Dichiarato non idoneo senza motivo: il giudice salva la carriera di un giovane militare

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L’odierno ricorso trae origine da una vicenda particolarmente delicata e, per certi versi, emblematica, che ha coinvolto un giovane allievo di appena 21 anni, attualmente in servizio, il quale si trova oggi esposto al concreto rischio di vedere compromessa la tanto ambita carriera nelle Forze Armate.
Più nel dettaglio, il ricorrente, dopo aver superato un primo concorso nel maggio 2021, prestando servizio con dedizione e profitto per due anni in qualità di VFP1, e successivamente un secondo concorso nel maggio 2023 come VFP4, partecipava – risultandone vincitore – ad un ulteriore concorso per il reclutamento di allievi.
Si tratta, com’è noto, di una procedura selettiva particolarmente onerosa, non solo sotto il profilo economico – dovendo i candidati sostenere spese significative per raggiungere le sedi concorsuali – ma anche sotto il profilo dell’impegno richiesto, in ragione dell’elevatissimo numero di partecipanti e delle molteplici e rigorose fasi di selezione: dalla prova scritta preselettiva, agli accertamenti attitudinali, fino alle verifiche di idoneità psico-fisica e alle prove di efficienza fisica (salto in alto, corsa sui 1000 metri, corsa sui 100 metri, ecc.).
A ciò si aggiunge l’obbligo, per ciascun candidato, di sottoporsi a visita specialistica in medicina dello sport e di produrre idonea certificazione di idoneità all’attività agonistica, come puntualmente avvenuto nel caso di specie.
Il ricorrente superava brillantemente tutte le prove previste, inclusi gli accertamenti psico-fisici e le prove atletiche, venendo pertanto dichiarato vincitore con apposita determinazione e avviato al servizio presso la scuola allievi.
Senonché, nel mese di settembre, a seguito di banali contratture muscolari, egli si recava presso l’infermeria presidiaria. In tale sede, il sanitario richiedeva con insistenza un referto di risonanza magnetica lombare. Non disponendo di esami recenti, il giovane produceva una risonanza risalente a circa due anni prima.
Da tale referto emergevano modeste protrusioni discali in sede L3-L4 ed L4-L5, in assenza di alterazioni del canale vertebrale e del segnale del cono midollare: una condizione estremamente comune e priva, nella specie, di qualsivoglia incidenza funzionale, come dimostrato dall’idoneità conseguita nei precedenti concorsi e dal superamento delle prove fisiche.
L’infermeria concludeva, coerentemente, proponendo l’idoneità del ricorrente, rilevando altresì l’assenza di correlazione tra la contrattura muscolare e il pregresso quadro radiologico.
Tuttavia, la Commissione Medica di prima istanza, pur in assenza di nuovi accertamenti strumentali e limitandosi ad una valutazione meramente visiva, faceva proprio il referto datato, dichiarando il ricorrente non idoneo.
Tale determinazione appare manifestamente illogica e viziata, non solo per aver valorizzato un accertamento risalente nel tempo senza disporre ulteriori approfondimenti diagnostici, ma anche per aver applicato una direttiva tecnica inconferente. In ogni caso, la normativa richiamata prevede l’inidoneità solo in presenza di segni clinici o elettromiografici di sofferenza radicolare, circostanza espressamente esclusa nel caso di specie.
Il ricorrente, infatti, si sottoponeva successivamente a nuova risonanza magnetica, dalla quale emergevano minime protrusioni discali prive di significato clinico-funzionale, nonché ad esame elettromioneurografico, con esiti pienamente nella norma.
Il consulente di parte confermava, inoltre, come tale quadro sia del tutto compatibile con la piena idoneità alla vita lavorativa, sportiva e militare, trattandosi di condizioni frequentemente riscontrabili anche in soggetti giovani, senza alcuna rilevanza patologica.
Alla luce di quanto sopra, il Giudice, esaminati gli atti, disponeva il rientro in servizio del ricorrente, autorizzandolo a sostenere l’ultima sessione d’esame, in attesa degli ulteriori accertamenti e della decisione nel merito.
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