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Sei stato escluso da un concorso militare e vuoi fare ricorso? ...

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TUTTIIGRUPPI @itL’odierno ricorso trae origine da una triste vicenda che ha visto coinvolto il ricorrente, allievo/a del [] di appena 21 anni in servizio, che oggi corre il rischio di non poter proseguire la tanto desiderata carriera nelle forze armate.
Nello specifico il ricorrente, dopo aver vinto un primo concorso nel maggio 2021, lavorando proficuamente per due anni nella [] come VFP1, ed un secondo a maggio 2023 ne [] come VFP4, partecipava, vincendolo, al concorso indetto dal [] per il reclutamento di n. [] allievi []
Si tratta di un concorso certamente dispendioso a livello economico, dovendo sostenere i costi per raggiungere la sede delle prove ma, soprattutto, particolarmente arduo da superare, considerato il numero elevatissimo di partecipanti e le numerose fasi di selezione, tra cui la prova scritta preselettiva, gli accertamenti di idoneità attitudinale e, naturalmente, gli accertamenti di idoneità psico-fisica e le prove di efficienza fisica (salto in alto, corsa piana sui mille metri, corsa piana sui cento metri etc.).Inoltre, ai candidati è richiesto di effettuare la visita con un medico specializzato in medicina dello sport e di produrre il relativo certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica, come avvenuto per il ricorrente. Ebbene, il ricorrente superava positivamente tutte le prove previste, compresi gli accertamenti di idoneità psico-fisica e le prove di efficienza fisica. Con Determinazione n. [] del 2023, il ricorrente veniva quindi dichiarato vincitore e prendeva servizio presso la scuola allievi []
Senonché, nel mese di settembre di quest’anno, a causa di alcune semplicissime contratture muscolari, si recava presso l’infermeria presidiaria. Il medico dell’infermeria insisteva nel richiedere il referto di una risonanza magnetica lombare. L’allievo, essendo sprovvisto di esiti da risonanza magnetica lombare, per non disattendere l’ordine del superiore, presentava una risonanza di quasi due anni prima.
All’infermeria veniva fornito un referto medico del 2022, quindi precedente di quasi due anni, relativo ad una risonanza magnetica lombare cui si era sottoposta anni prima.
Nel referto erano state rilevate due “protrusioni discali in L3-L4 ed L4-L5. Canale vertebrale di ampiezza nei limiti. Nella norma il segnale del cono midollare”. Quindi agli inizi del 2022, le era stata diagnosticata una compressione dei dischi intervertebrali tra le vertebre L3-L4 ed L4-L5, sintomatologia comunissima nei soggetti di età adulta e certamente non in grado di causare limitazioni all’attività lavorativa, tant’è vero che non solo aveva conseguito l’idoneità fisica durante i vari concorsi sostenuti, compreso quello del 2023 per accedere al concorso, ma aveva anche superato brillantemente le prove di efficienza fisica.
L’infermeria presidiaria concludeva quindi con il seguente esito: “proposto alla commissione idoneo”, anche in considerazione che la contrattura muscolare accusata, nulla aveva a che vedere con la protusione lombare senza conseguenze funzionali. Successivamente, l’allievo veniva però convocata dalla Commissione medica di prima istanza presso il Dipartimento militare di medicina legale.
La Commissione non effettuava accertamenti strumentali ma solo una valutazione de visu, rilevandolo perfettamente nella norma.
Ciò nonostante, la Commissione medica faceva proprio il referto medico dei due anni precedenti e lo dichiarava inidoneo: “Assenza di segni radicolari in atto in pz con protrusioni discali in L3-L4, L4-L5, canale vertebrale di ampiezza nei limiti e segnale del cono midollare nella norma”.
La Commissione medica, quindi, anziché rilevare che il referto risaliva a quasi due anni prima e invece di chiedere al ricorrente di effettuare una nuova risonanza magnetica che accertasse l’attuale condizione clinica, sulla base del medesimo accertamento lo dichiarava non idonea al servizio.
Un modus operandi assurdo e certamente illegittimo anche in considerazione del fatto che l’organo medico ha anche applicato una direttiva tecnica totalmente inconferente, dichiarando l’inidoneità “per attribuzione del coefficiente 3 nella caratteristica LI del profilo sanitario, ai sensi del codice 220 della direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare di cui al decreto del Ministero della Difesa del 4 giugno 2014”. Tale direttiva non riguarda il concorso per cui il mio assistito ha partecipato e pur volendola considerare estensibile, comunque, la stessa indica le protrusioni quale causa di inidoneità soltanto “quando sono associate a segni clinici (o elettromiografici) di sofferenza radicolare”, circostanza esclusa dallo stesso organo medico nella motivazione del provvedimento!
L’Alllievo, successivamente effettuava nuova RM da cui emergeva: “lieve non significativa protrusione discale posteriore a livello di L4-L5. Non alterazioni di segnale del collo midollare”; “si conferma che il paziente…presenta minime protrusioni lombari senza implicazioni clinico-funzionali sulla vita sociale, lavorativa e sportiva anche di natura agonistica”.
Inoltre il ricorrente, si sottoponeva ad esame elettromioneurografico dal quale emergeva: “reperti elettrofisiologici studiati nella norma”, con ciò escludendo definitivamente qualsivoglia problematica o limitazione funzionale. Il perito di parte spiegava, nella relazione depositata in giudizio che: “la situazione dell’allievo era nella norma e che è molto frequente che, in età adolescenziale, si riscontrino delle protusioni che non comportano alcuna conseguenza di tipo funzionale.
Esaminati gli atti del giudizio, il giudice stabiliva il rientro dal servizio autorizzando l’allievo a sottoporsi all’ultima sessione d’esame in attesa della verificazione e del merito.!!!!!
Per consultazioni e pareri legali relative al diritto militare, inviate un messaggio vocale al 3494442639, oppure una e-mail a legale@studioavvocatolieggi.com, riceverete una pronta risposta.
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Tuttiigruppi@IL PROSCIOGLIMENTO DEVE ESSERE IMPUGNATO IN TEMPI BREVI
La vicenda si sviluppa a seguito del proscioglimento di un cadetto di una scuola militare. Quest'ultimo, nonostante i proficui risultati ottenuti durante l'addestramento/formazione, veniva prosciolto a seguito di una neoplasia. Difatti durante il periodo di frequentazione della scuola cominciava ad accusare strani sintomi, ragion per cui decideva di sottoporsi a visite mediche specialistiche. Nel breve riceveva responso inequivocabile. I medici consigliavano un intervento chirurgico d'emergenza.
Sottopostosi all'intervento consigliato, il tumore veniva completamente eradicato senza lasciare conseguenza alcuna. Per fortuna, non veniva disposta alcuna chemioterapia e veniva da più medici confermato il buono stato di salute e la possibilità di ritornare ad una vita "normale" al pari del periodo anteriore alla sconcertante scoperta.
Nonostante tutto l'amministrazione decideva di prosciogliere il cadetto ai sensi dell'articolo 582 comma 1 lettera g del DPR 90/10 per inidoneità al servizio a causa della presenza di tumori maligni nonostante l'opposizione dello studio legale che a più riprese dimostrava l'assoluta inesistenza del tumore al momento della visita.
A seguito del Proscioglimento, lo studio promuoveva azione cautelare chiedendo il ripristino immediato dell'attività lavorativa. La sezione prima del Tar Lazio, accoglieva l'istanza cautelare e ordinava la sospensione del provvedimento con la ripresa della frequentazione del Corso in attesa della pronuncia sul merito del giudizio.
Secondo il Tar se non vi è neoplasia non vi è inidoneità.
• Per consultazioni e pareri legali relative al diritto militare, inviate un messaggio vocale al 3494442639, oppure una e-mail a legale@studioavvocatolieggi.com, riceverete una pronta risposta.
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Tuttiigruppi@

