CESSAZIONE DEL SERVIZIO PERMANENTE SU INCARICHI PARTICOLARMENTE QUALIFICANTI

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Appare il caso mettere inoltre in evidenza che l’eventuale ampliamento dei termini di ferma obbligatoria comporta un pesante effetto limitante della possibilità del singolo di esercitare i propri diritti di scelta della propria vita personale e professionale,  che non può che essere demandata a fonti certe e determinate, senza che la sussistenza o meno di questo prolungamento dell’obbligo di ferma possa essere affidato a valutazioni di equivalenza di un organismo a un altro o alla valutazione dell’essere o meno intervenuta una successione tra organismi internazionali. Ciò anche perché la modifica della situazione di fatto inerente l’attività in determinati enti internazionali, con la notifica e creazione di nuovi organismi, anche in sostituzione di altri, e il mutamento dei compiti istituzionali a loro affidati comporta la necessità che l’Amministrazione adegui l’elenco degli organismi presso i quali vengono svolti incarichi particolarmente qualificanti, in considerazione del panorama necessariamente mutevole che connota l’organizzazione di questo tipo di organismi internazionali. È necessario, infatti, che al sorgere di nuovi organismi internazionali l’Amministrazione adotti le sue valutazioni di discrezionalità tecnica al fine di individuare se i compiti svolti in tali nuovi enti possano essere ricompresi tra quelli comportanti incarichi particolarmente qualificanti in campo internazionale che comportano il prolungamento dell’obbligo di ferma. Questi ultimi devono infatti trovare un positivo e specifico riscontro in un atto generale dell’Amministrazione che ai sensi della normativa vigente, è il decreto ministeriale previsto dal già citato articolo 975. Non a caso, secondo le risultanze in atti, la Direzione Generale per il Personale Militare di, con nota del 6 settembre 2018 ha, a suo tempo, richiesto al competente e stato maggiore di aggiornare il DM Nr. 413/1992, rilevando come riconoscere una sostanziale efficacia a detto decreto nonostante la palese vetusta dello stesso determina un quadro di incertezza personale amministrato con potenziali motivi di censura, favorendoli, per l’effetto, contenziosi dall’esito non sempre scontato del turbative nelle attività di pianificazione degli organi di impiego di F.A.