnato provvedimento va annullato e, di conseguenza, la ricorrente, già ammessa con riserva in sede cautelare monocratica, è da ritenere definitivamente legittimata a frequentare il Corso.
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INFORTUNIO DURANTE LA FREQUENZA DEL CORSO PER ALLIEVI MARESCIALLI
DECORSO DEL TEMPO PER COLPA DELL’AMMINISTRAZIONE
Sentenza TAR Lazio 548/2023
Giovane allieva frequentava il corso per Allievi Marescialli, durante unesercitazione si fratturava la gamba e quindi si rendeva necessario il riposo. LAmministrazione la sottoponeva a diverse visite distanziate da molto tempo, ragion per cui superava i 60 giorni di assenza concessi per la frequentazione del corso. L’Amministrazione decideva che avrebbe ripetuto il corso, visto il numero cospicuo di assenze. Lallieva impugnava il provvedimento e il Tar Lazio con sentenza 548/2023 pronunciava che la disposizione di cui allart. 45, comma 3, in cui è previsto che i frequentatori rinviati per assenze dovute a infermità o altre cause indipendenti dalla loro volontà sono ammessi, per un massimo di due volte, a frequentare, nellanno scolastico successivo a quello di cessazione della causa impeditiva, il primo o il secondo anno di corso senza essere considerati ripetenti ai sensi del comma 5 dellart. 44 va letta in combinato disposto con il predetto comma 2, che ha fissato quale limite per il rinvio dal corso lassenza per singolo anno di corso, più di novanta giorni, anche se non continuativi.
Nella specie, occorre evidenziare che lindipendenza dellinfermità dalla volontà dellinteressata allude alla causa che ha determinato la protratta assenza dei frequentatori del corso: il che comporta che anche nellipotesi di un evento di forza maggiore (che, secondo la giurisprudenza, si sostanzia in un avvenimento imponderabile che annulla la signoria del soggetto sui propri comportamenti, elidendo il requisito della coscienza e volontarietà della condotta, cfr. Corte di Cassazione, 6 aprile 2022, n. 11111) non sarebbe ammissibile il reintegro nel corrente corso.
Ma la ricorrente, ha, però, provato che:
a) la commissione medica ospedaliera in data // cioè quando ancora non erano trascorsi 90 giorni (ma 89 giorni) dallinfortunio occorso in data // ha dichiarato lidoneità al servizio: il che depone per la sostanziale irrilevanza del lamentato ritardo, oltre il termine di 60 giorni previsto dalla circolare del Comando generale del //, dellinvio alla predetta commissione;
b) lo stato di recuperata idoneità al servizio è stato, altresì, accertato in data // da uno specialista in ortopedia e traumatologia.
Ne deriva che il superamento del decisivo termine di 90 giorni è dipeso nullaltro che dallinerzia amministrativa, la quale, costituendo sintomo di un agire contrario ai principi espressi dallart. 97 della Costituzione, non può certo integrare una delle-legittime - altre cause indipendenti dalla volontà dei frequentatori del corso. Dunque, limpugnato provvedimento va annullato e, di conseguenza, la ricorrente, già ammessa con riserva in sede cautelare monocratica, è da ritenere definitivamente legittimata a frequentare il Corso.Image attachment

19 Febbraio,2023

Foto dal post di Gens Nova ... See MoreSee Less

08 Febbraio,2023

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07 Febbraio,2023

🆕 È stato approvato il testo che avvia ufficialmente la fase di negoziazione tra il Parlamento europea e gli Stati membri sulla direttiva comunitaria che punta ad ampliare le tutele dei lavoratori digitali.

Il testo è stato approvato con 376 voti favorevoli, 212 contrari e 15 astensioni.

🇪🇺 Le nuove regole si prefiggono lo scopo di “determinare in maniera adeguata lo status occupazionale dei lavoratori delle piattaforme” e di “disciplinare l’utilizzo da parte delle piattaforme digitali degli algoritmi e dell’intelligenza artificiale” per monitorare e valutare i lavoratori, con l’intento di contrastare anche il falso lavoro autonomo.

📄 Leggi la direttiva completa 👇
bit.ly/direttiva-lavoro-digitale
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04 Febbraio,2023

Questo è il regalo che questa mattina qualche stupido ha fatto alla città.

