Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici
DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50
Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonche’ per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
(Pubblicato in Gazz. Uff., S.O., 19 aprile 2016, n. 91)
PARTE I
AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI, DISPOSIZIONI COMUNI ED ESCLUSIONI
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente codice disciplina i contratti di appalto e di
concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture,
lavori e opere, nonche’ i concorsi pubblici di progettazione.
2. Le disposizioni del presente codice si applicano, altresi’,
all’aggiudicazione dei seguenti contratti:
a) appalti di lavori, di importo superiore ad 1 milione di euro,
sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da
amministrazioni aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti
comportino una delle seguenti attivita’:
1) lavori di genio civile di cui all’ allegato I;
2) lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi,
ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e
edifici destinati a funzioni pubbliche;
b) appalti di servizi di importo superiore alle soglie di cui
all’articolo 35 sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50
per cento da amministrazioni aggiudicatrici, allorche’ tali appalti
siano connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera a).
c) lavori pubblici affidati dai concessionari di lavori pubblici
che non sono amministrazioni aggiudicatrici;
d) lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando
essi sono strettamente strumentali alla gestione del servizio e le
opere pubbliche diventano di proprieta’ dell’amministrazione
aggiudicatrice;
e)lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati,
titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo,
che assumono in via diretta l’esecuzione delle opere di
urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto
per il rilascio del permesso, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e
dell’articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150,
ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione.
L’amministrazione che rilascia il permesso di costruire o altro
titolo abilitativo, puo’ prevedere che, in relazione alla
realizzazione delle opere di urbanizzazione, l’avente diritto a
richiedere il titolo presenti all’amministrazione stessa, in sede di
richiesta del suddetto titolo, un progetto di fattibilita’ tecnica ed
economica delle opere da eseguire, con l’indicazione del tempo
massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del
relativo contratto di appalto. L’amministrazione, sulla base del
progetto di fattibilita’ tecnica ed economica, indice una gara con le
modalita’ previste dall’articolo 60 o 61. Oggetto del contratto,
previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono
la progettazione esecutiva e le esecuzioni di lavori. L’offerta
relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto
per la progettazione esecutiva, per l’esecuzione dei lavori e per i
costi della sicurezza.
3. Ai soggetti di cui al comma 2, lettere a), b), d) ed e), non si
applicano gli articoli 21 relativamente alla programmazione dei
lavori pubblici, 70 e 113. In relazione alla fase di esecuzione del
contratto si applicano esclusivamente le norme che disciplinano il
collaudo. Alle societa’ con capitale pubblico anche non
maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico, che hanno
ad oggetto della loro attivita’ la realizzazione di lavori o opere,
ovvero la produzione di beni o servizi non destinati ad essere
collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, si applica la
disciplina prevista dai Testi unici sui servizi pubblici locali di
interesse economico generale e in materia di societa’ a
partecipazione pubblica. Alle medesime societa’ e agli enti
aggiudicatori che affidino lavori, servizi, forniture, di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera e), numero 1), qualora ai sensi
dell’articolo 28 debbano trovare applicazione le disposizioni della
parte II ad eccezione di quelle relative al titolo VI, capo I, non si
applicano gli articoli 21 relativamente alla programmazione dei
lavori pubblici, 70 e 113; in relazione alla fase di esecuzione del
contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici che concedono le sovvenzioni
di cui al comma 2, lettere a) e b), assicurano il rispetto delle
disposizioni del presente codice qualora non aggiudichino esse stesse
gli appalti sovvenzionati o quando esse aggiudichino tali appalti in
nome e per conto di altri enti.
5. Il provvedimento che concede il contributo di cui al comma 2,
lettere a) e b), deve porre come condizione il rispetto, da parte del
soggetto beneficiario, delle disposizioni del presente codice. Fatto
salvo quanto previsto dalle eventuali leggi che prevedono le
sovvenzioni, il 50 per cento delle stesse puo’ essere erogato solo
dopo l’avvenuto affidamento dell’appalto, previa verifica, da parte
del sovvenzionatore, che la procedura di affidamento si e’ svolta nel
rispetto del presente codice. Il mancato rispetto del presente codice
costituisce causa di decadenza dal contributo.
6. Il presente codice si applica ai contratti pubblici aggiudicati
nei settori della difesa e della sicurezza, ad eccezione dei
contratti:
a) che rientrano nell’ambito di applicazione del decreto
legislativo 15 novembre 2011, n. 208;
b) ai quali il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, non si
applica in virtu’ dell’articolo 6 del medesimo decreto.
7. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale adotta, previo accordo con l’ANAC, direttive generali
per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l’esecuzione
del contratto da svolgersi all’estero, tenuto conto dei principi
fondamentali del presente codice e delle procedure applicate
dall’Unione europea e dalle organizzazioni internazionali di cui
l’Italia e’ parte. Resta ferma l’applicazione del presente codice
alle procedure di affidamento svolte in Italia. Fino all’adozione
delle direttive generali di cui al presente comma, si applica
l’articolo 216, comma 28.
8. I riferimenti a nomenclature nel contesto degli appalti pubblici
e nel contesto dell’aggiudicazione di concessioni sono effettuati
utilizzando il «Vocabolario comune per gli appalti pubblici» (CPV)
adottato dal regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e
del Consiglio.
Art. 2
Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome
1. Le disposizioni contenute nel presente codice sono adottate
nell’esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in
materia di tutela della concorrenza, ordinamento civile, nonche’
nelle altre materie cui e’ riconducibile lo specifico contratto.
2. Le Regioni a statuto ordinario esercitano le proprie funzioni
nelle materie di competenza ragionale ai sensi dell’articolo 117
della Costituzione.
3. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e
di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni
contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione.
Art. 3
Definizioni
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) «amministrazioni aggiudicatrici», le amministrazioni dello
Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non
economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni,
unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti;
b) «autorita’ governative centrali», le amministrazioni
aggiudicatrici che figurano nell’allegato III e i soggetti giuridici
loro succeduti;
c) «amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali», tutte le
amministrazioni aggiudicatrici che non sono autorita’ governative
centrali;
d) «organismi di diritto pubblico», qualsiasi organismo, anche in
forma societaria, il cui elenco non tassativo e’ contenuto
nell’allegato IV:
1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse
generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
2) dotato di personalita’ giuridica;
3) la cui attivita’ sia finanziata in modo maggioritario dallo
Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di
diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di
questi ultimi oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o
di vigilanza sia costituito da membri dei quali piu’ della meta’ e’
designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri
organismi di diritto pubblico.
e) «enti aggiudicatori», ai fini della disciplina di cui alla:
1) parte II del presente codice, gli enti che:
1.1. sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che
svolgono una delle attivita’ di cui agli articoli da 115 a 121;
1.2. pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici ne’ imprese
pubbliche, esercitano una o piu’ attivita’ tra quelle di cui agli
articoli da 115 a 121 e operano in virtu’ di diritti speciali o
esclusivi concessi loro dall’autorita’ competente;
2) parte III del presente codice, gli enti che svolgono una delle
attivita’ di cui all’allegato II ed aggiudicano una concessione per
lo svolgimento di una di tali attivita’, quali:
2.1 le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali,
gli organismi di diritto pubblico o le associazioni, unioni,
consorzi, comunque denominati, costituiti da uno o piu’ di tali
soggetti;
2.2 le imprese pubbliche di cui alla lettera t) del presente comma;
2.3 gli enti diversi da quelli indicati nei punti 2.1 e 2.2, ma
operanti sulla base di diritti speciali o esclusivi ai fini
dell’esercizio di una o piu’ delle attivita’ di cui all’allegato II.
Gli enti cui sono stati conferiti diritti speciali o esclusivi
mediante una procedura in cui sia stata assicurata adeguata
pubblicita’ e in cui il conferimento di tali diritti si basi su
criteri obiettivi non costituiscono «enti aggiudicatori» ai sensi del
presente punto 2.3;
f) «soggetti aggiudicatori», ai soli fini della parte IV, le
amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a), gli enti
aggiudicatori di cui alla lettera e) nonche’ i diversi soggetti
pubblici o privati assegnatari dei fondi, di cui alla citata parte
IV;
g) «altri soggetti aggiudicatori», i soggetti privati tenuti
all’osservanza delle disposizioni del presente codice;
h) «joint venture», l’associazione tra due o piu’ enti, finalizzata
all’attuazione di un progetto o di una serie di progetti o di
determinate intese di natura commerciale o finanziaria;
i) «centrale di committenza», un’amministrazione aggiudicatrice o
un ente aggiudicatore che forniscono attivita’ di centralizzazione
delle committenze e, se del caso, attivita’ di committenza
ausiliarie;
l) «attivita’ di centralizzazione delle committenze», le attivita’
svolte su base permanente riguardanti:
1) l’acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni
appaltanti;
2) l’aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro
per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;
m) «attivita’ di committenza ausiliarie», le attivita’ che
consistono nella prestazione di supporto alle attivita’ di
committenza, in particolare nelle forme seguenti:
1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti
di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per
lavori, forniture o servizi;
2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle
procedure di appalto;
3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto
della stazione appaltante interessata;
4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della
stazione appaltante interessata;
n) «soggetto aggregatore», le centrali di committenza iscritte
nell’elenco istituito ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
o) «stazione appaltante», le amministrazioni aggiudicatrici di cui
alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i
soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti
aggiudicatori di cui alla lettera g);
p) «operatore economico», una persona fisica o giuridica, un ente
pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa
qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza
personalita’ giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse
economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23
luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori
o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;
q) «concessionario», un operatore economico cui e’ stata affidata o
aggiudicata una concessione;
r) «promotore», un operatore economico che partecipa ad un
partenariato pubblico privato;
s) «prestatore di servizi in materia di appalti», un organismo
pubblico o privato che offre servizi di supporto sul mercato
finalizzati a garantire lo svolgimento delle attivita’ di committenza
da parte dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e);
t) «imprese pubbliche», le imprese sulle quali le amministrazioni
aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente,
un’influenza dominante o perche’ ne sono proprietarie, o perche’ vi
hanno una partecipazione finanziaria, o in virtu’ delle norme che
disciplinano dette imprese. L’influenza dominante e’ presunta quando
le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente,
riguardo all’impresa, alternativamente o cumulativamente:
1) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;
2) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni
emesse dall’impresa;
3) possono designare piu’ della meta’ dei membri del consiglio di
amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’impresa;
u) «raggruppamento temporaneo», un insieme di imprenditori, o
fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante
scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di
affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante
presentazione di una unica offerta;
v) «consorzio», i consorzi previsti dall’ordinamento, con o senza
personalita’ giuridica;
z) «impresa collegata», qualsiasi impresa i cui conti annuali siano
consolidati con quelli dell’ente aggiudicatore a norma degli articoli
25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e
successive modificazioni. Nel caso di enti cui non si applica il
predetto decreto legislativo, per «impresa collegata» si intende,
anche alternativamente, qualsiasi impresa:
1) su cui l’ente aggiudicatore possa esercitare, direttamente o
indirettamente, un’influenza dominante; oppure che possa esercitare
un’influenza dominante sull’ente aggiudicatore;
2) che, come l’ente aggiudicatore, sia soggetta all’influenza
dominante di un’altra impresa in virtu’ di rapporti di proprieta’, di
partecipazione finanziaria ovvero di norme interne;
aa) «microimprese, piccole e medie imprese», le imprese come
definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6
maggio 2003. In particolare, sono medie imprese le imprese che hanno
meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni
di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43
milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50
occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non
superiore a 10 milioni di euro; sono micro imprese le imprese che
hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di
bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
bb) «candidato», un operatore economico che ha sollecitato un
invito o e’ stato invitato a partecipare a una procedura ristretta, a
una procedura competitiva con negoziazione, a una procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara, a un dialogo
competitivo o a un partenariato per l’innovazione o ad una procedura
per l’aggiudicazione di una concessione;
cc) «offerente», l’operatore economico che ha presentato
un’offerta;
dd) «contratti» o «contratti pubblici», i contratti di appalto o di
concessione aventi per oggetto l’acquisizione di servizi o di
forniture, ovvero l’esecuzione di opere o lavori, posti in essere
dalle stazioni appaltanti;
ee) «contratti di rilevanza europea», i contratti pubblici il cui
valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto e’ pari o
superiore alle soglie di cui all’articolo 35 e che non rientrino tra
i contratti esclusi;
ff) «contratti sotto soglia», i contratti pubblici il cui valore
stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto e’ inferiore alle
soglie di cui all’articolo 35;
gg) «settori ordinari»,i settori dei contratti pubblici, diversi da
quelli relativi a gas, energia termica, elettricita’, acqua,
trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come
disciplinati dalla parte II del presente codice, in cui operano le
stazioni appaltanti;
hh) «settori speciali» i settori dei contratti pubblici relativi a
gas, energia termica, elettricita’, acqua, trasporti, servizi
postali, sfruttamento di area geografica, come disciplinati dalla
parte II del presente codice;
ii) «appalti pubblici», i contratti a titolo oneroso, stipulati per
iscritto tra una o piu’ stazioni appaltanti e uno o piu’ operatori
economici, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di
prodotti e la prestazione di servizi;
ll) «appalti pubblici di lavori», i contratti stipulati per
iscritto tra una o piu’ stazioni appaltanti e uno o piu’ operatori
economici aventi per oggetto:
1) l’esecuzione di lavori relativi a una delle attivita’ di cui
all’allegato I;
2) l’esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l’esecuzione
di un’opera;
3) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un’opera
corrispondente alle esigenze specificate dall’amministrazione
aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore che esercita un’influenza
determinante sul tipo o sulla progettazione dell’opera;
mm) «scritto o per iscritto», un insieme di parole o cifre che puo’
essere letto, riprodotto e poi comunicato, comprese le informazioni
trasmesse e archiviate con mezzi elettronici;
nn) «lavori» di cui all’allegato I, le attivita’ di costruzione,
demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia,
sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
oo) «lavori complessi», i lavori che superano la soglia di 15
milioni di euro e sono caratterizzati da particolare complessita’ in
relazione alla tipologia delle opere, all’utilizzo di materiali e
componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano
difficolta’ logistiche o particolari problematiche geotecniche,
idrauliche, geologiche e ambientali;
pp) «opera», il risultato di un insieme di lavori, che di per se’
esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia
quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di
genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale, di
presidio agronomico e forestale, paesaggistica e di ingegneria
naturalistica;
qq) «lotto funzionale», uno specifico oggetto di appalto da
aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, ovvero parti di
un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione
sia tale da assicurarne funzionalita’, fruibilita’ e fattibilita’
indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti;
rr) «opere pubbliche incompiute», opere pubbliche incompiute di cui
all’articolo 44-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
nonche’ di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti 13 marzo 2013, n. 42;
ss) «appalti pubblici di servizi», i contratti tra una o piu’
stazioni appaltanti e uno o piu’ soggetti economici, aventi per
oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla
lettera ll);
tt) «appalti pubblici di forniture», i contratti tra una o piu’
stazioni appaltanti e uno o piu’ soggetti economici aventi per
oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o
l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto, di
prodotti. Un appalto di forniture puo’ includere, a titolo
accessorio, lavori di posa in opera e di installazione;
uu) «concessione di lavori», un contratto a titolo oneroso
stipulato per iscritto in virtu’ del quale una o piu’ stazioni
appaltanti affidano l’esecuzione di lavori ad uno o piu’ operatori
economici riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il
diritto di gestire le opere oggetto del contratto o tale diritto
accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario
del rischio operativo legato alla gestione delle opere;
vv) «concessione di servizi», un contratto a titolo oneroso
stipulato per iscritto in virtu’ del quale una o piu’ stazioni
appaltanti affidano a uno o piu’ operatori economici la fornitura e
la gestione di servizi diversi dall’esecuzione di lavori di cui alla
lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il
diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto
accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario
del rischio operativo legato alla gestione dei servizi;
zz) «rischio operativo», il rischio legato alla gestione dei lavori
o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell’offerta o di
entrambi, trasferito al concessionario. Si considera che il
concessionario assuma il rischio operativo nel caso in cui, in
condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli
investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei
lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio
trasferita al concessionario deve comportare una reale esposizione
alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita
stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o
trascurabile;
aaa) «rischio di costruzione», il rischio legato al ritardo nei
tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto,
all’aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell’opera e
al mancato completamento dell’opera;
bbb) «rischio di disponibilita’», il rischio legato alla capacita’,
da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali
pattuite, sia per volume che per standard di qualita’ previsti;
ccc) «rischio di domanda», il rischio legato ai diversi volumi di
domanda del servizio che il concessionario deve soddisfare, ovvero il
rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa;
ddd) «concorsi di progettazione», le procedure intese a fornire
alle stazioni appaltanti, nel settore dell’architettura,
dell’ingegneria, del restauro e della tutela dei beni culturali e
archeologici, della pianificazione urbanistica e territoriale,
paesaggistica, naturalistica, geologica, del verde urbano e del
paesaggio forestale agronomico, nonche’ nel settore della messa in
sicurezza e della mitigazione degli impatti idrogeologici ed
idraulici e dell’elaborazione di dati, un piano o un progetto,
selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o
senza assegnazione di premi;
eee) «contratto di partenariato pubblico privato», il contratto a
titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o piu’
stazioni appaltanti conferiscono a uno o piu’ operatori economici per
un periodo determinato in funzione della durata dell’ammortamento
dell’investimento o delle modalita’ di finanziamento fissate, un
complesso di attivita’ consistenti nella realizzazione,
trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un’opera in
cambio della sua disponibilita’, o del suo sfruttamento economico, o
della fornitura di un servizio connesso all’utilizzo dell’opera
stessa, con assunzione di rischio secondo modalita’ individuate nel
contratto, da parte dell’operatore. Fatti salvi gli obblighi di
comunicazione previsti dall’articolo 44, comma 1-bis, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applicano i
contenuti delle decisioni Eurostat;
fff) «equilibrio economico e finanziario», la contemporanea
presenza delle condizioni di convenienza economico e sostenibilita’
finanziaria. Per convenienza economica si intende la capacita’ del
progetto di creare valore nell’arco dell’efficacia del contratto e di
generare un livello di redditivita’ adeguato per il capitale
investito; per sostenibilita’ finanziaria si intende la capacita’ del
progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il
rimborso del finanziamento;
ggg) «locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica
utilita’», il contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi
finanziari e l’esecuzione di lavori;
hhh) «contratto di disponibilita’», il contratto mediante il quale
sono affidate, a rischio e a spese dell’affidatario, la costruzione e
la messa a disposizione a favore dell’amministrazione aggiudicatrice
di un’opera di proprieta’ privata destinata all’esercizio di un
pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. Si intende per messa
a disposizione l’onere assunto a proprio rischio dall’affidatario di
assicurare all’amministrazione aggiudicatrice la costante fruibilita’
dell’opera, nel rispetto dei parametri di funzionalita’ previsti dal
contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e la
risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti;
iii) «accordo quadro», l’accordo concluso tra una o piu’ stazioni
appaltanti e uno o piu’ operatori economici, il cui scopo e’ quello
di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante
un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se
del caso, le quantita’ previste;
lll) «diritto esclusivo», il diritto concesso da un’autorita’
competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o
disposizione amministrativa pubblicata compatibile con i Trattati,
avente l’effetto di riservare a un unico operatore economico
l’esercizio di un’attivita’ e di incidere sostanzialmente sulla
capacita’ di altri operatori economici di esercitare tale attivita’;
mmm) «diritto speciale», il diritto concesso da un’autorita’
competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o
disposizione amministrativa pubblicata compatibile con i trattati
avente l’effetto di riservare a due o piu’ operatori economici
l’esercizio di un’attivita’ e di incidere sostanzialmente sulla
capacita’ di altri operatori economici di esercitare tale attivita’;
nnn) «profilo di committente», il sito informatico di una stazione
appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni
previsti dal presente codice, nonche’ dall’allegato V;
ooo) «documento di gara», qualsiasi documento prodotto dalle
stazioni appaltanti o al quale le stazioni appaltanti fanno
riferimento per descrivere o determinare elementi dell’appalto o
della procedura, compresi il bando di gara, l’avviso di
preinformazione, nel caso in cui sia utilizzato come mezzo di
indizione di gara, l’avviso periodico indicativo o gli avvisi
sull’esistenza di un sistema di qualificazione, le specifiche
tecniche, il documento descrittivo, le condizioni contrattuali
proposte, i modelli per la presentazione di documenti da parte di
candidati e offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente
applicabili e gli eventuali documenti complementari;
ppp) «documento di concessione», qualsiasi documento prodotto dalle
stazioni appaltanti o al quale la stazione appaltante fa riferimento
per descrivere o determinare gli elementi della concessione o della
procedura, compresi il bando di concessione, i requisiti tecnici e
funzionali, le condizioni proposte per la concessione, i formati per
la presentazione di documenti da parte di candidati e offerenti, le
informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali
documenti complementari;
qqq) «clausole sociali», disposizioni che impongono a un datore di
lavoro il rispetto di determinati standard di protezione sociale e
del lavoro come condizione per svolgere attivita’ economiche in
appalto o in concessione o per accedere a benefici di legge e
agevolazioni finanziarie;
rrr) «procedure di affidamento» e «affidamento», l’affidamento di
lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione mediante
appalto; l’affidamento di lavori o servizi mediante concessione;
l’affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee;
sss) «procedure aperte», le procedure di affidamento in cui ogni
operatore economico interessato puo’ presentare un’offerta;
ttt) «procedure ristrette», le procedure di affidamento alle quali
ogni operatore economico puo’ chiedere di partecipare e in cui
possono presentare un’offerta soltanto gli operatori economici
invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalita’ stabilite dal
presente codice;
uuu) «procedure negoziate», le procedure di affidamento in cui le
stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti
e negoziano con uno o piu’ di essi le condizioni dell’appalto;
vvv) «dialogo competitivo», una procedura di affidamento nella
quale la stazione appaltante avvia un dialogo con i candidati ammessi
a tale procedura, al fine di elaborare una o piu’ soluzioni atte a
soddisfare le sue necessita’ e sulla base della quale o delle quali i
candidati selezionati sono invitati a presentare le offerte;
qualsiasi operatore economico puo’ chiedere di partecipare a tale
procedura;
zzz) «sistema telematico», un sistema costituito da soluzioni
informatiche e di telecomunicazione che consentono lo svolgimento
delle procedure di cui al presente codice;
aaaa) «sistema dinamico di acquisizione», un processo di
acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente,
le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato
soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, aperto per tutta
la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i
criteri di selezione;
bbbb) «mercato elettronico», uno strumento di acquisto e di
negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori
alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua
procedure di scelta del contraente interamente gestite per via
telematica;
cccc) «strumenti di acquisto», strumenti di acquisizione che non
richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli
strumenti di acquisto:
1) le convenzioni quadro di cui all’articolo 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della normativa vigente,
da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori;
2) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando
gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del
confronto competitivo;
3) il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel
caso di acquisti effettuati a catalogo;
dddd) «strumenti di negoziazione», strumenti di acquisizione che
richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli
strumenti di negoziazione:
1) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso
in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del
confronto competitivo;
2) il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di
committenza;
3) il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel
caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale;
4) i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque
consentono lo svolgimento delle procedure ai sensi del presente
codice;
eeee) «strumenti telematici di acquisto» e «strumenti telematici di
negoziazione», strumenti di acquisto e di negoziazione gestiti
mediante un sistema telematico;
ffff) «asta elettronica», un processo per fasi successive basato su
un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi
modificati al ribasso o di nuovi valori riguardanti taluni elementi
delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa
delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere
effettuata sulla base di un trattamento automatico;
gggg) «amministrazione diretta», le acquisizioni effettuate dalle
stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente
acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente
assunto per l’occasione, sotto la direzione del responsabile del
procedimento;
hhhh) «ciclo di vita», tutte le fasi consecutive o interconnesse,
compresi la ricerca e lo sviluppo da realizzare, la produzione, gli
scambi e le relative condizioni, il trasporto, l’utilizzazione e la
manutenzione, della vita del prodotto o del lavoro o della
prestazione del servizio, dall’acquisizione della materia prima o
dalla generazione delle risorse fino allo smaltimento, allo
smantellamento e alla fine del servizio o all’utilizzazione;
iiii) «etichettatura», qualsiasi documento, certificato o attestato
con cui si conferma che i lavori, i prodotti, i servizi, i processi o
le procedure in questione soddisfano determinati requisiti;
llll) «requisiti per l’etichettatura», i requisiti che devono
essere soddisfatti dai lavori, prodotti, servizi, processi o
procedure allo scopo di ottenere la pertinente etichettatura;
mmmm) «fornitore di servizi di media», la persona fisica o
giuridica che assume la responsabilita’ editoriale della scelta del
contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne
determina le modalita’ di organizzazione;
nnnn) «innovazione», l’attuazione di un prodotto, servizio o
processo nuovo o che ha subito significativi miglioramenti tra cui
quelli relativi ai processi di produzione, di edificazione o di
costruzione o quelli che riguardano un nuovo metodo di
commercializzazione o organizzativo nelle prassi commerciali,
nell’organizzazione del posto di lavoro o nelle relazioni esterne;
oooo) «programma», una serie di immagini animate, sonore o non, che
costituiscono un singolo elemento nell’ambito di un palinsesto o di
un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media la cui
forma e il cui contenuto sono comparabili alla forma e al contenuto
della radiodiffusione televisiva. Sono compresi i programmi
radiofonici e i materiali ad essi associati. Non si considerano
programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in
immagini fisse;
pppp) «mezzo elettronico», un mezzo che utilizza apparecchiature
elettroniche di elaborazione, compresa la compressione numerica, e di
archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione
e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri
mezzi elettromagnetici;
qqqq) «rete pubblica di comunicazioni», una rete di comunicazione
elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che
supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di
reti;
rrrr) «servizio di comunicazione elettronica», i servizi forniti,
di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente
nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche,
compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione
nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad
esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando
reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un
controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i
servizi della societa’ dell’informazione di cui all’articolo 2, comma
1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non
consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di
segnali su reti di comunicazione elettronica;
ssss) «AAP», l’accordo sugli appalti pubblici stipulato nel quadro
dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round;
tttt) «Vocabolario comune per gli appalti pubblici», CPV (Common
Procurement Vocabulary), la nomenclatura di riferimento per gli
appalti pubblici adottata dal regolamento (CE) n. 2195/2002,
assicurando nel contempo la corrispondenza con le altre nomenclature
esistenti;
uuuu) «codice» , il presente decreto che disciplina i contratti
pubblici di lavori, servizi, forniture;
vvvv) «servizi di architettura e ingegneria e altri servizi
tecnici», i servizi riservati ad operatori economici esercenti una
professione regolamentata ai sensi dell’articolo 3 della direttiva
2005/36/CE.
zzzz) «categorie di opere generali» le opere e i lavori
caratterizzati da una pluralita’ di lavorazioni indispensabili per
consegnare l’opera o il lavoro finito in ogni sua parte;
aaaaa) «categorie di opere specializzate» le lavorazioni che,
nell’ambito del processo realizzativo dell’opera o lavoro necessitano
di una particolare specializzazione e professionalita’;
bbbbb) «opere e lavori puntuali» quelli che interessano una
limitata area di territorio;
ccccc) «opere e lavori a rete» quelli che, destinati al movimento
di persone e beni materiali e immateriali, presentano prevalente
sviluppo unidimensionale e interessano vaste estensioni di
territorio;
ddddd) «appalto a corpo» qualora il corrispettivo contrattuale si
riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e come dedotta
dal contratto;
eeeee) «appalto a misura» qualora il corrispettivo contrattuale
viene determinato applicando alle unita’ di misura delle singole
parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto;
fffff) «aggregazione», accordo fra due o piu’ amministrazioni
aggiudicatrici o enti aggiudicatori per la gestione comune di alcune
o di tutte le attivita’ di programmazione, di progettazione, di
affidamento, di esecuzione e di controllo per l’acquisizione di beni,
servizi o lavori;
ggggg) «lotto prestazionale», uno specifico oggetto di appalto da
aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, definito su
base qualitativa, in conformita’ alle varie categorie e
specializzazioni presenti o in conformita’ alle diverse fasi
successive del progetto.
TITOLO II
CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 4
Principi relativi all’affidamento di contratti pubblici esclusi
1. L’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori,
servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di
applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei
principi di economicita’, efficacia, imparzialita’, parita’ di
trattamento, trasparenza, proporzionalita’ , pubblicita’, tutela
dell’ambiente ed efficienza energetica.
Art. 5
Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti
pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici
nell’ambito del settore pubblico
1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o
speciali, aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice o da un
ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di
diritto privato, non rientra nell’ambito di applicazione del presente
codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore esercita
sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi;
b) oltre l’80 per cento delle attivita’ della persona giuridica
controllata e’ effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa
affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre
persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice o
da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
c) nella persona giuridica controllata non vi e’ alcuna
partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di
partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione
nazionale, in conformita’ dei trattati, che non esercitano
un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata.
2. Un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore
esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a),
qualora essa eserciti un’influenza determinante sia sugli obiettivi
strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica
controllata. Tale controllo puo’ anche essere esercitato da una
persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo
dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore.
3. Il presente codice non si applica anche quando una persona
giuridica controllata che e’ un’amministrazione aggiudicatrice o un
ente aggiudicatore, aggiudica un appalto o una concessione alla
propria amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore
controllante o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla
stessa amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, a
condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato
l’appalto pubblico non vi sia alcuna partecipazione diretta di
capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali
privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte
dalla legislazione nazionale, in conformita’ dei trattati, che non
esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica
controllata.
4. Un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore puo’
aggiudicare un appalto pubblico o una concessione senza applicare il
presente codice qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1,
anche in caso di controllo congiunto.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori
esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando
sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono
composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici
o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono
rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti
aggiudicatori partecipanti;
b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in
grado di esercitare congiuntamente un’influenza determinante sugli
obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona
giuridica;
c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari
a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti
aggiudicatori controllanti.
6. Un accordo concluso esclusivamente tra due o piu’
amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di
applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le
seguenti condizioni:
a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti,
finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a
svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che
essi hanno in comune;
b) l’attuazione di tale cooperazione e’ retta esclusivamente da
considerazioni inerenti all’interesse pubblico;
c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori
partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle
attivita’ interessate dalla cooperazione.
7. Per determinare la percentuale delle attivita’ di cui al comma
1, lettera b), e al comma 6, lettera c), si prende in considerazione
il fatturato totale medio, o una idonea misura alternativa basata
sull’attivita’, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o
amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore nei settori dei
servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti
l’aggiudicazione dell’appalto o della concessione.
8. Se, a causa della data di costituzione o di inizio
dell’attivita’ della persona giuridica o amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero a causa della
riorganizzazione delle sue attivita’, il fatturato o la misura
alternativa basata sull’attivita’, quali i costi, non e’ disponibile
per i tre anni precedenti o non e’ piu’ pertinente, e’ sufficiente
dimostrare, segnatamente in base a proiezioni dell’attivita’, che la
misura dell’attivita’ e’ credibile.
9. Nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di
societa’ miste per la realizzazione e gestione di un’opera pubblica o
per l’organizzazione e la gestione di un servizio di interesse
generale, la scelta del socio privato avviene con procedure di
evidenza pubblica.
Art. 6
Appalti nei settori speciali e concessioni aggiudicati ad una joint-
venture o ad un ente aggiudicatore facente parte di una joint
venture
1. In deroga all’articolo 5, a condizione che la joint venture sia
stata costituita per le attivita’ oggetto dell’appalto o della
concessione per un periodo di almeno tre anni e che l’atto
costitutivo preveda che gli enti aggiudicatori che la compongono ne
faranno parte almeno per un periodo di pari durata, il codice non si
applica agli appalti nei settori speciali e alle concessioni
aggiudicate da:
a) una joint venture, ovvero una associazione o consorzio o una
impresa comune aventi personalita’ giuridica composti esclusivamente
da piu’ enti aggiudicatori, per svolgere un’attivita’ ai sensi degli
articoli da 115 a 121 di cui all’allegato II con un’impresa collegata
a uno di tali enti aggiudicatori
b) un ente aggiudicatore alla joint venture di cui fa parte.
2. Gli enti aggiudicatori notificano alla Commissione europea, su
richiesta, le seguenti informazioni relative alle imprese di cui
all’articolo 3 comma 1, lettera z), secondo periodo:
a) i nomi delle imprese o delle joint venture interessate;
b) la natura e il valore degli appalti e delle concessioni
considerati;
Gli elementi che la Commissione europea richiede per provare che le
relazioni tra l’ente aggiudicatore e l’impresa o la joint venture cui
gli appalti o le concessioni sono aggiudicati, soddisfano i requisiti
di cui al presente articolo e all’articolo 7.
Art. 7
Appalti e concessioni aggiudicati ad un’impresa collegata
1. In deroga all’articolo 5 e ove siano rispettate le condizioni di
cui al comma 2, il presente codice non si applica alle concessioni e
agli appalti nei settori speciali aggiudicati da un ente
aggiudicatore a un’impresa collegata o da una joint venture, composta
esclusivamente da piu’ enti aggiudicatori per svolgere attivita’
descritte agli articoli da 115 a 121 e di cui all’allegato II a
un’impresa collegata a uno di tali enti aggiudicatori.
2. Il comma 1 si applica agli appalti e alle concessioni di servizi
e di lavori nonche’ agli appalti di forniture, purche’ almeno l’80
per cento del fatturato totale realizzato in media dall’impresa
collegata negli ultimi tre anni, tenendo conto di tutti i servizi,
lavori e forniture prestati da tale impresa, provenga dalle
prestazioni rese all’ente aggiudicatore o alle altre imprese cui e’
collegata.
3. Se, a causa della data della costituzione o di inizio
dell’attivita’ dell’impresa collegata, il fatturato degli ultimi tre
anni non e’ disponibile, l’impresa ha l’onere di dimostrare, in base
a proiezioni dell’attivita’, che probabilmente realizzera’ il
fatturato di cui al comma 2.
4. Se piu’ imprese collegate all’ente aggiudicatore con il quale
formano un gruppo economico forniscono gli stessi o simili servizi,
forniture o lavori, le percentuali sono calcolate tenendo conto del
fatturato totale derivante dalla prestazione dei servizi o
l’esecuzione dei lavori, per ciascuna di tali imprese collegate.
Art. 8
Esclusione di attivita’ direttamente esposte alla concorrenza
1. Gli appalti destinati a permettere lo svolgimento di
un’attivita’ di cui agli articoli da 115 a 121, i concorsi di
progettazione organizzati per il perseguimento di tale attivita’,
nonche’ le concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori, non sono
soggetti al presente codice se l’attivita’ e’ direttamente esposta
alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. L’attivita’ puo’
costituire parte di un settore piu’ ampio o essere esercitata
unicamente in determinate parti del territorio nazionale. La
valutazione dell’esposizione alla concorrenza ai fini del presente
codice viene effettuata dalla Commissione europea, tenendo conto del
mercato delle attivita’ in questione e del mercato geografico di
riferimento, ai sensi dei commi 2 e 3. Essa lascia impregiudicata
l’applicazione della normativa in materia di concorrenza.
2. Ai fini del comma 1, per determinare se un’attivita’ e’
direttamente esposta alla concorrenza, si tiene conto di criteri
conformi alle disposizioni del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea in materia di concorrenza, tra i quali possono figurare le
caratteristiche dei prodotti o servizi interessati, l’esistenza di
prodotti o servizi alternativi considerati sostituibili sul versante
della domanda o dell’offerta, i prezzi e la presenza, effettiva o
potenziale, di piu’ fornitori dei prodotti o servizi in questione.
3. Il mercato geografico di riferimento, sulla cui base viene
valutata l’esposizione alla concorrenza, e’ costituito dal territorio
dove le imprese interessate intervengono nell’offerta e nella domanda
di prodotti e di servizi, nel quale le condizioni di concorrenza sono
sufficientemente omogenee e che puo’ essere distinto dai territori
vicini, in particolare per condizioni di concorrenza sensibilmente
diverse da quelle che prevalgono in quei territori. Questa
valutazione tiene conto in particolare della natura e delle
caratteristiche dei prodotti o servizi in questione, dell’esistenza
di ostacoli all’entrata o di preferenze dei consumatori, nonche’
dell’esistenza, tra il territorio in oggetto e quelli vicini, di
differenze notevoli sotto il profilo delle quote di mercato delle
imprese o di differenze sostanziali a livello di prezzi.
4. Ai fini del comma 1, sono mercati liberamente accessibili quelli
indicati nell’allegato VI per i quali sono stati adottati i
provvedimenti attuativi. Se non e’ possibile presumere il libero
accesso a un mercato in base al precedente periodo, si deve
dimostrare che l’accesso al mercato in questione e’ libero di fatto e
di diritto.
5. Quando sulla base delle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si
ritiene che una determinata attivita’ sia direttamente esposta alla
concorrenza su mercati liberamente accessibili, il Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro competente per
settore, puo’ richiedere alla Commissione europea di stabilire che le
disposizioni del presente codice non si applichino all’aggiudicazione
di appalti o all’organizzazione di concorsi di progettazione per il
perseguimento dell’attivita’ in questione, nonche’ alle concessioni
aggiudicate da enti aggiudicatori, informando la Commissione di tutte
le circostanze pertinenti, in particolare delle disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative o degli accordi in
relazione al rispetto delle condizioni di cui al comma 1, nonche’
delle eventuali determinazioni assunte al riguardo dalle Autorita’
indipendenti competenti. La richiesta puo’ riguardare attivita’ che
fanno parte di un settore piu’ ampio o che sono esercitate unicamente
in determinate parti del territorio nazionale, se del caso allegando
la posizione adottata dalla competente Autorita’ indipendente.
6. Gli enti aggiudicatori possono chiedere alla Commissione europea
di stabilire l’applicabilita’ del comma 1 ad una determinata
attivita’. Salvo che la richiesta sia corredata da una posizione
motivata e giustificata, adottata dalla Autorita’ indipendente
competente, che illustri in modo approfondito le condizioni per
l’eventuale applicabilita’ del citato comma 1, a seguito
dell’informazione data dalla Commissione in ordine alla richiesta,
l’Autorita’ di cui al comma 5 comunica alla Commissione le
circostanze indicate nel predetto comma.
7. Gli appalti destinati a permettere lo svolgimento dell’attivita’
di cui al comma 1 e i concorsi di progettazione organizzati per il
perseguimento di tale attivita’ e le concessioni aggiudicate da enti
aggiudicatori non sono piu’ soggetti al presente codice se la
Commissione europea:
a) ha adottato un atto di esecuzione che stabilisce
l’applicabilita’ del comma 1, in conformita’ al comma medesimo entro
il termine previsto dall’allegato VII;
b) non ha adottato l’atto di esecuzione entro il termine previsto
dall’allegato di cui alla lettera a) del presente comma.
8. La richiesta presentata a norma dei commi 5 e 6 puo’ essere
modificata, con il consenso della Commissione europea, in particolare
per quanto riguarda le attivita’ o l’area geografica interessate. In
tal caso, per l’adozione dell’atto di esecuzione di cui al comma 7,
si applica un nuovo termine, calcolato ai sensi del paragrafo 1
dell’allegato VII, salvo che la Commissione europea concordi un
termine piu’ breve con l’Autorita’ o l’ente aggiudicatore che ha
presentato la richiesta.
9. Se un’attivita’ e’ gia’ oggetto di una procedura ai sensi dei
commi 5, 6 e 8, le ulteriori richieste riguardanti la stessa
attivita’, pervenute alla Commissione europea prima della scadenza
del termine previsto per la prima domanda, non sono considerate come
nuove procedure e sono esaminate nel quadro della prima richiesta.
Art. 9
Contratti di servizi aggiudicati in base ad un diritto esclusivo
1. Le disposizioni del presente codice relative ai settori ordinari
e ai settori speciali non si applicano agli appalti pubblici di
servizi aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice, a un’altra
amministrazione aggiudicatrice, a un ente che sia amministrazione
aggiudicatrice o a un’associazione di amministrazioni aggiudicatrici
in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtu’ di
disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni
amministrative pubblicate che siano compatibili con il Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea.
2. Il presente codice non si applica alle concessioni di servizi
aggiudicate a un’amministrazione aggiudicatrice o a un ente
aggiudicatore di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), numero 1),
punto 1.1 o a un’associazione dei medesimi in base a un diritto
esclusivo. Il presente codice non si applica alle concessioni di
servizi aggiudicate a un operatore economico sulla base di un diritto
esclusivo che e’ stato concesso ai sensi del TFUE, di atti giuridici
dell’Unione europea e della normativa nazionale recanti norme comuni
in materia di accesso al mercato applicabili alle attivita’ di cui
all’allegato II.
3. In deroga al comma 2, secondo periodo, qualora la legislazione
settoriale ivi richiamata non preveda specifici obblighi di
trasparenza, si applicano le disposizioni dell’articolo 29. Qualora,
ai sensi del comma 2, sia concesso un diritto esclusivo a un
operatore economico per l’esercizio di una delle attivita’ di cui
all’allegato II, la cabina di regia di cui all’articolo 212 informa
in merito la Commissione europea entro il mese successivo alla
concessione di detto diritto esclusivo.
Art. 10
Contratti nel settore dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali
1. Le disposizioni del presente codice relative ai settori ordinari
non si applicano agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione
nei settori speciali che sono aggiudicati o organizzati dalle
amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o piu’ delle
attivita’ di cui agli articoli da 115 a 121 e sono aggiudicati per
l’esercizio di tali attivita’, ne’ agli appalti pubblici esclusi
dall’ambito di applicazione delle disposizioni relative ai settori
speciali, in forza degli articoli 8, 13 e 15, ne’ agli appalti
aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice che fornisce servizi
postali, ai sensi dell’articolo 120, comma 2, lettera b), per il
perseguimento delle seguenti attivita’:
a) servizi speciali connessi a strumenti elettronici ed effettuati
interamente per via elettronica, compresa la trasmissione sicura per
via elettronica di documenti codificati, servizi di gestione degli
indirizzi e la trasmissione della posta elettronica registrata;
b) servizi finanziari identificati con i codici del CPV da
66100000-1 a 66720000-3 e rientranti nell’ambito di applicazione
dell’articolo 17, comma 1, lettera e), compresi in particolare i
vaglia postali e i trasferimenti da conti correnti postali;
c) servizi di filatelia;
d) servizi logistici, ossia i servizi che associano la consegna
fisica o il deposito di merci ad altre funzioni non connesse ai
servizi postali.
Art. 11
Appalti aggiudicati da particolari enti aggiudicatori per l’acquisto
di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati
alla produzione di energia
1. Le disposizioni del presente codice non si applicano:
a) agli appalti per l’acquisto di acqua, se aggiudicati da enti
aggiudicatori che esercitano una o entrambe le attivita’ relative
all’acqua potabile di cui all’articolo 117, comma 1;
b) agli appalti aggiudicati da enti aggiudicatori che sono essi
stessi attivi nel settore dell’energia in quanto esercitano
un’attivita’ di cui agli articoli 115, comma 1, 116 e 121 per la
fornitura di:
1) energia;
2) combustibili destinati alla produzione di energia.
Art. 12
Esclusioni specifiche per le concessioni nel settore idrico
1. Le disposizioni del presente codice non si applicano alle
concessioni aggiudicate per:
a) fornire o gestire reti fisse destinate alla fornitura di un
servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o
la distribuzione di acqua potabile;
b) alimentare tali reti con acqua potabile.
2. Le disposizioni del presente codice non si applicano alle
concessioni riguardanti uno o entrambi dei seguenti aspetti quando
sono collegate a un’attivita’ di cui al comma 1:
a) progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, in cui
il volume d’acqua destinato all’approvvigionamento d’acqua potabile
rappresenti piu’ del 20 per cento del volume totale d’acqua reso
disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o drenaggio;
b) smaltimento o trattamento delle acque reflue.
Art. 13
Appalti nei settori speciali aggiudicati a scopo di rivendita o di
locazione a terzi
1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli
appalti aggiudicati nei settori speciali a scopo di rivendita o di
locazione a terzi, quando l’ente aggiudicatore non gode di alcun
diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione
dell’oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente
venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni dell’ente
aggiudicatore.
2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione europea, su
richiesta, tutte le categorie di prodotti o di attivita’ che
considerano escluse in virtu’ del comma 1, nei termini da essa
indicati, evidenziando nella comunicazione quali informazioni hanno
carattere commerciale sensibile.
3. Le disposizioni del presente codice relative ai settori speciali
non si applicano comunque alle categorie di prodotti o attivita’
oggetto degli appalti di cui al comma 1 considerati esclusi dalla
Commissione europea con atto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea.
Art. 14
Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per
fini diversi dal perseguimento di un’attivita’ interessata o per
l’esercizio di un’attivita’ in un Paese terzo
1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli
appalti aggiudicati dagli enti aggiudicatori per scopi diversi dal
perseguimento delle attivita’ di cui agli articoli da 115 a 121, o
per l’esercizio di tali attivita’ in un Paese terzo, in circostanze
che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un’area
geografica all’interno dell’Unione europea, e ai concorsi di
progettazione organizzati a tali fini.
2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione europea, su
richiesta, tutte le categorie di attivita’ che considerano escluse in
virtu’ del comma 1, nei termini da essa indicati, evidenziando nella
comunicazione quali informazioni hanno carattere commerciale
sensibile.
3. Le disposizioni del presente codice non si applicano comunque
alle categorie di attivita’ oggetto degli appalti di cui al comma 1
considerati esclusi dalla Commissione europea in elenchi pubblicati
periodicamente nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea
Art. 15
Esclusioni nel settore delle comunicazioni elettroniche
1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli
appalti pubblici e ai concorsi di progettazione nei settori ordinari
e alle concessioni principalmente finalizzati a permettere alle
amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione
di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico
di uno o piu’ servizi di comunicazioni elettroniche. Ai fini del
presente articolo, si applicano le definizioni di «rete pubblica di
comunicazioni» e «servizio di comunicazione elettronica» contenute
nell’articolo 1 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e
successive modificazioni.
Art. 16
Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in
base a norme internazionali
1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli
appalti pubblici, ai concorsi di progettazione e alle concessioni che
le stazioni appaltanti e’ tenuto ad aggiudicare o ad organizzare nel
rispetto di procedure diverse da quelle previste dal presente codice
e stabilite da:
a) uno strumento giuridico che crea obblighi internazionali, quali
un accordo internazionale, concluso in conformita’ dei trattati
dell’Unione europea, tra lo Stato e uno o piu’ Paesi terzi o relative
articolazioni e riguardanti lavori, forniture o servizi destinati
alla realizzazione congiunta o alla gestione congiunta di un progetto
da parte dei soggetti firmatari;
b) un’organizzazione internazionale.
2. Il presente codice non si applica agli appalti pubblici, ai
concorsi di progettazione e alle concessioni che le stazioni
appaltanti aggiudica in base a norme previste da un’organizzazione
internazionale o da un’istituzione finanziaria internazionale, quando
gli appalti, i concorsi di progettazione o le concessioni sono
interamente finanziati dalla stessa organizzazione o istituzione; nel
caso di appalti pubblici, concorsi di progettazione o concessioni
cofinanziati prevalentemente da un’organizzazione internazionale o da
un’istituzione finanziaria internazionale, le parti si accordano
sulle procedure di aggiudicazione applicabili.
3. Fermo restando quanto previsto all’articolo 161, i commi 1 e 2
non si applicano agli appalti, ai concorsi di progettazione e alle
concessioni in materia di difesa e di sicurezza di cui al decreto
legislativo 15 novembre 2011, n. 208.
4. La Cabina di regia di cui all’articolo 212, comunica alla
Commissione europea gli strumenti giuridici indicati al comma 1,
lettera a).
Art. 17
Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di
servizi
1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli
appalti e alle concessioni di servizi:
a) aventi ad oggetto l’acquisto o la locazione, quali che siano le
relative modalita’ finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o
altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;
b) aventi ad oggetto l’acquisto, lo sviluppo, la produzione o
coproduzione di programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o
radiofonici che sono aggiudicati da fornitori di servizi di media
audiovisivi o radiofonici, ovvero gli appalti, anche nei settori
speciali, e le concessioni concernenti il tempo di trasmissione o la
fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi di media
audiovisivi o radiofonici. Ai fini della presente disposizione il
termine «materiale associato ai programmi» ha lo stesso significato
di «programma»;
c) concernenti i servizi d’arbitrato e di conciliazione;
d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:
1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai
sensi dell’articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e
successive modificazioni:
1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato
membro dell’Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un’istanza
arbitrale o conciliativa internazionale;
1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o
autorita’ pubbliche di uno Stato membro dell’Unione europea o un
Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni
internazionali;
2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei
procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio
concreto e una probabilita’ elevata che la questione su cui verte la
consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza
sia fornita da un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della legge 9
febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;
3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che
devono essere prestati da notai;
4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri
servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo
giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere
specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente,
all’esercizio dei pubblici poteri;
e) concernenti servizi finanziari relativi all’emissione,
all’acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri
strumenti finanziari ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e successive modificazioni, servizi forniti da banche
centrali e operazioni concluse con il Fondo europeo di stabilita’
finanziaria e il meccanismo europeo di stabilita’;
f) concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto che siano
correlati all’emissione, alla vendita, all’acquisto o al
trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;
g) concernenti i contratti di lavoro;
h) concernenti servizi di difesa civile, di protezione civile e di
prevenzione contro i pericoli forniti da organizzazioni e
associazioni senza scopo di lucro identificati con i codici CPV
75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7,
75252000-7, 75222000-8; 98113100-9 e 85143000-3 ad eccezione dei
servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza;
i) concernenti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per
ferrovia o metropolitana;
l) concernenti servizi connessi a campagne politiche, identificati
con i codici CPV 79341400-0, 92111230-3 e 92111240-6, se aggiudicati
da un partito politico nel contesto di una campagna elettorale per
gli appalti relativi ai settori ordinari e alle concessioni.
Art. 18
Esclusioni specifiche per contratti di concessioni
1. Le disposizioni del presente codice non si applicano:
a) alle concessioni di servizi di trasporto aereo sulla base di una
licenza di gestione a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio o alle concessioni di servizi di
trasporto pubblico di passeggeri ai sensi del regolamento (CE) n.
1370/2007;
b) alle concessioni di servizi di lotterie identificati con il
codice CPV 92351100-7 aggiudicate a un operatore economico sulla base
di un diritto esclusivo. Ai fini della presente lettera il concetto
di diritto esclusivo non include i diritti esclusivi. La concessione
di tale diritto esclusivo e’ soggetta alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea;
c) alle concessioni aggiudicate dagli enti aggiudicatori per
l’esercizio delle loro attivita’ in un Paese terzo, in circostanze
che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un’area
geografica all’interno dell’Unione europea.
Art. 19
Contratti di sponsorizzazione
1. L’affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori,
servizi o forniture per importi superiori a quarantamila euro,
mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalita’ di
assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, e’ soggetto
esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della
stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso,
con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici
interventi, ovvero si comunica l’avvenuto ricevimento di una proposta
di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del
contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione
dell’avviso, il contratto puo’ essere liberamente negoziato, purche’
nel rispetto dei principi di imparzialita’ e di parita’ di
trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse,
fermo restando il rispetto dell’articolo 80.
2. Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare
i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma
la necessita’ di verificare il possesso dei requisiti degli
esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia
e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in
materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad
eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli
esecutori. La stazione appaltante impartisce opportune prescrizioni
in ordine alla progettazione, all’esecuzione delle opere o forniture
e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.
Art. 20
Opera pubblica realizzata a spese del privato
1. Il presente codice non si applica al caso in cui
un’amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un
soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua
totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie
autorizzazioni, di un’opera pubblica o di un suo lotto funzionale o
di parte dell’opera prevista nell’ambito di strumenti o programmi
urbanistici, fermo restando il rispetto dell’articolo 80.
2. L’amministrazione, prima della stipula della convenzione, valuta
che il progetto di fattibilita’ delle opere da eseguire con
l’indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate e lo
schema dei relativi contratti di appalto presentati dalla controparte
siano rispondenti alla realizzazione delle opere pubbliche di cui al
comma 1.
3. La convenzione disciplina anche le conseguenze in caso di
inadempimento comprese anche eventuali penali e poteri sostitutivi.
TITOLO III
PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE
Art. 21
Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti
1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale
degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori
pubblici, nonche’ i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono
approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con
il bilancio.
2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione
triennale di cui al comma 1, ai fini del loro completamento ovvero
per l’individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo,
anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la
realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.
3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi
aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia
pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del
codice unico di progetto di cui all’articolo 11, della legge 16
gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualita’, per i
quali deve essere riportata l’indicazione dei mezzi finanziari
stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero
disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni
a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo
pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell’inserimento
nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano
preventivamente il progetto di fattibilita’ tecnica ed economica.
4. Nell’ambito del programma di cui al comma 3, le amministrazioni
aggiudicatrici individuano anche i lavori complessi e gli interventi
suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione
o di partenariato pubblico privato.
5. Nell’elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati
anche i beni immobili disponibili che possono essere oggetto di
cessione. Sono, altresi’, indicati i beni immobili nella propria
disponibilita’ concessi in diritto di godimento, a titolo di
contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente
connessa all’opera da affidare in concessione.
6. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi
aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di
importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell’ambito
del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i
bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le
amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre,
l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d’importo
superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella
programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui
all’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che
li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attivita’
ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici
e di connettivita’ le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di
quanto previsto dall’articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre
2015, n. 208.
7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il
programma triennale dei lavori pubblici, nonche’ i relativi
aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente,
sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e dell’Osservatorio di cui all’articolo 213, anche tramite
i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di
cui all’articolo 29, comma 4.
8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza
unificata sono definiti:
a) le modalita’ di aggiornamento dei programmi e dei relativi
elenchi annuali;
b) i criteri per la definizione degli ordini di priorita’, per
l’eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonche’ per il
riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la
programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un
acquisto non previsto nell’elenco annuale;
c) i criteri e le modalita’ per favorire il completamento delle
opere incompiute;
d) i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello
di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono
contenere, individuandole anche in coerenza con gli standard degli
obblighi informativi e di pubblicita’ relativi ai contratti;
f) le modalita’ di raccordo con la pianificazione dell’attivita’
dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le
stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.
9. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
8, si applica l’articolo 216, comma 3.
Art. 22
Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e
dibattito pubblico
1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori
pubblicano, nel proprio profilo del committente, i progetti di
fattibilita’ relativi alle grandi opere infrastrutturali e di
architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull’ambiente,
sulle citta’ e sull’assetto del territorio, nonche’ gli esiti della
consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e
dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i
resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti
predisposti dall’amministrazione e relativi agli stessi lavori.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito
il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e
il Ministro per i beni e le attivita’ culturali, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti, in relazione ai nuovi interventi
avviati dopo la data di entrata in vigore del presente codice, sono
fissati i criteri per l’individuazione delle opere di cui al comma 1,
distinte per tipologia e soglie dimensionali, per le quali e’
obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico, e sono
altresi’ definiti le modalita’ di svolgimento e il termine di
conclusione della medesima procedura.
3. L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore
proponente l’opera soggetta a dibattito pubblico indice e cura lo
svolgimento della procedura esclusivamente sulla base delle modalita’
individuate dal decreto di cui al comma 2.
4. Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono
valutate in sede di predisposizione del progetto definitivo e sono
discusse in sede di conferenza di servizi relativa all’opera
sottoposta al dibattito pubblico.
Art. 23
Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di
lavori nonche’ per i servizi
1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola,
secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in
progetto di fattibilita’ tecnica ed economica, progetto definitivo e
progetto esecutivo ed e’ intesa ad assicurare:
a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettivita’;
b) la qualita’ architettonica e tecnico funzionale e di relazione
nel contesto dell’opera;
c) la conformita’ alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela
dei beni culturali e paesaggistici, nonche’ il rispetto di quanto
previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della
sicurezza;
d) un limitato consumo del suolo;
e) il rispetto dei vincoli idrogeologici, sismici e forestali
nonche’ degli altri vincoli esistenti;
f) il risparmio e l’efficientamento energetico, nonche’ la
valutazione del ciclo di vita e della manutenibilita’ delle opere;
g) la compatibilita’ con le preesistenze archeologiche;
h) la razionalizzazione delle attivita’ di progettazione e delle
connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e
strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per
l’edilizia e le infrastrutture;
i) la compatibilita’ geologica, geomorfologica, idrogeologica
dell’opera;
l) accessibilita’ e adattabilita’ secondo quanto previsto dalle
disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche;
2. Per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il
profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e
forestale, storico-artistico, conservativo, nonche’ tecnologico, le
stazioni appaltanti ricorrono alle professionalita’ interne, purche’
in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto o
utilizzano la procedura del concorso di progettazione o del concorso
di idee di cui agli articoli 152, 153, 154, 155, 156 e 157. Per le
altre tipologie di lavori, si applica quanto previsto dall’articolo
24.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su
proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con
il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e
del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo sono
definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali.
Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica
l’articolo 216, comma 4.
4. La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e
alla dimensione dell’intervento, indica le caratteristiche, i
requisiti gli elaborati progettuali necessari per la definizione di
ogni fase della progettazione. E’ consentita, altresi’, l’omissione
di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purche’ il
livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il
livello omesso, salvaguardando la qualita’ della progettazione.
5. Il progetto di fattibilita’ tecnica ed economica individua, tra
piu’ soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e
benefici per la collettivita’, in relazione alle specifiche esigenze
da soddisfare e prestazioni da fornire. Il progetto di fattibilita’
comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione
degli aspetti di cui al comma 1, nonche’ schemi grafici per
l’individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche,
tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le
relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla
possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di
fattibilita’ deve consentire, ove necessario, l’avvio della procedura
espropriativa.
6. Il progetto di fattibilita’ e’ redatto sulla base dell’avvenuto
svolgimento di indagini geologiche e geognostiche, di verifiche
preventive dell’interesse archeologico, di studi preliminari
sull’impatto ambientale e evidenzia, con apposito adeguato elaborato
cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di
rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; indica, inoltre, le
caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze
di compensazioni e di mitigazione dell’impatto ambientale, nonche’ i
limiti di spesa dell’infrastruttura da realizzare ad un livello tale
da consentire, gia’ in sede di approvazione del progetto medesimo,
salvo circostanze imprevedibili, l’individuazione della
localizzazione o del tracciato dell’infrastruttura nonche’ delle
opere compensative o di mitigazione dell’impatto ambientale e sociale
necessarie.
7. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da
realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli,
degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione
appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilita’; il progetto
definitivo contiene, altresi’, tutti gli elementi necessari ai fini
del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonche’
la quantificazione definitiva del limite di spesa per la
realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l’utilizzo,
ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle
province autonome territorialmente competenti, di concerto con le
articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
8. Il progetto esecutivo, redatto in conformita’ al progetto
definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il
relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del
progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di
definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma,
tipologia, qualita’, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve
essere, altresi’, corredato da apposito piano di manutenzione
dell’opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.
9. In relazione alle caratteristiche e all’importanza dell’opera,
il responsabile unico del procedimento, secondo quanto previsto
dall’articolo 26, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica
tecnica dei vari livelli di progettazione.
10. L’accesso ad aree interessate ad indagini e ricerche necessarie
all’attivita’ di progettazione e’ soggetto all’autorizzazione di cui
all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327. La medesima autorizzazione si estende alle ricerche
archeologiche, alla bonifica di ordigni bellici e alla bonifica dei
siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la
vigilanza delle competenti soprintendenze.
11. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei
lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli studi e alle ricerche
connessi, alla redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento,
quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, alle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la
redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio,
possono essere fatti gravare sulle disponibilita’ finanziarie della
stazione appaltante cui accede la progettazione medesima.
12. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente,
svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneita’ e coerenza
al procedimento. In caso di motivate ragioni di affidamento
disgiunto, il nuovo progettista deve accettare l’attivita’
progettuale svolta in precedenza. In caso di affidamento esterno
della progettazione, che ricomprenda, entrambi livelli di
progettazione, l’avvio della progettazione esecutiva e’ condizionato
alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione
definitiva. In sede di verifica della coerenza tra le varie fasi
della progettazione, si applica quanto previsto dall’articolo 26,
comma 3.
13. Le stazioni appaltanti possono richiedere per le nuove opere
nonche’ per interventi di recupero, riqualificazione o varianti,
prioritariamente per i lavori complessi, l’uso dei metodi e strumenti
elettronici specifici di cui al comma 1, lettera h). Tali strumenti
utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non
proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori
di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualita’ tra i
progettisti. L’uso dei metodi e strumenti elettronici puo’ essere
richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti dotate di personale
adeguatamente formato. Con decreto del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, da adottare entro il 31 luglio 2016, anche
avvalendosi di una Commissione appositamente istituita presso il
medesimo Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza
pubblica sono definiti le modalita’ e i tempi di progressiva
introduzione dell’obbligatorieta’ dei suddetti metodi presso le
stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli operatori
economici, valutata in relazione alla tipologia delle opere da
affidare e della strategia di digitalizzazione delle amministrazioni
pubbliche e del settore delle costruzioni. L’utilizzo di tali
metodologie costituisce parametro di valutazione dei requisiti
premianti di cui all’articolo 38.
14. La progettazione di servizi e forniture e’ articolata, di
regola, in un unico livello ed e’ predisposta dalle stazioni
appaltanti, di regola, mediante propri dipendenti in servizio. In
caso di concorso di progettazione relativa agli appalti, la stazione
appaltante puo’ prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno o
piu’ livelli di approfondimento di cui la stessa stazione appaltante
individua requisiti e caratteristiche.
15. Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve
contenere: la relazione tecnico – illustrativa del contesto in cui e’
inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la stesura
dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all’articolo 26, comma
3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; il calcolo degli importi
per l’acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri
complessivi necessari per l’acquisizione dei servizi; il capitolato
speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche
tecniche, l’indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono
comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di
variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da
applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara,
l’indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la
modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validita’,
fermo restando il divieto di modifica sostanziale. Per i servizi di
gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi quelli di gestione
della manutenzione e della sostenibilita’ energetica, i progetti
devono riferirsi anche a quanto previsto dalle pertinenti norme
tecniche.
16. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il
costo del lavoro e’ determinato annualmente, in apposite tabelle, dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori
economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le
organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro
comparativamente piu’ rappresentativi, delle norme in materia
previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e
delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto
collettivo applicabile, il costo del lavoro e’ determinato in
relazione al contratto collettivo del settore merceologico piu’
vicino a quello preso in considerazione. Fino all’adozione delle
tabelle di cui al presente comma, si applica l’articolo 216, comma 4.
Art. 24
Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici
in materia di lavori pubblici
1. Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilita’
tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, nonche’ alla
direzione dei lavori e agli incarichi di supporto
tecnico-amministrativo alle attivita’ del responsabile del
procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei
lavori pubblici sono espletate:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei
lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunita’
montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di
industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire;
c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le
singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;
d) dai soggetti di cui all’articolo 46.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente codice, sentita l’ANAC, sono definiti i requisiti che devono
possedere i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1. Fino alla data
di entrata in vigore di detto decreto, si applica l’articolo 216,
comma 5.
3. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a),
b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati
all’esercizio della professione. I pubblici dipendenti che abbiano un
rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare,
nell’ambito territoriale dell’ufficio di appartenenza, incarichi
professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti
d’impiego.
4. Sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative
per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei
dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento
della progettazione a soggetti esterni, le polizze sono a carico dei
soggetti stessi.
5. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto
affidatario l’incarico e’ espletato da professionisti iscritti negli
appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali,
personalmente responsabili e nominativamente indicati gia’ in sede di
presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive
qualificazioni professionali. E’, inoltre, indicata, sempre
nell’offerta, la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le
varie prestazioni specialistiche. Il decreto di cui al comma 2
individua anche i criteri per garantire la presenza di giovani
professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti
ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di
progettazione e di idee, di cui le stazioni appaltanti tengono conto
ai fini dell’ aggiudicazione. All’atto dell’affidamento
dell’incarico, i soggetti incaricati devono dimostrare di non
trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 80 nonche’ il possesso
dei requisiti e delle capacita’ di cui all’articolo 83, comma 1.
6. Ove un servizio complesso sia costituito dalla somma di diversi
servizi, di cui alcuni riservati ad iscritti ad albi di ordini e
collegi, il bando di gara o l’invito richiede esplicitamente che sia
indicato il responsabile di quella parte del servizio. Tale soggetto
deve possedere i requisiti previsti nel caso in cui il servizio sia
messo in gara separatamente.
7. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono essere
affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici,
nonche’ degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano
svolto la suddetta attivita’ di progettazione. Ai medesimi appalti,
concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non puo’
partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato
all’affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di
controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto
previsto dall’articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al
presente comma sono estesi ai dipendenti dell’affidatario
dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello
svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonche’ agli
affidatari di attivita’ di supporto alla progettazione e ai loro
dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi
indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento
degli incarichi di progettazione non e’ tale da determinare un
vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.
8. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da
emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati
al livello qualitativo delle prestazioni e delle attivita’ di cui al
presente articolo e all’articolo 31, comma 8. I predetti
corrispettivi possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti,
ove motivatamente ritenuti adeguati quale criterio o base di
riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo
dell’affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di
cui al presente comma, si applica l’articolo 216, comma 6.
Art. 25
Verifica preventiva dell’interesse archeologico
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 28, comma 4, del codice
dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, per le opere sottoposte all’applicazione delle
disposizioni del presente codice, le stazioni appaltanti trasmettono
al soprintendente territorialmente competente, prima
dell’approvazione, copia del progetto di fattibilita’ dell’intervento
o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi
compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche
preliminari, con particolare attenzione a idatidi archivio e
bibliografici reperibili, all’esito delle ricognizioni volte
all’osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del
territorio, nonche’, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni.
Le stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale documentazione
mediante i dipartimenti archeologici delle universita’, ovvero
mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e
specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in
archeologia. La trasmissione della documentazione suindicata non e’
richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o
scavi a quote diverse da quelle gia’ impegnate dai manufatti
esistenti.
2. Presso il Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del
turismo e’ istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli
interessati, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti
in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro
dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, sentita una
rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari, si
provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto elenco,
comunque prevedendo modalita’ di partecipazione di tutti i soggetti
interessati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si
applica l’articolo 216, comma 7.
3. Il soprintendente, qualora sulla base degli elementi trasmessi e
delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l’esistenza di un
interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, puo’
richiedere motivatamente, entro il termine di trenta giorni dal
ricevimento del progetto di fattibilita’ ovvero dello stralcio di cui
al comma 1, la sottoposizione dell’intervento alla procedura prevista
dai commi 8 e seguenti. Per i progetti di grandi opere
infrastrutturali o a rete il termine della richiesta per la procedura
di verifica preventiva dell’interesse archeologico e’ stabilito in
sessanta giorni.
4. In caso di incompletezza della documentazione trasmessa o di
esigenza di approfondimenti istruttori, il soprintendente, con
modalita’ anche informatiche, richiede integrazioni documentali o
convoca il responsabile unico del procedimento per acquisire le
necessarie informazioni integrative. La richiesta di integrazioni e
informazioni sospende il termine di cui al comma 3, fino alla
presentazione delle stesse.
5. Avverso la richiesta di cui al comma 3 e’ esperibile il ricorso
amministrativo di cui all’articolo 16 del codice dei beni culturali e
del paesaggio.
6. Ove il soprintendente non richieda l’attivazione della procedura
di cui ai commi 8 e seguenti nel termine di cui al comma 3, ovvero
tale procedura si concluda con esito negativo, l’esecuzione di saggi
archeologici e’ possibile solo in caso di successiva acquisizione di
nuove informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi
elementi archeologicamente rilevanti, che inducano a ritenere
probabile la sussistenza in sito di reperiti archeologici. In tale
evenienza il Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del
turismo procede, contestualmente, alla richiesta di saggi preventivi,
alla comunicazione di avvio del procedimento di verifica o di
dichiarazione dell’interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e
13 del codice dei beni culturali e del paesaggio.
7. I commi da 1 a 6 non si applicano alle aree archeologiche e ai
parchi archeologici di cui all’articolo 101 del codice dei beni
culturali e del paesaggio, per i quali restano fermi i poteri
autorizzatori e cautelari ivi previsti, compresa la facolta’ di
prescrivere l’esecuzione, a spese del committente dell’opera
pubblica, di saggi archeologici. Restano altresi’ fermi i poteri
previsti dall’articolo 28, comma 2, del codice dei beni culturali e
del paesaggio, nonche’ i poteri autorizzatori e cautelari previsti
per le zone di interesse archeologico, di cui all’articolo 142, comma
1, lettera m), del medesimo codice.
8. La procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico
si articola in due fasi costituenti livelli progressivi di
approfondimento dell’indagine archeologica. L’esecuzione della fase
successiva dell’indagine e’ subordinata all’emersione di elementi
archeologicamente significativi all’esito della fase precedente. La
procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico consiste
nel compimento delle seguenti indagini e nella redazione dei
documenti integrativi del progetto di fattibilita’:
a) esecuzione di carotaggi;
b) prospezioni geofisiche e geochimiche;
c) saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione di sondaggi e
di scavi, anche in estensione tali da assicurare una sufficiente
campionatura dell’area interessata dai lavori.
9. La procedura si conclude in un termine predeterminato dal
soprintendente in relazione all’estensione dell’area interessata, con
la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal
soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione
contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, con i
relativi esiti di seguito elencati, e detta le conseguenti
prescrizioni:
a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente
l’esigenza di tutela;
b) contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso
strutturale unitario, con scarso livello di conservazione per i quali
sono possibili interventi di reinterro, smontaggio, rimontaggio e
musealizzazione, in altra sede rispetto a quella di rinvenimento;
c) complessi la cui conservazione non puo’ essere altrimenti
assicurata che in forma contestualizzata mediante l’integrale
mantenimento in sito.
10. Per l’esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici
nell’ambito della procedura di cui al presente articolo, il
responsabile unico del procedimento puo’ motivatamente ridurre,
previo accordo con la soprintendenza archeologica territorialmente
competente, i livelli di progettazione, nonche’ i contenuti della
progettazione, in particolare in relazione ai dati, agli elaborati e
ai documenti progettuali gia’ comunque acquisiti agli atti del
procedimento.
11. Nelle ipotesi di cui al comma 9, lettera a), la procedura di
verifica preventiva dell’interesse archeologico si considera chiusa
con esito negativo e accertata l’insussistenza dell’interesse
archeologico nell’area interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui
al comma 9, lettera b), la soprintendenza determina le misure
necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la
protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le
misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi del codice dei
beni culturali e del paesaggio, relativamente a singoli rinvenimenti
o al loro contesto. Nel caso di cui al comma 9, lettera c), le
prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a
tutela dell’area interessata dai rinvenimenti e il Ministero dei beni
e delle attivita’ culturali e del turismo avvia il procedimento di
dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice dei
beni culturali e del paesaggio.
12. La procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico
e’ condotta sotto la direzione della soprintendenza archeologica
territorialmente competente. Gli oneri sono a carico della stazione
appaltante.
13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del
turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione e il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente codice, sono individuati procedimenti
semplificati, con termini certi che garantiscano la tutela del
patrimonio archeologico tenendo conto dell’interesse pubblico sotteso
alla realizzazione dell’opera.
14. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui al presente
articolo, il soprintendente, entro trenta giorni dalla richiesta di
cui al comma 3,stipula un apposito accordo con la stazione appaltante
per disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione con il
responsabile del procedimento e con gli uffici della stazione
appaltante. Nell’accordo le amministrazioni possono graduare la
complessita’ della procedura di cui al presente articolo, in ragione
della tipologia e dell’entita’ dei lavori da eseguire, anche
riducendole fasi e i contenuti del procedimento. L’accordo
disciplina, altresi’, le forme di documentazione e di divulgazione
dei risultati dell’indagine, mediante l’informatizzazione dei dati
raccolti, la produzione di edizioni scientifiche e didattiche,
eventuali ricostruzioni virtuali volte alla comprensione funzionale
dei complessi antichi, eventuali mostre ed esposizioni finalizzate
alla diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini svolte.
15. Le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura di cui
al regolamento di attuazione dell’articolo 4 della legge 7 agosto
2015, n. 124, in caso di ritenuta eccessiva durata del procedimento
di cui ai commi 8 e seguenti.
16.Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
disciplinano la procedura di verifica preventiva dell’interesse
archeologico per le opere di loro competenza sulla base di quanto
disposto dal presente articolo.
Art. 26
Verifica preventiva della progettazione
1. La stazione appaltante, nei contratti relativi a lavori,
verifica la conformita’ degli elaborati e la loro conformita’ alla
normativa vigente.
2. La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell’inizio delle
procedure di affidamento.
3. Al fine di accertare l’unita’ progettuale, i soggetti di cui al
comma 6, prima dell’approvazione e in contraddittorio con il
progettista, verificano la conformita’ del progetto esecutivo o
definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o allo progetto di
fattibilita’. Al contraddittorio partecipa anche il progettista
autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine
a tale conformita’.
4. La verifica accerta in particolare:
a) la completezza della progettazione;
b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi
aspetti;
c) l’appaltabilita’ della soluzione progettuale prescelta;
d) presupposti per la durabilita’ dell’opera nel tempo;
e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di
contenzioso;
f) la possibilita’ di ultimazione dell’opera entro i termini
previsti;
g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
h) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
i) la manutenibilita’ delle opere, ove richiesta.
5. Gli oneri derivanti dall’accertamento della rispondenza agli
elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la
realizzazione delle opere.
6. L’attivita’ di verifica e’ effettuata dai seguenti soggetti:
a) per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di
euro, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma
europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
b) per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino
alla soglia di cui all’articolo 35, dai soggetti di cui alla lettera
a) e di cui all’articolo 24, comma 1, lettere d), e), f), g), h) ed
i), che dispongano di un sistema interno di controllo di qualita’;
c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui
all’articolo 35 e fino a un milione di euro, la verifica puo’ essere
effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il
progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse
stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di
qualita’ ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;
d) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la
verifica e’ effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche
avvalendosi della struttura di cui all’articolo 31, comma 9.
7. Lo svolgimento dell’attivita’ di verifica e’ incompatibile con
lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attivita’ di
progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della
direzione lavori e del collaudo.
8. La validazione del progetto posto a base di gara e’ l’atto
formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione e’
sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso
riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla
verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista.
Art. 27
Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori
1. L’approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni viene
effettuata in conformita’ alle norme dettate dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, e alle disposizioni statali
e regionali che regolano la materia. Si applicano le disposizioni in
materia di conferenza di servizi dettate dagli articoli 14-bis e
seguenti della citata legge n. 241 del 1990.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori
possono sottoporre al procedimento di approvazione dei progetti un
livello progettuale di maggior dettaglio, al fine di ottenere anche
le approvazioni proprie delle precedenti fasi progettuali
eventualmente non effettuate. La dichiarazione di pubblica utilita’
di cui agli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, e successive modificazioni, puo’
essere disposta anche quando l’autorita’ espropriante approva a tal
fine il progetto esecutivo dell’opera pubblica o di pubblica
utilita’.
3. In sede di conferenza dei servizi di cui all’articolo 14-bis
della legge n. 241 del 1990 sul progetto di fattibilita’, con
esclusione dei lavori di manutenzione ordinaria, tutte le
amministrazioni e i soggetti invitati, ivi compresi gli enti gestori
di servizi pubblici a rete per i quali possono riscontrarsi
interferenze con il progetto, sono obbligati a pronunciarsi sulla
localizzazione e il sul tracciato dell’opera, anche presentando
proposte modificative, nonche’ a comunicare l’eventuale necessita’ di
opere mitigatrici e compensative dell’impatto. Salvo circostanze
imprevedibili, le conclusioni adottate dalla conferenza in merito
alla localizzazione o al tracciato e alle opere mitigatrici e
compensative, ferma restando la procedura per il dissenso di cui
all’articolo 14-bis, comma 3-bis e all’articolo 14-quater, comma 3
della predetta legge n. 241 del 1990, non possono essere modificate
in sede di approvazione dei successivi livelli progettuali, a meno
del ritiro e della ripresentazione di un nuovo progetto di
fattibilita’.
4. In relazione al procedimento di approvazione del progetto di
fattibilita’ di cui al comma 3, gli enti gestori delle interferenze
gia’ note o prevedibili hanno l’obbligo di verificare e segnalare al
soggetto aggiudicatore la sussistenza di interferenze non rilevate
con il sedime della infrastruttura o dell’insediamento produttivo, di
collaborare con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del
progetto delle opere pertinenti le interferenze rilevate e di dare
corso, a spese del soggetto aggiudicatore, alle attivita’ progettuali
di propria competenza. La violazione dell’obbligo di collaborazione
che sia stata causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori
comporta per l’ente gestore responsabilita’ patrimoniale per i danni
subiti dal soggetto aggiudicatore.
5. Il progetto definitivo e’ corredato dalla indicazione delle
interferenze, rilevate dal soggetto aggiudicatore e, in mancanza,
indicate dagli enti gestori nel termine di sessanta giorni dal
ricevimento del progetto, nonche’ dal programma degli spostamenti e
attraversamenti e di quant’altro necessario alla risoluzione delle
interferenze.
6. Gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico servizio
devono rispettare il programma di risoluzione delle interferenze di
cui al comma 5 approvato unitamente al progetto definitivo, anche
indipendentemente dalla stipula di eventuali convenzioni regolanti la
risoluzione delle interferenze, sempre che il soggetto aggiudicatore
si impegni a mettere a disposizione in via anticipata le risorse
occorrenti.
7. Restano ferme le disposizioni vigenti che stabiliscono gli
effetti dell’approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed
espropriativi, nonche’ l’applicazione della vigente disciplina in
materia di valutazione di impatto ambientale.
TITOLO IV
MODALITA’ DI AFFIDAMENTO – PRINCIPI COMUNI
Art. 28
Contratti misti di appalto
1. I contratti, nei settori ordinari o nei settori speciali, o le
concessioni, che hanno in ciascun rispettivo ambito, ad oggetto due o
piu’ tipi di prestazioni, sono aggiudicati secondo le disposizioni
applicabili al tipo di appalto che caratterizza l’oggetto principale
del contratto in questione. Nel caso di contratti misti, che
consistono in parte in servizi ai sensi della parte II, titolo VI,
capo II, e in parte in altri servizi, oppure in contratti misti
comprendenti in parte servizi e in parte forniture, l’oggetto
principale e’ determinato in base al valore stimato piu’ elevato tra
quelli dei rispettivi servizi o forniture. L’operatore economico che
concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve
possedere i requisiti di qualificazione e capacita’ prescritti dal
presente codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi,
forniture prevista dal contratto.
2. Ai contratti misti, nei settori ordinari e nei settori speciali,
aventi per oggetto gli appalti contemplati nel presente codice e in
altri regimi giuridici, si applicano i commi da 3 a 7.
3. Se le diverse parti di un determinato contratto sono
oggettivamente separabili, si applicano i commi 5, 6 e 7. Se le
diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non
separabili, si applica il comma 9.
4. Se una parte di un determinato contratto e’ disciplinata
dall’articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
o dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applica
l’articolo 160.
5. Nel caso di contratti aventi ad oggetto appalti disciplinati dal
presente codice nonche’ appalti che non rientrano nell’ambito di
applicazione del presente decreto, le amministrazioni aggiudicatrici
o gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare appalti
distinti per le parti distinte o di aggiudicare un appalto unico. Se
le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono
di aggiudicare appalti distinti per le parti distinte, la decisione
che determina quale regime giuridico si applica a ciascuno di tali
appalti distinti e’ adottata in base alle caratteristiche della parte
distinta di cui trattasi.
6. Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori
scelgono di aggiudicare un appalto unico, il presente decreto si
applica, salvo quanto previsto all’articolo 160, all’appalto misto
che ne deriva, a prescindere dal valore delle parti cui si
applicherebbe un diverso regime giuridico e dal regime giuridico cui
tali parti sarebbero state altrimenti soggette.
7. Nel caso di contratti misti che contengono elementi di appalti
di forniture, lavori e servizi e di concessioni, il contratto misto
e’ aggiudicato in conformita’ con le disposizioni del presente codice
che disciplinano gli appalti nei settori ordinari, purche’ il valore
stimato della parte del contratto che costituisce un appalto
disciplinato da tali disposizioni, calcolato secondo l’articolo 167,
sia pari o superiore alla soglia pertinente di cui all’articolo 35.
8. Nel caso di contratti aventi per oggetto sia appalti nei settori
ordinari, sia appalti nei settori speciali, le norme applicabili sono
determinate, fatti salvo i commi 5, 6 e 7, a norma dei commi da 1 a
12.
9. Se le diverse parti di un determinato contratto sono
oggettivamente non separabili, il regime giuridico applicabile e’
determinato in base all’oggetto principale del contratto in
questione.
10. Nei settori speciali, nel caso di contratti destinati a
contemplare piu’ attivita’, gli enti aggiudicatori possono scegliere
di aggiudicare appalti distinti per ogni attivita’ distinta o di
aggiudicare un appalto unico. Se gli enti aggiudicatori scelgono di
aggiudicare appalti distinti, la decisione che determina il regime
giuridico applicabile a ciascuno di tali appalti distinti e’ adottata
in base alle caratteristiche dell’attivita’ distinta di cui trattasi.
In deroga ai commi da 1 a 9, per gli appalti nei settori speciali, se
gli enti aggiudicatori decidono di aggiudicare un appalto unico, si
applicano i commi 11 e 12. Tuttavia, quando una delle attivita’
interessate e’ disciplinata dall’articolo 346 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea o dal decreto legislativo 15
novembre 2011, n. 208, si applica l’articolo 160. La decisione di
aggiudicare un unico appalto e di aggiudicare piu’ appalti distinti
non puo’ essere adottata, tuttavia, allo scopo di escludere l’appalto
o gli appalti dall’ambito di applicazione del presente codice.