Tutti i gruppi@itCOME AFFRONTARE LEGALMENTE UNA INIDONEITA'
La vicenda si sviluppa a seguito del proscioglimento di un cadetto di una scuola militare. Quest'ultimo, nonostante i proficui risultati ottenuti durante l'addestramento/formazione, veniva prosciolto a seguito di una neoplasia. Difatti durante il periodo di frequentazione della scuola cominciava ad accusare strani sintomi, ragion per cui decideva di sottoporsi a visite mediche specialistiche. Nel breve riceveva responso inequivocabile. I medici consigliavano un intervento chirurgico d'emergenza.
Sottopostosi all'intervento consigliato, il tumore veniva completamente eradicato senza lasciare conseguenza alcuna. Per fortuna, non veniva disposta alcuna chemioterapia e veniva da più medici confermato il buono stato di salute e la possibilità di ritornare ad una vita "normale" al pari del periodo anteriore alla sconcertante scoperta.
Nonostante tutto l'amministrazione decideva di prosciogliere il cadetto ai sensi dell'articolo 582 comma 1 lettera g del DPR 90/10 per inidoneità al servizio a causa della presenza di tumori maligni nonostante l'opposizione dello studio legale che a più riprese dimostrava l'assoluta inesistenza del tumore al momento della visita.
A seguito del Proscioglimento, lo studio promuoveva azione cautelare chiedendo il ripristino immediato dell'attività lavorativa. La sezione prima del Tar Lazio, accoglieva l'istanza cautelare e ordinava la sospensione del provvedimento con la ripresa della frequentazione del Corso in attesa della pronuncia sul merito del giudizio.
Secondo il Tar se non vi è neoplasia non vi è inidoneità.
• Per consultazioni e pareri legali relative al diritto militare, inviate un messaggio vocale al 3494442639, oppure una e-mail a legale@studioavvocatolieggi.com, riceverete una pronta risposta.
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TUTTIIGRUPPI@itINIDONEITA' E PROTUSIONI DISCALI - VINTA CAUTELARE
L’odierno ricorso trae origine da una triste vicenda che ha visto coinvolto il ricorrente, allievo/a del[] di appena 21 anni in servizio, che oggi corre il rischio di non poter proseguire la tanto desiderata carriera nelle forze armate.

Nello specifico il ricorrente, dopo aver vinto un primo concorso nel maggio 2021, lavorando proficuamente per due anni nella [] come VFP1, ed un secondo a maggio 2023 ne[] come VFP4, partecipava, vincendolo, al concorso indetto dal [] per il reclutamento di n. [] allievi []

Si tratta di un concorso certamente dispendioso a livello economico, dovendo sostenere i costi per raggiungere la sede delle prove ma, soprattutto, particolarmente arduo da superare, considerato il numero elevatissimo di partecipanti e le numerose fasi di selezione, tra cui la prova scritta preselettiva, gli accertamenti di idoneità attitudinale e, naturalmente, gli accertamenti di idoneità psico-fisica e le prove di efficienza fisica (salto in alto, corsa piana sui mille metri, corsa piana sui cento metri etc.).Inoltre, ai candidati è richiesto di effettuare la visita con un medico specializzato in medicina dello sport e di produrre il relativo certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica, come avvenuto per il ricorrente. Ebbene, il ricorrente superava positivamente tutte le prove previste, compresi gli accertamenti di idoneità psico-fisica e le prove di efficienza fisica. Con Determinazione n. []del 2023, il ricorrente veniva quindi dichiarato vincitore e prendeva servizio presso la scuola allievi []

Senonché, nel mese di settembre di quest’anno, a causa di alcune semplicissime contratture muscolari, si recava presso l’infermeria presidiaria. Il medico dell’infermeria insisteva nel richiedere il referto di una risonanza magnetica lombare. L’allievo, essendo sprovvisto di esiti da risonanza magnetica lombare, per non disattendere l’ordine del superiore, presentava una risonanza di quasi due anni prima.

All’infermeria veniva fornito un referto medico del 2022, quindi precedente di quasi due anni, relativo ad una risonanza magnetica lombare cui si era sottoposta anni prima.

Nel referto erano state rilevate due “protrusioni discali in L3-L4 ed L4-L5. Canale vertebrale di ampiezza nei limiti. Nella norma il segnale del cono midollare”. Quindi agli inizi del 2022, le era stata diagnosticata una compressione dei dischi intervertebrali tra le vertebre L3-L4 ed L4-L5, sintomatologia comunissima nei soggetti di età adulta e certamente non in grado di causare limitazioni all’attività lavorativa, tant’è vero che non solo aveva conseguito l’idoneità fisica durante i vari concorsi sostenuti, compreso quello del 2023 per accedere al concorso, ma aveva anche superato brillantemente le prove di efficienza fisica.

L’infermeria presidiaria concludeva quindi con il seguente esito: “proposto alla commissione idoneo”, anche in considerazione che la contrattura muscolare accusata, nulla aveva a che vedere con la protusione lombare senza conseguenze funzionali. Successivamente, l’allievo veniva però convocata dalla Commissione medica di prima istanza presso il Dipartimento militare di medicina legale.

La Commissione non effettuava accertamenti strumentali ma solo una valutazione de visu, rilevandolo perfettamente nella norma.

Ciò nonostante, la Commissione medica faceva proprio il referto medico dei due anni precedenti e lo dichiarava inidoneo: “Assenza di segni radicolari in atto in pz con protrusioni discali in L3-L4, L4-L5, canale vertebrale di ampiezza nei limiti e segnale del cono midollare nella norma”.

La Commissione medica, quindi, anziché rilevare che il referto risaliva a quasi due anni prima e invece di chiedere al ricorrente di effettuare una nuova risonanza magnetica che accertasse l’attuale condizione clinica, sulla base del medesimo accertamento lo dichiarava non idonea al servizio.

Un modus operandi assurdo e certamente illegittimo anche in considerazione del fatto che l’organo medico ha anche applicato una direttiva tecnica totalmente inconferente, dichiarando l’inidoneità “per attribuzione del coefficiente 3 nella caratteristica LI del profilo sanitario, ai sensi del codice 220 della direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare di cui al decreto del Ministero della Difesa del 4 giugno 2014”. Tale direttiva non riguarda il concorso per cui il mio assistito ha partecipato e pur volendola considerare estensibile, comunque, la stessa indica le protrusioni quale causa di inidoneità soltanto “quando sono associate a segni clinici (o elettromiografici) di sofferenza radicolare”, circostanza esclusa dallo stesso organo medico nella motivazione del provvedimento!