Ancora non abbiamo capito quanto gesti di questo tipo facciano male a tutti. Anche a chi li compie.
Sarebbe interessante capire cosa ha in testa una persona che sceglie di prendere una bicicletta del servizio sharing e buttarla in un cassonetto.

Perché in una città in cui in una settimana il servizio di bike sharing ha già registrato più di 600 noleggi e più di 400 abbonamenti, fare una cosa del genere significa colpire una città che vuole crescere.

Ora basterà solo verificare come si è mossa questa bicicletta e, con le telecamere presenti in città, capire chi è questo genio. 😉
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04 Febbraio,2023

Foto dal post di CanestriniLex :: avvocati ... See MoreSee Less

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02 Febbraio,2023

❗ L’allontanamento dall’abitazione dell’invalido assistito, mentre si usufruisce di un permesso ex lege 104, non integra necessariamente un abuso del diritto se la condotta è finalizzata ad arrecare una qualche utilità alla persona che si segue. Lo sottolinea la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2235/2023.

Viene così ribaltato il giudizio di merito dopo che un lavoratore aveva impugnato il licenziamento irrogatogli per essersi allontanato dal domicilio dell’assistito durante una giornata di permesso: la Corte d’Appello aveva in seguito rigettato la domanda, ritenendo la condotta lesiva dei doveri di correttezza e buona fede.

🧑‍⚖️ La Corte di Cassazione, d’altra parte, precisa che l’assistenza può avvenire anche svolgendo compiti per l’utilità dell’invalido, purché non venga sottratto tempo all’assistenza del disabile. Diversamente, il comportamento del dipendente non integra solo l’abuso del diritto, ma ha anche rilievo ai fini disciplinari.

📄Leggi l’ordinanza completa 👉 bit.ly/ordinanza-cassazione-2235-2023

🌐 Consulta la giurisprudenza delle Alte Corti sul sito di AGI 👉 bit.ly/sito-agi-sentenze-alte-corti
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02 Febbraio,2023

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31 Gennaio,2023

🧑‍⚖️ Lo scarso rendimento non può venire dimostrato da precedenti disciplinari del lavoratore, già sanzioni in passato, perché ciò costituirebbe una sostanziale duplicazione indiretta degli effetti di condotte esaurite. È quanto indica la Corte di Cassazione con l’ordinanza 1584/2023.

È così confermata la decisione dei giudici di merito che avevano dichiarato illegittimo il licenziamento del dipendente di una società di trasporti per scarso rendimento o “per palese insufficienza imputabile a colpa dell’agente nell’adempimento delle funzioni”.

Veniva infatti rilevato che il licenziamento era basato esclusivamente sui precedenti disciplinari del lavoratore, tra cui un’inadempienza già sanzionata con misura non espulsiva.

📄 L’ordinanza completa 👉 bit.ly/ordinanza-cassazione-1584-2023

🌐 Consulta la giurisprudenza delle Alte Corti sul sito di AGI 👉 bit.ly/sito-agi-sentenze-alte-corti
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31 Gennaio,2023

IL VOLTO DEL MOBBING E L'INADEGUATEZZA DELLA LEGGE
DIFENDIAMO CHI CI DIFENDE
CONVEGNO INTERFORZE 14 febbraio 2023

CI INCONTREREMO A BARI PER DISCUTERE DI UN TEMA MOLTO DELICATO E SEMPRE PIU' SENTITO DAL PERSONALE
Lo Studio Legale Lieggi e l'associazione Diritto è vita in ricordo dell'Agente di Polizia Penitenziaria Umberto Paolillo organizzano l'evento.