11. A un appalto destinato all’esercizio di piu’ attivita’ nei
settori speciali si applicano le disposizioni relative alla
principale attivita’ cui e’ destinato.
12. Nel caso degli appalti nei settori speciali per cui e’
oggettivamente impossibile stabilire a quale attivita’ siano
principalmente destinati, le disposizioni applicabili sono
determinate come segue:
a) l’appalto e’ aggiudicato secondo le disposizioni del presente
codice che disciplinano gli appalti nei settori ordinari se una delle
attivita’ cui e’ destinato l’appalto e’ disciplinata dalle
disposizioni relative all’aggiudicazione degli appalti nei settori
ordinari e l’altra dalle disposizioni relative all’aggiudicazione
degli appalti nei settori speciali;
b) l’appalto e’ aggiudicato secondo le disposizioni del presente
codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali se una delle
attivita’ cui e’ destinato l’appalto e’ disciplinata dalle
disposizioni relative all’aggiudicazione degli appalti nei settori
speciali e l’altra dalle disposizioni relative all’aggiudicazione
delle concessioni;
c) l’appalto e’ aggiudicato secondo il presente codice se una delle
attivita’ cui e’ destinato l’appalto e’ disciplinata dalle
disposizioni relative all’aggiudicazione degli appalti nei settori
speciali e l’altra non e’ soggetta ne’ a tali disposizioni, ne’ a
quelle relative all’aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari
o alle disposizioni relative all’aggiudicazione delle concessioni.
13. Le stazioni appaltanti ricorrono alle procedure di cui al
presente articolo solo nei casi in cui l’elemento tecnologico ed
innovativo delle opere oggetto dell’appalto sia nettamente prevalente
rispetto all’importo complessivo dei lavori, prevedendo la messa a
gara del progetto esecutivo.
Art. 29
Principi in materia di trasparenza
1. Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi
e forniture, nonche’ alle procedure per l’affidamento di appalti
pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici
di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi
quelli tra enti nell’ambito del settore pubblico di cui all’articolo
5, ove non considerati riservati ai sensi dell’articolo 112 ovvero
secretati ai sensi dell’articolo 162, devono essere pubblicati e
aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni
di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di
consentire l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’
articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresi’
pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei
relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla
procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni
dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e
tecnico-professionali. E’ inoltre pubblicata la composizione della
commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella
stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione
finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.
2. Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto
dall’articolo 53, sono, altresi’, pubblicati sul sito del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale
istituita presso l’ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati
regionali, di cui al comma 4, e le piattaforme regionali di
e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
collaborano con gli organi dello Stato alla tutela della trasparenza
e della legalita’ nel settore dei contratti pubblici. In particolare,
operano in ambito territoriale a supporto delle stazioni appaltanti
nell’attuazione del presente codice ed nel monitoraggio delle fasi di
programmazione, affidamento ed esecuzione dei contratti.
4. Per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza
regionale o di enti territoriali, le stazioni appaltanti provvedono
all’assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicita’ disposti
dal presente codice, tramite i sistemi informatizzati regionali, che
devono comunque garantire l’interscambio delle informazioni e
l’interoperabilita’, tramite cooperazione applicativa, dei rispettivi
sistemi e delle piattaforme telematiche con le banche dati dell’ANAC
e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 30
Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e
concessioni
1. L’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori,
servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice
garantisce la qualita’ delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei
principi di economicita’, efficacia, tempestivita’ e correttezza.
Nell’affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni
appaltanti rispettano, altresi’, i principi di libera concorrenza,
non discriminazione, trasparenza, proporzionalita’, nonche’ di
pubblicita’ con le modalita’ indicate nel presente codice. Il
principio di economicita’ puo’ essere subordinato, nei limiti in cui
e’ espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente
codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali,
nonche’ alla tutela della salute, dell’ambiente, del patrimonio
culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal
punto di vista energetico.
2. Le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo
artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare
indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di
aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore,
taluni lavori, forniture o servizi.
3. Nell’esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli
operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale,
sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale,
dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate
nell’allegato X.
4. Al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e
concessioni e’ applicato il contratto collettivo nazionale e
territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu’
rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di
applicazione sia strettamente connesso con l’attivita’ oggetto
dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera
prevalente.
5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento
unico di regolarita’ contributiva relativo a personale dipendente
dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di
subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, impiegato
nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal
certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza
per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e
assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull’importo
netto progressivo delle prestazioni e’ operata una ritenuta dello
0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in
sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della
stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di
conformita’, previo rilascio del documento unico di regolarita’
contributiva.
6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al
personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento
invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso
l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove
non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza
della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione
appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme
dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al
subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento
diretto ai sensi dell’articolo 105.
7. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non
escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese.
8. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice e
negli atti attuativi, alle procedure di affidamento e alle altre
attivita’ amministrative in materia di contratti pubblici si
applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241,
alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le
disposizioni del codice civile.
Art. 31
Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e
nelle concessioni
1. Per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di
una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto
relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del
procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della
progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione. Le stazioni
appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione
delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti
acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente,
in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al
presente articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP e’
nominato con atto formale del soggetto responsabile dell’unita’
organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti
di ruolo addetti all’unita’ medesima, dotati del necessario livello
di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica
amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione
ai compiti per cui e’ nominato. Laddove sia accertata la carenza
nell’organico della suddetta unita’ organizzativa, il RUP e’ nominato
tra gli altri dipendenti in servizio. L’ufficio di responsabile unico
del procedimento e’ obbligatorio e non puo’ essere rifiutato.
2. Il nominativo del RUP e’ indicato nel bando o avviso con cui si
indice la gara per l’affidamento del contratto di lavori, servizi,
forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso
con cui si indice la gara, nell’invito a presentare un’offerta.
3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti
i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione,
affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano
specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
4. Oltre ai compiti specificatamente previsti da altre disposizioni
del codice, in particolare, il RUP:
a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della
predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei
relativi aggiornamenti annuali, nonche’ al fine della predisposizione
di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi
e di forniture e della predisposizione dell’avviso di
preinformazione;
b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il
controllo sui livelli di prestazione, di qualita’ e di prezzo
determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di
realizzazione dei programmi;
c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi
nell’attuazione degli interventi;
e) accerta la libera disponibilita’ di aree e immobili necessari;
f) fornisce all’amministrazione aggiudicatrice i dati e le
informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento
dell’attuazione dell’intervento, necessari per l’attivita’ di
coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia la
efficiente gestione economica dell’intervento;
g) propone all’amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un
accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende
necessaria l’azione integrata e coordinata di diverse
amministrazioni;
h) propone l’indizione o, ove competente, indice la conferenza di
servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia
necessario o utile per l’acquisizione di intese, pareri, concessioni,
autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque
denominati;
i) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali
nelle concessioni.
5. L’ANAC con proprio atto, da adottare entro novanta giorni
dall’entrata in vigore del presente codice, definisce una disciplina
di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, nonche’ sugli
ulteriori requisiti di professionalita’ rispetto a quanto disposto
dal presente codice, in relazione alla complessita’ dei lavori.
Determina, altresi’, l’importo massimo e la tipologia dei lavori,
servizi e forniture per i quali il RUP puo’ coincidere con il
progettista o con il direttore dell’esecuzione del contratto. Fino
all’adozione di detto atto si applica l’articolo 216, comma 8.
6. Per i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e
all’architettura il RUP deve essere un tecnico; ove non sia presente
tale figura professionale, le competenze sono attribuite al
responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.
7. Nel caso di appalti di particolare complessita’ in relazione
all’opera da realizzare ovvero alla specificita’ della fornitura o
del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze
altamente specialistiche, il responsabile unico del procedimento
propone alla stazione appaltante di conferire appositi incarichi a
supporto dell’intera procedura o di parte di essa, da individuare sin
dai primi atti di gara.
8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonche’ gli incarichi
che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto
dell’attivita’ del responsabile unico del procedimento, vengono
conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso
di importo pari o inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono
essere affidati in via diretta. L’affidatario non puo’ avvalersi del
subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e
sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni,
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con
esclusione delle relazioni geologiche, nonche’ per la sola redazione
grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la
responsabilita’ esclusiva del progettista.
9. La stazione appaltante, allo scopo di migliorare la qualita’
della progettazione e della programmazione complessiva, puo’,
nell’ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei
limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura
stabile a supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice
della pubblica amministrazione di riferimento. Con la medesima
finalita’, nell’ambito della formazione obbligatoria, organizza
attivita’ formativa specifica per tutti i dipendenti che hanno i
requisiti di inquadramento idonei al conferimento dell’incarico di
RUP, anche in materia di metodi e strumenti elettronici specifici
quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture.
10. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni o
enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o piu’
soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del
procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del presente
decreto alla cui osservanza sono tenuti.
11. Nel caso in cui l’organico della stazione appaltante presenti
carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in
possesso della specifica professionalita’ necessaria per lo
svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal
dirigente competente, i compiti di supporto all’attivita’ del RUP
possono essere affidati, con le procedure previste dal presente
codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere
tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e
legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei
rischi professionali come previsto dall’articolo 24, comma 4,
assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicita’ e di
trasparenza. Resta fermo il divieto di frazionamento artificioso
delle prestazioni allo scopo di sottrarle alle disposizioni del
presente codice. Agli affidatari dei servizi di supporto di cui al
presente comma si applicano le disposizioni di incompatibilita’ di
cui all’articolo 24, comma 7, comprensive di eventuali incarichi di
progettazione.
12. Il soggetto responsabile dell’unita’ organizzativa competente
in relazione all’intervento, individua preventivamente le modalita’
organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo
effettivo da parte della stazione appaltante sull’esecuzione delle
prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei
lavori sul luogo dell’esecuzione stessa, nonche’ verifiche, anche a
sorpresa, sull’effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e
compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica,
storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana
impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di
programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto
effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico
nell’ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti
interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di
valutazione dell’indennita’ di risultato. La valutazione di suddetta
attivita’ di controllo da parte dei competenti organismi di
valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui
all’articolo 113.
13. E’ vietata, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la
formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato
pubblico-privato, l’attribuzione dei compiti di responsabile unico
del procedimento, responsabile dei lavori, direttore dei lavori, di
collaudatore allo stesso contraente generale o soggetto
aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato o
soggetti ad essi collegati.
14. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni
appaltanti designano un RUP per le attivita’ di propria competenza
con i compiti e le funzioni determinate dalla specificita’ e
complessita’ dei processi di acquisizione gestiti direttamente.
Art. 32
Fasi delle procedure di affidamento
1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo
nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti
previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.
2. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformita’ ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte.
3. La selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante
uno dei sistemi e secondo i criteri previsti dal presente codice.
4. Ciascun concorrente non puo’ presentare piu’ di un’offerta.
L’offerta e’ vincolante per il periodo indicato nel bando o
nell’invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni
dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione
appaltante puo’ chiedere agli offerenti il differimento di detto
termine.
5. La stazione appaltante, previa verifica della proposta di
aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede
all’aggiudicazione.
6. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta.
L’offerta dell’aggiudicatario e’ irrevocabile fino al termine
stabilito nel comma 8.
7. L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso
dei prescritti requisiti.
8. Divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio
dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la
stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro
i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel
bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento
espressamente concordata con l’aggiudicatario. Se la stipulazione del
contratto non avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario puo’,
mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da
ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta
alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali
documentate. Nel caso di lavori, se e’ intervenuta la consegna dei
lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si e’
dato avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza,
l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per
l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi
comprese quelle per opere provvisionali. Nel caso di servizi e
forniture, se si e’ dato avvio all’esecuzione del contratto in via
d’urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese
sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore
dell’esecuzione. L’esecuzione d’urgenza di cui al presente comma e’
ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente
imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone,
animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per
il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la
mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara
determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che e’ destinata
a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.
9. Il contratto non puo’ comunque essere stipulato prima di
trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del
provvedimento di aggiudicazione.
10. Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei
seguenti casi:
a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si
indice una gara o dell’inoltro degli inviti nel rispetto del presente
codice, e’ stata presentata o e’ stata ammessa una sola offerta e non
sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della
lettera di invito o queste impugnazioni risultano gia’ respinte con
decisione definitiva;
b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui
all’articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su un sistema
dinamico di acquisizione di cui all’articolo 55, nel caso di acquisto
effettuato attraverso il mercato elettronico e nel caso di
affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere a)
e b).
11. Se e’ proposto ricorso avverso l’aggiudicazione con contestuale
domanda cautelare, il contratto non puo’ essere stipulato, dal
momento della notificazione dell’istanza cautelare alla stazione
appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro
tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo
grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo
grado in caso di decisione del merito all’udienza cautelare ovvero
fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L’effetto
sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame
della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi
dell’articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo di
cui all’Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o
fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere
misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l’esame della domanda
cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita
rinuncia all’immediato esame della domanda cautelare.
12. Il contratto e’ sottoposto alla condizione sospensiva
dell’esito positivo dell’eventuale approvazione e degli altri
controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti.
13. L’esecuzione del contratto puo’ avere inizio solo dopo che lo
stesso e’ divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la
stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e
alle condizioni previste al comma 8.
14. Il contratto e’ stipulato, a pena di nullita’, con atto
pubblico notarile informatico, ovvero, in modalita’ elettronica
secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma
pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione
appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura
negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a
40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta
elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati
membri.
Art. 33
Controlli sugli atti delle procedure di affidamento
1. La proposta di aggiudicazione e’ soggetta ad approvazione
dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione
appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti,
decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte
dell’organo competente. In mancanza, il termine e’ pari a trenta
giorni. Il termine e’ interrotto dalla richiesta di chiarimenti o
documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o
documenti pervengono all’organo richiedente. Decorsi tali termini, la
proposta di aggiudicazione si intende approvata.
2. L’eventuale approvazione del contratto stipulato avviene nel
rispetto dei termini e secondo procedure analoghe a quelle di cui al
comma 1. L’approvazione del contratto e’ sottoposta ai controlli
previsti dai rispettivi ordinamenti delle stazioni appaltanti.
Art. 34
Criteri di sostenibilita’ energetica e ambientale
1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli
obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la
sostenibilita’ ambientale dei consumi nel settore della pubblica
amministrazione attraverso l’inserimento, nella documentazione
progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle
clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi
adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare e conformemente, in riferimento all’acquisto di
prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e
fornitura di derrate alimentari, a quanto specificamente previsto
all’ articolo 144.
2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma
1 sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei
documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta
economicamente piu’ vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 6.
Nel caso dei contratti relativi ai servizi di ristorazione
ospedaliera, assistenziale, scolastica e sociale di cui all’articolo
95, comma 3, lettera a), e dei contratti relativi ai servizi di
ristorazione di cui all’articolo 144, il suddetto decreto puo’
stabilire che l’obbligo di cui al comma 1 si applichi anche per una
quota inferiore al 50 per cento del valore a base d’asta. Negli altri
casi il medesimo obbligo si applica per gli affidamenti di qualunque
importo, per almeno il 50 per cento del valore a base d’asta,
relativamente alle categorie di forniture e affidamenti non connesse
agli usi finali di energia e oggetto dei criteri ambientali minimi,
mentre si applica per l’intero valore delle gare, relativamente alle
categorie di appalto con le quali si puo’ conseguire l’efficienza
energetica negli usi finali quali:
a) acquisto di lampade a scarica ad alta intensita’, di
alimentatori elettronici e di moduli a LED per illuminazione
pubblica, acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione
pubblica e affidamento del servizio di progettazione di impianti di
illuminazione pubblica;
b) attrezzature elettriche ed elettroniche d’ufficio, quali
personal computer, stampanti, apparecchi multifunzione e
fotocopiatrici;
c) servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e
forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento di edifici;
d) affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la
gestione dei cantieri della pubblica amministrazione.
3. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare puo’ essere previsto, altresi’, l’aumento
progressivo della percentuale del 50 per cento del valore a base
d’asta indicato al comma 2.
PARTE II
CONTRATTI DI APPALTO PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE
TITOLO I
RILEVANZA COMUNITARIA E CONTRATTI SOTTO SOGLIA
Art. 35
Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore
stimato degli appalti
1. Le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti
pubblici il cui importo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto,
e’ pari o superiore alle soglie seguenti:
a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le
concessioni;
b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e
per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle
amministrazioni aggiudicatrici che sono autorita’ governative
centrali indicate nell’allegato III; se gli appalti pubblici di
forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti
nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti
concernenti i prodotti menzionati nell’allegato VIII;
c) euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e
per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da
amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica
anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorita’
governative centrali che operano nel settore della difesa, allorche’
tali appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato VIII;
d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri
servizi specifici elencati all’allegato IX.
2. Il presente codice si applica anche ai contratti pubblici nei
settori speciali il cui valore, al netto dell’imposta sul valore
aggiunto, e’ pari o superiore alle soglie seguenti:
a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori;
b) euro 418.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i
concorsi pubblici di progettazione;
c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali
e altri servizi specifici elencati all’allegato IX.
3. Le soglie di cui al presente articolo sono periodicamente
rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che trova
diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
4. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori,
servizi e forniture e’ basato sull’importo totale pagabile, al netto
dell’IVA, valutato dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente
aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell’importo massimo stimato,
ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del
contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando
l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore prevedono
premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto
nel calcolo del valore stimato dell’appalto.
5. Se un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore
sono composti da unita’ operative distinte, il calcolo del valore
stimato di un appalto tiene conto del valore totale stimato per tutte
le singole unita’ operative. Se un’unita’ operativa distinta e’
responsabile in modo indipendente del proprio appalto o di
determinate categorie di esso, il valore dell’appalto puo’ essere
stimato con riferimento al valore attribuito dall’unita’ operativa
distinta.
6. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un
appalto o concessione non puo’ essere fatta con l’intenzione di
escluderlo dall’ambito di applicazione delle disposizioni del
presente codice relative alle soglie europee. Un appalto non puo’
essere frazionato allo scopo di evitare l’applicazione delle norme
del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo
giustifichino.
7. Il valore stimato dell’appalto e’ quantificato al momento
dell’invio dell’avviso di indizione di gara o del bando di gara o,
nei casi in cui non sia prevista un’indizione di gara, al momento in
cui l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore avvia la
procedura di affidamento del contratto.
8. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del valore stimato
tiene conto dell’importo dei lavori stessi nonche’ del valore
complessivo stimato di tutte le forniture e servizi messi a
disposizione dell’aggiudicatario dall’amministrazione aggiudicatrice
o dall’ente aggiudicatore, a condizione che siano necessari
all’esecuzione dei lavori. Il valore delle forniture o dei servizi
non necessari all’esecuzione di uno specifico appalto di lavori non
puo’ essere aggiunto al valore dell’appalto di lavori in modo da
sottrarre l’acquisto di tali forniture o servizi dall’applicazione
delle disposizioni del presente codice.
9. Per i contratti relativi a lavori e servizi:
a) quando un’opera prevista o una prestazione di servizi puo’ dare
luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti,
e’ computato il valore complessivo stimato della totalita’ di tali
lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti e’ pari o superiore alle
soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice si
applicano all’aggiudicazione di ciascun lotto.
10. Per gli appalti di forniture:
a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee puo’
dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti
distinti, nell’applicazione delle soglie di cui ai commi 1 e 2 e’
computato il valore complessivo stimato della totalita’ di tali
lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti e’ pari o superiore alle
soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice si
applicano all’aggiudicazione di ciascun lotto.
11. In deroga a quanto previsto dai commi 8, 9 e 10, le
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono
aggiudicare l’appalto per singoli lotti senza applicare le
disposizioni del presente codice, quando il valore stimato al netto
dell’IVA del lotto sia inferiore a euro 80.000 per le forniture o i
servizi oppure a euro 1.000.000 per i lavori, purche’ il valore
cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del valore
complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l’opera
prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee, o il
progetto di prestazione servizi.
12. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano
caratteri di regolarita’ o sono destinati ad essere rinnovati entro
un determinato periodo, e’ posto come base per il calcolo del valore
stimato dell’appalto:
a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivi
conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell’esercizio
precedente, rettificato, ove possibile, al fine di tenere conto dei
cambiamenti in termini di quantita’ o di valore che potrebbero
sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;
b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi
aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna
o nel corso dell’esercizio, se questo e’ superiore ai dodici mesi.
13. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la
locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto di
prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore
stimato dell’appalto e’ il seguente:
a) per gli appalti pubblici di durata determinata pari o inferiore
a dodici mesi, il valore stimato complessivo per la durata
dell’appalto o, se la durata supera i dodici mesi, il valore
complessivo, ivi compreso il valore stimato dell’importo residuo;
b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o che non puo’
essere definita, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.
14. Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da porre come
base per il calcolo del valore stimato dell’appalto, a seconda del
tipo di servizio, e’ il seguente:
a) per i servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di
remunerazione;
b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari,
le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di
remunerazione;
c) per gli appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le
commissioni da pagare e altre forme di remunerazione;
d) per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo
complessivo:
1) in caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a
quarantotto mesi, il valore complessivo stimato per l’intera loro
durata;
2) in caso di appalti di durata indeterminata o superiore a
quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.
15. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto di servizi e
forniture si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture,
prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende il valore
delle operazioni di posa e di installazione.
16. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di
acquisizione, il valore da prendere in considerazione e’ il valore
massimo stimato al netto dell’IVA del complesso dei contratti
previsti durante l’intera durata degli accordi quadro o del sistema
dinamico di acquisizione.
17. Nel caso di partenariati per l’innovazione, il valore da
prendere in considerazione e’ il valore massimo stimato, al netto
dell’IVA, delle attivita’ di ricerca e sviluppo che si svolgeranno
per tutte le fasi del previsto partenariato, nonche’ delle forniture,
dei servizi o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del
partenariato.
18. Sul valore stimato dell’appalto viene calcolato l’importo
dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere
all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei
lavori. L’erogazione dell’anticipazione e’ subordinata alla
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di
importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse
legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione
stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia e’
rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate
alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che
rispondano ai requisiti di solvibilita’ previsti dalle leggi che ne
disciplinano la rispettiva attivita’. La garanzia puo’ essere,
altresi’, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo
degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L’importo della garanzia viene
gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in
rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte delle
stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con
obbligo di restituzione, se l’esecuzione dei lavori non procede, per
ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme
restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data
di erogazione della anticipazione.
Art. 36
Contratti sotto soglia
1. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel
rispetto dei principi di cui all’articolo 30, comma 1, nonche’ nel
rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare
l’effettiva possibilita’ di partecipazione delle microimprese,
piccole e medie imprese.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la
possibilita’ di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture
di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le
seguenti modalita’:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in
amministrazione diretta;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e
inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui
all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura
negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio
di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in
amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di
mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa
consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati
della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei
soggetti invitati;
c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e
inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui
all’articolo 63 con consultazione di almeno dieci operatori
economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della
procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti
invitati;
d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro
mediante ricorso alle procedure ordinarie.
3. Per l’affidamento dei lavori pubblici di cui all’articolo 1,
comma 2, lettera e), del presente codice, relativi alle opere di
urbanizzazione a scomputo di importo inferiore alla soglia
comunitaria, si fa ricorso alla procedura ordinaria con pubblicazione
di avviso o bando di gara.
4. Nel caso di opere di urbanizzazione primaria di importo
inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, funzionali
all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, si
applica l’articolo 16, comma 2-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
5. Ai fini dell’aggiudicazione, nei casi di cui al comma 2, lettere
a) e b), le stazioni appaltanti verificano esclusivamente i requisiti
di carattere generale mediante consultazione della Banca dati
nazionale degli operatori economici di cui all’articolo 81. Le
stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti
economici e finanziari e tecnico professionali richiesti nella
lettera di invito o nel bando di gara.
6. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle
procedure negoziate, la verifica dei requisiti ai fini della stipula
del contratto avviene esclusivamente sull’aggiudicatario. La stazione
appaltante puo’ comunque estendere le verifiche agli altri
partecipanti. Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente
articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un
mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un
sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente
gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle
finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle
stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche
amministrazioni.
7. L’ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le
modalita’ di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e
migliorare la qualita’ delle procedure di cui al presente articolo,
delle indagini di mercato, nonche’ per la formazione e gestione degli
elenchi degli operatori economici. Fino all’adozione di dette linee
guida, si applica l’articolo 216, comma 9.
8. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali
ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di
importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell’ambito
definito dagli articoli da 115 a 121, applicano la disciplina
stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere
conforme ai principi dettati dal trattato UE a tutela della
concorrenza.
9. In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei
principi previsti dall’articolo 79, i termini minimi stabiliti negli
articoli da 60 a 63 possono essere ridotti fino alla meta’. I bandi e
gli avvisi sono pubblicati sul profilo del committente della stazione
appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso
l’ANAC di cui all’articolo 73, comma 4, con gli effetti previsti dal
comma 3, primo periodo, del citato articolo. Fino alla data di cui
all’articolo 73, comma 4, per gli effetti giuridici connessi alla
pubblicazione, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori
di importo pari o superiore a cinquecentomila euro e per i contratti
relativi a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai
contratti pubblici; per i medesimi effetti, gli avvisi e i bandi per
i contratti relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila
euro sono pubblicati nell’albo pretorio del Comune ove si eseguono i
lavori.
TITOLO II
QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI
Art. 37
Aggregazioni e centralizzazione delle committenze
1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo
di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della
spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000
euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonche’
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per
effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al
periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso
della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38.
2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture
e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia
di cui all’articolo 35, nonche’ per gli acquisti di lavori di
manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 euro e inferiore
a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della
necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 procedono mediante
utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a
disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la
normativa vigente. In caso di indisponibilita’ di tali strumenti
anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni
appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo
svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice.
3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria
qualificazione di cui all’articolo 38 procedono all’acquisizione di
forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza
ovvero mediante aggregazione con una o piu’ stazioni appaltanti
aventi la necessaria qualifica.
4. Se la stazione appaltante e’ un comune non capoluogo di
provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo
periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalita’:
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti
aggregatori qualificati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali
di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di
committenza nelle forme previste dall’ordinamento.
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli
enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in
sede di Conferenza unificata, sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente codice, garantendo la tutela dei diritti delle
minoranze linguistiche, sono individuati gli ambiti territoriali di
riferimento in applicazione dei principi di sussidiarieta’,
differenziazione e adeguatezza, e stabiliti i criteri e le modalita’
per la costituzione delle centrali di committenza in forma di
aggregazione di comuni non capoluogo di provincia. In caso di
concessione di servizi pubblici locali di interesse economico
generale di rete, l’ambito di competenza della centrale di
committenza coincide con l’ambito territoriale di riferimento (ATO),
individuato ai sensi della normativa di settore. Sono fatte salve in
ogni caso le attribuzioni degli enti di area vasta di cui alla legge
7 aprile 2014, n. 56. Fino alla data di entrata in vigore del decreto
di cui al primo periodo si applica l’articolo 216, comma 10.
6. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5, le stazioni
appaltanti possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante
impiego di una centrale di committenza qualificata ai sensi
dell’articolo 38.
7. Le centrali di committenza possono:
a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto
delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;
b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti
qualificate possono ricorrere per l’aggiudicazione dei propri
appalti;
c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.
8. Le centrali di committenza qualificate possono svolgere
attivita’ di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di
committenza o per una o piu’ stazioni appaltanti in relazione ai
requisiti di qualificazione posseduti e agli ambiti territoriali di
riferimento individuati dal decreto di cui al comma 5.
9. La stazione appaltante, nell’ambito delle procedure gestite
dalla centrale di committenza di cui fa parte, e’ responsabile del
rispetto del presente codice per le attivita’ ad essa direttamente
imputabili. La centrale di committenza che svolge esclusivamente
attivita’ di centralizzazione delle procedure di affidamento per
conto di altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori e’
tenuta al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice e ne
e’ direttamente responsabile.
10. Due o piu’ stazioni appaltanti che decidono di eseguire
congiuntamente appalti e concessioni specifici e che sono in
possesso, anche cumulativamente, delle necessarie qualificazioni in
rapporto al valore dell’appalto o della concessione, sono
responsabili in solido dell’adempimento degli obblighi derivanti dal
presente codice. Le stazioni appaltanti provvedono altresi’ ad
individuare un unico responsabile del procedimento in comune tra le
stesse, per ciascuna procedura, nell’atto con il quale hanno
convenuto la forma di aggregazione in centrale di committenza di cui
al comma 4 o il ricorso alla centrale di committenza. Si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 31.
11. Se la procedura di aggiudicazione non e’ effettuata
congiuntamente in tutti i suoi elementi a nome e per conto delle
stazioni appaltanti interessate, esse sono congiuntamente
responsabili solo per le parti effettuate congiuntamente. Ciascuna
stazione appaltante e’ responsabile dell’adempimento degli obblighi
derivanti dal presente codice unicamente per quanto riguarda le parti
da essa svolte a proprio nome e per proprio conto.
12. Fermi restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di
acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in
materia di contenimento della spesa, nell’individuazione della
centrale di committenza, anche ubicata in altro Stato membro
dell’Unione europea, le stazioni appaltanti procedono sulla base del
principio di buon andamento dell’azione amministrativa, dandone
adeguata motivazione.
13. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ad una centrale di
committenza ubicata in altro Stato membro dell’Unione europea solo
per le attivita’ di centralizzazione delle committenze svolte nella
forma di acquisizione centralizzata di forniture e/o servizi a
stazioni appaltanti; la fornitura di attivita’ di centralizzazione
delle committenze da parte di una centrale di committenza ubicata in
altro Stato membro e’ effettuata conformemente alle disposizioni
nazionali dello Stato membro in cui e’ ubicata la centrale di
committenza.
14. Dall’applicazione del presente articolo sono esclusi gli enti
aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici quando
svolgono una delle attivita’ previste dagli articoli da 115 a 121.
Art. 38
Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza
1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 37 in materia di
aggregazione e centralizzazione degli appalti, e’ istituito presso
l’ANAC, che ne assicura la pubblicita’, un apposito elenco delle
stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali
di committenza. La qualificazione e’ conseguita in rapporto agli
ambiti di attivita’, ai bacini territoriali, alla tipologia e
complessita’ del contratto e per fasce d’importo. Sono iscritti di
diritto nell’elenco di cui al primo periodo, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati
interregionali per le opere pubbliche, CONSIP S.p.a., INVITALIA –
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa S.p.a., nonche’ i soggetti aggregatori regionali di cui
all’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottarsi, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro per la semplificazione della pubblica
amministrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente codice, sentite l’ANAC e la Conferenza Unificata, sono
definiti i requisiti tecnico organizzativi per l’iscrizione
all’elenco di cui al comma 1, in applicazione dei criteri di
qualita’, efficienza e professionalizzazione, tra cui, per le
centrali di committenza, il carattere di stabilita’ delle attivita’ e
il relativo ambito territoriale. Il decreto definisce, inoltre, le
modalita’ attuative del sistema delle attestazioni di qualificazione
e di eventuale aggiornamento e revoca, nonche’ la data a decorrere
dalla quale entra in vigore il nuovo sistema di qualificazione.
3. La qualificazione ha ad oggetto il complesso delle attivita’ che
caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o
lavoro in relazione ai seguenti ambiti:
a) capacita’ di programmazione e progettazione;
b) capacita’ di affidamento;
c) capacita’ di verifica sull’esecuzione e controllo dell’intera
procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.
4. I requisiti di cui al comma 3 sono individuati sulla base dei
seguenti parametri:
a) requisiti di base, quali:
1) strutture organizzative stabili deputate agli ambiti di cui al
comma 3;
2) presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi
specifiche competenze in rapporto alle attivita’ di cui al comma 3;
3) sistema di formazione ed aggiornamento del personale;
4) numero di gare svolte nel triennio con indicazione di tipologia,
importo e complessita’, numero di varianti approvate, verifica sullo
scostamento tra gli importi posti a base di gara e consuntivo delle
spese sostenute, rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure di
affidamento, di aggiudicazione e di collaudo;
5) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e
fornitori come stabilito dalla vigente normativa ovvero rispetto dei
tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori, secondo gli
indici di tempestivita’ indicati dal decreto adottato in attuazione
dell’articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
b) requisiti premianti, quali:
1) valutazione positiva dell’ANAC in ordine all’attuazione di
misure di prevenzione dei rischi di corruzione e promozione della
legalita’;
2) presenza di sistemi di gestione della qualita’ conformi alla
norma UNI EN ISO 9001 degli uffici e dei procedimenti di gara,
certificati da organismi accreditati per lo specifico scopo ai sensi
del regolamento CE 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
3) disponibilita’ di tecnologie telematiche nella gestione di
procedure di gara;
4) livello di soccombenza nel contenzioso;
5) applicazione di criteri di sostenibilita’ ambientale e sociale
nell’attivita’ di progettazione e affidamento.
5. La qualificazione conseguita opera per la durata di cinque anni
e puo’ essere rivista a seguito di verifica, anche a campione, da
parte di ANAC o su richiesta della stazione appaltante.
6. L’ANAC stabilisce le modalita’ attuative del sistema di
qualificazione, sulla base di quanto previsto dai commi da 1 a 5, ed
assegna alle stazioni appaltanti e alle centrali di committenza,
anche per le attivita’ ausiliarie, un termine congruo al fine di
dotarsi dei requisiti necessari alla qualificazione. Stabilisce,
altresi’, modalita’ diversificate che tengano conto delle
peculiarita’ dei soggetti privati che richiedono la qualificazione.
7. Con il provvedimento di cui al comma 6, l’ANAC stabilisce
altresi’ i casi in cui puo’ essere disposta la qualificazione con
riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla
centrale di committenza, anche per le attivita’ ausiliarie, di
acquisire la capacita’ tecnica ed organizzativa richiesta. La
qualificazione con riserva ha una durata massima non superiore al
termine stabilito per dotarsi dei requisiti necessari alla
qualificazione.
8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di
qualificazione delle stazioni appaltanti, l’ANAC non rilascia il
codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che
procedono all’acquisizione di beni, servizi o lavori non rientranti
nella qualificazione conseguita. Fino alla predetta data, si applica
l’articolo 216, comma 10.
9. Una quota parte delle risorse del fondo di cui all’articolo 213,
comma 14, attribuite alla stazione appaltante con il decreto di cui
al citato comma e’ destinata dall’amministrazione di appartenenza
della stazione appaltante premiata al fondo per la remunerazione del
risultato dei dirigenti e dei dipendenti appartenenti alle unita’
organizzative competenti per i procedimenti di cui al presente
codice. La valutazione positiva della stazione appaltante viene
comunicata dall’ANAC all’amministrazione di appartenenza della
stazione appaltante perche’ ne tenga comunque conto ai fini della
valutazione della performance organizzativa e gestionale dei
dipendenti interessati.
10. Dall’applicazione del presente articolo sono esclusi gli enti
aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici.
Art. 39
Attivita’ di committenza ausiliarie
1. Le attivita’ di committenza ausiliarie di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera m), possono essere affidate a centrali di
committenza di cui all’articolo 38.
2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, le stazioni appaltanti
possono ricorrere, per lo svolgimento di attivita’ delle committenza
ausiliarie, ad esclusione delle attivita’ di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera m), punto 4, a prestatori di servizi individuati
mediante svolgimento delle procedure di cui al presente codice.
Art. 40
Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello
svolgimento di procedure di aggiudicazione
1. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle
procedure di cui al presente codice svolte da centrali di committenza
sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi
dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
Codice dell’amministrazione digitale.
2. A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi
di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice
svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di
comunicazione elettronici.
Art. 41
Misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali
di committenza
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la
Conferenza unificata, previa consultazione di CONSIP S.p.A. e dei
soggetti aggregatori, sono individuate le misure di revisione ed
efficientamento delle procedure di appalto, degli accordi quadro,
delle convenzioni e in genere delle procedure utilizzabili da CONSIP,
dai soggetti aggregatori e dalle centrali di committenza, finalizzate
a migliorare la qualita’ degli approvvigionamenti e ridurre i costi e
i tempi di espletamento delle gare, promuovendo anche un sistema di
reti di committenza volto a determinare un piu’ ampio ricorso alle
gare e agli affidamenti di tipo telematico e l’effettiva
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, nel
rispetto delle disposizioni stabilite dal presente codice e dalla
normativa dell’Unione europea.
2. L’individuazione delle misure di cui al comma 1 e’ effettuata,
tenendo conto delle finalita’ di razionalizzazione della spesa
pubblica perseguite attraverso l’attivita’ di CONSIP e dei soggetti
aggregatori, sulla base dei seguenti criteri: standardizzazione di
soluzioni di acquisto in forma aggregata in grado di rispondere
all’esigenza pubblica nella misura piu’ ampia possibile, lasciando a
soluzioni specifiche il soddisfacimento di esigenze peculiari non
standardizzabili; aumento progressivo del ricorso agli strumenti
telematici, anche attraverso forme di collaborazione tra soggetti
aggregatori; monitoraggio dell’effettivo avanzamento delle fasi delle
procedure, anche in relazione a forme di coordinamento della
programmazione tra soggetti aggregatori; riduzione dei costi di
partecipazione degli operatori economici alle procedure.
3. Entro 30 giorni dall’adozione dei provvedimenti di revisione, i
soggetti di cui al comma 1 trasmettono alla Cabina di regia di cui
all’articolo 212 e all’ANAC una relazione sull’attivita’ di revisione
svolta evidenziando, anche in termini percentuali, l’incremento del
ricorso alle gare e agli affidamenti di tipo telematico, nonche’ gli
accorgimenti adottati per garantire l’effettiva partecipazione delle
micro imprese, piccole e medie imprese.
Art. 42
Conflitto di interesse
1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare
le frodi e la corruzione nonche’ per individuare, prevenire e
risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse
nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e
delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della
concorrenza e garantire la parita’ di trattamento di tutti gli
operatori economici.
2. Si ha conflitto d’interesse quando il personale di una stazione
appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della
stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di
aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o puo’ influenzarne,
in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente,
un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che
puo’ essere percepito come una minaccia alla sua imparzialita’ e
indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di
concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di
interesse quelle che determinano l’obbligo di astensione previste
dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
2013, 62.
3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 e’ tenuto
a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal
partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle
concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilita’ amministrativa
e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo
costituisce comunque fonte di responsabilita’ disciplinare a carico
del dipendente pubblico.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di
esecuzione dei contratti pubblici.
5. La stazione appaltante vigila affinche’ gli adempimenti di cui
ai commi 3 e 4 siano rispettati.
Art. 43
Appalti che coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici e enti
aggiudicatori di Stati membri diversi
1. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori
possono ricorrere a centrali di committenza ubicate in un altro Stato
membro dell’Unione europea che svolgono la propria attivita’ in
conformita’ alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui e’
ubicata, nei limiti previsti dall’articolo 37, comma 13.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori
possono aggiudicare un appalto pubblico, concludere un accordo quadro
o gestire un sistema dinamico di acquisizione congiuntamente con le
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori di diversi
Stati membri concludendo un accordo che determina:
a) le responsabilita’ delle parti e le disposizioni nazionali
applicabili;
b) la gestione della procedura di aggiudicazione, la distribuzione
dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell’appalto e i
termini di conclusione dei contratti. L’assegnazione delle
responsabilita’ e il diritto nazionale applicabile sono indicati nei
documenti di gara degli appalti pubblici aggiudicati congiuntamente.
3. Se una o piu’ amministrazioni aggiudicatrici o uno o piu’ enti
aggiudicatori nazionali hanno costituito con amministrazioni
aggiudicatrici o enti aggiudicatori di diversi Stati membri un
soggetto congiunto con i gruppi europei di cooperazione territoriale
di cui al regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, o con altri soggetti istituiti in base al diritto
dell’Unione europea, con apposito accordo stabiliscono le norme
nazionali applicabili alle procedure d’appalto di uno dei seguenti
Stati membri:
a) Stato membro nel quale il soggetto congiunto ha la sua sede
sociale;
b) Stato membro in cui il soggetto congiunto esercita le sue
attivita’.
4. L’accordo ai sensi del presente articolo e’ applicabile per un
periodo indeterminato, quando e’ fissato nell’atto costitutivo del
soggetto congiunto ovvero puo’ essere limitato a un periodo
determinato, ad alcuni tipi di appalti o a singoli appalti.
TITOLO III
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
CAPO I
MODALITA’ COMUNI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
SEZIONE I
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 44
Digitalizzazione delle procedure
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
codice, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentita l’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) nonche’
dell’Autorita’ garante della privacy per i profili di competenza,
sono definite le modalita’ di digitalizzazione delle procedure di
tutti i contratti pubblici, anche attraverso l’interconnessione per
interoperabilita’ dei dati delle pubbliche amministrazioni. Sono,
altresi’, definite le migliori pratiche riguardanti metodologie
organizzative e di lavoro, metodologie di programmazione e
pianificazione, riferite anche all’individuazione dei dati rilevanti,
alla loro raccolta, gestione ed elaborazione, soluzioni informatiche,
telematiche e tecnologiche di supporto.
Art. 45
Operatori economici
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei
contratti pubblici gli operatori economici di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera p) nonche’ gli operatori economici stabiliti in
altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione
vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i
raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni
temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale
sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto
della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di
affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi
avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone
giuridiche, ai sensi del presente codice.
2. Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti
soggetti:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le societa’,
anche cooperative;
b) i consorzi fra societa’ cooperative di produzione e lavoro
costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.
1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane
di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di societa’
consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra
imprenditori individuali, anche artigiani, societa’ commerciali,
societa’ cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono
formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai
rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo
congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni,
istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai
soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della
presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario,
il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei
mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del
codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e
c) del presente comma, anche in forma di societa’ ai sensi
dell’articolo 2615-ter del codice civile;
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai
sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33;
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo
di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23
luglio 1991, n. 240;
3. Le stazioni appaltanti possono imporre ai raggruppamenti di
operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo
l’aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione
sia necessaria per la buona esecuzione del contratto.
4. Le stazioni appaltanti possono imporre alle persone giuridiche
di indicare, nell’offerta o nella domanda di partecipazione a
procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e di lavori,
nonche’ di forniture che comportano anche servizi o lavori di posa in
opera e di installazione e di concessioni, il nome e le qualifiche
professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la
prestazione relativa allo specifico contratto.
5. Le stazioni appaltanti possono richiedere ai raggruppamenti di
operatori economici condizioni per l’esecuzione di un appalto o di
una concessione diverse da quelle imposte ai singoli partecipanti,
purche’ siano proporzionate e giustificate da ragioni oggettive.
Art. 46
Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e
Ingegneria
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria:
a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i
professionisti singoli, associati, le societa’ tra professionisti di
cui alla lettera b), le societa’ di ingegneria di cui alla lettera
c), i consorzi, i GEIE, raggruppamenti temporanei fra i predetti
soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul
mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonche’ attivita’
tecnico-amministrative e studi di fattibilita’ economico-finanziaria
ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi
inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle
superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica
di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
b) le societa’ di professionisti: le societa’ costituite
esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi
previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle
societa’ di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del
libro quinto del codice civile ovvero nella forma di societa’
cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del
codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici
servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilita’,
ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori,
valutazioni di congruita’ tecnico economica o studi di impatto
ambientale;
c) societa’ di ingegneria: le societa’ di capitali di cui ai capi
V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero
nella forma di societa’ cooperative di cui al capo I del titolo VI
del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle
societa’ tra professionisti, che eseguono studi di fattibilita’,
ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori,
valutazioni di congruita’ tecnico-economica o studi di impatto,
nonche’ eventuali attivita’ di produzione di beni connesse allo
svolgimento di detti servizi;
d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura
identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da
74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri,
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi
Paesi;
e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle
lettere da a) a d);
f) i consorzi stabili di societa’ di professionisti e di societa’
di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre
consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegnera
e architettura.
2. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di
cui al comma 1, le societa’, per un periodo di cinque anni dalla loro
costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di
gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle societa’,
qualora costituite nella forma di societa’ di persone o di societa’
cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti
della societa’ con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite
nella forma di societa’ di capitali.
Art. 47
Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare
1. I requisiti di idoneita’ tecnica e finanziaria per l’ammissione
alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all’articolo 45,
comma 2, lettere b) e c),devono essere posseduti e comprovati dagli
stessi con le modalita’ previste dal presente codice, salvo che per
quelli relativi alla disponibilita’ delle attrezzature e dei mezzi
d’opera, nonche’ all’organico medio annuo, che sono computati
cumulativamente in capo al consorzio ancorche’ posseduti dalle
singole imprese consorziate.
2. Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della
partecipazione dei consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera
c), alle gare, i requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti
dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo
al consorzio.
Art. 48
Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori
economici
1. Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo
verticale si intende una riunione di operatori economici nell’ambito
della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente;
per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla
categoria prevalente e cosi’ definiti nel bando di gara, assumibili
da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si
intende una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare
i lavori della stessa categoria.
2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo
verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui
il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture
indicati come principali anche in termini economici, i mandanti
quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale
quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di
prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la
prestazione principale e quelle secondarie.
3. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi
ordinari di operatori economici sono ammessi se gli imprenditori
partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati,
abbiano i requisiti di cui all’articolo 84.
4. Nel caso di forniture o servizi nell’offerta devono essere
specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
5. L’offerta degli operatori economici raggruppati o dei
consorziati determina la loro responsabilita’ solidale nei confronti
della stazione appaltante, nonche’ nei confronti del subappaltatore e
dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso
di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie,
la responsabilita’ e’ limitata all’esecuzione delle prestazioni di
rispettiva competenza, ferma restando la responsabilita’ solidale del
mandatario.
6. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo
verticale, i requisiti di cui all’articolo 84, sempre che siano
frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori
della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori
scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per
l’importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella
misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili
alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono
essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento
temporaneo di tipo orizzontale.
7. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in piu’
di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti,
ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2,
lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per
quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi e’ fatto
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara;
in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica
l’articolo 353 del codice penale.
8. E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti
di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non
ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da
tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti
temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno
che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di
essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario,
il quale stipulera’ il contratto in nome e per conto proprio e dei
mandanti.
9. E’ vietata l’associazione in partecipazione. Salvo quanto
disposto ai commi 18 e 19, e’ vietata qualsiasi modificazione alla
composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di
concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in
sede di offerta.
10. L’inosservanza dei divieti di cui al comma 9 comporta
l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullita’ del contratto,
nonche’ l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle
procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
11. In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo
competitivo, l’operatore economico invitato individualmente, o il
candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo
competitivo, ha la facolta’ di presentare offerta o di trattare per
se’ o quale mandatario di operatori riuniti.
12. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli
operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto
mandatario.
13. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La
relativa procura e’ conferita al legale rappresentante dell’operatore
economico mandatario. Il mandato e’ gratuito e irrevocabile e la sua
revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione
appaltante. In caso di inadempimento dell’impresa mandataria, e’
ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato
collettivo speciale di cui al comma 12 al fine di consentire alla
stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre
imprese del raggruppamento.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano
applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle
procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti
al contratto di rete, di cui all’articolo 45, comma 2, lettera f);
queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del
consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c), sono
ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.
15. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche
processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per
tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti
dall’appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla
estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, puo’
far valere direttamente le responsabilita’ facenti capo ai mandanti.
16. Il rapporto di mandato non determina di per se’ organizzazione
o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali
conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli
adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
17. Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5, in caso di
fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione
controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo
ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del
mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in
caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo
ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione
appaltante puo’ proseguire il rapporto di appalto con altro operatore
economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal
presente codice purche’ abbia i requisiti di qualificazione adeguati
ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo
tali condizioni la stazione appaltante puo’ recedere dal contratto.
18. . Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5, in caso di
fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione
controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo
ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno
dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale,
in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del
medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il
mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che
sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneita’, e’ tenuto alla
esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purche’
questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o
servizi o forniture ancora da eseguire.
19. E’ ammesso il recesso di una o piu’ imprese raggruppate
esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre
che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione
adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni
caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non e’ ammessa se
finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione
alla gara.
Art. 49
Condizioni relative all’AAP e ad altri accordi internazionali
1. Nella misura in cui sono contemplati dagli allegati 1, 2, 4 e 5
e dalle note generali dell’appendice 1 dell’Unione europea dell’AAP e
dagli altri accordi internazionali a cui l’Unione e’ vincolata, le
amministrazioni aggiudicatrici applicano ai lavori, alle forniture,
ai servizi e agli operatori economici dei Paesi terzi, firmatari di
tali accordi, un trattamento non meno favorevole di quello concesso
ai sensi del presente codice.
Art. 50
Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi
1. Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di
lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con
particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensita’
di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti possono
inserire, nel rispetto dei principi dell’Unione europea, specifiche
clausole sociali volte a promuovere la stabilita’ occupazionale del
personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte
dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui
all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I
servizi ad alta intensita’ di manodopera sono quelli nei quali il
costo della manodopera e’ pari almeno al 50 per cento dell’importo
totale del contratto.
Art. 51
Suddivisione in lotti
1. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti
pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine
di favorire l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le
stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di
cui all’articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti
prestazionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera ggggg), in
conformita’ alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori,
servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata
suddivisione dell’appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera
di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139. Nel
caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere
adeguato in modo da garantire l’effettiva possibilita’ di
partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese.
E’ fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al
solo fine di eludere l’applicazione delle disposizioni del presente
codice, nonche’ di aggiudicare tramite l’aggregazione artificiosa
degli appalti.
2. Le stazioni appaltanti indicano, altresi’, nel bando di gara o
nella lettera di invito, se le offerte possono essere presentate per
un solo lotto, per alcuni lotti o per tutti.
3. Le stazioni appaltanti possono, anche ove esista la facolta’ di
presentare offerte per alcuni o per tutti i lotti, limitare il numero
di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente, a
condizione che il numero massimo di lotti per offerente sia indicato
nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse, a presentare
offerte o a negoziare. Nei medesimi documenti di gara indicano,
altresi’, le regole o i criteri oggettivi e non discriminatori che
intendono applicare per determinare quali lotti saranno aggiudicati,
qualora l’applicazione dei criteri di aggiudicazione comporti
l’aggiudicazione ad un solo offerente di un numero di lotti superiore
al numero massimo.
4. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti che associano
alcuni o tutti i lotti al medesimo offerente, qualora abbiano
specificato, nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse,
che si riservano tale possibilita’ e indichino i lotti o gruppi di
lotti che possono essere associati, nonche’ le modalita’ mediante cui
effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli
lotti e le offerte sulle associazioni di lotti.
Art. 52
Regole applicabili alle comunicazioni
1. Nei settori ordinari e nei settori speciali, tutte le
comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al presente codice
sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in
conformita’ con quanto disposto dal presente comma e dai commi da 2 a
9, nonche’ dal Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli strumenti e i dispositivi da
utilizzare per comunicare per via elettronica, nonche’ le relative
caratteristiche tecniche, hanno carattere non discriminatorio, sono
comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TIC generalmente
in uso e non limitano l’accesso degli operatori economici alla
procedura di aggiudicazione. In deroga al primo e secondo periodo, le
stazioni appaltanti non sono obbligate a richiedere mezzi di
comunicazione elettronici nella procedura di presentazione
dell’offerta esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
a) a causa della natura specialistica dell’appalto, l’uso di mezzi
di comunicazione elettronici richiederebbe specifici strumenti,
dispositivi o formati di file che non sono in genere disponibili o
non sono gestiti dai programmi comunemente disponibili;
b) i programmi in grado di gestire i formati di file, adatti a
descrivere l’offerta, utilizzano formati che non possono essere
gestiti mediante altri programmi aperti o generalmente disponibili
ovvero sono protetti da licenza di proprieta’ esclusiva e non possono
essere messi a disposizione per essere scaricati o per farne un uso
remoto da parte della stazione appaltante;
c) l’utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede
attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili
alle stazioni appaltanti;
d) i documenti di gara richiedono la presentazione di un modello
fisico o in scala ridotta che non puo’ essere trasmesso per mezzo di
strumenti elettronici;
e) l’uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici e’
necessario a causa di una violazione della sicurezza dei mezzi di
comunicazione elettronici ovvero per la protezione di informazioni di
natura particolarmente sensibile che richiedono un livello talmente
elevato di protezione da non poter essere adeguatamente garantito
mediante l’uso degli strumenti e dispositivi elettronici che sono
generalmente a disposizione degli operatori economici o che possono
essere messi loro a disposizione mediante modalita’ alternative di
accesso ai sensi del comma 7.
2. Nei casi in cui non sono utilizzati mezzi di comunicazione
elettronici ai sensi del terzo periodo del comma 1, la comunicazione
avviene per posta o altro idoneo supporto ovvero mediante una loro
combinazione.
3. Le stazioni appaltanti indicano nella relazione unica i motivi
per cui l’uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici
e’ stato ritenuto necessario in applicazione del comma 1, terzo
periodo.
4. In deroga ai commi da 1 a 3, la comunicazione orale puo’ essere
utilizzata in relazione a comunicazioni diverse da quelle relative
agli elementi essenziali della procedura di appalto, purche’ il
contenuto della comunicazione orale sia sufficientemente documentato.
A tal fine, gli elementi essenziali della procedura di appalto
includono i documenti di gara, le richieste di partecipazione, le
conferme di interesse e le offerte. In particolare, le comunicazioni
orali con offerenti che potrebbero incidere significativamente sul
contenuto e la valutazione delle offerte sono documentate in misura
sufficiente e con mezzi adeguati.
5. In tutte le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione di
informazioni, le stazioni appaltanti garantiscono che l’integrita’
dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di
partecipazione siano mantenute. Essi esaminano il contenuto delle
offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza
del termine stabilito per la loro presentazione.
6. Le stazioni appaltanti possono, se necessario, richiedere l’uso
di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili, ma, in
tale caso, offrono modalita’ alternative di accesso. Sono adeguate
modalita’ alternative di accesso quelle che:
a) offrono gratuitamente un accesso completo, illimitato e diretto
per via elettronica a tali strumenti e dispositivi a decorrere dalla
data di pubblicazione dell’avviso, conformemente all’allegato V o
dalla data di invio dell’invito a confermare interesse. Il testo
dell’avviso o dell’invito a confermare interesse indica l’indirizzo
Internet presso il quale tali strumenti e dispositivi sono
accessibili;
b) assicurano che gli offerenti, che non hanno accesso agli
strumenti e ai dispositivi in questione o non hanno la possibilita’
di ottenerli entro i termini pertinenti, a condizione che la
responsabilita’ del mancato accesso non sia attribuibile
all’offerente interessato, possano accedere alla procedura di appalto
utilizzando credenziali temporanee elettroniche per un’autenticazione
provvisoria fornite gratuitamente online;
c) offrono un canale alternativo per la presentazione elettronica
delle offerte.
7. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori
possono imporre agli operatori economici condizioni intese a
proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni che i
predetti soggetti rendono disponibili durante tutta la procedura di
appalto.
8. Oltre ai requisiti di cui all’allegato XI, agli strumenti e ai
dispositivi di trasmissione e di ricezione elettronica delle offerte
e di ricezione elettronica delle domande di partecipazione si
applicano le seguenti regole:
a) le stazioni appaltanti mettono a disposizione dei soggetti
interessati le informazioni sulle specifiche per la presentazione di
offerte e domande di partecipazione per via elettronica, compresa la
cifratura e la datazione;
b) le stazioni appaltanti specificano il livello di sicurezza
richiesto per i mezzi di comunicazione elettronici da utilizzare per
le varie fasi della procedura d’aggiudicazione degli appalti. Il
livello e’ proporzionato ai rischi connessi;
c) qualora ritengano che il livello dei rischi, valutato ai sensi
della lettera b), sia tale che sono necessarie firme elettroniche
avanzate, come definite nel Codice dell’amministrazione digitale di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le stazioni
appaltanti accettano le firme elettroniche avanzate basate su un
certificato qualificato, considerando se tali certificati siano
forniti da un prestatore di servizi di certificazione presente in un
elenco di fiducia di cui alla decisione della Commissione
2009/767/CE, create con o senza dispositivo per la creazione di una
firma sicura alle seguenti condizioni:
1) le stazioni appaltanti stabiliscono il formato della firma
elettronica avanzata sulla base dei formati stabiliti nelle regole
tecniche adottate in attuazione del Codice dell’amministrazione
digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e attuano
le misure necessarie per poterli elaborare; qualora sia utilizzato un
diverso formato di firma elettronica, la firma elettronica o il
supporto del documento elettronico contiene informazioni sulle
possibilita’ di convalida esistenti. Le possibilita’ di convalida
consentono alla stazione appaltante di convalidare on line,
gratuitamente e in modo comprensibile per i non madrelingua, le firme
elettroniche ricevute come firme elettroniche avanzate basate su un
certificato qualificato. Le stazioni appaltanti, tramite il
coordinamento della Cabina di regia, comunicano le informazioni
relative al fornitore di servizi di convalida alla Commissione
europea che le pubblica su internet;
2) in caso di offerte firmate con il sostegno di un certificato
qualificato in un elenco di fiducia, le stazioni appaltanti non
applicano ulteriori requisiti che potrebbero ostacolare l’uso di tali
firme da parte degli offerenti.
9. Riguardo ai documenti utilizzati nel contesto di una procedura
di appalto che sono firmati dall’autorita’ competente o da un altro
ente responsabile del rilascio, l’autorita’ o l’ente competente di
rilascio puo’ stabilire il formato della firma elettronica avanzata
in conformita’ ai requisiti previsti dalle regole tecniche adottate
in attuazione del Codice dell’amministrazione digitale di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Essi si dotano delle misure
necessarie per trattare tecnicamente tale formato includendo le
informazioni necessarie ai fini del trattamento della firma nei
documenti in questione. Tali documenti contengono nella firma
elettronica o nel supporto del documento elettronico possibilita’ di
convalida esistenti che consentono di convalidare le firme
elettroniche ricevute on line, gratuitamente e in modo comprensibile
per i non madre lingua.
10. Per le concessioni, fatti salvi i casi in cui l’uso dei mezzi
elettronici e’ obbligatorio ai sensi del presente codice, le stazioni
appaltanti possono scegliere uno o piu’ dei seguenti mezzi di
comunicazione per tutte le comunicazioni e gli scambi di
informazioni:
a) mezzi elettronici;
b) posta;
c) comunicazione orale, anche telefonica, per comunicazioni
diverse da quelle aventi ad oggetto gli elementi essenziali di una
procedura di aggiudicazione di una concessione e purche’ il contenuto
della comunicazione orale sia sufficientemente documentato su un
supporto durevole;
d) la consegna a mano comprovata da un avviso di ricevimento.
11. Nei casi di cui al comma 10, il mezzo di comunicazione scelto
deve essere comunemente disponibile e non discriminatorio e non deve
limitare l’accesso degli operatori economici alla procedura di
aggiudicazione della concessione. Gli strumenti e i dispositivi da
utilizzare per comunicare per via elettronica, nonche’ le relative
caratteristiche tecniche, devono essere interoperabili con i prodotti
della tecnologia dell’informazione e della comunicazione comunemente
in uso.
12. Alle concessioni si applica il comma 5.
Art. 53
Accesso agli atti e riservatezza
1. Salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il
diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di
esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le
offerte, e’ disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7
agosto 1990, n. 241. Il diritto di accesso agli atti del processo di
asta elettronica puo’ essere esercitato mediante l’interrogazione
delle registrazioni di sistema informatico che contengono la
documentazione in formato elettronico dei detti atti ovvero tramite
l’invio ovvero la messa a disposizione di copia autentica degli atti.
2. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli
appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di
sicurezza, il diritto di accesso e’ differito:
a) nelle procedure aperte, in relazione all’elenco dei soggetti che
hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la
presentazione delle medesime;
b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in
relazione all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito
o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all’elenco
dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e
all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai
soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, e’ consentito
l’accesso all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito
o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione
ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei
candidati da invitare;
c) in relazione alle offerte, fino all’aggiudicazione;
d) in relazione al procedimento di verifica della anomalia
dell’offerta, fino all’aggiudicazione.
3. Gli atti di cui al comma 2, fino alla scadenza dei termini ivi
previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi
altro modo noti.
4. L’inosservanza dei commi 2 e 3 per i pubblici ufficiali o per
gli incaricati di pubblici servizi rileva ai fini dell’articolo 326
del codice penale.
5. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice, per gli
appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di
sicurezza sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di
divulgazione in relazione:
a) alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a
giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e
comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o
commerciali;
b) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all’applicazione
del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto,
relative ai contratti pubblici;
c) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell’organo
di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del
contratto;
d) alle soluzioni tecniche e ai programmi per elaboratore
utilizzati dalla stazione appaltante o dal gestore del sistema
informatico per le aste elettroniche, ove coperti da diritti di
privativa intellettuale.
6. In relazione all’ipotesi di cui al comma 5, lettere a), e’
consentito l’accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio
dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del
contratto.
7. Le stazioni appaltanti possono imporre agli operatori economici
condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle
informazioni che le amministrazioni aggiudicatrici rendono
disponibili durante tutta la procedura di appalto.
SEZIONE II
TECNICHE E STRUMENTI PER GLI APPALTI ELETTRONICI E AGGREGATI
Art. 54
Accordi quadro
1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro nel
rispetto delle procedure di cui al presente codice. La durata di un
accordo quadro non supera i quattro anni per gli appalti nei settori
ordinari e gli otto anni per gli appalti nei settori speciali, salvo
in casi eccezionali, debitamente motivati in relazione, in
particolare, all’oggetto dell’accordo quadro.
2. Nei settori ordinari, gli appalti basati su un accordo quadro
sono aggiudicati secondo le procedure previste dal presente comma e
dai commi 3 e 4. Tali procedure sono applicabili solo tra le
amministrazioni aggiudicatrici, individuate nell’avviso di indizione
di gara o nell’invito a confermare interesse, e gli operatori
economici parti dell’accordo quadro concluso. Gli appalti basati su
un accordo quadro non comportano in nessun caso modifiche sostanziali
alle condizioni fissate nell’accordo quadro in particolare nel caso
di cui al comma 3.
3. Nell’ambito di un accordo quadro concluso con un solo operatore
economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle
condizioni fissate nell’accordo quadro stesso. L’amministrazione
aggiudicatrice puo’ consultare per iscritto l’operatore economico
parte dell’accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario,
la sua offerta.
4. L’accordo quadro concluso con piu’ operatori economici e’
eseguito secondo una delle seguenti modalita’:
secondo i termini e le condizioni dell’accordo quadro, senza
riaprire il confronto competitivo, se l’accordo quadro contiene tutti
i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e
delle forniture, nonche’ le condizioni oggettive per determinare
quale degli operatori economici parti dell’accordo quadro effettuera’
la prestazione. Tali condizioni sono indicate nei documenti di gara
per l’accordo quadro. L’individuazione dell’operatore economico parte
dell’accordo quadro che effettuera’ la prestazione avviene sulla base
di decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze
dell’amministrazione;
b) se l’accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la
prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, in parte senza
la riapertura del confronto competitivo conformemente alla lettera a)
e, in parte, con la riapertura del confronto competitivo tra gli
operatori economici parti dell’accordo quadro conformemente alla
lettera c), qualora tale possibilita’ sia stata stabilita
dall’amministrazione aggiudicatrice nei documenti di gara per
l’accordo quadro. La scelta se alcuni specifici lavori, forniture o
servizi debbano essere acquisiti a seguito della riapertura del
confronto competitivo o direttamente alle condizioni di cui
all’accordo quadro avviene in base a criteri oggettivi, che sono
indicati nei documenti di gara per l’accordo quadro. Tali documenti
di gara precisano anche quali condizioni possono essere soggette alla
riapertura del confronto competitivo. Le disposizioni previste dalla
presente lettera, primo periodo, si applicano anche a ogni lotto di
un accordo quadro per il quale tutti i termini che disciplinano la
prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione,
sono definiti nell’accordo quadro, anche se sono stati stabiliti
tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei
servizi e delle forniture per altri lotti;
c) riaprendo il confronto competitivo tra gli operatori economici
parti dell’accordo quadro, se l’accordo quadro non contiene tutti i
termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e
delle forniture.
5. I confronti competitivi di cui al comma 4, lettere b) e c), si
basano sulle stesse condizioni applicate all’aggiudicazione
dell’accordo quadro, se necessario precisandole, e su altre
condizioni indicate nei documenti di gara per l’accordo quadro,
secondo la seguente procedura:
a) per ogni appalto da aggiudicare l’amministrazione
aggiudicatrice consulta per iscritto gli operatori economici che sono
in grado di eseguire l’oggetto dell’appalto;
b) l’amministrazione aggiudicatrice fissa un termine sufficiente
per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico,
tenendo conto di elementi quali la complessita’ dell’oggetto
dell’appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;
c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto non
viene reso pubblico fino alla scadenza del termine previsto per la
loro presentazione;
d) l’amministrazione aggiudicatrice aggiudica l’appalto
all’offerente che ha presentato l’offerta migliore sulla base dei
criteri di aggiudicazione fissati nei documenti di gara per l’accordo
quadro.
6. Nei settori speciali, gli appalti basati su un accordo quadro
sono aggiudicati in base a regole e criteri oggettivi che possono
prevedere la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori
economici parti dell’accordo quadro concluso. Tali regole e criteri
sono indicati nei documenti di gara per l’accordo quadro e
garantiscono parita’ di trattamento tra gli operatori economici parti
dell’accordo. Ove sia prevista la riapertura del confronto
competitivo, l’ente aggiudicatore fissa un termine sufficiente per
consentire di presentare offerte relative a ciascun appalto specifico
e aggiudicano ciascun appalto all’offerente che ha presentato la
migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione stabiliti nel
capitolato d’oneri dell’accordo quadro. L’ente aggiudicatore non puo’
ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l’applicazione del
presente decreto o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la
concorrenza.
Art. 55
Sistemi dinamici di acquisizione
1. Per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche, cosi’ come
generalmente disponibili sul mercato, soddisfano le esigenze delle
stazioni appaltanti, e’ possibile avvalersi di un sistema dinamico di
acquisizione. Il sistema dinamico di acquisizione e’ un procedimento
interamente elettronico ed e’ aperto per tutto il periodo di
efficacia a qualsiasi operatore economico che soddisfi i criteri di
selezione. Puo’ essere diviso in categorie definite di prodotti,
lavori o servizi sulla base delle caratteristiche dell’appalto da
eseguire. Tali caratteristiche possono comprendere un riferimento al
quantitativo massimo ammissibile degli appalti specifici successivi o
a un’area geografica specifica in cui gli appalti saranno eseguiti.
2. Per l’aggiudicazione nell’ambito di un sistema dinamico di
acquisizione, le stazioni appaltanti seguono le norme previste per la
procedura ristretta di cui all’articolo 61.Tutti i candidati che
soddisfano i criteri di selezione sono ammessi al sistema; il numero
dei candidati ammessi non deve essere limitato ai sensi degli
articoli 91 e135, comma 3.Le stazioni appaltanti che hanno diviso il
sistema in categorie di prodotti, lavori o servizi conformemente al
comma 1, precisano i criteri di selezioni applicabili per ciascuna
categoria.
3. Nei settori ordinari, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 61, si applicano i seguenti termini:
a) il termine minimo per la ricezione delle domande di
partecipazione e’ di trenta giorni dalla data di trasmissione del
bando di gara o, se un avviso di preinformazione e’ utilizzato come
mezzo di indizione di una gara, dalla data d’invio dell’invito a
confermare interesse. Non sono applicabili ulteriori termini per la
ricezione delle domande di partecipazione una volta che l’invito a
presentare offerte per il primo appalto specifico nel sistema
dinamico di acquisizione e’ stato inviato;
b) il termine minimo per la ricezione delle offerte e’ di almeno
dieci giorni dalla data di trasmissione dell’invito a presentare
offerte. Se del caso si applica l’articolo 62, comma 5.
4. Nei settori speciali, si applicano i seguenti termini:
a) il termine minimo per la ricezione delle domande di
partecipazione e’ fissato in non meno di trenta giorni dalla data di
trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara
e’ usato un avviso periodico indicativo, dell’invito a confermare
interesse. Non sono applicabili ulteriori termini per la ricezione
delle domande di partecipazione dopo l’invio dell”invito a
presentare offerte per il primo appalto specifico;
b) il termine minimo per la ricezione delle offerte e’ di almeno
dieci giorni dalla data di trasmissione dell’invito a presentare
offerte. Si applica all’articolo 61, comma 5.
5.Tutte le comunicazioni nel quadro di un sistema dinamico di
acquisizione sono effettuate esclusivamente con mezzi elettronici
conformemente all’articolo 52, commi 1, 2, 3, 5, 6, 8 e 9.
6. Per aggiudicare appalti nel quadro di un sistema dinamico di
acquisizione, le stazioni appaltanti:
a) pubblicano un avviso di indizione di gara precisando che si
tratta di un sistema dinamico di acquisizione;
b) nei documenti di gara precisano almeno la natura e la quantita’
stimata degli acquisti previsti, nonche’ tutte le informazioni
necessarie riguardanti il sistema dinamico d’acquisizione, comprese
le modalita’ di funzionamento del sistema, il dispositivo elettronico
utilizzato nonche’ le modalita’ e le specifiche tecniche di
collegamento;
c) indicano un’eventuale divisione in categorie di prodotti,
lavori o servizi e le caratteristiche che definiscono le categorie;
d) offrono accesso libero, diretto e completo, ai documenti di
gara a norma dell’articolo 74.
7. Le stazioni appaltanti concedono a tutti gli operatori
economici, per il periodo di validita’ del sistema dinamico di
acquisizione, la possibilita’ di chiedere di essere ammessi al
sistema alle condizioni di cui ai commi da 2 a 4. Le stazioni
appaltanti valutano tali domande in base ai criteri di selezione
entro dieci giorni lavorativi dal loro ricevimento. Il termine puo’
essere prorogato fino a quindici giorni lavorativi in singoli casi
motivati, in particolare per la necessita’ di esaminare
documentazione aggiuntiva o di verificare in altro modo se i criteri
di selezione siano stati soddisfatti. In deroga al primo, secondo e
terzo periodo, a condizione che l’invito a presentare offerte per il
primo appalto specifico nel sistema dinamico di acquisizione non sia
stato inviato, le stazioni appaltanti possono prorogare il periodo di
valutazione, purche’ durante il periodo di valutazione prorogato non
sia emesso alcun invito a presentare offerte. Le stazioni appaltanti
indicano nei documenti di gara la durata massima del periodo
prorogato che intendono applicare. Le stazioni appaltanti comunicano
al piu’ presto all’operatore economico interessato se e’ stato
ammesso o meno al sistema dinamico di acquisizione.
8. Le stazioni appaltanti invitano tutti i partecipanti ammessi a
presentare un’offerta per ogni specifico appalto nell’ambito del
sistema dinamico di acquisizione, conformemente all’articolo 75 e
all’articolo 153.Se il sistema dinamico di acquisizione e’ stato
suddiviso in categorie di prodotti, lavori o servizi, stazioni
appaltanti invitano tutti i partecipanti ammessi alla categoria che
corrisponde allo specifico appalto a presentare un’offerta. Esse
aggiudicano l’appalto:
a) nei settori ordinari, all’offerente che ha presentato la
migliore offerta sulla base dei criteri di aggiudicazione enunciati
nel bando di gara per l’istituzione del sistema dinamico di
acquisizione o, se un avviso di preinformazione e’ utilizzato come
mezzo di indizione di una gara, nell’invito a confermare interesse;
b) nei settori speciali, all’offerente che ha presentato la
migliore offerta sulla base dei criteri di aggiudicazione enunciati
nel bando di gara per l’istituzione del sistema dinamico di
acquisizione, nell’invito a confermare interesse, o, quando come
mezzo di indizione di gara si usa un avviso sull’esistenza di un
sistema di qualificazione, nell’invito a presentare un’offerta.
9. I criteri di cui al comma 8, lettere a) e b), possono,
all’occorrenza, essere precisati nell’invito a presentare offerte.
10. Nei settori ordinari, le amministrazioni aggiudicatrici possono
esigere, in qualsiasi momento nel periodo di validita’ del sistema
dinamico di acquisizione, che i partecipanti ammessi innovino o
aggiornino il documento di gara unico europeo di cui all’articolo
85,entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui e’ trasmessa tale
richiesta. L’articolo 85, commi da 5 a 7, si applica per tutto il
periodo di validita’ del sistema dinamico di acquisizione.
11. Nei settori speciali, gli enti aggiudicatori che, ai sensi
dell’articolo136,applicano motivi di esclusione e criteri di
selezione previsti dagli articoli 80e 83, possono esigere, in
qualsiasi momento nel periodo di validita’ del sistema dinamico di
acquisizione, che i partecipanti ammessi innovino o aggiornino il
documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85,entro cinque
giorni lavorativi dalla data in cui e’ trasmessa tale richiesta.
L’articolo 85, commi da 5 a 7, si applica per tutto il periodo di
validita’ del sistema dinamico di acquisizione.
12 Le stazioni appaltanti indicano nell’avviso di indizione di gara
il periodo di validita’ del sistema dinamico di acquisizione. Esse
informano la Commissione di qualsiasi variazione di tale periodo di
validita’ utilizzando i seguenti modelli di formulari:
a) se il periodo di validita’ e’ modificato senza porre fine al
sistema, il modello utilizzato inizialmente per l’avviso di indizione
di gara per il sistema dinamico di acquisizione;
b) se e’ posto termine al sistema, un avviso di aggiudicazione di
cui agli articoli 98 e 129, comma 2.
13. Non possono essere posti a carico degli operatori economici
interessati o partecipanti al sistema dinamico di acquisizione i
contributi di carattere amministrativo prima o nel corso del periodo
di validita’ del sistema dinamico di acquisizione.
14. Il Ministero dell’economia e delle finanze, anche avvalendosi
di CONSIP S.p.A., puo’ provvedere alla realizzazione e gestione di un
sistema dinamico di acquisizione per conto delle stazioni appaltanti,
predisponendo gli strumenti organizzativi ed amministrativi,
elettronici e telematici e curando l’esecuzione di tutti i servizi
informatici, telematici e di consulenza necessari.
Art. 56
Aste elettroniche
1. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ad aste elettroniche
nelle quali vengono presentati nuovi prezzi, modificati al ribasso o
nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte. A tal fine,
le stazioni appaltanti strutturano l’asta come un processo
elettronico per fasi successive, che interviene dopo una prima
valutazione completa delle offerte e consente di classificarle sulla
base di un trattamento automatico. Gli appalti di servizi e di lavori
che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la
progettazione di lavori, che non possono essere classificati in base
ad un trattamento automatico, non sono oggetto di aste elettroniche.
2. Nelle procedure aperte, ristrette o competitive con
negoziazione o nelle procedure negoziate precedute da un’indizione di
gara, le stazioni appaltanti possono stabilire che l’aggiudicazione
di un appalto sia preceduta da un’asta elettronica quando il
contenuto dei documenti di gara, in particolare le specifiche
tecniche, puo’ essere fissato in maniera precisa. Alle stesse
condizioni, esse possono ricorrere all’asta elettronica in occasione
della riapertura del confronto competitivo fra le parti di un accordo
quadro di cui all’articolo 54, comma 4, lettere b) e c),e comma 6, e
dell’indizione di gare per appalti da aggiudicare nell’ambito del
sistema dinamico di acquisizione di cui all’articolo55.
3. L’asta elettronica e’ aggiudicata sulla base di uno dei seguenti
elementi contenuti nell’offerta:
a) esclusivamente i prezzi, quando l’appalto viene aggiudicato
sulla sola base del prezzo;
b) il prezzo o i nuovi valori degli elementi dell’offerta indicati
nei documenti di gara, quando l’appalto e’ aggiudicato sulla base del
miglior rapporto qualita’/prezzo o costo/efficacia.
4. Le stazioni appaltanti indicano il ricorso ad un’asta
elettronica nel bando di gara o nell’invito a confermare l’interesse,
nonche’, per i settori speciali, nell’invito a presentare offerte
quando per l’indizione di gara si usa un avviso sull’esistenza di un
sistema di qualificazione. I documenti di gara comprendono almeno le
informazioni di cui all’allegato XII.
5. Prima di procedere all’asta elettronica, le stazioni appaltanti
effettuano valutazione completa delle offerte conformemente al
criterio o ai criteri di aggiudicazione stabiliti e alla relativa
ponderazione.
6. Nei settori ordinari, un’offerta e’ considerata ammissibile se
e’ stata presentata da un offerente che non e’ stato escluso ai sensi
dell’articolo 80, che soddisfa i criteri di selezione di cui
all’articolo 83 e la cui offerta e’ conforme alle specifiche tecniche
senza essere irregolare o inaccettabile ovvero inadeguata, ai sensi
dei commi 8, 9 e 10.
7. Nei settori speciali, un’offerta e’ considerata ammissibile se
e’ stata presentata da un offerente che non e’ stato escluso ai sensi
dell’articolo 135 o dell’articolo 136,che soddisfa i criteri di
selezione di cui al medesimo articolo 136 e la cui offerta e’
conforme alle specifiche tecniche senza essere irregolare o
inaccettabile ovvero inadeguata, ai sensi dei commi 8, 9 e 10.
8. Sono considerate irregolari le offerte che non rispettano i
documenti di gara, che sono state ricevute in ritardo, in relazione
alle quali vi sono prove di corruzione, concussione o abuso di
ufficio o accordo tra operatori economici finalizzato a turbare
l’asta, o che la stazione appaltante ha giudicato anormalmente basse.
9. Sono considerate inaccettabili le offerte presentate da
offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria e le
offerte il cui prezzo supera l’importo posto dalle stazioni
appaltanti a base di gara stabilito e documentato prima dell’avvio
della procedura di appalto.
10. Un’offerta e’ ritenuta inadeguata se non presenta alcuna
pertinenza con l’appalto ed e’ quindi manifestamente incongruente,
fatte salve le modifiche sostanziali idonee a rispondere alle
esigenze della stazione appaltante e ai requisiti specificati nei
documenti di gara. Una domanda di partecipazione non e’ ritenuta
adeguata se l’operatore economico interessato deve o puo’ essere
escluso ai sensi dell’articolo80, o dell’articolo 135, o
dell’articolo 136,o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti
dall’amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 83 o
dall’ente aggiudicatore ai sensi degli articoli135 o 136.
11. Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili
sono invitati simultaneamente, per via elettronica, a partecipare
all’asta elettronica utilizzando, a decorrere dalla data e dall’ora
previste, le modalita’ di connessione conformi alle istruzioni
contenute nell’invito. L’asta elettronica puo’ svolgersi in piu’ fasi
successive e non ha inizio prima di due giorni lavorativi successivi
alla data di invio degli inviti.
12. L’invito e’ corredato del risultato della valutazione completa
dell’offerta, effettuata conformemente alla ponderazione di cui
all’articolo 95, commi 7 e 8. L’invito precisa, altresi’, la formula
matematica che determina, durante l’asta elettronica, le
riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei
nuovi valori presentati. Salvo il caso in cui l’offerta
economicamente piu’ vantaggiosa sia individuata sulla base del solo
prezzo, tale formula integra la ponderazione di tutti i criteri
stabiliti per determinare l’offerta economicamente piu’ vantaggiosa,
quale indicata nel bando di gara o in altri documenti di gara. A tal
fine, le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse
con un valore determinato. Qualora siano autorizzate varianti, per
ciascuna variante deve essere fornita una formula separata.
13. Nel corso di ogni fase dell’asta elettronica, le stazioni
appaltanti comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le
informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la
rispettiva classificazione. Le stazioni appaltanti possono, purche’
previsto nei documenti di gara, comunicare altre informazioni
riguardanti altri prezzi o valori presentati. Possono, inoltre,
rendere noto in qualsiasi momento il numero di partecipanti alla fase
specifica dell’asta. In nessun caso, possono rendere nota l’identita’
degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell’asta
elettronica.
14. Le stazioni appaltanti dichiarano conclusa l’asta elettronica
secondo una o piu’ delle seguenti modalita’:
a) alla data e all’ora preventivamente indicate;
b) quando non ricevono piu’ nuovi prezzi o nuovi valori che
rispondono alle esigenze degli scarti minimi, a condizione che
abbiano preventivamente indicato il termine che rispetteranno a
partire dalla ricezione dell’ultima presentazione prima di dichiarare
conclusa l’asta elettronica;
c) quando il numero di fasi dell’asta preventivamente indicato e’
stato raggiunto.
15. Se le stazioni appaltanti intendono dichiarare conclusa l’asta
elettronica ai sensi del comma 14, lettera c), eventualmente in
combinazione con le modalita’ di cui alla lettera b) del medesimo
comma, l’invito a partecipare all’asta indica il calendario di ogni
fase dell’asta.
16.Dopo aver dichiarata conclusa l’asta elettronica, le stazioni
appaltanti aggiudicano l’appalto in funzione dei risultati dell’asta
elettronica.
Art. 57
Cataloghi elettronici
Nel caso in cui sia richiesto l’uso di mezzi di comunicazione
elettronici, le stazioni appaltanti possono chiedere che le offerte
siano presentate sotto forma di catalogo elettronico o che includano
un catalogo elettronico. Le offerte presentate sotto forma di
catalogo elettronico possono essere corredate di altri documenti, a
completamento dell’offerta.
2. I cataloghi elettronici sono predisposti dai candidati o dagli
offerenti per la partecipazione a una determinata procedura di
appalto in conformita’ alle specifiche tecniche e al formato
stabiliti dalle stazioni appaltanti. I cataloghi elettronici,
inoltre, soddisfano i requisiti previsti per gli strumenti di
comunicazione elettronica nonche’ gli eventuali requisiti
supplementari stabiliti dalle stazioni appaltanti conformemente
all’articolo 52.