L’Alllievo, successivamente effettuava nuova RM da cui emergeva: “lieve non significativa protrusione discale posteriore a livello di L4-L5. Non alterazioni di segnale del collo midollare”; “si conferma che il paziente…presenta minime protrusioni lombari senza implicazioni clinico-funzionali sulla vita sociale, lavorativa e sportiva anche di natura agonistica”.

Inoltre il ricorrente, si sottoponeva ad esame elettromioneurografico dal quale emergeva :“reperti elettrofisiologici studiati nella norma”, con ciò escludendo definitivamente qualsivoglia problematica o limitazione funzionale.Il perito di parte spiegava, nella relazione depositata in giudizio che: “la situazione dell’allievo era nella norma e che è molto frequente che, in età adolescenziale, si riscontrino delle protusioni che non comportano alcuna conseguenza di tipo funzionale.

Esaminati gli atti del giudizio, il giudice stabiliva il rientro dal servizio autorizzando l’allievo a sottoporsi all’ultima sessione d’esame in attesa della verificazione e del merito.!!!!!

Per consultazioni e pareri legali relative al diritto militare, inviate un messaggio vocale al 3494442639, oppure una e-mail a legale@studioavvocatolieggi.com, riceverete una pronta risposta .
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Si Può licenziare durante la malattia? ...

Quando non si ha diritto alla Naspi Studio Lieggi ...

DIRITTO AL COMPENSO DELLE FERIE MATURATE E NON FRUITE

Anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ritenuto che il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute dal pubblico dipendente, discenda direttamente dallo stesso mancato godimento delle ferie, in armonia con l’art. 36 della Costituzione, quando sia certo che tale vicenda non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore e non sia a quest’ultimo comunque imputabile (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 13 marzo 2018, n. 1580; Sez. III, 17 maggio 2018, n. 2956, con riguardo ai casi di cessazione dal servizio non dipendente da causa di servizio; Cons. Stato, Sez. III, 21 marzo 2016, n. 1138, relativamente alla mancata fruizione del congedo per l’aspettativa per infermità; e, da ultimo, Cons. Stato, Sez. II, 30 marzo 2022, n. 2349).

Da quanto esposto, è dato inferire che il divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per le ferie non godute non trova applicazione nei casi in cui il mancato godimento dipenda da cause non imputabili al lavoratore; dovendosi, invece, ritenere operante il divieto, tutte le volte in cui il dipendente abbia avuto la possibilità di richiederle e di fruirne (Cons. Stato. Sez. IV, 12 ottobre 2020, n. 6047).

(TAR 07320/2023)

Per saperne di più:
- manda un messaggio vocale all'avvocato Laura Lieggi
al 349 444 2639
- scrivi una mail a legale@studioavvocatolieqqi.com.
Avv.Laura Lieggi
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⚽ UN BAMBINO IN PIÙ SUL CAMPO È UN BAMBINO IN MENO PER STRADA. ❤️

La Biancofiore Soccer ASD non è solo una scuola calcio. È una famiglia, un luogo dove bambini e ragazzi imparano il rispetto, la disciplina, il sacrificio e il valore dell’amicizia.

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Tuttiigruppi@com ...

Chi difende chi ci difende? 🛡️🇮🇹
Ogni giorno, donne e uomini in divisa rischiano la vita per la nostra sicurezza. Sono il pilastro che rende reale la legalità. Eppure, lo Stato spesso li dimentica: stipendi troppo bassi, tutele insufficienti e una costante sovraesposizione mediatica.
Non possiamo più stare a guardare. È l'ora di una cordata di civiltà per innovare le leggi e dare alle Forze dell’Ordine e alle Forze Armate il riconoscimento e la protezione che meritano.
Lo Studio Legale Lieggi 💞 è già al lavoro per portare in Parlamento riforme concrete e cambiare finalmente le cose.
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L’odierno ricorso trae origine da una triste vicenda che ha visto coinvolto il ricorrente, allievo/a del[] di appena 21 anni in servizio, che oggi corre il rischio di non poter proseguire la tanto desiderata carriera nelle forze armate.

Nello specifico il ricorrente, dopo aver vinto un primo concorso nel maggio 2021, lavorando proficuamente per due anni nella [] come VFP1, ed un secondo a maggio 2023 ne[] come VFP4, partecipava, vincendolo, al concorso indetto dal [] per il reclutamento di n. [] allievi []

Si tratta di un concorso certamente dispendioso a livello economico, dovendo sostenere i costi per raggiungere la sede delle prove ma, soprattutto, particolarmente arduo da superare, considerato il numero elevatissimo di partecipanti e le numerose fasi di selezione, tra cui la prova scritta preselettiva, gli accertamenti di idoneità attitudinale e, naturalmente, gli accertamenti di idoneità psico-fisica e le prove di efficienza fisica (salto in alto, corsa piana sui mille metri, corsa piana sui cento metri etc.).Inoltre, ai candidati è richiesto di effettuare la visita con un medico specializzato in medicina dello sport e di produrre il relativo certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica, come avvenuto per il ricorrente. Ebbene, il ricorrente superava positivamente tutte le prove previste, compresi gli accertamenti di idoneità psico-fisica e le prove di efficienza fisica. Con Determinazione n. []del 2023, il ricorrente veniva quindi dichiarato vincitore e prendeva servizio presso la scuola allievi []

Senonché, nel mese di settembre di quest’anno, a causa di alcune semplicissime contratture muscolari, si recava presso l’infermeria presidiaria. Il medico dell’infermeria insisteva nel richiedere il referto di una risonanza magnetica lombare. L’allievo, essendo sprovvisto di esiti da risonanza magnetica lombare, per non disattendere l’ordine del superiore, presentava una risonanza di quasi due anni prima.

All’infermeria veniva fornito un referto medico del 2022, quindi precedente di quasi due anni, relativo ad una risonanza magnetica lombare cui si era sottoposta anni prima.

Nel referto erano state rilevate due “protrusioni discali in L3-L4 ed L4-L5. Canale vertebrale di ampiezza nei limiti. Nella norma il segnale del cono midollare”. Quindi agli inizi del 2022, le era stata diagnosticata una compressione dei dischi intervertebrali tra le vertebre L3-L4 ed L4-L5, sintomatologia comunissima nei soggetti di età adulta e certamente non in grado di causare limitazioni all’attività lavorativa, tant’è vero che non solo aveva conseguito l’idoneità fisica durante i vari concorsi sostenuti, compreso quello del 2023 per accedere al concorso, ma aveva anche superato brillantemente le prove di efficienza fisica.

L’infermeria presidiaria concludeva quindi con il seguente esito: “proposto alla commissione idoneo”, anche in considerazione che la contrattura muscolare accusata, nulla aveva a che vedere con la protusione lombare senza conseguenze funzionali. Successivamente, l’allievo veniva però convocata dalla Commissione medica di prima istanza presso il Dipartimento militare di medicina legale.

La Commissione non effettuava accertamenti strumentali ma solo una valutazione de visu, rilevandolo perfettamente nella norma.