IL SIAMO Esercito con il Presidente Nazionale - Dott. Stefano FILIPPI, contribuirà in questo importante evento Interforze per aprire una riflessione sulle criticità della Legge e sulle problematiche riscontrate in relazione alla disciplina nelle Forze Armate e nelle Forze dell'Ordine

#SIAMOEsercito
#Latuasceltalanostraforza
#siamosemprealtuofianco

Nuovo Sindacato Carabinieri
Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria
Silp Cgil
Associazione POLIS
FNS CISL
Si.Na.Fi - Sindacato Nazionale Finanzieri
Sara Lucaroni
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31 Gennaio,2023

CONVEGNO INTERFORZA 14 febbraio 2023 a Bari ... See MoreSee Less

31 Gennaio,2023

IL VOLTO DEL MOBBING E L'INADEGUATEZZA DELLA LEGGE
DIFENDIAMO CHI CI DIFENDE
CONVEGNO INTERFORZE 14 febbraio 2023

CI INCONTREREMO A BARI PER DISCUTERE DI UN TEMA MOLTO DELICATO E SEMPRE PIU' SENTITO DAL PERSONALE
Lo Studio Legale Lieggi e l'associazione Diritto è vita in ricordo dell'Agente di Polizia Penitenziaria Umberto Paolillo organizzano l'evento.

IL SIAMO Esercito con il Presidente Nazionale - Dott. Stefano FILIPPI, contribuirà in questo importante evento Interforze per aprire una riflessione sulle criticità della Legge e sulle problematiche riscontrate in relazione alla disciplina nelle Forze Armate e nelle Forze dell'Ordine

#SIAMOEsercito
#Latuasceltalanostraforza
#siamosemprealtuofianco

Nuovo Sindacato Carabinieri
Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria
Silp Cgil
Associazione POLIS
FNS CISL
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27 Gennaio,2023

CONVEGNO INTERFORZA 14 febbraio 2023 a Bari ... See MoreSee Less

CONVEGNO INTERFORZA 14 febbraio 2023 a Bari

18 Gennaio,2023

🧑‍⚖️ Con l’ordinanza 375/2023, la Corte di Cassazione, Sezione lavoro, fa chiarezza in merito alle responsabilità di committente e appaltatore nel caso di infortuni sul luogo di lavoro.

Nello specifico, la Corte sottolinea come, ferma restando la responsabilità dell’appaltatore, il committente sia solidarmente responsabile tranne se l’infortunio derivi da rischi specifici delle attività proprie dell’appaltatore o del lavoratore.

⛑ Il committente, anche nei casi di subappalto, è responsabile sia nella scelta dell’impresa subappaltatrice sia nel caso in cui non controlli che l’appaltatore abbia adottato tutte le misure generali di tutela della salute e della sicurezza, specie se tale inadeguatezza può essere percepita senza particolari approfondimenti.

I giudici inoltre si soffermano sulla posizione del direttore dei lavori, che può essere chiamato a rispondere dell’infortunio se sovrintende all’esecuzione dei lavori e impartisce ordini, in base al contratto di appalto o per fatti concludenti.

📄 Leggi l’ordinanza completa 👉 bit.ly/ordinanza-cassazione-375-2023

🌐 Consulta la giurisprudenza delle Alte Corti sul sito di AGI 👉 bit.ly/sito-agi-sentenze-alte-corti
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14 Gennaio,2023

🆕 La nuova legge di Bilancio integra la disciplina del trattamento economico del congedo parentale, prevedendo che una delle mensilità fruite entro il sesto anno di vita del figlio sia indennizzata all’80%, anziché al 30%, limitatamente ad uno dei due genitori.

La misura è esplicitata all’art. 1 della legge 197/2022, comma 359. Lo stesso trattamento, inoltre, è riservato ai genitori che, al 31 dicembre 2022, non abbiano ancora terminato di usufruire del congedo di maternità o di paternità.

Consulta la legge di Bilancio 👇
bit.ly/legge-finanziaria-2023
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11 Gennaio,2023

📌 L'assoggettamento del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che si può desumere da un insieme di circostanze, rappresenta elemento essenziale del rapporto lavorativo subordinato. Lo precisa la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza 38182/2022.

I giudici sottolineano che tale assoggettamento si palesa non in un dato di fatto, ma in una modalità d’essere del rapporto, desumibile da un complesso di circostanze. Si può inoltre fare riferimento a elementi sussidiari con funzione indiziaria, come la continuità della prestazione e il rispetto di un orario predeterminato.

❗ Questi elementi, però, non hanno un valore decisivo per la qualificazione giuridica del rapporto: sono indizi idonei per integrare una prova presuntiva della subordinazione, se oggetto di una valutazione complessiva e globale.