3. Quando la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi
elettronici e’ accettata o richiesta, le stazioni appaltanti:
a) nei settori ordinari, lo indicano nel bando di gara o
nell’invito a confermare interesse, quando il mezzo di indizione di
gara e’ un avviso di preinformazione; nei settori speciali, lo
indicano nel bando di gara, nell’invito a confermare interesse, o,
quando il mezzo di indizione di gara e’ un avviso sull’esistenza di
un sistema di qualificazione, nell’invito a presentare offerte o a
negoziare;
b) indicano nei documenti di gara tutte le informazioni necessarie
ai sensi dell’articolo 52,commi 8 e 9, relative al formato, al
dispositivo elettronico utilizzato nonche’ alle modalita’ e alle
specifiche tecniche per il catalogo.
4.Quando un accordo quadro e’ concluso con piu’ operatori economici
dopo la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi
elettronici, le stazioni appaltanti possono prevedere che la
riapertura del confronto competitivo per i contratti specifici
avvenga sulla base di cataloghi aggiornati. In tal caso, le
amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori utilizzano,
alternativamente, uno dei seguenti metodi:
a) invitano gli offerenti a ripresentare i loro cataloghi
elettronici, adattati alle esigenze del contratto in questione;
b) comunicano agli offerenti che intendono avvalersi delle
informazioni raccolte dai cataloghi elettronici gia’ presentati per
costituire offerte adeguate ai requisiti del contratto in questione,
a condizione che il ricorso a questa possibilita’ sia stato previsto
nei documenti di gara relativi all’accordo quadro.
5. Le stazioni appaltanti, in caso di riapertura del confronto
competitivo per i contratti specifici in conformita’ al comma 4,
lettera b), indicano agli offerenti la data e l’ora in cui intendono
procedere alla raccolta delle informazioni necessarie per costituire
offerte adattate ai requisiti del contratto specifico e danno agli
offerenti la possibilita’ di rifiutare tale raccolta di informazioni.
Le stazioni appaltanti prevedono un adeguato periodo di tempo tra la
notifica e l’effettiva raccolta di informazioni. Prima
dell’aggiudicazione dell’appalto, le stazioni appaltanti presentano
le informazioni raccolte all’offerente interessato, in modo da
offrire la possibilita’ di contestare o confermare che l’offerta
cosi’ costituita non contiene errori materiali.
6. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti basati su un
sistema dinamico di acquisizione richiedendo che le offerte per un
appalto specifico siano presentate sotto forma di catalogo
elettronico. Le stazioni appaltanti possono, inoltre, aggiudicare
appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione conformemente
al comma 4, lettera b), e al comma 5, a condizione che la domanda di
partecipazione al sistema dinamico di acquisizione sia accompagnata
da un catalogo elettronico in conformita’ con le specifiche tecniche
e il formato stabilito dalla stazione appaltante. Tale catalogo e’
completato dai candidati, qualora sia stata comunicata l’intenzione
della stazione appaltante di costituire offerte attraverso la
procedura di cui al comma 4, lettera b).
Art. 58
Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione
Ai sensi della normativa vigente in materia di documento
informatico e di firma digitale, nel rispetto dell’articolo 52e dei
principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle
procedure, le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara
interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle
disposizioni di cui al presente codice. L’utilizzo dei sistemi
telematici non deve alterare la parita’ di accesso agli operatori o
impedire, limitare o distorcere la concorrenza o modificare l’oggetto
dell’appalto, come definito dai documenti di gara.
2. Le stazioni appaltanti possono stabilire che l’aggiudicazione di
una procedura interamente gestita con sistemi telematici avvenga con
la presentazione di un’unica offerta ovvero attraverso un’asta
elettronica alle condizioni e secondo le modalita’ di cui
all’articolo 56.
3. Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di capacita’
economico-finanziaria e tecnico-professionale, il dispositivo
elettronico delle stazioni appaltanti provvede, mediante un
meccanismo casuale automatico, ad effettuare un sorteggio di cui
viene data immediata evidenza per via telematica a tutti gli
offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza dell’elenco dei
soggetti che partecipano alla procedura di gara.
4. Il sistema telematico crea ed attribuisce in via automatica a
ciascun operatore economico che partecipa alla procedura un codice
identificativo personale attraverso l’attribuzione di userID e
password e di eventuali altri codici individuali necessari per
operare all’interno del sistema.
5. Al momento della ricezione delle offerte, la stazione appaltante
trasmette in via elettronica a ciascun concorrente la notifica del
corretto recepimento dell’offerta stessa.
6. La stazione appaltante, scaduto il termine di ricezione delle
offerte, esamina dapprima le dichiarazioni e la documentazione
attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura
e, all’esito di detta attivita’, l’eventuale offerta tecnica e
successivamente quella economica.
7. Conclusa la procedura di cui al comma 6, il sistema telematico
produce in automatico la graduatoria.
8. Le procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici
possono essere adottate anche ai fini della stipula delle convenzioni
di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
9. Le tecnologie sono scelte in modo tale da assicurare
l’accessibilita’ delle persone con disabilita’, conformemente agli
standard europei.
10. L’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) emana, entro il 31
luglio 2016, regole tecniche aggiuntive per garantire il colloquio e
la condivisione dei dati tra i sistemi telematici di acquisito e di
negoziazione.
CAPO II
PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER I SETTORI ORDINARI
Art. 59
Scelta delle procedure
1. Nell’aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti
utilizzano le procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di
un bando o avviso di indizione di gara. Esse possono altresi’
utilizzare il partenariato per l’innovazione quando sussistono i
presupposti previsti dall’articolo 65, la procedura competitiva con
negoziazione e il dialogo competitivo quando sussistono i presupposti
previsti dal comma 2 e la procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara quando sussistono i presupposti
previsti dall’articolo 63. Gli appalti relativi ai lavori sono
affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui
contenuto, come definito dall’articolo 23, comma 8, garantisce la
rispondenza dell’opera ai requisiti di qualita’ predeterminati e il
rispetto dei tempi e dei costi previsti. E’ vietato il ricorso
all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di
lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale,
finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato
pubblico privato, contratto di disponibilita’.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano la procedura
competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo nelle seguenti
ipotesi:
a) per l’aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi
in presenza di una o piu’ delle seguenti condizioni:
1) le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice perseguite con
l’appalto non possono essere soddisfatte senza adottare soluzioni
immediatamente disponibili;
2) implicano progettazione o soluzioni innovative;
3) l’appalto non puo’ essere aggiudicato senza preventive
negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla
natura, complessita’ o impostazione finanziaria e giuridica
dell’oggetto dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi;
4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con
sufficiente precisione dall’amministrazione aggiudicatrice con
riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una
specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti
da 2 a 5 dell’allegato XIII;
b) per l’aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi
per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state
presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili ai sensi
rispettivamente dei commi 3 e 4. In tali situazioni, le
amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando
di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli
offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90
che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato
offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.
3. Sono considerate irregolari le offerte non conformi a quanto
prescritto nei documenti di gara.
4. Sono considerate inammissibili le offerte:
a) che sono state presentate in ritardo rispetto ai termini
indicati nel bando o nell’avviso con cui si indice la gara;
b) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga
sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica
per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
c) che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente
basse;
d) che non hanno la qualificazione necessaria;
e) il cui prezzo supera l’importo posto dall’amministrazione
aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima
dell’avvio della procedura di appalto.
5. La gara e’ indetta mediante un bando di gara redatto a norma
dell’articolo 71. Nel caso in cui l’appalto sia aggiudicato mediante
procedura ristretta o procedura competitiva con negoziazione, le
amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1,
lettera c), possono, in deroga al primo periodo del presente comma,
utilizzare un avviso di preinformazione secondo quanto previsto dai
commi 2 e 3 dell’articolo 70.Se la gara e’ indetta mediante un avviso
di preinformazione, gli operatori economici che hanno manifestato
interesse in seguito alla pubblicazione dell’avviso stesso, sono
successivamente invitati a confermarlo per iscritto, mediante un
invito a confermare interesse, secondo quanto previsto dall’articolo
75.
Art. 60
Procedura aperta
1. Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico
interessato puo’ presentare un’offerta in risposta a un avviso di
indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte
e’ di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di
gara. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste
dall’amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa.
2. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano
pubblicato un avviso di preinformazione che non sia stato usato come
mezzo di indizione di una gara, il termine minimo per la ricezione
delle offerte, come stabilito al comma 1, puo’ essere ridotto a
quindici giorni purche’ siano rispettate tutte le seguenti
condizioni:
a) l’avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni
richieste per il bando di gara di cui all’allegato XIV, parte I,
lettera B, sezione B1, sempreche’ queste siano disponibili al momento
della pubblicazione dell’avviso di preinformazione;
b) l’avviso di preinformazione e’ stato inviato alla pubblicazione
da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima
della data di trasmissione del bando di gara.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine non
inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando
di gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate
dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al
comma 1 non possono essere rispettati.
Art. 61
Procedura ristretta
1. Nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico puo’
presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di
indizione di gara contenente i dati di cui all’allegato XIV, parte I,
lettera B o C a seconda del caso, fornendo le informazioni richieste
dall’amministrazione aggiudicatrice ai fini della selezione
qualitativa.
2. Il termine minimo per la ricezione delle domande di
partecipazione e’ di trenta giorni dalla data di trasmissione del
bando di gara o, se e’ utilizzato un avviso di preinformazione come
mezzo di indizione di una gara, dalla data d’invio dell’invito a
confermare interesse.
3. A seguito della valutazione da parte delle amministrazioni
aggiudicatrici delle informazioni fornite, soltanto gli operatori
economici invitati possono presentare un’offerta. Le amministrazioni
aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da
invitare a partecipare alla procedura in conformita’ all’articolo 91.
Il termine minimo per la ricezione delle offerte e’ di trenta giorni
dalla data di trasmissione dell’invito a presentare offerte.
4. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici hanno
pubblicato un avviso di preinformazione non utilizzato per
l’indizione di una gara, il termine minimo per la presentazione delle
offerte puo’ essere ridotto a dieci giorni purche’ siano rispettate
tutte le seguenti condizioni:
a) l’avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni
richieste nel citato allegato XIV, parte I, lettera B sezione B1,
purche’ dette informazioni siano disponibili al momento della
pubblicazione dell’avviso di preinformazione;
b) l’avviso di preinformazione e’ stato inviato alla pubblicazione
da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima
della data di trasmissione del bando di gara.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma
1, lettera c), possono fissare il termine per la ricezione delle
offerte di concerto con i candidati selezionati, purche’ questi
ultimi dispongano di un termine identico per redigere e presentare le
loro offerte. In assenza di un accordo sul termine per la
presentazione delle offerte, il termine non puo’ essere inferiore a
dieci giorni dalla data di invio dell’invito a presentare offerte.
6. Quando, per motivi di urgenza debitamente motivati e’
impossibile rispettare i termini minimi previsti al presente
articolo, l’amministrazione aggiudicatrice puo’ fissare:
a) per la ricezione delle domande di partecipazione, un termine non
inferiore a quindici giorni dalla data di trasmissione del bando di
gara;
b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci
giorni a decorrere dalla data di invio dell’invito a presentare
offerte.
Art. 62
Procedura competitiva con negoziazione
1. Nelle procedure competitive con negoziazione qualsiasi operatore
economico puo’ presentare una domanda di partecipazione in risposta a
un avviso di indizione di gara contenente le informazioni di cui
all’allegato XIV, parte I, lettere B e C, fornendo le informazioni
richieste dall’amministrazione aggiudicatrice per la selezione
qualitativa.
2. Nei documenti di gara le amministrazioni aggiudicatrici
individuano l’oggetto dell’appalto fornendo una descrizione delle
loro esigenze, illustrando le caratteristiche richieste per le
forniture, i lavori o i servizi da appaltare, specificando i criteri
per l’aggiudicazione dell’appalto e indicano altresi’ quali elementi
della descrizione definiscono i requisiti minimi che tutti gli
offerenti devono soddisfare.
3. Le informazioni fornite devono essere sufficientemente precise
per permettere agli operatori economici di individuare la natura e
l’ambito dell’appalto e decidere se partecipare alla procedura.
4. Il termine minimo per la ricezione delle domande di
partecipazione e’ di trenta giorni dalla data di trasmissione del
bando di gara o, se e’ utilizzato come mezzo di indizione di una gara
un avviso di preinformazione, dalla data d’invio dell’invito a
confermare interesse.
5. Il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali e’ di
trenta giorni dalla data di trasmissione dell’invito. I termini sono
ridotti nei casi previsti dall’articolo 61, commi 5 e 6.
6. Solo gli operatori economici invitati dall’amministrazione
aggiudicatrice, in seguito alla valutazione delle informazioni
fornite, possono presentare un’offerta iniziale che costituisce la
base per la successiva negoziazione. Le amministrazioni
aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da
invitare a partecipare alla procedura, ai sensi dell’articolo 91.
7. Salvo quanto previsto dal comma 8, le amministrazioni
aggiudicatrici negoziano con gli operatori economici le loro offerte
iniziali e tutte le successive da essi presentate, tranne le offerte
finali di cui al comma 12, per migliorarne il contenuto. I requisiti
minimi e i criteri di aggiudicazione non sono soggetti a
negoziazione.
8. Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti
sulla base delle offerte iniziali senza negoziazione se previsto nel
bando di gara o nell’invito a confermare interesse.
9. Nel corso delle negoziazioni le amministrazioni aggiudicatrici
garantiscono la parita’ di trattamento fra tutti gli offerenti. A tal
fine, non forniscono informazioni che possano avvantaggiare
determinati offerenti rispetto ad altri. Esse informano per iscritto
tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse ai sensi
del comma 11, delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri
documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti
minimi. A seguito di tali modifiche le amministrazioni aggiudicatrici
concedono agli offerenti un tempo sufficiente per modificare e
ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate.
10. Le amministrazioni aggiudicatrici, nei limiti di quanto
disposto dall’articolo 53, non possono rivelare agli altri
partecipanti informazioni riservate comunicate dal candidato o da un
offerente che partecipa alle negoziazioni senza l’accordo di questi
ultimi. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale, ma
si considera riferito alla comunicazione di informazioni specifiche
espressamente indicate.
11. Le procedure competitive con negoziazione possono svolgersi in
fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare
applicando i criteri di aggiudicazione specificati nel bando di gara,
nell’invito a confermare interesse o in altro documento di gara. Nel
bando di gara, nell’invito a confermare interesse o in altro
documento di gara, l’amministrazione aggiudicatrice indica se si
avvale di tale facolta’.
12. Quando le amministrazioni aggiudicatrici intendono concludere
le negoziazioni, esse informano gli altri offerenti e stabiliscono un
termine entro il quale possono essere presentate offerte nuove o
modificate. Esse verificano che le offerte finali siano conformi ai
requisiti minimi prescritti e all’articolo 94, valutano le offerte
finali in base ai criteri di aggiudicazione e aggiudicano l’appalto
ai sensi degli articoli 95, 96 e 97.
Art. 63
Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando
di gara
1. Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le
amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici
mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto
della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti.
2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la
procedura negoziata senza previa pubblicazione puo’ essere
utilizzata:
a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta
appropriata, ne’ alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di
partecipazione appropriata, in esito all’esperimento di una procedura
aperta o ristretta, purche’ le condizioni iniziali dell’appalto non
siano sostanzialmente modificate e purche’ sia trasmessa una
relazione alla Commissione europea, su sua richiesta. Un’offerta non
e’ ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con
l’appalto ed e’, quindi, manifestamente inadeguata, salvo modifiche
sostanziali, a rispondere alle esigenze dell’amministrazione
aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una
domanda di partecipazione non e’ ritenuta appropriata se l’operatore
economico interessato deve o puo’ essere escluso ai sensi
dell’articolo 80 o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti
dall’amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 83;
b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti
unicamente da un determinato operatore economico per una delle
seguenti ragioni:
1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o
nell’acquisizione di un’opera d’arte o rappresentazione artistica
unica;
2) la concorrenza e’ assente per motivi tecnici;
3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprieta’
intellettuale.
Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non
esistono altri operatori economici o soluzioni alternative
ragionevoli e l’assenza di concorrenza non e’ il risultato di una
limitazione artificiale dei parametri dell’appalto;
c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di
estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili
dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure
aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive
con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze
invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al
presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle
amministrazioni aggiudicatrici.
3. Nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di cui
al presente articolo e’, inoltre, consentita nei casi seguenti:
a) qualora i prodotti oggetto dell’appalto siano fabbricati
esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di
sviluppo, salvo che si tratti di produzione in quantita’ volta ad
accertare la redditivita’ commerciale del prodotto o ad ammortizzare
i costi di ricerca e di sviluppo;
b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore
originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti
o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il
cambiamento di fornitore obblighi l’amministrazione aggiudicatrice ad
acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui
impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilita’ o
difficolta’ tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e
dei contratti rinnovabili non puo’ comunque di regola superare i tre
anni;
c) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie
prime;
d) per l’acquisto di forniture o servizi a condizioni
particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa
definitivamente l’attivita’ commerciale oppure dagli organi delle
procedure concorsuali.
4. La procedura prevista dal presente articolo e’, altresi’,
consentita negli appalti pubblici relativi ai servizi qualora
l’appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in
base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno
dei vincitori del concorso. In quest’ultimo caso, tutti i vincitori
devono essere invitati a partecipare ai negoziati.
5. La presente procedura puo’ essere utilizzata per nuovi lavori o
servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi,
gia’ affidati all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto
iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione
che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e
che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato
secondo una procedura di cui all’articolo 59, comma 1. Il progetto a
base di gara indica l’entita’ di eventuali lavori o servizi
complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati.
La possibilita’ di avvalersi della procedura prevista dal presente
articolo e’ indicata sin dall’avvio del confronto competitivo nella
prima operazione e l’importo totale previsto per la prosecuzione dei
lavori o della prestazione dei servizi e’ computato per la
determinazione del valore globale dell’appalto, ai fini
dell’applicazione delle soglie di cui all’articolo 35, comma 1. Il
ricorso a questa procedura e’ limitato al triennio successivo alla
stipulazione del contratto dell’appalto iniziale.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori
economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le
caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche
e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di
trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque
operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.
L’amministrazione aggiudicatrice sceglie l’operatore economico che ha
offerto le condizioni piu’ vantaggiose, ai sensi dell’articolo 95,
previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti
per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura
aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.
Art. 64
Dialogo competitivo
1. Il provvedimento con cui le stazioni appaltanti di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera a), decidono di ricorrere al dialogo
competitivo deve contenere specifica motivazione, i cui contenuti
sono richiamati nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139
sulla sussistenza dei presupposti previsti per il ricorso allo
stesso. L’appalto e’ aggiudicato unicamente sulla base del criterio
dell’offerta con il miglior rapporto qualita’/prezzo conformemente
all’articolo 95, comma 6.
2. Nel dialogo competitivo qualsiasi operatore economico puo’
chiedere di partecipare in risposta a un bando di gara, o ad un
avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dalla
stazione appaltante, per la selezione qualitativa.
3. Il termine minimo per la ricezione delle domande di
partecipazione e’ di trenta giorni dalla data di trasmissione del
bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara e’ usato un
avviso di preinformazione o periodico indicativo, dell’invito a
confermare interesse. Soltanto gli operatori economici invitati dalle
stazioni appaltanti in seguito alla valutazione delle informazioni
fornite possono partecipare al dialogo. Le stazioni appaltanti
possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a
partecipare alla procedura in conformita’ all’articolo 91.
4. Le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara o nell’avviso
di indizione di gara le loro esigenze e i requisiti richiesti e li
definiscono nel bando stesso, nell’avviso di indizione o in un
documento descrittivo.
5. Le stazioni appaltanti avviano con i partecipanti selezionati un
dialogo finalizzato all’individuazione e alla definizione dei mezzi
piu’ idonei a soddisfare le proprie necessita’. Nella fase del
dialogo possono discutere con i partecipanti selezionati tutti gli
aspetti dell’appalto.
6. Durante il dialogo le stazioni appaltanti garantiscono la
parita’ di trattamento di tutti i partecipanti. A tal fine, non
forniscono informazioni che possano avvantaggiare determinati
partecipanti rispetto ad altri.
7. Conformemente all’articolo 53 le stazioni appaltanti non possono
rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte o altre
informazioni riservate comunicate da un candidato o da un offerente
partecipante al dialogo, senza l’accordo di quest’ultimo. Tale
accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera
riferito alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente
indicate.
8. I dialoghi competitivi possono svolgersi in fasi successive in
modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase
del dialogo applicando i criteri di aggiudicazione stabiliti nel
bando di gara, nell’avviso di indizione di gara o nel documento
descrittivo. Nel bando di gara o nell’avviso di indizione di gara o
nel documento descrittivo le stazioni appaltanti indicano se
sceglieranno tale opzione.
9. La stazione appaltante prosegue il dialogo finche’ non e’ in
grado di individuare la soluzione o le soluzioni che possano
soddisfare le sue necessitaa’.
10. Dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i
partecipanti rimanenti, le stazioni appaltanti invitano ciascuno a
presentare le loro offerte finali in base alla soluzione o alle
soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali
offerte contengono tutti gli elementi richiesti e necessari per
l’esecuzione del progetto. Su richiesta della stazione appaltante le
offerte possono essere chiarite, precisate e perfezionate. Tuttavia
le precisazioni, i chiarimenti, i perfezionamenti o i complementi
delle informazioni non possono avere l’effetto di modificare gli
aspetti essenziali dell’offerta o dell’appalto, compresi i requisiti
e le esigenze indicati nel bando di gara, nell’avviso di indizione di
gara o nel documento descrittivo, qualora le variazioni rischino di
falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.
11. Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute sulla base
dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara, nell’avviso
di indizione di gara o nel documento descrittivo e applicano,
altresi’, le seguenti disposizioni:
a) i documenti alla base delle offerte ricevute possono essere
integrati da quanto emerso nel dialogo competitivo;
b) su richiesta della stazione appaltante possono essere condotte
negoziazioni con l’offerente che risulta aver presentato l’offerta
con il miglior rapporto qualita’/prezzo al fine di confermare gli
impegni finanziari o altri termini contenuti nell’offerta attraverso
il completamento dei termini del contratto.
12. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 11 si
applicano qualora da cio’ non consegua la modifica sostanziale di
elementi fondamentali dell’offerta o dell’appalto, comprese le
esigenze e i requisiti definiti nel bando di gara, nell’avviso di
indizione di gara o nel documento descrittivo, ovvero che non si
rischi di falsare la concorrenza o creare discriminazioni.
13. Le stazioni appaltanti possono prevedere premi o pagamenti per
i partecipanti al dialogo.
Art. 65
Partenariato per l’innovazione
1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori
possono ricorrere ai partenariati per l’innovazione nelle ipotesi in
cui l’esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e
di acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori che
ne risultano non puo’, in base a una motivata determinazione, essere
soddisfatta ricorrendo a soluzioni gia’ disponibili sul mercato, a
condizione che le forniture, servizi o lavori che ne risultano,
corrispondano ai livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati
tra le stazioni appaltanti e i partecipanti.
2. Nei documenti di gara le amministrazioni aggiudicatrici e gli
enti aggiudicatori fissano i requisiti minimi che tutti gli offerenti
devono soddisfare, in modo sufficientemente preciso da permettere
agli operatori economici di individuare la natura e l’ambito della
soluzione richiesta e decidere se partecipare alla procedura.
3. Nel partenariato per l’innovazione qualsiasi operatore economico
puo’ formulare una domanda di partecipazione in risposta a un bando
di gara o ad un avviso di indizione di gara, presentando le
informazioni richieste dalla stazione appaltante per la selezione
qualitativa.
4. L’amministrazione aggiudicatrice e l’ente aggiudicatore possono
decidere di instaurare il partenariato per l’innovazione con uno o
piu’ operatori economici che conducono attivita’ di ricerca e
sviluppo separate. Il termine minimo per la ricezione delle domande
di partecipazione e’ di trenta giorni dalla data di trasmissione del
bando di gara. Soltanto gli operatori economici invitati dalle
amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori in seguito
alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare alla
procedura. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori
possono limitare il numero di candidati idonei da invitare alla
procedura in conformita’ all’articolo 91. Gli appalti sono
aggiudicati unicamente sulla base del miglior rapporto
qualita’/prezzo conformemente all’articolo 95.
5. Il partenariato per l’innovazione e’ strutturato in fasi
successive secondo la sequenza delle fasi del processo di ricerca e
di innovazione, che puo’ comprendere la fabbricazione dei prodotti o
la prestazione dei servizi o la realizzazione dei lavori. Il
partenariato per l’innovazione fissa obiettivi intermedi che le parti
devono raggiungere e prevede il pagamento della remunerazione
mediante congrue rate. In base a questi obiettivi, l’amministrazione
aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore puo’ decidere, dopo ogni fase,
di risolvere il partenariato per l’innovazione o, nel caso di un
partenariato con piu’ operatori, di ridurre il numero degli operatori
risolvendo singoli contratti, a condizione che essa abbia indicato
nei documenti di gara tali possibilita’ e le condizioni per
avvalersene.
6. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente articolo,
le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori negoziano
le offerte iniziali e tutte le offerte successive presentate dagli
operatori interessati, tranne le offerte finali, per migliorarne il
contenuto. I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono
soggetti a negoziazioni.
7. Nel corso delle negoziazioni le amministrazioni aggiudicatrici o
gli enti aggiudicatori garantiscono la parita’ di trattamento fra
tutti gli offerenti. A tal fine, non forniscono in maniera
discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati
offerenti rispetto ad altri. Essi informano per iscritto tutti gli
offerenti le cui offerte non sono state escluse ai sensi del comma 8,
delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara
diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi. A seguito di
tali modifiche, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori concedono agli offerenti un tempo sufficiente per
modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate. Nel
rispetto dell’articolo 53, le amministrazioni aggiudicatrici o gli
enti aggiudicatori non rivelano agli altri partecipanti informazioni
riservate comunicate da un candidato o da un offerente che partecipa
alle negoziazioni senza l’accordo di quest’ultimo. Tale accordo non
assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla
comunicazione di informazioni specifiche espressamente indicate.
8. Le negoziazioni nel corso delle procedure di partenariato per
l’innovazione possono svolgersi in fasi successive per ridurre il
numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione
specificati nel bando di gara, nell’invito a confermare interesse o
nei documenti di gara. Nel bando di gara, nell’invito a confermare
interesse o nei documenti di gara, l’amministrazione aggiudicatrice o
l’ente aggiudicatore indica se si avvarra’ di tale opzione.
9. Nel selezionare i candidati, le amministrazioni aggiudicatrici o
gli enti aggiudicatori applicano in particolare i criteri relativi
alle capacita’ dei candidati nel settore della ricerca e dello
sviluppo e nella messa a punto e attuazione di soluzioni innovative.
Soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni
aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori in seguito alla valutazione
delle informazioni richieste potranno presentare progetti di ricerca
e di innovazione. Nei documenti di gara l’amministrazione
aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore definisce il regime applicabile
ai diritti di proprieta’ intellettuale. Nel caso di un partenariato
per l’innovazione con piu’ operatori, l’amministrazione
aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore non rivela agli altri
operatori, nel rispetto dell’articolo 53, le soluzioni proposte o
altre informazioni riservate comunicate da un operatore nel quadro
del partenariato, senza l’accordo dello stesso. Tale accordo non
assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla
prevista comunicazione di informazioni specifiche.
10. L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore
assicura che la struttura del partenariato e, in particolare, la
durata e il valore delle varie fasi, riflettano il grado di
innovazione della soluzione proposta e la sequenza di attivita’ di
ricerca e di innovazione necessarie per lo sviluppo di una soluzione
innovativa non ancora disponibile sul mercato. Il valore stimato
delle forniture, dei servizi o dei lavori non deve essere
sproporzionato rispetto all’investimento richiesto per il loro
sviluppo.
CAPO III
SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE PER I SETTORI ORDINARI
SEZIONE I
BANDI E AVVISI
Art. 66
Consultazioni preliminari di mercato
1. Prima dell’avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni
aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato per la
preparazione dell’appalto e per lo svolgimento della relativa
procedura e per informare gli operatori economici degli appalti da
essi programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi.
2. Per le finalita’ di cui al comma 1, le amministrazioni
aggiudicatrici possono acquisire consulenze, relazioni o altra
documentazione tecnica da parte di esperti, di partecipanti al
mercato nel rispetto delle disposizioni stabilite nel presente
codice, o da parte di autorita’ indipendenti. Tale documentazione
puo’ essere utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della
procedura di appalto, a condizione che non abbia l’effetto di falsare
la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non
discriminazione e di trasparenza.
Art. 67
Partecipazione precedente di candidati o offerenti
1. Qualora un candidato o un offerente o un’impresa collegata a un
candidato o a un offerente abbia fornito la documentazione di cui
all’articolo 66, comma 2,o abbia altrimenti partecipato alla
preparazione della procedura di aggiudicazione dell’appalto,
l’amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate per garantire
che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato
o dell’offerente stesso. La comunicazione agli altri candidati e
offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della
partecipazione del candidato o dell’offerente alla preparazione della
procedura o ottenute a seguito di tale partecipazione, nonche’ la
fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte
costituisce minima misura adeguata.
2. Qualora non sia in alcun modo possibile garantire il rispetto
del principio della parita’ di trattamento, il candidato o
l’offerente interessato e’ escluso dalla procedura. In ogni caso,
prima di provvedere allaloro esclusione, la amministrazione
aggiudicatrice invita i candidati e gli offerenti, entro un termine
comunque non superiore a dieci giorni, a provare che la loro
partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione
dell’appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza.
3. Le misure adottate dall’amministrazione aggiudicatrice sono
indicate nella relazione unica prevista dall’articolo 99 del presente
codice.
Art. 68
Specifiche tecniche
1. Le specifiche tecniche indicate al punto 1 dell’allegato XIII
sono inserite nei documenti di gara e definiscono le caratteristiche
previste per lavori, servizi o forniture. Tali caratteristiche
possono inoltre riferirsi allo specifico processo o metodo di
produzione o prestazione dei lavori, delle forniture o dei servizi
richiesti, o a uno specifico processo per un’altra fase del loro
ciclo di vita anche se questi fattori non sono parte del loro
contenuto sostanziale, purche’ siano collegati all’oggetto
dell’appalto e proporzionati al suo valore e ai suoi obiettivi.
2. Le specifiche tecniche possono, altresi’, indicare se e’
richiesto il trasferimento dei diritti di proprieta’ intellettuale.
3. Per tutti gli appalti destinati all’uso da parte di persone
fisiche, sia che si tratti del pubblico che del personale di
un’amministrazione aggiudicatrice, e’ necessario che le specifiche
tecniche, salvo in casi debitamente giustificati, siano elaborate in
modo da tenere conto dei criteri di accessibilita’ per le persone con
disabilita’ o di progettazione adeguata per tutti gli utenti. Qualora
i requisiti di accessibilita’ obbligatori siano adottati con un atto
giuridico dell’Unione europea, le specifiche tecniche devono essere
definite mediante riferimento a esse per quanto riguarda i criteri di
accessibilita’ per le persone con disabilita’ o di progettazione
adeguata per tutti gli utenti.
4. Le specifiche tecniche consentono pari accesso degli operatori
economici alla procedura di aggiudicazione e non devono comportare
direttamente o indirettamente ostacoli ingiustificati all’apertura
degli appalti pubblici alla concorrenza.
5. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, le
specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalita’
seguenti:
a) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le
caratteristiche ambientali, a condizione che i parametri siano
sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare
l’oggetto dell’appalto e alle amministrazioni aggiudicatrici di
aggiudicare l’appalto;
b) mediante riferimento a specifiche tecniche e, in ordine di
preferenza, alle norme che recepiscono norme europee, alle
valutazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle
norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento
adottati dagli organismi europei di normalizzazione o in mancanza,
alle norme, omologazioni tecniche o specifiche tecniche, nazionali,
in materia di progettazione, calcolo e realizzazione delle opere e
uso delle forniture. Ciascun riferimento contiene l’espressione «o
equivalente»;
c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla
lettera a), con riferimento alle specifiche citate nella lettera b)
quale mezzo per presumere la conformita’ con tali prestazioni o
requisiti funzionali;
d) mediante riferimento alle specifiche tecniche di cui alla
lettera b) per talune caratteristiche e alle prestazioni o ai
requisiti funzionali di cui alla lettera a) per le altre
caratteristiche.
6. Salvo che siano giustificate dall’oggetto dell’appalto, le
specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o
provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico
dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico
specifico, ne’ far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un
tipo, a un’origine o a una produzione specifica che avrebbero come
effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti.
Tale menzione o riferimento sono tuttavia consentiti, in via
eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa
e intelligibile dell’oggetto dell’appalto non sia possibile
applicando il comma 5. In tal caso la menzione o il riferimento sono
accompagnati dall’espressione «o equivalente».
7. Quando si avvalgono della possibilita’ di fare riferimento alle
specifiche tecniche di cui al comma 5, lettera b), le amministrazioni
aggiudicatrici non possono dichiarare inammissibile o escludere
un’offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi
offerti non sono conformi alle specifiche tecniche alle quali hanno
fatto riferimento, se nella propria offerta l’offerente dimostra, con
qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui
all’articolo 86, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera
equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.
8. Quando si avvalgono della facolta’, prevista al comma 5, lettera
a), di definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di
requisiti funzionali, le amministrazioni aggiudicatrici non possono
dichiarare inammissibile o escludere un’offerta di lavori, di
forniture o di servizi conformi a una norma che recepisce una norma
europea, a una omologazione tecnica europea, a una specifica tecnica
comune, a una norma internazionale o a un sistema tecnico di
riferimento adottato da un organismo europeo di normalizzazione se
tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali
da esse prescritti. Nella propria offerta, l’offerente e’ tenuto a
dimostrare con qualunque mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova
di cui all’articolo 86, che i lavori, le forniture o i servizi
conformi alla norma ottemperino alle prestazioni e ai requisiti
funzionali dell’amministrazione aggiudicatrice.
Art. 69
Etichettature
1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono acquistare
lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche
ambientali, sociali o di altro tipo, possono imporre nelle specifiche
tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni relative
all’esecuzione dell’appalto, un’etichettatura specifica come mezzo di
prova che i lavori, le forniture o i servizi corrispondono alle
caratteristiche richieste, quando sono soddisfatte tutte le seguenti
condizioni:
a) i requisiti per l’etichettatura sono idonei a definire le
caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto
dell’appalto e riguardano soltanto i criteri ad esso connessi;
b) i requisiti per l’etichettatura sono basati su criteri
oggettivi, verificabili e non discriminatori;
c) le etichettature sono stabilite nell’ambito di un apposito
procedimento aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte
le parti interessate, compresi gli enti pubblici, i consumatori, le
parti sociali, i produttori, i distributori e le organizzazioni non
governative;
d) le etichettature sono accessibili a tutte le parti interessate;
e) i requisiti per l’etichettatura sono stabiliti da terzi sui
quali l’operatore economico che richiede l’etichettatura non puo’
esercitare un’influenza determinante.
2. Se le amministrazioni aggiudicatrici non richiedono che i
lavori, le forniture o i servizi soddisfino tutti i requisiti per
l’etichettatura, indicano a quali requisiti per l’etichettatura fanno
riferimento. Le amministrazioni aggiudicatrici che esigono
un’etichettatura specifica accettano tutte le etichettature che
confermano che i lavori, le forniture o i servizi soddisfano i
requisiti equivalenti.
3. Se un operatore economico dimostra di non avere la possibilita’
di ottenere l’etichettatura specifica indicata dall’amministrazione
aggiudicatrice o un’etichettatura equivalente entro i termini
richiesti, per motivi ad esso non imputabili, l’amministrazione
aggiudicatrice accetta altri mezzi di prova, ivi compresa una
documentazione tecnica del fabbricante, idonei a dimostrare che i
lavori, le forniture o i servizi che l’operatore economico
interessato deve prestare soddisfano i requisiti dell’etichettatura
specifica o i requisiti specifici indicati dall’amministrazione
aggiudicatrice.
4. Quando un’etichettatura soddisfa le condizioni indicate nel
comma 1, lettere b), c), d) ed e), ma stabilisce requisiti non
collegati all’oggetto dell’appalto, le amministrazioni aggiudicatrici
non possono esigere l’etichettatura in quanto tale, ma possono
definire le specifiche tecniche con riferimento alle specifiche
dettagliate di tale etichettatura, o, all’occorrenza, a parti di
queste, connesse all’oggetto dell’appalto e idonee a definirne le
caratteristiche.
Art. 70
Avvisi di preinformazione
1. Le stazioni appaltanti rendono nota entro il 31 dicembre di ogni
anno, l’intenzione di bandire per l’anno successivo appalti,
pubblicando un avviso di preinformazione. L’avviso, recante le
informazioni di cui all’allegato XIV, parte I, lettera B, sezione
B.1, e’ pubblicato dalla stazione appaltante sul proprio profilo di
committente. Per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia
di cui all’articolo 36, l’avviso di preinformazione e’ pubblicato
dall’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea o dalla stazione
appaltante sul proprio profilo di committente. In quest’ultimo caso
le stazioni appaltanti inviano al suddetto Ufficio un avviso della
pubblicazione sul proprio profilo di committente, come indicato nel
citato allegato. L’avviso contiene le informazioni di cui
all’allegato XIV, parte I, lettera A.
2. Per le procedure ristrette e le procedure competitive con
negoziazione, le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera c), possono utilizzare un avviso di
preinformazione come indizione di gara a norma dell’articolo 59,
comma 5, purche’ l’avviso soddisfi tutte le seguenti condizioni:
a) si riferisce specificatamente alle forniture, ai lavori o ai
servizi che saranno oggetto dell’appalto da aggiudicare;
b) indica che l’appalto sara’ aggiudicato mediante una procedura
ristretta o una procedura competitiva con negoziazione senza
ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara e invita
gli operatori economici interessati a manifestare il proprio
interesse;
c) contiene, oltre alle informazioni di cui all’allegato XIV, parte
I, lettera B, sezione B.1, le informazioni di cui al medesimo
allegato, sezione B.2;
d) e’ stato inviato alla pubblicazione non meno di trentacinque
giorni e non oltre dodici mesi prima della data di invio dell’invito
a confermare interesse di cui all’articolo 75, comma 1.
3. L’avviso di cui al comma 2 puo’ essere pubblicato sul profilo di
committente quale pubblicazione supplementare a livello nazionale a
norma dell’articolo 73. Il periodo coperto dall’avviso di
preinformazione puo’ durare al massimo dodici mesi dalla data di
trasmissione dell’avviso per la pubblicazione. Tuttavia, nel caso di
appalti pubblici per servizi sociali e altri servizi specifici,
l’avviso di preinformazione di cui all’articolo 59, comma 5, puo’
coprire un periodo piu’ lungo di dodici mesi.
Art. 71
Bandi di gara
Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 59, comma 5, secondo
periodo, e 63, tutte le procedure di scelta del contraente sono
indette mediante bandi di gara. Al fine di agevolare l’attivita’
delle stazioni appaltanti omogeneizzandone le condotte,
successivamente alla adozione da parte dell’ANAC di bandi tipo, i
bandi di gara sono redatti in conformita’ agli stessi. Essi
contengono le informazioni di cui all’allegato XIV, Parte I, lettera
C, e sono pubblicati conformemente all’articolo72.Contengono altresi’
i criteri ambientali minimi di cui all’articolo 34. Le stazioni
appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in
ordine alle deroghe al bando-tipo.
Art. 72
Redazione e modalita’ di pubblicazione dei bandi e degli avvisi
1. Gli avvisi e i bandi di cui agli articoli 70, 71 e 98,
contenenti le informazioni indicate nell’allegato XII, nel formato di
modelli di formulari, compresi i modelli di formulari per le
rettifiche, sono redatti e trasmessi all’Ufficio delle pubblicazioni
dell’Unione europea per via elettronica e pubblicati conformemente
all’allegato V.
2. Gli avvisi e i bandi di cui al comma 1 sono pubblicati entro
cinque giorni dalla loro trasmissione, salve le disposizioni sulla
loro pubblicazione da parte dell’Ufficio delle pubblicazioni
dell’Unione europea.
3. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati per esteso in una o piu’
delle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione scelte dalle
stazioni appaltanti; il testo pubblicato in tali lingue e’ l’unico
facente fede. Le stazioni appaltanti italiane scelgono la lingua
italiana, fatte salve le norme vigenti nella Provincia autonoma di
Bolzano in materia di bilinguismo. Una sintesi degli elementi
importanti di ciascun avviso o bando, indicati dalle stazioni
appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e non
discriminazione, e’ pubblicata nelle altre lingue ufficiali.
4. L’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea garantisce che
il testo integrale e la sintesi degli avvisi di preinformazione di
cui all’articolo 70, commi 2 e 3, e degli avvisi di indizione di gara
che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione, di cui
all’articolo 55, comma 6, lettera a) continuino ad essere pubblicati:
a) nel caso di avvisi di preinformazione, per dodici mesi o fino al
ricevimento di un avviso di aggiudicazione di cui all’articolo 129
che indichi che nei dodici mesi coperti dall’avviso di indizione di
gara non sara’ aggiudicato nessun altro appalto. Tuttavia, nel caso
di appalti pubblici per servizi sociali e altri servizi specifici,
l’avviso di preinformazione di cui all’articolo 142,comma 1, lettera
b), continua a essere pubblicato fino alla scadenza del periodo di
validita’ indicato inizialmente o fino alla ricezione di un avviso di
aggiudicazione come previsto dall’articolo 98, indicante che non
saranno aggiudicati ulteriori appalti nel periodo coperto
dall’indizione di gara;
b) nel caso di avvisi di indizione di gara che istituiscono un
sistema dinamico di acquisizione, per il periodo di validita’ del
sistema dinamico di acquisizione.
5. La conferma della ricezione dell’avviso e della pubblicazione
dell’informazione trasmessa, con menzione della data della
pubblicazione rilasciata alla stazione appaltante dall’Ufficio delle
pubblicazioni dell’Unione europea vale come prova della
pubblicazione.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono pubblicare avvisi
relativi ad appalti pubblici che non sono soggetti all’obbligo di
pubblicazione previsto dal presente codice, a condizione che essi
siano trasmessi all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea
per via elettronica secondo il modello e le modalita’ di trasmissione
precisate al comma 1.
Art. 73
Pubblicazione a livello nazionale
1. Gli avvisi e i bandi di cui agli articoli 70, 71 e 98 non sono
pubblicati in ambito nazionale prima della pubblicazione a norma
dell’articolo 72. Tuttavia la pubblicazione puo’ comunque avere luogo
a livello nazionale qualora la stessa non sia stata notificata alle
amministrazioni aggiudicatrici entro quarantotto ore dalla conferma
della ricezione dell’avviso conformemente all’articolo 72.
2. Gli avvisi e i bandi pubblicati a livello nazionale non
contengono informazioni diverse da quelle contenute negli avvisi o
bandi trasmessi all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea o
pubblicate sul profilo di committente, ma menzionano la data della
trasmissione dell’avviso o bando all’Ufficio delle pubblicazioni
dell’Unione europea o della pubblicazione sul profilo di committente.
3. Gli avvisi di preinformazione non sono pubblicati sul profilo di
committente prima della trasmissione all’Ufficio delle pubblicazioni
dell’Unione europea dell’avviso che ne annuncia la pubblicazione
sotto tale forma. Gli avvisi indicano la data di tale trasmissione.
4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 72, gli avvisi e i
bandi sono, altresi’, pubblicati senza oneri sul profilo del
committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale
dei bandi di gara presso l’ANAC, in cooperazione applicativa con i
sistemi informatizzati delle regioni e le piattaforme regionali di
e-procurement. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, d’intesa con l’ANAC, da adottarsi entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente codice, sono definiti gli
indirizzi generali di pubblicazione al fine di garantire la certezza
della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di
conoscibilita’, anche con l’utilizzo della stampa quotidiana
maggiormente diffusa nell’area interessata. Il predetto decreto
individua la data fino alla quale gli avvisi e i bandi devono anche
essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana,
serie speciale relativa ai contratti pubblici, entro il sesto giorno
feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da
parte dell’Ufficio inserzioni dell’Istituto poligrafico e zecca dello
Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o
aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente codice, avviene
esclusivamente in via telematica e non comporta oneri finanziari a
carico delle stazioni appaltanti. Fino alla data indicata nel decreto
di cui al presente comma, si applica l’articolo 216, comma 11.
5. Gli effetti giuridici che l’ordinamento connette alla
pubblicita’ in ambito nazionale decorrono dalla data di pubblicazione
sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC.
Art. 74
Disponibilita’ elettronica dei documenti di gara
1. Le stazioni appaltanti offrono un accesso gratuito, illimitato e
diretto, per via elettronica, ai documenti di gara a decorrere dalla
data di pubblicazione di un avviso conformemente agli articoli 70e 72
o dalla data di invio di un invito a confermare interesse. Il testo
dell’avviso o dell’invito a confermare interesse indica l’indirizzo
Internet presso il quale i documenti di gara sono accessibili.
2. Se non e’ possibile offrire accesso gratuito, illimitato e
diretto per via elettronica a determinati documenti di gara per uno
dei motivi di cui all’articolo 52, comma 1, terzo periodo, le
amministrazioni aggiudicatrici possono indicare nell’avviso o
nell’invito a confermare interesse che i medesimi documenti saranno
trasmessi per posta elettronica certificata o strumenti analoghi
negli altri Stati membri ovvero, in caso di impossibilita’, per vie
diverse da quella elettronica secondo quanto previsto al comma 4. In
tal caso, il termine per la presentazione delle offerte e’ prorogato
di cinque giorni, tranne nei casi di urgenza debitamente dimostrati
di cui agli articoli60, comma 3, 61 comma 6 e62, comma 5.
3. Qualora non sia possibile offrire accesso gratuito, illimitato e
diretto per via elettronica a determinati documenti di gara perche’
le amministrazioni aggiudicatrici intendono applicare l’articolo 52,
comma 2, del presente codice, esse indicano nell’avviso o nell’invito
a confermare interesse quali misure richiedono al fine di proteggere
la natura riservata delle informazioni e in che modo e’ possibile
ottenere accesso ai documenti in questione. In tal caso, il termine
per la presentazione delle offerte e’ prorogato di cinque giorni,
tranne nei casi di urgenza debitamente dimostrati di cui agli
articoli 60, comma 3, 61, comma 6 e 62, comma 5.
4. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le ulteriori
informazioni sul capitolato d’oneri e sui documenti complementari
sono comunicate dalle stazioni appaltanti a tutti gli offerenti che
partecipano alla procedura d’appalto almeno sei giorni prima della
scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In
caso di procedura accelerata, ai sensi degli articoli 60, comma 3
e 61, comma 6, il termine e’ di quattro giorni.
Art. 75
Inviti ai candidati
1. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nei
partenariati per l’innovazione, nelle procedure competitive con
negoziazione, le stazioni appaltanti invitano simultaneamente e per
iscritto, di norma con procedure telematiche, i candidati selezionati
a presentare le rispettive offerte o a negoziare o, nel caso di
dialogo competitivo, a partecipare al dialogo. Con le stesse
modalita’ le stazioni appaltanti invitano, nel caso di indizione di
gara tramite un avviso di preinformazione, gli operatori economici
che gia’ hanno espresso interesse, a confermare nuovamente interesse.
2. Gli inviti di cui al comma 1 menzionano l’indirizzo elettronico
al quale sono stati resi direttamente disponibili per via elettronica
i documenti di gara e comprendono le informazioni indicate
nell’allegato XV. Se tali documenti non sono stati oggetto di accesso
gratuito, illimitato e diretto ai sensi dell’articolo 74 e non sono
stati resi disponibili con altri mezzi, gli inviti sono corredati dei
documenti di gara, in formato digitale ovvero, quando cio’ non e’
possibile, in formato cartaceo.
3. Nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando
di gara, gli operatori economici selezionati vengono invitati di
norma a mezzo di posta elettronica certificata o strumento analogo
negli altri Stati membri ovvero, quando cio’ non e’ possibile, con
lettera. Gli inviti contengono gli elementi della prestazione
richiesta.
Art. 76
Informazione dei candidati e degli offerenti
1. Le stazioni appaltanti, nel rispetto delle specifiche modalita’
di pubblicazione stabilite dal presente codice, informano
tempestivamente ciascun candidato e ciascun offerente delle decisioni
adottate riguardo alla conclusione di un accordo quadro,
all’aggiudicazione di un appalto o all’ammissione ad un sistema
dinamico di acquisizione, ivi compresi i motivi dell’eventuale
decisione di non concludere un accordo quadro o di non aggiudicare un
appalto per il quale e’ stata indetta una gara o di riavviare la
procedura o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione.
2. Su richiesta scritta dell’offerente interessato,
l’amministrazione aggiudicatrice comunica immediatamente e comunque
entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta:
a) ad ogni offerente escluso, i motivi del rigetto della sua
offerta, inclusi, per i casi di cui all’articolo 68, commi 7 e 8, i
motivi della decisione di non equivalenza o della decisione secondo
cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle
prestazioni o ai requisiti funzionali;
b) ad ogni offerente che abbia presentato un’offerta ammessa in
gara e valutata, le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta
selezionata e il nome dell’offerente cui e’ stato aggiudicato
l’appalto o delle parti dell’accordo quadro;
c) ad ogni offerente che abbia presentato un’offerta ammessa in
gara e valutata, lo svolgimento e l’andamento delle negoziazioni e
del dialogo con gli offerenti.
3. Fermo quanto previsto nell’articolo 29, comma 1, secondo e terzo
periodo, contestualmente alla pubblicazione ivi prevista e’ dato
avviso ai concorrenti, mediante PEC o strumento analogo negli altri
Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla
procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della
valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e
tecnico-professionali, indicando l’ufficio o il collegamento
informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi
atti.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici non divulgano le informazioni
relative all’aggiudicazione degli appalti, alla conclusione di
accordi quadro o all’ammissione ad un sistema dinamico di
acquisizione, di cui ai commi 1 e 2, se la loro diffusione ostacola
l’applicazione della legge o e’ contraria all’interesse pubblico, o
pregiudica i legittimi interessi commerciali di operatori economici
pubblici o privati o dell’operatore economico selezionato, oppure
possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.
5. Le stazioni appaltanti comunicano d’ufficio immediatamente e
comunque entro un termine non superiore a cinque giorni:
a) l’aggiudicazione, all’aggiudicatario, al concorrente che segue
nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato
un’offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta
siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso
l’esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonche’ a
coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali
impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale
definitiva;
b) l’esclusione agli offerenti esclusi;
c) la decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non
concludere un accordo quadro,a tutti i candidati;
d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con
l’aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera a) del presente
comma.
6. Le comunicazioni di cui al comma 4 sono fatte mediante posta
elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri.
Le comunicazioni di cui al comma 5, lettere a) e b), indicano la data
di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto.
SEZIONE II
SELEZIONE DELLE OFFERTE
Art. 77
Commissione di aggiudicazione
1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di
concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio
dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualita’/prezzo la valutazione delle offerte dal
punto di vista tecnico ed economico e’ affidata ad una commissione
giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui
afferisce l’oggetto del contratto.
2. La commissione e’ costituta da un numero dispari di commissari,
non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e puo’
lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la
riservatezza delle comunicazioni.
3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all’Albo
istituito presso l’ANAC di cui all’articolo 78 e, nel caso di
procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a, INVITALIA –
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali di cui
all’articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti
iscritti nell’apposita sezione speciale dell’Albo, non appartenenti
alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero
sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che
prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il
numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri
esperti iscritti all’Albo al di fuori della sezione speciale. Essi
sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico
sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di
nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare
e comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista e’
comunicata dall’ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni
dalla richiesta della stazione appaltante. La stazione appaltante
puo’, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle
soglie di cui all’articolo 35 o per quelli che non presentano
particolare complessita’, nominare componenti interni alla stazione
appaltante, nel rispetto del principio di rotazione. Sono considerate
di non particolare complessita’ le procedure svolte attraverso
piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell’articolo 58.
4. I commissari non devono aver svolto ne’ possono svolgere
alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
5. Coloro che, nel biennio antecedente all’indizione della
procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico
amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori
relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le
quali hanno esercitato le proprie funzioni d’istituto.
6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni
l’articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,l’articolo 51 del codice di procedura civile, nonche’ l’articolo
42 del presente codice. Sono altresi’ esclusi da successivi incarichi
di commissario coloro che, in qualita’ di membri delle commissioni
giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in
sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di
atti dichiarati illegittimi.
7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione
devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte.
8. Il Presidente della commissione giudicatrice e’ individuato
dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati.
9. Al momento dell’accettazione dell’incarico, i commissari
dichiarano ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l’inesistenza delle cause di
incompatibilita’ e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6.
10. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro
economico dell’intervento tra le somme a disposizione della stazione
appaltante. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sentita l’ANAC, e’ stabilita la tariffa di iscrizione all’albo e il
compenso massimo per i commissari i dipendenti pubblici sono
gratuitamente iscritti all’Albo e ad essi non spetta alcun compenso,
se appartenenti alla stazione appaltante.
11. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di
annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento dell’esclusione di
taluno dei concorrenti, e’ riconvocata la medesima commissione, fatto
salvo il caso in cui l’annullamento sia derivato da un vizio nella
composizione della commissione.
12. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione
all’Albo di cui all’articolo 78, la commissione continua ad essere
nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad
effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo
regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da
ciascuna stazione appaltante.
13. Il presente articolo non si applica alle procedure di
aggiudicazione di contratti di appalto o concessioni effettuate dagli
enti aggiudicatori che non siano amministrazioni aggiudicatrici
quando svolgono una delle attivita’ previste dagli articoli da 115 a
121.
Art. 78
Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici
1. E’ istituito presso l’ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna
secondo criteri individuati con apposite determinazioni, l’Albo
nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici
nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Ai fini
dell’iscrizione nel suddetto albo, i soggetti interessati devono
essere in possesso di requisiti di compatibilita’ e moralita’,
nonche’ di comprovata competenza e professionalita’ nello specifico
settore a cui si riferisce il contratto, secondo i criteri e le
modalita’ che l’Autorita’ definisce in un apposito atto, valutando la
possibilita’ di articolare l’Albo per aree tematiche omogenee, da
adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente codice. Fino all’adozione della disciplina in materia di
iscrizione all’Albo, si applica l’articolo 216, comma 12.
Art. 79
Fissazione di termini
1. Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di
partecipazione e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici
tengono conto in particolare della complessita’ dell’appalto e del
tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini
minimi stabiliti negli articoli da 60 a 63.
2. Quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di
una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di
gara e relativi allegati, i termini per la ricezione delle offerte,
comunque superiori ai termini minimi stabiliti negli articoli da 60 a
63, sono stabiliti in modo che gli operatori economici interessati
possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per
presentare le offerte.
3. Le stazioni appaltanti prorogano i termini per la ricezione
delle offerte in modo che gli operatori economici interessati possano
prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla
preparazione delle offerte nei casi seguenti:
a) se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari
significative ai fini della preparazione di offerte adeguate, seppur
richieste in tempo utile dall’operatore economico, non sono fornite
al piu’ tardi sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione
delle offerte. In caso di procedura accelerata ai sensi degli
articoli 60, comma 3, e 61, comma 6, il termine e’ di quattro giorni;
b) se sono effettuate modifiche significative ai documenti di gara.
4. La durata della proroga di cui al comma 3 e’ proporzionale
all’importanza delle informazioni o delle modifiche.
5. Se le informazioni supplementari non sono state richieste in
tempo utile o la loro importanza ai fini della preparazione di
offerte adeguate e’ insignificante, le amministrazioni aggiudicatrici
non sono tenute a prorogare le scadenze.
Art. 80
Motivi di esclusione
1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla
partecipazione a una procedura d’appalto o concessione, la condanna
con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, anche
riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105,
comma 6, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis
del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l’attivita’ delle associazioni previste dallo stesso
articolo, nonche’ per i delitti, consumati o tentati, previsti
dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo
260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale,
quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del
Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318,
319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353,
353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonche’ all’articolo 2635
del codice civile;
c)frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla
tutela degli interessi finanziari delle Comunita’ europee;
d)delitti, consumati o tentati, commessi con finalita’ di
terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine
costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attivita’
terroristiche;
e)delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del
codice penale, riciclaggio di proventi di attivita’ criminose o
finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive
modificazioni;
f)sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di
esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g)ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria,
l’incapacita’ di contrattare con la pubblica amministrazione;
2. Costituisce altresi’ motivo di esclusione la sussistenza di
cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o
di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84,
comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli
articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
3. L’esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il
decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del
direttore tecnico, se si tratta di societa’ in nome collettivo; dei
soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di societa’
in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione
cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di societa’
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di societa’ o
consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei
confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non
dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della
condotta penalmente sanzionata; l’esclusione non va disposta e il
divieto non si applica quando il reato e’ stato depenalizzato ovvero
quando e’ intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e’
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca
della condanna medesima.
4. Un operatore economico e’ escluso dalla partecipazione a una
procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte
e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono
gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte
e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e
2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602.Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle
contenute in sentenze o atti amministrativi non piu’ soggetti ad
impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva
e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di
regolarita’ contributiva (DURC), di cui all’articolo 8 del decreto
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.Il
presente comma non si applica quando l’operatore economico ha
ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo
vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti,
compresi eventuali interessi o multe, purche’ il pagamento o
l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine
per la presentazione delle domande.
5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla
procedura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti
situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui
all’articolo 105, comma 6, qualora:
a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo
adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle
norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonche’ agli
obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del presente codice;
b) l’operatore economico si trovi in stato di fallimento, di
liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuita’ aziendale, o nei cui riguardi sia in corso
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo
restando quanto previsto dall’articolo 110;
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che
l’operatore economico si e’ reso colpevole di gravi illeciti
professionali, tali da rendere dubbia la sua integrita’ o
affidabilita’. Tra questi rientrano: le significative carenze
nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di
concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non
contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio,
ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o
ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il
processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere
informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire,
anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di
influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o
l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del
corretto svolgimento della procedura di selezione;
d) la partecipazione dell’operatore economico determini una
situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma
2, non diversamente risolvibile;
e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente
coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della
procedura d’appalto di cui all’articolo67non possa essere risolta con
misure meno intrusive;
f) l’operatore economico sia stato soggetto alla sanzione
interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all’articolo14 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto
dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o
falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione;
h) l’operatore economico abbia violato il divieto di intestazione
fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento
definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione
non e’ stata rimossa;
i) l’operatore economico non presenti la certificazione di cui
all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero
autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
l) l’operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati
previsti e puniti dagli articoli 317 e629 del codice penale aggravati
ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,
non risulti aver denunciato i fatti all’autorita’ giudiziaria, salvo
che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo
periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a
giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente
alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente
alle generalita’ del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal
procuratore della Repubblica procedente all’ANAC, la quale cura la
pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;
m) l’operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante
alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di
controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o
la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale.
6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in
qualunque momento della procedura, qualora risulti che l’operatore
economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel
corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4
e 5.
7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una
delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui
la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore
a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione
come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, e’
ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a
risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver
adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e
relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma
7 sono sufficienti, l’operatore economico non e’ escluso della
procedura d’appalto; viceversa dell’esclusione viene data motivata
comunicazione all’operatore economico.
9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla
partecipazione alle procedure di appalto non puo’ avvalersi della
possibilita’ prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di
esclusione derivante da tale sentenza.
10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della
pena accessoria della incapacita’ di contrattare con la pubblica
amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale
durata e’ pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di
durata inferiore, e in tale caso e’ pari alla durata della pena
principale.
11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si
applicano alle aziende o societa’ sottoposte a sequestro o confisca
ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.
306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.
356odegli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n
.159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o
finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al
predetto affidamento.
12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa
documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di
subappalto, la stazione appaltante ne da’ segnalazione all’Autorita’
che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in
considerazione della rilevanza o della gravita’ dei fatti oggetto
della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa
documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai
fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di
subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale
l’iscrizione e’ cancellata e perde comunque efficacia.
13. Con linee guida l’ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente codice, puo’ precisare, al
fine di garantire omogeneita’ di prassi da parte delle stazioni
appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la
dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5,
lettera c), ovvero quali carenze nell’esecuzione di un procedente
contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma
5, lettera c).
14 . Non possono essere affidatari di subappalti e non possono
stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i
motivi di esclusione previsti dal presente articolo.
Art. 81
Documentazione di gara
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88, la
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere
generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la
partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice e’
acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata
gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
denominata Banca dati nazionale degli operatori economici.
2. Per le finalita’ di cui al comma 1, con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’ANAC e l’AGID, sono
indicati i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro
esito, in relazione ai quali e’ obbligatoria l’inclusione della
documentazione nella Banca dati, i documenti diversi da quelli per i
quali e’ prevista l’inclusione e le modalita’ di presentazione, i
termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la
consultazione dei predetti dati. Con il medesimo decreto si provvede
alla definizione delle modalita’ relative alla progressiva
informatizzazione dei documenti necessari a comprovare i requisiti di
partecipazione e l’assenza di cause di esclusione, nonche’ alla
definizione dei criteri e delle modalita’ relative all’accesso e al
funzionamento nonche’ all’interoperabilita’ tra le diverse banche
dati coinvolte nel procedimento. A tal fine entro il 31 dicembre
2016, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in accordo
con ANAC, definisce le modalita’ di subentro nelle convenzioni
stipulate dall’ANAC, tali da non rendere pregiudizio all’attivita’ di
gestione dati attribuite all’ANAC dal presente codice. Fino alla data
di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica
l’articolo 216, comma 13.
3. Costituisce oggetto di valutazione della performance il rifiuto,
ovvero l’omessa effettuazione di quanto necessario a garantire
l’interoperabilita’ delle banche dati, secondo le modalita’
individuate con il decreto di cui al comma 2,da parte del soggetto
responsabile delle stesse all’interno dell’amministrazione o
organismo pubblico coinvolti nel procedimento. A tal fine, l’ANAC,
debitamente informata dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, effettua le dovute segnalazioni all’organo di vertice
dell’amministrazione o organismo pubblico.
4. Gli esiti dell’accertamento dei requisiti generali di
qualificazione, costantemente aggiornati, con riferimento al medesimo
partecipante nei termini di efficacia di ciascun documento, possono
essere utilizzati anche per gare diverse.
Art. 82
Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova
1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che gli
operatori economici presentino, come mezzi di prova di conformita’ ai
requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai
criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all’esecuzione
dell’appalto, una relazione di prova o un certificato rilasciati da
un organismo di valutazione della conformita’. Le amministrazioni
aggiudicatrici che richiedono la presentazione di certificati
rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della
conformita’ accettano anche i certificati rilasciati da organismi di
valutazione della conformita’ equivalenti. Ai fini del presente
comma, per «organismo di valutazione della conformita’» si intende un
organismo che effettua attivita’ di valutazione della conformita’,
comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a
norma del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici accettano altri mezzi di prova
appropriati, diversi da quelli di cui al comma 1, ivi compresa una
documentazione tecnica del fabbricante, se l’operatore economico
interessato non aveva accesso ai certificati o alle relazioni di
prova di cui al comma 1, o non poteva ottenerli entro i termini
richiesti, purche’ il mancato accesso non sia imputabile
all’operatore economico interessato e purche’ questi dimostri che i
lavori, le forniture o i servizi prestati soddisfano i requisiti o i
criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di
aggiudicazione o le condizioni relative all’esecuzione dell’appalto.
3. Le informazioni relative alle prove e ai documenti presentati a
norma del presente articolo e degli articoli 68, comma 8, e 69 sono
messe a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, dalla
Cabina di regia. Lo scambio delle informazioni e’ finalizzato a
un’efficace cooperazione reciproca, ed avviene nel rispetto delle
regole europee e nazionali in materia di protezione dei dati
personali.
Art. 83
Criteri di selezione e soccorso istruttorio
1. I criteri di selezione riguardano esclusivamente:
a) i requisiti di idoneita’ professionale;
b) la capacita’ economica e finanziaria;
c) le capacita’ tecniche e professionali.
2. I requisiti e le capacita’ di cui al comma 1 sono attinenti e
proporzionati all’oggetto dell’appalto, tenendo presente l’interesse
pubblico ad avere il piu’ ampio numero di potenziali partecipanti,
nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione. Per i lavori,
con linee guida dell’ANAC adottate entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente codice, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, sono disciplinati, nel rispetto dei
principi di cui al presente articolo e anche al fine di favorire
l’accesso da parte delle microimprese e delle piccole e medie
imprese, il sistema di qualificazione, i casi e le modalita’ di
avvalimento, i requisiti e le capacita’ che devono essere posseduti
dal concorrente, anche in riferimento ai consorzi di cui all’articolo
45, lettere b) e c)e la documentazione richiesta ai fini della
dimostrazione del loro possesso di cui all’allegato XVII. Fino
all’adozione di dette linee guida, si applica l’articolo 216, comma
14.
3. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1,
lettera a), i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro
Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro
della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i
competenti ordini professionali. Al cittadino di altro Stato membro
non residente in Italia, e’ richiesta la prova dell’iscrizione,
secondo le modalita’ vigenti nello Stato di residenza, in uno dei
registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI,
mediante dichiarazione giurata o secondo le modalita’ vigenti nello
Stato membro nel quale e’ stabilito ovvero mediante attestazione,
sotto la propria responsabilita’, che il certificato prodotto e’
stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali
istituiti nel Paese in cui e’ residenti. Nelle procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o
gli offerenti devono essere in possesso di una particolare
autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione
per poter prestare nel proprio Paese d’origine i servizi in
questione, la stazione appaltante puo’ chiedere loro di provare il
possesso di tale autorizzazione ovvero l’appartenenza
all’organizzazione.
4. Per gli appalti di servizi e forniture, ai fini della verifica
del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b),le stazioni
appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere:
a) che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo,
compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attivita’
oggetto dell’appalto;
b) che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai
loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra
attivita’ e passivita’;
c)un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi
professionali.
5. Il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del comma 4,
lettera a) non puo’ comunque superare il doppio del valore stimato
dell’appalto, salvo in circostanze adeguatamente motivate relative ai
rischi specifici connessi alla natura dei lavori, servizi e
forniture, oggetto di affidamento. La stazione appaltante, ove
richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei
documenti di gara. Per gli appalti divisi in lotti, il presente comma
si applica per ogni singolo lotto. Tuttavia, le stazioni appaltanti
possono fissare il fatturato minimo annuo che gli operatori economici
devono avere con riferimento a gruppi di lotti nel caso in cui
all’aggiudicatario siano aggiudicati piu’ lotti da eseguirsi
contemporaneamente. Se gli appalti basati su un accordo quadro devono
essere aggiudicati in seguito alla riapertura della gara, il
requisito del fatturato annuo massimo di cui al primo periodo del
presente comma e’ calcolato sulla base del valore massimo atteso dei
contratti specifici che saranno eseguiti contemporaneamente, se
conosciuto, altrimenti sulla base del valore stimato dell’accordo
quadro. Nel caso di sistemi dinamici di acquisizione, il requisito
del fatturato annuo massimo e’ calcolato sulla base del valore
massimo atteso degli appalti specifici da aggiudicare nell’ambito di
tale sistema.
6. Per gli appalti di servizi e forniture ,per i criteri di
selezione di cui al comma 1, lettera c), le stazioni appaltanti
possono richiedere requisiti per garantire che gli operatori
economici possiedano le risorse umane e tecniche e l’esperienza
necessarie per eseguire l’appalto con un adeguato standard di
qualita’. Nelle procedure d’appalto per forniture che necessitano di
lavori di posa in opera o di installazione, servizi o lavori, la
capacita’ professionale degli operatori economici di fornire tali
servizi o di eseguire l’installazione o i lavori e’ valutata con
riferimento alla loro competenza, efficienza, esperienza e
affidabilita’. Le informazioni richieste non possono eccedere
l’oggetto dell’appalto; l’amministrazione deve, comunque, tener conto
dell’esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.
7. Fermo restando il sistema di qualificazione di cui all’articolo
84nonche’ quanto previsto in materia di prova documentale preliminare
dall’articolo 85, la dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1,
lettere b) e c) e’ fornita, a seconda della natura, della quantita’ o
dell’importanza e dell’uso delle forniture o dei servizi, utilizzando
i mezzi di prova di cui all’articolo86, commi 4 e 5.
8. Le stazioni appaltanti indicano le condizioni di partecipazione
richieste, che possono essere espresse come livelli minimi di
capacita’, congiuntamente agli idonei mezzi di prova, nel bando di
gara o nell’invito a confermare interesse ed effettuano la verifica
formale e sostanziale delle capacita’ realizzative, delle competenze
tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche
all’impresa, nonche’ delle attivita’ effettivamente eseguite. I bandi
e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a
pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e
da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono
comunque nulle.
9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono
essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui
al presente comma. In particolare, la mancanza, l’incompletezza e
ogni altra irregolarita’ essenziale degli elementi e del documento di
gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle
afferenti all’offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente
che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione
appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in
misura non inferiore all’uno per mille e non superiore all’uno per
cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In
tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine,
non superiore a dieci giorni, perche’ siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e
i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al
documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione, a pena di
esclusione. La sanzione e’ dovuta esclusivamente in caso di
regolarizzazione. Nei casi di irregolarita’ formali, ovvero di
mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione
appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura
di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso
di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente e’
escluso dalla gara. Costituiscono irregolarita’ essenziali non
sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della
stessa.
10. E’ istituito presso l’ANAC, che ne cura la gestione, il sistema
del rating di impresa e delle relative penalita’ e premialita’, da
applicarsi ai soli fini della qualificazione delle imprese, per il
quale l’Autorita’ rilascia apposita certificazione. Il suddetto
sistema e’ connesso a requisiti reputazionali valutati sulla base di
indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonche’
sulla base di accertamenti definitivi che esprimono la capacita’
strutturale e di affidabilita’ dell’impresa. L’ANAC definisce i
requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi,
nonche’ le modalita’ di rilascio della relativa certificazione,
mediante linee guida adottate entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore del presente codice. Rientra nell’ambito dell’attivita’ di
gestione del suddetto sistema la determinazione da parte di ANAC di
misure sanzionatorie amministrative nei casi di omessa o tardiva
denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte
delle imprese titolari di contratti pubblici, comprese le imprese
subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e
servizi. I requisiti reputazionali alla base del rating di impresa di
cui al presente comma tengono conto, in particolare, del rating di
legalita’ rilevato dall’ANAC in collaborazione con l’Autorita’
Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell’articolo 213,
comma 7, nonche’ dei precedenti comportamentali dell’impresa, con
riferimento al rispetto dei tempi e dei costi nell’esecuzione dei
contratti, all’incidenza del contenzioso sia in sede di
partecipazione alle procedure di gara che in fase di esecuzione del
contratto. Tengono conto altresi’ della regolarita’ contributiva, ivi
compresi i versamenti alle Casse edili, valutata con riferimento ai
tre anni precedenti.
Art. 84
Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici
1. Fermo restando quanto previsto dal comma 11 e dall’articolo 90,
comma 8, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici
di importo pari o superiore a 150.000 euro, provano il possesso dei
requisiti di qualificazione di cui all’articolo 83, mediante
attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato
autorizzati dall’ANAC.
2. L’ANAC, con le linee guida di cui all’articolo 83, comma
2,individua, altresi’, livelli standard di qualita’ dei controlli che
le societa’ organismi di attestazione (SOA) devono effettuare, con
particolare riferimento a quelli di natura non meramente documentale.
L’attivita’ di monitoraggio e controllo di rispondenza ai suddetti
livelli standard di qualita’ comporta l’esercizio di poteri di
diffida, ovvero, nei casi piu’ gravi, la sospensione o la decadenza
dall’autorizzazione all’esercizio dell’attivita’ da parte dell’ANAC.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
codice, l’ANAC effettua una ricognizione straordinaria circa il
possesso dei requisiti di esercizio dell’attivita’ da parte dei
soggetti attualmente operanti in materia di attestazione, e le
modalita’ di svolgimento della stessa, provvedendo all’esito mediante
diffida, sospensione, ovvero decadenza dall’autorizzazione nei casi
di mancanza del possesso dei requisito o di esercizio ritenuto non
virtuoso. L’ANAC relaziona sugli esiti di detta ricognizione
straordinaria al Governo e alle Camere, allo scopo di fornire
elementi di valutazione circa la rispondenza del sistema attuale di
qualificazione unica a requisiti di concorrenza e trasparenza, anche
in termini di quantita’ degli organismi esistenti ovvero di
necessita’ di individuazione di forme di partecipazione pubblica agli
stessi e alla relativa attivita’ di attestazione.
4. Gli organismi di cui al comma 1 attestano:
a) l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80;
b) il possesso dei requisiti di capacita’ economica e finanziaria e
tecniche e professionali indicati all’articolo 83; tra i requisiti
tecnico-organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese
esecutrici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di
attestazione acquisiscono detti certificati unicamente
dall’Osservatorio, cui sono trasmessi in copia, dalle stazioni
appaltanti;
c) il possesso di certificazioni di sistemi di qualita’ conformi
alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente
normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI
CEI EN ISO/IEC 17000;
d) il possesso di certificazione del rating di impresa, rilasciata
dall’ANAC ai sensi dell’articolo 83, comma 10.
5. Il sistema unico di qualificazione degli esecutori di contratti
pubblici e’ articolato in rapporto alle tipologie e all’importo dei
lavori.
6. L’ANAC vigila sul sistema di qualificazione e, a tal fine,
effettua ispezioni, anche senza preavviso, o richiede qualsiasi
documento ritenuto necessario. I poteri di vigilanza e di controllo
sono esercitati anche su motivata e documentata istanza di una
impresa ovvero di una SOA o di una stazione appaltante. Le stazioni
appaltanti hanno l’obbligo di effettuare controlli, almeno a
campione, secondo modalita’ predeterminate, sulla sussistenza dei
requisiti oggetto dell’attestazione, segnalando immediatamente le
eventuali irregolarita’ riscontrate all’ANAC, che dispone la
sospensione cautelare dell’efficacia dell’attestazione dei requisiti
entro dieci giorni dalla ricezione dell’istanza medesima.
Sull’istanza di verifica l’ANAC provvede entro sessanta giorni,
secondo modalita’ stabilite nelle linee guida. I controlli effettuati
dalle stazioni appaltanti costituiscono elemento positivo di
valutazione ai fini dell’attribuzione della premialita’ di cui
all’articolo38.
7. Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ai 20
milioni di euro, oltre alla presentazione dell’attestazione dei
requisiti di qualificazione di cui all’articolo 83, la stazione
appaltante puo’ richiedere requisiti aggiuntivi finalizzati:
a) alla verifica della capacita’ economico-finanziaria. In tal caso
il concorrente fornisce i parametri economico-finanziari
significativi richiesti, certificati da societa’ di revisione ovvero
altri soggetti preposti che si affianchino alle valutazioni tecniche
proprie dell’organismo di certificazione, da cui emerga in modo
inequivoco la esposizione finanziaria dell’impresa concorrente
all’epoca in cui partecipa ad una gara di appalto; in alternativa a
tale requisito, la stazione appaltante puo’ richiedere una cifra
d’affari in lavori pari a 2 volte l’importo a base di gara, che
l’impresa deve aver realizzato nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando.;
b) alla verifica della capacita’ professionale per gli appalti per
i quali viene richiesta la classifica illimitata. In tal caso il
concorrente fornisce evidenza di aver eseguito lavori per entita’ e
tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente a
quelli posti in appalto opportunamente certificati dalle rispettive
stazioni appaltanti, tramite presentazione del certificato di
esecuzione lavori; tale requisito si applica solo agli appalti di
lavori di importo superiore a 100 milioni di euro.
8. Le linee guida di cui al presente articolo disciplinano i casi e
le modalita’ di sospensione o di annullamento delle attestazioni,
nonche’ di decadenza delle autorizzazioni degli organismi di
certificazione. Le linee guida disciplinano, altresi’, i criteri per
la determinazione dei corrispettivi dell’attivita’ di qualificazione,
in rapporto all’importo complessivo ed al numero delle categorie
generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati,
avendo riguardo anche alla necessaria riduzione degli stessi in caso
di consorzi stabili nonche’ per le microimprese e le piccole e medie
imprese.
9. Al fine di garantire l’effettivita’ e la trasparenza dei
controlli sull’attivita’ di attestazione posta in essere dalle SOA,
l’ANAC predetermina e rende pubblico sul proprio sito il criterio e
il numero di controlli a campione da effettuare annualmente sulle
attestazioni rilasciate dalle SOA.
10. La violazione delle disposizioni delle linee guida e’ punita
con le sanzione previste dall’articolo 213, comma 13. Per le
violazioni di cui al periodo precedente, non e’ ammesso il pagamento
in misura ridotta. L’importo della sanzione e’ determinato dall’ANAC
con ordinanza-ingiunzione sulla base dei criteri generali di cui alla
legge 24 novembre 1981, n. 689, con particolare riferimento ai
criteri di proporzionalita’ e adeguatezza alla gravita’ della
fattispecie. Nei casi piu’ gravi, in aggiunta alla sanzione
amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione accessoria della
sospensione dell’attivita’ di impresa per un periodo da un mese a due
anni, avvero della decadenza dell’autorizzazione. La decadenza
dell’autorizzazione si applica sempre in caso di reiterazione della
violazione che abbia comportato la sanzione accessoria della
sospensione dell’attivita’, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.
689.
11. La qualificazione della SOA ha durata di cinque anni, con
verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine
generale nonche’ dei requisiti di capacita’ strutturale indicati
nelle linee guida.
12. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, su proposta dell’ANAC, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, vengono individuate modalita’ di qualificazione, anche
alternative o sperimentali da parte di stazioni appaltanti ritenute
particolarmente qualificate ai sensi dell’articolo 38, per migliorare
l’effettivita’ delle verifiche e conseguentemente la qualita’ e la
moralita’ delle prestazioni degli operatori economici, se del caso
attraverso un graduale superamento del sistema unico di
qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.
Art. 85
Documento di gara unico europeo
1.Al momento della presentazione delle domande di partecipazione o
delle offerte, le stazioni appaltanti accettano il documento di gara
unico europeo (DGUE), redatto in conformita’ al modello di formulario
approvato con regolamento dalla Commissione europea Il DGUE e’
fornito esclusivamente in forma elettronica a partire dal18 aprile
2018, e consiste in un’autodichiarazione aggiornata come prova
documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da
autorita’ pubbliche o terzi in cui si conferma che l’operatore
economico soddisfa le seguenti condizioni:
a) non si trova in una delle situazioni di cui all’articolo 80;
b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma
dell’articolo83;
c) soddisfa gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma
dell’articolo91.
2. Il DGUE fornisce, inoltre, le informazioni rilevanti richieste
dalla stazione appaltante e le informazioni di cui al comma 1
relative agli eventuali soggetti di cui l’operatore economico si
avvale ai sensi dell’articolo 89, indica l’autorita’ pubblica o il
terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e include
una dichiarazione formale secondo cui l’operatore economico e’ in
grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti.
3. Se la stazione appaltante puo’ ottenere i documenti
complementari direttamente accedendo alla banca dati di cui
all’articolo 81, il DGUE riporta altresi’ le informazioni richieste a
tale scopo, i dati di individuazione e, se del caso, la necessaria
dichiarazione di consenso.
4. Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato
in una procedura d’appalto precedente purche’ confermino che le
informazione ivi contenute sono ancore valide.
5.La stazione appaltante puo’, altresi’, chiedere agli offerenti e
ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di
presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora
questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della
procedura. Prima dell’aggiudicazione dell’appalto, la stazione
appaltante richiede all’offerente cui ha deciso di aggiudicare
l’appalto, nonche’ all’impresa che la segue in graduatoria, tranne
nel caso di appalti basati su accordi quadro se conclusi ai sensi
dell’articolo 53, comma 3 o comma 4, lettera a), di presentare
documenti complementari aggiornati conformemente all’articolo 86 e,
se del caso, all’articolo 87. La stazione appaltante puo’ invitare
gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi
degli articoli 86e 87.6. In deroga al comma 5, agli operatori
economici non e’ richiesto di presentare documenti complementari o
altre prove documentali qualora questi siano presenti nella banca
dati di cui all’articolo 81 o qualora la stazione appaltante, avendo
aggiudicato l’appalto o concluso l’accordo quadro, possieda gia’ tali
documenti.
7. Ai fini del comma 5, le banche dati contenente informazioni
pertinenti sugli operatori economici, possono essere consultate, alle
medesime condizioni, dalle amministrazioni aggiudicatrici di altri
Stati membri, con le modalita’ individuate con il decreto di cui
all’articolo 81, comma 2.
8.Per il tramite della cabina di regia e’ messo a disposizione e
aggiornato su e-Certis un elenco completo di banche dati contenenti
informazioni pertinenti sugli operatori economici che possono essere
consultate dalle stazioni appaltanti di altri Stati membri e sono
comunicate, su richiesta, agli altri Stati membri le informazioni
relative alle banche dati di cui al presente articolo.
Art. 86
Mezzi di prova
1.Le stazioni appaltanti possono chiedere i certificati, le
dichiarazioni e gli altri mezzi di prova di cui al presente articolo
e all’allegato XVII, come prova dell’assenza di motivi di esclusione
di cui all’articolo 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui
all’articolo 83. Le stazioni appaltanti non esigono mezzi di prova
diversi da quelli di cui al presente articolo, all’allegato XVII e
all’articolo 110. Gli operatori economici possono avvalersi di
qualsiasi mezzo idoneo documentale per provare che essi disporranno
delle risorse necessarie.
2.Le stazioni appaltanti accettano i seguenti documenti come prova
sufficiente della non applicabilita’ all’operatore economico dei
motivi di esclusione di cui all’articolo 80:
a) per quanto riguarda i commi 1 , 2 e 3 di detto articolo, il
certificato del casellario giudiziario o in sua mancanza, un
documento equivalente rilasciato dalla competente autorita’
giudiziaria o amministrativa dello Stato membro o del Paese d’origine
o di provenienza da cui risulta il soddisfacimento dei requisiti
previsti;
b) per quanto riguarda il comma 4 di detto articolo, tramite
apposita certificazione rilasciata dalla amministrazione fiscale
competente e, con riferimento ai contributi previdenziali e
assistenziali, tramite il Documento Unico della Regolarita’
Contributiva rilasciato dagli Istituti previdenziali ai sensi della
normativa vigente ovvero tramite analoga certificazione rilasciata
dalle autorita’ competenti di altri Stati.