Ciò nonostante, la Commissione medica faceva proprio il referto medico dei due anni precedenti e lo dichiarava inidoneo: “Assenza di segni radicolari in atto in pz con protrusioni discali in L3-L4, L4-L5, canale vertebrale di ampiezza nei limiti e segnale del cono midollare nella norma”.

La Commissione medica, quindi, anziché rilevare che il referto risaliva a quasi due anni prima e invece di chiedere al ricorrente di effettuare una nuova risonanza magnetica che accertasse l’attuale condizione clinica, sulla base del medesimo accertamento lo dichiarava non idonea al servizio.

Un modus operandi assurdo e certamente illegittimo anche in considerazione del fatto che l’organo medico ha anche applicato una direttiva tecnica totalmente inconferente, dichiarando l’inidoneità “per attribuzione del coefficiente 3 nella caratteristica LI del profilo sanitario, ai sensi del codice 220 della direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare di cui al decreto del Ministero della Difesa del 4 giugno 2014”. Tale direttiva non riguarda il concorso per cui il mio assistito ha partecipato e pur volendola considerare estensibile, comunque, la stessa indica le protrusioni quale causa di inidoneità soltanto “quando sono associate a segni clinici (o elettromiografici) di sofferenza radicolare”, circostanza esclusa dallo stesso organo medico nella motivazione del provvedimento!

L’Alllievo, successivamente effettuava nuova RM da cui emergeva: “lieve non significativa protrusione discale posteriore a livello di L4-L5. Non alterazioni di segnale del collo midollare”; “si conferma che il paziente…presenta minime protrusioni lombari senza implicazioni clinico-funzionali sulla vita sociale, lavorativa e sportiva anche di natura agonistica”.

Inoltre il ricorrente, si sottoponeva ad esame elettromioneurografico dal quale emergeva :“reperti elettrofisiologici studiati nella norma”, con ciò escludendo definitivamente qualsivoglia problematica o limitazione funzionale.Il perito di parte spiegava, nella relazione depositata in giudizio che: “la situazione dell’allievo era nella norma e che è molto frequente che, in età adolescenziale, si riscontrino delle protusioni che non comportano alcuna conseguenza di tipo funzionale.

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Nello specifico il ricorrente, dopo aver vinto un primo concorso nel maggio 2021, lavorando proficuamente per due anni nella [] come VFP1, ed un secondo a maggio 2023 ne[] come VFP4, partecipava, vincendolo, al concorso indetto dal [] per il reclutamento di n. [] allievi []

Si tratta di un concorso certamente dispendioso a livello economico, dovendo sostenere i costi per raggiungere la sede delle prove ma, soprattutto, particolarmente arduo da superare, considerato il numero elevatissimo di partecipanti e le numerose fasi di selezione, tra cui la prova scritta preselettiva, gli accertamenti di idoneità attitudinale e, naturalmente, gli accertamenti di idoneità psico-fisica e le prove di efficienza fisica (salto in alto, corsa piana sui mille metri, corsa piana sui cento metri etc.).Inoltre, ai candidati è richiesto di effettuare la visita con un medico specializzato in medicina dello sport e di produrre il relativo certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica, come avvenuto per il ricorrente. Ebbene, il ricorrente superava positivamente tutte le prove previste, compresi gli accertamenti di idoneità psico-fisica e le prove di efficienza fisica. Con Determinazione n. []del 2023, il ricorrente veniva quindi dichiarato vincitore e prendeva servizio presso la scuola allievi []

Senonché, nel mese di settembre di quest’anno, a causa di alcune semplicissime contratture muscolari, si recava presso l’infermeria presidiaria. Il medico dell’infermeria insisteva nel richiedere il referto di una risonanza magnetica lombare. L’allievo, essendo sprovvisto di esiti da risonanza magnetica lombare, per non disattendere l’ordine del superiore, presentava una risonanza di quasi due anni prima.

All’infermeria veniva fornito un referto medico del 2022, quindi precedente di quasi due anni, relativo ad una risonanza magnetica lombare cui si era sottoposta anni prima.

Nel referto erano state rilevate due “protrusioni discali in L3-L4 ed L4-L5. Canale vertebrale di ampiezza nei limiti. Nella norma il segnale del cono midollare”. Quindi agli inizi del 2022, le era stata diagnosticata una compressione dei dischi intervertebrali tra le vertebre L3-L4 ed L4-L5, sintomatologia comunissima nei soggetti di età adulta e certamente non in grado di causare limitazioni all’attività lavorativa, tant’è vero che non solo aveva conseguito l’idoneità fisica durante i vari concorsi sostenuti, compreso quello del 2023 per accedere al concorso, ma aveva anche superato brillantemente le prove di efficienza fisica.

L’infermeria presidiaria concludeva quindi con il seguente esito: “proposto alla commissione idoneo”, anche in considerazione che la contrattura muscolare accusata, nulla aveva a che vedere con la protusione lombare senza conseguenze funzionali. Successivamente, l’allievo veniva però convocata dalla Commissione medica di prima istanza presso il Dipartimento militare di medicina legale.

La Commissione non effettuava accertamenti strumentali ma solo una valutazione de visu, rilevandolo perfettamente nella norma.

Ciò nonostante, la Commissione medica faceva proprio il referto medico dei due anni precedenti e lo dichiarava inidoneo: “Assenza di segni radicolari in atto in pz con protrusioni discali in L3-L4, L4-L5, canale vertebrale di ampiezza nei limiti e segnale del cono midollare nella norma”.

La Commissione medica, quindi, anziché rilevare che il referto risaliva a quasi due anni prima e invece di chiedere al ricorrente di effettuare una nuova risonanza magnetica che accertasse l’attuale condizione clinica, sulla base del medesimo accertamento lo dichiarava non idonea al servizio.

Un modus operandi assurdo e certamente illegittimo anche in considerazione del fatto che l’organo medico ha anche applicato una direttiva tecnica totalmente inconferente, dichiarando l’inidoneità “per attribuzione del coefficiente 3 nella caratteristica LI del profilo sanitario, ai sensi del codice 220 della direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare di cui al decreto del Ministero della Difesa del 4 giugno 2014”. Tale direttiva non riguarda il concorso per cui il mio assistito ha partecipato e pur volendola considerare estensibile, comunque, la stessa indica le protrusioni quale causa di inidoneità soltanto “quando sono associate a segni clinici (o elettromiografici) di sofferenza radicolare”, circostanza esclusa dallo stesso organo medico nella motivazione del provvedimento!

L’Alllievo, successivamente effettuava nuova RM da cui emergeva: “lieve non significativa protrusione discale posteriore a livello di L4-L5. Non alterazioni di segnale del collo midollare”; “si conferma che il paziente…presenta minime protrusioni lombari senza implicazioni clinico-funzionali sulla vita sociale, lavorativa e sportiva anche di natura agonistica”.

Inoltre il ricorrente, si sottoponeva ad esame elettromioneurografico dal quale emergeva :“reperti elettrofisiologici studiati nella norma”, con ciò escludendo definitivamente qualsivoglia problematica o limitazione funzionale.Il perito di parte spiegava, nella relazione depositata in giudizio che: “la situazione dell’allievo era nella norma e che è molto frequente che, in età adolescenziale, si riscontrino delle protusioni che non comportano alcuna conseguenza di tipo funzionale.

