COME AFFRONTARE LEGALMENTE UNA DICHIARAZIONE DI INIDONEITÀ

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La vicenda trae origine dal proscioglimento di un cadetto appartenente a una scuola militare, il quale, pur avendo conseguito risultati eccellenti nel corso del proprio iter addestrativo e formativo, veniva allontanato a seguito della diagnosi di una neoplasia.
Durante il periodo di frequenza, infatti, il giovane iniziava ad avvertire sintomi anomali che lo inducevano a sottoporsi ad accertamenti clinici specialistici. In tempi rapidi, giungeva una diagnosi inequivocabile, accompagnata dalla raccomandazione medica di procedere con un intervento chirurgico urgente.
L’operazione veniva eseguita con pieno successo, determinando la completa asportazione del tumore senza alcuna conseguenza residua. Non si rendeva necessaria alcuna terapia chemioterapica e, sulla base di plurimi riscontri medici, veniva attestato il pieno recupero dello stato di salute, nonché la possibilità di riprendere una vita del tutto normale, analoga a quella antecedente alla patologia.
Ciononostante, l’Amministrazione disponeva il proscioglimento del cadetto ai sensi dell’art. 582, comma 1, lettera g) del D.P.R. 90/2010, ritenendolo inidoneo al servizio per la pregressa presenza di un tumore maligno. Tale decisione veniva adottata nonostante le reiterate contestazioni dello studio legale incaricato, che aveva prodotto idonea documentazione sanitaria attestante l’assenza della patologia al momento della visita medica.
A seguito del provvedimento espulsivo, veniva promossa un’azione cautelare volta a ottenere l’immediato reintegro del cadetto nel percorso formativo. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, accoglieva l’istanza, disponendo la sospensione del provvedimento impugnato e ordinando la ripresa della frequenza del corso, nelle more della decisione di merito.
Il Collegio, in sede cautelare, affermava un principio di rilievo: in assenza di una neoplasia in atto, non può configurarsi alcuna condizione di inidoneità al servizio.
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