3. Se del caso, uno Stato membro fornisce una dichiarazione
ufficiale in cui si attesta che i documenti o i certificati di cui al
comma 2 non sono rilasciati o che questi non menzionano tutti i casi
previsti, tali dichiarazioni ufficiali sono messe a disposizione
mediante il registro online dei certificati (e-Certis).
4.Di norma, la prova della capacita’ economica e finanziaria
dell’operatore economico puo’ essere fornita mediante uno o piu’
mezzi di prova indicati nell’allegato XVII, parte I. L’operatore
economico, che per fondati motivi non e’ in grado di presentare le
referenze chieste dall’amministrazione aggiudicatrice, puo’ provare
la propria capacita’ economica e finanziaria mediante un qualsiasi
altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
5. Le capacita’ tecniche degli operatori economici possono essere
dimostrate con uno o piu’ mezzi di prova di cui all’allegato XVII,
parte II, in funzione della natura, della quantita’ o dell’importanza
e dell’uso dei lavori, delle forniture o dei servizi.
6.Per il tramite della cabina di regia sono messe a disposizione
degli altri Stati membri, su richiesta, le informazioni riguardanti i
motivi di esclusione elencati all’articolo 80, l’idoneita’
all’esercizio dell’attivita’ professionale, la capacita’ finanziaria
e tecnica degli offerenti di cui all’articolo 83, nonche’ eventuali
informazioni relative ai mezzi di prova di cui al presente articolo.
Art. 87
Certificazione delle qualita’
1. Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che l’operatore economico
soddisfa determinate norme di garanzia della qualita’, compresa
l’accessibilita’ per le persone con disabilita’, le stazioni
appaltantisi riferiscono ai sistemi di garanzia della qualita’ basati
sulle serie di norme europee in materia, certificati da organismi
accreditati. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati
equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri.
Esse ammettono parimenti altre prove relative all’impiego di misure
equivalenti di garanzia della qualita’, qualora gli operatori
economici interessati non avessero la possibilita’ di ottenere tali
certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli
stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici
dimostrino che le misure di garanzia della qualita’ proposte
soddisfano le norme di garanzia della qualita’ richieste.
2. Le stazioni appaltanti, quando richiedono la presentazione di
certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il
rispetto da parte dell’operatore economico di determinati sistemi o
di norme di gestione ambientale, fanno riferimento al sistema
dell’Unione di ecogestione e audit (EMAS) o a altri sistemi di
gestione ambientale nella misura in cui sono conformi all’articolo 45
del regolamento (CE) n. 1221/2009 o ancora ad altre norme di gestione
ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia,
certificate da organismi accreditati per lo specifico scopo, ai sensi
del regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati
equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri.
Qualora gli operatori economici abbiano dimostrato di non avere
accesso a tali certificati o di non avere la possibilita’ di
ottenerli entro i termini richiesti per motivi loro non imputabili,
la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali delle
misure di gestione ambientale, purche’ gli operatori economici
dimostrino che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel
quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile.
3. Le stazioni appaltanti , qualora richiedano agli operatori
economici la presentazione di certificati rilasciati da organismi
indipendenti per attestare la conformita’ ai criteri di cui al comma
2 dell’articolo 34, fanno riferimento a organismi di valutazione
della conformita’ accreditati ai sensi del regolamento (CE)
n.765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, in conformita’
alle norme UNI CEI EN ISO/IEC della serie 17000.
4. Le informazioni relative ai documenti presentati come prova del
rispetto delle norme ambientali e di qualita’ sono messe a
disposizione degli altri Stati membri, su richiesta dalla Cabina di
regia.
Art. 88
Registro on line dei certificati (e-Certis)
1. Al fine di facilitare la presentazione di offerte
transfrontaliere, le informazioni concernenti i certificati e altre
forme di prove documentali introdotte in e-Certis e stabilite dalla
Commissione europea sono costantemente aggiornate per il tramite
della cabina di regia di cui all’articolo 213.
2. Le stazioni appaltanti utilizzano e-Certis e richiedono in primo
luogo i tipi di certificati o le forme di prove documentali che sono
contemplati da e-Certis.
Art. 89
Avvalimento
1. L’operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui
all’articolo 45, per un determinato appalto, puo’ soddisfare la
richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo 83, comma 1,
lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara,
e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all’articolo 80,
nonche’ il possesso dei requisiti di qualificazione di cui
all’articolo 84, avvalendosi delle capacita’ di altri soggetti, anche
di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura
giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i
criteri relativi all’indicazione dei titoli di studio e professionali
di cui all’allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze
professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia
avvalersi delle capacita’ di altri soggetti solo se questi ultimi
eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacita’
sono richieste. L’operatore economico che vuole avvalersi delle
capacita’ di altri soggetti allega, oltre all’eventuale attestazione
SOA dell’impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla
stessa attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti
generali di cui all’articolo 80, nonche’ il possesso dei requisiti
tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L’operatore economico
dimostra alla stazione appaltante che disporra’ dei mezzi necessari
mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall’impresa
ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e
verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la
durata dell’appalto le risorse necessarie di cui e’ carente il
concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando
l’applicazione dell’articolo80, comma 12, nei confronti dei
sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e
escute la garanzia. Il concorrente allega, altresi’, alla domanda di
partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtu’
del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le
risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.
2. Nei settori speciali, se le norme e i criteri oggettivi per
l’esclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono
di essere qualificati in un sistema di qualificazione comportano
requisiti relativi alle capacita’ economiche e finanziarie
dell’operatore economico o alle sue capacita’ tecniche e
professionali, questi puo’ avvalersi, se necessario, della capacita’
di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei
legami con essi. Resta fermo quanto previsto dal comma 1, periodi
secondo e terzo, da intendersi quest’ultimo riferito all’abito
temporale di validita’ del sistema di qualificazione.
3. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85,
86 e 88, se i soggetti della cui capacita’ l’operatore economico
intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se
sussistono motivi di esclusione ai sensi dell’articolo 80. Essa
impone all’operatore economico di sostituire i soggetti che non
soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali
sussistono motivi obbligatori di esclusione. Nel bando di gara
possono essere altresi’ indicati i casi in cui l’operatore economico
deve sostituire un soggetto per il quale sussistono motivi non
obbligatori di esclusione, purche’ si tratti di requisiti tecnici.
4. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e
operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto
di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti
di gara che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti
dall’offerente o, nel caso di un’offerta presentata da un
raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al
raggruppamento.
5. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in
solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla
normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei
confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo
dell’appalto posto a base di gara.
6. E’ ammesso l’avvalimento di piu’ imprese ausiliarie.
L’ausiliario non puo’ avvalersi a sua volta di altro soggetto.
7. In relazione a ciascuna gara non e’ consentito, a pena di
esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga piu’ di un
concorrente, ovvero che partecipino sia l’impresa ausiliaria che
quella che si avvale dei requisiti.
8. Il contratto e’ in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa
alla gara, alla quale e’ rilasciato il certificato di esecuzione, e
l’impresa ausiliaria puo’ assumere il ruolo di subappaltatore nei
limiti dei requisiti prestati.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue
in corso d’esecuzione le verifiche sostanziali circa l’effettivo
possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da
parte dell’impresa ausiliaria, nonche’ l’effettivo impiego delle
risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto. A tal fine il
responsabile unico del procedimento accerta in corso d’opera che le
prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle
risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare
del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal
contratto di avvalimento. Ha inoltre l’obbligo di inviare ad entrambe
le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui
all’articolo 52 e quelle inerenti all’esecuzione dei lavori. La
stazione appaltante trasmette all’Autorita’ tutte le dichiarazioni di
avvalimento, indicando altresi’ l’aggiudicatario, per l’esercizio
della vigilanza, e per la prescritta pubblicita’.
10. L’avvalimento non e’ ammesso per soddisfare il requisito
dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui
all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11.Non e’ ammesso l’avvalimento qualora nell’oggetto dell’appalto o
della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti,
opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole
contenuto tecnologico o di rilevante complessita’ tecnica, quali
strutture, impianti e opere speciali. E’ considerato rilevante, ai
fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che
il valore dell’ opere superi il dieci per cento dell’importo totale
dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori
pubblici, e’ definito l’elenco delle opere di cui al presente comma,
nonche’ i requisiti di specializzazione richiesti per la loro
esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati. Fino alla
data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l’articolo
216, comma 15.
Art. 90
Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e
certificazioni
1. Gli operatori economici iscritti in elenchi ufficiali di
imprenditori, fornitori o prestatori di servizi o che siano in
possesso di una certificazione rilasciata da organismi accreditati
per tali certificazioni ai sensi del regolamento (CE) n.765/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio di cui all’allegato XIII possono
presentare alla stazione appaltante, per ogni appalto, un certificato
d’iscrizione o il certificato rilasciato dall’organismo di
certificazione competente. Tali certificati indicano le referenze che
consentono l’iscrizione negli elenchi o di ottenere il rilascio della
certificazione nonche’ la relativa classificazione.
2. Le amministrazioni o gli enti che gestiscono gli elenchi e gli
organismi di certificazione di cui al comma 1, presso cui le domande
vanno presentate, comunicano alla Cabina di regia di cui
all’articolo212 i propri dati entro tre mesi dall’entrata in vigore
del presente codice ovvero dall’istituzione di nuovi elenchi o albi o
di nuovi organismi di certificazione e provvedono altresi’
all’aggiornamento dei dati comunicati. Nei trenta giorni successivi
al loro ricevimento la Cabina di regia cura la trasmissione di tali
dati alla Commissione europea e agli altri Stati membri.
3. Per gli operatori economici facenti parte di un raggruppamento
che dispongono di mezzi forniti da altre societa’ del raggruppamento,
l’iscrizione negli elenchi o il certificato indicano specificamente i
mezzi di cui si avvalgono, chi ne sia proprietario e le relative
condizioni contrattuali.
4. L’iscrizione di un operatore economico in un elenco ufficiale o
il possesso del certificato rilasciato dal competente organismo di
certificazione costituisce presunzione d’idoneita’ ai fini dei
requisiti di selezione qualitativa previsti dall’elenco o dal
certificato.
5. I dati risultanti dall’iscrizione negli elenchi ufficiali o
dalla certificazione, per i quali opera la presunzione di idoneita’
di cui al comma 4, possono essere contestati con qualsiasi mezzo di
prova in sede di verifica dei requisiti degli operatori economici da
parte di chi vi abbia interesse. Per quanto riguarda il pagamento dei
contributi assistenziali e previdenziali e il pagamento delle imposte
e tasse, per ogni appalto, puo’ essere richiesta un’attestazione
supplementare ad ogni operatore economico.
6. Le stazioni appaltanti applicano i commi 1 e 5 del presente
articolo solo agli operatori economici stabiliti sul territorio
nazionale.
7. I requisiti della prova per i criteri di selezione qualitativa
previsti dall’elenco ufficiale o dalla certificazione devono
risultare all’articolo 86 e, ove applicabile, all’articolo 87. Gli
operatori economici possono chiedere in qualsiasi momento
l’iscrizione in un elenco ufficiale o il rilascio del certificato.
Essi sono informati entro un termine ragionevole, fissato ai sensi
dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni, della decisione dell’amministrazione o ente che redige
l’elenco o dell’organismo di certificazione competente.
8. L’iscrizione in elenchi ufficiali o la certificazione non
possono essere imposte agli operatori economici degli altri Stati
membri in vista della partecipazione ad un pubblico appalto. Le
stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti di
organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse accettano altresi’
altri mezzi di prova equivalenti.
9. Sono messe a disposizione degli altri Stati membri che ne
facciano richiesta le informazioni relative ai documenti presentati
dagli operatori economici per provare il possesso dei requisiti
necessari per l’iscrizione negli elenchi ufficiali di cui al comma 1
ovvero, per gli operatori di altri Stati membri, il possesso di una
certificazione equivalente.
10. Gli elenchi sono soggetti a pubblicazione sul profilo di
committente e sul casellario informatico dell’ANAC.
Art. 91
(Riduzione del numero di candidati altrimenti qualificati da invitare
a partecipare
1. Nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con
negoziazione, nelle procedure di dialogo competitivo e di
partenariato per l’innovazione, le stazioni appaltanti, quando lo
richieda la difficolta’ o la complessita’ dell’opera, della fornitura
o del servizio, possono limitare il numero di candidati che
soddisfano i criteri di selezione e che possono essere invitati a
presentare un’offerta, a negoziare o a partecipare al dialogo,
purche’ sia assicurato il numero minimo, di cui al comma 2, di
candidati qualificati.
2. Quando si avvalgono di tale facolta’, le stazioni appaltanti
indicano nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse i
criteri oggettivi e non discriminatori, secondo il principio di
proporzionalita’ che intendono applicare, il numero minimo dei
candidati che intendono invitare, e, ove lo ritengano opportuno per
motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo. Nelle
procedure ristrette il numero minimo di candidati non puo’ essere
inferiore a cinque. Nella procedura competitiva con negoziazione,
nella procedura di dialogo competitivo e nel partenariato per
l’innovazione il numero minimo di candidati non puo’ essere inferiore
a tre. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere
sufficiente ad assicurare un’effettiva concorrenza. Le stazioni
appaltanti invitano un numero di candidati pari almeno al numero
minimo. Tuttavia, se il numero di candidati che soddisfano i criteri
di selezione e i livelli minimi di capacita’ di cui all’articolo 83e’
inferiore al numero minimo, la stazione appaltante puo’ proseguire la
procedura invitando i candidati in possesso delle capacita’
richieste. La stazione appaltante non puo’ includere nella stessa
procedura altri operatori economici che non abbiano chiesto di
partecipare o candidati che non abbiano le capacita’ richieste.
Art. 92
Riduzione del numero di offerte e soluzioni
1. Le stazioni appaltanti, quando ricorrono alla facolta’ di
ridurre il numero di offerte da negoziare di cui all’articolo 62,
comma 11, o di soluzioni da discutere di cui all’articolo 63, comma
9, effettuano tale riduzione applicando i criteri di aggiudicazione
indicati nei documenti di gara. Nella fase finale tale numero deve
consentire di garantire una concorrenza effettiva, purche’ vi sia un
numero sufficiente di offerte, soluzioni o candidati qualificati.
Art. 93
Garanzie per la partecipazione alla procedura
1. L’offerta e’ corredata da una garanzia fideiussoria, denominata
“garanzia provvisoria” pari al2percento del prezzo base indicato nel
bando o nell’invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a
scelta dell’offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia
proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del
contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione
appaltante puo’ motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino
all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di
procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di
committenza, l’importo della garanzia e’ fissato nel bando o
nell’invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. In
caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di
imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese
del raggruppamento medesimo.
2. La cauzione puo’ essere costituita, a scelta dell’offerente, in
contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al
corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a
favore dell’amministrazione aggiudicatrice.
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta
dell’appaltatore puo’ essere rilasciata da imprese bancarie o
assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita’ previsti
dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivita’ o rilasciata
dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo
106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono
in via esclusiva o prevalente attivita’ di rilascio di garanzie e che
sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa’ di
revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi
di solvibilita’ richiesti dalla vigente normativa bancaria
assicurativa.
4.Lagaranziadeveprevedereespressamentelarinunciaal beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice
civile, nonche’ l’operativita’ della garanzia medesima entro quindici
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni
dalla data di presentazione dell’offerta. Il bando o l’invito possono
richiedere una garanzia con termine di validita’ maggiore o minore,
in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono
altresi’ prescrivere che l’offerta sia corredata dall’impegno del
garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione
appaltante nel corso della procedura , per la durata indicata nel
bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora
intervenuta l’aggiudicazione.
6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo
l’aggiudicazione, per fatto dell’affidatario riconducibile ad una
condotta connotata da dolo o colpa grave, ed e’ svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto
medesimo.
7. L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, e’
ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga
rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000,
la certificazione del sistema di qualita’ conforme alle norme europee
della serie UNI CEI ISO9000.Neicontrattirelativi a lavori, servizi o
forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e’
ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al
primo periodo, per gli operatori economici in possesso di
registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit(EMAS),ai
sensi del regolamento(CE)n.1221/2009del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009,odel20 per cento per gli operatori in
possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI
ENISO14001.Nei contratti relativi a servizi o forniture, l’importo
della garanzia e del suo eventuale rinnovo e’ ridotto del 20 percento
,anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo,
per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o
servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni
e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualita’
ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del
regolamento(CE)n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o
forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e’
ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano
un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO
14064-1oun’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi
della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al
presente comma, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il
possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti
dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l’importo
della garanzia e del suo eventuale rinnovo e’ ridotto del 30 per
cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti,
per gli operatori economici in possesso del rating di legalita’ o
della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto
legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability
8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della
sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS
18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il
sistema di gestione dell’energia o UNI CEI 11352 riguardante la
certificazione di operativita’ in qualita’ di ESC (Energy Service
Company) per l’offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli
operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001
riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle
informazioni.
8. L’offerta e’ altresi’ corredata, a pena di esclusione,
dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha
rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103
e 105,qualora l’offerente risultasse affidatario.
9. La stazione appaltante, nell’atto con cui comunica
l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei
loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma1,
tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta
giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il
termine di efficacia della garanzia.
10. Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi
aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di
sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attivita’ del
responsabile unico del procedimento.
TITOLO IV
AGGIUDICAZIONE PER I SETTORI ORDINARI
Art. 94
Principi generali in materia di selezione
1. Gli appalti sono aggiudicati sulla base di criteri stabiliti
conformemente agli articoli da 95 a 97, previa verifica, in
applicazione degli articoli da 80 a 83, della sussistenza dei
seguenti presupposti:
a) l’offerta e’ conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri
indicati nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse
nonche’ nei documenti di gara, tenuto conto, se del caso,
dell’articolo 95, comma 14;
b) l’offerta proviene da un offerente che non e’ escluso ai sensi
dell’articolo 80 e che soddisfa i criteri di selezione fissati
dall’amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 83 e, se
del caso, le norme e i criteri non discriminatori di cui all’articolo
91.
2. La stazione appaltante puo’ decidere di non aggiudicare
l’appalto all’offerente che ha presentato l’offerta economicamente
piu’ vantaggiosa, se ha accertato che l’offerta non soddisfa gli
obblighi di cui all’articolo 30, comma 3.
Art. 95
Criteri di aggiudicazione dell’appalto
1. I criteri di aggiudicazione non conferiscono alla stazione
appaltante un potere di scelta illimitata dell’offerta. Essi
garantiscono la possibilita’ di una concorrenza effettiva e sono
accompagnati da specifiche che consentono l’efficace verifica delle
informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di
soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte. Le
stazioni appaltanti verificano l’accuratezza delle informazioni e
delle prove fornite dagli offerenti.
2. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla
remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel
rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di
parita’ di trattamento, procedono all’aggiudicazione degli appalti e
all’affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee,
sulla base del criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualita’/prezzo o sulla
base dell’elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di
comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita,
conformemente all’articolo 96.
3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio
dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualita’/prezzo:
a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione
ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonche’ ai servizi ad alta
intensita’ di manodopera, come definiti all’articolo 50, comma 2;
b) i contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e
architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale
di importo superiore a 40.000 euro;
4. Puo’ essere utilizzato il criterio del minor prezzo:
a) per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro,
tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualita’ e’ garantita
dall’obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto
esecutivo;
b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate
o le cui condizioni sono definite dal mercato;
c) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di
cui all’articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitivita’, fatta
eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un
carattere innovativo.
5. Le stazioni appaltanti che dispongono l’aggiudicazione ai sensi
del comma4 ne danno adeguata motivazione e indicano nel bando di gara
il criterio applicato per selezionare la migliore offerta.
6. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione
dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle
caratteristiche del contratto. In particolare, l’offerta
economicamente piu’ vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualita’/prezzo, e’ valutata sulla base di criteri
oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali,
connessi all’oggetto dell’appalto. Nell’ambito di tali criteri
possono rientrare:
a) la qualita’, che comprende pregio tecnico, caratteristiche
estetiche e funzionali, accessibilita’ per le persone con
disabilita’, progettazione adeguata per tutti gli utenti,
certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori, quali OSHAS 18001, caratteristiche sociali, ambientali,
contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali
dell’opera o del prodotto, caratteristiche innovative,
commercializzazione e relative condizioni;
b) il possesso di un marchio di qualita’ ecologica dell’Unione
europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del
contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore
delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso;
c) il costo di utilizzazione e manutenzione avuto anche riguardo ai
consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni
inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di
mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti
all’intero ciclo di vita dell’opera, bene o servizio, con l’obiettivo
strategico di un uso piu’ efficiente delle risorse e di un’economia
circolare che promuova ambiente e occupazione
d) la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra
associate alle attivita’ dell’azienda calcolate secondo i metodi
stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della
Commissione del 9 aprile 2013, relativa all’uso di metodologie comuni
per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del
ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni
e) l’organizzazione, le qualifiche e l’esperienza del personale
effettivamente utilizzato nell’appalto, qualora la qualita’ del
personale incaricato possa avere un’influenza significativa sul
livello dell’esecuzione dell’appalto;
f) il servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;
g) le condizioni di consegna quali la data di consegna, il processo
di consegna e il termine di consegna o di esecuzione.
7. L’elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle
disposizioni richiamate al comma 2, puo’ assumere la forma di un
prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici
competeranno solo in base a criteri qualitativi.
8. I documenti di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il
bando o il documento descrittivo elencano i criteri di valutazione e
la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, prevedendo
una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere
adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono
essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub- pesi o
sub-punteggi.
9. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui
al comma 7 non possibile per ragioni oggettive, indicano nel bando di
gara e nel capitolato d’oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel
bando o nel documento descrittivo, l’ordine decrescente di importanza
dei criteri. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il
punteggio a ciascun elemento dell’offerta, le amministrazioni
aggiudicatrici utilizzano metodologie tali da consentire di
individuare con un unico parametro numerico finale l’offerta piu’
vantaggiosa.
10. Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi
aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
11. I criteri di aggiudicazione sono considerati connessi
all’oggetto dell’appalto ove riguardino lavori, forniture o servizi
da fornire nell’ambito di tale appalto sotto qualsiasi aspetto e in
qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi fattori coinvolti nel
processo specifico di produzione, fornitura o scambio di questi
lavori, forniture o servizi o in un processo specifico per una fase
successiva del loro ciclo di vita, anche se questi fattori non sono
parte del loro contenuto sostanziale.
12. Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto. Tale facolta’ e’ indicata
espressamente nel bando di gara o nella lettera di invito.
13. Compatibilmente con il diritto dell’Unione europea e con i
principi di parita’ di trattamento, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalita’, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel
bando di gara, nell’avviso o nell’invito, i criteri premiali che
intendono applicare alla valutazione dell’offerta in relazione al
maggior rating di legalita’ dell’offerente, nonche’ per agevolare la
partecipazione alle procedure di affidamento per le microimprese,
piccole e medie imprese, per i giovani professionisti e per le
imprese di nuova costituzione. Indicano altresi’ il maggior punteggio
relativo all’offerta concernente beni, lavori o servizi che
presentano un minore impatto sulla salute e sull’ambiente.
14. Per quanto concerne i criteri di aggiudicazione, nei casi di
adozione del miglior rapporto qualita’ prezzo, si applicano altresi’
le seguenti disposizioni:
a) le stazioni appaltanti possono autorizzare o esigere la
presentazione di varianti da parte degli offerenti. Esse indicano nel
bando di gara ovvero, se un avviso di preinformazione e’ utilizzato
come mezzo di indizione di una gara, nell’invito a confermare
interesse se autorizzano o richiedono le varianti ; in mancanza di
questa indicazione, le varianti non sono autorizzate e sono collegate
all’oggetto dell’appalto;
b) le stazioni appaltanti che autorizzano o richiedono le varianti
menzionano nei documenti di gara i requisiti minimi che le varianti
devono rispettare, nonche’ le modalita’ specifiche per la loro
presentazione, in particolare se le varianti possono essere
presentate solo ove sia stata presentata anche un’offerta, che e’
diversa da una variante. Esse garantiscono anche che i criteri di
aggiudicazione scelti possano essere applicati alle varianti che
rispettano tali requisiti minimi e alle offerte conformi che non sono
varianti
c) solo le varianti che rispondono ai requisiti minimi prescritti
dalle amministrazioni aggiudicatrici sono prese in considerazione;
d) nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di
forniture o di servizi, le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano
autorizzato o richiesto varianti non possono escludere una variante
per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o
un appalto di servizi anziche’ un appalto pubblico di forniture o un
appalto di forniture anziche’ un appalto pubblico di servizi.
15. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una
pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione,
regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del
calcolo di medie nella procedura, ne’ per l’individuazione della
soglia di anomalia delle offerte.
Art. 96
Costi del ciclo di vita
1. I costi del ciclo di vita comprendono, in quanto pertinenti,
tutti i seguenti costi, o parti di essi, legati al ciclo di vita di
un prodotto, di un servizio o di un lavoro:
a)costi sostenuti dall’amministrazione aggiudicatrice o da altri
utenti, quali:
1) costi relativi all’acquisizione;
2) costi connessi all’utilizzo, quali consumo di energia e altre
risorse;
3) costi di manutenzione;
4) costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta, di
smaltimento e di riciclaggio;
b)costi imputati a esternalita’ ambientali legate ai prodotti,
servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, purche’ il loro valore
monetario possa essere determinato e verificato. Tali costi possono
includere i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre
sostanze inquinanti, nonche’ altri costi legati all’attenuazione dei
cambiamenti climatici.
2. Quando valutano i costi utilizzando un sistema di costi del
ciclo di vita, le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara
i dati che gli offerenti devono fornire e il metodo che la stazione
appaltante impieghera’ al fine di determinare i costi del ciclo di
vita sulla base di tali dati. Per la valutazione dei costi imputati
alle esternalita’ ambientali, il metodo deve soddisfare tutte le
seguenti condizioni:
a)essere basato su criteri oggettivi, verificabili e non
discriminatori. Se il metodo non e’ stato previsto per
un’applicazione ripetuta o continua, lo stesso non deve favorire ne’
svantaggiare indebitamente taluni operatori economici;
b)essere accessibile a tutte le parti interessate;
c)i dati richiesti devono poter essere forniti con ragionevole
sforzo da operatori economici normalmente diligenti, compresi gli
operatori economici di altri Stati membri, di paesi terzi parti
dell’AAP o di altri accordi internazionali che l’Unione e’ tenuta a
rispettare o ratificati dall’Italia.
3. L’allegato XVIII al presente decreto contiene l’elenco degli
atti legislativi dell’Unione e, ove necessario, degli atti delegati
attuativi che approvano metodi comuni per la valutazione del costo
del ciclo di vita.
Art. 97
Offerte anormalmente basse
1. Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione
appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte
se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio
tecnico sulla congruita’, serieta’, sostenibilita’ e realizzabilita’
dell’offerta.
2. Quando il criterio di aggiudicazione e’ quello del prezzo piu’
basso la congruita’ delle offerte e’ valutata sulle offerte che
presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia
determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i
parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al
sorteggio, in sede di gara, di uno dei seguenti metodi:
a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte
ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unita’
superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di
quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico
dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte
ammesse, con esclusione del dieci per cento, tenuto conto che se la
prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai
concorrenti ammessi e’ pari ovvero uguale a zero la media resta
invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma
dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi e’ dispari, la media
viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;
c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte
ammesse, incrementata del 20 per cento;
d) media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le
offerte ammesse, decurtata del 20 per cento;
e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte
ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unita’
superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di
quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico
dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato
per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice
all’atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1;
1,2; 1,4;
3. Quando il criterio di aggiudicazione e’ quello dell’offerta
economicamente piu’ vantaggiosa la congruita’ delle offerte e’
valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo,
sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione,
entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti
massimi previsti dal bando di gara.
4. Le spiegazioni di cui al comma 1 possono, in particolare,
riferirsi a:
a) l’economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei
servizi prestati o del metodo di costruzione;
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente
favorevoli di cui dispone l’offerente per fornire i prodotti, per
prestare i servizi o per eseguire i lavori;
c) l’originalita’ dei lavori, delle forniture o dei servizi
proposti dall’offerente;
5. La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al
concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la
presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude
l’offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il
basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli
elementi di cui al comma 2 o se ha accertato, con le modalita’ di cui
al primo periodo, che l’offerta e’ anormalmente bassa in quanto:
a) non rispetta gli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3.
b) non rispetta gli obblighi di cui all’articolo 105;
c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui
all’articolo 95, comma 9 i rispetto all’entita’ e alle
caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
d) il costo del personale e’ inferiore ai minimi salariali
retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’articolo 23,
comma 14.
6. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti
salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti
autorizzate dalla legge. Non sono, altresi’, ammesse giustificazioni
in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e
coordinamento previsto dall’articolo 100del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso puo’ valutare
la congruita’ di ogni offerta che, in base ad elementi specifici,
appaia anormalmente bassa,
7. La stazione appaltante qualora accerti che un’offerta e’
anormalmente bassa in quanto l’offerente ha ottenuto un aiuto di
Stato puo’ escludere tale offerta unicamente per questo motivo,
soltanto dopo aver consultato l’offerente e se quest’ultimo non e’ in
grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla
stazione appaltante, che l’aiuto era compatibile con il mercato
interno ai sensi dell’articolo 107 TFUE. La stazione appaltante
esclude un’offerta in tali circostanze e informa la Commissione
europea.
8. Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di
aggiudicazione e’ quello del prezzo piu’ basso e comunque per importi
inferiori alle soglie di cui all’articolo 35, la stazione appaltante
puo’ prevedere nel bando l’esclusione automatica dalla gara delle
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore
alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2. In tal caso
non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque la facolta’ di esclusione
automatica non e’ esercitabile quando il numero delle offerte ammesse
e’ inferiore a dieci.
9. La Cabina di regia di cui all’articolo 212, su richiesta, mette
a disposizione degli altri Stati membri, a titolo di collaborazione
amministrativa, tutte le informazioni a disposizione, quali leggi,
regolamenti, contratti collettivi applicabili o norme tecniche
nazionali, relative alle prove e ai documenti prodotti in relazione
ai dettagli di cui ai commi 4 e 5».
Art. 98
Avvisi relativi agli appalti aggiudicati
1. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto
pubblico o concluso un accordo quadro inviano un avviso secondo le
modalita’ di pubblicazione di cui all’articolo 72, conforme
all’allegato XIV, Parte I, lettera D, relativo ai risultati della
procedura di aggiudicazione, entro trenta giorni dall’aggiudicazione
dell’appalto o dalla conclusione dell’accordo quadro.
2. Se la gara e’ stata indetta mediante un avviso di
preinformazione e se l’amministrazione aggiudicatrice ha deciso che
non aggiudichera’ ulteriori appalti nel periodo coperto dall’avviso
di preinformazione, l’avviso di aggiudicazione contiene
un’indicazione specifica al riguardo.
3. Nel caso di accordi quadro conclusi ai sensi dell’articolo 54,
le stazioni appaltanti sono esentate dall’obbligo di inviare un
avviso sui risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun
appalto basato su tale accordo e raggruppano gli avvisi sui risultati
della procedura d’appalto per gli appalti fondati sull’accordo quadro
su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati
entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre.
4. Le stazioni appaltanti inviano all’Ufficio delle pubblicazioni
dell’Unione europea, conformemente a quanto previsto dall’articolo
72, un avviso di aggiudicazione di appalto entro trenta giorni
dall’aggiudicazione di ogni appalto basata su un sistema dinamico di
acquisizione. Esse possono tuttavia raggruppare gli avvisi su base
trimestrale. In tal caso, inviano gli avvisi raggruppati al piu’
tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre.
5. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 53, talune
informazioni relative all’aggiudicazione dell’appalto o alla
conclusione dell’accordo quadro possono non essere pubblicate qualora
la loro divulgazione ostacoli l’applicazione della legge, sia
contraria all’interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi
commerciali di un particolare operatore economico, pubblico o
privato, oppure possa arrecare pregiudizio alla concorrenza leale tra
operatori economici.
Art. 99
Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti
1. Per ogni appalto od ogni accordo quadro di importo pari o
superiore alle soglie di cui all’articolo 35 e ogniqualvolta sia
istituito un sistema dinamico di acquisizione, la stazione appaltante
redige una relazione contenente almeno le seguenti informazioni:
a) il nome e l’indirizzo della stazione appaltante, l’oggetto e il
valore dell’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione;
b) se del caso, i risultati della selezione qualitativa e/o della
riduzione dei numeri a norma degli articoli 91 e 92, ossia:
1) i nomi dei candidati o degli offerenti selezionati e i motivi
della selezione;
2) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi
dell’esclusione;
c) i motivi del rigetto delle offerte giudicate anormalmente basse;
d) il nome dell’aggiudicatario e le ragioni della scelta della sua
offerta, nonche’, se e’ nota, la parte dell’appalto o dell’accordo
quadro che l’aggiudicatario intende subappaltare a terzi; e, se noti
al momento della redazione, i nomi degli eventuali subappaltatori del
contraente principale;
e) per le procedure competitive con negoziazione e i dialoghi
competitivi, le circostanze di cui all’articolo 59 che giustificano
l’utilizzazione di tali procedure;
f) per quanto riguarda le procedure negoziate senza previa
pubblicazione di un bando di gara, le circostanze di cui all’articolo
63 che giustificano l’utilizzazione di tali procedure;
g) eventualmente, le ragioni per le quali l’amministrazione
aggiudicatrice ha deciso di non aggiudicare un appalto, concludere un
accordo quadro o istituire un sistema dinamico di acquisizione;
h) eventualmente, le ragioni per le quali per la presentazione
delle offerte sono stati usati mezzi di comunicazione diversi dai
mezzi elettronici;
i) eventualmente, i conflitti di interesse individuati e le misure
successivamente adottate.
2. La relazione di cui al comma 1 non e’ richiesta per gli appalti
basati su accordi quadro conclusi con un solo operatore economico e
aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell’accordo
quadro, o se l’accordo quadro contiene tutti i termini che
disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture
in questione nonche’ le condizioni oggettive per determinare quale
degli operatori economici parti dell’accordo quadro effettuera’ tale
prestazione.
3. Qualora l’avviso di aggiudicazione dell’appalto stilato a norma
dell’articolo 98 o dell’articolo 142,comma 3, contiene le
informazioni richieste al comma 1, le stazioni appaltanti possono
fare riferimento a tale avviso.
4. Le stazioni appaltanti documentano lo svolgimento di tutte le
procedure di aggiudicazione, indipendentemente dal fatto che esse
siano condotte con mezzi elettronici o meno. Garantiscono la
conservazione di una documentazione sufficiente a giustificare
decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto, quali
la documentazione relativa alle comunicazioni con gli operatori
economici e le deliberazioni interne, la preparazione dei documenti
di gara, il dialogo o la negoziazione se previsti, la selezione e
l’aggiudicazione dell’appalto. La documentazione e’ conservata per
almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione
dell’appalto, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino
al passaggio in giudicato della relativa sentenza.
5. La relazione o i suoi principali elementi sono comunicati alla
Cabina di regia di cui all’articolo 212 per la successiva
comunicazione alla Commissione europea o, quando ne facciano
richiesta, alle autorita’, agli organismi o alle strutture
competenti.
TITOLO V
ESECUZIONE
Art. 100
Requisiti per l’esecuzione dell’appalto
1. Le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti particolari
per l’esecuzione del contratto, purche’ siano compatibili con il
diritto europeo e con i principi di parita’ di trattamento, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalita’, innovazione e siano
precisate nel bando di gara, o nell’invito in caso di procedure senza
bando o nel capitolato d’oneri. Dette condizioni possono attenere, in
particolare, a esigenze sociali e ambientali.
2. In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di
accettare i requisiti particolari nell’ipotesi in cui risulteranno
aggiudicatari.
Art. 101
Soggetti delle stazioni appaltanti
1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi,
forniture, e’ diretta dal responsabile unico del procedimento, che
controlla i livelli di qualita’ delle prestazioni. Il responsabile
unico del procedimento, nella fase dell’esecuzione, si avvale del
direttore dell’esecuzione del contratto o del direttore dei lavori,
del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante
l’esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
nonche’ del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del
verificatore della conformita’ e accerta il corretto ed effettivo
svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.
2. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo
tecnico-contabile dell’esecuzione dei contratti pubblici relativi a
lavori, le stazioni appaltanti individuano, prima dell’avvio delle
procedure per l’affidamento, su proposta del responsabile unico del
procedimento, un direttore dei lavori che puo’ essere coadiuvato, in
relazione alla complessita’ dell’intervento, da uno o piu’ direttori
operativi e da ispettori di cantiere.
3. Il direttore dei lavori, con l’ufficio di direzione lavori, ove
costituito, e’ preposto al controllo tecnico, contabile e
amministrativo dell’esecuzione dell’intervento affinche’ i lavori
siano eseguiti a regola d’arte ed in conformita’ al progetto e al
contratto. Il direttore dei lavori ha la responsabilita’ del
coordinamento e della supervisione dell’attivita’ di tutto l’ufficio
di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con
l’esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del
contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilita’
dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo
quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle
caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle
norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al direttore dei lavori
fanno carico tutte le attivita’ ed i compiti allo stesso
espressamente demandati dal codice nonche’:
a) verificare periodicamente il possesso e la regolarita’ da parte
dell’esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista
dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei
dipendenti;
b) curare la costante verifica di validita’ del programma di
manutenzione, dei manuali d’uso e dei manuali di manutenzione,
modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento,
dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, dell’articolo 105;
d) svolge, qualora sia in possesso dei requisiti previsti, le
funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori previsti dalla
vigente normativa sulla sicurezza. Nel caso in cui il direttore dei
lavori non svolga tali funzioni le stazioni appaltanti prevedono la
presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti
previsti dalla normativa, a cui affidarle.
4. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano
con il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di
singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e
nell’osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della
loro attivita’ direttamente al direttore dei lavori. Ai direttori
operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli
altri, i seguenti compiti:
a)verificare che l’esecutore svolga tutte le pratiche di legge
relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
b)programmare e coordinare le attivita’ dell’ispettore dei lavori;
c)curare l’aggiornamento del cronoprogramma generale e
particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore
dei lavori le eventuali difformita’ rispetto alle previsioni
contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
d)assistere il direttore dei lavori nell’identificare gli
interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
e)individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente
sulla qualita’ dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le
adeguate azioni correttive;
f)assistere i collaudatori nell’espletamento delle operazioni di
collaudo;
g)esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e
messa in servizio degli impianti;
h)direzione di lavorazioni specialistiche.
5. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano
con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in
conformita’ delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di
appalto. La posizione di ispettore e’ ricoperta da una sola persona
che esercita la sua attivita’ in un turno di lavoro. Essi sono
presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori
che richiedono controllo quotidiano, nonche’ durante le fasi di
collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi rispondono della loro
attivita’ direttamente al direttore dei lavori. Agli ispettori
possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:
a)la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di
materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed
approvati dalle strutture di controllo in qualita’ del fornitore;
b)la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le
apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo
prescritte dal controllo di qualita’ o dalle normative vigenti o
dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati
costruiti;
c)il controllo sulla attivita’ dei subappaltatori;
d)il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai
disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
e)l’assistenza alle prove di laboratorio;
f)l’assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in
esercizio ed accettazione degli impianti;
g)la predisposizione degli atti contabili e l’esecuzione delle
misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori;
h)l’assistenza al coordinatore per l’esecuzione.
6. Per le funzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori si
applica l’articolo 92 comma 1 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
Art. 102
Collaudo
1. Il responsabile unico del procedimento controlla l’esecuzione
del contratto congiuntamente al direttore dell’esecuzione del
contratto.
2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a
verifica di conformita’ per i servizi e per le forniture, per
certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni,
obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia
stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni
contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione
o affidamento. Per i contratti pubblici di importo inferiore alla
soglia europea di cui all’articolo 35 il certificato di collaudo dei
lavori e il certificato di verifica di conformita’, nei casi
espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8, possono
essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato
per i lavori dal direttore dei lavori e dal responsabile unico del
procedimento per i servizi e le forniture su richiesta del direttore
dell’esecuzione, se nominato.
3. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi
dall’ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8,
di particolare complessita’ dell’opera da collaudare, per i quali il
termine puo’ essere elevato sino ad un anno. Il certificato di
collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo
decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il
collaudo si intende tacitamente approvato ancorche’ l’atto formale di
approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del
medesimo termine.
4. All’esito positivo del collaudo o della verifica di conformita’
il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di
pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte
dell’appaltatore. Il certificato di pagamento e’ rilasciato non oltre
il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo
provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non
costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile,
l’appaltatore risponde per la difformita’ e i vizi dell’opera,
ancorche’ riconoscibili, purche’ denunciati dalla stazione appaltante
prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
6. Per effettuare le attivita’ di controllo sull’esecuzione dei
contratti pubblici di cui al comma 1, le stazioni appaltanti nominano
tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni
pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla
tipologia e caratteristica del contratto, il cui compenso e’
contenuto nell’ambito dell’incentivo di cui all’articolo 113. Per i
lavori, il dipendente nominato collaudatore ovvero tra i dipendenti
nominati collaudatori, e’ individuato il collaudatore delle strutture
per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza
nell’organico della stazione appaltante ovvero di altre
amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i
componenti con le procedure di cui all’articolo 31, comma 8.
7. Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica
di conformita’:
a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli
avvocati e procuratori dello Stato, in attivita’ di servizio e, per
appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di
rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35 a quelli in quiescenza
nella regione/regioni ove e’ stata svolta l’attivita’ di servizio;
b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica
amministrazione in trattamento di quiescenza per appalti di lavori
pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza
comunitaria di cui all’articolo 35 ubicati nella regione/regioni ove
e’ stata svolta l’attivita’ di servizio;
c) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di
lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi
titolo coinvolti nell’esecuzione del contratto;
d) a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono attivita’ di
controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione,
vigilanza o direzione sul contratto da collaudare.
8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita
l’ANAC, sono disciplinate e definite le modalita’ tecniche di
svolgimento del collaudo, nonche’ i casi in cui il certificato di
collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformita’
possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione
rilasciato ai sensi del comma 2. Fino alla data di entrata in vigore
di detto decreto, si applica l’articolo 216, comma 16.
9. Al termine del lavoro sono redatti:
a) per i beni del patrimonio culturale un consuntivo scientifico
predisposto dal direttore dei lavori o, nel caso di interventi su
beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e a
materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico
artistico o archeologico, da restauratori di beni culturali, ai sensi
dalla normativa vigente, quale ultima fase del processo della
conoscenza e del restauro e quale premessa per il futuro programma di
intervento sul bene; i costi per la elaborazione del consuntivo
scientifico sono previsti nel quadro economico dell’intervento;
b) l’aggiornamento del piano di manutenzione;
c) una relazione tecnico-scientifica redatta dai professionisti
afferenti alle rispettive competenze, con l’esplicitazione dei
risultati culturali e scientifici raggiunti.
Art. 103
Garanzie definitive
1. L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve
costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua
scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita’ di cui
all’articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell’importo
contrattuale e tale obbligazione e’ indicata negli atti e documenti a
base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di
procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di
committenza, l’importo della garanzia e’ indicato nella misura
massima del 10 per cento dell’importo contrattuale. Al fine di
salvaguardare l’interesse pubblico alla conclusione del contratto nei
termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi
superiori al dieci per cento la garanzia da costituire e’ aumentata
di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per
cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento e’
di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti
per cento. La cauzione e’ prestata a garanzia dell’adempimento di
tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni
derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse,
nonche’ a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu’
all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale,
salva comunque la risarcibilita’ del maggior danno verso
l’appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato
di regolare esecuzione. La stazione appaltante puo’ richiedere al
soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa
sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere all’esecutore. Alla garanzia di cui al presente
articolo si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma
7, per la garanzia provvisoria;
2. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della
cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l’eventuale
maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di
risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore e hanno il
diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di
quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in
cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di
appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la
garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto
aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di
norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e
sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.
3. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1
determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della
cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della
stazione appaltante, che aggiudica l’appalto o la concessione al
concorrente che segue nella graduatoria.
4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta
dell’appaltatore puo’ essere rilasciata dai soggetti di cui
all’articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957,
secondo comma, del codice civile, nonche’ l’operativita’ della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante.
5. La garanzia di cui al comma 1 e’ progressivamente svincolata a
misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80
per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della
cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione
dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e’
automatico, senza necessita’ di nulla osta del committente, con la
sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da
parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in
copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. Tale automatismo
si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le
pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici
giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della
documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei
confronti dell’impresa per la quale la garanzia e’ prestata.
6. Il pagamento della rata di saldo e’ subordinato alla
costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria
o assicurativa pari all’importo della medesima rata di saldo
maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo
intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o
della verifica di conformita’ nel caso di appalti di servizi o
forniture e l’assunzione del carattere di definitivita’ dei medesimi.
7. L’esecutore dei lavori e’ obbligato a costituire e consegnare
alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei
lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti
dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. Nei
documenti e negli atti a base di gara o di affidamento e’ stabilito
l’importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde
all’importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate
particolari circostanze che impongano un importo da assicurare
superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione
appaltante contro la responsabilita’ civile per danni causati a terzi
nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale e’ pari al
cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di
500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura
assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza
assicurativa e’ sostituita da una polizza che tenga indenni le
stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle
lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale
sostituzione o rifacimento. L’omesso o il ritardato pagamento delle
somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte
dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia nei
confronti della stazione appaltante.
8. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui
all’articolo 35, il titolare del contratto per la liquidazione della
rata di saldo e’ obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato
di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una
polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina
totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi
difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del
pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda,
anche in pendenza dell’accertamento della responsabilita’ e senza che
occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite
di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al
venti per cento del valore dell’opera realizzata e non superiore al
40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalita’ avuto
riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori e’ altresi’
obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente comma una
polizza di assicurazione della responsabilita’ civile per danni
cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al
5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000
euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
9. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo
approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e
previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro
rappresentanze.
10. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e
le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile,
dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma
restando la responsabilita’ solidale tra le imprese”.
11. E’ facolta’ dell’amministrazione in casi specifici non
richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori
economici di comprovata solidita’ nonche’ per le forniture di beni
che per la loro natura, o per l’uso speciale cui sono destinati,
debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti
direttamente dai produttori o di prodotti d’arte, macchinari,
strumenti e lavori di precisione l’esecuzione dei quali deve essere
affidata a operatori specializzati. L’esonero dalla prestazione della
garanzia deve essere adeguatamente motivato ed e’ subordinato ad un
miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
Art. 104
Garanzie per l’esecuzione di lavori di particolare valore
1. Per gli affidamenti a contraente generale di qualunque
ammontare, e, ove prevista dal bando o dall’avviso di gara, per gli
appalti di sola esecuzione di ammontare a base d’asta superiore a 100
milioni di euro, il soggetto aggiudicatario presenta sotto forma di
cauzione o di fideiussione rilasciata dai soggetti di cui
all’articolo 93 comma 3, in luogo della garanzia definitiva di cui
all’articolo 103, una garanzia dell’adempimento di tutte le
obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, denominata
“garanzia di buon adempimento” e una garanzia di conclusione
dell’opera nei casi di risoluzione del contrato previsti dal codice
civile e dal presente codice, denominata “garanzia per la
risoluzione”.
2. Nel caso di affidamento dei lavori ad un nuovo soggetto, anche
quest’ultimo presenta le garanzie previste al comma 1.
3. La garanzia di buon adempimento e’ costituita con le modalita’
di cui all’articolo 103 commi 1 e 2, ed e’ pari al cinque per cento
fisso dell’importo contrattuale come risultante dall’aggiudicazione
senza applicazione degli incrementi per ribassi di cui all’articolo
103 comma 1 e permane fino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o
comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato.
4. La garanzia fideiussoria “per la risoluzione” di natura
accessoria, opera nei casi di risoluzione del contratto previsti dal
codice civile e dal presente codice ed e’ di importo pari al 10 per
cento dell’importo contrattuale, fermo restando che, qualora
l’importo in valore assoluto fosse superiore a 100 milioni di euro,
la garanzia si intende comunque limitata a 100 milioni di euro.
5. La garanzia “per la risoluzione” copre, nei limiti dei danni
effettivamente subiti, i costi per le procedure di riaffidamento da
parte della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore e
l’eventuale maggior costo tra l’importo contrattuale risultante
dall’aggiudicazione originaria dei lavori e l’importo contrattuale
del riaffidamento dei lavori stessi, a cui sono sommati gli importi
dei pagamenti gia’ effettuati o da effettuare in base agli stati
d’avanzamento dei lavori
6. La garanzia “per la risoluzione” e’ efficace a partire dal
perfezionamento del contratto e fino alla data di emissione del
certificato di ultimazione dei lavori, allorche’ cessa
automaticamente. La garanzia “per la risoluzione” cessa si estingue
automaticamente oltre che per la sua escussione ai sensi del comma 1,
anche decorsi tre mesi dalla data del riaffidamento dei lavori.
7. La garanzia per la risoluzione prevede espressamente la rinuncia
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la
rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma del
codice civile.
8. Nel caso di escussione il pagamento e’ effettuato entro trenta
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante o del
soggetto aggiudicatore recante l’indicazione del titolo per cui la
stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore richiede
l’escussione.
9 Gli schemi di polizza-tipo concernenti le garanzie fideiussorie
di cui al comma 1, sono adottati con le modalita’ di cui all’articolo
103, comma 9.
10. Le garanzie di cui al presente articolo e agli articoli 93 e
103 prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso
verso la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore per
l’eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate
congiuntamente da piu’ garanti senza determinare tra essi vincoli di
solidarieta’ nei confronti della stazione appaltante o del soggetto
aggiudicatore, i quali in caso di escussione dovranno procedere
pro-quota nei confronti dei singoli garanti. I garanti designano un
mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante
o il soggetto aggiudicatore.
Art. 105
Subappalto
1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice di
norma eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le
forniture compresi nel contratto. Il contratto non puo’ essere ceduto
a pena di nullita’. E’ ammesso il subappalto secondo le disposizioni
del presente articolo.
2. Il subappalto e’ il contratto con il quale l’appaltatore affida
a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto
del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi
contratto avente ad oggetto attivita’ del contratto di appalto
ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera. Fatto salvo
quanto previsto dal comma 5, l’eventuale subappalto non puo’ superare
la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di
lavori, servizi o forniture. Gli appalti di lavori non costituiscono
comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le
forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di
importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni
affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza
del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50
per cento dell’importo del contratto da affidare. L’affidatario
comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della
prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti,
stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente,
l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o
fornitura affidati. Sono, altresi’, comunicate alla stazione
appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso
del sub-contratto. E’ altresi’ fatto obbligo di acquisire nuova
autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca
variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonche’ siano
variati i requisiti di cui al comma 7.
3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro
specificita’, non si configurano come attivita’ affidate in
subappalto:
a) l’affidamento di attivita’ specifiche a lavoratori autonomi, per
le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
c) l’affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro
annui a imprenditori agricoli nel comuni classificati totalmente
montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto
dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi
nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonche’ nei
comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28
dicembre 2001, n. 448.
4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice
possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le
forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della
stazione appaltante purche’ :
a) tale facolta’ sia prevista espressamente nel bando di gara anche
limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la
categoria o le categorie per le quali e’ ammesso il subappalto. Tutte
le prestazioni nonche’ le lavorazioni, a qualsiasi categoria
appartengano, sono subappaltabili;
b) all’atto dell’offerta abbiano indicato i lavori o le parti di
opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture
che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei
motivi di esclusione di cui all’articolo 80.
5. Per le opere di cui all’articolo 89, comma 11, e fermi restando
i limiti previsti dal medesimo comma, l’eventuale subappalto non puo’
superare il trenta per cento dell’importo delle opere e non puo’
essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
6. E’ obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori,
qualora gli appalti di lavori, servizi o forniture siano di importo
pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 e per i quali non
sia necessaria una particolare specializzazione. In tal caso il bando
o avviso con cui si indice la gara prevedono tale obbligo. Nel bando
o nell’avviso la stazione appaltante puo’ prevedere ulteriori casi in
cui e’ obbligatoria l’indicazione della terna anche sotto le soglie
di cui all’articolo 35.
7. L’affidatario deposita il contratto di subappalto presso la
stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo
inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del
deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante
l’affidatario trasmette altresi’ la certificazione attestante il
possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione
prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione
subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante
l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui
all’articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della
documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente
derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente
l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che
economici.
8. Il contraente principale e’ responsabile in via esclusiva nei
confronti della stazione appaltante. L’aggiudicatario e’ responsabile
in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi
retributivi e contributivi, ai sensi dell’articolo 29 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma
13, lettere a) e c), l’appaltatore e’ liberato dalla responsabilita’
solidale di cui al primo periodo.
9. L’affidatario e’ tenuto ad osservare integralmente il
trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella
quale si eseguono le prestazioni. E’, altresi’, responsabile in
solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni
rese nell’ambito del subappalto. L’affidatario e, per suo tramite, i
subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima
dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli
enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente,
assicurativi e antinfortunistici, nonche’ copia del piano di cui al
comma 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito
dell’appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce
d’ufficio il documento unico di regolarita’ contributiva in corso di
validita’ relativo all’affidatario e a tutti i subappaltatori.
10. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso
di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente dell’esecutore o del subappaltatore o dei soggetti
titolari di subappalti e cottimi, nonche’ in caso di inadempienza
contributiva risultante dal documento unico di regolarita’
contributiva, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30,
commi 5 e 6.
11. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al
comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le
richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro
per i necessari accertamenti.
12. L’affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori
relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la
sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80.
13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al
subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al
fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni dagli
stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista e’ una microimpresa o
piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell’appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo
consente;
14. L’affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in
subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione,
con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli
standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di
appalto. L’affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della
manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle
imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante,
sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione, ovvero il direttore dell’esecuzione, provvede
alla verifica dell’effettiva applicazione della presente
disposizione. L’affidatario e’ solidalmente responsabile con il
subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli
obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
15. Per i lavori, nei cartelli esposti all’esterno del cantiere
devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici.
16. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed
irregolare, il documento unico di regolarita’ contributiva e’
comprensivo della verifica della congruita’ della incidenza della
mano d’opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale
congruita’, per i lavori edili e’ verificata dalla Cassa edile in
base all’accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali
firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente piu’
rappresentative per l’ambito del settore edile ed il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili e’
verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo
applicato.
17. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile
2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorita’ competenti
preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
L’affidatario e’ tenuto a curare il coordinamento di tutti i
subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra
loro e coerenti con il piano presentato dall’affidatario.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto
obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere e’
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell’esecuzione dei lavori.
18. L’affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve
allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la
sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento
a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del
subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere
effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di
raggruppamento temporaneo, societa’ o consorzio. La stazione
appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 4
entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine puo’
essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.
Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione
si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore
al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo
inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio
dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti
della meta’.
19. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo’
formare oggetto di ulteriore subappalto.
20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
ai raggruppamenti temporanei e alle societa’ anche consortili, quando
le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente
le prestazioni scorporabili, nonche’ alle associazioni in
partecipazione quando l’associante non intende eseguire direttamente
le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresi’ agli
affidamenti con procedura negoziata.
21. E’ fatta salva la facolta’ per le regioni a statuto speciale e
per le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei
rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e nel
rispetto della normativa comunitaria vigente e dei principi
dell’ordinamento comunitario, di disciplinare ulteriori casi di
pagamento diretto dei subappaltatori.
22. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per
la partecipazione e la qualificazione di cui all’articolo 83, comma
1, e all’articolo 84, comma 4, lettera d), all’appaltatore,
scomputando dall’intero valore dell’appalto il valore e la categoria
di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono
richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle
prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.
Art. 106
Modifica di contratti durante il periodo di efficacia
1. Le modifiche, nonche’ le varianti, dei contratti di appalto in
corso di validita’ devono essere autorizzate dal RUP con le modalita’
previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP
dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori
speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di
affidamento nei casi seguenti:
a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono
state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare,
precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di
revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di
eventuali modifiche nonche’ le condizioni alle quali esse possono
essere impiegate, facendo riferimento alle variazione dei prezzi e
dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che
avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto o
dell’accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le
variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere
valutate, sulla base dei prezzari di cui all’articolo 23, comma 7,
solo per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo
originario e comunque in misura pari alla meta’. Per i contratti
relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori
restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 511, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del
contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi
nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca
entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7
per gli appalti nei settori ordinari:
1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il
rispetto dei requisiti di intercambiabilita’ o interoperabilita’ tra
apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell’ambito
dell’appalto iniziale;
2) comporti per l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente
aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei
costi;
c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo
quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:
1) la necessita’ di modifica e’ determinata da circostanze
impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per
l’ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all’oggetto del
contratto assumono la denominazione di varianti in corso d’opera. Tra
le predette circostanze puo’ rientrare anche la sopravvenienza di
nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di
autorita’ od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
2) la modifica non altera la natura generale del contratto;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione
appaltante aveva inizialmente aggiudicato l’appalto a causa di una
delle seguenti circostanze:
1) una clausola di revisione inequivocabile in conformita’ alle
disposizioni di cui alla lettera a);
2) all’aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per
contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese
rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro
operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa
stabiliti inizialmente, purche’ cio’ non implichi altre modifiche
sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere
l’applicazione del presente codice;
3) nel caso in cui l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente
aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei
confronti dei suoi subappaltatori;
e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le
stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di
importi per consentire le modifiche.
2. Ferma restando la responsabilita’ dei progettisti esterni, i
contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto
previsto al comma 1, anche a causa di errori o di omissioni del
progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la
realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, senza necessita’ di
una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della
modifica e’ al di sotto di entrambi i seguenti valori :
a) le soglie fissate all’articolo 35;
b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i
contratti di servizio e fornitura sia nei settori ordinari che
speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per
i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia
la modifica non puo’ alterare la natura complessiva del contratto o
dell’accordo quadro. In caso di piu’ modifiche successive, il valore
e’ accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive
modifiche.
3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e
c), 2 e 7, il prezzo aggiornato e’ il valore di riferimento quando il
contratto prevede una clausola di indicizzazione.
4. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il
periodo della sua efficacia e’ considerata sostanziale ai sensi del
comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente gli elementi
essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso,
fatti salvi i commi 1 e 2, una modifica e’ considerata sostanziale se
una o piu’ delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute
nella procedura d’appalto iniziale, avrebbero consentito l’ammissione
di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o
l’accettazione di un’offerta diversa da quella inizialmente
accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla
procedura di aggiudicazione;
b) la modifica cambia l’equilibrio economico del contratto o
dell’accordo quadro a favore dell’aggiudicatario in modo non previsto
nel contratto iniziale;
c) la modifica estende notevolmente l’ambito di applicazione del
contratto;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l’amministrazione
aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato
l’appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).
5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che
hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1,
lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni
di cui all’allegato XIV, parte I, lettera E, ed e’ pubblicato
conformemente all’articolo 72 per i settori ordinarie e all’articolo
130 per i settori speciali.
6. Una nuova procedura d’appalto in conformita’ al presente codice
e’ richiesta per modifiche delle disposizioni di un contratto
pubblico di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia
diverse da quelle previste ai commi 1 e 2.
7. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), per i settori ordinari
il contratto puo’ essere modificato se l’eventuale aumento di prezzo
non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso
di piu’ modifiche successive, tale limitazione si applica al valore
di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad
aggirare il presente codice.
8. La stazione appaltante comunica all’ANAC le modificazioni al
contratto di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, entro trenta
giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva
comunicazione l’Autorita’ irroga una sanzione amministrativa alla
stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno
di ritardo. L’Autorita’ pubblica sulla sezione del sito
Amministrazione trasparente l’elenco delle modificazioni contrattuali
comunicate, indicando l’opera, l’amministrazione o l’ente
aggiudicatore, l’aggiudicatario, il progettista, il valore della
modifica.
9. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i
danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di
omissioni della progettazione di cui al comma 2. Nel caso di appalti
aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione di
lavori, l’appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti
alla necessita’ di introdurre varianti in corso d’opera a causa di
carenze del progetto esecutivo.
10. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione
di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la
mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante
per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed
economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione
delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati
progettuali.
11. La durata del contratto puo’ essere modificata esclusivamente
per i contratti in corso di esecuzione se e’ prevista nel bando e nei
documenti di gara una opzione di proroga. La proroga e’ limitata al
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso
il contraente e’ tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel
contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o piu’ favorevoli
per la stazione appaltante.
12. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda
necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a
concorrenza del quinto dell’importo del contratto, puo’ imporre
all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel
contratto originario. In tal caso l’appaltatore non puo’ far valere
il diritto alla risoluzione del contratto.
13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio
1991, n. 52. Ai fini dell’opponibilita’ alle stazioni appaltanti, le
cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o
scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle
amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di
tracciabilita’, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto,
concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili
alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora
queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e
al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della
cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in
atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la
cessione da parte dell’esecutore di tutti o di parte dei crediti che
devono venire a maturazione. In ogni caso l’amministrazione cui e’
stata notificata la cessione puo’ opporre al cessionario tutte le
eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a
lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.
14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla
soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture sono comunicate dal
RUP all’Osservatorio di cui all’articolo 213, tramite le sezioni
regionali, entro trenta giorni dall’approvazione da parte della
stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti
di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore
alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera di importo
eccedente il dieci per cento dell’importo originario del contratto,
incluse le varianti in corso d’opera riferite alle infrastrutture
strategiche, sono trasmesse dal RUP all’ANAC, unitamente al progetto
esecutivo, all’atto di validazione e ad una apposita relazione del
responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni
dall’approvazione da parte della stazione appaltante. Nel caso in cui
l’ANAC accerti l’illegittimita’ della variante in corso d’opera
approvata, essa esercita i poteri di cui all’articolo 213. In caso di
inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle
varianti in corso d’opera previsti, si applicano le sanzioni
amministrative pecuniarie di cui all’articolo 213, comma 12.
Art. 107
Sospensione
1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che
impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a
regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento della
stipulazione del contratto, il direttore dei lavori puo’ disporre la
sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando, se possibile
con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il
verbale di sospensione, con l’indicazione delle ragioni che hanno
determinato l’interruzione dei lavori, nonche’ dello stato di
avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane
interrotta e delle cautele adottate affinche’ alla ripresa le stesse
possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della
consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in
cantiere al momento della sospensione. Il verbale e’ inoltrato al
responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della
sua redazione.
2. La sospensione puo’, altresi’, essere disposta dal RUP per
ragioni di necessita’ o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione
di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la
sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo
superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per
l’esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi
complessivi, l’esecutore puo’ chiedere la risoluzione del contratto
senza indennita’; se la stazione appaltante si oppone, l’esecutore ha
diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento
della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo e’
dovuto all’esecutore negli altri casi.
3. La sospensione e’ disposta per il tempo strettamente necessario.
Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa
dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale
4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per
cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano
parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l’esecutore e’
tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede
alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in
apposito verbale. Le contestazioni dell’esecutore in merito alle
sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali
di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni
inizialmente legittime, per le quali e’ sufficiente l’iscrizione nel
verbale di ripresa dei lavori; qualora l’esecutore non intervenga
alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne
espressa riserva sul registro di contabilita’. Quando la sospensione
supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile
del procedimento da’ avviso all’ANAC. In caso di mancata o tardiva
comunicazione l’ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione
appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di
ritardo.
5. L’esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado
di ultimare i lavori nel termine fissato puo’ richiederne la proroga,
con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.
In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti
all’esecutore per l’eventuale imputabilita’ della maggiore durata a
fatto della stazione appaltante. Sull’istanza di proroga decide il
responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro
trenta giorni dal suo ricevimento. L’esecutore deve ultimare i lavori
nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data
del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale
dall’ultimo dei verbali di consegna. L’ultimazione dei lavori, appena
avvenuta, e’ comunicata dall’esecutore per iscritto al direttore dei
lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in
contraddittorio. L’esecutore non ha diritto allo scioglimento del
contratto ne’ ad alcuna indennita’ qualora i lavori, per qualsiasi
causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel
termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte
dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi
1, 2 e 4, l’esecutore puo’ chiedere il risarcimento dei danni subiti,
quantificato sulla base di quanto previsto dall’articolo 1382 del
codice civile.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto
compatibili, ai contratti relativi a servizi e forniture.
Art. 108
Risoluzione
1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo
107, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico
durante il periodo di sua efficacia, se una o piu’ delle seguenti
condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe
richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell’articolo 106;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 106,
comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al
comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di
cui all’articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono
state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni
aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle
modificazioni di cui all’articolo 106, comma 2, sono state superate
le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
c) l’aggiudicatario si e’ trovato, al momento dell’aggiudicazione
dell’appalto in una delle situazioni di cui all’articolo 80, comma 1,
per quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui all’articolo
170, comma 3, per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto
pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di
aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i
settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell’articolo
136, comma 1, secondo e terzo periodo;
d) l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in
considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai
trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’Unione
europea in un procedimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE, o di una
sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.
2. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico
durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
a) nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta la decadenza
dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell’appaltatore sia intervenuto un provvedimento
definitivo che dispone l’applicazione di una o piu’ misure di
prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative
misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna
passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80.
3. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione
del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle
obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da
comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al
responsabile del procedimento una relazione particolareggiata,
corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori
eseguiti regolarmente, il cui importo puo’ essere riconosciuto
all’appaltatore. Egli formula, altresi’, la contestazione degli
addebiti all’appaltatore, assegnando un termine non inferiore a
quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al
responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le
predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che
l’appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del
responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l’esecuzione
delle prestazioni ritardi per negligenza dell’appaltatore rispetto
alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il
responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato gli
assegna un termine, che, salvo i casi d’urgenza, non puo’ essere
inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire
le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo
verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento
permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando
il pagamento delle penali.
5. Nel caso di risoluzione del contratto l’appaltatore ha diritto
soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o
forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi
derivanti dallo scioglimento del contratto.
6. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare
all’appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto,
dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori
curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori gia’
eseguiti, l’inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera e la
relativa presa in consegna.
7. Qualora sia stato nominato, l’organo di collaudo procede a
redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di
accertamento tecnico e contabile con le modalita’ di cui al presente
codice. Con il verbale e’ accertata la corrispondenza tra quanto
eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in
contabilita’ e quanto previsto nel progetto approvato nonche’ nelle
eventuali perizie di variante; e’ altresi’ accertata la presenza di
eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non
previste nel progetto approvato nonche’ nelle eventuali perizie di
variante.
8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale
dei lavori, servizi o forniture riferita all’appalto risolto, l’onere
da porre a carico dell’appaltatore e’ determinato anche in relazione
alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori
ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facolta’ prevista
dall’articolo 110, comma 1.
9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata
dalla stazione appaltante l’appaltatore deve provvedere al
ripiegamento dei cantieri gia’ allestiti e allo sgombero delle aree
di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato
dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del
termine assegnato, la stazione appaltante provvede d’ufficio
addebitando all’appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione
appaltante, in alternativa all’esecuzione di eventuali provvedimenti
giurisdizionali cautelari, possessori o d’urgenza comunque denominati
che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero
delle aree di lavoro e relative pertinenze, puo’ depositare cauzione
in conto vincolato a favore dell’appaltatore o prestare fideiussione
bancaria o polizza assicurativa con le modalita’ di cui all’articolo
93, pari all’uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il
diritto dell’appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
Art. 109
Recesso
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e
92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la
stazione appaltante puo’ recedere dal contratto in qualunque tempo
previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative
ai servizi e alle forniture eseguiti nonche’ del valore dei materiali
utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel
caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell’importo delle
opere, dei servizi o delle forniture non eseguite
2. Il decimo dell’importo delle opere non eseguite e’ calcolato
sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a
base di gara, depurato del ribasso d’asta e l’ammontare netto dei
lavori, servizi o forniture eseguiti.
3. L’esercizio del diritto di recesso e’ preceduto da una formale
comunicazione all’appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore
a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in
consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo
definitivo e verifica la regolarita’ dei servizi e delle forniture.
4. I materiali, il cui valore e’ riconosciuto dalla stazione
appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli gia’ accettati
dal direttore dei lavori o del direttore dell’esecuzione del
contratto, se nominato, o del RUP in sua assenza, prima della
comunicazione del preavviso di cui al comma 3.
5. La stazione appaltante puo’ trattenere le opere provvisionali e
gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li
ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde
all’appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non
ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da
determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore
delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del
contratto.
6. L’appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i
materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i
magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel
termine stabilito; in caso contrario lo sgombero e’ effettuato
d’ufficio e a sue spese.
Art. 110
Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o di
risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione
1. Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione
coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza
concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del
contratto ai sensi dell’articolo 108 ovvero di recesso dal contratto
ai sensi dell’articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di
inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti
che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti
dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto
per l’affidamento del completamento dei lavori.
2. L’affidamento avviene alle medesime condizioni gia’ proposte
dall’originario aggiudicatario in sede in offerta.
3. Il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio
provvisorio, ovvero l’impresa ammessa al concordato con continuita’
aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l’ANAC,
possono:
a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti
di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di
subappalto;
b) eseguire i contratti gia’ stipulati dall’impresa fallita o
ammessa al concordato con continuita’ aziendale.
4. L’impresa ammessa al concordato con continuita’ aziendale non
necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. L’impresa
ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato
domanda di concordato a norma dell’articolo 161, sesto comma, del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, puo’ eseguire i contratti gia’
stipulati, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l’ANAC.
5. L’ANAC, sentito il giudice delegato, puo’ subordinare la
partecipazione, l’affidamento di subappalti e la stipulazione dei
relativi contratti alla necessita’ che il curatore o l’impresa in
concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei
requisiti di carattere generale, di capacita’ finanziaria, tecnica,
economica, nonche’ di certificazione, richiesti per l’affidamento
dell’appalto, che si impegni nei confronti dell’impresa concorrente e
della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del
contratto, le risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto e a
subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso
della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per
qualsiasi ragione piu’ in grado di dare regolare esecuzione
all’appalto o alla concessione, nei seguenti casi:
a) se l’impresa non e’ in regola con i pagamenti delle retribuzioni
dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e
assistenziali;
b) se l’impresa non e’ in possesso dei requisiti aggiuntivi che
l’ANAC individua con apposite linee guida.
6. Restano ferme le disposizioni previste dall’articolo 32 del
decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure
straordinarie di gestione di imprese nell’ambito della prevenzione
della corruzione.
Art. 111
Controllo tecnico, contabile e amministrativo
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da
adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
codice, su proposta dell’ANAC, previo parere delle competenti
commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici, sono approvate le linee guida che individuano le modalita’
e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore
dei lavori effettua l’attivita’ di cui all’articolo 101, comma 3, in
maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento
informatico, con particolare riferimento alle metodologie e
strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilita’.
2. Il direttore dell’esecuzione del contratto di servizi o di
forniture e’, di norma, il responsabile unico del procedimento e
provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo
tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla
stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte
dell’esecutore, in conformita’ ai documenti contrattuali. Con il
medesimo decreto, di cui al comma 1, sono altresi’ approvate linee
guida che individuano compiutamente le modalita’ di effettuazione
dell’attivita’ di controllo di cui al periodo precedente, secondo
criteri di trasparenza e semplificazione. Fino alla data di entrata
in vigore del decreto di cui al comma 1, si applica l’articolo 216,
comma 17.
Art. 112
Appalti e concessioni riservati
1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cooperative
sociali e di imprese sociali, le stazioni appaltanti possono
riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a
quelle di concessione o possono riservarne l’esecuzione ad operatori
economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo
principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone
con disabilita’ o svantaggiate o possono riservarne l’esecuzione nel
contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per
cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da
lavoratori con disabilita’ o da lavoratori svantaggiati.
2. Ai sensi del presente articolo si considerano soggetti con
disabilita’ quelli di cui all’articolo 1 della legge 12 marzo 1999,
n. 68, le persone svantaggiate, quelle previste dall’articolo 4 della
legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali
psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento
psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in eta’
lavorativa in situazioni di difficolta’ familiare, le persone
detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli
internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro
all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n.
354 e successive modificazioni.
3. Il bando di gara o l’avviso di preinformazione danno
espressamente atto che si tratta di appalto o concessione riservata.
Art. 113
Incentivi per funzioni tecniche
1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori
ovvero al direttore dell’esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi
tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformita’, al
collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla
progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti
ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle
prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione
di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli
stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli
stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni
appaltanti.
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni
pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura
non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori posti a
base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici
esclusivamente per le attivita’ di programmazione della spesa per
investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di
predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di
esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del
procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione
dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di
verifica di conformita’, di collaudatore statico ove necessario per
consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a
base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
3. L’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo
costituito ai sensi del comma 2 e’ ripartito, per ciascuna opera o
lavoro, servizio, fornitura con le modalita’ e i criteri previsti in
sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla
base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i
rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e
i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1
nonche’ tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche
degli oneri previdenziali e assistenziali a carico
dell’amministrazione. L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente
aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalita’ per la riduzione
delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a
fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi
alle norme del presente decreto. La corresponsione dell’incentivo e’
disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla
struttura competente, previo accertamento delle specifiche attivita’
svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente
corrisposti nel corso dell’anno al singolo dipendente, anche da
diverse amministrazioni, non possono superare l’importo del 50 per
cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote
parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai
medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno
all’organico dell’amministrazione medesima, ovvero prive del predetto
accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il
presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale
4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di
cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti
europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata e’
destinato all’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e
tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il
progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di
modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le
infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo
e il miglioramento della capacita’ di spesa e di efficientamento
informatico, con particolare riferimento alle metodologie e
strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse
puo’ essere utilizzato per l’attivazione presso le amministrazioni
aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui
all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo
svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel
settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite
convenzioni con le Universita’ e gli istituti scolastici superiori.
5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di
committenza nell’espletamento di procedure di acquisizione di lavori,
servizi e forniture per conto di altri enti, puo’ essere
riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una
quota parte, non superiore ad un quarto, dell’incentivo previsto dal
comma 2.
TITOLO VI
REGIMI PARTICOLARI DI APPALTO
CAPO I
APPALTI NEI SETTORI SPECIALI
SEZIONE I
DISPOSIZIONI APPLICABILI E AMBITO
Art. 114
Norme applicabili e ambito soggettivo
1. Ai contratti pubblici di cui al presente Capo si applicano le
norme che seguono e, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
agli articoli da 1 a 58, ad esclusione delle disposizioni relative
alle concessioni. L’articolo 49 si applica con riferimento agli
allegati 3, 4 e 5 e alle note generali dell’Appendice 1 dell’Unione
europea della AAP e agli altri accordi internazionali a cui l’Unione
europea e’ vincolata.
2. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano, altresi’,
agli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici o
imprese pubbliche che svolgono una delle attivita’ previste dagli
articoli da 115 a 121; si applicano altresi’ ai tutti i soggetti che
pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche,
annoverano tra le loro attivita’ una o piu’ attivita’ tra quelle
previste dagli articoli da 115 a 121 ed operano in virtu’ di diritti
speciali o esclusivi.
3. Ai fini del presente articolo, per diritti speciali o esclusivi
si intendono i diritti concessi dallo Stato o dagli enti locali
mediante disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa
avente l’effetto di riservare a uno o piu’ enti l’esercizio delle
attivita’ previste dagli articoli da 115 a 121 e di incidere
sostanzialmente sulla capacita’ di altri enti di esercitare tale
attivita’.
4. Non costituiscono diritti speciali o esclusivi, ai sensi del
comma 3, i diritti concessi in virtu’ di una procedura ad evidenza
pubblica basata su criteri oggettivi. A tali fini, oltre alle
procedura di cui al presente codice, costituiscono procedure idonee
ad escludere la sussistenza di diritti speciali o esclusivi tutte le
procedure di cui all’allegato II della direttiva 2014/25/UE del
Parlamento e del Consiglio in grado di garantire un’adeguata
trasparenza.
5. Qualora la Commissione europea ne faccia richiesta, gli enti
aggiudicatori notificano le seguenti informazioni relative alle
deroghe di cui all’articolo 6 in materia di joint venture:
a) i nomi delle imprese o delle joint venture interessate;
b) la natura e il valore degli appalti considerati;
c) gli ulteriori elementi che la Commissione europea ritenga
necessari per provare che le relazioni tra l’ente aggiudicatore e
l’impresa o la jointventure, cui gli appalti sono aggiudicati,
rispondono alle condizioni previste dal regime di deroga.
6. Per i servizi di ricerca e sviluppo trova applicazione quanto
previsto dall’articolo 159;
7. Ai fini degli articoli 115, 116 e 117 il termine «alimentazione»
comprende la generazione, produzione nonche’ la vendita all’ingrosso
e al dettaglio. Tuttavia, la produzione di gas sotto forma di
estrazione rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 121.
8. All’esecuzione dei contratti di appalto nei settori speciali si
applicano le norme di cui agli articoli 100, 105, 106 e 108.
Art. 115
Gas ed energia termica
1. Per quanto riguarda il gas e l’energia termica, il presente capo
si applica alle seguenti attivita’:
a)la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate
alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la
produzione, il trasporto o la distribuzione di gas o di energia
termica;
b)l’alimentazione di tali reti con gas o energia termica.
2. L’alimentazione con gas o energia termica di reti fisse che
forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore
che non e’ un’amministrazione aggiudicatrice non e’ considerata
un’attivita’ di cui al comma 1, se ricorrono tutte le seguenti
condizioni:
a)la produzione di gas o di energia termica da parte di tale ente
aggiudicatore e’ l’inevitabile risultato dell’esercizio di
un’attivita’ non prevista dal comma 1 del presente articolo o dagli
articoli da 116 a 118;
b)l’alimentazione della rete pubblica mira solo a sfruttare
economicamente tale produzione e corrisponde al massimo al 20 per
cento del fatturato dell’ente aggiudicatore, considerando la media
dell’ultimo triennio, compreso l’anno in corso.
Art. 116
Elettricità
1. Per quanto riguarda l’elettricita’, il presente capo si applica
alle seguenti attivita’:
a)la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate
alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la
produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricita’;
b)l’alimentazione di tali reti con l’elettricita’.
2. L’alimentazione con elettricita’ di reti fisse che forniscono un
servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non e’ un
un’amministrazione aggiudicatrice non e’ considerata un’attivita’ di
cui al comma 1, se ricorrono le seguenti condizioni:
a)la produzione di elettricita’ da parte di tale ente aggiudicatore
avviene perche’ il suo consumo e’ necessario all’esercizio di
un’attivita’ non prevista dal comma 1 del presente articolo o dagli
articoli 115, 117 e 118;
b) l’alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo
proprio di tale ente aggiudicatore e non supera il 30 per cento della
produzione totale di energia di tale ente, considerando la media
dell’ultimo triennio, compreso l’anno in corso.
Art. 117
Acqua
1. Ferme restando le esclusioni specifiche relative alle
concessioni previste all’articolo 12, per quanto riguarda l’acqua, il
presente capo si applica alle seguenti attivita’:
a)la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate
alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la
produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile;
b)l’alimentazione di tali reti con acqua potabile.
2. Il presente capo si applica anche agli appalti o ai concorsi di
progettazione attribuiti od organizzati dagli enti aggiudicatori che
esercitano un’attivita’ di cui al comma 1 e che riguardino una delle
seguenti attivita’:
a)progetti di ingegneria idraulica, irrigazione o drenaggio, in cui
il volume d’acqua destinato all’alimentazione con acqua potabile
rappresenti piu’ del 20 per cento del volume totale d’acqua reso
disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o di
drenaggio;
b)smaltimento o trattamento delle acque reflue.
3. L’alimentazione con acqua potabile di reti fisse che forniscono
un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non e’
un’amministrazione aggiudicatrice non e’ considerata un’attivita’ di
cui al comma 1 se ricorrono tutte le seguenti condizioni:
a)la produzione di acqua potabile da parte di tale ente
aggiudicatore avviene perche’ il suo consumo e’ necessario
all’esercizio di un’attivita’ non prevista dagli articoli da 115 a
118;
b)l’alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo
proprio di tale ente aggiudicatore e non supera il 30 per cento della
produzione totale di acqua potabile di tale ente, considerando la
media dell’ultimo triennio, compreso l’anno in corso.
Art. 118
Servizi di trasporto
1. Ferme restando le esclusioni di cui all’articolo 17, comma 1,
lettera i), le disposizioni del presente capo si applicano alle
attivita’ relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti
destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto
ferroviario, tranviario, filoviario, ovvero mediante autobus, sistemi
automatici o cavo.
2. Nei servizi di trasporto, si considera che una rete esiste se il
servizio viene fornito secondo le prescrizioni operative stabilite
dalle competenti autorita’ pubbliche, quali quelle relative alle
tratte da servire, alla capacita’ di trasporto disponibile o alla
frequenza del servizio.
Art. 119
Porti e aeroporti
1. Le norme del presente capo si applicano alle attivita’ relative
allo sfruttamento di un’area geografica per la messa a disposizione
di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di
trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali.
Art. 120
Servizi postali
1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle attivita’
relative alla prestazione di:
a) servizi postali;
b) altri servizi diversi da quelli postali, a condizione che tali
servizi siano prestati da un ente che fornisce anche servizi postali
ai sensi del comma 2, lettera b), del presente articolo e che le
condizioni di cui all’articolo 8 non siano soddisfatte per quanto
riguarda i servizi previsti dal comma 2, lettera b), del presente
articolo.