Esaminati gli atti del giudizio, il giudice stabiliva il rientro dal servizio autorizzando l’allievo a sottoporsi all’ultima sessione d’esame in attesa della verificazione e del merito.!!!!!

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Tutti@itCOME AFFRONTARE LEGALMENTE UNA INIDONEITA'
La vicenda si sviluppa a seguito del proscioglimento di un cadetto di una scuola militare. Quest'ultimo, nonostante i proficui risultati ottenuti durante l'addestramento/formazione, veniva prosciolto a seguito di una neoplasia. Difatti durante il periodo di frequentazione della scuola cominciava ad accusare strani sintomi, ragion per cui decideva di sottoporsi a visite mediche specialistiche. Nel breve riceveva responso inequivocabile. I medici consigliavano un intervento chirurgico d'emergenza.
Sottopostosi all'intervento consigliato, il tumore veniva completamente eradicato senza lasciare conseguenza alcuna. Per fortuna, non veniva disposta alcuna chemioterapia e veniva da più medici confermato il buono stato di salute e la possibilità di ritornare ad una vita "normale" al pari del periodo anteriore alla sconcertante scoperta.
Nonostante tutto l'amministrazione decideva di prosciogliere il cadetto ai sensi dell'articolo 582 comma 1 lettera g del DPR 90/10 per inidoneità al servizio a causa della presenza di tumori maligni nonostante l'opposizione dello studio legale che a più riprese dimostrava l'assoluta inesistenza del tumore al momento della visita.
A seguito del Proscioglimento, lo studio promuoveva azione cautelare chiedendo il ripristino immediato dell'attività lavorativa. La sezione prima del Tar Lazio, accoglieva l'istanza cautelare e ordinava la sospensione del provvedimento con la ripresa della frequentazione del Corso in attesa della pronuncia sul merito del giudizio.
Secondo il Tar se non vi è neoplasia non vi è inidoneità.
• Per consultazioni e pareri legali relative al diritto militare, inviate un messaggio vocale al 3494442639, oppure una e-mail a legale@studioavvocatolieggi.com, riceverete una pronta risposta.
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Tutti@.itIL PROSCIOGLIMENTO DEVE ESSERE IMPUGNATO IN TEMPI BREVI
La vicenda si sviluppa a seguito del proscioglimento di un cadetto di una scuola militare. Quest'ultimo, nonostante i proficui risultati ottenuti durante l'addestramento/formazione, veniva prosciolto a seguito di una neoplasia. Difatti durante il periodo di frequentazione della scuola cominciava ad accusare strani sintomi, ragion per cui decideva di sottoporsi a visite mediche specialistiche. Nel breve riceveva responso inequivocabile. I medici consigliavano un intervento chirurgico d'emergenza.
Sottopostosi all'intervento consigliato, il tumore veniva completamente eradicato senza lasciare conseguenza alcuna. Per fortuna, non veniva disposta alcuna chemioterapia e veniva da più medici confermato il buono stato di salute e la possibilità di ritornare ad una vita "normale" al pari del periodo anteriore alla sconcertante scoperta.
Nonostante tutto l'amministrazione decideva di prosciogliere il cadetto ai sensi dell'articolo 582 comma 1 lettera g del DPR 90/10 per inidoneità al servizio a causa della presenza di tumori maligni nonostante l'opposizione dello studio legale che a più riprese dimostrava l'assoluta inesistenza del tumore al momento della visita.
A seguito del Proscioglimento, lo studio promuoveva azione cautelare chiedendo il ripristino immediato dell'attività lavorativa. La sezione prima del Tar Lazio, accoglieva l'istanza cautelare e ordinava la sospensione del provvedimento con la ripresa della frequentazione del Corso in attesa della pronuncia sul merito del giudizio.
Secondo il Tar se non vi è neoplasia non vi è inidoneità.
• Per consultazioni e pareri legali relative al diritto militare, inviate un messaggio vocale al 3494442639, oppure una e-mail a legale@studioavvocatolieggi.com, riceverete una pronta risposta.
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Tutti@.irCOME AFFRONTARE LEGALMENTE UNA INIDONEITA'
La vicenda si sviluppa a seguito del proscioglimento di un cadetto di una scuola militare. Quest'ultimo, nonostante i proficui risultati ottenuti durante l'addestramento/formazione, veniva prosciolto a seguito di una neoplasia. Difatti durante il periodo di frequentazione della scuola cominciava ad accusare strani sintomi, ragion per cui decideva di sottoporsi a visite mediche specialistiche. Nel breve riceveva responso inequivocabile. I medici consigliavano un intervento chirurgico d'emergenza.
Sottopostosi all'intervento consigliato, il tumore veniva completamente eradicato senza lasciare conseguenza alcuna. Per fortuna, non veniva disposta alcuna chemioterapia e veniva da più medici confermato il buono stato di salute e la possibilità di ritornare ad una vita "normale" al pari del periodo anteriore alla sconcertante scoperta.
Nonostante tutto l'amministrazione decideva di prosciogliere il cadetto ai sensi dell'articolo 582 comma 1 lettera g del DPR 90/10 per inidoneità al servizio a causa della presenza di tumori maligni nonostante l'opposizione dello studio legale che a più riprese dimostrava l'assoluta inesistenza del tumore al momento della visita.
A seguito del Proscioglimento, lo studio promuoveva azione cautelare chiedendo il ripristino immediato dell'attività lavorativa. La sezione prima del Tar Lazio, accoglieva l'istanza cautelare e ordinava la sospensione del provvedimento con la ripresa della frequentazione del Corso in attesa della pronuncia sul merito del giudizio.
Secondo il Tar se non vi è neoplasia non vi è inidoneità.
• Per consultazioni e pareri legali relative al diritto militare, inviate un messaggio vocale al 3494442639, oppure una e-mail a legale@studioavvocatolieggi.com, riceverete una pronta risposta.
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Tutti@.itL’odierno ricorso trae origine da una triste vicenda che ha visto coinvolto il ricorrente, allievo/a del [] di appena 21 anni in servizio, che oggi corre il rischio di non poter proseguire la tanto desiderata carriera nelle forze armate.
Nello specifico il ricorrente, dopo aver vinto un primo concorso nel maggio 2021, lavorando proficuamente per due anni nella [] come VFP1, ed un secondo a maggio 2023 ne [] come VFP4, partecipava, vincendolo, al concorso indetto dal [] per il reclutamento di n. [] allievi []
Si tratta di un concorso certamente dispendioso a livello economico, dovendo sostenere i costi per raggiungere la sede delle prove ma, soprattutto, particolarmente arduo da superare, considerato il numero elevatissimo di partecipanti e le numerose fasi di selezione, tra cui la prova scritta preselettiva, gli accertamenti di idoneità attitudinale e, naturalmente, gli accertamenti di idoneità psico-fisica e le prove di efficienza fisica (salto in alto, corsa piana sui mille metri, corsa piana sui cento metri etc.).Inoltre, ai candidati è richiesto di effettuare la visita con un medico specializzato in medicina dello sport e di produrre il relativo certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica, come avvenuto per il ricorrente. Ebbene, il ricorrente superava positivamente tutte le prove previste, compresi gli accertamenti di idoneità psico-fisica e le prove di efficienza fisica. Con Determinazione n. [] del 2023, il ricorrente veniva quindi dichiarato vincitore e prendeva servizio presso la scuola allievi []
Senonché, nel mese di settembre di quest’anno, a causa di alcune semplicissime contratture muscolari, si recava presso l’infermeria presidiaria. Il medico dell’infermeria insisteva nel richiedere il referto di una risonanza magnetica lombare. L’allievo, essendo sprovvisto di esiti da risonanza magnetica lombare, per non disattendere l’ordine del superiore, presentava una risonanza di quasi due anni prima.
All’infermeria veniva fornito un referto medico del 2022, quindi precedente di quasi due anni, relativo ad una risonanza magnetica lombare cui si era sottoposta anni prima.
Nel referto erano state rilevate due “protrusioni discali in L3-L4 ed L4-L5. Canale vertebrale di ampiezza nei limiti. Nella norma il segnale del cono midollare”. Quindi agli inizi del 2022, le era stata diagnosticata una compressione dei dischi intervertebrali tra le vertebre L3-L4 ed L4-L5, sintomatologia comunissima nei soggetti di età adulta e certamente non in grado di causare limitazioni all’attività lavorativa, tant’è vero che non solo aveva conseguito l’idoneità fisica durante i vari concorsi sostenuti, compreso quello del 2023 per accedere al concorso, ma aveva anche superato brillantemente le prove di efficienza fisica.
L’infermeria presidiaria concludeva quindi con il seguente esito: “proposto alla commissione idoneo”, anche in considerazione che la contrattura muscolare accusata, nulla aveva a che vedere con la protusione lombare senza conseguenze funzionali. Successivamente, l’allievo veniva però convocata dalla Commissione medica di prima istanza presso il Dipartimento militare di medicina legale.
La Commissione non effettuava accertamenti strumentali ma solo una valutazione de visu, rilevandolo perfettamente nella norma.
Ciò nonostante, la Commissione medica faceva proprio il referto medico dei due anni precedenti e lo dichiarava inidoneo: “Assenza di segni radicolari in atto in pz con protrusioni discali in L3-L4, L4-L5, canale vertebrale di ampiezza nei limiti e segnale del cono midollare nella norma”.
La Commissione medica, quindi, anziché rilevare che il referto risaliva a quasi due anni prima e invece di chiedere al ricorrente di effettuare una nuova risonanza magnetica che accertasse l’attuale condizione clinica, sulla base del medesimo accertamento lo dichiarava non idonea al servizio.
Un modus operandi assurdo e certamente illegittimo anche in considerazione del fatto che l’organo medico ha anche applicato una direttiva tecnica totalmente inconferente, dichiarando l’inidoneità “per attribuzione del coefficiente 3 nella caratteristica LI del profilo sanitario, ai sensi del codice 220 della direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare di cui al decreto del Ministero della Difesa del 4 giugno 2014”. Tale direttiva non riguarda il concorso per cui il mio assistito ha partecipato e pur volendola considerare estensibile, comunque, la stessa indica le protrusioni quale causa di inidoneità soltanto “quando sono associate a segni clinici (o elettromiografici) di sofferenza radicolare”, circostanza esclusa dallo stesso organo medico nella motivazione del provvedimento!
L’Alllievo, successivamente effettuava nuova RM da cui emergeva: “lieve non significativa protrusione discale posteriore a livello di L4-L5. Non alterazioni di segnale del collo midollare”; “si conferma che il paziente…presenta minime protrusioni lombari senza implicazioni clinico-funzionali sulla vita sociale, lavorativa e sportiva anche di natura agonistica”.
Inoltre il ricorrente, si sottoponeva ad esame elettromioneurografico dal quale emergeva: “reperti elettrofisiologici studiati nella norma”, con ciò escludendo definitivamente qualsivoglia problematica o limitazione funzionale. Il perito di parte spiegava, nella relazione depositata in giudizio che: “la situazione dell’allievo era nella norma e che è molto frequente che, in età adolescenziale, si riscontrino delle protusioni che non comportano alcuna conseguenza di tipo funzionale.
Esaminati gli atti del giudizio, il giudice stabiliva il rientro dal servizio autorizzando l’allievo a sottoporsi all’ultima sessione d’esame in attesa della verificazione e del merito.!!!!!
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Tutti@.itINIDONEITA' E PROTUSIONI DISCALI - VINTA CAUTELARE
L’odierno ricorso trae origine da una triste vicenda che ha visto coinvolto il ricorrente, allievo/a del[] di appena 21 anni in servizio, che oggi corre il rischio di non poter proseguire la tanto desiderata carriera nelle forze armate.

