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Diritto amministrativo

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Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici

Comunicato Anac – Procedimenti per l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 80, comma 5, lett. g) d.lgs. n. 50 del 2016 – 31 maggio 2016

Comunicato Anac – Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell’entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 – 11 maggio 2016

Comunicato Anac – Oggetto: Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 – Regime transitorio dell’utilizzo del sistema AVCpass – 04 maggio 2016

Comunicato Anac – Indicazioni sul regime transitorio nel nuovo Codice degli appalti e delle concessioni – 03 maggio 2016

Nuovo Codice dei Contratti Comunicato congiunto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio e del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffele Cantone

La congruità dell’offerta dell’operatore economico è valutabile solo in presenza di uno scostamento al ribasso del costo del lavoro obiettivamente sproporzionato e concretamente ingiustificato (Cons. Stato, Sez. V, Sent., n. 2796 /2020 )

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26 Settembre,2023

IL TAR DA RAGIONE AL MILITARE -
MILITARE RIFORMATO INGIUSTAMENTE -
IMPUGNAZIONE (con azione cautelare ) ENTRO 10 GIORNI
La vicenda si sviluppa a seguito del proscioglimento di un cadetto di una scuola militare. Quest'ultimo, nonostante i proficui risultati ottenuti durante l'addestramento/formazione, veniva prosciolto a seguito di una neoplasia. Difatti durante il periodo di frequentazione della scuola cominciava ad accusare strani sintomi, ragion per cui decideva di sottoporsi a visite mediche specialistiche. Nel breve riceveva responso inequivocabile. I medici consigliavano un intervento chirurgico d'emergenza.

Sottopostosi all'intervento consigliato, il tumore veniva completamente eradicato senza lasciare conseguenza alcuna. Per fortuna, non veniva disposta alcuna chemioterapia e veniva da più medici confermato il buono stato di salute e la possibilità di ritornare ad una vita "normale" al pari del periodo anteriore alla sconcertante scoperta.

Nonostante tutto l'amministrazione decideva di prosciogliere il cadetto ai sensi dell'articolo 582 comma 1 lettera g del DPR 90/10 per inidoneità al servizio a causa della presenza di tumori maligni nonostante l'opposizione dello studio legale che a più riprese dimostrava l'assoluta inesistenza del tumore al momento della visita.

A seguito del Proscioglimento, lo studio promuoveva azione cautelare chiedendo il ripristino immediato dell'attività lavorativa. La sezione prima del Tar Lazio, accoglieva l'istanza cautelare e ordinava la sospensione del provvedimento con la ripresa della frequentazione del Corso in attesa della pronuncia sul merito del giudizio.

Secondo il Tar se non vi è neoplasia non vi è inidoneità.

Per consultazioni e pareri legali relative al diritto militare, inviate un messaggio vocale al 3494442639, oppure una e-mail a legale@studioavvocatolieggi.com, riceverete una pronta risposta
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IL TAR DA RAGIONE AL MILITARE - 
MILITARE RIFORMATO INGIUSTAMENTE - 
IMPUGNAZIONE (con azione cautelare ) ENTRO 10 GIORNI
La vicenda si sviluppa a seguito del proscioglimento di un cadetto di una scuola militare. Questultimo, nonostante i proficui risultati ottenuti durante laddestramento/formazione, veniva prosciolto a seguito di una neoplasia. Difatti durante il periodo di frequentazione della scuola cominciava ad accusare strani sintomi, ragion per cui decideva di sottoporsi a visite mediche specialistiche. Nel breve riceveva responso inequivocabile. I medici consigliavano un intervento chirurgico demergenza. 

Sottopostosi allintervento consigliato, il tumore veniva completamente eradicato senza lasciare conseguenza alcuna. Per fortuna, non veniva disposta alcuna chemioterapia e veniva da più medici confermato il buono stato di salute e la possibilità di ritornare ad una vita normale al pari del periodo anteriore alla sconcertante scoperta. 

Nonostante tutto lamministrazione decideva di prosciogliere il cadetto ai sensi dellarticolo 582 comma 1 lettera g del DPR 90/10 per inidoneità al servizio a causa della presenza di tumori maligni nonostante lopposizione dello studio legale che a più riprese dimostrava lassoluta inesistenza del tumore al momento della visita.

A seguito del Proscioglimento, lo studio promuoveva azione cautelare chiedendo il ripristino immediato dellattività lavorativa. La sezione prima del Tar Lazio, accoglieva listanza cautelare e ordinava la sospensione del provvedimento con la ripresa della frequentazione del Corso in attesa della pronuncia sul merito del giudizio.

Secondo il Tar se non vi è neoplasia non vi è inidoneità.

Per consultazioni e pareri legali relative al diritto militare, inviate un messaggio vocale al 3494442639, oppure una e-mail a legale@studioavvocatolieggi.com, riceverete una pronta risposta
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