2. Ai fini del presente codice e fatto salvo quanto previsto dal
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, si intende per:
a) «invio postale»: un invio indirizzato nella forma definitiva al
momento in cui viene preso in consegna, indipendentemente dal suo
peso. Oltre agli invii di corrispondenza, si tratta di libri,
cataloghi, giornali, periodici e pacchi postali contenenti merci con
o senza valore commerciale, indipendentemente dal loro peso;
b) «servizi postali»: servizi consistenti in raccolta, smistamento,
trasporto e distribuzione di invii postali. Includono sia i servizi
che rientrano nell’ambito di applicazione del servizio universale
istituito ai sensi della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, sia quelli che ne sono esclusi;
c) «altri servizi diversi dai servizi postali»: servizi forniti nei
seguenti ambiti:
1) servizi di gestione di servizi postali, ossia servizi precedenti
l’invio e servizi successivi all’invio, compresi i servizi di
smistamento della posta;
2) servizi di spedizione diversi da quelli di cui alla lettera a)
quali la spedizione di invii pubblicitari, privi di indirizzo.
Art. 121
Estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri
combustibili solidi
1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle attivita’
relative allo sfruttamento di un’area geografica, ai seguenti fini:
a) estrazione di gas o di petrolio;
b) prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili
solidi.
2. Rimangono escluse le attivita’ relative allo sfruttamento di
un’area geografica, ai fini di prospezione di petrolio e gas
naturale, nonche’ di produzione di petrolio, in quanto attivita’
direttamente esposte alla concorrenza su mercati liberamente
accessibili
SEZIONE II
PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Art. 122
Norme applicabili
1. Con riferimento alle procedure di scelta del contraente, gli
enti aggiudicatori nei settori speciali applicano, per quanto
compatibili con le norme di cui alla presente Sezione, i seguenti
articoli della Parte II, Titolo III, Capi II e III: 60, salvo che la
disposizione sull’avviso di preinformazione si intende riferita
all’avviso periodico indicativo; 61, commi 1 e 2, con la precisazione
che il termine di 30 giorni ivi previsto puo’ essere ridotto fino a
quindici giorni, nonche’ commi 3 e 5; 64 con la precisazione che il
termine di trenta giorni per la ricezione delle domande di
partecipazione di cui al comma 3, puo’ essere ridotto fino a quindici
giorni, qualora sia stato pubblicato un avviso periodico indicativo e
sia stato trasmesso un invito a confermare interesse; 65; 66; 67; 68;
69, 73 e 74. Si applicano altresi’ le disposizioni di cui agli
articoli da 123 a 132.
Art. 123
Scelta delle procedure
1. Nell’aggiudicazione di appalti di forniture, di lavori o di
servizi, gli enti aggiudicatori utilizzano procedure di affidamento
aperte, ristrette o negoziate precedute da indizione di gara in
conformita’ alle disposizioni di cui alla presente sezione. Gli enti
aggiudicatori possono altresi’ ricorrere a dialoghi competitivi e
partenariati per l’innovazione in conformita’ alle disposizioni di
cui alla presente sezione.
2. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 122, le procedure di
affidamento di cui al presente Titolo, sono precedute dalla
pubblicazione di un avviso di indizione di gara con le modalita’ e
nel rispetto dei termini stabiliti dal presente codice.
3. La gara puo’ essere indetta con una delle seguenti modalita’:
a) un avviso periodico indicativo a norma dell’articolo 127 se il
contratto e’ aggiudicato mediante procedura ristretta o negoziata;
b) un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione a norma
dell’articolo 134 se il contratto e’ aggiudicato mediante procedura
ristretta o negoziata o tramite un dialogo competitivo o un
partenariato per l’innovazione;
c) mediante un bando di gara a norma dell’articolo 129.
4. Nel caso di cui al comma 3, lettera a), gli operatori economici
che hanno manifestato interesse in seguito alla pubblicazione
dell’avviso periodico indicativo sono successivamente invitati a
confermare il proprio interesse per iscritto, conformemente
all’articolo 131.
5. Gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura
negoziata senza previa indizione di gara, di cui all’articolo 63,
esclusivamente nei casi e nelle circostanze espressamente previsti
all’articolo 125.
Art. 124
Procedura negoziata con previa indizione di gara
1. Nelle procedure negoziate con previa indizione di gara,
qualsiasi operatore economico puo’ presentare una domanda di
partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, fornendo
le informazioni richieste dall’ente aggiudicatore per la selezione
qualitativa.
2. Il termine minimo per la ricezione delle domande di
partecipazione e’ fissato, in linea di massima, in non meno di trenta
giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo
di indizione di gara e’ usato un avviso periodico indicativo, dalla
data dell’invito a confermare interesse e non e’ in alcun caso
inferiore a quindici giorni.
3. Soltanto gli operatori economici invitati dall’ente
aggiudicatore in seguito alla valutazione delle informazioni fornite
possono partecipare alle negoziazioni. Gli enti aggiudicatori possono
limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla
procedura secondo quanto previsto dall’articolo 91.
4. Il termine per la ricezione delle offerte puo’ essere fissato
d’accordo tra l’ente aggiudicatore e i candidati selezionati, purche’
questi ultimi dispongano di un termine identico per redigere e
presentare le loro offerte. In assenza di un accordo sul termine per
la ricezione delle offerte, il termine non puo’ essere inferiore a
dieci giorni dalla data di invio dell’invito a presentare offerte.
Art. 125
Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara
1. Gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura
negoziata senza previa indizione di gara nei seguenti casi:
a) quando, in risposta a una procedura con previa indizione di
gara, non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata,
ne’ alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di
partecipazione appropriata, purche’ le condizioni iniziali
dell’appalto non siano sostanzialmente modificate. Un’offerta non e’
ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l’appalto
ed e’ quindi manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali,
a rispondere alle esigenze dell’ente aggiudicatore e ai requisiti
specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non
e’ ritenuta appropriata se l’operatore economico interessato deve o
puo’ essere escluso o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti
dall’ente aggiudicatore a norma degli articoli 80, 135, 136;
b) quando un appalto e’ destinato solo a scopi di ricerca, di
sperimentazione, di studio o di sviluppo e non per rendere redditizie
o recuperare spese di ricerca e di sviluppo, purche’ l’aggiudicazione
dell’appalto non pregiudichi l’indizione di gare per appalti
successivi che perseguano, segnatamente, questi scopi;
c) quando i lavori, servizi e forniture possono essere forniti
unicamente da un determinato operatore economico per una delle
seguenti ragioni:
1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o
nell’acquisizione di un’opera d’arte o di una rappresentazione
artistica unica;
2) la concorrenza e’ assente per motivi tecnici. L’eccezione di cui
al presente punto si applica solo quando non esistono sostituti o
alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non e’ il
risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell’appalto;
3) tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprieta’
intellettuale. L’eccezione di cui al presente punto si applica solo
quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l’assenza
di concorrenza non e’ il risultato di una limitazione artificiale dei
parametri dell’appalto.
d) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di
estrema urgenza derivanti da eventi imprevisti e imprevedibili
dall’ente aggiudicatore, ivi compresi comunque i casi di bonifica e
messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta,
Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e di pericolo
concreto e attuale di danni irreparabili a beni culturali, i termini
stabiliti per le procedure aperte, per le procedure ristrette o per
le procedure negoziate precedute da indizione di gara non possono
essere rispettati. Le circostanze invocate per giustificare l’estrema
urgenza non devono essere in alcun caso imputabili all’ente
aggiudicatore;
e) nel caso di appalti di forniture per consegne complementari
effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale
di forniture o di impianti o all’ampliamento di forniture o impianti
esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligasse l’ente
aggiudicatore ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche
differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero
incompatibilita’ o difficolta’ tecniche sproporzionate;
f) per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di
lavori o servizi analoghi assegnati all’imprenditore al quale gli
stessi enti aggiudicatori hanno assegnato un appalto precedente, a
condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto a
base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo
appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all’articolo 123. Il
progetto di base indica l’entita’ di eventuali lavori o servizi
complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati.
La possibilita’ di ricorrere a tale procedura e’ indicata gia’ al
momento dell’indizione della gara per il primo progetto e gli enti
aggiudicatori, quando applicano l’articolo 35 tengono conto del costo
complessivo stimato per i lavori o i servizi successivi;
g) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie
prime;
h) per gli acquisti d’opportunita’, quando e’ possibile, in
presenza di un’occasione particolarmente vantaggiosa ma di breve
durata, acquistare forniture il cui prezzo e’ sensibilmente inferiore
ai prezzi normalmente praticati sul mercato:
1) per l’acquisto di forniture o servizi a condizioni
particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessi
definitivamente l’attivita’ commerciale o presso il liquidatore in
caso di procedura di insolvenza, di un accordo con i creditori o di
procedure analoghe;
2) quando l’appalto di servizi consegue a un concorso di
progettazione organizzato secondo le disposizioni del presente codice
ed e’ destinato, in base alle norme previste nel concorso di
progettazione, a essere aggiudicato al vincitore o a uno dei
vincitori di tale concorso; in tal caso, tutti i vincitori del
concorso di progettazione sono invitati a partecipare alle
negoziazioni.
Art. 126
Comunicazione delle specifiche tecniche
1. Su richiesta degli operatori economici interessati alla
concessione di un appalto, gli enti aggiudicatori mettono a
disposizione le specifiche tecniche regolarmente previste nei loro
appalti di forniture, di lavori o di servizi, o le specifiche
tecniche alle quali intendono riferirsi per gli appalti oggetto di
avvisi periodici indicativi. Tali specifiche sono rese disponibili
per via elettronica in maniera gratuita, illimitata e diretta.
2. Le specifiche tecniche sono trasmesse per via diversa da quella
elettronica qualora non sia possibile offrire accesso gratuito,
illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di
gara per uno dei motivi di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 3, o
qualora gli enti aggiudicatori abbiano imposto requisiti per tutelare
la riservatezza delle informazioni che trasmettono ai sensi
dell’articolo 53, comma 7.
3. Quando le specifiche tecniche sono basate su documenti ai quali
gli operatori economici interessati hanno accesso gratuito,
illimitato e diretto, per via elettronica, si considera sufficiente
l’indicazione del riferimento a tali documenti.
4. Per il tramite della Cabina di regia sono messe a disposizione
degli altri Stati membri, su richiesta, le informazioni relative alle
prove e ai documenti presentati conformemente agli articoli 68, comma
8, 69 e 82, commi 1 e 2.
Art. 127
Pubblicita’ e avviso periodico indicativo
1. Alla pubblicita’ degli atti delle procedure di scelta del
contraente dei settori speciali si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 73 e 74 e quelle degli articoli di cui alla presente
sezione.
2. Gli enti aggiudicatori possono rendere nota l’intenzione di
programmare appalti pubblicando un avviso periodico indicativo
possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno Tali avvisi, che
contengono le informazioni di cui all’allegato XIV, parte II, sezione
A sono pubblicati dall’ente aggiudicatore sul proprio profilo di
committente. Per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia
di cui all’articolo 35, gli avvisi sono pubblicati anche dall’Ufficio
delle pubblicazioni dell’Unione europea. A tal fine gli enti
aggiudicatori inviano all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione
europea una comunicazione che annuncia la pubblicazione dell’avviso
periodico indicativo sul loro profilo di committente, come indicato
nell’allegato V, punto 2, lettere b), e punto 3. Tali avvisi
contengono le informazioni di cui all’allegato XIV, parte II, sezione
C.
3. Quando una gara e’ indetta per mezzo di un avviso periodico
indicativo per procedure ristrette e procedure negoziate precedute da
indizione di gara, l’avviso soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) si riferisce specificatamente alle forniture, ai lavori o ai
servizi che saranno oggetto dell’appalto da aggiudicare;
b) indica che l’appalto sara’ aggiudicato mediante una procedura
ristretta o negoziata senza ulteriore pubblicazione di un avviso di
indizione di gara e invita gli operatori economici interessati a
manifestare il proprio interesse;
c) contiene, oltre alle informazioni di cui all’allegato XIV, parte
II, sezione A, le informazioni di cui all’allegato XIV, parte II,
sezione B;
d) e’ stato inviato alla pubblicazione tra trentacinque giorni e
dodici mesi prima della data di invio dell’invito a confermare
interesse.
4. Gli avvisi di cui al comma 2 possono essere pubblicati sul
profilo di committente quale pubblicazione supplementare a livello
nazionale. Il periodo coperto dall’avviso puo’ durare al massimo
dodici mesi dalla data di trasmissione dell’avviso per la
pubblicazione. Tuttavia, nel caso di appalti pubblici per servizi
sociali e altri servizi specifici di cui all’allegato IX, l’avviso di
cui all’articolo 142, comma 1, lettera b) puo’ coprire un periodo di
due anni.
Art. 128
Avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione
1. Gli enti aggiudicatori possono istituire e gestire un proprio
sistema di qualificazione degli operatori economici. Tale sistema va
reso pubblico con un avviso di cui all’allegato XIV, parte II,
lettera H, indicando le finalita’ del sistema di qualificazione e le
modalita’ per conoscere le norme relative al suo funzionamento.
2. Se viene indetta una gara con un avviso sull’esistenza di un
sistema di qualificazione, gli offerenti, in una procedura ristretta,
o i partecipanti, in una procedura negoziata, sono selezionati tra i
candidati qualificati con tale sistema.
3. Gli enti aggiudicatori indicano nell’avviso sull’esistenza del
sistema il periodo di validita’ del sistema di qualificazione. Per
gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui
all’articolo 35, essi informano l’Ufficio delle pubblicazioni
dell’Unione europea di qualsiasi cambiamento di tale periodo di
efficacia utilizzando i seguenti modelli di formulari:
a) se il periodo di efficacia viene modificato senza porre fine al
sistema, il modello utilizzato inizialmente per gli avvisi
sull’esistenza dei sistemi di qualificazione;
b) se viene posto termine al sistema, un avviso di aggiudicazione
di cui all’articolo 129.
Art. 129
Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati
1. I bandi di gara possono essere utilizzati come mezzo di
indizione di gara per tutte le procedure. Essi contengono le
informazioni di cui alla parte pertinente dell’allegato XIV, parte II
e sono pubblicati conformemente all’articolo 130.
2. Entro trenta giorni dalla conclusione di un contratto o di un
accordo quadro che faccia seguito alla relativa decisione di
aggiudicazione o di conclusione, gli enti aggiudicatori inviano un
avviso di aggiudicazione che riporta i risultati della procedura di
appalto. Tale avviso contiene le informazioni di cui all’allegato
XIV, parte II, lettera G ed e’ pubblicato conformemente all’articolo
130. Si applicano altresi’ le disposizioni di cui all’articolo 98,
commi 2, 3, 4 e 5.
3. Nel caso di contratti per servizi di ricerca e sviluppo
(«servizi R & S»), le informazioni riguardanti la natura e la
quantita’ dei servizi possono limitarsi:
a) all’indicazione «servizi R & S» se il contratto e’ stato
aggiudicato mediante procedura negoziata senza indizione di gara
conformemente all’articolo 125;
b) a informazioni che siano almeno tanto dettagliate quanto
specificato nell’avviso utilizzato come mezzo di indizione della
gara.
4. Le informazioni fornite ai sensi dell’allegato XIV, parte II,
lettera G e non destinate alla pubblicazione sono pubblicate solo in
forma semplificata e per motivi statistici.
Art. 130
Redazione e modalita’ di pubblicazione dei bandi e degli avvisi
1. I bandi e gli avvisi di cui agli articoli da 127 a 129
contenenti le informazioni indicate nell’allegato XIV, parte II,
lettere A, B, D, G e H e nel formato di modelli di formulari,
compresi modelli di formulari per le rettifiche sono redatti
conformemente a quelli redatti dalla Commissione e trasmessi
all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea per via
elettronica e pubblicati conformemente all’allegato V.
2. Gli avvisi e i bandi redatti e trasmessi con le modalita’ di cui
al comma 1 sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro
trasmissione, salve le disposizioni sulla loro pubblicazione da parte
dell’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea.
3. I bandi e gli avvisi sono pubblicati per esteso in una delle
lingue ufficiali della Comunita’ scelta dalle stazioni appaltanti; il
testo pubblicato in tale lingua originale e’ l’unico facente fede. Le
stazioni appaltanti italiane scelgono la lingua italiana, fatte salve
le norme vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in materia di
bilinguismo. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando,
indicati dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di
trasparenza e non discriminazione, e’ pubblicata nelle altre lingue
ufficiali.
4. L’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea garantisce che
il testo integrale e la sintesi degli avvisi periodici indicativi di
cui all’articolo 127, degli avvisi di indizione di gara che
istituiscono un sistema dinamico di acquisizione di cui all’articolo
55, nonche’ degli avvisi sull’esistenza di un sistema di
qualificazione usati come mezzo di indizione di gara di cui
all’articolo 125, continuino a essere pubblicati:
a) nel caso di avvisi periodici indicativi: per dodici mesi o fino
al ricevimento di un avviso di aggiudicazione di cui all’articolo
129, che indichi che nei dodici mesi coperti dall’avviso di indizione
di gara non sara’ aggiudicato nessun altro appalto. Tuttavia, nel
caso di appalti per servizi sociali e altri servizi specifici di cui
all’allegato IX, l’avviso periodico indicativo di cui all’articolo
127, continua a essere pubblicato fino alla scadenza del periodo di
validita’ indicato inizialmente o fino alla ricezione di un avviso di
aggiudicazione come previsto all’articolo 129, indicante che non
saranno aggiudicati ulteriori appalti nel periodo coperto
dall’indizione di gara;
b) nel caso di avvisi di indizione di gara che istituiscono un
sistema dinamico di acquisizione: per il periodo di validita’ del
sistema dinamico di acquisizione;
c) nel caso di avvisi sull’esistenza di un sistema di
qualificazione: per il periodo di validita’.
5. La conferma della ricezione dell’avviso e della pubblicazione
dell’informazione trasmessa, con menzione della data della
pubblicazione rilasciata agli enti aggiudicatori dall’Ufficio delle
pubblicazioni dell’Unione europea vale come prova della
pubblicazione.
6. Gli enti aggiudicatori possono pubblicare avvisi relativi ad
appalti pubblici che non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione
previsto dal presente decreto, a condizione che essi siano trasmessi
all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea per via
elettronica secondo il formato e le modalita’ di trasmissione
precisate nell’allegato V.
7. Per la pubblicazione a livello nazionale si applica l’articolo
73.
Art. 131
(Inviti ai candidati)
1. Nelle procedure ristrette, nei dialoghi competitivi, nei
partenariati per l’innovazione, nelle procedure negoziate con previa
indizione di gara, e nella procedura negoziata senza previa indizione
di gara gli enti aggiudicatori invitano simultaneamente e per
iscritto i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte,
a partecipare al dialogo o a negoziare. Con le stesse modalita’ gli
enti aggiudicatori invitano, nel caso di indizione di gara tramite un
avviso periodico indicativo, gli operatori economici che gia’ hanno
espresso interesse a confermare nuovamente interesse.
2. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nei
partenariati per l’innovazione e nelle procedure competitive con
negoziazione, gli inviti menzionano l’indirizzo elettronico al quale
sono stati resi direttamente disponibili per via elettronica i
documenti di gara e comprendono le informazioni indicate
nell’allegato XV, parte II. Se tali documenti non sono stati oggetto
di accesso gratuito, illimitato e diretto, di cui all’articolo 74 e
non sono stati resi disponibili con altri mezzi, gli inviti sono
corredati dei documenti di gara, in formato digitale ovvero, quando
cio’ non sia possibile, in formato cartaceo.
3. Nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando
di gara, gli operatori economici selezionati vengono invitati a mezzo
di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri
Stati membri ovvero, quando cio’ non sia possibile, con lettera. Gli
inviti contengono gli elementi essenziali della prestazione
richiesta.
Art. 132
Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai
candidati e agli offerenti
1. Per quanto riguarda le informazioni a coloro che hanno chiesto
una qualificazione, ai candidati e agli offerenti, si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 76 e ai seguenti commi
2. Gli enti aggiudicatori che istituiscono o gestiscono un sistema
di qualificazione informano i richiedenti della loro decisione sulla
qualificazione entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Se
la decisione sulla qualificazione richiede piu’ di quattro mesi,
entro due mesi dalla presentazione della domanda, l’ente
aggiudicatore comunica al richiedente le ragioni della proroga del
termine e indica la data entro cui interverra’ la decisione.
3. I richiedenti la cui qualificazione e’ respinta sono informati
della decisione e delle relative motivazioni entro quindici giorni
dalla data della decisione di diniego. Le motivazioni si fondano sui
criteri di qualificazione di cui all’articolo 134 e 136.
4. Gli enti aggiudicatori che istituiscono e gestiscono un sistema
di qualificazione possono porre fine alla qualificazione di un
operatore economico solo per ragioni fondate sui criteri di
qualificazione di cui all’articolo 134 e 136. L’intenzione di porre
fine alla qualificazione e’ preventivamente notificata per iscritto
all’operatore economico, almeno quindici giorni prima della data
prevista per porre fine alla qualificazione, con indicazione della
ragione o delle ragioni che giustificano l’azione proposta.
SEZIONE III
SELEZIONE DEI PARTECIPANTI E DELLE OFFERTE E RELAZIONI UNICHE
Art. 133
Principi generali per la selezione dei partecipanti
1. Per la selezione dei partecipanti e delle offerte nelle
procedure di scelta del contraente nei settori speciali si applicano,
per quanto compatibili con le norme di cui alla presente sezione, le
disposizioni di cui ai seguenti articoli: 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82,
83; 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 96 e 97.
2. Ai fini della selezione dei partecipanti alle procedure di
aggiudicazione, si applicano tutte le seguenti regole:
a) gli enti aggiudicatori che hanno stabilito norme e criteri di
esclusione degli offerenti o dei candidati ai sensi dell’articolo 135
o dell’articolo 136, escludono gli operatori economici individuati in
base a dette norme e che soddisfano tali criteri;
b) essi selezionano gli offerenti e i candidati secondo le norme e
i criteri oggettivi stabiliti in base agli articoli 135 e 136;
c) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con
indizione di gara, nei dialoghi competitivi e nei partenariati per
l’innovazione, essi riducono, se del caso e applicando le
disposizioni dell’articolo 135 il numero dei candidati selezionati in
conformita’ delle lettere a) e b).
3. Quando viene indetta una gara con un avviso sull’esistenza di un
sistema di qualificazione e al fine di selezionare i partecipanti
alle procedure di aggiudicazione degli appalti specifici oggetto
della gara, gli enti aggiudicatori:
a) qualificano gli operatori economici conformemente all’articolo
134;
b) applicano a tali operatori economici qualificati le disposizioni
del comma 1 che sono pertinenti in caso di procedure ristrette o
negoziate, di dialoghi competitivi oppure di partenariati per
l’innovazione.
4. Quando selezionano i partecipanti a una procedura ristretta o
negoziata, a un dialogo competitivo o per un partenariato per
l’innovazione, quando decidono sulla qualificazione o quando
aggiornano i criteri e le norme, gli enti aggiudicatori:
a) non impongono condizioni amministrative, tecniche o finanziarie
a taluni operatori economici senza imporle ad altri;
b) non esigono prove o giustificativi gia’ presenti nella
documentazione valida gia’ disponibile.
5. Al fine di acquisire informazioni e documentazioni dagli
operatori economici candidati, gli enti aggiudicatori utilizzano la
banca dati di cui all’articolo 81, ovvero accettano
autocertificazioni e richiedono le integrazioni con le modalita’ di
cui all’articolo 85, comma5.
6. Gli enti aggiudicatori verificano la conformita’ delle offerte
presentate dagli offerenti cosi’ selezionati alle norme e ai
requisiti applicabili alle stesse e aggiudicano l’appalto secondo i
criteri di cui agli articoli 95 e 97.
7. Gli enti aggiudicatori possono decidere di non aggiudicare un
appalto all’offerente che presenta l’offerta migliore, se hanno
accertato che l’offerta non soddisfa gli obblighi applicabili di cui
all’articolo 30.
8. Nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori possono decidere
che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell’idoneita’
degli offerenti. Se si avvalgono di tale possibilita’, le
amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica
dell’assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di
selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo
che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto
essere escluso a norma dell’articolo 80 o che non soddisfa i criteri
di selezione stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice.
Art. 134
Sistemi di qualificazione
1. Gli enti aggiudicatori possono istituire e gestire un sistema di
qualificazione degli operatori economici. In tal caso gli enti
provvedono affinche’ gli operatori economici possano chiedere in
qualsiasi momento di essere qualificati.
2. Il sistema di cui al comma 1 puo’ comprendere vari stadi di
qualificazione. Gli enti aggiudicatori stabiliscono norme e criteri
oggettivi per l’esclusione e la selezione degli operatori economici
che richiedono di essere qualificati, nonche’ norme e criteri
oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione,
disciplinando le modalita’ di iscrizione al sistema, l’eventuale
aggiornamento periodico delle qualifiche e la durata del sistema.
Quando tali criteri e norme comportano specifiche tecniche, si
applicano gli articoli 68, 69 e 82. Tali criteri e norme possono
all’occorrenza essere aggiornati.
3. I criteri e le norme di cui al comma 2 sono resi disponibili, a
richiesta, e comunicati agli operatori economici interessati. Un ente
aggiudicatore puo’ utilizzare il sistema di qualificazione istituito
da un altro ente aggiudicatore o di altro organismo terzo, dandone
idonea comunicazione agli operatori economici interessati.
4. Gli enti aggiudicatori istituiscono e aggiornano un elenco degli
operatori economici, che puo’ essere diviso in categorie in base al
tipo di appalti per i quali la qualificazione e’ valida.
5. I criteri e le norme di cui al comma 3 includono i criteri di
esclusione di cui all’articolo 136.
6. In caso di istituzione e gestione di un sistema di
qualificazione di cui al comma 1, gli enti aggiudicatori osservano:
a) l’articolo 128, quanto all’avviso sull’esistenza di un sistema
di qualificazione;
b) l’articolo 132, quanto alle informazioni a coloro che hanno
chiesto una qualificazione.
7. L’ente aggiudicatore che istituisce e gestisce il sistema di
qualificazione stabilisce i documenti, i certificati e le
dichiarazioni sostitutive che devono corredare la domanda di
iscrizione, e non puo’ chiedere certificati o documenti che
riproducono documenti validi gia’ nella disponibilita’ dell’ente
aggiudicatore. I documenti, i certificati e le dichiarazioni
sostitutive, se redatti in una lingua diversa dall’italiano, sono
accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata
conforme al testo originale dalle autorita’ diplomatiche o consolari
italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore
ufficiale.
8. Quando viene indetta una gara con un avviso sull’esistenza di un
sistema di qualificazione, i contratti specifici per i lavori, le
forniture o i servizi contemplati dal sistema di qualificazione sono
aggiudicati con procedure ristrette o procedure negoziate, nelle
quali tutti gli offerenti ed i partecipanti sono scelti tra i
candidati gia’ qualificati con tale sistema.
9. Tutte le spese fatturate in relazione alle domande di
qualificazione o all’aggiornamento o alla conservazione di una
qualificazione gia’ ottenuta in base al sistema sono proporzionali ai
costi generati.
Art. 135
Criteri di selezione qualitativa e avvalimento
1. Gli enti aggiudicatori possono stabilire norme e criteri
oggettivi per l’esclusione e la selezione degli offerenti o dei
candidati. Tali norme e criteri sono accessibili agli operatori
economici interessati.
2. Qualora gli enti aggiudicatori si trovino nella necessita’ di
garantire un equilibrio adeguato tra le caratteristiche specifiche
della procedura di appalto e i mezzi necessari alla sua
realizzazione, possono, nelle procedure ristrette o negoziate, nei
dialoghi competitivi oppure nei partenariati per l’innovazione,
definire norme e criteri oggettivi che rispecchino tale necessita’ e
consentano all’ente aggiudicatore di ridurre il numero di candidati
che saranno invitati a presentare un’offerta. Il numero dei candidati
prescelti tiene conto tuttavia dell’esigenza di garantire un’adeguata
concorrenza.
3 Quando il concorrente intende avvalersi dei requisiti di
capacita’ economico finanziaria o tecnico professionale di altri
soggetti, si applica l’articolo 89.
Art. 136
Applicabilita’ dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione
dei settori ordinari ai sistemi di qualificazione
1. Le norme e i criteri oggettivi per l’esclusione e la selezione
degli operatori economici che richiedono di essere qualificati in un
sistema di qualificazione e le norme e i criteri oggettivi per
l’esclusione e la selezione dei candidati e degli offerenti nelle
procedure aperte, ristrette o negoziate, nei dialoghi competitivi
oppure nei partenariati per l’innovazione possono includere i motivi
di esclusione di cui all’articolo 80 alle condizioni stabilite in
detto articolo. Se l’ente aggiudicatore e’ un’amministrazione
aggiudicatrice, tali criteri e norme comprendono i criteri di
esclusione di cui all’articolo 80 alle condizioni stabilite in detto
articolo.
2. I criteri e le norme di cui al comma 1 possono comprendere i
criteri di selezione di cui all’articolo 83 alle condizioni stabilite
in detto articolo, in particolare per quanto riguarda il massimale
relativo ai requisiti sul fatturato annuale, come previsto dal comma
5 di detto articolo.
3. Per le finalita’ dei commi 1 e 2, si applicano gli articoli 85,
86 e 88.
Art. 137
Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi
1. Fatti salvi gli obblighi assunti nei confronti dei Paesi terzi,
il presente articolo si applica a offerte contenenti prodotti
originari di Paesi terzi con cui l’Unione Europea non ha concluso, in
un contesto multilaterale o bilaterale, un accordo che garantisca un
accesso comparabile ed effettivo delle imprese dell’Unione ai mercati
di tali paesi terzi.
2. Qualsiasi offerta presentata per l’aggiudicazione di un appalto
di forniture puo’ essere respinta se la parte dei prodotti originari
di Paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, supera il 50 per cento del valore
totale dei prodotti che compongono l’offerta. Ai fini del presente
articolo, i software impiegati negli impianti delle reti di
telecomunicazione sono considerati prodotti.
3. Salvo il disposto del presente comma, terzo periodo, se due o
piu’ offerte si equivalgono in base ai criteri di aggiudicazione di
cui all’articolo 95, viene preferita l’offerta che non puo’ essere
respinta a norma del comma 2 del presente articolo. Il valore delle
offerte e’ considerato equivalente, ai fini del presente articolo, se
la differenza di prezzo non supera il 3 per cento. Tuttavia,
un’offerta non e’ preferita ad un’altra in virtu’ del presente comma,
se l’ente aggiudicatore, accettandola, e’ tenuto ad acquistare
materiale con caratteristiche tecniche diverse da quelle del
materiale gia’ esistente, con conseguente incompatibilita’ o
difficolta’ tecniche di uso o di manutenzione o costi sproporzionati.
4. Ai fini del presente articolo, per determinare la parte dei
prodotti originari dei Paesi terzi di cui al comma 2, sono esclusi i
Paesi terzi ai quali, con decisione del Consiglio dell’Unione europea
ai sensi del comma 1, e’ stato esteso il beneficio del presente
codice.
Art. 138
Relazioni con Paesi terzi in materia di lavori, servizi e forniture
1. La Cabina di regia di cui all’articolo 212 informa, su
segnalazione da parte del Ministero dello sviluppo economico o del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la
Commissione europea di ogni difficolta’ d’ordine generale, di fatto o
di diritto, incontrata dalle imprese italiane nell’ottenere
l’aggiudicazione di appalti di servizi in Paesi terzi e da esse
riferita con particolare riferimento all’inosservanza delle
disposizioni internazionali di diritto del lavoro elencate
nell’allegato X.
2. Sono fatti salvi gli impegni assunti nei confronti dei Paesi
terzi derivanti da accordi internazionali in materia di appalti
pubblici, in particolare nel quadro dell’OMC.
Art. 139
Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti
1. Gli enti aggiudicatori conservano le informazioni appropriate
relative a ogni appalto o accordo quadro disciplinato dal presente
codice e ogniqualvolta sia istituito un sistema dinamico di
acquisizione. Tali informazioni sono sufficienti a consentire loro,
in una fase successiva, di giustificare le decisioni riguardanti:
a) la qualificazione e la selezione degli operatori economici e
l’aggiudicazione degli appalti;
b) l’utilizzazione di procedure negoziate non precedute da una gara
a norma dell’articolo 125;
c) la mancata applicazione delle disposizioni sulle tecniche e
strumenti per gli appalti e strumenti elettronici e aggregati e delle
disposizioni sullo svolgimento delle procedure di scelta del
contraente del presente codice in virtu’ delle deroghe ivi previste;
d) se del caso, le ragioni per le quali per la trasmissione in via
elettronica sono stati usati mezzi di comunicazione diversi dai mezzi
elettronici.
2. Nella misura in cui l’avviso di aggiudicazione dell’appalto
stilato a norma dell’articolo 129 o dell’articolo 140, comma 3,
contiene le informazioni richieste al presente comma, gli enti
aggiudicatori possono fare riferimento a tale avviso.
3. Gli enti aggiudicatori documentano lo svolgimento di tutte le
procedure di aggiudicazione, indipendentemente dal fatto che esse
siano condotte con mezzi elettronici o meno. A tale scopo,
garantiscono la conservazione di una documentazione sufficiente a
giustificare decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di
appalto, quali la documentazione relativa alle comunicazioni con gli
operatori economici e le deliberazioni interne, la preparazione dei
documenti di gara, il dialogo o la negoziazione se previsti, la
selezione e l’aggiudicazione dell’appalto. La documentazione e’
conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di
aggiudicazione dell’appalto, ovvero, in caso di pendenza di una
controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.
4. Le informazioni o la documentazione o i principali elementi sono
comunicati alla Cabina di regia di cui all’articolo 212, per
l’eventuale successiva comunicazione alla Commissione o alle
autorita’, agli organismi o alle strutture competenti.
SEZIONE IV
SERVIZI SOCIALI, CONCORSI DI PROGETTAZIONE E NORME SU ESECUZIONE
Art. 140
Norme applicabili ai servizi sociali dei settori speciali
1. Gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici di
cui all’allegato IX sono aggiudicati in applicazione degli articoli
142, 143, 144, salvo quanto disposto nel presente articolo. Per
quanto riguarda la disciplina della pubblicazione degli avvisi e dei
bandi, gli enti aggiudicatori che intendono procedere
all’aggiudicazione di un appalto per i servizi di cui al presente
comma rendono nota tale intenzione con una delle seguenti modalita’:
a) mediante un avviso di gara;
b) mediante un avviso periodico indicativo, che viene pubblicato in
maniera continuativa. L’avviso periodico indicativo si riferisce
specificamente ai tipi di servizi che saranno oggetto degli appalti
da aggiudicare. Esso indica che gli appalti saranno aggiudicati senza
successiva pubblicazione e invita gli operatori economici interessati
a manifestare il proprio interesse per iscritto;
c) mediante un avviso sull’esistenza di un sistema di
qualificazione che viene pubblicato in maniera continuativa.
2. Il comma 1 non si applica allorche’ una procedura negoziata
senza previo avviso di gara sia stata utilizzata, conformemente
all’articolo 63, per l’aggiudicazione di appalti pubblici di servizi.
3. Gli enti aggiudicatori che hanno aggiudicato un appalto per i
servizi di cui al presente articolo ne rendono noto il risultato
mediante un avviso di aggiudicazione. Essi possono tuttavia
raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso essi
inviano gli avvisi raggruppati al piu’ tardi trenta giorni dopo la
fine di ogni trimestre
4. I bandi e gli avvisi di gara di cui al presente articolo
contengono le informazioni di cui all’allegato XIV, parte III,
conformemente ai modelli di formulari stabiliti dalla Commissione
mediante atti di esecuzione. Gli avvisi di cui al presente articolo
sono pubblicati conformemente all’articolo 130.
Art. 141
Norme applicabili ai concorsi di progettazione nei settori speciali
1. Ai concorsi di progettazione nei settori speciali si applicano
le disposizioni di cui agli articoli 152, commi 1, 2, 5, secondo,
terzo e quarto periodo, 153, comma 1, 154, commi 1, e 2, 155 e 156.
2. Gli enti aggiudicatori che hanno indetto un concorso di
progettazione inviano un avviso sui risultati del concorso.
3. Il bando di concorso contiene le informazioni indicate
nell’allegato XIX e l’avviso sui risultati di un concorso contiene le
informazioni indicate nell’allegato XX nel formato stabilito per i
modelli di formulari. Tali modelli di formulari sono stabiliti dalla
Commissione mediante atti di esecuzione.
4. L’avviso sui risultati di un concorso di progettazione e’
trasmesso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea entro
trenta giorni dalla chiusura del medesimo. Si applica l’articolo 153,
comma 2, secondo periodo.
5. L’articolo 130, commi da 2 a 6 si applica anche agli avvisi
relativi ai concorsi di progettazione.
CAPO II
APPALTI NEI SERVIZI SOCIALI
Art. 142
degli avvisi e dei bandi
1. Le stazioni appaltanti che intendono procedere
all’aggiudicazione di un appalto pubblico per i servizi di cui al
presente Capo rendono nota tale intenzione con una delle seguenti
modalita’:
a) mediante un bando di gara, che comprende le informazioni di cui
all’allegato XIV, parte I, lettera F, conformemente ai modelli di
formulari di cui all’articolo 72;
b) mediante un avviso di preinformazione, che viene pubblicato in
maniera continua e contiene le informazioni di cui all’allegato XIV,
parte I. L’avviso di preinformazione si riferisce specificamente ai
tipi di servizi che saranno oggetto degli appalti da aggiudicare.
Esso indica che gli appalti saranno aggiudicati senza successiva
pubblicazione e invita gli operatori economici interessati a
manifestare il proprio interesse per iscritto.
2. Il comma 1 non si applica, allorche’ sia utilizzata per
l’aggiudicazione di appalti pubblici di servizi una procedura
negoziata senza previa pubblicazione in presenza dei presupposti
previsti dall’articolo 63.
3. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un appalto pubblico
per i servizi di cui all’articolo 119 rendono noto il risultato della
procedura d’appalto mediante un avviso di aggiudicazione, che
contiene le informazioni di cui all’allegato XIV, parte I, lettera H,
conformemente ai modelli di formulari di cui all’articolo 72. Esse
possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal
caso, esse inviano gli avvisi raggruppati al piu’ tardi trenta giorni
dopo la fine di ogni trimestre.
4. Per gli appalti pari o superiori alle soglie di cui all’articolo
35, i modelli di formulari di cui ai commi 1 e 3 del presente
articolo sono stabiliti dalla Commissione europea mediante atti di
esecuzione.
5. Gli avvisi di cui al presente articolo sono pubblicati
conformemente all’articolo 72.
Art. 143
Appalti riservati per determinati servizi
1. Le stazioni appaltanti possono riservare alle organizzazioni di
cui al comma 2 il diritto di partecipare alle procedure per
l’aggiudicazione di appalti pubblici esclusivamente per i servizi
sanitari, sociali e culturali di cui all’allegato XIV, identificati
con i codici CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0,
79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4,
80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, da 85000000-9 a
85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4, 98133110-8.
2. Gli affidamenti di cui al comma 1 devono soddisfare tutte le
seguenti condizioni:
a) a) l’organizzazione ha come obiettivo statutario il
perseguimento di una missione di servizio pubblico legata alla
prestazione dei servizi di cui al comma 1;
b) i profitti dell’organizzazione sono reinvestiti al fine di
conseguire l’obiettivo dell’organizzazione. Se i profitti sono
distribuiti o redistribuiti, cio’ dovrebbe basarsi su considerazioni
partecipative;
c) le strutture di gestione o proprieta’ dell’organizzazione che
esegue l’appalto sono basate su principi di azionariato dei
dipendenti o partecipativi, ovvero richiedono la partecipazione
attiva di dipendenti, utenti o soggetti interessati;
d) l’amministrazione aggiudicatrice interessata non ha aggiudicato
all’organizzazione un appalto per i servizi in questione a norma del
presente articolo negli ultimi tre anni.
3. La durata massima del contratto non supera i tre anni.
4. Il bando e’ predisposto nel rispetto di quanto previsto dal
presente articolo.
Art. 144
Servizi di ristorazione
1. I servizi di ristorazione indicati nell’allegato IX sono
aggiudicati secondo quanto disposto dall’articolo 95, comma 3. La
valutazione dell’offerta tecnica tiene conto, in particolare, degli
aspetti relativi a fattori quali la qualita’ dei generi alimentari
con particolare riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e
tradizionali, di quelli a denominazione protetta, nonche’ di quelli
provenienti da sistemi di filiera corta e da operatori
dell’agricoltura sociale, il rispetto delle diposizioni ambientali in
materia di green economy, dei criteri ambientali minimi pertinenti di
cui all’articolo 34 del presente codice e della qualita’ della
formazione degli operatori. Sono fatte salve le disposizioni di cui
all’articolo 4, comma 5-quater del decreto legge 12 settembre 2013,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
n. 128 nonche’ di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 18 agosto
2015, n. 141.
2. Con decreti del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con
il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono
definite e aggiornate le linee di indirizzo nazionale per la
ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica. Fino
all’adozione di dette linee di indirizzo, si applica l’articolo 216,
comma 18.
3. L’attivita’ di emissione di buoni pasto, consistente
nell’attivita’ finalizzata a rendere per il tramite di esercizi
convenzionati il servizio sostitutivo di mensa aziendale, e’ svolta
esclusivamente da societa’ di capitali con capitale sociale versato
non inferiore a settecentocinquantamila euro che hanno come oggetto
sociale l’esercizio dell’attivita’ finalizzata a rendere il servizio
sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di
legittimazione rappresentativi di servizi. Il bilancio delle societa’
di cui al presente comma deve essere corredato dalla relazione
redatta da una societa’ di revisione iscritta nel registro istituito
presso il Ministero della giustizia ai sensi dell’articolo 2409-bis
del codice civile.
4. Gli operatori economici attivi nel settore dell’emissione di
buoni pasto aventi sede in altri Paesi dell’Unione europea possono
esercitare l’attivita’ di cui al comma 3 se a cio’ autorizzati in
base alle norme del Paese di appartenenza. Le societa’ di cui al
comma 3 possono svolgere l’attivita’ di emissione dei buoni pasto
previa segnalazione certificata di inizio attivita’ dei
rappresentanti legali comprovante il possesso dei requisiti richiesti
di cui al comma 3 e trasmessa ai sensi dell’articolo 19 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al Ministero dello
sviluppo economico.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’ANAC,
sono individuati gli esercizi presso i quali puo’ essere erogato il
servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le
caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi
stipulati tra le societa’ di emissione di buoni pasto e i titolari
degli esercizi convenzionabili.
6. L’affidamento dei servizi sostitutivi di mensa avviene
esclusivamente con il criterio dell’offerta economicamente piu’
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualita’/prezzo. Il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione
dell’offerta pertinenti, tra i quali:
a) il ribasso sul valore nominale del buono pasto;
b) la rete degli esercizi da convenzionare;
c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti;
d) i termini di pagamento agli esercizi convenzionati;
e) il progetto tecnico.
7. Ai fini del possesso della rete di esercizi attraverso cui si
espleta il servizio sostitutivo di mensa eventualmente richiesto come
criterio di partecipazione o di aggiudicazione e’ sufficiente
l’assunzione, da parte del concorrente, dell’impegno all’attivazione
della rete stessa entro un congruo termine dal momento
dell’aggiudicazione fissato in sede di bando. La mancata attivazione
della rete richiesta entro il termine indicato comporta la decadenza
dell’aggiudicazione.
8. Le stazioni appaltanti che acquistano i buoni pasto, le societa’
di emissione e gli esercizi convenzionati consentono, ciascuno
nell’esercizio della rispettiva attivita’ contrattuale e delle
obbligazioni di propria pertinenza, la utilizzabilita’ del buono
pasto per l’intero valore facciale.
CAPO III
APPALTI NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI
Art. 145
Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore dei beni
culturali
1. Le disposizioni del presente capo dettano la disciplina relativa
a contratti pubblici concernenti i beni culturali tutelati ai sensi
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei
beni culturali e del paesaggio.
2. Le disposizioni del presente capo si applicano, altresi’,
all’esecuzione di scavi archeologici, anche subacquei.
3. Per quanto non diversamente disposto nel presente capo, trovano
applicazione le pertinenti disposizioni del presente codice.
Art. 146
Qualificazione
1. In conformita’ a quanto disposto dagli articoli 9-bis e 29 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i lavori di cui al
presente capo e’ richiesto il possesso di requisiti di qualificazione
specifici e adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di
intervento.
2. I lavori di cui al presente capo sono utilizzati, per la
qualificazione, unicamente dall’operatore che li ha effettivamente
eseguiti. Il loro utilizzo, quale requisito tecnico, non e’
condizionato da criteri di validita’ temporale.
3. Per i contratti di cui al presente capo, considerata la
specificita’ del settore ai sensi dell’articolo 36 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea, non trova applicazione l’istituto
dell’avvalimento, di cui all’articolo 89 del presente codice.
4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e
del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente codice, sono stabiliti i requisiti di qualificazione dei
direttori tecnici e degli esecutori dei lavori e le modalita’ di
verifica ai fini dell’attestazione. Il direttore tecnico
dell’operatore economico incaricato degli interventi di cui
all’articolo 147, comma 2, secondo periodo, deve comunque possedere
la qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della
normativa vigente. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di
cui al presente comma, si applica l’articolo 216, comma 19.
Art. 147
Livelli e contenuti della progettazione
1. Con il decreto di cui all’articolo 146, comma 4, sono altresi’
stabiliti i livelli e i contenuti della progettazione di lavori
concernenti i beni culturali di cui al presente capo, ivi inclusi gli
scavi archeologici, nonche’ i ruoli e le competenze dei soggetti
incaricati delle attivita’ di progettazione, direzione dei lavori e
collaudo in relazione alle specifiche caratteristiche del bene su cui
si interviene, nonche’ i principi di organizzazione degli uffici di
direzione lavori.
2. Per i lavori aventi ad oggetto beni culturali e’ richiesta, in
sede di progetto di fattibilita’, la redazione di una scheda tecnica
finalizzata all’individuazione delle caratteristiche del bene oggetto
di intervento, redatta da professionisti in possesso di specifica
competenza tecnica in relazione all’oggetto dell’intervento. Con il
decreto di cui all’articolo 146, comma 4, sono definiti gli
interventi relativi a beni culturali mobili, superfici decorate di
beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di
interesse storico artistico o archeologico, per i quali la scheda
deve essere redatta da restauratori di beni culturali, qualificati ai
sensi dalla normativa vigente.
3. Per i lavori di monitoraggio, manutenzione o restauro di beni
culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e
materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico
artistico o archeologico, il progetto di fattibilita’ comprende oltre
alla scheda tecnica di cui al comma 2, le ricerche preliminari, le
relazioni illustrative e il calcolo sommario di spesa. Il progetto
definitivo approfondisce gli studi condotti con il progetto di
fattibilita’, individuando, anche attraverso indagini diagnostiche e
conoscitive multidisciplinari, i fattori di degrado e i metodi di
intervento. Il progetto esecutivo indica, nel dettaglio, le esatte
metodologie operative, i materiali da utilizzare e le modalita’
tecnico-esecutive degli interventi ed e’ elaborato sulla base di
indagini dirette ed adeguate campionature di intervento, giustificate
dall’unicita’ dell’intervento conservativo. Il progetto esecutivo
contiene anche un Piano di monitoraggio e manutenzione.
4. I lavori di cui al comma 3 e quelli di scavo archeologico, anche
subacqueo, nonche’ quelli relativi al verde storico di cui
all’articolo 10, comma 4, lettera f) del codice dei beni culturali e
del paesaggio sono appaltati sulla base di un progetto esecutivo.
5. Qualora il responsabile unico del procedimento accerti che la
natura e le caratteristiche del bene, ovvero il suo stato di
conservazione, sono tali da non consentire l’esecuzione di analisi e
rilievi esaustivi o comunque presentino soluzioni determinabili solo
in corso d’opera, puo’ prevedere l’integrazione della progettazione
in corso d’opera, il cui eventuale costo deve trovare corrispondente
copertura nel quadro economico.
6. La direzione dei lavori, il supporto tecnico alle attivita’ del
responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla
formazione del programma triennale, nonche’ l’organo di collaudo,
comprendono un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi
della normativa vigente, ovvero, secondo la tipologia dei lavori,
altri professionisti di cui all’articolo 9-bis del codice dei beni
culturali e del paesaggio con esperienza almeno quinquennale in
possesso di specifiche competenze coerenti con l’intervento.
Art. 148
Affidamento dei contratti
1. I lavori concernenti beni mobili, superfici decorate di beni
architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse
storico artistico o archeologico, gli scavi archeologici, anche
subacquei, nonche’ quelli relativi a ville, parchi e giardini di cui
all’articolo 10, comma 4, lettera f) del codice dei beni culturali e
del paesaggio, non sono affidati congiuntamente a lavori afferenti ad
altre categorie di opere generali e speciali, salvo che motivate ed
eccezionali esigenze di coordinamento dei lavori, accertate dal
responsabile del procedimento e comunque non attinenti la sicurezza
dei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, non rendano necessario l’affidamento congiunto. E’ fatto salvo
quanto previsto all’articolo 146 sul possesso dei requisiti di
qualificazione stabiliti nel presente capo.
2. In nessun caso le lavorazioni specialistiche di cui al comma 1
possono essere assorbite in altra categoria o essere omesse
nell’indicazione delle lavorazioni di cui si compone l’intervento,
indipendentemente dall’incidenza percentuale che il valore degli
interventi di tipo specialistico assume rispetto all’importo
complessivo. A tal fine la stazione appaltante indica separatamente,
nei documenti di gara, le attivita’ riguardanti il monitoraggio, la
manutenzione, il restauro dei beni di cui al comma 1, rispetto a
quelle di carattere strutturale, impiantistico, nonche’ di
adeguamento funzionale inerenti i beni immobili tutelati ai sensi del
codice dei beni culturali e del paesaggio.
3. Per gli appalti aventi ad oggetto gli allestimenti di istituti e
luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni
culturali e del paesaggio, e per la manutenzione e il restauro di
ville, parchi e giardini di cui all’articolo 10, comma 4, lettera f)
del codice dei beni culturali e del paesaggio la stazione appaltante,
previo provvedimento motivato del responsabile del procedimento, puo’
applicare la disciplina relativa ai servizi o alle forniture, laddove
i servizi o le forniture assumano rilevanza qualitativamente
preponderante ai fini dell’oggetto del contratto, indipendentemente
dall’importo dei lavori.
4. I soggetti esecutori dei lavori di cui al comma 1 devono in ogni
caso essere in possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti dal
presente capo.
5. Per quanto non diversamente disciplinato dai commi 1, 2 e 3, si
applica l’articolo 28.
6. I lavori di cui al comma 1 sono appaltati di norma a misura,
indipendentemente dal relativo importo.
7. L’esecuzione dei lavori di cui al presente capo e’ consentita
nei casi di somma urgenza, nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole
alla pubblica incolumita’ o alla tutela del bene, fino all’importo di
trecentomila euro, secondo le modalita’ di cui all’articolo 163 del
presente codice. Entro i medesimi limiti di importo, l’esecuzione dei
lavori di somma urgenza e’ altresi’ consentita in relazione a
particolari tipi di intervento individuati con il decreto di cui
all’articolo 146, comma 4.
Art. 149
Varianti
1. Non sono considerati varianti in corso d’opera gli interventi
disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio,
finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o
deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente
l’opera e che non comportino una variazione in aumento o in
diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola
categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell’importo
complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilita’ finanziaria
nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione
appaltante.
2. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in piu’
dell’importo contrattuale, le varianti in corso d’opera rese
necessarie, posta la natura e la specificita’ dei beni sui quali si
interviene, per fatti verificatisi in corso d’opera, per rinvenimenti
imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare
l’impostazione progettuale qualora cio’ sia reso necessario per la
salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi
dell’intervento, nonche’ le varianti giustificate dalla evoluzione
dei criteri della disciplina del restauro.
Art. 150
Collaudo
1. Per i lavori relativi ai beni di cui al presente capo e’
obbligatorio il collaudo in corso d’opera, sempre che non sussistano
le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione.
2. Con il decreto di cui all’articolo 146, comma 4, sono stabilite
specifiche disposizioni concernenti il collaudo di interventi sui
beni culturali in relazione alle loro caratteristiche.
Art. 151
(Sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato)
1. La disciplina di cui all’articolo 19 del presente codice si
applica ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o
forniture relativi a beni culturali di cui al presente capo, nonche’
ai contratti di sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli
istituti e dei luoghi della cultura, di cui all’articolo 101 del
d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante
Codice dei beni culturali e del paesaggio, delle fondazioni
lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione.
2. L’amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali
impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione,
all’esecuzione delle opere e/o forniture e alla direzione dei lavori
e collaudo degli stessi.
3. Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della
Nazione e favorire altresi’ la ricerca scientifica applicata alla
tutela, il Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del
turismo puo’ attivare forme speciali di partenariato con enti e
organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il
recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione,
l’apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni
culturali immobili, attraverso procedure semplificate di
individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a
quelle previste dal comma 1.
CAPO IV
CONCORSI DI PROGETTAZIONE E DI IDEE
Art. 152
Ambito di applicazione
1. Il presente capo si applica:
a) ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una
procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi;
b) ai concorsi di progettazione che prevedono premi di
partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la soglia di cui
all’articolo 35 e’ pari al valore stimato al netto dell’IVA
dell’appalto pubblico di servizi, compresi gli eventuali premi di
partecipazione o versamenti ai partecipanti. Nel caso di cui alla
lettera b), la soglia di cui all’articolo 35 e’ pari al valore
complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al
netto dell’IVA dell’appalto pubblico di servizi che potrebbe essere
successivamente aggiudicato ai sensi dell’articolo 63, comma 4,
qualora la stazione appaltante non escluda tale aggiudicazione nel
bando di concorso.
3. Il presente capo non si applica:
a) ai concorsi di progettazione affidati ai sensi degli articoli
14, 15, 16 e 161; b) ai concorsi indetti per esercitare un’attivita’
in merito alla quale l’applicabilita’ dell’articolo 9 sia stata
stabilita da una decisione della Commissione, o il suddetto articolo
sia considerato applicabile conformemente alle disposizioni di cui al
Capo III.
4. Nel concorso di progettazione relativo al settore dei lavori
pubblici sono richiesti esclusivamente progetti o piani con livello
di approfondimento pari a quello di un progetto di fattibilita’
tecnica ed economica, salvo nei casi di concorsi in due gradi di cui
all’articolo 156, commi 4 e 5. Qualora il concorso di progettazione
riguardi un intervento da affidare in concessione, la proposta
ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico
finanziario per la sua costruzione e gestione.
5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la
proprieta’ del progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in
possesso dei requisiti previsti dal bando, possono essere comunque
affidati con procedura negoziata senza bando i successivi livelli di
progettazione. Tale possibilita’ e il relativo corrispettivo devono
essere stabiliti nel bando. Al fine di dimostrare i requisiti
previsti per l’affidamento della progettazione esecutiva, il
vincitore del concorso puo’ costituire un raggruppamento temporaneo
tra i soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 24, indicando le parti
del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti.
Art. 153
Bandi e avvisi
1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono indire un
concorso di progettazione rendono nota tale intenzione mediante un
bando di concorso. Se intendono aggiudicare un appalto relativo a
servizi successivi ai sensi dell’articolo 63, comma 4, lo indicano
nell’avviso o nel bando di concorso.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno indetto un concorso
di progettazione inviano un avviso sui risultati del concorso
conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 98 e devono
essere in grado di comprovare la data di invio. Le informazioni
relative all’aggiudicazione di concorsi di progettazione possono non
essere pubblicate qualora la loro divulgazione ostacoli
l’applicazione della legge, sia contraria all’interesse pubblico,
pregiudichi i legittimi interessi commerciali di una particolare
impresa, pubblica o privata, oppure possa recare pregiudizio alla
concorrenza leale tra i prestatori di servizi.
3. I bandi e gli avvisi di cui al presente articolo contengono le
informazioni indicate negli allegati XIX e XX, conformemente ai
modelli di formulari stabiliti dalla Commissione europea in atti di
esecuzione, e sono pubblicati secondo quanto previsto dagli articoli
71 e 72.
Art. 154
Organizzazione dei concorsi di progettazione e selezione dei
partecipanti
1. Per organizzare i concorsi di progettazione, le stazioni
appaltanti applicano procedure conformi alle disposizioni dei titoli
I, II, III e IV della Parte II e del presente capo.
2. L’ammissione alla partecipazione ai concorsi di progettazione
non puo’ essere limitata:
a) al territorio della Repubblica o a una parte di esso;
b) dal fatto che i partecipanti debbono essere persone fisiche o
persone giuridiche.
3. Sono ammessi a partecipare ai concorsi di progettazione, per i
lavori, i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti con il decreto
di cui all’articolo 24, comma 5. I requisiti di qualificazione devono
comunque consentire condizioni di accesso e partecipazione per i
piccoli e medi operatori economici dell’area tecnica e per i giovani
professionisti.
4.In caso di intervento di particolare rilevanza e complessita’, la
stazione appaltante puo’ procedere all’esperimento di un concorso di
progettazione articolato in due gradi. La seconda fase, avente ad
oggetto la presentazione del progetto di fattibilita’, si svolge tra
i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee
presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di
graduatorie di merito e assegnazione di premi. Al vincitore del
concorso, se in possesso dei requisiti previsti, puo’ essere affidato
l’incarico della progettazione definitiva ed esecutiva a condizione
che detta possibilita’ e il relativo corrispettivo siano previsti nel
bando.
5. Le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione, possono
procedere all’esperimento di un concorso in due fasi, la prima avente
ad oggetto la presentazione di un progetto di fattibilita’ e la
seconda avente ad oggetto la presentazione di un progetto definitivo
a livello architettonico e a livello di progetto di fattibilita’ per
la parte strutturale ed impiantistica.
Il bando puo’ altresi’ prevedere l’affidamento diretto
dell’incarico relativo alla progettazione esecutiva al soggetto che
abbia presentato il migliore progetto definitivo.
Art. 155
Commissione giudicatrice per i concorsi di progettazione
1. La commissione giudicatrice e’ composta unicamente di persone
fisiche, alle quali si applicano le disposizioni in materia di
incompatibilita’ e astensione di cui all’articolo 77, comma 6,
nonche’ l’articolo 78.
2. Qualora ai partecipanti a un concorso di progettazione e’
richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo
dei membri della commissione giudicatrice possiede tale qualifica o
una qualifica equivalente.
3. La commissione giudicatrice e’ autonoma nelle sue decisioni e
nei suoi pareri.
4. I membri della commissione giudicatrice esaminano i piani e i
progetti presentati dai candidati in forma anonima e unicamente sulla
base dei criteri specificati nel bando di concorso. L’anonimato deve
essere rispettato sino al parere o alla decisione della commissione
giudicatrice. In particolare, la commissione:
a) verifica la conformita’ dei progetti alle prescrizioni del
bando;
b) esamina i progetti e valuta, collegialmente ciascuno di essi;
c) esprime i giudizi su ciascun progetto sulla base dei criteri
indicati nel bando, con specifica motivazione;
d) assume le decisioni anche a maggioranza;
e) redige i verbali delle singole riunioni;
f) redige il verbale finale contenente la graduatoria, con
motivazione per tutti i concorrenti;
g) consegna gli atti dei propri lavori alla stazione appaltante.
5. I candidati possono essere invitati, se necessario, a rispondere
a quesiti che la commissione giudicatrice ha iscritto nel processo
verbale allo scopo di chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti. E’
redatto un processo verbale completo del dialogo tra i membri della
commissione giudicatrice e i candidati.
Art. 156
Concorso di idee
1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai concorsi
di idee finalizzati all’acquisizione di una proposta ideativa da
remunerare con il riconoscimento di un congruo premio.
2. Sono ammessi al concorso di idee, oltre che i soggetti ammessi
ai concorsi di progettazione, anche i lavoratori subordinati
abilitati all’esercizio della professione e iscritti al relativo
ordine professionale secondo l’ordinamento nazionale di appartenenza,
nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con
esclusione dei dipendenti della stazione appaltante che bandisce il
concorso.
3. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma piu’
idonea alla sua corretta rappresentazione. Per i lavori, nel bando
non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a
quelli richiesti per il progetto di fattibilita’ tecnica ed
economica. Il termine di presentazione della proposta deve essere
stabilito in relazione all’importanza e complessita’ del tema e non
puo’ essere inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione del
bando. La partecipazione deve avvenire in forma anonima.
4. Il bando prevede un congruo premio al soggetto o ai soggetti che
hanno elaborato le idee ritenute migliori.
5. L’idea o le idee premiate sono acquisite in proprieta’ dalla
stazione appaltante, previa eventuale definizione degli assetti
tecnici, le quali possono essere poste a base di un concorso di
progettazione o di un appalto di servizi di progettazione. Alla
procedura sono ammessi a partecipare i premiati qualora in possesso
dei relativi requisiti soggettivi.
6. La stazione appaltante puo’ affidare al vincitore del concorso
di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con
procedura negoziata senza bando, a condizione che detta facolta’ sia
stata esplicitata nel bando, e che il soggetto sia in possesso dei
requisiti di capacita’ tecnico professionale ed economica previsti
nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare.
7. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessita’,
la stazione appaltante puo’ procedere all’esperimento di un concorso
di progettazione articolato in due fasi. La seconda fase, avente ad
oggetto la presentazione del progetto definitivo del progetto di
fattibilita’, ovvero di un progetto definitivo a livello
architettonico e a livello di progetto di fattibilita’ per la parte
strutturale ed impiantistica, si svolge tra i soggetti individuati
sino ad un massimo di dieci, attraverso la valutazione di proposte di
idee presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di
graduatorie di merito e assegnazione di premi. Tra i soggetti
selezionati a partecipare alla seconda fase devono essere presenti
almeno il 30 per cento di soggetti incaricati, singoli o in forma
associata, con meno di cinque anni di iscrizione ai relativi albi
professionali. Nel caso di raggruppamento, il suddetto requisito deve
essere posseduto dal capogruppo. Ai soggetti selezionati aventi meno
di cinque anni di iscrizione e’ corrisposto un rimborso spese pari al
50 per cento degli importi previsti per le spese come determinati dal
decreto per i corrispettivi professionali di cui al comma 8
dell’articolo 24. Per gli altri soggetti selezionati, in forma
singola o associata, il predetto rimborso e’ pari al 25 per cento. Al
vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti, puo’
essere affidato l’incarico della progettazione esecutiva a condizione
che detta possibilita’ e il relativo corrispettivo siano previsti nel
bando.
Art. 157
Altri incarichi di progettazione e connessi
1. Gli incarichi di progettazione relativi ai lavori che non
rientrano tra quelli di cui al comma 2, primo periodo, dell’articolo
23 (livelli di progettazione) nonche’ di coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di
importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35, sono
affidati secondo le modalita’ di cui alla Parte II, Titolo I, II, III
e IV del presente codice. Nel caso in cui il valore delle attivita’
di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione sia pari o superiore complessivamente la soglia
di cui all’articolo 35, l’affidamento diretto della direzione dei
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al
progettista e’ consentito soltanto per particolari e motivate ragioni
e ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.
2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo
superiori a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati
dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento,
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita’ di
trattamento, proporzionalita’ e trasparenza, e secondo la procedura
prevista dall’articolo 36, comma 2, lettera b); l’invito e’ rivolto
ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti
idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. Gli
incarichi di importo superiore a 100.000 euro, sono affidati con
procedura aperta o ristretta ai sensi degli articolo 60 e 61;
3. E’ vietato l’affidamento di attivita’ di progettazione,
direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
collaudo, indagine e attivita’ di supporto per mezzo di contratti a
tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal
presente decreto.
CAPO V
SERVIZI RICERCA E SVILUPPO
Art. 158
Servizi di ricerca e sviluppo
1. Relativamente ai servizi di ricerca e sviluppo le disposizioni
di cui al presente codice si applicano esclusivamente ai contratti
per servizi di ricerca e sviluppo identificati con i codici CPV da
73000000-2 a 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 o 73430000-5, purche’
siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a) i risultati appartengono esclusivamente all’amministrazione
aggiudicatrice e all’ente aggiudicatore, affinche’ li usi
nell’esercizio della sua attivita’, e
b) la prestazione del servizio e’ interamente retribuita
dall’amministrazione aggiudicatrice e dall’ente aggiudicatore.
2. Le stazioni appaltanti possono ricorrere, nel rispetto dei
principi di cui all’articolo 4 del presente decreto, agli appalti
pubblici pre-commerciali, destinati al conseguimento di risultati non
appartenenti in via esclusiva all’amministrazione aggiudicatrice e
all’ente aggiudicatore perche’ li usi nell’esercizio della sua
attivita’ e per i quali la prestazione del servizio non e’
interamente retribuita dall’amministrazione aggiudicatrice e
dall’ente aggiudicatore, cosi’ come definiti nella comunicazione
della Commissione europea COM 799 (2007) del 14 dicembre 2007, nelle
ipotesi in cui l’esigenza non possa essere soddisfatta ricorrendo a
soluzioni gia’ disponibili sul mercato.
CAPO VI
APPALTI E PROCEDURE IN SPECIFICI SETTORI
SEZIONE PRIMA
DIFESA E SICUREZZA
Art. 159
Difesa e sicurezza
1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli
appalti pubblici e ai concorsi di progettazione non altrimenti
esclusi dal suo ambito di applicazione ai sensi dell’articolo 1,
comma 4, nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali di
sicurezza dello Stato non possa essere garantita mediante misure meno
invasive, volte anche a proteggere la riservatezza delle informazioni
che le amministrazioni aggiudicatrici rendono disponibili in una
procedura di aggiudicazione dell’appalto.
2. All’aggiudicazione di concessioni nei settori della difesa e
della sicurezza di cui al decreto legislativo 15 novembre 2011, n.
208, si applica la parte III del presente codice fatta eccezione per
le concessioni relative alle ipotesi alle quali il decreto
legislativo 15 novembre 2011, n. 208, non si applica in virtu’
dell’articolo 6 del citato decreto legislativo.
3. In deroga all’articolo 31, limitatamente agli appalti pubblici
di lavori, l’amministrazione della difesa, in considerazione della
struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di un unico
responsabile del procedimento, puo’ nominare un responsabile del
procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo
attuativo: programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione.
Il responsabile unico del procedimento, ovvero i responsabili di ogni
singola fase, sono tecnici individuati nell’ambito del Ministero
della difesa. Il responsabile del procedimento per la fase di
affidamento puo’ essere un dipendente specializzato in materie
giuridico amministrative.
4. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’ANAC, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente codice, sono definite le direttive generali per la
disciplina delle attivita’ del Ministero della difesa, in relazione
agli appalti e alle concessioni diversi da quelli che rientrano nel
campo di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n.
208. Le direttive generali disciplinano, altresi’, gli interventi da
eseguire in Italia e all’Estero per effetto di accordi
internazionali, multilaterali o bilaterali, nonche’ i lavori in
economia che vengono eseguiti a mezzo delle truppe e dei reparti del
Genio militare per i quali non si applicano i limiti di importo di
cui all’articolo 36. Fino alla data di entrata in vigore del decreto
di cui al presente comma, si applica l’articolo 216, comma 20.
5. Per gli acquisti eseguiti all’estero dall’amministrazione della
difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di precisione, che
possono essere forniti, con i requisiti tecnici e il grado di
perfezione richiesti, soltanto da operatori economici stranieri,
possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore ad un
terzo dell’importo complessivo del prezzo contrattuale, previa
costituzione di idonea garanzia.
Art. 160
Contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza
1. Ai contratti misti aventi per oggetto appalti o concessioni
rientranti nell’ambito di applicazione del presente codice nonche’
appalti disciplinati dall’articolo 346 TFUE o dal decreto legislativo
15 novembre 2011, n. 208, si applicano le seguenti disposizioni.
2. Se le diverse parti di un determinato appalto o di una
concessione sono oggettivamente separabili, si applicano i commi da 3
a 5. Se non sono separabili, si applica il comma 6.
3. Se le amministrazioni aggiudicatrici scelgono di aggiudicare un
appalto o una concessione distinti per le parti separate, il regime
giuridico applicabile a ciascuno di tali contratti distinti e’
determinato in base alle caratteristiche della parte separata.
4. Se le amministrazioni aggiudicatrici scelgono di aggiudicare un
appalto unico o una concessione unica, il relativo regime giuridico
si determina sulla base dei seguenti criteri:
a) se una parte dell’appalto o della concessione e’ disciplinata
dall’articolo 346 TFUE, l’appalto unico o la concessione unica
possono essere aggiudicati senza applicare il presente decreto ne’ il
decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, purche’ le rispettive
aggiudicazioni siano giustificate da ragioni oggettive;
b) se una parte di un appalto o una concessione e’ disciplinata dal
decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, l’appalto unico o la
concessione unica possono essere aggiudicati conformemente a tale
decreto, purche’ le rispettive aggiudicazioni siano giustificate da
ragioni oggettive. Sono fatte salve le soglie e le esclusioni
previste dallo stesso decreto legislativo.
5. La decisione di aggiudicare un appalto unico o una concessione
unica non puo’ essere adottata allo scopo di escludere l’applicazione
del presente codice o del decreto legislativo 15 novembre 2011, n.
208.
6. Se le diverse parti di un appalto o di una concessione sono
oggettivamente non separabili, l’appalto o la concessione possono
essere aggiudicati senza applicare il presente decreto ove includa
elementi cui si applica l’articolo 346 TFUE; altrimenti puo’ essere
aggiudicato conformemente al decreto legislativo 15 novembre 2011, n.
208.
Art. 161
Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in
base a norme internazionali
1. Il presente codice non si applica agli appalti pubblici e ai
concorsi di progettazione e alle concessioni in materia di difesa o
di sicurezza di cui al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208,
qualora essi siano disciplinati da:
a) norme procedurali specifiche in base a un accordo o un’intesa
internazionale conclusi in conformita’ dei trattati dell’Unione
europea, tra lo Stato e uno o piu’ Paesi terzi o relative
articolazioni e riguardante lavori, forniture o servizi destinati
alla realizzazione comune o alla gestione comune di un progetto;
b) norme procedurali specifiche in base a un accordo o un’intesa
internazionale in relazione alla presenza di truppe di stanza e
concernente imprese di uno Stato membro o di un Paese terzo;
c) norme procedurali specifiche di un’organizzazione internazionale
nel caso di appalti;
d) norme procedurali specifiche di un’organizzazione internazionale
che si approvvigiona per le proprie finalita’ o a concessioni che
devono essere aggiudicate da uno Stato membro in conformita’ di tali
norme.
Gli accordi o le intese di cui alla lettera a) relativi ad appalti,
sono comunicati alla Commissione.
2. Il presente codice non si applica agli appalti pubblici e ai
concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di
sicurezza che l’amministrazione aggiudicatrice aggiudica in base a
norme sugli appalti previste da un’organizzazione internazionale o da
un’istituzione internazionale di finanziamento, quando gli appalti
pubblici e i concorsi di progettazione in questione sono interamente
finanziati da tale organizzazione o istituzione. Nel caso di appalti
pubblici e concorsi di progettazione cofinanziati prevalentemente da
un’organizzazione internazionale o da un’istituzione internazionale
di finanziamento, le parti si accordano sulle procedure d’appalto
applicabili.
Art. 162
Contratti secretati
1. Le disposizioni del presente codice relative alle procedure di
affidamento possono essere derogate:
a) per i contratti al cui oggetto, atti o modalita’ di esecuzione
e’ attribuita una classifica di segretezza;
b) per i contratti la cui esecuzione deve essere accompagnata da
speciali misure di sicurezza, in conformita’ a disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative.
2. Ai fini della deroga di cui al comma 1, lettera a), le
amministrazioni e gli enti usuari attribuiscono, con provvedimento
motivato, le classifiche di segretezza ai sensi dell’articolo 42
della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero di altre norme vigenti. Ai
fini della deroga di cui al comma 1, lettera b), le amministrazioni e
gli enti usuari dichiarano, con provvedimento motivato, i lavori, i
servizi e le forniture eseguibili con speciali misure di sicurezza
individuate nel predetto provvedimento.
3. I contratti di cui al comma 1 sono eseguiti da operatori
economici in possesso dei requisiti previsti dal presente decreto e
del nulla osta di sicurezza, ai sensi e nei limiti di cui
all’articolo 42, comma 1-bis, della legge n. 124 del 2007.
4. L’affidamento dei contratti di cui al presente articolo avviene
previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno
cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti
qualificati in relazione all’oggetto del contratto e sempre che la
negoziazione con piu’ di un operatore economico sia compatibile con
le esigenze di segretezza e sicurezza.
5. La Corte dei conti, tramite un proprio ufficio organizzato in
modo da salvaguardare le esigenze di riservatezza, esercita il
controllo preventivo sulla legittimita’ e sulla regolarita’ dei
contratti di cui al presente articolo, nonche’ sulla regolarita’,
correttezza ed efficacia della gestione. Dell’attivita’ di cui al
presente comma e’ dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in
una relazione al Parlamento.
Art. 163
Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile
1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun
indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il
tecnico dell’amministrazione competente che si reca prima sul luogo,
puo’ disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui
sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno
provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata
esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto
indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica
incolumita’.
2. L’esecuzione dei lavori di somma urgenza puo’ essere affidata in
forma diretta ad uno o piu’ operatori economici individuati dal
responsabile del procedimento o dal tecnico dell’amministrazione
competente.
3. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate e’ definito
consensualmente con l’affidatario; in difetto di preventivo accordo
la stazione appaltante puo’ ingiungere all’affidatario l’esecuzione
delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di
prezzi definiti mediante l’utilizzo di prezzari ufficiali di
riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella
contabilita’; ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti
contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
4. Il responsabile del procedimento o il tecnico
dell’amministrazione competente compila entro dieci giorni
dall’ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli
stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla
stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla
approvazione dei lavori. Qualora l’amministrazione competente sia un
ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le
modalita’ previste dall’articolo 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera
e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive
modificazioni e integrazioni.
5. Qualora un’opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma
urgenza, non riporti l’approvazione del competente organo
dell’amministrazione, la relativa realizzazione e’ sospesa
immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere,
alla sospensione dei lavori e alla liquidazione dei corrispettivi
dovuti per la parte realizzata.
6. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente
articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero la
ragionevole previsione, ai sensi dell’articolo 3 della medesima
legge, dell’imminente verificarsi di detti eventi, che richiede
l’adozione di misure indilazionabili, e nei limiti dello stretto
necessario imposto da tali misure. La circostanza di somma urgenza,
in tali casi, e’ ritenuta persistente finche’ non risultino eliminate
le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata
incolumita’ derivanti dall’evento calamitoso che ha comportato la
declaratoria dello stato di emergenza di cui all’articolo 5 della
medesima legge n. 225 del 1992 e in tali circostanze le
amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all’affidamento di
appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure
previste nel presente articolo.
7. Gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, resa ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.
445, il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di
evidenza pubblica, che l’amministrazione aggiudicatrice controlla in
termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di
emergenza in atto, comunque non superiore a sessanta giorni
dall’affidamento. Qualora, a seguito del controllo, venga accertato
l’affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, le
amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il
pagamento del valore delle opere gia’ eseguite e il rimborso delle
spese eventualmente gia’ sostenute per l’esecuzione del rimanente,
nei limiti delle utilita’ conseguite, e procedono alle segnalazioni
alle competenti autorita’.
8. In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria,
l’affidamento diretto puo’ essere autorizzato anche al di sopra dei
limiti di cui al comma 1, per un arco temporale limitato, comunque
non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche
fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti
nei provvedimenti di cui al comma 2, dell’articolo 5, della legge n.
225 del 1992. L’affidamento diretto per i motivi di cui al presente
articolo non e’ comunque ammesso per appalti di valore pari o
superiore alla soglia europea.
9. Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e servizi di
cui al comma 6, per i quali non siano disponibili elenchi di prezzi
definiti mediante l’utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento,
gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture
richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le
parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a
seguito di apposita valutazione di congruita’. A tal fine il
responsabile del procedimento comunica il prezzo provvisorio,
unitamente ai documenti esplicativi dell’affidamento, all’ANAC che,
entro sessanta giorni rende il proprio parere sulla congruita’ del
prezzo. Avverso la decisione dell’ANAC sono esperibili i normali
rimedi di legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia
amministrativa. Nelle more dell’acquisizione del parere di congruita’
si procede al pagamento del 50% del prezzo provvisorio.
10. Sul profilo del committente sono pubblicati gli atti relativi
agli affidamenti di cui al presente articolo, con specifica
dell’affidatario, delle modalita’ della scelta e delle motivazioni
che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie.
Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la
gestione della situazione di emergenza, vengono trasmessi all’ANAC
per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di
legittimita’ sugli atti previsti dalle vigenti normative.
PARTE III
CONTRATTI DI CONCESSIONE
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E SITUAZIONI SPECIFICHE
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 164
Oggetto e ambito di applicazione
1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 346 del TFUE,
le disposizioni di cui alla presente Parte definiscono le norme
applicabili alle procedure di aggiudicazione dei contratti di
concessione di lavori pubblici o di servizi indette dalle
amministrazioni aggiudicatrici, nonche’ dagli enti aggiudicatori
qualora i lavori o i servizi siano destinati ad una delle attivita’
di cui all’allegato II. In ogni caso, le disposizioni della presente
Parte non si applicano ai provvedimenti, comunque denominati, con cui
le amministrazioni aggiudicatrici, a richiesta di un operatore
economico, autorizzano, stabilendone le modalita’ e le condizioni,
l’esercizio di un’attivita’ economica che puo’ svolgersi anche
mediante l’utilizzo di impianti o altri beni immobili pubblici.
2. Alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di
lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le
disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del presente
codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle
modalita’ e alle procedure di affidamento, alle modalita’ di
pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti
generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di
aggiudicazione, alle modalita’ di comunicazione ai candidati e agli
offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici,
ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla
concessione e delle offerte, alle modalita’ di esecuzione.
3. I servizi non economici di interesse generale non rientrano
nell’ambito di applicazione della presente Parte.
4. Agli appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari che
sono amministrazioni aggiudicatrici, si applicano, salvo che non
siano derogate nella presente parte, le disposizioni del presente
codice.
5. I concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni
aggiudicatrici, per gli appalti di lavori affidati a terzi sono
tenuti all’osservanza della presente Parte.
Art. 165
Rischio ed equilibrio economico-finanziario nelle concessioni
1. Nei contratti di concessione come definiti all’articolo 3, comma
1, lettere uu) e vv), la maggior parte dei ricavi di gestione del
concessionario proviene dalla vendita dei servizi resi al mercato.
Tali contratti comportano il trasferimento al concessionario del
rischio operativo definito dall’articolo 3, comma 1, lettera zz)
riferito alla possibilita’ che, in condizioni operative normali, le
variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione
incidano sull’equilibrio del piano economico finanziario. Le
variazioni devono essere, in ogni caso, in grado di incidere
significativamente sul valore attuale netto dell’insieme degli
investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario.
2. L’equilibrio economico finanziario definito all’articolo 3,
comma 1, lettera fff), rappresenta il presupposto per la corretta
allocazione dei rischi di cui al precedente comma 1. Ai soli fini del
raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara
l’amministrazione aggiudicatrice puo’ stabilire anche un prezzo
consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni
immobili. Il contributo, se funzionale al mantenimento
dell’equilibrio economico-finanziario, puo’ essere riconosciuto
mediante diritti di godimento su beni immobili nella disponibilita’
dell’amministrazione aggiudicatrice la cui utilizzazione sia
strumentale e tecnicamente connessa all’opera affidata in
concessione. In ogni caso, l’eventuale riconoscimento del prezzo,
sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori
meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione,
non puo’ essere superiore al trenta per cento del costo
dell’investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri
finanziari.
3. La sottoscrizione del contratto di concessione ha luogo dopo la
presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento
dell’opera. Il contratto di concessione e’ risolto di diritto ove il
contratto di finanziamento non sia perfezionato entro dodici mesi
dalla sottoscrizione del contratto di concessione. Al fine di
agevolare l’ottenimento del finanziamento dell’opera, i bandi e i
relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, lo schema di
contratto e il piano economico finanziario sono definiti in modo da
assicurare adeguati livelli di bancabilita’, intendendosi per tali la
reperibilita’ sul mercato finanziario di risorse proporzionate ai
fabbisogni, la sostenibilita’ di tali fonti e la congrua redditivita’
del capitale investito per le concessioni da affidarsi con la
procedura ristretta, nel bando puo’ essere previsto che
l’amministrazione aggiudicatrice possa indire, prima della scadenza
del termine di presentazione delle offerte, una consultazione
preliminare con gli operatori economici invitati a presentare le
offerte, al fine di verificare l’insussistenza di criticita’ del
progetto posto a base di gara sotto il profilo della finanziabilita’,
e possa provvedere, a seguito della consultazione, ad adeguare gli
atti di gara aggiornando il termine di presentazione delle offerte,
che non puo’ essere inferiore a trenta giorni decorrenti dalla
relativa comunicazione agli interessati. Non puo’ essere oggetto di
consultazione l’importo delle misure di defiscalizzazione di cui
all’articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e all’articolo
33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonche’
l’importo dei contributi pubblici, ove previsti.
4. Il bando puo’ prevedere che l’offerta sia corredata dalla
dichiarazione sottoscritta da uno o piu’ istituti finanziatori di
manifestazione di interesse a finanziare l’operazione, anche in
considerazione dei contenuti dello schema di contratto e del piano
economico-finanziario.