📄 L’ordinanza 👉 bit.ly/ordinanza-cassazione-38182-2022

🌐 Consulta la giurisprudenza delle Alte Corti sul sito di AGI 👇
bit.ly/sito-agi-sentenze-alte-corti
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31 Dicembre,2022

🧑‍⚖️ L’avvio di un intervento di Cigs comporta l’insorgenza, per il datore di lavoro, di obblighi di indicazione e comunicazione alle organizzazioni sindacali sui criteri di scelta del personale da sospendere e sull’adozione dei meccanismi di rotazione della sospensione. Lo ribadisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza 37021/2022.

❌ Se queste disposizioni vengono violate, sottolinea in merito la Corte, il provvedimento che concede l’integrazione salariale è da considerarsi illegittimo, così come la sospensione dei lavoratori: è il caso in cui i dipendenti da sospendere vengono individuati senza considerare i criteri di anzianità, carichi di famiglia ed esigenze organizzative.

I lavoratori hanno così la possibilità di far valere davanti al giudice l’accertamento dell’inadempimento del datore in merito all’obbligazione contributiva.

📄 Leggi l’ordinanza completa 👉 bit.ly/sentenza-cassazione-37021-2022

🌐 Consulta la giurisprudenza delle Alte Corti sul sito di AGI 👉 bit.ly/sito-agi-sentenze-alte-corti
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29 Dicembre,2022

LE NOTE CARATTERISTICHE
ATTENZIONE AGLI ABBASSAMENTI DEI GIUDIZI!
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LE NOTE CARATTERISTICHE
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29 Dicembre,2022

💰 I problemi economici dell’azienda o del datore di lavoro non sono una giustificazione valida per il mancato pagamento delle sanzioni relative a irregolarità in tema di sicurezza sul lavoro.

🧑‍⚖ Lo ha stabilito la Cassazione, ribadendo che questo può avvenire solo nel caso in cui l’interessato non sia in grado di intendere e volere e neppure in grado di dare disposizioni ad altri per pagare.

Leggi la sentenza qui lnkd.in/d2yVmAXP
🌐 Consulta la giurisprudenza delle Alte Corti sul sito di AGI 👉 lnkd.in/dxbyzF9t
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29 Dicembre,2022

Adottato il Piano Nazionale per la lotta al lavoro sommerso 2023-2025.

📢 Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha varato il nuovo Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso per il triennio 2023-2025, contenuto nel decreto n. 221 del 19 dicembre 2022 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 dicembre.

Tenendo conto delle considerazioni previste dal Pnrr, il Piano punta, tra le altre cose, a:
➡ migliorare le modalità di raccolta e condivisione dei dati sul lavoro sommerso;
➡ realizzare misure dirette e indirette per contrastare il fenomeno, migliorando ad esempio l’attività di vigilanza;
➡ introdurre una campagna informativa tra datori e lavoratori per mettere in luce i costi individuali e sociali del lavoro irregolare.

È prevista anche l’elaborazione di Indicatori Sintetici di Affidabilità Contributiva (ISAC) per individuare potenziali irregolarità fiscali, attraverso l’incrocio dei dati dell’Agenzia delle entrate e dell’Inps e con la collaborazione degli altri enti.

Il decreto completo www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7014180247294119936

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29 Dicembre,2022

NUOVA VITTORIA AL TAR
INCIDENTE STRADALE – MALATTIA – LICENZA
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE?
ILLEGITTIMA LA SANZIONE DISCIPLINARE
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NUOVA VITTORIA AL TAR
INCIDENTE STRADALE – MALATTIA – LICENZA
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE?
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29 Dicembre,2022

VINTA UN’ULTERIORE CAUSA AL TAR IN MATERIA DI TRASFERIMENTO MILITARE. ... See MoreSee Less

VINTA UN’ULTERIORE CAUSA AL TAR IN MATERIA DI TRASFERIMENTO MILITARE.Image attachment

28 Dicembre,2022

📨 La comunicazione di inizio smart working, per i datori di lavoro privati, deve essere inviata al ministero del Lavoro entro i 5 giorni successivi dalla sua decorrenza, come confermato in una Faq pubblicata il 23 dicembre.