Nello specifico il ricorrente, dopo aver vinto un primo concorso nel maggio 2021, lavorando proficuamente per due anni nella [] come VFP1, ed un secondo a maggio 2023 ne[] come VFP4, partecipava, vincendolo, al concorso indetto dal [] per il reclutamento di n. [] allievi []

Si tratta di un concorso certamente dispendioso a livello economico, dovendo sostenere i costi per raggiungere la sede delle prove ma, soprattutto, particolarmente arduo da superare, considerato il numero elevatissimo di partecipanti e le numerose fasi di selezione, tra cui la prova scritta preselettiva, gli accertamenti di idoneità attitudinale e, naturalmente, gli accertamenti di idoneità psico-fisica e le prove di efficienza fisica (salto in alto, corsa piana sui mille metri, corsa piana sui cento metri etc.).Inoltre, ai candidati è richiesto di effettuare la visita con un medico specializzato in medicina dello sport e di produrre il relativo certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica, come avvenuto per il ricorrente. Ebbene, il ricorrente superava positivamente tutte le prove previste, compresi gli accertamenti di idoneità psico-fisica e le prove di efficienza fisica. Con Determinazione n. []del 2023, il ricorrente veniva quindi dichiarato vincitore e prendeva servizio presso la scuola allievi []

Senonché, nel mese di settembre di quest’anno, a causa di alcune semplicissime contratture muscolari, si recava presso l’infermeria presidiaria. Il medico dell’infermeria insisteva nel richiedere il referto di una risonanza magnetica lombare. L’allievo, essendo sprovvisto di esiti da risonanza magnetica lombare, per non disattendere l’ordine del superiore, presentava una risonanza di quasi due anni prima.

All’infermeria veniva fornito un referto medico del 2022, quindi precedente di quasi due anni, relativo ad una risonanza magnetica lombare cui si era sottoposta anni prima.

Nel referto erano state rilevate due “protrusioni discali in L3-L4 ed L4-L5. Canale vertebrale di ampiezza nei limiti. Nella norma il segnale del cono midollare”. Quindi agli inizi del 2022, le era stata diagnosticata una compressione dei dischi intervertebrali tra le vertebre L3-L4 ed L4-L5, sintomatologia comunissima nei soggetti di età adulta e certamente non in grado di causare limitazioni all’attività lavorativa, tant’è vero che non solo aveva conseguito l’idoneità fisica durante i vari concorsi sostenuti, compreso quello del 2023 per accedere al concorso, ma aveva anche superato brillantemente le prove di efficienza fisica.