5. L’amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando di gara che
il contratto di concessione stabilisca la risoluzione del rapporto in
caso di mancato collocamento delle obbligazioni di progetto di cui
all’articolo 185, entro un congruo termine fissato dal bando
medesimo, comunque non superiore a ventiquattro mesi, decorrente
dalla data di approvazione del progetto definitivo. Resta salva la
facolta’ del concessionario di reperire la liquidita’ necessaria alla
realizzazione dell’investimento attraverso altre forme di
finanziamento previste dalla normativa vigente, purche’ sottoscritte
entro lo stesso termine. Nel caso di risoluzione del rapporto ai
sensi del primo periodo, il concessionario non avra’ diritto ad alcun
rimborso delle spese sostenute, ivi incluse quelle relative alla
progettazione definitiva. Il bando di gara puo’ altresi’ prevedere
che in caso di parziale finanziamento del progetto e comunque per uno
stralcio tecnicamente ed economicamente funzionale, il contratto di
concessione rimanga efficace limitatamente alla parte che regola la
realizzazione e la gestione del medesimo stralcio funzionale.
6. Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che
incidono sull’equilibrio del piano economico finanziario puo’
comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione
delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la
permanenza dei rischi trasferiti in capo all’operatore economico e
delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al
contratto. Ai fini della tutela della finanza pubblica strettamente
connessa al mantenimento della predetta allocazione dei rischi, nei
casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a
carico dello Stato, la revisione e’ subordinata alla previa
valutazione da parte del Nucleo di consulenza per l’attuazione delle
linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita’
(NARS). Negli altri casi, e’ facolta’ dell’amministrazione
aggiudicatrice sottoporre la revisione alla previa valutazione del
NARS. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico
finanziario, le parti possono recedere dal contratto. Al
concessionario spetta il valore delle opere realizzate e degli oneri
accessori, al netto degli ammortamenti e dei contributi pubblici.
Art. 166
Principio di libera amministrazione delle autorita’ pubbliche
1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori sono
liberi di organizzare la procedura per la scelta del concessionario,
fatto salvo il rispetto delle norme di cui alla presente Parte. Essi
sono liberi di decidere il modo migliore per gestire l’esecuzione dei
lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un
elevato livello di qualita’, sicurezza ed accessibilita’, la parita’
di trattamento e la promozione dell’accesso universale e dei diritti
dell’utenza nei servizi pubblici.
Art. 167
Metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni
1. Il valore di una concessione, ai fini di cui all’articolo 35, e’
costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta
la durata del contratto, al netto dell’IVA, stimato
dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore, quale
corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione,
nonche’ per le forniture accessorie a tali lavori e servizi.
2. Il valore stimato e’ calcolato al momento dell’invio del bando
di concessione o, nei casi in cui non sia previsto un bando, al
momento in cui l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente
aggiudicatore avvia la procedura di aggiudicazione della concessione.
3. Se il valore della concessione al momento dell’aggiudicazione e’
superiore di piu’ del 20 per cento rispetto al valore stimato, la
stima rilevante e’ costituita dal valore della concessione al momento
dell’aggiudicazione.
4. Il valore stimato della concessione e’ calcolato secondo un
metodo oggettivo specificato nei documenti della concessione. Nel
calcolo del valore stimato della concessione, le amministrazioni
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori tengono conto, se del caso,
in particolare dei seguenti elementi:
a) il valore di eventuali forme di opzione ovvero di altre forme
comunque denominate di protrazione nel tempo dei relativi effetti;
b) gli introiti derivanti dal pagamento, da parte degli utenti dei
lavori e dei servizi, di tariffe e multe diverse da quelle riscosse
per conto dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente
aggiudicatore;
c) i pagamenti o qualsiasi vantaggio finanziario conferito al
concessionario, in qualsivoglia forma, dall’amministrazione
aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore o da altre amministrazioni
pubbliche, incluse le compensazioni per l’assolvimento di un obbligo
di servizio pubblico e le sovvenzioni pubbliche di investimento;
d) il valore delle sovvenzioni o di qualsiasi altro vantaggio
finanziario in qualsivoglia forma conferiti da terzi per l’esecuzione
della concessione;
e) le entrate derivanti dalla vendita di elementi dell’attivo
facenti parte della concessione;
f) il valore dell’insieme delle forniture e dei servizi messi a
disposizione del concessionario dalle amministrazioni aggiudicatrici
o dagli enti aggiudicatori, purche’ siano necessari per l’esecuzione
dei lavori o la prestazione dei servizi;
g) ogni premio o pagamento o diverso vantaggio economico comunque
denominato ai candidati o agli offerenti;
5. Nel calcolo del valore stimato della concessione le
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori tengono conto
degli atti di regolazione delle Autorita’ indipendenti.
6. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato della
concessione non puo’ essere fatta con l’intenzione di escludere tale
concessione dall’ambito di applicazione del presente codice. Una
concessione non puo’ essere frazionata al fine di escluderla
dall’osservanza delle norme del presente codice, tranne nel caso in
cui ragioni oggettive lo giustifichino, valutate al momento della
predisposizione del bando dalla amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore.
7. Quando un’opera o un servizio proposti possono dar luogo
all’aggiudicazione di una concessione per lotti distinti, e’
computato il valore complessivo stimato della totalita’ di tali
lotti.
8. Quando il valore complessivo dei lotti e’ pari o superiore alla
soglia di cui all’articolo 35 il presente codice si applica
all’aggiudicazione di ciascun lotto.
Art. 168
Durata delle concessioni
1. La durata delle concessioni e’ limitata ed e’ determinata nel
bando di gara dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente
aggiudicatore in funzione dei lavori o servizi richiesti al
concessionario. La stessa e’ commisurata al valore della concessione,
nonche’ alla complessita’ organizzativa dell’oggetto della stessa..
2. La durata massima della concessione non puo’ essere superiore al
periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte
del concessionario individuato sulla base di criteri di
ragionevolezza, insieme ad una remunerazione del capitale investito,
tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli
obiettivi contrattuali specifici come risultante dal piano
economico-finanziario. Gli investimenti presi in considerazione ai
fini del calcolo comprendono quelli effettivamente sostenuti dal
concessionario, sia quelli iniziali sia quelli in corso di
concessione.
Art. 169
Contratti misti di concessioni
1. Le concessioni aventi per oggetto sia lavori che servizi sono
aggiudicate secondo le disposizioni applicabili al tipo di
concessione che caratterizza l’oggetto principale del contratto. Nel
caso di concessioni miste che consistono in parte in servizi sociali
e altri servizi specifici elencati nell’allegato IX l’oggetto
principale e’ determinato in base al valore stimato piu’ elevato tra
quelli dei rispettivi servizi.
2. Se le diverse parti di un determinato contratto sono
oggettivamente separabili, si applicano i commi 4, 5, 6 e 7. Se le
diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non
separabili, si applica il comma 8.
3. Se parte di un determinato contratto, ovvero una delle attivita’
interessate, sono disciplinate dall’articolo 346 TFUE o dal decreto
legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applica l’articolo 160.
4. Nel caso di contratti aventi ad oggetto diverse attivita’, una
delle quali e’ disciplinata dall’allegato XVIII, gli enti
aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare concessioni distinte
per le parti distinte o di aggiudicare un’unica concessione. Se gli
enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare concessioni separate, la
decisione che determina quale regime giuridico si applica a ciascuna
di tali concessioni e’ adottata in base alle caratteristiche della
attivita’ distinta. Qualora oggetto del contratto sia anche
un’attivita’ disciplinata dalle disposizioni sui settori speciali si
applica l’articolo 28.
5. Nel caso di contratti aventi ad oggetto sia elementi
disciplinati dal presente codice che altri elementi, le
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono
scegliere di aggiudicare concessioni distinte per le parti distinte o
di aggiudicare una concessione unica. Se le amministrazioni
aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare
concessioni separate, la decisione che determina quale regime
giuridico si applica a ciascuno di tali concessioni distinti e’
adottata in base alle caratteristiche della parte distinta.
6. Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori
scelgono di aggiudicare una concessione unica, il presente codice si
applica, salvo se altrimenti previsto all’articolo 160 o dal comma 9,
alla concessione mista che ne deriva, a prescindere dal valore delle
parti cui si applicherebbe un diverso regime giuridico e dal regime
giuridico cui tali parti sarebbero state altrimenti soggette.
7. La scelta tra l’aggiudicazione di un’unica concessione o di piu’
concessioni distinte non puo’ essere effettuata al fine di eludere
l’applicazione del presente codice.
8. Se le diverse parti di un determinato contratto sono
oggettivamente non separabili, il regime giuridico applicabile e’
determinato in base all’oggetto principale del contratto in
questione.
9. Nel caso di contratti misti che contengono elementi di
concessioni nonche’ appalti nei settori ordinari o speciali il
contratto misto e’ aggiudicato in conformita’ con le disposizioni che
disciplinano gli appalti nei settori ordinari o nei settori speciali.
10. Nel caso in cui il contratto misto concerna elementi sia di una
concessione di servizi che di un contratto di forniture, l’oggetto
principale e’ determinato in base al valore stimato piu’ elevato tra
quelli dei rispettivi servizi o forniture.
11. Ad una concessione destinata all’esercizio di piu’ attivita’ si
applicano le norme relative alla principale attivita’ cui e’
destinata.
12. Nel caso di concessioni per cui e’ oggettivamente impossibile
stabilire a quale attivita’ siano principalmente destinate, le norme
applicabili sono determinate conformemente alle lettere a), b) e c):
a) la concessione e’ aggiudicata secondo le disposizioni che
disciplinano le concessioni aggiudicate dalle amministrazioni
aggiudicatrici se una delle attivita’ cui e’ destinata la concessione
e’ soggetta alle disposizioni applicabili alle concessioni
aggiudicate dalle amministrazioni aggiudicatrici e l’altra attivita’
e’ soggetta alle disposizioni relative alle concessioni aggiudicate
dagli enti aggiudicatori;
b) la concessione e’ aggiudicata secondo le disposizioni che
disciplinano gli appalti nei settori ordinari se una delle attivita’
e’ disciplinata dalle disposizioni relative all’aggiudicazione delle
concessioni e l’altra dalle disposizioni relative all’aggiudicazione
degli appalti nei settori ordinari;
c) la concessione e’ aggiudicata secondo le disposizioni che
disciplinano le concessioni se una delle attivita’ cui e’ destinata
la concessione e’ disciplinata dalle disposizioni relative
all’aggiudicazione delle concessioni e l’altra non e’ soggetta ne’
alla disciplina delle concessioni ne’ a quella relativa
all’aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari o speciali.
CAPO II
GARANZIE PROCEDURALI
Art. 170
Requisiti tecnici e funzionali
1. I requisiti tecnici e funzionali dei lavori da eseguire o dei
servizi da fornire oggetto della concessione sono definiti nei
documenti di gara. Tali requisiti possono riferirsi anche allo
specifico processo di produzione o di esecuzione dei lavori o di
fornitura dei servizi richiesti, a condizione che siano collegati
all’oggetto del contratto e commisurati al valore e agli obiettivi
dello stesso. I requisiti tecnici e funzionali possono includere,
sulla base delle richieste formulate dalle stazioni appaltante,
livelli di qualita’, livelli di prestazione ambientale ed effetti sul
clima, progettazione per tutti i requisiti (compresa l’accessibilita’
per le persone con disabilita’) e la valutazione di conformita’,
l’esecuzione, la sicurezza o le dimensioni, la terminologia, i
simboli, il collaudo e i metodi di prova, la marcatura e
l’etichettatura o le istruzioni per l’uso.
2. A meno che non siano giustificati dall’oggetto del contratto, i
requisiti tecnici e funzionali non fanno riferimento a una
fabbricazione o provenienza determinata o a un procedimento
particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un
determinato operatore economico, ne’ a marchi, brevetti, tipi o a una
produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o
eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale riferimento e’
autorizzato, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione
sufficientemente precisa e intelligibile dell’oggetto del contratto
non sia possibile; un siffatto riferimento e’ accompagnato
dall’espressione «o equivalente».
3. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori non
possono escludere un’offerta sulla base della giustificazione secondo
cui i lavori e i servizi offerti non sono conformi ai requisiti
tecnici e funzionali richiesti nei documenti di gara, se l’offerente
prova, con qualsiasi mezzo idoneo, che le soluzioni da lui proposte
con la propria offerta soddisfano in maniera equivalente i requisiti
tecnici e funzionali.
Art. 171
Garanzie procedurali nei criteri di aggiudicazione
1. Le concessioni sono aggiudicate sulla base dei criteri di
aggiudicazione stabiliti dalla stazione appaltante ai sensi
dell’articolo 173, purche’ siano soddisfatte tutte le seguenti
condizioni:
a) l’offerta risponde ai requisiti minimi prescritti dalla stazione
appaltante;
b) l’offerente ottempera alle condizioni di partecipazione di cui
all’articolo 172;
c) l’offerente non e’ escluso dalla partecipazione alla procedura
di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 172.
2. I requisiti minimi di cui al comma 1, lettera a) prevedono le
condizioni e le caratteristiche tecniche, fisiche, funzionali e
giuridiche che ogni offerta deve soddisfare o possedere.
3. Le stazioni appaltanti forniscono, inoltre:
a) nel bando di concessione, una descrizione della concessione e
delle condizioni di partecipazione;
b) nel bando di concessione o nell’invito a presentare offerte,
l’espressa indicazione che la concessione e’ vincolata alla piena
attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti
dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere
pubbliche e che l’offerta deve espressamente contenere, a pena di
esclusione, l’impegno espresso da parte del concessionario al
rispetto di tali condizione;
c) nel bando di concessione, nell’invito a presentare offerte o
negli altri documenti di gara, una descrizione dei criteri di
aggiudicazione e, se del caso, i requisiti minimi da soddisfare.
4. La stazione appaltante puo’ limitare il numero di candidati o di
offerenti a un livello adeguato, purche’ cio’ avvenga in modo
trasparente e sulla base di criteri oggettivi. Il numero di candidati
o di offerenti invitati a partecipare deve essere sufficiente a
garantire un’effettiva concorrenza.
5. La stazione appaltante rende noti a tutti i partecipanti le
modalita’ della procedura e un termine indicativo per il suo
completamento. Le eventuali modifiche sono comunicate a tutti i
partecipanti e, nella misura in cui riguardino elementi indicati nel
bando di concessione, rese pubbliche per tutti gli operatori
economici.
6. La stazione appaltante assicura la tracciabilita’ degli atti
inerenti alle singole fasi del procedimento, con idonee modalita’,
fatto salvo il rispetto delle disposizioni dell’articolo 53.
7. La stazione appaltante puo’ condurre liberamente negoziazioni
con i candidati e gli offerenti. L’oggetto della concessione, i
criteri di aggiudicazione e i requisiti minimi non possono essere
modificati nel corso delle negoziazioni.
Art. 172
Selezione e valutazione qualitativa dei candidati
1. Le stazioni appaltanti verificano le condizioni di
partecipazione relative alle capacita’ tecniche e professionali e
alla capacita’ finanziaria ed economica dei candidati o degli
offerenti, sulla base di certificazioni, autocertificazioni o
attestati che devono essere presentati come prova. Le condizioni di
partecipazione sono correlate e proporzionali alla necessita’ di
garantire la capacita’ del concessionario di eseguire la concessione,
tenendo conto dell’oggetto della concessione e dell’obiettivo di
assicurare la concorrenza effettiva.
2. Per soddisfare le condizioni di partecipazione di cui al comma
1, ove opportuno e nel caso di una particolare concessione,
l’operatore economico puo’ affidarsi alle capacita’ di altri
soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti
con loro. Se un operatore economico intende fare affidamento sulle
capacita’ di altri soggetti, deve dimostrare all’amministrazione
aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore che disporra’ delle risorse
necessarie per l’intera durata della concessione. Per quanto riguarda
la capacita’ finanziaria, la stazione appaltante puo’ richiedere che
l’operatore economico e i soggetti in questione siano responsabili in
solido dell’esecuzione del contratto. Alle stesse condizioni, un
raggruppamento di operatori economici di cui all’articolo 45 puo’
fare valere le capacita’ dei partecipanti al raggruppamento o di
altri soggetti. In entrambi i casi si applica l’articolo 89.
Art. 173
Termini, principi e criteri di aggiudicazione
1. Le concessioni sono aggiudicate sulla base dei principi di cui
all’articolo 30.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, e comunque in deroga
all’articolo 95, la stazione appaltante elenca i criteri di
aggiudicazione in ordine decrescente di importanza. Il termine minimo
per la ricezione delle domande di partecipazione, comprese
eventualmente le offerte, e’ di trenta giorni dalla data di
pubblicazione del bando. Se la procedura si svolge in fasi
successive, il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali
e’ di ventidue giorni. Si applica l’articolo 79, commi 1 e 2.
3. Se la stazione appaltante riceve un’offerta che propone una
soluzione innovativa con un livello straordinario di prestazioni
funzionali che non avrebbe potuto essere prevista utilizzando
l’ordinaria diligenza, puo’, in via eccezionale, modificare l’ordine
dei criteri di aggiudicazione di cui al comma 2, per tenere conto di
tale soluzione innovativa. In tal caso, la stazione appaltante
informa tutti gli offerenti in merito alla modifica dell’ordine di
importanza dei criteri ed emette un nuovo invito a presentare offerte
nel termine minimo di ventidue giorni di cui al suddetto comma 2,
terzo periodo. Se i criteri di aggiudicazione sono stati pubblicati
al momento della pubblicazione del bando di concessione, la stazione
appaltante pubblica un nuovo bando di concessione, nel rispetto del
termine minimo di trenta giorni di cui al comma 2, secondo periodo.
La modifica dell’ordine non deve dar luogo a discriminazioni.
CAPO III
ESECUZIONE DELLE CONCESSIONI
Art. 174
Subappalto
1. Ferma restando la disciplina di cui all’articolo 30, alle
concessioni in materia di subappalto si applica il presente articolo.
2. Gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del
contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi. Non si
considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o
consorziate per ottenere la concessione, ne’ le imprese ad esse
collegate; se il concessionario ha costituito una societa’ di
progetto, in conformita’ all’articolo 184, non si considerano terzi i
soci, alle condizioni di cui al comma 2 del citato articolo 184. In
sede di offerta gli operatori economici, che non siano microimprese,
piccole e medie imprese, per le concessioni di lavori, servizi e
forniture di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo
35, comma 1, lettera a), indicano una terna di nominativi di
sub-appaltatori nei seguenti casi:
a).concessione di lavori, servizi e forniture per i quali non sia
necessaria una particolare specializzazione;
b).concessione di lavori, servizi e forniture per i quali risulti
possibile reperire sul mercato una terna di nominativi di
subappaltatori da indicare, atteso l’elevato numero di operatori che
svolgono dette prestazioni.
3. L’offerente ha l’obbligo di dimostrare, nei casi di cui al comma
2, l’assenza, in capo ai subappaltatori indicati, di motivi di
esclusione e provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai
quali apposita verifica abbia dimostrato l’esistenza di motivi di
esclusione di cui all’articolo 80.
4. Nel caso di concessioni di lavori e di servizi da fornire presso
l’impianto sotto la supervisione della stazione appaltante
successivamente all’aggiudicazione della concessione e al piu’ tardi
all’inizio dell’esecuzione della stessa, il concessionario indica
alla stazione appaltante dati anagrafici, recapiti e rappresentanti
legali dei subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi in
quanto noti al momento della richiesta. Il concessionario in ogni
caso comunica alla stazione appaltante ogni modifica di tali
informazioni intercorsa durante la concessione, nonche’ le
informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori
successivamente coinvolti nei lavori o servizi. Tale disposizione non
si applica ai fornitori.
5. Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei
confronti della stazione appaltante. Il concessionario e’ obbligato
solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti
dell’impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi
e contributivi previsti dalla legislazione vigente.
6. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo’
formare oggetto di ulteriore subappalto.
7. Qualora la natura del contratto lo consenta, e’ fatto obbligo
per la stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei
subappaltatori, sempre, in caso di microimprese e piccole imprese, e,
per le altre, in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore o in
caso di richiesta del subappaltatore. Il pagamento diretto e’
comunque subordinato alla verifica della regolarita’ contributiva e
retributiva dei dipendenti del subappaltatore. In caso di pagamento
diretto il concessionario e’ liberato dall’obbligazione solidale di
cui al comma 5.
8. Si applicano, altresi’, le disposizioni previste dai commi, 10,
11 e 17 dell’articolo 105.
Art. 175
Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia
1. Le concessioni possono essere modificate senza una nuova
procedura di aggiudicazione nei seguenti casi:
a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono
state espressamente previste nei documenti di gara iniziali in
clausole chiare, precise e inequivocabili che fissino la portata, la
natura delle eventuali modifiche, nonche’ le condizioni alle quali
possono essere impiegate. Tali clausole non possono apportare
modifiche che alterino la natura generale della concessione. In ogni
caso le medesime clausole non possono prevedere la proroga della
durata della concessione;
b) per lavori o servizi supplementari da parte del concessionario
originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nella
concessione iniziale, ove un cambiamento di concessionario risulti
impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei
requisiti di intercambiabilita’ o interoperativita’ tra
apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell’ambito
della concessione iniziale e comporti per la stazione appaltante un
notevole ritardo o un significativo aggravio dei costi;
c) ove ricorrano, contestualmente, le seguenti condizioni:
1) la necessita’ di modifica derivi da circostanze che una stazione
appaltante non ha potuto prevedere utilizzando l’ordinaria diligenza;
2) la modifica non alteri la natura generale della concessione;
d) se un nuovo concessionario sostituisce quello a cui la stazione
appaltante avevano inizialmente aggiudicato la concessione a causa di
una delle seguenti circostanze:
1) una clausola di revisione in conformita’ della lettera a);
2) al concessionario iniziale succeda, in via universale o
particolare, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese
rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore
economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti
inizialmente, purche’ cio’ non implichi altre modifiche sostanziali
al contratto e non sia finalizzato ad eludere l’applicazione del
presente codice, fatta salva l’autorizzazione del concedente, ove
richiesta sulla base della regolamentazione di settore;
3) nel caso in cui la stazione appaltante si assuma gli obblighi
del concessionario principale nei confronti dei suoi subappaltatori;
e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono
sostanziali ai sensi del comma 7.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), per le
concessioni aggiudicate dalle amministrazioni aggiudicatrici allo
scopo di svolgere un’attivita’ diversa da quelle di cui all’allegato
II, l’eventuale aumento di valore, anche in presenza di modifiche
successive, non puo’ eccedere complessivamente il 50 per cento del
valore della concessione iniziale, inteso come valore quale
risultante a seguito dell’aggiudicazione delle opere o dei servizi o
delle forniture oggetto di concessione. Le modifiche successive non
sono intese ad aggirare il presente codice.
3. Le stazioni appaltanti che hanno modificato una concessione
nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano,
conformemente a quanto disposto dall’articolo 72, un avviso nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, contenente le informazioni di
cui all’allegato XXV.
4. Le concessioni possono essere modificate senza necessita’ di una
nuova procedura di aggiudicazione, ne’ di verificare se le condizioni
di cui al comma 7, lettere da a) a d), sono rispettate se la modifica
e’ al di sotto di entrambi i valori seguenti:
a) la soglia fissata all’articolo 35, comma 1, lettera a);
b) il 10 per cento del valore della concessione iniziale.
5. La modifica di cui al comma 4 non puo’ alterare la natura
generale della concessione. In caso di piu’ modifiche successive, il
valore e’ accertato sulla base del valore complessivo netto delle
successive modifiche.
6. Ai fini del calcolo del valore di cui ai commi 1, lettere a), b)
e c), 2 e 4 il valore aggiornato e’ il valore di riferimento quando
la concessione prevede una clausola di indicizzazione. Se la
concessione non prevede una clausola di indicizzazione, il valore
aggiornato e’ calcolato tenendo conto dell’inflazione calcolata
dall’ISTAT.
7. La modifica di una concessione durante il periodo della sua
efficacia e’ considerata sostanziale, quando altera considerevolmente
gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuito. In
ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 4, una modifica e’ considerata
sostanziale se almeno una delle seguenti condizioni e’ soddisfatta:
a) la modifica introduce condizioni che, ove originariamente
previste, avrebbero consentito l’ammissione di candidati diversi da
quelli inizialmente selezionati o l’accettazione di un’offerta
diversa da quella accettata, oppure avrebbero consentito una maggiore
partecipazione alla procedura di aggiudicazione;
b) la modifica altera l’equilibrio economico della concessione a
favore del concessionario in modo non previsto dalla concessione
iniziale;
c) la modifica estende notevolmente l’ambito di applicazione della
concessione;
d) se un nuovo concessionario sostituisce quello cui la stazione
appaltante aveva inizialmente aggiudicato la concessione in casi
diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).
8. Una nuova procedura di aggiudicazione di una concessione e’
richiesta per modifiche delle condizioni di una concessione durante
il periodo della sua efficacia diverse da quelle previste ai commi 1
e 4.
Art. 176
Cessazione, revoca d’ufficio, risoluzione per inadempimento e
subentro
1. La concessione cessa quando:
a) il concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi
dell’articolo 80;
b) la stazione appaltante ha violato con riferimento al
procedimento di aggiudicazione, il diritto dell’Unione europea come
accertato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea ai sensi
dell’articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
c) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una
nuova procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 175, comma
8.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, non si applicano i termini
previsti dall’articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Nel caso in cui l’annullamento d’ufficio dipenda da vizio non
imputabile al concessionario si applica il comma 4.
4. Qualora la concessione sia risolta per inadempimento della
amministrazione aggiudicatrice ovvero quest’ultima revochi la
concessione per motivi di pubblico interesse spettano al
concessionario:
a) il valore delle opere realizzate piu’ gli oneri accessori, al
netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l’opera non abbia
ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti
dal concessionario;
b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in
conseguenza della risoluzione;
c) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari
al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero del
valore attuale della parte del servizio pari ai costi monetari della
gestione operativa previsti nel piano economico finanziario allegato
alla concessione,
5. Le somme di cui al comma 4 sono destinate prioritariamente al
soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e dei
titolari di titoli emessi ai sensi dell’articolo 185, limitatamente
alle obbligazioni emesse successivamente alla data di entrata in
vigore della presente disposizione e sono indisponibili da parte di
quest’ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti.
6. L’efficacia della revoca della concessione e’ sottoposta alla
condizione del pagamento da parte dell’amministrazione aggiudicatrice
o dell’ente aggiudicatore delle somme previste al comma 4.
7. Qualora la concessione sia risolta per inadempimento del
concessionario trova applicazione l’articolo 1453 del codice civile.
8. Nei casi che comporterebbero la risoluzione di una concessione
per cause imputabili al concessionario, la stazione appaltante
comunica per iscritto al concessionario e agli enti finanziatori
l’intenzione di risolvere il rapporto. Gli enti finanziatori, ivi
inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal
concessionario, entro novanta giorni dal ricevimento della
comunicazione, indicano un operatore economico, che subentri nella
concessione, avente caratteristiche tecniche e finanziarie
corrispondenti o analoghe a quelle previste nel bando di gara o negli
atti in forza dei quali la concessione e’ stata affidata, con
riguardo allo stato di avanzamento dell’oggetto della concessione
alla data del subentro.
9. L’operatore economico subentrante deve assicurare la ripresa
dell’esecuzione della concessione e l’esatto adempimento
originariamente richiesto al concessionario sostituito entro il
termine indicato dalla stazione appaltante. Il subentro
dell’operatore economico ha effetto dal momento in cui la stazione
appaltante vi presta il consenso.
10. Fuori dalle ipotesi di cui all’articolo 175, comma 1, lettera
d), la sostituzione del concessionario e’ limitata al tempo
necessario per l’espletamento di una nuova procedura di gara.
Art. 177
Affidamenti dei concessionari
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, i soggetti pubblici
o privati, titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici o
di forniture gia’ in essere alla data di entrata in vigore del
presente codice, non affidate con la formula della finanza di
progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo
il diritto dell’Unione europea, sono obbligati ad affidare, una quota
pari all’ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi e
forniture relativi alle concessioni di importo di importo pari o
superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni mediante
procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali e per
la stabilita’ del personale impiegato e per la salvaguardia delle
professionalita’. La restante parte puo’ essere realizzata da
societa’ in house di cui all’articolo 5 per i soggetti pubblici,
ovvero da societa’ direttamente o indirettamente controllate o
collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori
individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo
semplificato.
2. Le concessioni di cui al comma 1 gia’ in essere si adeguano alle
predette disposizioni entro ventiquattro mesi dalla data di entrata
in vigore del presente codice.
3. La verifica del rispetto del limite di cui al comma 1, pari
all’ottanta per cento, da parte dei soggetti preposti e dell’ANAC,
viene effettuata, annualmente, secondo le modalita’ indicate
dall’ANAC stessa in apposite linee guida, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. Eventuali
situazioni di squilibrio rispetto al limite indicato devono essere
riequilibrate entro l’anno successivo. Nel caso di reiterate
situazioni di squilibrio per due anni consecutivi il concedente
applica una penale in misura pari al 10 per cento dell’importo
complessivo dei lavori, servizi o forniture che avrebbero dovuto
essere affidati con procedura ad evidenza pubblica.
Art. 178
Norme in materia di concessioni autostradali e particolare regime
transitorio
1. Per le concessioni autostradali che, alla data di entrata in
vigore del presente codice, siano scadute, il concedente, che non
abbia ancora provveduto, procede alla predisposizione del bando di
gara per l’affidamento della concessione, secondo le regole di
evidenza pubblica previste dal presente codice, nel termine
perentorio di sei mesi dalla predetta data, ferma restando la
possibilita’ di affidamento in house ai sensi dell’articolo 5. Fatto
salvo quanto previsto per l’affidamento delle concessioni di cui
all’articolo 5 del presente codice, e’ vietata la proroga delle
concessioni autostradali.
2. I reciproci obblighi, per il periodo necessario al
perfezionamento della procedura di cui al comma 1, sono regolati,
sulla base delle condizioni contrattuali vigenti.
3. Per le concessioni autostradali per le quali la scadenza avviene
nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del
presente codice, il concedente avvia la procedura per
l’individuazione del concessionario subentrante, mediante gara ad
evidenza pubblica, in conformita’ alle disposizioni del presente
codice, ferma restando la possibilita’ di affidamento in house ai
sensi dell’articolo 5. Ove suddetto termine sia inferiore a
ventiquattro mesi alla data di entrata in vigore del presente codice,
la procedura di gara viene indetta nel piu’ breve tempo possibile, in
modo da evitare soluzioni di continuita’ tra i due regimi concessori.
4. Il concedente avvia le procedure ad evidenza pubblica per
l’affidamento della nuova concessione autostradale entro il termine
di ventiquattro mesi antecedente alla scadenza della concessione in
essere, ferma restando la possibilita’ di affidamento in house ai
sensi dell’articolo 5.
5. Qualora la procedura di gara non si concluda entro il termine di
scadenza della concessione, il concessionario uscente resta obbligato
a proseguire nell’ordinaria amministrazione fino al trasferimento
della gestione. Per detto periodo si applica quanto previsto al comma
2.
6. Il concedente, almeno un anno prima della data di scadenza della
concessione, effettua, in contraddittorio con il concessionario,
tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato tecnico complessivo
dell’infrastruttura ed ordina, se del caso, i necessari ripristini e
le occorrenti modificazioni dello stato dei luoghi in conformita’
degli impegni assunti convenzionalmente.
7. Per le opere assentite che il concessionario ha gia’ eseguito e
non ancora ammortizzate alla scadenza della concessione, il
concessionario uscente ha diritto ad un indennizzo di tali poste
dell’investimento, da parte del subentrante, pari al costo
effettivamente sostenuto, al netto degli ammortamenti, dei beni
reversibili non ancora ammortizzati come risultante dal bilancio di
esercizio alla data dell’anno in cui termina la concessione, e delle
variazioni eseguite ai fini regolatori. L’importo del valore di
subentro e’ a carico del concessionario subentrante.
8. Per le concessioni autostradali il rischio di cui all’articolo
3, comma 1, lettera zz), si intende comprensivo del rischio traffico.
L’amministrazione puo’ richiedere sullo schema delle convenzioni da
sottoscrivere un parere preventivo all’Autorita’ di regolazione dei
trasporti.
PARTE IV
PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO E CONTRAENTE GENERALE
Art. 179
Disciplina comune applicabile
1. Alle procedure di affidamento di cui alla presente parte si
applicano le disposizioni di cui alla parte I, III, V e VI, in quanto
compatibili.
2. Si applicano inoltre, in quanto compatibili con le previsioni
della presente parte, le disposizioni della parte II, titolo I a
seconda che l’importo dei lavori sia pari o superiore alla soglia di
cui all’articolo 35, ovvero inferiore, nonche’ le ulteriori
disposizioni della parte II indicate all’articolo 164, comma 2.
3. Le disposizioni della presente parte si applicano, in quanto
compatibili, anche ai servizi.
TITOLO I
PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO
Art. 180
Partenariato pubblico privato
1. Il contratto di partenariato e’ il contratto a titolo oneroso di
cui all’articolo 3, comma 1, lettera eee). Il contratto puo’ avere ad
oggetto anche la progettazione di fattibilita’ tecnico ed economica e
la progettazione definitiva delle opere o dei servizi connessi.
2. Nei contratti di partenariato pubblico privato, i ricavi di
gestione dell’operatore economico provengono dal canone riconosciuto
dall’ente concedente e/o da qualsiasi altra forma di contropartita
economica ricevuta dal medesimo operatore economico, anche sotto
forma di introito diretto della gestione del servizio ad utenza
esterna.
3. Nel contratto di partenariato pubblico privato il trasferimento
del rischio in capo all’operatore economico comporta l’allocazione a
quest’ultimo, oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio
di disponibilita’ o, nei casi di attivita’ redditizia verso
l’esterno, del rischio di domanda dei servizi resi, per il periodo di
gestione dell’opera come definiti, rispettivamente, dall’articolo 3,
comma 1, lettere aaa), bbb) e ccc). Il contenuto del contratto e’
definito tra le parti in modo che il recupero degli investimenti
effettuati e dei costi sostenuti dall’operatore economico, per
eseguire il lavoro o fornire il servizio, dipenda dall’effettiva
fornitura del servizio o utilizzabilita’ dell’opera o dal volume dei
servizi erogati in corrispondenza della domanda e, in ogni caso, dal
rispetto dei livelli di qualita’ contrattualizzati, purche’ la
valutazione avvenga ex ante. Con il contratto di partenariato
pubblico privato sono altresi’ disciplinati anche i rischi, incidenti
sui corrispettivi, derivanti da fatti non imputabili all’operatore
economico.
4. A fronte della disponibilita’ dell’opera o della domanda di
servizi, l’amministrazione aggiudicatrice puo’ scegliere di versare
un canone all’operatore economico che e’ proporzionalmente ridotto o
annullato nei periodi di ridotta o mancata disponibilita’ dell’opera,
nonche’ ridotta o mancata prestazione dei servizi. Tali variazioni
del canone devono, in ogni caso, essere in grado di incidere
significativamente sul valore attuale netto dell’insieme degli
investimenti, dei costi e dei ricavi dell’operatore economico.
5. L’amministrazione aggiudicatrice sceglie altresi’ che a fronte
della disponibilita’ dell’opera o della domanda di servizi, venga
corrisposta una diversa utilita’ economica comunque pattuita ex ante,
ovvero rimette la remunerazione del servizio allo sfruttamento
diretto della stessa da parte dell’operatore economico, che pertanto
si assume il rischio delle fluttuazioni negative di mercato della
domanda del servizio medesimo.
6. L’equilibrio economico finanziario, come definito all’articolo
3, comma 1, lettera fff), rappresenta il presupposto per la corretta
allocazione dei rischi di cui al comma 4. Ai soli fini del
raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara
l’amministrazione aggiudicatrice puo’ stabilire anche un prezzo
consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni
immobili che non assolvono piu’ a funzioni di interesse pubblico. A
titolo di contributo puo’ essere riconosciuto un diritto di
godimento, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente
connessa all’opera da affidare in concessione. Le modalita’ di
utilizzazione dei beni immobili sono definite dall’amministrazione
aggiudicatrice e costituiscono uno dei presupposti che determinano
l’equilibrio economico-finanziario della concessione. In ogni caso,
l’eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali
garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a
carico della pubblica amministrazione, non puo’ essere superiore al
trenta per cento del costo dell’investimento complessivo, comprensivo
di eventuali oneri finanziari.
7. La documentata disponibilita’ di un finanziamento e’ condizione
di valutazione di ammissione ad un contratto di partenariato pubblico
privato. La sottoscrizione del contratto ha luogo previa la
presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento
dell’opera. Il contratto e’ risolto di diritto ove il contratto di
finanziamento non sia perfezionato entro dodici mesi dalla
sottoscrizione del contratto.
8. Nella tipologia dei contratti di cui al comma 1 rientrano la
finanza di progetto, la concessione di costruzione e gestione, la
concessione di servizi, la locazione finanziaria di opere pubbliche,
il contratto di disponibilita’ e qualunque altra procedura di
realizzazione in partenariato di opere o servizi che presentino le
caratteristiche di cui ai commi precedenti.
Art. 181
Procedure di affidamento
1. La scelta dell’operatore economico avviene con procedure ad
evidenza pubblica anche mediante dialogo competitivo.
2. Salva l’ipotesi in cui l’affidamento abbia ad oggetto anche
l’attivita’ di progettazione come prevista dall’articolo 180, comma
1, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono all’affidamento dei
contratti ponendo a base di gara il progetto definitivo e uno schema
di contratto e di piano economico finanziario, che disciplinino
l’allocazione dei rischi tra amministrazione aggiudicatrice e
operatore economico.
3. La scelta e’ preceduta da adeguata istruttoria con riferimento
all’analisi della domanda e dell’offerta, della sostenibilita’
economico-finanziaria e economico-sociale dell’operazione, alla
natura e alla intensita’ dei diversi rischi presenti nell’operazione
di partenariato, anche utilizzando tecniche di valutazione mediante
strumenti di comparazione per verificare la convenienza del ricorso a
forme di partenariato pubblico privato in alternativa alla
realizzazione diretta tramite normali procedure di appalto.
4. L’amministrazione aggiudicatrice esercita il controllo
sull’attivita’ dell’operatore economico attraverso la predisposizione
ed applicazione di sistemi di monitoraggio, secondo modalita’
definite da linee guida adottate dall’ANAC, sentito il Ministro
dell’economia e delle finanze, entro novanta giorni dall’entrata in
vigore del presente decreto, verificando in particolare la permanenza
in capo all’operatore economico dei rischi trasferiti. L’operatore
economico e’ tenuto a collaborare ed alimentare attivamente tali
sistemi.
Art. 182
Finanziamento del progetto
1. Il finanziamento dei contratti puo’ avvenire utilizzando idonei
strumenti quali, tra gli altri, la finanza di progetto. Il
finanziamento puo’ anche riguardare il conferimento di asset
patrimoniali pubblici e privati. La remunerazione del capitale
investito e’ definita nel contratto.
2. Il contratto definisce i rischi trasferiti, le modalita’ di
monitoraggio della loro permanenza entro il ciclo di vita del
rapporto contrattuale e le conseguenze derivanti dalla anticipata
estinzione del contratto, tali da comportare la permanenza dei rischi
trasferiti in capo all’operatore economico.
3. Il verificarsi di fatti non riconducibili all’operatore
economico che incidono sull’equilibrio del piano economico
finanziario puo’ comportare la sua revisione da attuare mediante la
rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve
consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all’operatore
economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario
relative al contratto. Ai fini della tutela della finanza pubblica
strettamente connessa al mantenimento della predetta allocazione dei
rischi, nei casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con
contributo a carico dello Stato, la revisione e’ subordinata alla
previa valutazione da parte del Nucleo di consulenza per l’attuazione
delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita’
(NARS). Negli altri casi, e’ facolta’ dell’amministrazione
aggiudicatrice sottoporre la revisione alla previa valutazione del
NARS. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico
finanziario, le parti possono recedere dal contratto. All’operatore
economico spetta il valore delle opere realizzate e degli oneri
accessori, al netto degli ammortamenti e dei contributi pubblici.
Art. 183
Finanza di progetto
1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica
utilita’, ivi inclusi quelli relativi alle strutture dedicate alla
nautica da diporto, inseriti negli strumenti di programmazione
formalmente approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base
della normativa vigente, ivi inclusi i Piani dei porti, finanziabili
in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni
aggiudicatrici possono, in alternativa all’affidamento mediante
concessione ai sensi della parte III, affidare una concessione
ponendo a base di gara il progetto di fattibilita’, mediante
pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte
che contemplino l’utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a
carico dei soggetti proponenti. In ogni caso per le infrastrutture
afferenti le opere in linea, e’ necessario che le relative proposte
siano ricomprese negli strumenti di programmazione approvati dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Il bando di gara e’ pubblicato con le modalita’ di cui
all’articolo 72 ovvero di cui all’articolo 130, secondo l’importo dei
lavori, ponendo a base di gara il progetto di fattibilita’
predisposto dall’amministrazione aggiudicatrice. Il progetto di
fattibilita’ da porre a base di gara e’ redatto dal personale delle
amministrazioni aggiudicatrici in possesso dei requisiti soggettivi
necessari per la sua predisposizione in funzione delle diverse
professionalita’ coinvolte nell’approccio multidisciplinare proprio
del progetto di fattibilita’. In caso di carenza in organico di
personale idoneamente qualificato, le amministrazioni aggiudicatrici
possono affidare la redazione del progetto di fattibilita’ a soggetti
esterni, individuati con le procedure previste dal presente codice.
Gli oneri connessi all’affidamento di attivita’ a soggetti esterni
possono essere ricompresi nel quadro economico dell’opera.
3. Il bando, oltre al contenuto previsto dall’articolo 142
specifica:
a) che l’amministrazione aggiudicatrice ha la possibilita’ di
richiedere al promotore prescelto, di cui al comma 10, lettera b), di
apportare al progetto definitivo, da questi presentato, le modifiche
eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto, anche
al fine del rilascio delle concessioni demaniali marittime, ove
necessarie, e che, in tal caso, la concessione e’ aggiudicata al
promotore solo successivamente all’accettazione, da parte di
quest’ultimo, delle modifiche progettuali nonche’ del conseguente
eventuale adeguamento del piano economico-finanziario;
b) che, in caso di mancata accettazione da parte del promotore di
apportare modifiche al progetto definitivo, l’amministrazione ha
facolta’ di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in
graduatoria l’accettazione delle modifiche da apportare al progetto
definitivo presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte
al promotore e non accettate dallo stesso.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate
con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa di cui
all’articolo 95.
5. Oltre a quanto previsto dall’articolo 95, l’esame delle proposte
e’ esteso agli aspetti relativi alla qualita’ del progetto definitivo
presentato, al valore economico e finanziario del piano e al
contenuto della bozza di convenzione. Per quanto concerne le
strutture dedicate alla nautica da diporto, l’esame e la valutazione
delle proposte sono svolti anche con riferimento alla maggiore
idoneita’ dell’iniziativa prescelta a soddisfare in via combinata gli
interessi pubblici alla valorizzazione turistica ed economica
dell’area interessata, alla tutela del paesaggio e dell’ambiente e
alla sicurezza della navigazione.
6. Il bando indica i criteri, secondo l’ordine di importanza loro
attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa
tra le diverse proposte. La pubblicazione del bando, nel caso di
strutture destinate alla nautica da diporto, esaurisce gli oneri di
pubblicita’ previsti per il rilascio della concessione demaniale
marittima.
7. Il disciplinare di gara, richiamato espressamente nel bando,
indica, in particolare, l’ubicazione e la descrizione dell’intervento
da realizzare, la destinazione urbanistica, la consistenza, le
tipologie del servizio da gestire, in modo da consentire che le
proposte siano presentate secondo presupposti omogenei.
8. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in possesso dei
requisiti per i concessionari, anche associando o consorziando altri
soggetti, ferma restando l’assenza dei motivi di esclusione di cui
all’articolo 80.
9. Le offerte devono contenere un progetto definitivo, una bozza di
convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto
di credito o da societa’ di servizi costituite dall’istituto di
credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari
finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385, o da una societa’ di revisione ai sensi
dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, nonche’ la
specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, e
dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o piu’ istituti
finanziatori nel progetto. Il piano economico-finanziario, oltre a
prevedere il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione
del progetto di fattibilita’ posto a base di gara, comprende
l’importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte,
comprensivo anche dei diritti sulle opere dell’ingegno di cui
all’articolo 2578 del codice civile. L’importo complessivo delle
spese di cui al periodo precedente non puo’ superare il 2,5 per cento
del valore dell’investimento, come desumibile dal progetto di
fattibilita’ posto a base di gara. Nel caso di strutture destinate
alla nautica da diporto, il progetto definitivo deve definire le
caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro
delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da
fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto ed
i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che
il progetto puo’ avere sull’ambiente e deve essere integrato con le
specifiche richieste dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti con propri decreti.
10. L’amministrazione aggiudicatrice:
a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini
indicati nel bando;
b) redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha
presentato la migliore offerta; la nomina del promotore puo’ aver
luogo anche in presenza di una sola offerta;
c) pone in approvazione il progetto definitivo presentato dal
promotore, con le modalita’ indicate all’articolo 27, anche al fine
del successivo rilascio della concessione demaniale marittima, ove
necessaria. In tale fase e’ onere del promotore procedere alle
modifiche progettuali necessarie ai fini dell’approvazione del
progetto, nonche’ a tutti gli adempimenti di legge anche ai fini
della valutazione di impatto ambientale, senza che cio’ comporti
alcun compenso aggiuntivo, ne’ incremento delle spese sostenute per
la predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario;
d) quando il progetto non necessita di modifiche progettuali,
procede direttamente alla stipula della concessione;
e) qualora il promotore non accetti di modificare il progetto, ha
facolta’ di richiedere progressivamente ai concorrenti successivi in
graduatoria l’accettazione delle modifiche al progetto presentato dal
promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non
accettate dallo stesso.
11. La stipulazione del contratto di concessione puo’ avvenire
solamente a seguito della conclusione, con esito positivo, della
procedura di approvazione del progetto definitivo e della
accettazione delle modifiche progettuali da parte del promotore,
ovvero del diverso concorrente aggiudicatario. Il rilascio della
concessione demaniale marittima, ove necessaria, avviene sulla base
del progetto definitivo, redatto in conformita’ al progetto di
fattibilita’ approvato.
12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un
soggetto diverso dal promotore, quest’ultimo ha diritto al pagamento,
a carico dell’aggiudicatario, dell’importo delle spese di cui al
comma 9, terzo periodo.
13. Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui all’articolo 93
e da un’ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari al 2,5
per cento del valore dell’investimento, come desumibile dallo
progetto di fattibilita’ posto a base di gara. Il soggetto
aggiudicatario e’ tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui
all’articolo 103. Dalla data di inizio dell’esercizio del servizio,
da parte del concessionario e’ dovuta una cauzione a garanzia delle
penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli
obblighi contrattuali relativi alla gestione dell’opera, da prestarsi
nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio
e con le modalita’ di cui all’articolo 103; la mancata presentazione
di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.
14. Si applicano, ove necessario, le disposizioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive
modificazioni.
15. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni
aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di
lavori pubblici o di lavori di pubblica utilita’, incluse le
strutture dedicate alla nautica da diporto, non presenti negli
strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione
aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta
contiene un progetto di fattibilita’, una bozza di convenzione, il
piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al
comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del
servizio e della gestione. Nel caso di strutture destinate alla
nautica da diporto, il progetto di fattibilita’ deve definire le
caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori e del quadro
delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da
fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto e
i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che
il progetto puo’ avere sull’ambiente e deve essere integrato con le
specifiche richieste dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti con propri decreti. Il piano economico-finanziario
comprende l’importo delle spese sostenute per la predisposizione
della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere
dell’ingegno di cui all’articolo 2578 del codice civile. La proposta
e’ corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei
requisiti di cui al comma 17, dalla cauzione di cui all’articolo 103,
e dall’impegno a prestare una cauzione nella misura dell’importo di
cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara.
L’amministrazione aggiudicatrice valuta, entro il termine perentorio
di tre mesi, la fattibilita’ della proposta. A tal fine
l’amministrazione aggiudicatrice puo’ invitare il proponente ad
apportare al progetto di fattibilita’ le modifiche necessarie per la
sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche
richieste, la proposta non puo’ essere valutata positivamente. Il
progetto di fattibilita’ eventualmente modificato, e’ inserito negli
strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione
aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed e’ posto in
approvazione con le modalita’ previste per l’approvazione di
progetti; il proponente e’ tenuto ad apportare le eventuali ulteriori
modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto,
il progetto si intende non approvato. Il progetto di fattibilita’
approvato e’ posto a base di gara, alla quale e’ invitato il
proponente. Nel bando l’amministrazione aggiudicatrice puo’ chiedere
ai concorrenti, compreso il proponente, la presentazione di eventuali
varianti al progetto. Nel bando e’ specificato che il promotore puo’
esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il
promotore, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8,
e presentare un’offerta contenente una bozza di convenzione, il piano
economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma
9, primo periodo, la specificazione delle caratteristiche del
servizio e della gestione, nonche’ le eventuali varianti al progetto
di fattibilita’; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il
promotore non risulta aggiudicatario, puo’ esercitare, entro quindici
giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, il diritto di
prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad
adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni
offerte dall’aggiudicatario. Se il promotore non risulta
aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento,
a carico dell’aggiudicatario, dell’importo delle spese per la
predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il
promotore esercita la prelazione, l’originario aggiudicatario ha
diritto al pagamento, a carico del promotore, dell’importo delle
spese per la predisposizione dell’offerta nei limiti di cui al comma
9.
16. La proposta di cui al comma 15, primo periodo, puo’ riguardare,
in alternativa alla concessione, la locazione finanziaria di cui
all’articolo 187.
17. Possono presentare le proposte di cui al comma 15, primo
periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8,
nonche’ i soggetti con i requisiti per partecipare a procedure di
affidamento di contratti pubblici anche per servizi di progettazione
eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con
gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica
utilita’ rientra tra i settori ammessi di cui all’articolo 1, comma
1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
nell’ambito degli scopi di utilita’ sociale e di promozione dello
sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla
presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui
al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.
18. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilita’ e il
coinvolgimento del sistema bancario nell’operazione, si applicano in
quanto compatibili le disposizioni contenute all’articolo 185.
19. Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 15 e 17, i soggetti
che hanno presentato le proposte possono recedere dalla composizione
dei proponenti in ogni fase della procedura fino alla pubblicazione
del bando di gara purche’ tale recesso non faccia venir meno la
presenza dei requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la
mancanza dei requisiti in capo a singoli soggetti comporta
l’esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la validita’ della
proposta, a condizione che i restanti componenti posseggano i
requisiti necessari per la qualificazione.
20. Ai sensi dell’articolo 2 del presente codice, per quanto
attiene alle strutture dedicate alla nautica da diporto, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria
normativa ai principi previsti dal presente articolo.
Art. 184
Societa’ di progetto
1. Il bando di gara per l’affidamento di una concessione per la
realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo
servizio di pubblica utilita’ deve prevedere che l’aggiudicatario ha
la facolta’, dopo l’aggiudicazione, di costituire una societa’ di
progetto in forma di societa’ per azioni o a responsabilita’
limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l’ammontare
minimo del capitale sociale della societa’. In caso di concorrente
costituito da piu’ soggetti, nell’offerta e’ indicata la quota di
partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. Le predette
disposizioni si applicano anche alla gara di cui all’articolo 183. La
societa’ cosi’ costituita diventa la concessionaria subentrando nel
rapporto di concessione all’aggiudicatario senza necessita’ di
approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione
di contratto. Il bando di gara puo’, altresi’, prevedere che la
costituzione della societa’ sia un obbligo dell’aggiudicatario.
2. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle
societa’ disciplinate dal comma 1 si intendono realizzati e prestati
in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette
societa’ ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei
requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari.
Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e
contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei lavori o dei
servizi a soggetti terzi.
3. Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non costituisce
cessione del contratto, la societa’ di progetto diventa la
concessionaria a titolo originario e sostituisce l’aggiudicatario in
tutti i rapporti con l’amministrazione concedente. Nel caso di
versamento di un prezzo in corso d’opera da parte della pubblica
amministrazione, i soci della societa’ restano solidalmente
responsabili con la societa’ di progetto nei confronti
dell’amministrazione per l’eventuale rimborso del contributo
percepito. In alternativa, la societa’ di progetto puo’ fornire alla
pubblica amministrazione garanzie bancarie e assicurative per la
restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d’opera,
liberando in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla data
di emissione del certificato di collaudo dell’opera. Il contratto di
concessione stabilisce le modalita’ per l’eventuale cessione delle
quote della societa’ di progetto, fermo restando che i soci che hanno
concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a
partecipare alla societa’ e a garantire, nei limiti di cui sopra, il
buon adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data di
emissione del certificato di collaudo dell’opera. L’ingresso nel
capitale sociale della societa’ di progetto e lo smobilizzo delle
partecipazioni da parte di banche e altri investitori istituzionali
che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione
possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento.
Art. 185
Emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle
societa’ di progetto
1. Al fine di realizzare una singola infrastruttura o un nuovo
servizio di pubblica utilita’, le societa’ di progetto di cui
all’articolo 184 nonche’ le societa’ titolari di un contratto di
partenariato pubblico privato ai sensi dell’articolo 3, comma 1,
lettere eee), possono emettere obbligazioni e titoli di debito, anche
in deroga ai limiti di cui agli articoli 2412 e 2483 del codice
civile, purche’ destinati alla sottoscrizione da parte degli
investitori qualificati come definiti ai sensi dell’articolo 100 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fermo restando che sono
da intendersi inclusi in ogni caso tra i suddetti investitori
qualificati altresi’ le societa’ ed altri soggetti giuridici
controllati da investitori qualificati ai sensi dell’articolo 2359
del codice civile; detti obbligazioni e titoli di debito possono
essere dematerializzati e non possono essere trasferiti a soggetti
che non siano investitori qualificati come sopra definiti. In
relazione ai titoli emessi ai sensi del presente articolo non si
applicano gli articoli 2413, 2414-bis, commi primo e secondo, e da
2415 a 2420 del codice civile.
2. La documentazione di offerta deve riportare chiaramente ed
evidenziare distintamente un avvertimento circa l’elevato profilo di
rischio associato all’operazione.
3. Le obbligazioni e i titoli di debito, sino all’avvio della
gestione dell’infrastruttura da parte del concessionario ovvero fino
alla scadenza delle obbligazioni e dei titoli medesimi, possono
essere garantiti dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi
privati, secondo le modalita’ definite con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle
societa’ operanti nella gestione dei servizi di cui all’articolo
3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, alle societa’
titolari delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture di
trasporto di gas e delle concessioni di stoccaggio di cui agli
articoli 9 e 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, alle
societa’ titolari delle autorizzazioni alla costruzione di
infrastrutture facenti parte del Piano di sviluppo della rete di
trasmissione nazionale dell’energia elettrica, alle societa’ titolari
delle autorizzazioni per la realizzazione di reti di comunicazione
elettronica di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e
alle societa’ titolari delle licenze individuali per l’installazione
e la fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche di cui al
predetto decreto n. 259 del 2003, nonche’ a quelle titolari delle
autorizzazioni di cui all’articolo 46 de1 decreto-legge 1º ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222. Per le finalita’ relative al presente comma, il decreto
di cui al comma 3 e’ adottato di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico.
5. Le garanzie, reali e personali e di qualunque altra natura
incluse le cessioni di credito a scopo di garanzia che assistono le
obbligazioni e i titoli di debito possono essere costituite in favore
dei sottoscrittori o anche di un loro rappresentante che sara’
legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti
i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie
medesime.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non pregiudicano
quanto previsto all’articolo 194, comma 12, del presente codice, in
relazione alla facolta’ del contraente generale di emettere
obbligazioni secondo quanto ivi stabilito.
Art. 186
Privilegio sui crediti
1. I crediti dei soggetti che finanziano o rifinanziano, a
qualsiasi titolo, anche tramite la sottoscrizione di obbligazioni e
titoli similari, la realizzazione di lavori pubblici, di opere di
interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio
generale, ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile,
sui beni mobili, ivi inclusi i crediti, del concessionario e delle
societa’ di progetto che siano concessionarie o affidatarie di
contratto di partenariato pubblico privato o contraenti generali, ai
sensi dell’articolo 175, comma 1, lettera d).
2. Il privilegio, a pena di nullita’, deve risultare da atto
scritto. Nell’atto devono essere esattamente descritti i finanziatori
originari dei crediti, il debitore, l’ammontare in linea capitale del
finanziamento o della linea di credito, nonche’ gli elementi che
costituiscono il finanziamento.
3. L’opponibilita’ ai terzi del privilegio sui beni e’ subordinata
alla trascrizione, nel registro indicato dall’articolo 1524, comma 2,
del codice civile, dell’atto dal quale il privilegio risulta. Della
costituzione del privilegio e’ dato avviso mediante pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana; dall’avviso
devono risultare gli estremi della avvenuta trascrizione. La
trascrizione e la pubblicazione devono essere effettuate presso i
competenti uffici del luogo ove ha sede l’impresa finanziata.
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1153 del codice
civile, il privilegio puo’ essere esercitato anche nei confronti dei
terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello
stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell’ipotesi in cui
non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo
acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.
Art. 187
Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità
1. Per la realizzazione, l’acquisizione ed il completamento di
opere pubbliche o di pubblica utilita’ i committenti tenuti
all’applicazione del presente codice possono avvalersi anche del
contratto di locazione finanziaria, che costituisce appalto pubblico
di lavori, salvo che questi ultimi abbiano un carattere meramente
accessorio rispetto all’oggetto principale del contratto medesimo.
2. Nei casi di cui al comma 1, il bando, ferme le altre indicazioni
previste dal presente codice, determina i requisiti soggettivi,
funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di
partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell’opera,
i costi, i tempi e le garanzie dell’operazione, nonche’ i parametri
di valutazione tecnica ed economico-finanziaria dell’offerta
economicamente piu’ vantaggiosa.
3. L’offerente di cui al comma 2 puo’ essere anche una associazione
temporanea costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto
realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica
obbligazione assunta, ovvero un contraente generale. In caso di
fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa
impeditiva all’adempimento dell’obbligazione da parte di uno dei due
soggetti costituenti l’associazione temporanea di imprese, l’altro
puo’ sostituirlo, con l’assenso del committente, con altro soggetto
avente medesimi requisiti e caratteristiche.
4. L’adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in
ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione e
dalla eventuale gestione funzionale dell’opera secondo le modalita’
previste.
5. Il soggetto finanziatore, autorizzato ai sensi del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni,
deve dimostrare alla stazione appaltante che dispone, se del caso
avvalendosi delle capacita’ di altri soggetti, anche in associazione
temporanea con un soggetto realizzatore, dei mezzi necessari ad
eseguire l’appalto. L’offerente puo’ anche essere un contraente
generale.
6. La stazione appaltante pone a base di gara almeno un progetto di
fattibilita’. L’aggiudicatario provvede alla predisposizione dei
successivi livelli progettuali e dall’esecuzione dell’opera.
7. L’opera oggetto del contratto di locazione finanziaria puo’
seguire il regime di opera pubblica ai fini urbanistici, edilizi ed
espropriativi; l’opera puo’ essere realizzata su area nella
disponibilita’ dell’aggiudicatario.
Art. 188
Contratto di disponibilità
1. L’affidatario del contratto di disponibilita’ e’ retribuito con
i seguenti corrispettivi, soggetti ad adeguamento monetario secondo
le previsioni del contratto:
a) Un canone di disponibilita’, da versare soltanto in
corrispondenza alla effettiva disponibilita’ dell’opera; il canone e’
proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o nulla
disponibilita’ della stessa per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo
non rientrante tra i rischi a carico dell’amministrazione
aggiudicatrice ai sensi del comma 3;
b) l’eventuale riconoscimento di un contributo in corso d’opera,
comunque non superiore al cinquanta per cento del costo di
costruzione dell’opera, in caso di trasferimento della proprieta’
dell’opera all’amministrazione aggiudicatrice;
c) un eventuale prezzo di trasferimento, parametrato, in relazione
ai canoni gia’ versati e all’eventuale contributo in corso d’opera di
cui alla precedente lettera b), al valore di mercato residuo
dell’opera, da corrispondere, al termine del contratto, in caso di
trasferimento della proprieta’ dell’opera all’amministrazione
aggiudicatrice.
2. L’affidatario assume il rischio della costruzione e della
gestione tecnica dell’opera per il periodo di messa a disposizione
dell’amministrazione aggiudicatrice. Il contratto determina le
modalita’ di ripartizione dei rischi tra le parti, che possono
comportare variazioni dei corrispettivi dovuti per gli eventi
incidenti sul progetto, sulla realizzazione o sulla gestione tecnica
dell’opera, derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti
cogenti di pubbliche autorita’. Salvo diversa determinazione
contrattuale e fermo restando quanto previsto dal comma 5, i rischi
sulla costruzione e gestione tecnica dell’opera derivanti da mancato
o ritardato rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla osta e ogni
altro atto di natura amministrativa sono a carico del soggetto
aggiudicatore.
3. Il bando di gara e’ pubblicato con le modalita’ di cui
all’articolo 72 ovvero di cui all’articolo 130, secondo l’importo del
contratto, ponendo a base di gara il progetto di fattibilita’ tecnico
ed economica predisposto dall’amministrazione aggiudicatrice, che
indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali che
deve assicurare l’opera costruita e le modalita’ per determinare la
riduzione del canone di disponibilita’, nei limiti di cui al comma 6.
Le offerte devono contenere un progetto di fattibilita’ rispondente
alle caratteristiche indicate in sede di gara e sono corredate dalla
garanzia di cui all’articolo 93; il soggetto aggiudicatario e’ tenuto
a prestare la cauzione definitiva di cui all’articolo 103. Dalla data
di inizio della messa a disposizione da parte dell’affidatario e’
dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o
inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla
messa a disposizione dell’opera, da prestarsi nella misura del dieci
per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalita’
di cui all’articolo 103; la mancata presentazione di tale cauzione
costituisce grave inadempimento contrattuale. L’amministrazione
aggiudicatrice valuta le offerte presentate con il criterio
dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa di cui all’articolo 95.
Il bando indica i criteri, secondo l’ordine di importanza loro
attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa
tra le diverse offerte. Gli oneri connessi agli eventuali espropri
sono considerati nel quadro economico degli investimenti e finanziati
nell’ambito del contratto di disponibilita’.
4. Al contratto di disponibilita’ si applicano le disposizioni
previste dal presente codice in materia di requisiti generali di
partecipazione alle procedure di affidamento e di qualificazione
degli operatori economici.
5. Il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le eventuali
varianti in corso d’opera sono redatti a cura dell’affidatario;
l’affidatario ha la facolta’ di introdurre le eventuali varianti
finalizzate ad una maggiore economicita’ di costruzione o gestione,
nel rispetto del progetto di fattibilita’ tecnica-economica e delle
norme e provvedimenti di pubbliche autorita’ vigenti e sopravvenuti;
l progetto definitivo, il progetto esecutivo e le varianti in corso
d’opera sono ad ogni effetto approvati dall’affidatario, previa
comunicazione all’amministrazione aggiudicatrice la quale puo’, entro
trenta giorni, motivatamente opporsi ove non rispettino il capitolato
prestazionale e, ove prescritto, alle terze autorita’ competenti. Il
rischio della mancata o ritardata approvazione da parte di terze
autorita’ competenti della progettazione e delle eventuali varianti
e’ a carico dell’affidatario. L’amministrazione aggiudicatrice puo’
attribuire all’affidatario il ruolo di autorita’ espropriante ai
sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
6. L’attivita’ di collaudo, posta in capo alla stazione appaltante,
verifica la realizzazione dell’opera al fine di accertare il puntuale
rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni
cogenti e puo’ proporre all’amministrazione aggiudicatrice, a questi
soli fini, modificazioni, varianti e rifacimento di lavori eseguiti
ovvero, sempre che siano assicurate le caratteristiche funzionali
essenziali, la riduzione del canone di disponibilita’. Il contratto
individua, anche a salvaguardia degli enti finanziatori e dei
titolari di titoli emessi ai sensi dell’articolo 186 del presente
codice, il limite di riduzione del canone di disponibilita’ superato
il quale il contratto e’ risolto. L’adempimento degli impegni
dell’amministrazione aggiudicatrice resta in ogni caso condizionato
al positivo controllo della realizzazione dell’opera e dalla messa a
disposizione della stessa secondo le modalita’ previste dal contratto
di disponibilita’.
Art. 189
Interventi di sussidiarietà orizzontale
1. Le aree riservate al verde pubblico urbano e gli immobili di
origine rurale, riservati alle attivita’ collettive sociali e
culturali di quartiere, con esclusione degli immobili ad uso
scolastico e sportivo, ceduti al comune nell’ambito delle convenzioni
e delle norme previste negli strumenti urbanistici attuativi,
comunque denominati, possono essere affidati in gestione, per quanto
concerne la manutenzione, con diritto di prelazione ai cittadini
residenti nei comprensori oggetto delle suddette convenzioni e su cui
insistono i suddetti beni o aree, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, trasparenza e parita’ di trattamento. A tal fine i
cittadini residenti costituiscono un consorzio del comprensorio che
raggiunga almeno il 66 per cento della proprieta’ della
lottizzazione. Le regioni e i comuni possono prevedere incentivi alla
gestione diretta delle aree e degli immobili di cui al presente comma
da parte dei cittadini costituiti in consorzi anche mediante
riduzione dei tributi propri.
2. Per la realizzazione di opere di interesse locale, gruppi di
cittadini organizzati possono formulare all’ente locale territoriale
competente proposte operative di pronta realizzabilita’, nel rispetto
degli strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia
degli strumenti urbanistici adottati, indicando nei costi e di mezzi
di finanziamento, senza oneri per l’ente medesimo. L’ente locale
provvede sulla proposta, con il coinvolgimento, se necessario, di
eventuali soggetti, enti ed uffici interessati, fornendo prescrizioni
ed assistenza. Gli enti locali possono predisporre apposito
regolamento per disciplinare le attivita’ ed i processi di cui al
presente comma.
3. Decorsi due mesi dalla presentazione della proposta, la proposta
stessa si intende respinta. Entro il medesimo termine l’ente locale
puo’, con motivata delibera, disporre l’approvazione delle proposte
formulate ai sensi del comma 2, regolando altresi’ le fasi essenziali
del procedimento di realizzazione e i tempi di esecuzione. La
realizzazione degli interventi di cui ai commi da 2 a 5 che
riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o
paesaggistico-ambientale e’ subordinata al preventivo rilascio del
parere o dell’autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge
vigenti. Si applicano in particolare le disposizioni del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42.
4. Le opere realizzate sono acquisite a titolo originario al
patrimonio indisponibile dell’ente competente.
5. La realizzazione delle opere di cui al comma 2 non puo’ in ogni
caso dare luogo ad oneri fiscali ed amministrativi a carico del
gruppo attuatore, fatta eccezione per l’imposta sul valore aggiunto.
Le spese per la formulazione delle proposte e la realizzazione delle
opere sono, fino alla attuazione del federalismo fiscale, ammesse in
detrazione dall’imposta sul reddito dei soggetti che le hanno
sostenute, nella misura del 36 per cento, nel rispetto dei limiti di
ammontare e delle modalita’ di cui all’articolo 1 della legge 27
dicembre 1997, n. 449 e relativi provvedimenti di attuazione, e per
il periodo di applicazione delle agevolazioni previste dal medesimo
articolo 1. Successivamente, ne sara’ prevista la detrazione dai
tributi propri dell’ente competente.
6. Restano ferme le disposizioni recate dall’articolo 43, commi 1,
2, e 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di
valorizzazione e incremento del patrimonio delle aree verdi urbane.
Art. 190
Baratto amministrativo
1. Gli enti territoriali possono definire con apposita delibera i
criteri e le condizioni per la realizzazione di contratti di
partenariato sociale, sulla base di progetti presentati da cittadini
singoli o associati, purche’ individuati in relazione ad un preciso
ambito territoriale. I contratti possono riguardare la pulizia, la
manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero
la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere,
interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalita’ di
interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati. In
relazione alla tipologia degli interventi, gli enti territoriali
individuano riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo
di attivita’ svolta dal privato o dalla associazione ovvero comunque
utili alla comunita’ di riferimento in un’ottica di recupero del
valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa.
Art. 191
Cessione di immobili in cambio di opere
1. Il bando di gara puo’ prevedere a titolo di corrispettivo,
totale o parziale, il trasferimento all’affidatario della proprieta’
di beni immobili appartenenti all’amministrazione aggiudicatrice,
gia’ indicati nel programma triennale per i lavori o nell’avviso di
pre informazione per i servizi e le forniture e che non assolvono
piu’, secondo motivata valutazione della amministrazione
aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore, funzioni di pubblico
interesse.
2. Possono formare oggetto di trasferimento anche i beni immobili
gia’ inclusi in programmi di dismissione, purche’ prima della
pubblicazione del bando o avviso per l’alienazione, ovvero se la
procedura di dismissione ha avuto esito negativo.
3. Il bando di gara puo’ prevedere che il trasferimento della
proprieta’ dell’immobile e la conseguente immissione in possesso
dello stesso avvengano in un momento anteriore a quello
dell’ultimazione dei lavori, previa presentazione di idonea polizza
fideiussoria per un valore pari al valore dell’immobile medesimo. La
garanzia fideiussoria, rilasciata con le modalita’ previste per il
rilascio della cauzione provvisoria, prevede espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma
2 del codice civile, nonche’ l’operativita’ della garanzia medesima
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante. La fideiussione e’ progressivamente svincolata con le
modalita’ previste con riferimento alla cauzione definitiva.
TITOLO II
IN HOUSE
Art. 192
Regime speciale degli affidamenti in house
1. E’ istituito presso l’ANAC, anche al fine di garantire adeguati
livelli di pubblicita’ e trasparenza nei contratti pubblici, l’elenco
delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che
operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie
societa’ in house di cui all’articolo 5. L’iscrizione nell’elenco
avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l’esistenza dei
requisiti, secondo le modalita’ e i criteri che l’Autorita’ definisce
con proprio atto. La domanda di iscrizione consente alle
amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la
propria responsabilita’, di effettuare affidamenti diretti dei
contratti all’ente strumentale. Resta fermo l’obbligo di
pubblicazione degli atti connessi all’affidamento diretto medesimo
secondo quanto previsto al comma 3.
2. Ai fini dell’affidamento in house di un contratto avente ad
oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le
stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla
congruita’ economica dell’offerta dei soggetti in house, avuto
riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella
motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del
mancato ricorso al mercato, nonche’ dei benefici per la collettivita’
della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli
obiettivi di universalita’ e socialita’, di efficienza, di
economicita’ e di qualita’ del servizio, nonche’ di ottimale impiego
delle risorse pubbliche.
3. Sul profilo del committente nella sezione Amministrazione
trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformita’ alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in
formato open-data, tutti gli atti connessi all’affidamento degli
appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell’ambito
del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell’articolo 162.
Art. 193
Societa’ pubblica di progetto
1. Ove il progetto di fattibilita’ dell’amministrazione
aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore, preveda, ai fini della
migliore utilizzazione dell’infrastruttura e dei beni connessi,
l’attivita’ coordinata di piu’ soggetti pubblici, si procede
attraverso la stipula di un accordo di programma tra i soggetti
pubblici stessi e, ove opportuno attraverso la costituzione di una
societa’ pubblica di progetto, senza scopo di lucro, anche
consortile, partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri
soggetti pubblici interessati. Alla societa’ pubblica di progetto
sono attribuite le competenze necessarie alla realizzazione
dell’opera e delle opere strumentali o connesse, nonche’ alla
espropriazione delle aree interessate, e all’utilizzazione delle
stesse e delle altre fonti di autofinanziamento indotte
dall’infrastruttura. La societa’ pubblica di progetto e’ autorita’
espropriante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita’ di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
La societa’ pubblica di progetto realizza l’intervento in nome
proprio e per conto dei propri soci emandanti, avvalendosi dei
finanziamenti per esso deliberati, operando anche al fine di ridurre
il costo per la pubblica finanza.
2. Per lo svolgimento delle competenze di cui al secondo periodo
del comma 1, le societa’ pubbliche di progetto applicano le
disposizioni del presente codice.
3. Alla societa’ pubblica di progetto possono partecipare le camere
di commercio, industria e artigianato e le fondazioni bancarie.
4. La societa’ pubblica di progetto e’ istituita allo scopo di
garantire il coordinamento tra i soggetti pubblici volto a promuovere
la realizzazione ed eventualmente la gestione dell’infrastruttura, e
a promuovere altresi’ la partecipazione al finanziamento; la societa’
e’ organismo di diritto pubblico e soggetto aggiudicatore ai sensi
del presente codice.
5. Gli enti pubblici interessati alla realizzazione di
un’infrastruttura possono partecipare, tramite accordo di programma,
al finanziamento della stessa, anche attraverso la cessione al
soggetto aggiudicatore ovvero alla societa’ pubblica di progetto di
beni immobili di proprieta’ o allo scopo espropriati con risorse
finanziarie proprie.
6. Ai fini del finanziamento di cui al comma 5, gli enti pubblici
possono contribuire per l’intera durata del piano
economico-finanziario al soggetto aggiudicatore o alla societa’
pubblica di progetto, devolvendo alla stessa i proventi di propri
tributi o diverse fonti di reddito, fra cui:
a) da parte dei comuni, i ricavi derivanti dai flussi aggiuntivi di
oneri di urbanizzazione o infrastrutturazione e IMU, indotti dalla
infrastruttura;
b) da parte della camera di commercio, industria e artigianato, una
quota della tassa di iscrizione, allo scopo aumentata, ai sensi della
legge 29 dicembre 1993, n. 580.
7. La realizzazione di infrastrutture costituisce settore ammesso,
verso il quale le fondazioni bancarie possono destinare il reddito,
nei modi e nelle forme previste dalle norme in vigore.
8. I soggetti privati interessati alla realizzazione di
un’infrastruttura possono contribuire alla stessa attraverso la
cessione di immobili di loro proprieta’ o impegnandosi a contribuire
alla spesa, a mezzo di apposito accordo procedimentale.
TITOLO III
CONTRAENTE GENERALE
Art. 194
Affidamento a contraente generale
1. Con il contratto di affidamento unitario a contraente generale,
il soggetto aggiudicatore affida ad un soggetto dotato di adeguata
capacita’ organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria la
realizzazione con qualsiasi mezzo dell’opera, nel rispetto delle
esigenze specificate nel progetto definitivo redatto dal soggetto
aggiudicatore e posto a base di gara, ai sensi dell’articolo 195,
comma 2, a fronte di un corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo
l’ultimazione dei lavori.
2. Il contraente generale provvede:
a) alla predisposizione del progetto esecutivo e alle attivita’
tecnico amministrative occorrenti al soggetto aggiudicatore per
pervenire all’approvazione dello stesso;
b) all’acquisizione delle aree di sedime; la delega di cui
all’articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 2001, n. 327, in assenza di un concessionario, puo’ essere
accordata al contraente generale;
c) all’esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori;
d) al prefinanziamento, in tutto o in parte, dell’opera da
realizzare;
e) ove richiesto, all’individuazione delle modalita’ gestionali
dell’opera e di selezione dei soggetti gestori;
f) all’indicazione, al soggetto aggiudicatore, del piano degli
affidamenti, delle espropriazioni, delle forniture di materiale e di
tutti gli altri elementi utili a prevenire le infiltrazioni della
criminalita’, secondo le forme stabilite tra quest’ultimo e gli
organi competenti in materia.
3. Il soggetto aggiudicatore provvede:
a) all’approvazione del progetto esecutivo e delle varianti;
b) alla nomina, con le procedure di cui all’articolo 31, comma 1,
del direttore dei lavori e dei collaudatori, nonche’ provvede
all’alta sorveglianza sulla realizzazione delle opere, assicurando un
costante monitoraggio dei lavori anche tramite un comitato permanente
costituito da suoi rappresentanti e rappresentanti del contraente;
c) al collaudo delle stesse;
d) alla stipulazione di appositi accordi con gli organi competenti
in materia di sicurezza nonche’ di prevenzione e repressione della
criminalita’, finalizzati alla verifica preventiva del programma di
esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte
le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano,
in ogni caso prevedendo l’adozione di protocolli di legalita’ che
comportino clausole specifiche di impegno, da parte dell’impresa
aggiudicataria, a denunciare eventuali tentativi di estorsione, con
la possibilita’ di valutare il comportamento dell’aggiudicatario ai
fini della successiva ammissione a procedure ristrette della medesima
stazione appaltante in caso di mancata osservanza di tali
prescrizioni. Le prescrizioni a cui si uniformano gli accordi di
sicurezza sono vincolanti per i soggetti aggiudicatori e per
l’impresa aggiudicataria, che e’ tenuta a trasferire i relativi
obblighi a carico delle imprese interessate a qualunque titolo alla
realizzazione dei lavori. Le misure di monitoraggio per la
prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa
comprendono il controllo dei flussi finanziari connessi alla
realizzazione dell’opera, inclusi quelli concernenti risorse
totalmente o parzialmente a carico dei promotori ai sensi
dell’articolo 183 e quelli derivanti dalla attuazione di ogni altra
modalita’ di finanza di progetto. Gli oneri connessi al monitoraggio
finanziario sono ricompresi nell’aliquota forfettaria di cui al comma
20.
4. Il contraente generale risponde nei confronti del soggetto
aggiudicatore della corretta e tempestiva esecuzione dell’opera,
secondo le successive previsioni del presente capo. I rapporti tra
soggetto aggiudicatore e contraente generale sono regolati dalle
norme della parte I e della parte II che costituiscono attuazione
della direttiva 2014/24/UE o dalle norme della parte III, dagli atti
di gara e dalle norme del codice civile regolanti l’appalto.
5. Alle varianti del progetto affidato al contraente generale non
si applica l’articolo 63; esse sono regolate dalle norme della parte
II, che costituiscono attuazione della direttiva 2014/24/UE o dalle
norme della parte III e dalle disposizioni seguenti:
a) restano a carico del contraente generale le eventuali varianti
necessarie ad emendare i vizi o integrare le omissioni del progetto
esecutivo redatto dallo stesso e approvato dal soggetto
aggiudicatore, mentre restano a carico del soggetto aggiudicatore le
eventuali varianti indotte da forza maggiore o sopravvenute
prescrizioni di legge o di enti terzi o comunque richieste dal
soggetto aggiudicatore;
b) al di fuori dei casi di cui alla lettera a), il contraente
generale puo’ proporre al soggetto aggiudicatore le varianti
progettuali o le modifiche tecniche ritenute dallo stesso utili a
ridurre il tempo o il costo di realizzazione delle opere; il soggetto
aggiudicatore puo’ rifiutare la approvazione delle varianti o
modifiche tecniche ove queste non rispettino le specifiche tecniche e
le esigenze del soggetto aggiudicatore, specificate nel progetto
posto a base di gara, o comunque determinino peggioramento della
funzionalita’, durabilita’, manutenibilita’ e sicurezza delle opere,
ovvero comportino maggiore spesa a carico del soggetto aggiudicatore
o ritardo del termine di ultimazione.
6. Il contraente generale provvede alla esecuzione unitaria delle
attivita’ di cui al comma 2 direttamente ovvero, se costituito da
piu’ soggetti, a mezzo della societa’ di progetto di cui al comma 10;
i rapporti del contraente generale con i terzi sono rapporti di
diritto privato, a cui non si applica il presente codice, salvo
quanto previsto nel presente capo. Al contraente generale che sia
esso stesso amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore si
applicano le sole disposizioni di cui alla parte I e alla parte II,
titolo I che costituiscono attuazione della direttiva 2014/24, ovvero
di cui alla parte III.
7. Il contraente generale puo’ eseguire i lavori affidati
direttamente, nei limiti della qualificazione posseduta, ovvero
mediante affidamento a soggetti terzi. I terzi affidatari di lavori
del contraente generale devono a loro volta possedere i requisiti di
qualificazione previsti dall’articolo 84, e possono sub affidare i
lavori nei limiti e alle condizioni previste per gli appaltatori di
lavori pubblici; ai predetti sub-affidamenti si applica l’articolo
105.
8. L’affidamento al contraente generale, nonche’ gli affidamenti e
sub affidamenti di lavori del contraente generale, sono soggetti alle
verifiche antimafia, con le modalita’ previste per i lavori pubblici.
9. Il soggetto aggiudicatore verifica, prima di effettuare
qualsiasi pagamento a favore del contraente generale, compresa
l’emissione di eventuali stati di avanzamento lavori, il regolare
adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso
i propri affidatari: ove risulti l’inadempienza del contraente
generale, il soggetto aggiudicatore applica una detrazione sui
successivi pagamenti e procede al pagamento diretto all’affidatario,
nonche’ applica le eventuali diverse sanzioni previste nel contratto.
10. Per il compimento delle proprie prestazioni il contraente
generale, ove composto da piu’ soggetti, costituisce una societa’ di
progetto in forma di societa’, anche consortile, per azioni o a
responsabilita’ limitata. La societa’ e’ regolata dall’articolo 184 e
dalle successive disposizioni del presente articolo. Alla societa’
possono partecipare, oltre ai soggetti componenti il contraente
generale, istituzioni finanziarie, assicurative e tecnico operative
preventivamente indicate in sede di gara. La societa’ cosi’
costituita subentra nel rapporto al contraente generale senza alcuna
autorizzazione, salvo le verifiche antimafia e senza che il subentro
costituisca cessione di contratto; salvo diversa previsione del
contratto, i soggetti componenti il contraente generale restano
solidalmente responsabili con la societa’ di progetto nei confronti
del soggetto aggiudicatore per la buona esecuzione del contratto. In
alternativa, la societa’ di progetto puo’ fornire al soggetto
aggiudicatore garanzie bancarie e assicurative per la restituzione
delle somme percepite in corso d’opera, liberando in tal modo i soci.
Tali garanzie cessano alla data di emissione del certificato di
collaudo dell’opera. Il capitale minimo della societa’ di progetto e’
indicato nel bando di gara.