Già in un comunicato dello scorso agosto, lo stesso ministero aveva individuato la scadenza nei 5 giorni successivi all’inizio, ma di fronte alle tre proroghe che si sono succedute a partire da settembre del dl 73/2022, è giunta la nuova conferma, a pochi giorni dal 1° gennaio 2023, data entro cui effettuare la comunicazione con le nuova modalità.

💻 Per i datori di lavoro pubblici e per le agenzie di somministrazione, il termine di comunicazione è invece fissato al 20 del mese successivo a quello di inizio dello smart working, o in caso di proroga, della fine del periodo precedentemente comunicato.

📄 Leggi l’indicazione del ministero 👉 bit.ly/faq-ministero-lavoro-smart-working
🗂 La nuova modulistica di comunicazione 👇
bit.ly/file-excel-smartworking
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28 Dicembre,2022

❗️ Con la sentenza 15644/2022, il Tar del Lazio ricorda che la titolarità e la responsabilità del trattamento dei dati acquisiti con impianti audiovisivi, non possono fare capo a soggetti diversi dal datore di lavoro.

📼 Il principio viene espresso di fronte alla richiesta di una società di trasporto per conto terzi che, per adempiere agli obblighi assunti con il committente, aveva l’onere di installare sui propri mezzi degli impianti di videoregistrazione, le cui immagini erano nella disponibilità dell’appaltante.

Il Tar ha puntualizzato che, con tale sistema, la titolarità e la responsabilità del trattamento dei dati acquisiti farebbero capo a soggetti diversi dal datore di lavoro, disattendendo le finalità per cui tali impianti possono essere consentiti.

📄 La sentenza completa 👉 bit.ly/tar-lazio-sentenza-15644-2022
🌐 Consulta la giurisprudenza di merito sul sito di AGI 👉 bit.ly/giurisprudenza-merito-sito-AGI
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17 Dicembre,2022

🧑‍⚖️ Attraverso la sentenza C-311/21 del 15 dicembre, la Corte di Giustizia dell’Unione europea si è pronunciata sulla corretta interpretazione della direttiva 2008/104/CE che riguarda il lavoro interinale.

Nell’esprimersi, la Corte ha ribadito che il principio di parità di trattamento dei lavoratori interinali impone agli Stati membri di vigilare su eventuali differenze introdotte dalla contrattazione collettiva: queste sono lecite solo a patto che siano bilanciate da adeguate compensazioni.

🔎 Nel dettaglio, se le parti sociali autorizzano, mediante contratto collettivo, delle differenze di trattamento in materia di condizioni di base e di occupazione a scapito degli interinali, lo stesso contratto deve “accordare loro vantaggi (...) tali da compensare la differenza di trattamento che subiscono”.

📄 La sentenza completa 👉 bit.ly/sentenza-corte-ue-c-311-21
📑 La direttiva 2008/104/CE 👉 bit.ly/direttiva-2008-104-ce
🌐 Consulta la giurisprudenza delle Alte Corti sul sito di AGI 👇
bit.ly/sito-agi-sentenze-alte-corti
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13 Dicembre,2022

www.facebook.com/101371991420492/posts/706442887580063/ ... See MoreSee Less

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Grazie mille Avvocato Lieggi e Avvocato La Scala per la vostra disponibilità ed il vostro supporto a questa importante causa che ad oggi non ha ancora avuto la giusta ed urgente importanza. Davvero grazie di cuore, vi sosterremo sempre

13 Dicembre,2022

Foto dal post di Gens Nova ... See MoreSee Less

12 Dicembre,2022

teams.live.com/meet/9479111494855
Domani martedì 13 dicembre alle ore 17:00 convegno Nazionale
accesso gratuito cliccando il link sopra evidenziato.
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12 Dicembre,2022

teams.live.com/meet/9479111494855
Domani martedì 13 dicembre alle ore 17:00 convegno Nazionale
accesso gratuito cliccando il link sopra evidenziato.
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Domani martedì 13 dicembre alle ore 17:00 convegno Nazionale 
accesso gratuito cliccando il link sopra evidenziato.

10 Dicembre,2022

ALTRUISMO: Ciò di cui abbiamo bisogno. ... See MoreSee Less