L’infermeria presidiaria concludeva quindi con il seguente esito: “proposto alla commissione idoneo”, anche in considerazione che la contrattura muscolare accusata, nulla aveva a che vedere con la protusione lombare senza conseguenze funzionali. Successivamente, l’allievo veniva però convocata dalla Commissione medica di prima istanza presso il Dipartimento militare di medicina legale.

La Commissione non effettuava accertamenti strumentali ma solo una valutazione de visu, rilevandolo perfettamente nella norma.

Ciò nonostante, la Commissione medica faceva proprio il referto medico dei due anni precedenti e lo dichiarava inidoneo: “Assenza di segni radicolari in atto in pz con protrusioni discali in L3-L4, L4-L5, canale vertebrale di ampiezza nei limiti e segnale del cono midollare nella norma”.

La Commissione medica, quindi, anziché rilevare che il referto risaliva a quasi due anni prima e invece di chiedere al ricorrente di effettuare una nuova risonanza magnetica che accertasse l’attuale condizione clinica, sulla base del medesimo accertamento lo dichiarava non idonea al servizio.

Un modus operandi assurdo e certamente illegittimo anche in considerazione del fatto che l’organo medico ha anche applicato una direttiva tecnica totalmente inconferente, dichiarando l’inidoneità “per attribuzione del coefficiente 3 nella caratteristica LI del profilo sanitario, ai sensi del codice 220 della direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare di cui al decreto del Ministero della Difesa del 4 giugno 2014”. Tale direttiva non riguarda il concorso per cui il mio assistito ha partecipato e pur volendola considerare estensibile, comunque, la stessa indica le protrusioni quale causa di inidoneità soltanto “quando sono associate a segni clinici (o elettromiografici) di sofferenza radicolare”, circostanza esclusa dallo stesso organo medico nella motivazione del provvedimento!

L’Alllievo, successivamente effettuava nuova RM da cui emergeva: “lieve non significativa protrusione discale posteriore a livello di L4-L5. Non alterazioni di segnale del collo midollare”; “si conferma che il paziente…presenta minime protrusioni lombari senza implicazioni clinico-funzionali sulla vita sociale, lavorativa e sportiva anche di natura agonistica”.

Inoltre il ricorrente, si sottoponeva ad esame elettromioneurografico dal quale emergeva :“reperti elettrofisiologici studiati nella norma”, con ciò escludendo definitivamente qualsivoglia problematica o limitazione funzionale.Il perito di parte spiegava, nella relazione depositata in giudizio che: “la situazione dell’allievo era nella norma e che è molto frequente che, in età adolescenziale, si riscontrino delle protusioni che non comportano alcuna conseguenza di tipo funzionale.

Esaminati gli atti del giudizio, il giudice stabiliva il rientro dal servizio autorizzando l’allievo a sottoporsi all’ultima sessione d’esame in attesa della verificazione e del merito.!!!!!

Per consultazioni e pareri legali relative al diritto militare, inviate un messaggio vocale al 3494442639, oppure una e-mail a legale@studioavvocatolieggi.com, riceverete una pronta risposta .
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Tutti@.itIMPORTANTE PROCEDERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO !!
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Il Militare appartenente alla Marina Militare, chiedeva il transito nei ruoli civili a causa della inidoneità riscontrata per motivi psicologici. A causa degli effetti della circolare del 25 luglio 2023, gli veniva assegnata una sede a più di 500 km dall’ultima sede di servizio e dalla casa familiare. Lo studio Legale Lieggi promoveva azione cautelare nella quale metteva in evidenza le criticità legate ad un trasferimento troppo lontano rispetto alla città in cui negli anni il Militare aveva posto la residenza. Il Tar riconosceva la necessità di discutere la questione nel più breve tempo possibile. Vista l’urgenza in cui si verteva, CONCEDEVA LA SOSPENSIONE DEI TERMINI OBBLIGATORI PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO PRESSO LA CITTA’ DESIGNATA E FISSAVA UDIENZA ENTRO I 10 GIORNI.
Appare doveroso mettere in evidenza l’iniquità posta in essere dalla succitata circolare che arreca serio danno a chi ha vissuto la propria vita professionale in difesa dello Stato. Con questo provvedimento, si dimentica che i militari transitati, per la maggior parte in avanti con l’età, non possono affrontare l’onerosità e la gravosità di un così folle trasferimento. Altre a ciò appare opportuno evidenziare che l’integrazione della famiglia nel tessuto sociale cittadino e l’aiuto apportato dai parenti, sicuramente, complica il tutto. I Figli e il coniuge non vorranno lasciare la città di appartenenza.
Per info inviare messaggio vocale wa al 3494442639.
Se si vuole chiedere appuntamento (on line o in presenza) si scriva a legale@studioavvocatolieggi.com
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Tutti@.it

Tutti@.itLA SEDE DI SERVIZIO LONTANA TROPPI KM DA CASA!

Questi giorni, presso il mio studio, ho ricevuto moltissimi militari in procinto di transitare nei ruoli civili. Grande è stato lo sconforto nel rilevare che, nonostante il lavoro svolto in moltissimi anni e le difficoltà derivanti dalla presenza di una patologia, l’esistenza di una famiglia di cui prendersi cura e le non esorbitanti possibilità economiche, l’Amministrazione abbia deciso di destinare queste persone in una sede di servizio così lontana rispetto alla propria casa familiare. Spesso, durante le innumerevoli cause che sostengo per aiutare militari che devono assistere un parente o che vogliono avvicinarsi ad un figlio di età inferiore ai tre anni, devo combattere con la circostanza, messa in evidenza dalla controparte, che il militare al momento della sottoscrizione del contratto, era ben consapevole che la sua vita lavorativa si sarebbe potuta svolgere in diverse città. Appare evidente che questa eccezione processuale, non possa essere sollevata nel caso dei militari transitati nei ruoli civili. Sin dall’insorgere della patologia che ha provocato il transito, e probabilmente dal momento in cui, ottenuto l’inidoneità, veniva fatta richiesta di transito, i militari facevano affidamento su una norma che stabiliva che il transito sarebbe avvenuto in una città della regione dell’ultima sede di servizio. Per quanto concerne l’impugnazione della sede, presso i Tribunali amministrativi, ai militari in procinto di transito che sto assistendo in questi giorni, dico che purtroppo questi sono accadimenti troppo recenti per far affidamento su pronunce che possano darci ragione o torto. Importante, in questo momento è studiare gli aspetti garantisti della norma giuridica, approfondire ciascuna situazione personale e argomentare sul concetto di organizzazione amministrativa. Sono moltissime le cause che ho già instaurato e le prime non mi hanno portato esiti negativi. Il Giudice Amministrativo mi ha accolto la richiesta di sospendere l’obbligo della sottoscrizione del contratto e in questi giorni discuterò sul resto lottando affinchè la circolare ministeriale del 25 luglio venga eliminata o modificata nella maniera più consona nel rispetto dei diritti di chi, per tanti anni ha lavorato con onore e dedizione anche, in taluni casi, dovendo affrontare cause di servizio.
Avv. Laura Lieggi
Per piccoli pareri mandate un messaggio vocale al numero 3494442639 solo dopo aver condiviso l’articolo in quanto potrebbe essere utile a qualcuno.
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Tutti@.it

Tutti@itVittoria al TAR per lo Studio Legale Lieggi

La sede di servizio deve contemplare le esigenze del Transitato. Il Giudice Amministrativo ha finalmente stabilito che la sede di servizio deve essere assegnata in località che tengano conto della distanza e delle esigenze del Transitato.
#tar #transito #ruolocivile #ruoli #exmilitare #exmilitari #transitato #sededilavoro #sede #sedediservizio #personalecivile #civili #persociv #ministerodifesa #vincita #studiolegale #avvocato #legale #maisoli #passodopopasso #instalike #instagram #likeforfollow #likeforfollowers Laura Lieggi
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Tutti@it ...