11. Il contratto stabilisce le modalita’ per la eventuale cessione
delle quote della societa’ di progetto, fermo restando che i soci che
hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono
tenuti a partecipare alla societa’ e a garantire, nei limiti del
contratto, il buon adempimento degli obblighi del contraente
generale, sino a che l’opera sia realizzata e collaudata. L’ingresso
nella societa’ di progetto e lo smobilizzo di partecipazioni da parte
di istituti bancari e altri investitori istituzionali che non abbiano
concorso a formare i requisiti per la qualificazione puo’ tuttavia
avvenire in qualsiasi momento. Il soggetto aggiudicatore non puo’
opporsi alla cessione di crediti effettuata dal contraente generale
nell’ipotesi di cui all’articolo 106, comma 14.
12. Il bando determina la quota di valore dell’opera che deve
essere realizzata dal contraente generale con anticipazione di
risorse proprie e i tempi e i modi di pagamento del prezzo. Il saldo
della quota di corrispettivo ritenuta a tal fine deve essere pagato
alla ultimazione dei lavori. Per il finanziamento della predetta
quota, il contraente generale o la societa’ di progetto possono
emettere obbligazioni, previa autorizzazione degli organi di
vigilanza, anche in deroga ai limiti dell’articolo 2412 del codice
civile. Il soggetto aggiudicatore garantisce il pagamento delle
obbligazioni emesse, nei limiti del proprio debito verso il
contraente generale quale risultante da stati di avanzamento emessi
ovvero dal conto finale o dal certificato di collaudo dell’opera; le
obbligazioni garantite dal soggetto aggiudicatore possono essere
utilizzate per la costituzione delle riserve bancarie o assicurative
previste dalla legislazione vigente. Le modalita’ di operativita’
della garanzia di cui al terzo periodo del presente comma sono
stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture. Le garanzie prestate
dallo Stato ai sensi del presente comma sono inserite nell’elenco
allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze.
13. I crediti delle societa’ di progetto, ivi incluse quelle
costituite dai concessionari a norma dell’articolo 184 nei confronti
del soggetto aggiudicatore, sono cedibili ai sensi dell’articolo 106,
comma 13; la cessione puo’ avere ad oggetto crediti non ancora
liquidi ed esigibili.
14. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o
scrittura privata autenticata e deve essere notificata al debitore
ceduto. L’atto notificato deve espressamente indicare se la cessione
e’ effettuata a fronte di un finanziamento senza rivalsa o con
rivalsa limitata.
15. Il soggetto aggiudicatore liquida l’importo delle prestazioni
rese e prefinanziate dal contraente generale con la emissione di un
certificato di pagamento esigibile alla scadenza del prefinanziamento
secondo le previsioni contrattuali. Per i soli crediti di cui al
presente comma ceduti a fronte di finanziamenti senza rivalsa o con
rivalsa limitata, la emissione del certificato di pagamento
costituisce definitivo riconoscimento del credito del finanziatore
cessionario; al cessionario non e’ applicabile nessuna eccezione di
pagamento delle quote di prefinanziamento riconosciute, derivante dai
rapporti tra debitore e creditore cedente, ivi inclusa la
compensazione con crediti derivanti dall’adempimento dello stesso
contratto o con qualsiasi diverso credito nei confronti del
contraente generale cedente.
16. Il bando di gara indica la data ultima di pagamento dei crediti
riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15, in tutti i casi di
mancato o ritardato completamento dell’opera.
17. Per gli affidamenti per i quali vi siano crediti riconosciuti
definitivi ai sensi del comma 15:
a) ove le garanzie di cui all’articolo 104 si siano gia’ ridotte
ovvero la riduzione sia espressamente prevista nella garanzia
prestata, il riconoscimento definitivo del credito non opera se la
garanzia non e’ ripristinata e la previsione di riduzione espunta
dalla garanzia;
b) in tutti i casi di risoluzione del rapporto per motivi
attribuibili al contraente generale si applicano le disposizioni
previste dall’articolo 189;
18. Il contraente generale presta, una volta istituita, la garanzia
per la risoluzione di cui all’articolo 104, che deve comprendere la
possibilita’ per il garante, in caso di fallimento o inadempienza del
contraente generale, di far subentrare nel rapporto altro soggetto
idoneo in possesso dei requisiti di contraente generale, scelto
direttamente dal garante stesso.
19. I capitolati prevedono, tra l’altro:
a) le modalita’ e i tempi, nella fase di sviluppo e approvazione
del progetto esecutivo, delle prestazioni propedeutiche ai lavori e i
lavori di cantierizzazione, ove autorizzati;
b) le modalita’ e i tempi per il pagamento dei ratei di
corrispettivo dovuti al contraente generale per le prestazioni
compiute prima dell’inizio dei lavori, pertinenti in particolare le
attivita’ progettuali e le prestazioni di cui alla lettera a).
20. Il soggetto aggiudicatore indica nel bando di gara un’aliquota
forfettaria, non sottoposta al ribasso d’asta, ragguagliata
all’importo complessivo dell’intervento, secondo valutazioni
preliminari che il contraente generale e’ tenuto a recepire
nell’offerta formulata in sede di gara, da destinare all’attuazione
di misure idonee volte al perseguimento delle finalita’ di
prevenzione e repressione della criminalita’ e dei tentativi di
infiltrazione mafiosa, ai sensi del comma 3, lettera d) e
dell’articolo 203, comma 1. Nel progetto che si pone a base di gara,
ai sensi dell’articolo 195, comma 2, elaborato dal soggetto
aggiudicatore, la somma corrispondente a detta aliquota e’ inclusa
nelle somme a disposizione del quadro economico, ed e’ unita una
relazione di massima che correda il progetto, indicante
l’articolazione delle suddette misure, nonche’ la stima dei costi.
Tale stima e’ riportata nelle successive fasi della progettazione. Le
variazioni tecniche per l’attuazione delle misure in questione,
eventualmente proposte dal contraente generale, in qualunque fase
dell’opera, non possono essere motivo di maggiori oneri a carico del
soggetto aggiudicatore. Ove il progetto definitivo sia prodotto per
iniziativa del promotore, quest’ultimo predispone analoga
articolazione delle misure in questione, con relativa indicazione dei
costi, non sottoposti a ribasso d’asta e inseriti nelle somme a
disposizione dell’amministrazione. Le disposizioni del presente comma
si applicano, in quanto compatibili, anche nei casi di affidamento
mediante concessione.
Art. 195
Procedure di aggiudicazione del contraente generale
1. Il ricorso alla scelta di aggiudicare mediamente affidamento al
contraente generale deve essere motivata dalla stazione appaltante in
ragione della complessita’ e di altre esigenze al fine di garantire
un elevato livello di qualita’, sicurezza ed economicita’.
2. Per l’affidamento a contraente generale si pone a base di gara
il progetto definitivo.
3. I soggetti aggiudicatori possono stabilire e indicare nel bando
di gara, in relazione all’importanza e alla complessita’ delle opere
da realizzare, il numero minimo e massimo di concorrenti che verranno
invitati a presentare offerta. Nel caso in cui le domande di
partecipazione superino il predetto numero massimo, i soggetti
aggiudicatori individuano i soggetti da invitare redigendo una
graduatoria di merito sulla base di criteri oggettivi, non
discriminatori e pertinenti all’oggetto del contratto, predefiniti
nel bando di gara. In ogni caso, il numero minimo di concorrenti da
invitare non puo’ essere inferiore a cinque, se esistono in tale
numero soggetti qualificati. In ogni caso il numero di candidati
invitati deve essere sufficiente ad assicurare una effettiva
concorrenza.
4. L’aggiudicazione dei contratti di cui al comma 1 avviene secondo
il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa,
individuata, oltre che sulla base dei criteri di cui all’articolo 95,
tenendo conto altresi’:
a) del valore tecnico ed estetico delle varianti;
a) del tempo di esecuzione;
b) del costo di utilizzazione e di manutenzione;
c) della maggiore entita’, rispetto a quella prevista dal bando,
del prefinanziamento che il candidato e’ in grado di offrire;
d) di ogni ulteriore elemento individuato in relazione al carattere
specifico delle opere da realizzare.
5. Per i soggetti aggiudicatori operanti nei settori di cui agli
articoli da 115 a 118, si applicano, per quanto non previsto nel
presente articolo, le norme della parte III.
6. Per tutti gli altri soggetti aggiudicatori si applicano, per
quanto non previsto nel presente articolo, le norme della parte II,
titolo I.
Art. 196
Controlli sull’esecuzione e collaudo
1. Al collaudo delle infrastrutture si provvede con le modalita’ e
nei termini previsti dall’articolo 102.
2. Per le infrastrutture di grande rilevanza o complessita’, il
soggetto aggiudicatore puo’ autorizzare le commissioni di collaudo ad
avvalersi dei servizi di supporto e di indagine di soggetti
specializzati nel settore. Gli oneri relativi sono a carico dei fondi
a disposizione del soggetto aggiudicatore per la realizzazione delle
predette infrastrutture con le modalita’ e i limiti stabiliti con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. L’affidatario
del supporto al collaudo non puo’ avere rapporti di collegamento con
chi ha progettato, diretto, sorvegliato o eseguito in tutto o in
parte l’infrastruttura.
3. Per gli appalti pubblici di lavori, aggiudicati con la formula
del contraente generale, e’ istituito presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, un albo nazionale obbligatorio dei
soggetti che possono ricoprire rispettivamente i ruoli di direttore
dei lavori e di collaudatore. La loro nomina nelle procedure di
appalto avviene mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati
indicati alle stazioni appaltanti in numero almeno triplo per ciascun
ruolo da ricoprire e prevedendo altresi’ che le spese di tenuta
dell’albo siano poste a carico dei soggetti interessati.
4. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente codice, sono disciplinate le modalita’ di iscrizione
all’albo e di nomina, nonche’ i compensi da corrispondere che non
devono superare i limiti di cui agli articoli 23-bis e 23-ter del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e
all’articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Fino alla data
di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4, si applica
l’articolo 216, comma 21.
Art. 197
Sistema di qualificazione del contraente generale
1. L’attestazione del possesso dei requisiti del contraente
generale avviene con le modalita’ di cui all’articolo 84. La
qualificazione puo’ essere richiesta da imprese singole in forma di
societa’ commerciali o cooperative, da consorzi di cooperative di
produzione e lavoro previsti dalla legge 25 giugno 1909, n. 422 e dal
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, e successive modificazioni, ovvero da consorzi stabili
di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c).
2. I contraenti generali sono qualificati per classifiche, riferite
all’importo lordo degli affidamenti per i quali possono concorrere. I
contraenti generali non possono concorrere ad affidamenti di importo
lordo superiore a quello della classifica di iscrizione, attestata
con il sistema di cui alla presente sezione ovvero documentata ai
sensi dell’articolo 45, salva la facolta’ di associarsi ad altro
contraente generale.
3. Le classifiche di qualificazione sono determinate dall’ANAC.
4. Costituiscono requisiti per la partecipazione alle procedure di
aggiudicazione da parte dei contraenti generali oltre l’assenza dei
motivi di esclusione di cui all’articolo 80, ulteriori requisiti di
un’adeguata capacita’ economica e finanziaria, di un’adeguata
idoneita’ tecnica e organizzativa, nonche’ di un adeguato organico
tecnico e dirigenziale. Tali ulteriori requisiti sono determinati con
linee guida adottate dall’ANAC.
Art. 198
Norme di partecipazione alla gara del contraente generale
1. I soggetti aggiudicatori hanno facolta’ di richiedere, per le
singole gare:
a) che l’offerente dimostri l’assenza dei motivi di esclusione di
cui all’articolo 80; nei confronti dell’aggiudicatario la verifica di
sussistenza dei requisiti generali e’ sempre espletata;
b) che l’offerente dimostri, tramite i bilanci consolidati e idonee
dichiarazioni bancarie, l disponibilita’ di risorse finanziarie,
rivolte al prefinanziamento, proporzionate all’opera da realizzare;
c) che sia dimostrato il possesso, da parte delle imprese
affidatarie designate in sede di gara o dallo stesso offerente, della
capacita’ tecnica specifica per l’opera da realizzare e dei requisiti
economico finanziari e tecnico organizzativi adeguati al progetto da
redigere.
2. Non possono concorrere alla medesima gara imprese collegate ai
sensi dell’articolo 7. E’ fatto divieto ai partecipanti di concorrere
alla gara in piu’ di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero
di concorrere alla gara anche in forma individuale, qualora abbiano
partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio, anche
stabile.
3. I contraenti generali dotati della adeguata e competente
classifica di qualificazione per la partecipazione alle gare, possono
partecipare alla gara in associazione o consorzio con altre imprese
purche’ queste ultime siano ammesse, per qualunque classifica, al
sistema di qualificazione ovvero siano qualificabili, per qualunque
classifica. Le imprese associate o consorziate concorrono alla
dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1.
Art. 199
Gestione del sistema di qualificazione del contraente general)
1. La attestazione del possesso dei requisiti dei contraenti
generali e’ rilasciata secondo quanto previsto dall’articolo 197 ed
e’ definita nell’ambito del sistema di qualificazione previsto dal
medesimo articolo.
2. In caso di ritardo nel rilascio, imputabile alla SOA,
l’attestazione scaduta resta valida, ai fini della partecipazione
alle gare e per la sottoscrizione dei contratti, fino al momento del
rilascio di quella rinnovata.
3. Le attestazioni del possesso dei requisiti rilasciate dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono valide sino alla
scadenza naturale.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede,
altresi’, a rilasciare l’attestazione di cui al comma 1, sulle
richieste pervenute alla data di entrata in vigore del presente
codice, nonche’ quelle che perverranno fino all’entrata in vigore
delle linee guida di cui all’articolo 197.
PARTE V
INFRASTRUTTURE E INSEDIAMENTI PRIORITARI
Art. 200
Disposizioni generali
1. Le infrastrutture e gli insediamenti prioritari per lo sviluppo
del Paese, sono valutati e conseguentemente inseriti negli appositi
strumenti di pianificazione e programmazione di cui agli articoli
successivi, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. La realizzazione delle opere e delle infrastrutture di cui alla
presente parte e’ oggetto di:
a) concessione di costruzione e gestione;
b) affidamento unitario a contraente generale;
c) finanza di progetto;
d) qualunque altra forma di affidamento prevista dal presente
codice compatibile con la tipologia dell’opera da realizzare.
3. In sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli
insediamenti di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi gia’
compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque
denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del presente
codice. All’esito di tale ricognizione, il Ministro propone l’elenco
degli interventi da inserire nel primo Documento Pluriennale di
Pianificazione, il cui contenuto tiene conto di quanto indicato
all’articolo 201, comma 3, che sostituisce tutti i predetti
strumenti. La ricognizione deve, in ogni caso, comprendere gli
interventi per i quali vi sono obbligazioni giuridiche vincolanti,
ovvero gli interventi in relazione ai quali sia gia’ intervenuta
l’approvazione del contratto all’esito della procedura di affidamento
della realizzazione dell’opera, nonche’ quelli che costituiscono
oggetto di accordi internazionali sottoscritti dall’Italia.
Art. 201
Strumenti di pianificazione e programmazione
1. Al fine della individuazione delle infrastrutture e degli
insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, si utilizzano i
seguenti strumenti di pianificazione e programmazione generale:
a) piano generale dei trasporti e della logistica;
b) documenti pluriennali di pianificazione, di cui all’articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228.
2. Il piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL)
contiene le linee strategiche delle politiche della mobilita’ delle
persone e delle merci nonche’ dello sviluppo infrastrutturale del
Paese. Il Piano e’ adottato ogni tre anni, su proposta del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del CIPE, acquisito il parere
della Conferenza unificata e sentite le Commissioni parlamentari
competenti.
3. Il Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP) di cui al
decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 228, di competenza del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, oltre a quanto
stabilito dal comma 2 dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 228
del 2011, contiene l’elenco degli interventi relativi al settore dei
trasporti e della logistica la cui progettazione di fattibilita’ e’
valutata meritevole di finanziamento, da realizzarsi in coerenza con
il PGTL. Il DPP tiene conto dei piani operativi per ciascuna area
tematica nazionale definiti dalla Cabina di regia di cui all’articolo
1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. Il DPP e’ redatto ai sensi dell’articolo 10, comma 8, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed e’ approvato secondo le procedure
e nel rispetto della tempistica di cui all’articolo 2, commi 5 e 6,
del decreto legislativo n. 228 del 2011, sentita la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
5. Le Regioni, le Province autonome, le Citta’ Metropolitane e gli
altri enti competenti trasmettono al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti proposte di interventi relativi al settore dei
trasporti e della logistica prioritari per lo sviluppo del Paese ai
fini dell’inserimento nel DPP, dando priorita’ al completamento delle
opere incompiute, comprendenti il progetto di fattibilita’, redatto
secondo quanto previsto dal decreto di cui all’articolo 23, comma 3,
e corredate dalla documentazione indicata dalle linee guida di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo n. 228 del 2011. Il Ministero,
verifica la fondatezza della valutazione ex ante dell’intervento
effettuata dal soggetto proponente, la coerenza complessiva
dell’intervento proposto e la sua funzionalita’ rispetto al
raggiungimento degli obiettivi indicati nel PGTL e, qualora lo
ritenga prioritario, puo’ procedere al suo inserimento nel DPP.
6. Annualmente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
predispone una dettagliata relazione sullo stato di avanzamento degli
interventi inclusi nel DPP; la relazione e’ allegata al Documento di
economia e finanza. A tal fine, l’ente aggiudicatore, nei trenta
giorni successivi all’approvazione del progetto definitivo, trasmette
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una scheda di
sintesi conforme al modello approvato dallo stesso Ministero con
apposito decreto contenente i dati salienti del progetto e, in
particolare, costi, tempi, caratteristiche tecnico-prestazionali
dell’opera, nonche’ tutte le eventuali variazioni intervenute
rispetto al progetto di fattibilita’.
7. Il primo DPP da approvarsi, entro un anno dall’entrata in vigore
del presente codice, contiene anche le indicazioni circa lo stato
procedurale, fisico e finanziario di ciascuna opera inserita con
conseguente salvaguardia dei termini, e degli adempimenti gia’
effettuati. Si applica il comma 10.
8. Resta ferma la possibilita’ di inserire nuove opere anche nel
primo DPP, ove sia gia’ stato approvato anche il PGTL.
9. Fino all’approvazione del primo DPP, valgono come programmazione
degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli
strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque
denominati, gia’ approvati secondo le procedure vigenti alla data di
entrata in vigore del presente codice o in relazione ai quali
sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell’Unione
europea.
10. In sede di redazione di ogni nuovo DPP, si procede anche alla
revisione degli interventi inseriti nel DPP precedente, in modo da
evitare qualunque sovrapposizione tra gli strumenti di
programmazione. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
valuta il reinserimento di ogni singolo intervento in ciascun DPP,
anche in relazione alla permanenza dell’interesse pubblico alla sua
realizzazione, nonche’ attraverso una valutazione di fattibilita’
economico finanziaria. In particolare, tiene conto, allo scopo, delle
opere per le quali non sia stata avviata la realizzazione, con
riferimento ad una parte significativa, ovvero per le quali il costo
dell’intervento evidenziato dal progetto esecutivo risulti superiore
di oltre il venti per cento al costo dello stesso evidenziato in sede
di progetto di fattibilita’. Anche al di fuori della tempistica di
approvazione periodica del DPP di cui al comma 3, con la procedura
prevista per ogni approvazione, il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti puo’ proporre inserimenti ovvero espunzioni di opere
dal medesimo Documento di programmazione, ove fattori eccezionali o
comunque imprevedibili o non preventivati al momento della redazione
del DPP lo rendano necessario.
Art. 202
Finanziamento e riprogrammazione delle risorse per le infrastrutture
prioritarie
1. Al fine di migliorare la capacita’ di programmazione e
riprogrammazione della spesa per la realizzazione delle
infrastrutture di preminente interesse nazionale e in coerenza con
l’articolo 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2011,
n. 229, sono istituiti, nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti:
a) il Fondo per la progettazione di fattibilita’ delle
infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del
Paese, nonche’ per la project review delle infrastrutture gia’
finanziate;
b) il Fondo da ripartire per la realizzazione delle infrastrutture
e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese.
2. Tra i fondi di cui al comma 1 possono essere disposte variazioni
compensative con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze,
su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
3. In sede di prima applicazione, ai Fondi di cui al comma 1,
lettere a) e b), confluiscono le risorse disponibili di cui
all’articolo 32, commi 1 e 6, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, di
cui all’articolo 18, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69,
convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98,
nonche’ le risorse disponibili iscritte nel capitolo dello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
denominato “Fondo da ripartire per la progettazione e la
realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse
nazionale nonche’ per opere di captazione ed adduzione di risorse
idriche”. L’individuazione delle risorse assegnate ai fondi di cui al
comma 1 e’ definita con uno o piu’ decreti del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, previo parere del CIPE.
4. Con uno o piu’ decreti del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sono definite:
a) le modalita’ di ammissione al finanziamento della progettazione
di fattibilita’;
b) l’assegnazione delle risorse del Fondo per la progettazione di
cui al comma 1, lettera a) ai diversi progetti, nonche’ le modalita’
di revoca.
5. Con uno o piu’ decreti del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
si provvede al trasferimento delle risorse del Fondo per la
realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, lettera b),
assegnate dal CIPE ai diversi interventi su proposta del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa con il Ministero
dell’economia e delle finanze;
6. Al fine della riprogrammazione della allocazione delle risorse,
con una o piu’ delibere del CIPE, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sulla base dei criteri individuati nel
Documento pluriennale di pianificazione, previsto dall’articolo 2 del
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 e successive
modificazioni, nonche’ per effetto delle attivita’ di project review,
sono individuati i finanziamenti da revocare i cui stanziamenti sono
iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti destinati alle opere di preminente interesse
nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ivi incluso il
“Fondo da ripartire per la progettazione e la realizzazione delle
opere strategiche di preminente interesse nazionale nonche’ per opere
di captazione ed adduzione di risorse idriche”. Le quote annuali dei
limiti di impegno e dei contributi revocati affluiscono al Fondo di
cui al comma 1, lettera b) per la successiva riallocazione da parte
del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
7. Le somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi del
presente articolo iscritte in conto residui sono versate all’entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate, compatibilmente con
gli equilibri di finanza pubblica, sul Fondo di cui al comma 1,
lettera b).
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai
residui perenti.
9. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
in termini di residui, competenza e cassa per l’attuazione del
presente articolo.
Art. 203
Monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari
1. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sono individuate le procedure per il monitoraggio delle
infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e
repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa per le quali e’
istituito presso il Ministero dell’interno un apposito Comitato di
coordinamento. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al primo
periodo continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del
Ministero dell’interno 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 5 marzo 2004, n. 54 e successive modifiche, anche alle
opere soggette a tale monitoraggio alla data di entrata in vigore del
presente codice.
2. Si applicano, altresi’, le modalita’ e le procedure di
monitoraggio finanziario di cui all’articolo 36 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114.
PARTE VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
TITOLO I
CONTENZIOSO
CAPO I
RICORSI GIURISDIZIONALI
Art. 204
Ricorsi giurisdizionali
1. All’articolo 120 del codice del processo amministrativo, di cui
all’Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole «nonche’ i connessi provvedimenti
dell’Autorita’ per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture» sono sostituite dalle parole «nonche’ i
provvedimenti dell’Autorita’ nazionale anticorruzione ad essi
riferiti»;
b) dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente:
«2-bis. Il provvedimento che determina le esclusioni dalla
procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della
valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e
tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni,
decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della
stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del codice
dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio
2016, n. 11. L’omessa impugnazione preclude la facolta’ di far valere
l’illegittimita’ derivata dei successivi atti delle procedure di
affidamento, anche con ricorso incidentale. E’ altresi’ inammissibile
l’impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e
degli altri atti endo-procedimentali privi di immediata lesivita’.»;
c) al comma 5, le parole: «Per l’impugnazione» sono sostituite
dalle seguenti: «Salvo quanto previsto al comma 6-bis, per
l’impugnazione»;
d) dopo il comma 6 e’ inserito il seguente:
«6-bis. Nei casi previsti al comma 2-bis, il giudizio e’ definito
in una camera di consiglio da tenersi entro trenta giorni dalla
scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal
ricorrente. Su richiesta delle parti il ricorso e’ definito, negli
stessi termini, in udienza pubblica. Il decreto di fissazione
dell’udienza e’ comunicato alle parti quindici giorni prima
dell’udienza. Le parti possono produrre documenti fino a dieci giorni
liberi prima dell’udienza, memorie fino a sei giorni liberi prima e
presentare repliche ai nuovi documenti e alle nuove memorie
depositate in vista della camera di consiglio, fino a tre giorni
liberi prima. La camera di consiglio o l’udienza possono essere
rinviate solo in caso di esigenze istruttorie, per integrare il
contraddittorio, per proporre motivi aggiunti o ricorso incidentale.
L’ordinanza istruttoria fissa per il deposito di documenti un termine
non superiore a tre giorni decorrenti dalla comunicazione o, se
anteriore, notificazione della stessa. La nuova camera di consiglio
deve essere fissata non oltre quindici giorni. Non puo’ essere
disposta la cancellazione della causa dal ruolo. L’appello deve
essere proposto entro trenta giorni dalla comunicazione o, se
anteriore, notificazione della sentenza e non trova applicazione il
termine lungo decorrente dalla sua pubblicazione»;
e) al comma 7, le parole: «I nuovi» sono sostituite dalle seguenti:
«Ad eccezione dei casi previsti al comma 2-bis, i nuovi»;
f) dopo il comma 8-bis, e’ inserito il seguente:
«8-ter. Nella decisione cautelare, il giudice tiene conto di quanto
previsto dagli articoli 121, comma 1, e 122, e delle esigenze
imperative connesse a un interesse generale all’esecuzione del
contratto, dandone conto nella motivazione.»;
g) al comma 9 le parole «, ferma restando la possibilita’ di
chiedere l’immediata pubblicazione del dispositivo entro due giorni.»
sono sostituite dalle parole «; le parti possono chiedere
l’anticipata pubblicazione del dispositivo, che avviene entro due
giorni dall’udienza.»; e’ inserito, dopo il primo periodo del comma
9,il seguente: «Nei casi previsti al comma 6-bis, il tribunale
amministrativo regionale deposita la sentenza entro sette giorni
dall’udienza, pubblica o in camera di consiglio, di discussione; le
parti possono chiedere l’anticipata pubblicazione del dispositivo,
che avviene entro due giorni dall’udienza.»;
h)al comma 11, le parole: «Le disposizioni dei commi 3, 6, 8 e 10»
sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni dei commi 2-bis, 3,
6, 6-bis, 8, 8-bis, 8-ter, 9, secondo periodo e 10»;
i) dopo il comma 11 e’ inserito il seguente:
«11-bis. Nel caso di presentazione di offerte per piu’ lotti
l’impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo se vengono
dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto.».
CAPO II
RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE
Art. 205
Accordo bonario per i lavori
1. Per i lavori pubblici di cui alla parte II, con esclusione del
capo I, affidati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti
aggiudicatori, ovvero dai concessionari, qualora in seguito
all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo
economico dell’opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento
dell’importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo
bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7.
2. Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve
iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso e puo’
essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse
rispetto a quelle gia’ esaminate, raggiungano nuovamente l’importo di
cui al comma 1, nell’ambito comunque di un limite massimo complessivo
del 15 per cento dell’importo del contratto. Le domande che fanno
valere pretese gia’ oggetto di riserva, non possono essere proposte
per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve
stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali
che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26. Prima
dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di
conformita’ o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia
l’importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento
attiva l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
3. Il direttore dei lavori da’ immediata comunicazione al
responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1,
trasmettendo nel piu’ breve tempo possibile una propria relazione
riservata.
4. Il responsabile unico del procedimento valuta l’ammissibilita’ e
la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo
raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1.
5. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla
comunicazione di cui al comma 3, acquisita la relazione riservata del
direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, puo’
richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di una lista di cinque
esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del
contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che
ha formulato le riserve scelgono d’intesa, nell’ambito della lista,
l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di
accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico
del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro
quindici giorni dalla trasmissione della lista l’esperto e’ nominato
dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come
riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all’articolo
209, comma 16. La proposta e’ formulata dall’esperto entro novanta
giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina
dell’esperto, la proposta e’ formulata dal RUP entro novanta giorni
dalla comunicazione di cui al comma 3.
6. L’esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le
riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate,
effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione
anche con la raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di
eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la
disponibilita’ di idonee risorse economiche, una proposta di accordo
bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione
appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta
e’ accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo
ricevimento, l’accordo bonario e’ concluso e viene redatto verbale
sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla
somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli
interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno
successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della
stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del
soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del
termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o
il giudice ordinario.
Art. 206
Accordo bonario per i servizi e le forniture
1. Le disposizioni di cui all’articolo 205 si applicano, in quanto
compatibili, anche ai contratti di fornitura di beni di natura
continuativa o periodica, e di servizi, quando insorgano controversie
in fase esecutiva degli stessi, circa l’esatta esecuzione delle
prestazioni dovute.
Art. 207
Collegio consultivo tecnico
1. Al fine di prevenire controversie relative all’esecuzione del
contratto le parti possono convenire che prima dell’avvio
dell’esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data,
sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di
assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura
suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto
stesso.
2. Il collegio consultivo tecnico e’ formato da tre membri dotati
di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia
dell’opera. I componenti del collegio possono essere scelti dalle
parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che
ciascuna di esse nomini un componente e che il terzo componente sia
scelto dai due componenti di nomina di parte; in ogni caso, tutti i
componenti devono essere approvati dalle parti. Il componente
nominato dalla stazione appaltante e’ preferibilmente scelto
all’interno della struttura di cui all’articolo 31, comma 9, ove
istituita. La parti concordano il compenso del terzo componente nei
limiti stabiliti con il decreto di cui all’articolo 209, comma 16.
3. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento
di sottoscrizione dell’accordo da parte dei componenti designati e
delle parti contrattuali. All’atto della costituzione e’ fornita al
collegio consultivo copia dell’intera documentazione inerente al
contratto.
4. Nel caso in cui insorgano controversie, il collegio consultivo
puo’ procedere all’ascolto informale delle parti per favorire la
rapida risoluzione delle controversie eventualmente insorte. Puo’
altresi’ convocare le parti per consentire l’esposizione in
contraddittorio delle rispettive ragioni.
5. Ad esito della propria attivita’ il collegio consultivo formula
in forma scritta una proposta di soluzione della controversia dando
sintetico atto della motivazione. La proposta del collegio non
vincola le parti.
6. Se le parti accettano la soluzione offerta dal collegio
consultivo, l’atto contenente la proposta viene sottoscritto dai
contraenti alla presenza di almeno due componenti del Collegio e
costituisce prova dell’accordo sul suo contenuto. L’accordo
sottoscritto vale come transazione.
7. Nel caso in cui la controversia non sia composta mediante la
procedura di cui ai commi precedenti, i componenti del collegio
consultivo non possono essere chiamati quali testimoni nell’eventuale
giudizio civile che abbia ad oggetto la controversia medesima.
8. Il collegio consultivo tecnico e’ sciolto al termine
dell’esecuzione del contratto o in data anteriore su accordo delle
parti.
Art. 208
Transazione
1. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti
dall’esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture,
possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice
civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti
possibile esperire altri rimedi alternativi.
2. Ove il valore dell’importo oggetto di concessione o rinuncia sia
superiore a 100.000,00 euro, ovvero 200.000 euro in caso di lavori
pubblici, e’ acquisito il parere dell’Avvocatura dello Stato, qualora
si tratti di amministrazioni centrali, ovvero di un legale interno
alla struttura, o dal funzionario piu’ elevato in grado competente
per il contenzioso, ove non esistente il legale interno, qualora si
tratti di amministrazioni sub centrali.
3. La proposta di transazione puo’ essere formulata sia dal
soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il
responsabile unico del procedimento.
4. La transazione ha forma scritta a pena di nullita’.
Art. 209
Arbitrato
1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture,
concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al
mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui agli articoli 205
e 206 possono essere deferite ad arbitri. L’arbitrato, ai sensi
dell’articolo 1, comma 20, della legge 6 novembre 2012, n. 190, si
applica anche alle controversie relative a concessioni e appalti
pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una societa’
a partecipazione pubblica ovvero una societa’ controllata o collegata
a una societa’ a partecipazione pubblica, ai sensi dell’articolo 2359
del codice civile, o che comunque abbiano ad oggetto opere o
forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici.
2. La stazione appaltante indica nel bando o nell’avviso con cui
indice la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell’invito, se
il contratto conterra’ o meno la clausola compromissoria.
L’aggiudicatario puo’ ricusare la clausola compromissoria, che in
tale caso non e’ inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione
appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell’aggiudicazione.
E’ vietato in ogni caso il compromesso.
3. E’ nulla la clausola compromissoria inserita senza
autorizzazione nel bando o nell’avviso con cui e’ indetta la gara
ovvero, per le procedure senza bando, nell’invito. La clausola e’
inserita previa autorizzazione motivata dell’organo di governo della
amministrazione aggiudicatrice.
4. Il collegio arbitrale e’ composto da tre membri ed e’ nominato
dalla Camera arbitrale di cui all’articolo 210. Ciascuna delle parti,
nella domanda di arbitrato o nell’atto di resistenza alla domanda,
designa l’arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di
provata esperienza e indipendenza nella materia oggetto del contratto
cui l’arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale e’
designato dalla Camera arbitrale tra i soggetti iscritti all’albo di
cui al comma 2 dell’articolo 210, in possesso di particolare
esperienza nella materia oggetto del contratto cui l’arbitrato si
riferisce.
5. La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie
nelle quali e’ parte una pubblica amministrazione avviene nel
rispetto dei principi di pubblicita’ e di rotazione oltre che nel
rispetto delle disposizioni del presente codice. Qualora la
controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni, gli arbitri
di parte sono individuati tra i dirigenti pubblici. Qualora la
controversia abbia luogo tra una pubblica amministrazione e un
privato, l’arbitro individuato dalla pubblica amministrazione e’
scelto, preferibilmente, tra i dirigenti pubblici. In entrambe le
ipotesi, qualora l’Amministrazione con atto motivato ritenga di non
procedere alla designazione dell’arbitro nell’ambito dei dirigenti
pubblici, la designazione avviene nell’ambito degli iscritti
all’albo.
6. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 815 del codice di
procedura civile, non possono essere nominati:
a) i magistrati ordinari, amministrativi contabili e militari in
servizio o a riposo nonche’ gli avvocati e procuratori dello Stato,
in servizio o a riposo, e i componenti delle commissioni tributarie;
b) coloro che nell’ultimo triennio hanno esercitato le funzioni di
arbitro di parte o di difensore in giudizi arbitrali disciplinati dal
presente articolo, ad eccezione delle ipotesi in cui l’esercizio
della difesa costituisca adempimento di dovere d’ufficio del
difensore dipendente pubblico;
c) coloro che, prima del collocamento a riposo, hanno trattato
ricorsi in sede civile, penale, amministrativa o contabile presentati
dal soggetto che ha richiesto l’arbitrato;
d) coloro che hanno espresso parere, a qualunque titolo, nelle
materie oggetto dell’arbitrato;
e) coloro che hanno predisposto il progetto o il capitolato di gara
o dato parere su esso;
f) coloro che hanno diretto, sorvegliato o collaudato i lavori, i
servizi, o le forniture a cui si riferiscono le controversie;
g) coloro che hanno partecipato a qualunque titolo alla procedura
per la quale e’ in corso l’arbitrato.
7. La nomina del collegio arbitrale effettuata in violazione delle
disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 determina la nullita’ del lodo.
8. Al fine della nomina del collegio, la domanda di arbitrato,
l’atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni sono trasmessi alla
Camera arbitrale. Sono altresi’ trasmesse le designazioni di parte.
Contestualmente alla nomina del Presidente, la Camera arbitrale
comunica alle parti la misura e le modalita’ del deposito da
effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. Il Presidente del
collegio arbitrale nomina, se necessario, il segretario, scegliendolo
tra il personale interno all’ANAC.
9. Le parti determinano la sede del collegio arbitrale, anche
presso uno dei luoghi in cui sono situate le sezioni regionali
dell’Osservatorio di cui all’articolo 213, comma 9; se non vi e’
alcuna indicazione della sede del collegio arbitrale, ovvero se non
vi e’ accordo fra le parti, questa deve intendersi stabilita presso
la sede della Camera arbitrale.
10. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di
procedura civile, salvo quanto disposto dal presente codice. In
particolare, sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal
codice di procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte le
sue forme.
11. I termini che gli arbitri hanno fissato alle parti per le loro
allegazioni e istanze istruttorie possono essere considerati
perentori solo se vi sia una previsione in tal senso o nella
convenzione di arbitrato o in un atto scritto separato o nel
regolamento processuale che gli arbitri stessi si sono dati.
12. Il lodo si ha per pronunciato con la sua ultima sottoscrizione
e diviene efficace con il suo deposito presso la Camera arbitrale per
i contratti pubblici. Entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo,
va corrisposta, a cura degli arbitri e a carico delle parti, una
somma pari all’uno per mille del valore della relativa controversia.
Detto importo e’ direttamente versato all’ANAC.
13. Il deposito del lodo presso la Camera arbitrale per i contratti
pubblici precede quello da effettuarsi presso la cancelleria del
tribunale ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 825 del
codice di procedura civile. Il deposito del lodo presso la camera
arbitrale e’ effettuato, a cura del collegio arbitrale, in tanti
originali quante sono le parti, oltre a uno per il fascicolo
d’ufficio ovvero con modalita’ informatiche e telematiche determinate
dall’ANAC. Su richiesta di parte il rispettivo originale e’
restituito, con attestazione dell’avvenuto deposito, ai fini degli
adempimenti di cui all’articolo 825 del codice di procedura civile.
14. Il lodo e’ impugnabile, oltre che per motivi di nullita’, anche
per violazione delle regole di diritto relative al merito della
controversia. L’impugnazione e’ proposta nel termine di novanta
giorni dalla notificazione del lodo e non e’ piu’ proponibile dopo il
decorso di centoottanta giorni dalla data del deposito del lodo
presso la Camera arbitrale.
15. Su istanza di parte la Corte d’appello puo’ sospendere, con
ordinanza, l’efficacia del lodo, se ricorrono gravi e fondati motivi.
Si applica l’articolo 351 del codice di procedura civile. Quando
sospende l’efficacia del lodo, o ne conferma la sospensione disposta
dal presidente, il collegio verifica se il giudizio e’ in condizione
di essere definito. In tal caso, fatte precisare le conclusioni,
ordina la discussione orale nella stessa udienza o camera di
consiglio, ovvero in una udienza da tenersi entro novanta giorni
dall’ordinanza di sospensione; all’udienza pronunzia sentenza a norma
dell’articolo 281-sexies del codice di procedura civile. Se ritiene
indispensabili incombenti istruttori, il collegio provvede su di essi
con la stessa ordinanza di sospensione e ne ordina l’assunzione in
una udienza successiva di non oltre novanta giorni; quindi provvede
ai sensi dei periodi precedenti.
16. La Camera arbitrale, su proposta del collegio arbitrale,
determina con apposita delibera il compenso degli arbitri nei limiti
stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. Sono comunque vietati incrementi dei compensi massimi
legati alla particolare complessita’ delle questioni trattate, alle
specifiche competenze utilizzate e all’effettivo lavoro svolto. Il
compenso per il collegio arbitrale, comprensivo dell’eventuale
compenso per il segretario, non puo’ comunque superare l’importo di
100 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni con i decreti e le
delibere di cui al primo periodo. Per i dirigenti pubblici resta
ferma l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 23-ter del
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, nonche’ all’articolo 1, comma 24 della legge 6
novembre 2012, n. 190. L’atto di liquidazione del compenso e delle
spese arbitrali, nonche’ del compenso e delle spese per la consulenza
tecnica, costituisce titolo per l’ingiunzione di cui all’articolo 633
del codice di procedura civile. Fino alla data di entrata in vigore
del decreto di cui al primo periodo, si applica l’articolo 216, comma
22.
17. Il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia e’
versato dalle parti, nella misura liquidata dalla Camera arbitrale,
nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo.
18. La Camera arbitrale provvede alla liquidazione degli onorari e
delle spese di consulenza tecnica, ove disposta, ai sensi degli
articoli da 49 a 58 del Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nella misura
derivante dall’applicazione delle tabelle ivi previste.
19. Gli importi dei corrispettivi dovuti per la decisione delle
controversie sono direttamente versati all’ANAC.
20. Salvo quanto previsto dall’articolo 92, secondo comma, del
codice di procedura civile, il collegio arbitrale, se accoglie
parzialmente la domanda, compensa le spese del giudizio in
proporzione al rapporto tra il valore della domanda e quello
dell’accoglimento.
21. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso
dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio
arbitrale, salvo rivalsa fra loro.
Art. 210
Camera arbitrale, albo degli arbitri ed elenco dei segretari
1. Presso l’ANAC e’ istituita la Camera arbitrale per i contratti
pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, di seguito camera
arbitrale.
2. La Camera arbitrale cura la formazione e la tenuta dell’Albo
degli arbitri per i contratti pubblici, redige il codice deontologico
degli arbitri camerali e provvede agli adempimenti necessari alla
costituzione e al funzionamento del collegio arbitrale.
3. Sono organi della Camera arbitrale il Presidente e il consiglio
arbitrale.
4. Il consiglio arbitrale, composto da cinque membri, e’ nominato
dall’ANAC fra soggetti dotati di particolare competenza nella materia
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al fine di
garantire l’indipendenza e l’autonomia dell’istituto, nonche’ dotati
dei requisiti di onorabilita’ stabiliti dalla medesima Autorita’. Al
suo interno, l’ANAC sceglie il Presidente. L’incarico ha durata
quinquennale ed e’ retribuito nella misura determinata dal
provvedimento di nomina nei limiti delle risorse attribuite
all’Autorita’ stessa. Il Presidente e i consiglieri sono soggetti
alle incompatibilita’ e ai divieti previsti dal comma 10.
5. Per l’espletamento delle sue funzioni la Camera arbitrale si
avvale di una struttura di segreteria con personale fornito
dall’ANAC.
6. La Camera arbitrale cura annualmente la rilevazione dei dati
emergenti dal contenzioso in materia di contratti pubblici e li
trasmette all’Autorita’ e alla cabina di regia di cui all’articolo
212.
7. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 18, della
legge 6 novembre 2012, n. 190, possono essere iscritti all’albo degli
arbitri della Camera arbitrale i soggetti appartenenti alle seguenti
categorie:
a)avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al
patrocinio davanti alle magistrature superiori e in possesso dei
requisiti per la nomina a consigliere di cassazione;
b) tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria e
architettura abilitati all’esercizio della professione da almeno 10
anni e iscritti ai relativi albi;
c) professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche e
tecniche e dirigenti delle pubbliche amministrazioni, con provata
esperienza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture.
8. La Camera arbitrale cura, altresi’, in sezione separata, la
tenuta dell’elenco dei periti per la nomina dei consulenti tecnici
nei giudizi arbitrali. Sono iscritti all’elenco i soggetti in
possesso del diploma di laurea e comprovata esperienza professionale
di almeno 5 anni, con relativa iscrizione all’albo professionale, se
richiesta.
9. I soggetti di cui al comma 7, lettere a), b) e c), nonche’ al
comma 8 del presente articolo, sono rispettivamente inseriti
nell’albo degli arbitri e nell’elenco dei periti, su domanda
corredata da curriculum e da adeguata documentazione comprovante i
requisiti.
10. L’iscrizione all’albo degli arbitri e all’elenco dei periti ha
validita’ triennale e puo’ essere nuovamente conseguita decorsi due
anni dalla scadenza del triennio. Fermo restando quanto previsto
dall’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
modificato dall’articolo 1, comma 42, lettera l, della legge 6
novembre 2012, n.190, durante il periodo di appartenenza, e nei
successivi tre anni, i soggetti iscritti all’albo non possono
espletare incarichi professionali in favore delle parti dei giudizi
arbitrali da essi decisi, ivi compreso l’incarico di arbitro di
parte.
11. Sono fatti salvi i casi di ricusazione di cui all’articolo 815
del codice di procedura civile.
12. Per le ipotesi di cui all’articolo 209, comma 8, la Camera
arbitrale cura anche la tenuta dell’elenco dei segretari dei collegi
arbitrali. Possono essere iscritti all’elenco i funzionari in
possesso di diploma di laurea in materia giuridica o economica o
equipollenti e, ove necessario, in materie tecniche, inseriti nei
ruoli delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, aventi un’anzianita’ di servizio in ruolo non
inferiore a cinque anni. Gli eventuali oneri relativi alla tenuta
dell’elenco sono posti a carico dei soggetti interessati
all’iscrizione, prevedendo a tal fine tariffe idonee ad assicurare
l’integrale copertura dei suddetti costi.
13. Sul sito dell’ANAC sono pubblicati l’elenco degli arbitrati in
corso e definiti, i dati relativi alle vicende dei medesimi, i
nominativi e i compensi degli arbitri e dei periti.
Art. 211
Pareri di precontenzioso dell’ANAC
1. Su iniziativa della stazione appaltante o di una o piu’ delle
altre parti, l’ANAC esprime parere relativamente a questioni insorte
durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni
dalla ricezione della richiesta. Il parere obbliga le parti che vi
abbiano preventivamente acconsentito ad attenersi a quanto in esso
stabilito. Il parere vincolante e’ impugnabile innanzi ai competenti
organi della giustizia amministrativa ai sensi dell’articolo 120 del
codice del processo amministrativo. In caso di rigetto del ricorso
contro il parere vincolante, il giudice valuta il comportamento della
parte ricorrente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 26 del
codice del processo amministrativo.
2. Qualora l’ANAC, nell’esercizio delle proprie funzioni, ritenga
sussistente un vizio di legittimita’ in uno degli atti della
procedura di gara invita mediante atto di raccomandazione la stazione
appaltante ad agire in autotutela e a rimuovere altresi’ gli
eventuali effetti degli atti illegittimi, entro un termine non
superiore a sessanta giorni. Il mancato adeguamento della stazione
appaltante alla raccomandazione vincolante dell’Autorita’ entro il
termine fissato e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
entro il limite minimo di euro 250,00 e il limite massimo di euro
25.000,00, posta a carico del dirigente responsabile. La sanzione
incide altresi’ sul sistema reputazionale delle stazioni appaltanti,
di cui all’articolo 36 del presente decreto. La raccomandazione e’
impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia
amministrativa ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo
amministrativo.
TITOLO II
GOVERNANCE
Art. 212
Indirizzo e coordinamento
1. E’ istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una
Cabina di regia con il compito di:
a) effettuare una ricognizione sullo stato di attuazione del
presente codice e sulle difficolta’ riscontrate dalle stazioni
appaltanti nella fase di applicazione anche al fine di proporre
eventuali soluzioni correttive e di miglioramento;
b) curare, se del caso con apposito piano di azione, la fase di
attuazione del presente codice coordinando l’adozione, da parte dei
soggetti competenti, di decreti e linee guida, nonche’ della loro
raccolta in testi unici integrati, organici e omogenei, al fine di
assicurarne la tempestivita’ e la coerenza reciproca;
c) esaminare le proposte di modifiche normative nella materia
disciplinata dal presente codice al fine di valutarne l’impatto sulla
legislazione vigente, garantire omogeneita’ e certezza giuridica,
supportando la competente struttura della Presidenza del Consiglio
dei ministri nel coordinamento dei vari interventi regolatori nel
settore;
d) promuovere la realizzazione, in collaborazione con i soggetti
competenti, di un piano nazionale in tema di procedure telematiche di
acquisto, al fine della diffusione dell’utilizzo degli strumenti
informatici e della digitalizzazione delle fasi del processo di
acquisto;
e) promuovere accordi, protocolli di intesa, convenzioni, anche con
associazioni private per agevolare la bancabilita’ delle opere
pubbliche;
2. La Cabina di regia segnala, sulla base delle informazioni
ricevute, eventuali specifiche violazioni o problemi sistemici
all’ANAC per gli interventi di competenza.
3. Entro il 18 aprile 2017 e successivamente ogni tre anni, la
Cabina di regia, anche avvalendosi di ANAC, presenta alla Commissione
una relazione di controllo contenente, se del caso, informazioni
sulle cause piu’ frequenti di non corretta applicazione o di
incertezza giuridica, compresi possibili problemi strutturali o
ricorrenti nell’applicazione delle norme, sul livello di
partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese
agli appalti pubblici e sulla prevenzione, l’accertamento e
l’adeguata segnalazione di casi di frode, corruzione, conflitto di
interessi e altre irregolarita’ gravi in materia di appalti e di
concessioni.
4. La Cabina di regia e’ la struttura nazionale di riferimento per
la cooperazione con la Commissione europea per quanto riguarda
l’applicazione della normativa in materia di appalti pubblici e di
concessioni, e per l’adempimento degli obblighi di assistenza e
cooperazione reciproca tra gli Stati membri, onde assicurare lo
scambio di informazioni sull’applicazione delle norme contenute nel
presente decreto e sulla gestione delle relative procedure.
5. La composizione e le modalita’ di funzionamento della Cabina di
regia sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e trasporti, sentita l’ANAC e la Conferenza unificata,
entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente codice.
Art. 213
Autorita’ Nazionale Anticorruzione
1. La vigilanza e il controllo sui contratti pubblici e l’attivita’
di regolazione degli stessi, sono attribuiti, nei limiti di quanto
stabilito dal presente codice, all’Autorita’ nazionale anticorruzione
(ANAC) di cui all’articolo 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n.90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,
che agisce anche al fine di prevenire e contrastare illegalita’ e
corruzione.
2. L’ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo,
contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile, comunque
denominati, garantisce la promozione dell’efficienza, della qualita’
dell’attivita’ delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche
facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneita’ dei
procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori
pratiche. Trasmette alle Camere, immediatamente dopo la loro
adozione, gli atti di regolazione e gli altri atti di cui al
precedente periodo ritenuti maggiormente rilevanti in termini di
impatto, per numero di operatori potenzialmente coinvolti,
riconducibilita’ a fattispecie criminose, situazioni anomale o
comunque sintomatiche di condotte illecite da parte delle stazioni
appaltanti. Resta ferma l’impugnabilita’ delle decisioni e degli atti
assunti dall’ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia
amministrativa L’ANAC, per l’emanazione delle linee guida, si dota,
nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di
consultazione, di analisi e di verifica dell’impatto della
regolazione, di consolidamento delle linee guida in testi unici
integrati, organici e omogenei per materia, di adeguata pubblicita’,
anche sulla Gazzetta Ufficiale, in modo che siano rispettati la
qualita’ della regolazione e il divieto di introduzione o di
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi
richiesti dalla legge n. 11 del 2016 e dal presente codice.
3. Nell’ambito dei poteri ad essa attribuiti, l’Autorita’:
a) vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di
lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori
speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure
di sicurezza ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera f-bis), della
legge 6 novembre 2012, n. 190, nonche’ sui contratti esclusi
dall’ambito di applicazione del codice;
b) vigila affinche’ sia garantita l’economicita’ dell’esecuzione
dei contratti pubblici e accerta che dalla stessa non derivi
pregiudizio per il pubblico erario;
c) segnala al Governo e al Parlamento, con apposito atto, fenomeni
particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta
della normativa di settore;
d) formula al Governo proposte in ordine a modifiche occorrenti in
relazione alla normativa vigente di settore;
e) predispone e invia al Governo e al Parlamento una relazione
annuale sull’attivita’ svolta evidenziando le disfunzioni riscontrate
nell’esercizio delle proprie funzioni;
f) vigila sul sistema di qualificazione degli esecutori dei
contratti pubblici di lavori ed esercita i correlati poteri
sanzionatori;
g) vigila sul divieto di affidamento dei contratti attraverso
procedure diverse rispetto a quelle ordinarie ed opera un controllo
sulla corretta applicazione della specifica disciplina derogatoria
prevista per i casi di somma urgenza e di protezione civile di cui
all’articolo 163 del presente codice;
h) per affidamenti di particolare interesse, svolge attivita’ di
vigilanza collaborativa attuata previa stipula di protocolli di
intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a
supportare le medesime nella predisposizione degli atti e
nell’attivita’ di gestione dell’intera procedura di gara.
4. L’Autorita’ gestisce il sistema di qualificazione delle stazioni
appaltanti e delle centrali di committenza.
5. Nell’ambito dello svolgimento della propria attivita’,
l’Autorita’ puo’ disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di
chiunque ne abbia interesse, avvalendosi eventualmente della
collaborazione di altri organi dello Stato nonche’ dell’ausilio del
Corpo della Guardia di Finanza, che esegue le verifiche e gli
accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad esso
attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all’imposta sul valore
aggiunto e alle imposte sui redditi.
6. Qualora accerti l’esistenza di irregolarita’, l’Autorita’
trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e, se
le irregolarita’ hanno rilevanza penale, alle competenti Procure
della Repubblica. Qualora accerti che dalla esecuzione dei contratti
pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i
rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla Procura
generale della Corte dei conti.
7. L’Autorita’ collabora con l’Autorita’ Garante della Concorrenza
e del Mercato per la rilevazione di comportamenti aziendali
meritevoli di valutazione al fine dell’attribuzione del “Rating di
legalita’” delle imprese di cui all’articolo 5-ter del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27. Il rating di legalita’ concorre anche alla
determinazione del rating di impresa di cui all’articolo 83, comma
10;
8. Per le finalita’ di cui al comma 2, l’Autorita’ gestisce la
Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici nella quale confluiscono
tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a
livello territoriale, onde garantire accessibilita’ unificata,
trasparenza, pubblicita’ e tracciabilita’ delle procedure di gara e
delle fasi a essa prodromiche e successive. Con proprio
provvedimento, l’Autorita’ individua le modalita’ e i tempi entro i
quali i titolari di suddette banche dati, previa stipula di
protocolli di interoperabilita’, garantiscono la confluenza dei dati
medesimi nell’unica Banca dati accreditata, di cui la medesima
autorita’ e’ titolare in via esclusiva. Ferma restando l’autonomia
della banca dati nazionale degli operatori economici di cui
all’articolo 81, l’Autorita’ e il Ministero delle infrastrutture e
trasporti concordano le modalita’ di interscambio delle informazioni
per garantire la funzione di prevenzione dalla corruzione e di tutela
della legalita’ dell’Autorita’ e nel contempo evitare sovrapposizione
di competenze e ottimizzare l’utilizzo dei dati nell’interesse della
fruizione degli stessi da parte degli operatori economici e delle
stazioni appaltanti.
9. Per la gestione della Banca dati di cui al comma 8, l’Autorita’
si avvale dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni
regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome.
L’Osservatorio opera mediante procedure informatiche, sulla base di
apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con i relativi
sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche e altri
soggetti operanti nei settore dei contratti pubblici. L’Autorita’
stabilisce le modalita’ di funzionamento dell’Osservatorio nonche’ le
informazioni obbligatorie, i termini e le forme di comunicazione che
le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a
trasmettere all’Osservatorio. Nei confronti del soggetto che ometta,
senza giustificato motivo, di fornire informazioni richieste ovvero
fornisce informazioni non veritiere, l’Autorita’ puo’ irrogare la
sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 13. La sezione
centrale dell’Osservatorio si avvale delle sezioni regionali
competenti per territorio per l’acquisizione delle informazioni
necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali, ovvero di
analoghe strutture delle regioni sulla base di appositi accordi con
le regioni stesse.
10. L’Autorita’ gestisce il Casellario Informatico dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso
l’Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati
relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni
previste dall’articolo 80. Garantisce altresi’, il collegamento con
la banca dati di cui all’articolo 81.
11. Presso l’Autorita’ opera la Camera arbitrale per i contratti
pubblici relativi a lavori, servizi, forniture di cui all’articolo
210.
12. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 67, legge 23
dicembre 2005, n. 266.
13. L’Autorita’ ha il potere di irrogare sanzioni amministrative
pecuniarie nei confronti dei soggetti che rifiutano od omettono,
senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i
documenti richiesti dalla stessa e nei confronti degli operatori
economici che non ottemperano alla richiesta della stazione
appaltante o dell’ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei
requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, entro il
limite minimo di euro 250,00 e il limite massimo di euro 25.000,00.
Nei confronti dei soggetti che a fronte della richiesta di
informazioni o di esibizione di documenti da parte dell’Autorita’
forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri e nei
confronti degli operatori economici che forniscono alle stazioni
appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di
attestazione, dati o documenti non veritieri circa il possesso dei
requisiti di qualificazione, fatta salva l’eventuale sanzione penale,
l’Autorita’ ha il potere di irrogare sanzioni amministrative
pecuniarie entro il limite minimo di euro 500,00 e il limite massimo
di euro 50.000,00. Con propri atti l’Autorita’ disciplina i
procedimenti sanzionatori di sua competenza.
14. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni di cui
all’articolo 211 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato
per la successiva riassegnazione in un apposito fondo da istituire
nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, per essere destinati, con decreto dello stesso Ministro,
alla premialita’ delle stazioni appaltanti, secondo i criteri
individuati dall’ANAC ai sensi dell’articolo 38. Il Ministro
dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
15. L’Autorita’ gestisce e aggiorna l’Albo Nazionale obbligatorio
dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all’articolo 78
nonche’ l’elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante
affidamenti diretti nei confronti di proprie societa’ in house ai
sensi dell’articolo 192.
16. E’ istituito, presso l’Autorita’, nell’ambito dell’Anagrafe
unica delle stazioni appaltanti l’elenco dei soggetti aggregatori.
17. Al fine di garantire la consultazione immediata e suddivisa per
materia degli strumenti di regolazione flessibile adottati dall’ANAC
comunque denominati, l’ANAC pubblica i suddetti provvedimenti con
modalita’ tali da rendere immediatamente accessibile alle stazioni
appaltanti e agli operatori economici la disciplina applicabile a
ciascun procedimento.
Art. 214
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica
di missione
1. Nell’ambito delle funzioni di cui al decreto legislativo 30
luglio 1999 n. 300, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
promuove le attivita’ tecniche e amministrative occorrenti ai fini
della adeguata e sollecita progettazione e approvazione delle
infrastrutture ed effettua, con la collaborazione delle regioni o
province autonome interessate , le attivita’ di supporto necessari e
per la vigilanza, da parte dell’autorita’ competente, sulla
realizzazione delle infrastrutture.
2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Ministero
impronta la propria attivita’ al principio di leale collaborazione
con le regioni e le province autonome e con gli enti locali
interessati e acquisisce, nei casi indicati dalla legge, la previa
intesa delle regioni o province autonome interessate. Ai fini di cui
al comma 1, il Ministero, in particolare:
a) promuove e riceve le proposte delle regioni o province autonome
e degli altri enti aggiudicatori;
b) promuove e propone intese quadro tra Governo e singole regioni o
province autonome, al fine del congiunto coordinamento e
realizzazione delle infrastrutture;
c) promuove la redazione dei progetti di fattibilita’ delle
infrastrutture da parte dei soggetti aggiudicatori, anche attraverso
eventuali intese o accordi procedimentali tra i soggetti comunque
interessati;
d) provvede, eventualmente in collaborazione con le regioni, le
province autonome e gli altri enti interessati con oneri a proprio
carico, alle attivita’ di supporto al CIPE per la vigilanza sulle
attivita’ di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della
successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti
prioritari per lo sviluppo del Paese di cui alla parte V;
e) ove necessario, collabora alle attivita’ dei soggetti
aggiudicatori o degli enti interessati alle attivita’ istruttorie con
azioni di indirizzo e supporto;
f) cura l’istruttoria sui progetti di fattibilita’ e definitivi,
anche ai fini della loro sottoposizione alle deliberazioni del CIPE
in caso di infrastrutture e di insediamenti prioritari per lo
sviluppo del Paese di cui alla parte V, proponendo allo stesso le
eventuali prescrizioni per l’approvazione del progetto. Per le opere
di competenza dello Stato, il parere del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, o di altri organi o commissioni consultive, ove
richiesto dalle norme vigenti, e’ acquisito sul progetto definitivo;
g) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi di cui
all’articolo 202, comma 1, lettera a), le risorse finanziarie
integrative necessarie alle attivita’ progettuali; in caso di
infrastrutture e di insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese
di cui alla parte V, propone, d’intesa con il Ministero dell’economia
e delle finanze, al CIPE l’assegnazione ai soggetti aggiudicatori, a
carico dei fondi, delle risorse finanziarie integrative necessarie
alla realizzazione delle infrastrutture, contestualmente
all’approvazione del progetto definitivo e nei limiti delle risorse
disponibili, dando priorita’ al completamento delle opere incompiute;
h) verifica l’avanzamento dei lavori anche attraverso sopralluoghi
tecnico-amministrativi presso i cantieri interessati, previo accesso
agli stessi; a tal fine puo’ avvalersi, ove necessario, del Corpo
della Guardia di finanza, mediante la sottoscrizione di appositi
protocolli di intesa.
3. Per le attivita’ di indirizzo e pianificazione strategica,
ricerca, supporto e alta consulenza, valutazione, revisione della
progettazione, monitoraggio e alta sorveglianza delle infrastrutture,
il Ministero puo’ avvalersi di una struttura tecnica di missione
composta da dipendenti nei limiti dell’organico approvato e dirigenti
delle pubbliche amministrazioni, da tecnici individuati dalle regioni
o province autonome territorialmente coinvolte, nonche’, sulla base
di specifici incarichi professionali o rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa, da progettisti ed esperti nella gestione
di lavori pubblici e privati e di procedure amministrative. La
struttura tecnica di missione e’ istituita con decreto del Ministro
delle infrastrutture. La struttura puo’, altresi’, avvalersi di
personale di alta specializzazione e professionalita’, previa
selezione, con contratti a tempo determinato di durata non superiore
al quinquennio rinnovabile per una sola volta nonche’ quali advisor,
di Universita’ statali e non statali legalmente riconosciute, di Enti
di ricerca e di societa’ specializzate nella progettazione e gestione
di lavori pubblici e privati. La struttura svolge, altresi’, le
funzioni del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici, previste dall’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144
e dall’articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228.
4. Al fine di agevolare, sin dall’inizio della fase istruttoria, la
realizzazione di infrastrutture e insediamenti prioritari, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri
competenti, nonche’ i Presidenti delle regioni o province autonome
interessate, propone al Presidente del Consiglio dei ministri la
nomina di commissari straordinari, i quali seguono l’andamento delle
opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo e supporto
promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati
interessati. Nell’espletamento delle suddette attivita’, e nel caso
di particolare complessita’ delle stesse, il commissario
straordinario puo’ essere affiancato da un sub-commissario, nominato
dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Presidenti
delle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, con
oneri a carico delle regioni o province autonome proponenti. Per le
opere non aventi carattere interregionale o internazionale, la
proposta di nomina del commissario straordinario e’ formulata
d’intesa con la regione o la provincia autonoma, o l’ente
territoriale interessati.
5. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 4 sono posti a
carico dei fondi di cui all’articolo 202 e sono contenuti nell’ambito
della quota delle risorse che annualmente sono destinate allo scopo
con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze. Gli oneri per il
funzionamento della struttura tecnica di missione di cui al comma 3
trovano copertura sui fondi di cui all’articolo 1, comma 238, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche’ sulle risorse assegnate
annualmente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai
sensi della legge 144 del 1999.
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture, sentiti i Ministri competenti nonche’,
per le infrastrutture di competenza dei soggetti aggiudicatori
regionali, i presidenti delle regioni o province autonome
interessate, abilita eventualmente i commissari straordinari ad
adottare, con le modalita’ e i poteri di cui all’articolo 13 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, in sostituzione dei soggetti
competenti, i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari
alla sollecita progettazione, istruttoria, affidamento e
realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi.
7. I commissari straordinari riferiscono al Presidente del
Consiglio, al Ministro delle infrastrutture e al CIPE in ordine alle
problematiche riscontrate e alle iniziative assunte e operano secondo
le direttive dai medesimi impartite e con il supporto del Ministero,
e, ove esistenti, della struttura tecnica di missione e degli
advisor, acquisendo, per il tramite degli stessi, ogni occorrente
studio e parere. Nei limiti dei costi autorizzati a norma del comma
8, i commissari straordinari e i sub-commissari si avvalgono della
struttura di cui al comma 3, nonche’ delle competenti strutture
regionali e possono avvalersi del supporto e della collaborazione dei
soggetti terzi.
8. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina
del commissario straordinario individua il compenso e i costi
pertinenti alle attivita’ da svolgere dallo stesso, nonche’ le
modalita’ di corresponsione degli stessi, a carico dei fondi,
nell’ambito delle risorse di cui al comma 5.
9. Il Ministero, anche per le esigenze della struttura tecnica di
missione, puo’, altresi’, avvalersi, quali advisor, di Universita’
statali e non statali legalmente riconosciute, di Enti di ricerca e
societa’ specializzate nella progettazione e gestione di lavori
pubblici e privati.
10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicura il
supporto e l’assistenza necessari alle stazioni appaltanti per
l’applicazione della disciplina di settore, in collaborazione con le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nell’ambito
delle attivita’ che queste esercitano ai sensi del presente codice.
11. In sede di prima applicazione restano, comunque, validi gli
atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti
prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell’articolo 163
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
12. Ai sensi dell’articolo 1, comma 5 della legge 28 gennaio 2016,
n. 11, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo’ adottare
linee guida interpretative e di indirizzo, su proposta dell’ANAC,
sentite le Commissioni parlamentari, per assicurare l’uniforme
applicazione e interpretazione delle norme di cui al presente codice.
Art. 215
Consiglio superiore dei lavori pubblici
1. E’ garantita la piena autonomia funzionale e organizzativa,
nonche’ l’indipendenza di giudizio e di valutazione del Consiglio
superiore dei lavori pubblici quale massimo organo tecnico consultivo
dello Stato.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, possono essere attribuiti nuovi poteri
consultivi su materie identiche o affini a quelle gia’ di competenza
del Consiglio medesimo. Con il medesimo decreto si provvede ad
disciplinare la rappresentanza delle diverse amministrazioni dello
Stato e delle Regioni nell’ambito del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, nonche’ a disciplinare la composizione dei comitati tecnici
amministrativi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Sono fatte salve le competenze del Consiglio nazionale per
i beni culturali e ambientali.
3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere
obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza
statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo
Stato, di importo superiore ai 50 milioni di euro, nonche’ parere sui
progetti delle altre stazioni appaltanti che siano pubbliche
amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne
facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 50
milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono
esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i
Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Qualora il
lavoro pubblico di importo inferiore a 50 milioni di euro, presenti
elementi di particolare rilevanza e complessita’ il provveditore
sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere
del Consiglio superiore.
4. Le adunanze delle sezioni e dell’assemblea generale del
Consiglio superiore dei lavori pubblici sono valide con la presenza
di un terzo dei componenti e i pareri sono validi quando siano
deliberati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
presenti all’adunanza.
5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere
entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso
tale termine, il progetto si intende assentito.
TITOLO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE, DI COORDINAMENTO E ABROGAZIONI
Art. 216
Disposizioni transitorie e di coordinamento
1. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle
singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica
alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si
indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati
successivamente alla data della sua entrata in vigore nonche’, in
caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle
procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata
in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli
inviti a presentare le offerte.
2. Fino all’approvazione del Piano Generale dei Trasporti e della
Logistica (PGTL) si applica il quadro generale della programmazione
delle infrastrutture di trasporto approvato dal Consiglio dei
ministri il 13 novembre 2015 e sottoposto a valutazione ambientale e
strategica.
3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui
all’articolo 21, comma 8, si applicano gli atti di programmazione
gia’ adottati ed efficaci, all’interno dei quali le amministrazioni
aggiudicatrici individuano un ordine di priorita’ degli interventi,
tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle
opere non completate e gia’ avviate sulla base della programmazione
triennale precedente, dei progetti esecutivi gia’ approvati e dei
lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonche’
degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso
contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. Le
amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalita’
per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima
dell’adozione del decreto.
4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui
all’articolo 23, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di
cui alla parte II, titolo II, capo I e titolo XI, capi I e II,
nonche’ gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, con
esclusione dell’articolo 248, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fino all’adozione delle tabelle di
cui all’articolo 23, comma 16, continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui ai decreti ministeriali gia’ emanati in materia.
5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto
dall’articolo 24, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 254, 255 e 256 del decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207.
6. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui
all’articolo 24, comma 8, continuano ad applicarsi i corrispettivi di
cui al decreto del Ministro della giustizia 31 ottobre 2013, n. 143.
7. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto
dall’articolo 25, comma 2, resta valido l’elenco degli istituti
archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria
qualificazione esistente e continuano ad applicarsi i criteri per la
sua tenuta adottati con decreto ministeriale 20 marzo 2009, n. 60.
8. Fino all’adozione dell’atto di cui all’articolo 31, comma 5,
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo
I, capo I, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207.
9. Fino all’adozione delle linee guida previste dall’articolo 36,
comma 7, l’individuazione degli operatori economici avviene tramite
indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante
avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo
non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi
richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta,
ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici
utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il presente
codice.
10. Fino alla data di entrata in vigore del sistema di
qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’articolo 38, i
requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione
all’anagrafe di cui all’articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221.
11. Fino alla data indicata nel decreto di cui all’articolo 73,
comma 4, gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa
ai contratti. Fino alla medesima data, le spese per la pubblicazione
sulla Gazzetta ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono
rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il
termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione e gli effetti
giuridici di cui al comma 6, primo periodo, del citato articolo 73
continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Fino al 31 dicembre 2016, si applica altresi’ il regime di cui
all’articolo 66, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, nel testo applicabile fino alla predetta data, ai sensi
dell’articolo 26 del decreto-legge 24 aprile 2016, n. 66, come
modificato dall’articolo 7, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre
2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio
2016, n. 21.
12. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione
all’Albo di cui all’articolo 78, la commissione giudicatrice continua
ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente
ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto,
secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente
individuate da ciascuna stazione appaltante.
13. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui
all’articolo 81, comma 2, le stazioni appaltanti e gli operatori
economici utilizzano la banca dati AVC Pass istituita presso l’ANAC.
14. Fino all’adozione delle linee guida indicate all’articolo 83,
comma 2, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, nonche’ gli allegati e
le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
15. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui
all’articolo 89, comma 11, continuano ad applicarsi le disposizioni
di cui all’articolo 12 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.
16. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto
dall’articolo 102, comma 8, si applicano le disposizioni di cui alla
Parte II, Titolo X, nonche’ gli allegati e le parti di allegati ivi
richiamate, del decreto del Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010,
n. 207.
17. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui
all’articolo 111, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni
di cui alla Parte II, Titolo IX, capi I e II, nonche’ gli allegati e
le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
18. Fino all’adozione delle linee di indirizzo nazionale per la
ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica di cui
all’articolo 144, comma 2, le stazioni appaltanti individuano nei
documenti di gara le specifiche tecniche finalizzate a garantire la
qualita’ del servizio richiesto.
19. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto
dall’articolo 146, comma 4, continuano ad applicarsi le disposizioni
di cui agli articoli 248 e 251 del decreto del Presidente del
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
20. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui
all’articolo 159, comma 4, si applicano le procedure previste dal
decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2012, n. 236.
21. Fino all’istituzione dell’albo di cui all’articolo 196, comma
4, possono svolgere il ruolo di direttore dei lavori i soggetti in
possesso dei requisiti professionali adeguati in relazione all’opera
da dirigere e il ruolo di collaudatore i soggetti in possesso dei
requisiti previsti dall’articolo 216 del decreto del Presidente del
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, ferma restando l’incompatibilita’
con la funzione di responsabile unico del procedimento.
22. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui
all’articolo 209, comma 16, il corrispettivo e’ determinato si
applica l’articolo 10, commi da 1 a 6, e tariffa allegata, del
decreto 2 dicembre 2000, n. 398.
23. I progetti preliminari relativi alla realizzazione di lavori
pubblici o di lavori di pubblica utilita’ riguardanti proposte di
concessione ai sensi dell’articolo 153 ovvero dell’articolo 175 del
decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, per le quali sia gia’
intervenuta la dichiarazione di pubblico interesse, non ancora
approvati alla data di entrata in vigore del presente codice, sono
oggetto di valutazione di fattibilita’ economica e finanziaria e di
approvazione da parte dell’amministrazione ai sensi delle norme del
presente codice. La mancata approvazione determina la revoca delle
procedure avviate e degli eventuali soggetti promotori, ai quali e’
riconosciuto il rimborso dei costi sostenuti e documentati per
l’integrazione del progetto a base di gara, qualora dovuti, relativi
allo studio di impatto ambientale ed alla localizzazione urbanistica.
24. Al fine di consentire lo svolgimento, con la piu’ ampia
partecipazione, della consultazione pubblica di cui all’articolo 5,
comma 5, della legge 18 dicembre 2015, n. 220, e nelle more
dell’aggiornamento della disciplina in materia di affidamento del
servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale,
all’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.
177, le parole: “6 maggio 2016” sono sostituite dalle seguenti: “31
ottobre 2016”. All’articolo 49-ter del decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, e successive modificazioni, il rinvio agli articoli 19
e 27, comma 1, e alla disciplina del codice dei contratti pubblici di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si intende
riferito, rispettivamente, agli articoli 17, 4 e alla disciplina del
presente codice.
25. All’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legge 31
maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2014, n. 106, il rinvio agli articoli 112 e 93, commi 1 e 2,
del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, si intende riferito, rispettivamente, agli
articoli 26 e 23, commi 1 e 3, del presente codice.
26. Fino all’adozione delle direttive generali di cui all’articolo
1, comma 7, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 343
a 356 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207.
27. Le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle
grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del presente
decreto secondo la disciplina gia’ prevista dagli articoli 182,
183,184 e 185 di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
sono concluse in conformita’ alle disposizioni e alle attribuzioni di
competenza vigenti all’epoca del predetto avvio. Le medesime
procedure trovano applicazione anche per le varianti.
Art. 217
Abrogazioni
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 216, a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono o restano
abrogati, in particolare:
a) l’articolo 344 della legge 20 marzo 1865, n. 2248;
b) l’articolo 11 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
c) l’articolo 120 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
d) l’articolo 1, commi da 1 a 5, della legge 21 dicembre 2001, n.
443;
e) il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
f) l’articolo 1-octies del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228;
g) l’articolo 1, comma 909, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
h) il decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6;
i) il decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113;
l) l’articolo 1, comma 2, lettera s) n. 2 e n. 3, l’articolo 8
della legge 3 agosto 2007, n. 123;
m) il decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152;
n) l’articolo 23 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
o) l’articolo 29, comma 1-sexies e 1-quinquiesdecies, lett. b), del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;
p) l’articolo 2, comma 9 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
q) l’articolo 4, comma 4-bis, e l’articolo 4-quater del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 , convertito con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
r) l’articolo 2, comma 16, della legge 15 luglio 2009, n. 94;
s) l’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166;
t) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del
decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53;
u) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207, con effetto: 1) dalla data di entrata in vigore degli atti
attuativi del presente codice, i quali operano la ricognizione delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del
2010 da esse sostituite; 2) dalla data di entrata in vigore del
presente codice: la Parte I; la Parte II, Titolo I, capo II; la Parte
II, Titolo II, capo II; la Parte II, Titoli IV e V, VI, VII, VIII; la
Parte II, Titolo IX Capo III; parte II, Titolo XI, Capo III, ad
esclusione dell’articolo 251; la Parte III ad esclusione degli
articoli 254,255 e 256; le Parti IV, V e VII, nonche’ gli allegati e
le parti di allegati ivi richiamati;
v) l’articolo 4 del decreto-legge 15 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,
con esclusione dei commi 13 e 14;
w) l’articolo 23, commi 4 e 5, l’articolo 41 commi 1, 2, 5-bis e
5-ter, l’articolo 42 commi 1, 2, 3, 4 e 5 e l’articolo 44, commi 1,
lett. a), 2, 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214,
x) l’articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2011,
n. 228;
z) gli articoli 41, 42, 44, 46, 50, 51, 52, 55, comma 1 e 59-bis,
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
aa) l’articolo 20, commi 1, 3 e 4, del decreto legge 9 febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35;
bb) l’articolo 8, comma 2-bis, l’articolo 11 e l’articolo 12 del
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 luglio 2012, n. 94;
cc) l’articolo 4, comma 5-ter del decreto legge 6 giugno 2012, n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;
dd) l’articolo 3, comma 2, l’articolo 4-bis e l’articolo 33, comma
2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7
agosto 2012, n. 134;
ee) l’articolo 1, commi 2, 2-bis e 4, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135;
ff) l’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n.
158, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.
189;
gg) l’articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 2012, n.
169;
hh) l’articolo 6, comma 3, l’articolo 33, commi 3-bis, 3-ter e
4-bis, l’articolo 33-bis, l’articolo 33-quater, l’articolo 34, comma
4, e l’articolo 36, comma 5-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221;
ii) l’articolo 1, commi 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 58, della
legge 6 novembre 2012, n. 190; l’articolo 4, commi 4, 5 e 6, della
legge 14 gennaio 2013, n. 10;
jj) l’articolo 26, comma 2, articolo 26-bis, articolo 26-ter,
articolo 27, comma 2, articolo 31, comma 2 e articolo 32, commi 4, 5
e 7-bis, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
ll) l’articolo 13, comma 10, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.
145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.
9;
mm) l’articolo 1, commi 72 e 343, della legge 27 dicembre 2013, n.
147;
nn) l’articolo 12, commi 3,5,8, 9 e 11, del decreto-legge 28 marzo
2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
2014, n. 80;
oo) l’articolo 9, commi 4 e 4-bis, del decreto legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89;
pp) l’articolo 13, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
116;
qq) l’articolo 13-bis, articolo 23-bis, articolo 23-ter , commi 1 e
2, articolo 39, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
114;
rr) gli articoli 2, commi 1, 2 e 3, 5, 13, comma 1, e 34, commi 1,
2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
ss) l’articolo 8, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 31 dicembre
2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio
2015, n. 11;
tt) gli articoli 16, 18 e 19 della legge 28 dicembre 2015, n. 221;
uu) l’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n.
210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n.
21.
Art. 218
Aggiornamenti
1. Ogni intervento normativo incidente sul presente codice o sulle
materie dallo stesso disciplinate e’ attuato mediante esplicita
modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche
disposizioni in esso contenute.
Art. 219
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente codice non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti
previsti dal presente codice con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 220
Entrata in vigore
Il presente codice, entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 18 aprile 2016
Elenco delle attivita’ di cui all’articolo 3, comma 2, lett. II) n.
1)
(Allegato II dir. 23; allegato I dir. 25 e allegato I dir. 23)
In caso di differenti interpretazioni tra CPV e NACE si applica la
nomenclatura CPV
=====================================================================
NACE Rev. 1 (1) |
==========================================================| Codice
Sezione F | Costruzione | CPV
=====================================================================
Divisione|Gruppo|Classe| Descrizione | Note |
=====================================================================
| | | |Questa divisione |
| | | |comprende: |
| | | | |
| | | |- nuove |
| | | |costruzioni, |
| | | |restauri e |
| | | |riparazioni |
45 | | |Costruzioni |comuni | 45000000
———————————————————————
| | |Preparazione del| |
|45.1 | |cantiere edile | | 45100000
———————————————————————
| | | |Questa classe |
| | | |comprende: |
| | | | |
| | | |- la demolizione |
| | | |di edifici e di |
| | | |altre strutture, |
| | | | |
| | | |- lo sgombero dei|
| | | |cantieri edili, |
| | | | |
| | | |- il movimento |
| | | |terra: scavo, |
| | | |riporto, |
| | | |spianamento e |
| | | |ruspatura dei |
| | | |cantieri edili, |
| | | |scavo di trincee,|
| | | |rimozione di |
| | | |roccia, |
| | | |abbattimento con |
| | | |esplosivo, ecc. |
| | | | |
| | | |- la preparazione|
| | | |del sito per |
| | | |l’estrazione di |
| | | |minerali: |
| | | | |
| | | |- la rimozione |
| | | |dei materiali di |
| | | |sterro e altri |
| | | |lavori di |
| | | |sistemazione e di|
| | | |preparazione dei |
| | | |terreni e |
| | | |siti minerari. |
| | | | |
| | | |Questa classe |
| | | |comprende |
| | | |inoltre: |
| | | | |
| | | |- il drenaggio di|
| | | |cantieri edili |
| | |Demolizioni di | |
| | |edifici, |- il drenaggio di|
| | |movimento |terreni agricoli |
| |45.11 |terra |o forestali | 45110000
———————————————————————
| | | |Questa classe |
| | | |comprende: |
| | | | |
| | | |- trivellazioni e|
| | | |perforazioni di |
| | | |sondaggio per le |
| | | |costruzioni |
| | | |edili, nonche’ |
| | | |per le indagini |
| | | |geofisiche, |
| | | |geologiche e |
| | | |similari. |
| | | | |
| | | |Questa classe non|
| | | |comprende: |
| | | | |
| | | |- la |
| | | |trivellazione |
| | | |di pozzi di |
| | | |produzione di |
| | | |petrolio e di |
| | | |gas, cfr. 11.20, |
| | | | |
| | | |- la |
| | | |trivellazione di |
| | | |pozzi d’acqua. |
| | | |cfr. 45.25, |
| | | | |
| | | |- lo scavo di |
| | | |pozzi, cfr. |
| | | |45.25, |
| | | | |
| | | |- le prospezioni |
| | | |di giacimenti di |
| | | |petrolio e di |
| | | |gas, le |
| | | |prospezioni |
| | | |geofisiche, |
| | | |geologiche e |
| | |Trivellazioni e |sismiche, cfr. |
| |45.12 |perforazioni |74.20. | 45120000
———————————————————————
| | |Costruzione | |
| | |completa o | |
| | |parziale di | |
| | |edifici; genio | |
|45.2 | |civile | | 45200000
———————————————————————
| | | |Questa classe |
| | | |comprende: |
| | | | |
| | | |- i lavori |
| | | |di costruzione o |
| | | |edili di |
| | | |qualsiasi tipo, |
| | | |la costruzione di|
| | | |opere di |
| | | |ingegneria |
| | | |civile: |
| | | | |
| | | |- ponti |
| | | |(inclusi quelli |
| | | |per autostrade |
| | | |sopraelevate), |
| | | |viadotti, |
| | | |gallerie e |
| | | |sottopassaggi, |
| | | | |
| | | |- condotte, linee|
| | | |di comunicazione |
| | | |ed elettriche per|
| | | |grandi distanze, |
| | | | |
| | | |- condotte, linee|
| | | |di comunicazione |
| | | |ed elettriche |
| | | |urbane, |
| | | | |
| | | |- lavori urbani |
| | | |ausiliari, |
| | | | |
| | | |- il montaggio e |
| | | |l’installazione |
| | | |in loco di opere |
| | | |prefabbricate. |
| | | | |
| | | |Questa classe non|
| | | |comprende: |
| | | | |
| | | |-le attivita’ dei|
| | | |servizi connessi |
| | | |all’estrazione di|
| | | |petrolio e di |
| | | |gas, cfr. 11.20, |
| | | | |
| | | |-il montaggio di |
| | | |opere |
| | | |prefabbricate |
| | | |complete con |
| | | |elementi, non di |
| | | |calcestruzzo, |
| | | |fabbricati in |
| | | |proprio, cfr. |
| | | |divisioni |
| | | |20,26 e 28, |
| | | | |
| | | |-lavori di |
| | | |costruzione, |
| | | |fabbricati |
| | | |esclusi, per |
| | | |stadi, piscine, |
| | | |palestre, campi |
| | | |da tennis, campi |
| | | |da golf ed altre |
| | | |installazioni |
| | | |sportive, cfr. |
| | | |45.23, |
| | | | |
| | | |-i lavori di |
| | | |installazione dei|
| | | |servizi in un |
| | | |fabbricato cfr. |
| | | |45.3 |
| | | | |
| | | |-i lavori di |
| | | |completamento |
| | | |degli edifici |
| | | |cfr. 45.4, |
| | | | |
| | | |-le attivita’ in |
| | | |materia di |
| | | |architettura e di|
| | | |ingegneria cfr. | 45210000
| | |Lavori generali |74.20, |Eccetto:
| | |di costruzione | |-
| | |di edifici e |la gestione | 45213316
| | |lavori di |di progetti di | 45220000
| | |ingegneria |costruzione, cfr.| 45231000
| |45.21 |civile |74.20. | 45232000
———————————————————————
| | | |Questa classe |
| | | |comprende: |
| | | | |
| | | |-la costruzione |
| | | |di tetti |
| | | | |
| | | |-la copertura di |
| | |Posa in opera di|tetti |
| | |coperture e | |
| | |costruzione di |-lavori di |
| | |ossature di |impermeabi- |
| |45.22 |tetti di edifici|lizzazione | 45261000
———————————————————————
| | | |Questa classe |
| | | |comprende: |
| | | | |
| | | |-la costruzione |
| | | |di strade, |
| | | |autostrade, |
| | | |strade urbane e |
| | | |altri passaggi |
| | | |per veicoli e |
| | | |pedoni, |
| | | | |
| | | |-la costruzione |
| | | |di strade ferrate|
| | | | |
| | | |-la costruzione |
| | | |di piste di campi|
| | | |di aviazione |
| | | | |
| | | |-i lavori |
| | | |di costruzione, |
| | | |fabbricati |
| | | |esclusi, per |
| | | |stadi, piscine, |
| | | |palestre, campi |
| | | |da tennis, campi |
| | | |da golf ed altre |
| | | |installazioni |
| | | |sportive, |
| | | | |
| | | |-la segnaletica |
| | | |orizzontale per |
| | | |superfici |
| | | |stradali e la |
| | | |delineazione di |
| | | |zone di | 45212212
| | | |parcheggio. |e DA03
| | | | | 45230000
| | | |Questa classe |eccetto:
| | |Costruzione di |non comprende: |-
| | |autostrade, | | 45231000
| | |strade, campi |-i lavori |-
| | |di aviazione e |preliminari di | 45232000
| | |impianti |movimento terra, |-
| |45.23 |sportivi |cfr. 45.11. | 45234115
———————————————————————
| | | |Questa classe |
| | | |comprende: |
| | | | |
| | | |- la |
| | | |costruzione di: |
| | | | |
| | | |-idrovie, porti |
| | | |ed |
| | | |opere fluviali, |
| | | |porticcioli per |
| | | |imbarcazioni da |
| | | |diporto, chiuse, |
| | | |ecc. |
| | | | |
| | | |-dighe e |
| | | |sbarramenti |
| | | | |
| | | |-lavori di |
| | | |dragaggio |
| | | | |
| | |Costruzione di |-lavori |
| |45.24 |opere idrauliche|sotterranei | 45240000
———————————————————————
| | | |Questa classe |
| | | |comprende: |
| | | | |
| | | |-i lavori |
| | | |di costruzione |
| | | |edili e di genio |
| | | |civile da parte |
| | | |di imprese |
| | | |specializzate in |
| | | |un aspetto comune|
| | | |a vari tipi di |
| | | |costruzione, che |
| | | |richiedono |
| | | |capacita’ o |
| | | |attrezzature |
| | | |particolari, |
| | | | |
| | | |-i lavori di |
| | | |fondazione, |
| | | |inclusa la |
| | | |palificazione, |
| | | | |
| | | |-la perforazione |
| | | |e costruzione di |
| | | |pozzi d’acqua, |
| | | |scavo di pozzi |
| | | | |
| | | |-la posa in opera|
| | | |di strutture |
| | | |metalliche non |
| | | |fabbricate in |
| | | |proprio, |
| | | | |
| | | |-la piegatura |
| | | |d’ossature |
| | | |metalliche |
| | | | |
| | | |-la posa in opera|
| | | |di mattoni e |
| | | |pietre, |
| | | | |
| | | |-il montaggio e |
| | | |lo smontaggio di |
| | | |ponteggi e |
| | | |piattaforme di |
| | | |lavoro incluso il|
| | | |loro noleggio, |
| | | | |
| | | |-la costruzione |
| | | |di camini e forni|
| | | |industriali. |
| | | | |
| | | |Questa classe non|
| | | |comprende: |
| | | | |
| | | |il noleggio di |
| | | |ponteggi senza |
| | |Altri lavori |montaggio e |
| | |speciali di |smontaggio cfr. | 45250000
| |45.25 |costruzione |72.32. | 45262000
———————————————————————
| | |Installazione | |
| | |dei servizi in | |
|45.3 | |un fabbricato | | 45300000
———————————————————————
| | | |Questa classe |
| | | |comprende: |
| | | | |
| | | |l’installazione, |
| | | |in edifici o in |
| | | |altre opere di |
| | | |costruzione, di: |
| | | | |
| | | |-cavi e raccordi |
| | | |elettrici, |
| | | | |
| | | |-sistemi di |
| | | |telecomunica- |
| | | |zione, |
| | | | |
| | | |-sistemi di |
| | | |riscaldamento |
| | | |elettrico, |
| | | | |
| | | |-antenne |
| | | |d’uso privato, |
| | | | |
| | | |-impianti di |
| | | |segnalazione |
| | | |d’incendio, |
| | | | |
| | | |-sistemi d’al- |
| | | |larme antifurto, |
| | | | |
| | | |-ascensori e |
| | | |scale mobili, | 45213316
| | | | | 45310000
| | |Installazione di|linee di |Eccetto:
| | |impianti |discesa di |-
| |45.31 |elettrici |parafulmini, ecc.| 45316000
———————————————————————
| | | |Questa classe |
| | | |comprende: |
| | | | |
| | | |-l’installazione,|
| | | |in edifici o in |
| | | |altre opere di |
| | | |costruzione, di |
| | | |materiali |
| | | |isolanti per |
| | | |l’isolamento |
| | | |termico, acustico|
| | | |o antivibrazioni.|
| | | | |
| | | |Questa classe non|
| | | |comprende: |
| | | | |
| | | |-i lavori di |
| | | |impermeabi- |
| | |Lavori |lizzazione, cfr. |
| |45.32 |d’isolamento |45.22 | 45320000
———————————————————————
| | | |Questa classe |
| | | |comprende: |
| | | | |
| | | |-l’installazione,|
| | | |in edifici o in |
| | | |altre opere di |
| | | |costruzione, di: |
| | | | |
| | | |-impianti |
| | | |idraulico- |
| | | |sanitari |
| | | | |
| | | |-raccordi |
| | | |per il gas |
| | | | |
| | | |-impianti e |
| | | |condotti di |
| | | |riscaldamento, |
| | | |ventilazione, |
| | | |refrigerazione o |
| | | |condizionamento |
| | | |dell’aria, |
| | | | |
| | | |-sistemi |
| | | |antincendio |
| | | |(sprinkler). |
| | | | |
| | | |Questa classe non|
| | | |comprende: |
| | | | |
| | | |-l’installazione |
| | |Installazione di|di impianti di |
| | |impianti |riscaldamento |
| | |idraulico- |elettrico cfr. |
| |45.33 |sanitari |45.31. | 45330000
———————————————————————
| | | |Questa classe |
| | | |comprende: |
| | | | |
| | | |-l’installazione |
| | | |di sistemi di |
| | | |illuminazione e |
| | | |segnaletica per |
| | | |strade, ferrovie,|
| | | |aeroporti e |
| | | |porti, |
| | | | |
| | | |-l’installazione,|
| | | |in edifici o in |
| | | |altre opere di |
| | | |costruzione, di |
| | | |accessori ed |
| | | |attrezzature non | 45234115
| | |Altri lavori di |classificati | 45316000
| |45.34 |installazione |altrove. | 45340000
———————————————————————
| | |Lavori di | |
| | |rifinitura o | |
| | |completamento | |
|45.4 | |degli edifici | | 45400000
———————————————————————
| | | |Questa classe |
| | | |comprende: |
| | | | |
| | | |-i lavori |
| | | |di intonacatura e|
| | | |stuccatura |
| | | |interna ed |
| | | |esterna di |
| | | |edifici o di |
| | | |altre opere di |
| | | |costruzione, |
| | | |inclusa la posa |
| | | |in opera dei |
| | | |relativi |
| | | |materiali di |
| |45.41 |Intonacatura |stuccatura. | 45410000
———————————————————————
| | | |Questa classe |
| | | |comprende: |
| | | | |
| | | |-l’installazione,|
| | | |da parte di ditte|
| | | |non costruttrici,|
| | | |di porte, |
| | | |finestre, |
| | | |intelaiature di |
| | | |porte e finestre,|
| | | |cucine su misura,|
| | | |scale, arredi per|
| | | |negozi e simili, |
| | | |in legno o in |
| | | |altro materiale. |
| | | | |
| | | |-il completamento|
| | | |di interni come |
| | | |soffitti, |
| | | |rivestimenti |
| | | |murali in legno, |
| | | |pareti mobili, |
| | | |ecc. |
| | | | |
| | | |Questa classe non|
| | | |comprende: |
| | | | |
| | | |-la |
| | | |posa in opera di |
| | |Posa in opera di|parquet e altri |
| | |infissi in legno|pavimenti in |
| |45.42 |o metallo |legno cfr. 45.43.| 45420000
———————————————————————
| | | |Questa classe |
| | | |comprende: |
| | | | |
| | | |-la posa in |
| | | |opera, |
| | | |l’applicazione o |
| | | |l’installazione, |
| | | |in edifici o in |
| | | |altre opere di |
| | | |costruzione, di: |
| | | | |
| | | |-piastrelle in |
| | | |ceramica, |
| | | |calcestruzzo o |
| | | |pietra da taglio |
| | | |per muri o |
| | | |pavimenti. |
| | | | |
| | | |-parquet e altri |
| | | |rivestimenti in |
| | | |legno per |
| | | |pavimenti, |
| | | |moquette e |
| | | |rivestimenti di |
| | | |linoleum, |
| | | | |
| | | |-inclusi rivesti-|
| | | |menti in gomma o |
| | | |plastica, |
| | | | |
| | | |-rivestimenti al-|
| | | |la veneziana, in |
| | | |marmo, granito o |
| | | |ardesia, per |
| | |Rivestimento di |pavimenti o muri,|
| | |pavimenti e | |
| |45.43 |muri |-carta da parati.| 45430000
———————————————————————
| | | |Questa classe |
| | | |comprende: |
| | | | |
| | | |-la tinteggiatura|
| | | |interna ed |
| | | |esterna di |
| | | |edifici, |
| | | | |
| | | |-la verniciatura |
| | | |di strutture di |
| | | |genio civile, |
| | | | |
| | | |-la posa in opera|
| | | |di vetrate, |
| | | |specchi, ecc. |
| | | | |
| | | |Questa classe non|
| | | |comprende: |
| | | | |
| | |Tinteggiatura e |-la posa in opera|
| | |posa in opera di|di finestre cfr. |
| |45.44 |vetrate |45.42. | 45440000
———————————————————————
| | | |Questa classe |
| | | |comprende: |
| | | | |
| | | |-l’installazione |
| | | |di piscine |
| | | |private, |
| | | | |
| | | |-la pulizia |
| | | |a vapore, |
| | | |sabbiatura, |
| | | |ecc. delle pareti|
| | | |esterne degli |
| | | |edifici, |
| | | | |
| | | |-altri lavori di |
| | | |completamento e |
| | | |di finitura degli|
| | | |edifici non |
| | | |classificati |
| | | |altrove. |
| | | | |
| | | |Questa classe non|
| | | |comprende: |
| | | | |
| | | |-le pulizie |
| | | |effettuate |
| | | |all’interno di |
| | |Altri lavori di |immobili ed altre| 45212212
| | |completamento |strutture cfr. |e DA04
| |45.45 |degli edifici |74.70. | 45450000
———————————————————————
| | |Noleggio di | |
| | |macchine e | |
| | |attrezzature per| |
| | |la costruzione o| |
| | |la demolizione, | |
|45.5 | |con manovratore | | 45500000
———————————————————————
| | | |Questa classe non|
| | | |comprende: |
| | | | |
| | | |-il noleggio di |
| | |Noleggio di |macchine e |
| | |macchine e |attrezzature per |
| | |attrezzature per|la costruzione o |
| | |la costruzione o|la demolizione |
| | |la demolizione, |senza manovratore|
| |45.50 |con manovratore |cfr. 71.32. | 45500000
=====================================================================
———
(1) – Regolamento (CEE) N. 3037/90 del Consiglio del 9 ottobre 1990
relativo alla nomenclatura statistica delle attivita’ economiche
nella Comunita’ europea (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1).
Allegato II
Attivita’ svolte dagli enti aggiudicatori di cui all’articolo 164
comma 1
(Allegato II dir. 23)
Le disposizioni del presente codice che disciplinano le concessioni
aggiudicate dagli enti aggiudicatori di cui all’articolo 164, comma
1, si applicano alle seguenti attivita’:
1) per quanto riguarda il gas e l’energia termica:
a) la messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alla
fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la
produzione, il trasporto o la distribuzione di gas o di energia
termica;
b) l’alimentazione di tali reti fisse con gas o energia termica.
L’alimentazione, da parte di uno dei soggetti aggiudicatori di cui
all’articolo 3 comma 2, lett. e) numeri 2.2 e 2.3, con gas o energia
termica di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico non e’
considerata un’attivita’ se tutte le seguenti condizioni sono
soddisfatte:
i) la produzione di gas o di energia termica da parte di tale ente
aggiudicatore e’ l’inevitabile risultato dell’esercizio di
un’attivita’ non prevista dal presente paragrafo o dai paragrafi 2 e
3 del presente allegato;
ii) l’alimentazione della rete pubblica mira solo a sfruttare
economicamente tale produzione e corrisponde al massimo al 20% del
fatturato di tale ente aggiudicatore, considerando la media degli
ultimi tre anni, compreso l’anno in corso.
Ai fini del presente codice «alimentazione» comprende la
generazione/produzione, la vendita all’ingrosso e al dettaglio di
gas. Tuttavia, la produzione di gas sotto forma di estrazione rientra
nell’ambito di applicazione del paragrafo 4 del presente allegato;
2) per quanto riguarda l’elettricita’:
a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate
alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la
produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricita’;
b) l’alimentazione di tali reti fisse con l’elettricita’.
Ai fini del presente codice, l’alimentazione con elettricita’
comprende la generazione/produzione, la vendita all’ingrosso e al
dettaglio dell’elettricita’.
L’alimentazione, da parte di uno dei soggetti aggiudicatori di cui
all’articolo 3 comma 2, lett. e) numeri 2.2 e 2.3, con elettricita’
di reti che forniscono un servizio al pubblico non e’ considerata
un’attivita’ se tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) la produzione di elettricita’ da parte di tale ente
aggiudicatore avviene perche’ il suo consumo e’ necessario
all’esercizio di un’attivita’ non prevista dal presente paragrafo,
ne’ dai paragrafi 1 e 3 del presente allegato;
b) l’alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo
proprio di tale ente aggiudicatore e non supera il 30% della
produzione totale di energia di tale ente aggiudicatore, considerando
la media degli ultimi tre anni, compreso l’anno in corso;
3) attivita’ relative alla messa a disposizione o alla gestione di
reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del
trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, mediante autobus,
sistemi automatici o cavo.
Nei servizi di trasporto, si considera esistere una rete se il
servizio viene fornito alle condizioni operative stabilite dalla
competente autorita’, quali le condizioni relative alle tratte da
servire, alla capacita’ di trasporto disponibile o alla frequenza del
servizio;
4) attivita’ relative allo sfruttamento di un’area geografica al
fine della messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o
interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi
e fluviali;
5) attivita’ relative alla fornitura di:
a) servizi postali;
b) altri servizi diversi dai servizi postali, a condizione che tali
servizi siano prestati da un ente che fornisce anche servizi postali
ai sensi del presente paragrafo, secondo comma, lettera ii), e che le
condizioni di cui all’articolo 7, comma 1, del presente decreto non
siano soddisfatte per quanto riguarda i servizi previsti al secondo
comma, punto ii).
Ai fini del presente codice e fatto salvo il decreto legislativo 22
luglio 1999, n. 261, recante «Attuazione della direttiva 97/67/CE
concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei
servizi postali comunitari e il miglioramento della qualita’ del
servizio», e successive modifiche e integrazioni, si intende per:
i) «invio postale»: un invio indirizzato nella forma definitiva in
cui viene preso in consegna, indipendentemente dal peso. Oltre agli
invii di corrispondenza, si tratta – ad esempio – di libri,
cataloghi, giornali periodici e pacchi postali contenenti merci con o
senza valore commerciale, indipendentemente dal loro peso;
ii) «servizi postali»: servizi consistenti in raccolta,
smistamento, trasporto e distribuzione di invii postali. Includono
sia i servizi che rientrano nell’ambito di applicazione del servizio
universale, ai sensi del citato decreto legislativo n. 261 del 1999,
sia quelli che ne sono esclusi;
iii) «altri servizi diversi dai servizi postali»: servizi forniti
nei seguenti ambiti:
servizi di gestione di servizi postali (servizi precedenti l’invio
e servizi successivi all’invio, compresi i servizi di smistamento
della posta),
servizi di spedizione diversi da quelli di cui alla lettera a)
quali la spedizione di invii pubblicitari, privi di indirizzo;
6) attivita’ relative allo sfruttamento di un’area geografica ai
seguenti fini:
a) estrazione di petrolio o di gas;
b) prospezione o estrazione di carbone o altri combustibili solidi.
Allegato III
Autorita’ governative centrali
(Allegato I – dir. 24)
Organismi committenti
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministero degli Affari Esteri
Ministero dell’Interno (incluse le Prefetture-Uffici Territoriali
del Governo e le Direzioni regionali e interregionali dei Vigili del
Fuoco)
Ministero della Giustizia e Uffici giudiziari (esclusi i giudici di
pace)
Ministero della Difesa
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Ministero dello Sviluppo Economico
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (incluse le sue
articolazioni periferiche)
Ministero della Salute
Ministero dell’istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca
Ministero dei Beni e delle Attivita’ culturali e del Turismo
(comprensivo delle sue articolazioni periferiche)
Altri enti pubblici nazionali:
CONSIP S.p.A. (1)
Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalita’ organizzata
———-
(1) Solo quando Consip agisce come centrale di committenza per le
amministrazioni centrali
Allegato IV
Elenco degli organismi e delle categorie di organismi di diritto
pubblico nei settori ordinari
(Allegato III – D.LGS. N. 163/2006)
Organismi
Mostra d’oltremare S.p.A.
Ente nazionale per l’aviazione civile – ENAC
Societa’ nazionale per l’assistenza al volo S.p.A. – ENAV
ANAS S.p.A.
Consip S.p.A.(1)
Categorie
Consorzi per le opere idrauliche
Universita’ statali, gli istituti universitari statali, i consorzi
per i lavori interessanti le universita’
Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza
Istituti superiori scientifici e culturali, osservatori
astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici
Enti di ricerca e sperimentazione
Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di
assistenza
Consorzi di bonifica
Enti di sviluppo e di irrigazione – Consorzi per le aree
industriali
Comunita’ montane
Enti preposti a servizi di pubblico interesse
Enti pubblici preposti ad attivita’ di spettacolo, sportive,
turistiche e del tempo libero
Enti culturali e di promozione artistica.
———-
(1) Quando Consip agisce in qualita’ di centrale di committenza per
la autorita’ sub-centrali
Allegato V
Caratteristiche relative alla pubblicazione
(Allegato VIII dir. 24; Allegato IX dir. 25)
1. Pubblicazione degli avvisi e dei bandi
I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 70, 71, 98, 142 e 153 per
gli appalti nei settori ordinari e di cui agli articoli 127, 128,
129, 140, e 151 per gli appalti nei settori speciali sono trasmessi
dalle stazioni appaltanti all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione
europea e pubblicati conformemente alle seguenti regole:
a) I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 70, 71, 98, 142 e 153
per gli appalti nei settori ordinari e di cui agli articoli 127, 128,
129, 140, e 151 per gli appalti nei settori speciali sono pubblicati
dall’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione europea o
dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori
qualora per i settori ordinari si tratti di avvisi di preinformazione
ovvero per i settori speciali si tratti di avvisi periodici
indicativi pubblicati nel profilo di committente ai sensi degli
articoli 70 e 127.
Inoltre le stazioni appaltanti possono divulgare tali informazioni
tramite internet, pubblicandole nel loro «profilo di committente»
come specificato al punto 2, lettera b).
b) L’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione europea
conferma alle stazioni appaltanti la pubblicazione di cui agli
articoli 72 e 127.
2. Pubblicazione di informazioni complementari o aggiuntive.
a) Salvo se altrimenti disposto dagli articolo 74, commi 2 e 3, le
stazioni appaltanti pubblicano integralmente i documenti di gara su
internet.
b) Il profilo di committente puo’ contenere avvisi di
preinformazione, di cui all’articolo 70, ovvero avvisi periodici, di
cui all’articolo 127, informazioni sugli inviti a presentare offerte
in corso, sugli acquisti programmati, sui contratti conclusi, sulle
procedure annullate, nonche’ ogni altra utile informazione come punti
di contatto, numeri telefonici e di fax, indirizzi postali ed
elettronici. Il profilo di committente puo’ includere altresi’ avvisi
di preinformazione ovvero avvisi periodici indicativi utilizzati come
mezzo di indizione di gara, pubblicati a livello nazionale a norma
degli articoli 73 e 130, comma 7.
3. Formato e modalita’ di trasmissione degli avvisi e dei bandi per
via elettronica.
Il formato e le modalita’ stabilite dalla Commissione per la
trasmissione degli avvisi e dei bandi per via elettronica sono
accessibili all’indirizzo internet: http://simap.europa.int
Allegato VI
Elenco degli atti giuridici dell’Unione
(Allegato III dir. 25)
A. Trasporto o distribuzione di gas o di energia termica
Direttiva 2009/73/CE
B. Produzione, trasporto o distribuzione di elettricita’
Direttiva 2009/72/CE
C. Produzione, trasporto o distribuzione di acqua potabile
[Nessun atto giuridico]
D. Enti aggiudicatori nel campo dei servizi ferroviari
Trasporto ferroviario di merci
Direttiva 2012/34/UE
Trasporto ferroviario internazionale di passeggeri
Direttiva 2012/34/UE
Trasporto ferroviario nazionale di passeggeri
[Nessun atto giuridico]
E. Enti aggiudicatori nel campo dei servizi ferroviari urbani, dei
servizi tramviari, filoviari e di autobus
[Nessun atto giuridico]
F. Enti aggiudicatori nel settore dei servizi postali
Direttiva 97/67/CE
G. Estrazione di petrolio o di gas
Direttiva 94/22/CE
H. Prospezione ed estrazione di carbone o di altri combustibili
solidi
[Nessun atto giuridico]
I. Enti aggiudicatori nel campo degli impianti portuali marittimi o
interni o altri terminali
[Nessun atto giuridico]
L. Enti aggiudicatori nel campo degli impianti aeroportuali
[Nessun atto giuridico]
Allegato VII
Termini per l’adozione degli atti di esecuzione di cui all’articolo 8
(Allegato IV dir. 25)
1. Gli atti di esecuzione di cui all’articolo 8 sono adottati entro
i seguenti termini:
a) 90 giorni lavorativi se e’ possibile presumere il libero accesso
a un determinato mercato in base all’articolo 8, comma 4;
b) 130 giorni lavorativi nei casi diversi da quelli di cui alla
lettera a).
I termini indicati alle lettere a) e b) del presente comma sono
prolungati di quindici giorni lavorativi se la domanda e’
accompagnata da una posizione motivata e giustificata, adottata da
un’amministrazione nazionale indipendente competente per l’attivita’
in questione, la quale analizza in modo approfondito le condizioni
per l’eventuale applicabilita’ all’attivita’ in questione
dell’articolo 8, comma 1, conformemente all’articolo 8, commi 2, 3 e
4.
Tali termini decorrono dal primo giorno lavorativo successivo alla
data in cui la Commissione riceve la domanda di cui all’articolo 8,
comma 5 o, qualora le informazioni che devono essere fornite all’atto
della domanda siano incomplete, dal giorno lavorativo successivo alla
data in cui essa riceve le informazioni complete.
I termini di cui al presente comma possono essere prorogati dalla
Commissione con l’accordo dello Stato membro o dell’ente
aggiudicatore che hanno presentato la richiesta.
2. La Commissione puo’ chiedere allo Stato membro o all’ente
aggiudicatore interessati o alle Autorita’ indipendenti competenti di
cui all’articolo 8, comma 5, o ad altre amministrazioni nazionali
competenti di fornire tutte le informazioni necessarie o di integrare
o di chiarire le informazioni fornite entro un termine adeguato. In
caso di risposte tardive o incomplete, i termini di cui al comma 1,
sono sospesi per il periodo intercorrente fra la scadenza del termine
indicato nella domanda di informazioni e il ricevimento delle
informazioni in forma completa e corretta.
Allegato VIII
Elenco dei prodotti per quanto riguarda gli appalti aggiudicati dalle
amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa
(Allegato III dir. 24)
Ai fini del presente decreto legislativo fa fede solo il testo di cui
all’allegato I, punto 3, dell’AAP, sul quale si basa il seguente
elenco indicativo di prodotti:
———————————————————————
Capo 25 |Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calci e cementi
———————————————————————
Capo 26 |Minerali metallurgici, scorie e ceneri
———————————————————————
|Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della
|loro distillazione; sostanze bituminose;
|eccetto:
Capo 27 |ex 27.10: carburanti speciali
———————————————————————
|Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od
|organici dei metalli preziosi, degli elementi
|radioattivi, dei metalli delle terre rare e degli
|isotopi
|eccetto:
|ex 28.09: esplosivi
|ex 28.13: esplosivi
|ex 28.14: gas lacrimogeni
|ex 28.28: esplosivi
|ex 28.32: esplosivi
|ex 28.39: esplosivi
|ex 28.50: prodotti tossicologici
|ex 28.51: prodotti tossicologici
Capo 28 |ex 28.54: esplosivi
———————————————————————
|Prodotti chimici organici
|eccetto:
|ex 29.03: esplosivi
|ex 29.04: esplosivi
|ex 29.07: esplosivi
|ex 29.08: esplosivi
|ex 29.11: esplosivi
|ex 29.12: esplosivi
|ex 29.13: prodotti tossicologici
|ex 29.14: prodotti tossicologici
|ex 29.15: prodotti tossicologici
|ex 29.21: prodotti tossicologici
|ex 29.22: prodotti tossicologici
|ex 29.23: prodotti tossicologici
|ex 29.26: esplosivi
|ex 29.27: prodotti tossicologici
Capo 29 |ex 29.29: esplosivi
———————————————————————
Capo 30 |Prodotti farmaceutici
———————————————————————
Capo 31 |Concimi
———————————————————————
|Estratti per concia e per tinta; tannini e loro
|derivati; sostanze coloranti, colori, pitture, vernici e
Capo 32 |tinture; mastici; inchiostri
———————————————————————
|Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o
Capo 33 |per toletta preparati e preparazioni cosmetiche
———————————————————————
|Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per
|liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali,
|cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele
|e prodotti simili, paste per modelli e “cere per
Capo 34 |l’odontoiatria”
———————————————————————
Capo 35 |Sostanze albuminoidi; colle; enzimi
———————————————————————
Capo 37 |Prodotti per la fotografia e per la cinematografia
———————————————————————
|Prodotti vari delle industrie chimiche
|eccetto:
Capo 38 |ex 38.19: prodotti tossicologici
———————————————————————
|Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della
|cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze
|eccettuati:
Capo 39 |ex 39.03: esplosivi
———————————————————————
|Gomma naturale o sintetica, fatturato (factis) e loro
|lavori
|eccetto:
Capo 40 |ex 40.11: pneumatici a prova proiettile
———————————————————————
Capo 41 |Pelli (diverse da quelle per pelllicceria) e cuoio
———————————————————————
|Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e
|finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili
Capo 42 |contenitori; lavori di budella
———————————————————————
Capo 43 |Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali
———————————————————————
Capo 44 |Legno, carbone di legna e lavori di legno
———————————————————————
Capo 45 |Sughero e suoi lavori
———————————————————————
Capo 46 |Lavori di intreccio, da panieraio e da stuoiaio
———————————————————————
Capo 47 |Materie occorrenti per la fabbricazione della carta
———————————————————————
|Carta e cartoni; lavori di pasta di cellulosa, di carta
Capo 48 |o di cartone
———————————————————————
Capo 49 |Prodotti dell’arte libraria e delle arti grafiche
———————————————————————
Capo 65 |Cappelli, copricapi ed altre acconciature; loro parti
———————————————————————
|Ombrelli (da pioggia e da sole), bastoni, fruste,
Capo 66 |frustini e loro parti
———————————————————————
|Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di
Capo 67 |calugine; fiori artificiali; lavori di capelli
———————————————————————
|Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica e
Capo 68 |materie simili
———————————————————————
Capo 69 |Prodotti ceramici
———————————————————————
Capo 70 |Vetro e lavori di vetro
———————————————————————
|Perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose
|(fini) e simili, metalli preziosi, metalli placcati o
|ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste
Capo 71 |materie; minuterie di fantasia
———————————————————————
Capo 73 |Ghisa, ferro e acciaio
———————————————————————
Capo 74 |Rame
———————————————————————
Capo 75 |Nichel
———————————————————————
Capo 76 |Alluminio
———————————————————————
Capo 77 |Magnesio, berillio (glucinio)
———————————————————————
Capo 78 |Piombo
———————————————————————
Capo 79 |Zinco
———————————————————————
Capo 80 |Stagno
———————————————————————
Capo 81 |Altri metalli comuni
———————————————————————
|Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e
|posateria da tavola, di metalli comuni
|eccetto:
|ex 82.05: utensili
Capo 82 |ex 82.07: pezzi per utensili
———————————————————————
Capo 83 |Lavori diversi di metalli comuni
———————————————————————
|Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici
|eccetto:
|ex 84.06: motori
|ex 84.08: altri propulsori
|ex 84.45: macchine
|ex 84.53: macchine automatiche per l’elaborazione
|dell’informazione
|ex 84.55: pezzi della voce 84.53
Capo 84 |ex 84.59: reattori nucleari
———————————————————————
|Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati ad
|usi elettrotecnici
|eccetto:
|ex 85.13: telecomunicazioni
Capo 85 |ex 85.15: apparecchi di trasmissione
———————————————————————
|Veicoli e materiali per strade ferrate; apparecchi di
|segnalazione non elettrici per vie di comunicazione
|eccetto:
|ex 86.02: locomotive blindate
|ex 86.03: altre locomotive blindate
|ex 86.05: vetture blindate
|ex 86.06: carri officine
Capo 86 |ex 86.07: carri
———————————————————————
|Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri
|veicoli terrestri
|eccetto:
|ex 87.08: carri da combattimento e autoblinde
|ex 87.01: trattori
|ex 87.02: veicoli militari
|ex 87.03: veicoli di soccorso ad automezzi rimasti in
|panne
|ex 87.09: motocicli
Capo 87 |ex 87.14: rimorchi
———————————————————————
|Navigazione marittima e fluviale
|eccetto:
Capo 89 |ex 89.01A: navi da guerra
———————————————————————
|Strumenti e apparecchi d’ottica, per fotografia e per
|cinematografia, di misura, di verifica, di precisione;
|strumenti e apparecchi medico-chirurgici
|eccetto:
|ex 90.05: binocoli
|ex 90.13: strumenti vari, laser
|ex 90.14: telemetri
|ex 90.28: strumenti di misura elettrici o elettronici
|ex 90.11: microscopi
|ex 90.17: strumenti per la medicina
|ex 90.18: apparecchi di meccanoterapia
|ex 90.19: apparecchi di ortopedia
Capo 90 |ex 90.20: apparecchi a raggi x
———————————————————————
Capo 91 |Orologeria
———————————————————————
|Strumenti musicali; apparecchi di registrazione o di
|riproduzione del suono; apparecchi di registrazione o di
|riproduzione delle immagini e del suono in televisione;
Capo 92 |parti e accessori di questi strumenti e apparecchi
———————————————————————
|Mobilia; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e
|simili
|eccetto:
Capo 94 |ex 94.01A: Sedili per aerodine
———————————————————————
|Oggetti da intagliare e da modellare allo stato lavorato
Capo 95 |(compresi i lavori)
———————————————————————
|Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, piumini
Capo 96 |da cipria e stacci
———————————————————————
Capo 98 |Lavori diversi
———————————————————————
Allegato IX
Servizi di cui agli artt. 140, 142, 143, 144
Allegato X
Elenco delle convenzioni internazionali in materia sociale e
ambientale
(Allegato X dir. 24; Allegato XIV dir. 25; Allegato X dir. 23)
Convenzione OIL 87 sulla liberta’ d’associazione e la tutela del
diritto di organizzazione;
Convenzione OIL 98 sul diritto di organizzazione e di negoziato
collettivo;
Convenzione OIL 29 sul lavoro forzato;
Convenzione OIL 105 sull’abolizione del lavoro forzato;
Convenzione OIL 138 sull’eta’ minima;
Convenzione OIL 111 sulla discriminazione nell’ambito del lavoro e
dell’occupazione;
Convenzione OIL 100 sulla parita’ di retribuzione;
Convenzione OIL 182 sulle peggiori forme di lavoro infantile;
Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e
protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di
ozono;
Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri
di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (Convenzione di
Basilea);
Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti;
Convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso
informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel
commercio internazionale (UNEP/FAD, lettera convenzione PIC)
Rotterdam, 10 settembre 1998, e relativi tre protocolli regionali.
Allegato XI
Requisiti relativi agli strumenti e ai dispositivi di ricezione
elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione, delle
domande di qualificazione, nonche’ dei piani e progetti nei concorsi
(Allegato IV – dir. 24; Allegato V dir. 25)
Gli strumenti e i dispositivi di ricezione elettronica delle
offerte e delle domande di partecipazione, nonche’ dei piani e
progetti nei concorsi di progettazione devono garantire, mediante
procedure e mezzi tecnici appropriati, almeno che:
a) l’ora e la data esatte della ricezione delle offerte, delle
domande di partecipazione e dei piani e progetti possano essere
stabilite con precisione;
b) si possa ragionevolmente garantire che nessuno possa avere
accesso ai dati trasmessi in base ai presenti requisiti prima della
scadenza dei termini specificati;
c) solo le persone autorizzate possano fissare o modificare le date
di apertura dei dati ricevuti;
d) solo le persone autorizzate possano avere accesso alla totalita’
o a una parte dei dati trasmessi nelle diverse fasi della procedura
di aggiudicazione dell’appalto o del concorso di progettazione;
e) solo le persone autorizzate possano dare accesso ai dati
trasmessi, e solo dopo la data specificata;
f) i dati ricevuti e aperti in applicazione dei presenti requisiti
restino accessibili solo alle persone autorizzate a prenderne
conoscenza;
g) in caso di violazione o di tentativo di violazione dei divieti
di accesso o dei requisiti di cui alle lettere b), c), d), e) e f),
si possa ragionevolmente garantire che le violazioni o i tentativi
siano chiaramente rilevabili.
Allegato XII
Informazioni che devono figurare nei documenti di gara in relazione
alle aste elettroniche relative agli appalti nei settori ordinari e
speciali
(Allegato VI dir. 24; Allegato VII dir. 25)
Nel caso in cui le stazioni appaltanti abbiano deciso di
organizzare un’asta elettronica, i documenti di gara contengono
almeno i seguenti elementi:
a) gli elementi i cui valori saranno oggetto dell’asta elettronica,
purche’ tali elementi siano quantificabili in modo da essere espressi
in cifre o in percentuali;
b) i limiti eventuali dei valori che potranno essere presentati,
quali risultano dal capitolato d’oneri relativo all’oggetto
dell’appalto;
c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti
nel corso dell’asta elettronica e, se del caso, il momento in cui
saranno messe a loro disposizione;
d) le informazioni pertinenti sullo svolgimento dell’asta
elettronica;
e) le condizioni alle quali gli offerenti potranno rilanciare, in
particolare gli scarti minimi eventualmente richiesti per il
rilancio;
f) le informazioni pertinenti sul dispositivo elettronico
utilizzato e sulle modalita’ e specifiche tecniche di collegamento.
Allegato XIII
Definizione di talune specifiche tecniche
(Allegato VII dir. 24; Allegato VIII dir. 25)
Ai fini del presente codice si intende per:
1) «specifiche tecniche»: a seconda del caso
a) nel caso di appalti pubblici di lavori: l’insieme delle
prescrizioni tecniche contenute, in particolare, nei documenti di
gara, che definiscono le caratteristiche richieste di un materiale,
un prodotto o una fornitura in modo che rispondano all’uso a cui sono
destinati dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente
aggiudicatore; tra queste caratteristiche rientrano i livelli della
prestazione ambientale e le ripercussioni sul clima, la progettazione
che tenga conto di tutti i requisiti (compresa l’accessibilita’ per
persone con disabilita’) la valutazione della conformita’, la
proprieta’ d’uso, la sicurezza o le dimensioni, incluse le procedure
riguardanti il sistema di garanzia della qualita’, la terminologia, i
simboli, il collaudo e metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura e
l’etichettatura, le istruzioni per l’uso, nonche’ i processi e i
metodi di produzione in qualsiasi momento del ciclo di vita dei
lavori. Esse comprendono altresi’ le norme riguardanti la
progettazione e la determinazione dei costi, le condizioni di
collaudo, d’ispezione e di accettazione dei lavori nonche’ i metodi e
le tecniche di costruzione come pure ogni altra condizione tecnica
che l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore puo’
prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, in
relazione all’opera finita e ai materiali o alle parti che la
compongono;
b) nel caso di appalti pubblici di servizi o di forniture, le
specifiche contenute in un documento, che definiscono le
caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, tra cui i
livelli di qualita’, i livelli di prestazione ambientale e le
ripercussioni sul clima, una progettazione che tenga conto di tutte
le esigenze (compresa l’accessibilita’ per le persone con
disabilita’) e la valutazione della conformita’, la proprieta’ d’uso,
l’uso del prodotto, la sicurezza o le dimensioni, compresi i
requisiti applicabili al prodotto quali la denominazione di vendita,
la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova,
l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura, le istruzioni per
l’uso, i processi e i metodi di produzione ad ogni stadio del ciclo
di vita della fornitura o dei servizi, nonche’ le procedure di
valutazione della conformita’;
2) «norma»: una specifica tecnica adottata da un organismo
riconosciuto di normalizzazione, ai fini di un’applicazione ripetuta
o continua, la cui osservanza non e’ obbligatoria e che rientra in
una delle seguenti categorie:
a) «norma internazionale»: norma adottata da un organismo di
normalizzazione internazionale e messa a disposizione del pubblico;
b) «norma europea»: una norma adottata da un organismo di
normalizzazione europeo e messa a disposizione del pubblico;
c) «norma nazionale»: una norma adottata da un organismo di
normalizzazione nazionale e messa a disposizione del pubblico;
3) «valutazione tecnica europea»: la valutazione documentata delle
prestazioni di un prodotto da costruzione in relazione alle sue
caratteristiche essenziali, conformemente al relativo documento per
la valutazione europea quale definito all’articolo 2, punto 12, del
regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;
4) «specifica tecnica comune»: una specifica tecnica nel settore
delle TIC elaborata conformemente agli articoli 13 e 14 del
regolamento (UE) 1025/2012;
5) «riferimento tecnico»: qualunque documento, diverso dalle norme
europee, elaborato dagli organismi europei di normalizzazione secondo
procedure adattate all’evoluzione delle necessita’ di mercato.
Allegato XIV
Informazioni che devono figurare negli avvisi e nei bandi nei settori
ordinari e speciali
(allegato V dir. 24; allegato VI,X,XI,XII e XVIII dir. 25)
PARTE I – INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI E NEI BANDI
NEI SETTORI ORDINARI(1)
A – INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI CHE ANNUNCIANO LA
PUBBLICAZIONE NEL PROFILO DI COMMITTENTE DI UN AVVISO DI
PREINFORMAZIONE
1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo
comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e
indirizzo Internet dell’amministrazione aggiudicatrice e, se diverso,
del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attivita’
esercitata.
3. Se del caso, l’indicazione che l’amministrazione aggiudicatrice
e’ una centrale di committenza o che si tratta o puo’ trattarsi di
una qualsiasi altra forma di appalto congiunto.
4. Codici CPV.
5. Indirizzo Internet del «profilo di committente» (URL).
6. Data di spedizione dell’avviso di pubblicazione nel profilo di
committente dell’avviso di preinformazione.
———-
(1) Allegato V alla direttiva 24/2014
B – INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI
PREINFORMAZIONE (di cui all’articolo 70)
B1. Informazioni che devono comparire in ogni caso
1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo
comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e
indirizzo Internet dell’amministrazione aggiudicatrice e, se diverso,
del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Posta elettronica o indirizzo Internet al quale i documenti di
gara saranno disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e
diretto.
Se l’accesso gratuito, illimitato e diretto non e’ disponibile per
i motivi illustrati all’articolo 74, commi 2 e 3, un’indicazione
relativa alle modalita’ di accesso ai documenti di gara.
3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attivita’
esercitata.
4. Se del caso, l’indicazione che l’amministrazione aggiudicatrice
e’ una centrale di committenza o che si tratta o puo’ trattarsi di
una qualsiasi altra forma di appalto congiunto.
5. Codici CPV. Se l’appalto e’ suddiviso in lotti, tali
informazioni sono fornite per ogni lotto.
6. Il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori
nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale
di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di
servizi. Se l’appalto e’ suddiviso in lotti, tali informazioni sono
fornite per ogni lotto.
7. Breve descrizione dell’appalto: natura ed entita’ dei lavori,
natura e quantita’ o valore delle forniture; natura ed entita’ dei
servizi.
8. Se il presente avviso non funge da mezzo di indizione di una
gara, la data o le date previste per la pubblicazione di un bando di
gara o di bandi di gara per l’appalto o gli appalti di cui ali’avviso
di preinformazione.
9. Data d’invio dell’avviso.
10. Altre eventuali informazioni.
11. Indicare se l’appalto rientra o meno nell’ambito di
applicazione dell’AAP.
B2. Informazioni ulteriori che devono essere fornite se l’avviso
funge da mezzo di indizione di gara (articolo 70, comma 2)
1. Indicazione del fatto che gli operatori economici interessati
devono far conoscere all’amministrazione aggiudicatrice il loro
interesse per l’appalto o gli appalti.
2. Tipo di procedura di aggiudicazione (procedure ristrette, che
implichino o meno un sistema dinamico di acquisizione, o procedure
competitive con negoziazione).
3. Eventualmente, indicare se:
a) si tratta di un accordo quadro;
b) si tratta di un sistema dinamico di acquisizione.
4. Se conosciuti, tempi di consegna o di fornitura di prodotti,
lavori o servizi e durata del contratto.
5. Se note, le condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:
a) l’indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto pubblico
riservato a laboratori protetti o
la cui esecuzione e’ riservata all’ambito di programmi di lavoro
protetti;
b) l’indicazione eventuale se, in forza di disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del
servizio sia riservata a una particolare professione;
c) una breve descrizione dei criteri di selezione.
6. Se conosciuti, una breve descrizione dei criteri che verranno
utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto.
7. Se nota, la grandezza complessiva stimata dell’appalto o degli
appalti. Se l’appalto e’ suddiviso in lotti, tali informazioni sono
fornite per ogni lotto.
8. Termini ultimi per la ricezione delle manifestazioni
d’interesse.
9. Indirizzo cui devono essere inviate le manifestazioni di
interesse.
10. Lingua o lingue autorizzate per la presentazione delle
candidature o delle offerte.
11. Eventualmente, indicare se:
a) la presentazione per via elettronica delle offerte o delle
domande di partecipazione e’ richiesta o accettata;
b) si fara’ ricorso all’ordinazione elettronica;
c) si fara’ ricorso alla fatturazione elettronica;
d) sara’ accettato il pagamento elettronico.
12. Informazioni che indicano se l’appalto e’ connesso a un
progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea.
13. Denominazione e indirizzo dell’organo responsabile delle
procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei
termini per la proposizione del ricorso o, se necessario,
denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo
elettronico del servizio presso il quale l’informazione in questione
puo’ essere richiesta.
C – INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI E BANDI DI GARA
(di cui all’articolo 71)
1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo
comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e
indirizzo Internet dell’amministrazione aggiudicatrice e, se diverso,
del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Posta elettronica o indirizzo Internet al quale i documenti di
gara saranno disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e
diretto. Se l’accesso gratuito, illimitato e diretto non e’
disponibile per i motivi illustrati all’articolo 74, commi 2 e 3,
un’indicazione relativa alle modalita’ di accesso ai documenti di
gara.
3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attivita’
esercitata.
4. Se del caso, l’indicazione che l’amministrazione aggiudicatrice
e’ una centrale di committenza o che e’ coinvolta una qualsiasi altra
forma di appalto congiunto.
5. Codici CPV. Se l’appalto e’ suddiviso in lotti, tali
informazioni sono fornite per ogni lotto.
6. Il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori
nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale
di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di
servizi. Se l’appalto e’ suddiviso in lotti, tali informazioni sono
fornite per ogni lotto.
7. Descrizione dell’appalto: natura ed entita’ dei lavori, natura e
quantita’ o valore delle forniture; natura ed entita’ dei servizi. Se
l’appalto e’ suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per
ogni lotto. Eventualmente, una descrizione di qualsiasi opzione.
8. Ordine di grandezza totale stimato dell’appalto o degli appalti;
se l’appalto e’ suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite
per ogni lotto.
9. Ammissione o divieto di varianti.
10. Tempi di consegna o di fornitura di beni, lavori o servizi e,
per quanto possibile, la durata del contratto.
a) Nel caso di accordi quadro, indicare la durata prevista
dell’accordo quadro, precisando, se del caso, i motivi che
giustificano una durata dell’accordo quadro superiore a quattro anni;
per quanto possibile, indicazione del valore o dell’ordine di
grandezza e della frequenza degli appalti da aggiudicare, numero e,
ove necessario, numero massimo previsto di operatori economici che
parteciperanno.
b) Nel caso di un sistema dinamico di acquisizione l’indicazione
della durata prevista di tale sistema; per quanto possibile,
l’indicazione di valore o dell’ordine di grandezza e della frequenza
degli appalti da aggiudicare.
11. Condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:
a) l’indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto pubblico
riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione e’ riservata
all’ambito di programmi di lavoro protetti;
b) indicare, in caso se, in forza di disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia
riservata a una particolare professione; riferimenti alle
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in
questione;
c) un elenco e una breve descrizione dei criteri riguardanti la
situazione personale degli operatori economici che possono
comportarne l’esclusione e dei criteri di selezione; livello o
livelli minimi specifici di capacita’ eventualmente richiesti.
Indicazione delle informazioni richieste (autocertificazioni,
documentazione).
12. Tipo di procedura di aggiudicazione; eventualmente, motivazione
del ricorso alla procedura accelerata (in caso di procedure aperte e
ristrette e di procedure competitive con negoziazione).
13. Eventualmente, indicare se:
a) si tratta di un accordo quadro;
b) si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;
c) si tratta di un’asta elettronica (in caso di procedure aperte o
ristrette o di procedure competitive con negoziazione).
14. Se l’appalto deve essere suddiviso in lotti, indicazione della
possibilita’ per gli operatori economici di presentare offerte per
uno, per piu’ e/o per l’insieme dei lotti. Indicazione di ogni
possibile limitazione del numero di lotti che puo’ essere aggiudicato
ad uno stesso offerente. Se l’appalto non e’ suddiviso in lotti,
indicazione dei motivi, a meno che tale informazione non sia fornita
nella relazione unica.
15. In caso di procedura ristretta, procedura competitiva con
negoziazione, dialogo competitivo o partenariato per l’innovazione,
quando ci si avvale della facolta’ di ridurre il numero di candidati
che saranno invitati a presentare offerte, a partecipare al dialogo o
a negoziare: numero minimo e, eventualmente, numero massimo previsto
di candidati e criteri oggettivi da applicare per la scelta dei
candidati in questione.
16. In caso di procedura competitiva con negoziazione, dialogo
competitivo o partenariato per l’innovazione, indicare,
eventualmente, il ricorso a una procedura che si svolge in piu’ fasi
successive, al fine di ridurre gradualmente il numero di soluzioni da
discutere o di offerte da negoziare.
17. Eventualmente, le condizioni particolari cui e’ sottoposta
l’esecuzione dell’appalto.
18. Criteri di aggiudicazione dell’appalto o degli appalti. Salvo
nel caso in cui l’offerta economicamente piu’ vantaggiosa e’
individuata sulla base del solo prezzo, i criteri che determinano
l’offerta economicamente piu’ vantaggiosa e la loro ponderazione
vanno indicati qualora non figurino nel capitolato d’oneri ovvero,
nel caso del dialogo competitivo, nel documento descrittivo.
19. Termine ultimo per la ricezione delle offerte (procedure
aperte) o delle domande di partecipazione (procedure ristrette e
procedura competitiva con negoziazione, sistemi dinamici di
acquisizione, dialogo competitivo, partenariati per l’innovazione).
20. Indirizzo al quale le offerte o le domande di partecipazione
sono trasmesse.
21. In caso di procedure aperte:
a) periodo di tempo durante il quale l’offerente e’ vincolato alla
propria offerta;
b) data, ora e luogo di apertura delle offerte;
c) persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura.
22. Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di
partecipazione.
23. Eventualmente, indicare se:
a) la presentazione per via elettronica delle offerte o delle
domande di partecipazione e’ accettata;
b) si fara’ ricorso all’ordinazione elettronica;
c) sara’ accettata la fatturazione elettronica;
d) sara’ utilizzato il pagamento elettronico.
24. Informazioni che indicano se l’appalto e’ connesso a un
progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea.
25. Denominazione e indirizzo dell’organo responsabile delle
procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei
termini per la proposizione del ricorso o, se del caso, nome,
indirizzo, numero di telefono e di fax, nonche’ indirizzo di posta
elettronica del servizio presso il quale si possono richiedere tali
informazioni.
26. Data (e) e riferimento (i) di precedenti pubblicazioni nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea e nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana relative all’appalto/agli appalti di cui al
presente avviso.
27. Nel caso di appalti rinnovabili, calendario previsto per la
pubblicazione dei prossimi bandi e avvisi.
28. Data d’invio dell’avviso.
29. Indicare se l’appalto rientra o meno nell’ambito di
applicazione dell’AAP.
30. Altre eventuali informazioni.
D – INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI RELATIVI AGLI
APPALTI AGGIUDICATI (di cui all’articolo 98)
1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo
comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e
indirizzo Internet dell’amministrazione aggiudicatrice e, se diverso,
del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attivita’
esercitata.
3. Se del caso, l’indicazione che l’amministrazione aggiudicatrice
e’ una centrale di committenza o che si tratta di una qualsiasi altra
forma di appalto congiunto.
4. Codici CPV.
5. Il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori
nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale
di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di
servizi.
6. Descrizione dell’appalto: natura ed entita’ dei lavori, natura e
quantita’ o valore delle forniture; natura ed entita’ dei servizi. Se
l’appalto e’ suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per
ogni lotto. Eventualmente, una descrizione di qualsiasi opzione.
7. Tipo di procedura di aggiudicazione; nel caso di procedura
negoziata senza previa pubblicazione, motivazione del ricorso a tale
procedura.
8. Eventualmente, indicare se:
a) si tratta di un accordo quadro;
b) si tratta di un sistema dinamico di acquisizione.
9. I criteri di cui all’articolo 95 che sono stati utilizzati per
l’aggiudicazione dell’appalto o degli appalti. Se del caso,
l’indicazione se e’ stato fatto ricorso a un’asta elettronica (in
caso di procedure aperte o ristrette o di procedure competitive con
negoziazione).
10. Data di conclusione dei contratti o degli accordi quadro a
seguito della decisione di aggiudicazione o conclusione.
11. Numero di offerte ricevute con riferimento a ciascun appalto,
compresi:
a) numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da
piccole e medie imprese;
b) numero di offerte ricevute da un altro Stato membro o da un
paese terzo;
c) numero di offerte ricevute per via elettronica.
12. Per ciascuna aggiudicazione: nome, indirizzo comprensivo di
codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet
dell’aggiudicatario o degli aggiudicatari, comprese:
a) informazioni che specificano se l’aggiudicatario e’ una piccola
e media impresa;
b) informazioni che specificano se l’appalto e’ stato aggiudicato a
un gruppo di operatori economici (joint-venture, consorzio o altro).
13. Valore dell’offerta (o delle offerte) vincente o dell’offerta
massima e dell’offerta minima prese in considerazione ai fini
dell’aggiudicazione o delle aggiudicazioni dell’appalto.
14. Se del caso, per ogni aggiudicazione, valore e parte
dell’appalto che puo’ essere subappaltato a terzi.
15. Informazioni che indicano se l’appalto e’ connesso a un
progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea.
16. Denominazione e indirizzo dell’organo responsabile delle
procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei
termini per la proposizione del ricorso o, se del caso, nome,
indirizzo, numero di telefono e di fax, nonche’ indirizzo di posta
elettronica del servizio presso il quale si possono richiedere tali
informazioni.
17. Data (e) e riferimento (i) di precedenti pubblicazioni nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana relative al contratto/ai contratti di cui
al presente avviso.
18. Data d’invio dell’avviso.
19. Altre eventuali informazioni.
E – INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI MODIFICA DI UN
CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA’ DELLO STESSO (di cui
all’articolo 106)
1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo
comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e
indirizzo Internet dell’amministrazione aggiudicatrice e, se diverso,
del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Codici CPV.
3. Il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori
nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale
di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di
servizi.
4. Descrizione dell’appalto prima e dopo la modifica: natura ed
entita’ dei lavori, natura e quantita’ o valore delle forniture:
natura ed entita’ dei servizi.
5. Se del caso, aumento del prezzo in seguito alla modifica.
6. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la
modifica.
7. Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto.
8. Se del caso, nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS,
telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet del nuovo o dei
nuovi operatori economici.
9. Informazioni che indicano se l’appalto e’ connesso a un progetto
e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea.
10. Denominazione e indirizzo dell’organo nazionale di vigilanza e
dell’organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso,
di mediazione. Precisazioni dei termini per la proposizione del
ricorso o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax,
nonche’ indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono
richiedere tali informazioni.
11. Data (e) e riferimento (i) di precedenti pubblicazioni nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana relative all’appalto o agli appalti di cui
al presente avviso.
12. Data d’invio dell’avviso.
13. Altre eventuali informazioni.
F – INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI DI GARA E NEGLI
AVVISI DI AGGIUDICAZIONE PER GLI APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E DI
ALTRI SERVIZI SPECIFICI (di cui all’articolo 142)
1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo
comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet
dell’amministrazione aggiudicatrice.
2. Il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori
nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale
di consegna o di prestazione per le forniture e i servizi.
3. Una breve descrizione dell’appalto in questione, compresi i
codici CPV.
4. Condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:
a) l’indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto riservato a
laboratori protetti o la cui esecuzione e’ riservata nell’ambito di
programmi di lavoro protetti,
b) l’indicazione, eventuale, se in forza di disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del
servizio sia riservata a una particolare professione.
5. Scadenze per contattare l’amministrazione aggiudicatrice, in
vista della partecipazione.
6. Breve descrizione delle caratteristiche principali della
procedura di aggiudicazione.
G – INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI PER GLI APPALTI
DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI (di cui all’articolo
142)
1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, dalla
legislazione nazionale, indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta
elettronica e indirizzo Internet dell’amministrazione aggiudicatrice.
2. Una breve descrizione dell’appalto in questione, compreso il
valore complessivo stimato del contratto e i codici CPV.
3. Se noti:
a) il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori
nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale
di consegna o di prestazione per le forniture e i servizi;
b) tempi di consegna o di fornitura di beni, lavori o servizi e
durata del contratto;
c) condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:
l’indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto pubblico
riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione e’ riservata
all’ambito di programmi di lavoro protetti,
l’indicazione eventuale se, in forza di disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia
riservata a una particolare professione;
d) una breve descrizione delle caratteristiche principali della
procedura di aggiudicazione.
4. Indicazione del fatto che gli operatori economici interessati
devono far conoscere all’amministrazione aggiudicatrice il loro
interesse per l’appalto o gli appalti, dei termini per la ricezione
delle manifestazioni d’interesse e dell’indirizzo cui devono essere
trasmesse le manifestazioni d’interesse.
H – INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE
PER GLI APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI (di
cui all’articolo 142)
1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo
comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet
dell’amministrazione aggiudicatrice.
2. Breve descrizione del contratto in questione, compresi i codici
CPV.
3. Il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori
nel caso di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna
o di prestazione per le forniture e i servizi.
4. Numero di offerte ricevute.
5. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati.
6. Per ciascuna aggiudicazione: nome, indirizzo comprensivo di
codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet
dell’aggiudicatario o degli aggiudicatari.
7. Altre eventuali informazioni.
PARTE II – INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI PERIODICI
INDICATIVI NEI SETTORI SPECIALI (2) – (di cui all’articolo 127)
A. INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE IN OGNI CASO
1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo
comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e
indirizzo Internet dell’ente aggiudicatore e, se diverso, del
servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Principale attivita’ esercitata.
3. a) Per gli appalti di forniture: natura e quantita’ o valore
delle prestazioni o dei prodotti da fornire (codici CPV);
b) per gli appalti di lavori: natura ed entita’ delle prestazioni,
caratteristiche generali dell’opera o dei lotti relativi all’opera,
numero (codici CPV);
c) per gli appalti di servizi: importo totale previsto in ciascuna
delle categorie di servizi previsti (codici CPV).
4. Data di invio dell’avviso o di invio della comunicazione che
annuncia la pubblicazione di tale avviso nel «profilo di
committente».
5. Altre eventuali informazioni.
———-
(2) Allegato VI alla direttiva 2014/25
B. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE CHE DEVONO ESSERE FORNITE SE L’AVVISO
FUNGE DA MEZZO DI INDIZIONE DI GARA O CONSENTE UNA RIDUZIONE DEI
TERMINI DI RICEZIONE DELLE CANDIDATURE O DELLE OFFERTE (articolo 127)
1. Indicazione del fatto che gli operatori economici interessati
devono far conoscere all’ente aggiudicatore il loro interesse per
l’appalto o gli appalti.
2. Posta elettronica o indirizzo Internet al quale il capitolato
d’oneri e i documenti di gara saranno disponibili per l’accesso
gratuito, illimitato e diretto.
Se l’accesso gratuito, illimitato e diretto non e’ disponibile per
i motivi illustrati all’articolo 74, un’indicazione relativa alle
modalita’ di accesso ai documenti di gara.
3. Indicare eventualmente se l’appalto e’ riservato a laboratori
protetti o se l’esecuzione e’ riservata nel contesto di programmi di
lavoro protetti.
4. Termine ultimo per la ricezione delle domande per ottenere un
invito a presentare un’offerta o a negoziare.
5. Natura e quantita’ dei prodotti da fornire o caratteristiche
generali dell’opera o categoria del servizio e sua descrizione;
indicare se si prevedono uno o piu’ accordi quadro, precisando tra
l’altro eventuali opzioni per acquisti complementari e il calendario
provvisorio per esercitare tali opzioni nonche’ il numero di
eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili,
indicare anche il calendario provvisorio dei successivi bandi di
gara. Indicare se si tratta di acquisto, locazione finanziaria,
locazione, acquisto a riscatto, o di una combinazione tra tali
possibilita’.
6. Il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori
nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale
di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di
servizi. Se l’appalto e’ suddiviso in lotti, tali informazioni sono
fornite per ogni lotto.
7. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell’appalto e, se
possibile, data di inizio.
8. Indirizzo cui le imprese interessate devono manifestare per
iscritto il proprio interesse.
9. Termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni
d’interesse.
10. Lingua o lingue autorizzate per la presentazione delle
candidature o delle offerte.
11. Requisiti di carattere economico e tecnico, garanzie
finanziarie e tecniche che i fornitori devono soddisfare.
12. Indicare:
a) Data provvisoria, se nota, di inizio delle procedure di
aggiudicazione dell’appalto o degli appalti.
b) Tipo di procedura d’appalto (procedure ristrette, che implichino
o meno un sistema dinamico di acquisizione, o procedure negoziate).
13. Eventualmente, le condizioni particolari cui e’ sottoposta la
realizzazione dell’appalto.
14. Eventualmente, indicare se:
a) la trasmissione in via elettronica delle offerte o delle domande
di partecipazione e’ richiesta o accettata;
b) si fara’ ricorso all’ordinazione elettronica;
c) si fara’ ricorso alla fatturazione elettronica;
d) sara’ accettato il pagamento elettronico.
15. Denominazione e indirizzo dell’organo competente per le
procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei
termini per la proposizione di ricorsi o, se necessario,
denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo
elettronico del servizio presso il quale l’informazione in questione
puo’ essere richiesta.
16. Criteri, se noti, definiti all’articolo 95 che saranno
utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto. Salvo nel caso in cui
l’offerta economicamente piu’ vantaggiosa e’ individuata sulla base
del solo prezzo, i criteri per determinare l’offerta economicamente
piu’ vantaggiosa nonche’ la ponderazione a essi attribuita o, se del
caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora
non figurino nel capitolato d’oneri o non ne sia previsto
l’inserimento nell’invito a manifestare il proprio interesse di cui
all’articolo 131, o nell’invito a presentare un’offerta o a
negoziare.
C – INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI CHE ANNUNCIANO LA
PUBBLICAZIONE NEL PROFILO DI COMMITTENTE DI UN AVVISO PERIODICO
INDICATIVO, CHE NON FUNGE DA MEZZO DI INDIZIONE DI UNA GARA (3) (di
cui all’articolo 127)
1. Nome, numero di identificazione, ove previsto dalla legislazione
nazionale, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta
elettronica e indirizzo Internet dell’ente aggiudicatore e, se
diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni
complementari.
2. Principale attivita’ esercitata.
3. Codici CPV.
4. Indirizzo Internet del «profilo di committente» (URL).
5. Data di spedizione dell’avviso di pubblicazione nel profilo di
committente dell’avviso periodico indicativo.
———
(3) Allegato VI alla direttiva 2014/25
D – INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI DI
GARA PER L’AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI IN CASO DI PROCEDURE APERTE
(4) (di cui all’articolo 71)
1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo
comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e
indirizzo Internet dell’ente aggiudicatore e, se diverso, del
servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Principale attivita’ esercitata.
3. Indicare eventualmente se l’appalto e’ riservato a laboratori
protetti o se l’esecuzione e’ riservata nel contesto di programmi di
lavoro protetti.
4. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi; indicare
eventualmente se si tratta di un accordo-quadro o di un sistema
dinamico di acquisizione), descrizione (codici CPV). Indicare
eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto,
di locazione finanziaria, di locazione, di acquisto a riscatto o di
una combinazione tra queste possibilita’.
———-
(4) Allegato XI alla direttiva 25 del 2014
5. Il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori
nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale
di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di
servizi.
6. Per le forniture e i lavori:
a) natura e quantita’ dei prodotti da fornire (codici CPV).
Indicare tra l’altro eventuali opzioni relative ad acquisti
complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare
tali opzioni nonche’ il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di
appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario
provvisorio dei successivi bandi di gara per i prodotti richiesti o
la natura e l’entita’ delle prestazioni, nonche’ le caratteristiche
generali dell’opera (codici CPV);
b) indicazioni relative alla possibilita’, per i fornitori, di
presentare offerte per tutti i prodotti richiesti e/o per parte di
essi. Per gli appalti di lavori, se l’opera o l’appalto e’ suddiviso
in piu’ lotti, l’ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilita’
di presentare offerte per uno, per piu’ o per tutti i lotti;
c) per gli appalti di lavori: informazioni sull’obiettivo
dell’opera o dell’appalto, quando quest’ultimo comporti anche
l’elaborazione di progetti.
7. Per i servizi:
a) natura e quantita’ dei servizi da fornire. Indicare tra l’altro
eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile,
il termine previsto per esercitare tali opzioni nonche’ il numero di
eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili,
indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei
successivi bandi di gara per i servizi richiesti;
b) indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari
o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una
particolare professione;
c) riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative;
d) indicare se le persone giuridiche sono tenute a indicare il nome
e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio;
e) indicare se i prestatori possono presentare offerte per una
parte dei servizi in questione.
8. Indicare, se noto, se la presentazione di varianti e’
autorizzata o meno.
9. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell’appalto di
servizi e, se possibile, data di inizio.
10. Posta elettronica o indirizzo Internet al quale i documenti di
gara saranno disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e
diretto. Se l’accesso gratuito, illimitato e diretto non e’
disponibile per i motivi illustrati all’articolo 74, commi 2 e 3,
un’indicazione relativa alle modalita’ di accesso ai documenti di
gara.
11. a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte o delle
offerte indicative quando si tratta di un sistema di acquisizione
dinamico.
b) Indirizzo al quale inviarle.
c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.
12. a) Eventualmente, persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte.
b) Data, ora e luogo di tale apertura.
13. Se del caso, cauzione e garanzie richieste.
14. Modalita’ essenziali di finanziamento e di pagamento e/o
riferimenti alle disposizioni in materia.
15. Eventualmente, forma giuridica che dovra’ assumere il
raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato l’appalto.
16. Requisiti minimi di carattere economico e tecnico che
l’operatore economico aggiudicatario dovra’ soddisfare.
17. Periodo di tempo durante il quale l’offerente e’ vincolato
dalla propria offerta.
18. Eventualmente, le condizioni particolari cui e’ sottoposta la
realizzazione dell’appalto.
19. Criteri di cui all’articolo 95 che saranno utilizzati per
l’aggiudicazione dell’appalto. Salvo nel caso in cui l’offerta
economicamente piu’ vantaggiosa e’ individuata sulla base del solo
prezzo, i criteri per determinare l’offerta economicamente piu’
vantaggiosa nonche’ la ponderazione a essi attribuita o, se del caso,
la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non
figurino nel capitolato d’oneri.
20. Eventualmente, la data o le date e il riferimento o i
riferimenti alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea o nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana
dell’avviso periodico, o dell’avviso che annuncia la pubblicazione
del presente avviso nel «profilo di committente» cui si riferisce
l’appalto.
21. Denominazione e indirizzo dell’organo competente per le
procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei
termini per la proposizione di ricorsi o, se necessario,
denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo
elettronico del servizio presso il quale l’informazione in questione
puo’ essere richiesta.
22. Data di spedizione dell’avviso o del bando di gara da parte
dell’ente aggiudicatore.
23. Altre eventuali informazioni.
E – INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI DI
GARA PER L’AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI IN CASO DI PROCEDURE
RISTRETTE (di cui all’articolo 71)
1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione
nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax,
posta elettronica e indirizzo Internet dell’ente aggiudicatore e, se
diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni
complementari.
2. Principale attivita’ esercitata.
3. Indicare eventualmente se l’appalto e’ riservato a laboratori
protetti o se l’esecuzione e’ riservata nel contesto di programmi di
lavoro protetti.
4. Natura dell’appalto (forniture, lavori o servizi; indicare, se
del caso, se si tratta di un accordo quadro). Descrizione del
progetto (codici CPV). Indicare eventualmente se le offerte
sollecitate lo sono a fini di acquisto, di locazione finanziaria, di
locazione, di acquisto a riscatto o di una combinazione tra queste
possibilita’.
5. Il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori
nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale
di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di
servizi.
6. Per le forniture e i lavori:
a) natura e quantita’ dei prodotti da fornire (codici CPV).
Indicare tra l’altro eventuali opzioni relative ad acquisti
complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare
tali opzioni nonche’ il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di
appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario
provvisorio dei successivi bandi di gara per i prodotti richiesti o
la natura e l’entita’ delle prestazioni, nonche’ le caratteristiche
generali dell’opera (codici CPV);
b) indicazioni relative alla possibilita’, per i fornitori, di
presentare offerte per tutti i prodotti richiesti e/o per parte di
essi. Per gli appalti di lavori; se l’opera o l’appalto e’ suddiviso
in piu’ lotti, l’ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilita’
di presentare offerte per uno, per piu’ o per tutti i lotti;
c) per gli appalti di lavori: informazioni sull’obiettivo
dell’opera o dell’appalto quando quest’ultimo comporti anche
l’elaborazione di progetti.
7. Per i servizi:
a) natura e quantita’ dei servizi da fornire. Indicare tra l’altro
eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile,
il termine previsto per esercitare tali opzioni nonche’ il numero di
eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili,
indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei
successivi bandi di gara per i servizi richiesti;
b) indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari
o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una
particolare professione;
c) riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative;
d) indicare se le persone giuridiche sono tenute a indicare il nome
e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio;
e) indicare se i prestatori possono presentare offerte per una
parte dei servizi in questione.
8. Indicare, se noto, se la presentazione di varianti e’
autorizzata o meno.
9. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell’appalto e, se
possibile, data di inizio.
10. Eventualmente, forma giuridica che dovra’ assumere il
raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato l’appalto.
11. Indicare:
a) Termine ultimo di ricevimento delle domande di partecipazione;
b) indirizzo al quale inviarle;
c) lingua o lingue in cui devono essere redatte.
12. Termine ultimo di spedizione degli inviti a presentare offerte.
13. Se del caso, cauzione e garanzie richieste.
14. Modalita’ essenziali di finanziamento e di pagamento e/o
riferimenti alle disposizioni in materia.
15. Informazioni riguardanti la situazione propria dell’operatore
economico e i requisiti minimi di carattere economico e tecnico che
deve soddisfare.
16. Criteri di cui all’articolo 95 che saranno utilizzati per
l’aggiudicazione dell’appalto. Salvo nel caso in cui l’offerta
economicamente piu’ vantaggiosa e’ individuata sulla base del solo
prezzo, i criteri per determinare l’offerta economicamente piu’
vantaggiosa nonche’ la ponderazione a essi attribuita o, se del caso,
la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non
figurino nel capitolato d’oneri o non ne sia previsto l’inserimento
nell’invito a presentare un’offerta.
17. Eventualmente, le condizioni particolari cui e’ sottoposta la
realizzazione dell’appalto.
18. Eventualmente, la data o le date e il riferimento o i
riferimenti alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea o nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana
dell’avviso periodico, o dell’avviso che annuncia la pubblicazione
del presente avviso nel «profilo di committente» cui si riferisce
l’appalto.
19. Denominazione e indirizzo dell’organo competente per le
procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei
termini per la proposizione di ricorsi o, se necessario,
denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo
elettronico del servizio presso il quale l’informazione in questione
puo’ essere richiesta.
20. Data di invio dell’avviso da parte dell’ente aggiudicatore.
21. Altre eventuali informazioni.
F – INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI DI
GARA PER L’AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI IN CASO DI PROCEDURE
NEGOZIATE (di cui all’articolo 71)
1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo
comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e
indirizzo Internet dell’ente aggiudicatore e, se diverso, del
servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Principale attivita’ esercitata.
3. Indicare eventualmente se l’appalto e’ riservato a laboratori
protetti o se l’esecuzione e’ riservata nel contesto di programmi di
lavoro protetti.
4. Natura dell’appalto (forniture, lavori o servizi; indicare, se
del caso, se si tratta di un accordo quadro). Descrizione del
progetto (codici CPV). Indicare eventualmente se le offerte
sollecitate lo sono a fini di acquisto, di locazione finanziaria, di
locazione, di acquisto a riscatto o di una combinazione tra queste
possibilita’.
5. Il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori
nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale
di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di
servizi.
6. Per le forniture e i lavori:
a) natura e quantita’ dei prodotti da fornire (codici CPV).
Indicare tra l’altro eventuali opzioni relative ad acquisti
complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare
tali opzioni nonche’ il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di
appalti rinnova bili, indicare anche, se possibile, un calendario
provvisorio dei successivi bandi di gara per i prodotti richiesti o
la natura e l’entita’ delle prestazioni, nonche’ le caratteristiche
generali dell’opera (codici CPV);
b) indicazioni relative alla possibilita’, per i fornitori, di
presentare offerte per tutti i prodotti richiesti e/o per parte di
essi. Per gli appalti di lavori, se l’opera o l’appalto e’ suddiviso
in piu’ lotti, l’ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilita’
di presentare offerte per uno, per piu’ o per tutti i lotti;
c) per gli appalti di lavori: informazioni sull’obiettivo
dell’opera o dell’appalto, quando quest’ultimo comporti anche
l’elaborazione di progetti.
7. Per i servizi:
a) natura e quantita’ dei servizi da fornire. Indicare tra l’altro
eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile,
il termine previsto per esercitare tali opzioni nonche’ il numero di
eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili,
indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei
successivi bandi di gara per i servizi richiesti;
b) indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari
o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una
particolare professione;
c) riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative;
d) indicare se le persone giuridiche sono tenute a indicare il nome
e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio;
e) indicare se i prestatori possono presentare offerte per una
parte dei servizi in questione.
8. Indicare, se noto, se la presentazione di varianti e’
autorizzata o meno.
9. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell’appalto e, se
possibile, data di inizio.
10. Eventualmente, forma giuridica che dovra’ assumere il
raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato l’appalto.
11. Indicare:
a) Termine ultimo di ricevimento delle domande di partecipazione;
b) indirizzo al quale inviarle;
c) lingua o lingue in cui devono essere redatte.
12. Eventualmente, cauzioni ed altre forme di garanzia richieste.
13. Modalita’ essenziali di finanziamento e di pagamento e/o
riferimenti alle disposizioni in materia.
14. Informazioni riguardanti la situazione propria dell’operatore
economico e i requisiti minimi di carattere economico e tecnico che
deve soddisfare.
15. Criteri di cui all’articolo 95 che saranno utilizzati per
l’aggiudicazione dell’appalto. Salvo nel caso in cui l’offerta
economicamente piu’ vantaggiosa e’ individuata sulla base del solo
prezzo, i criteri per determinare l’offerta economicamente piu’
vantaggiosa nonche’ la ponderazione a essi attribuita o, se del caso,
la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non
figurino nel capitolato d’oneri o non ne sia previsto l’inserimento
nell’invito a negoziare.
16. Eventualmente, nomi e indirizzi di operatori economici gia’
selezionati dall’ente aggiudicatore.
17. Eventualmente, le condizioni particolari cui e’ sottoposta la
realizzazione dell’appalto.
18. Eventualmente, la data o le date e il riferimento o i
riferimenti alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea o nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana
dell’avviso periodico o dell’avviso che annuncia la pubblicazione di
tale avviso nel «profilo di committente» cui si riferisce l’appalto.
19. Denominazione e indirizzo dell’organo competente per le
procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei
termini per la proposizione di ricorsi o, se necessario,
denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo
elettronico del servizio presso il quale l’informazione in questione
puo’ essere richiesta.
20. Data di spedizione dell’avviso o del bando di gara da parte
dell’ente aggiudicatore.
21. Altre eventuali informazioni.
G – INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI RELATIVI AGLI
APPALTI AGGIUDICATI (di cui all’articolo 129) (5)
I. Informazioni per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea
1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo
comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e
indirizzo Internet dell’ente aggiudicatore e, se diverso, del
servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Principale attivita’ esercitata.
3. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi e codici CPV;
indicare eventualmente se si tratta di un accordo quadro).
4. Indicazione succinta del tipo e della quantita’ di prodotti,
lavori o servizi forniti.
5. a) Forma di indizione della gara (avviso relativo al sistema di
qualificazione, avviso periodico, avviso di gara);
b) data/e e riferimento/i della pubblicazione dell’avviso nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;
c) nel caso di appalti aggiudicati senza previa indizione di gara,
indicare la disposizione pertinente dell’articolo 63.
6. Procedura di appalto (procedura aperta, ristretta o negoziata).
7. Numero di offerte ricevute, precisando quanto segue:
a) numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da
PMI;
b) numero di offerte ricevute dall’estero;
c) numero di offerte ricevute per via elettronica.
———-
(5) Allegato XII alla direttiva 25 del 2014
Nel caso di piu’ aggiudicazioni (lotti, contratti quadro multipli),
tali informazioni sono fornite per ogni aggiudicazione.
8. Data di conclusione dei contratti o degli accordi quadro a
seguito della decisione di aggiudicazione o conclusione.
9. Prezzo pagato per gli acquisti d’opportunita’ effettuati in
virtu’ dell’articolo 63, comma 3, lettera d).
10. Per ciascuna aggiudicazione: nome, indirizzo comprensivo di
codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet
dell’aggiudicatario o degli aggiudicatari, comprese:
a) informazioni che specificano se l’aggiudicatario e’ una PMI;
b) informazioni che specificano se l’appalto e’ stato aggiudicato a
un consorzio.
11. Indicare, eventualmente, se l’appalto e’ stato o puo’ essere
subappaltato.
12. Prezzo pagato o prezzo dell’offerta piu’ elevata e di quella
piu’ bassa di cui si e’ tenuto conto nell’aggiudicazione
dell’appalto.
13. Denominazione ed indirizzo dell’organo competente per le
procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni
quanto al termine per l’introduzione di ricorsi o, se necessario,
denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo
elettronico del servizio presso il quale l’informazione in questione
puo’ essere richiesta.
14. Informazioni facoltative:
valore e percentuale dell’appalto che e’ stata o puo’ essere
subappaltata a terzi,
criteri di aggiudicazione dell’appalto.
II. Informazioni non destinate a essere pubblicate
15. Numero di appalti aggiudicati (quando un appalto e’ stato
suddiviso tra piu’ fornitori).
16. Valore di ciascun appalto aggiudicato.
17. Paese d’origine del prodotto o del servizio (origine unionale o
non unionale e, in quest’ultimo caso, ripartizione per paese terzo).
18. Criteri di attribuzione utilizzati.
19. Indicare se l’appalto e’ stato aggiudicato a un offerente che
presentava una variante, ai sensi dell’articolo 95, comma 14.
20. Indicare se vi sono state offerte non accettate in quanto
anormalmente basse, in base all’articolo 97.
21. Data di invio dell’avviso da parte dell’ente aggiudicatore.
H – INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI SULL’ESISTENZA DI
UN SISTEMA DI QUALIFICAZIONE (di cui agli articoli 128 e articolo
134) (6)
1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione
nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax,
posta elettronica e indirizzo Internet dell’ente aggiudicatore e, se
diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni
complementari.
2. Principale attivita’ esercitata.
3. Indicare eventualmente se l’appalto e’ riservato a laboratori
protetti o se l’esecuzione e’ riservata nel contesto di programmi di
lavoro protetti.
4. Oggetto del sistema di qualificazione (descrizione dei prodotti,
servizi o lavori, o loro categorie, che vanno acquistati con tale
sistema – codici CPV). Il codice NUTS del luogo principale per
l’esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice
NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli
appalti di forniture e di servizi.
5. Requisiti che gli operatori economici devono soddisfare per la
qualificazione in base al sistema e metodi di verifica di ciascuna di
tali condizioni. Se la descrizione dei requisiti e dei metodi di
verifica e’ voluminosa e si basa su documenti cui gli operatori
economici interessati hanno accesso, una sintesi dei requisiti e dei
metodi principali e un riferimento a tali documenti sara’
sufficiente.
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(6) Allegato X alla direttiva 25 del 2014
6. Periodo di validita’ del sistema di qualificazione e formalita’
da espletare per il suo rinnovo.
7. Menzione del fatto che l’avviso e’ utilizzato come mezzo di
indizione di gara.
8. Indirizzo presso il quale e’ possibile ottenere ulteriori
informazioni e la documentazione relativa al sistema di
qualificazione (se l’indirizzo e’ diverso da quello di cui al punto
1).
9. Denominazione e indirizzo dell’organo competente per le
procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni
quanto al termine per l’introduzione di ricorsi o, se necessario,
denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo
elettronico del servizio presso il quale l’informazione in questione
puo’ essere richiesta.
10. Criteri, se noti, definiti all’articolo 95 che saranno
utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto. Salvo nel caso in cui
l’offerta economicamente piu’ vantaggiosa e’ individuata sulla base
del solo prezzo, i criteri per determinare l’offerta economicamente
piu’ vantaggiosa nonche’ la ponderazione a essi attribuita o, se del
caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora
non figurino nel capitolato d’oneri o non ne sia previsto
l’inserimento nell’invito a presentare un’offerta o a negoziare.
11. Eventualmente, indicare se:
a) la trasmissione in via elettronica delle offerte o delle domande
di partecipazione e’ richiesta/accettata;
b) si fara’ ricorso all’ordinazione elettronica;
c) si fara’ ricorso alla fatturazione elettronica;
d) sara’ accettato il pagamento elettronico.
12. Altre eventuali informazioni.
PARTE III
INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI
Dl GARA RELATIVI AGLI APPALTI