Tutti@itMi chiedono di restituire le retribuzioni maturata durante l'aspettativa per malattia ...che faccio?

- Durante i primi dodici mesi di aspettativa, il personale militare beneficia di una retribuzione pari al 100%.
- Nei sei mesi successivi, la retribuzione è ridotta al 50%.
- A decorrere dal diciottesimo mese, la retribuzione è azzerata.

In presenza di una malattia, durante il periodo di aspettativa, si raccomanda (se vi sono i presupposti ed entro i sei mesi dalla scoperta) di considerare la possibilità di richiedere la causa di servizio, in quanto tale richiesta consente il mantenimento della retribuzione al 100%.

Qualora la malattia giunga a cessazione, la causa di servizio venga rigettata, o si proceda al transito nei ruoli civili, l’amministrazione potrebbe esercitare il diritto di richiedere la restituzione delle somme già erogate.

MA OCCORRE ATTENZIONARE!

1. Qual è la patologia di cui si soffre?
2. Si tratta di una patologia fisica?
3. La patologia è guaribile? (Sì/No)
4. Qual è la data di inizio dell'aspettativa per infermità di servizio?
5. Qual è la data della dichiarazione di inidoneità?
6. Qual è la data della domanda di transito?
7. Qual è la data di sottoscrizione del contratto da civile?
8. Qual è la data di chiusura della causa di servizio respinta?

Si invita a rispondere queste domande in maniera assolutamente anonima e a fornire le risposte sotto forma di commento. Questo ci permetterà di raccogliere informazioni utili per verificare la possibilità di bloccare i prelievi forzosi operati dall'amministrazione. Si precisa che l’operazione di blocco è consentita esclusivamente nel caso in cui non si sia già provveduto alla restituzione delle somme.

Per ulteriore informazioni non esitate a chiedere info con vocale Wa al 3494442639 la consulenza è gratuita. Nel caso vogliate degli approfondimenti la consulenza sarà a pagamento e in questo caso dovete chiedere un appuntamento allo 0805584348 o scrivere a legale@studioavvocatolieggi.com

#Militari #Aspettativa #Diritti #InformazioniLegali
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Tutti@itUn'Ingiustizia Raddrizzata: Il Giudice Riammette il Candidato Escluso dal Concorso dei Vigili del Fuoco

In un episodio che ha tenuto col fiato sospeso il mondo del reclutamento dei Vigili del Fuoco, un candidato, impegnato in una procedura speciale di stabilizzazione riservata al personale volontario, ha visto il suo sogno infrangersi a causa di un infortunio durante la prova di acquaticità. Colpito da una distrazione muscolare alla coscia, il giovane aspirante vigile si è trovato di fronte a una clausola di esclusione automatica del bando di concorso, una norma che non ammetteva eccezioni nemmeno in caso di malattia improvvisa.
Tuttavia, la sua determinazione e il coraggio di battersi per i propri diritti non sono passati inosservati. Presentando un ricorso, il candidato ha messo in luce l'irragionevolezza e la sproporzione della norma, che sembrava ignorare la realtà delle circostanze straordinarie. Il giudice, accogliendo il ricorso, ha dichiarato la clausola contraria ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, sottolineando l’ingiustizia di una regola che non contemplava nemmeno la presenza di una certificazione medica.
La sentenza ha avuto un impatto significativo: il candidato, già un valoroso volontario del Corpo con anni di esperienza, è stato riammesso alla procedura. Non solo ha visto convalidati gli esiti delle prove già sostenute, ma è stato anche inserito a pieno titolo in graduatoria, con tutti i diritti ripristinati.
Questo caso stabilisce un principio fondamentale: l'amministrazione deve garantire la possibilità di recuperare le prove in situazioni di forza maggiore, proteggendo i diritti dei candidati da decisioni arbitrarie e ingiuste. Un trionfo della giustizia che risuona come un messaggio chiaro: la meritocrazia deve prevalere anche nei momenti di difficoltà.
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Tutti@itTransitare in una sede fuori dalla regione dove era ubicata l'ultima sede di servizio, È UNA FOLLIA!

Nel corso degli ultimi mesi, ho ricevuto numerose segnalazioni da parte di appartenenti delle Forze Armate, in particolare della Marina Militare, riguardo a significative problematiche riscontrate durante il transito verso i ruoli civili. Non intendo insinuare che l'organizzazione amministrativa sia inadeguata; è fondamentale riconoscere l'importanza cruciale delle Forze Armate e delle Forze dell'Ordine. Tuttavia, esistono circostanze in cui l'interpretazione delle normative può apparire ambigua.

Con la circolare del 25 luglio 2023, è stato stabilito che l'amministrazione ha la facoltà di trasferire i militari in transito in qualsiasi località sia ritenuta necessaria, anche al di fuori della regione in cui si trovava l'ultima sede di servizio. Tale situazione può generare difficoltà per i militari che si trovano ad affrontare problematiche personali o familiari.

Pertanto, esorto a contattare il nostro studio legale per esaminare queste questioni e valutare eventuali possibilità di impugnazione. È di fondamentale importanza impugnare il provvedimento, poiché la firma del contratto nella nuova sede di servizio preclude ulteriori possibilità di contestazione.

Per un consulto gratuito, vi prego di inviare un messaggio vocale al numero 3494442639. Per una consulenza più approfondita, comprensiva della revisione della documentazione, è possibile fissare un appuntamento online o in presenza al numero 080 5584348.

Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a visitare il nostro sito web all'indirizzo www.studioavvocatolieggi.com.

Grazie.
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Tutti@itMAI SOTTOVALUTARE LE SANZIONI DI CORPO.
Buongiorno, vorrei parlare delle sanzioni disciplinari di corpo. Spesso, quando un militare si presenta nel mio studio, la prima affermazione che fa è: "Avvocato, si tratta solamente di una sanzione di corpo, non di una sanzione di Stato". Sebbene sia vero che le sanzioni di Stato possano suscitare maggiore apprensione, è fondamentale non sottovalutare le sanzioni di corpo, poiché queste possono avere ripercussioni significative non solo sull'attività professionale, ma anche dal punto di vista psicologico.

Le sanzioni di corpo possono variare e, per tale motivo, è essenziale impugnarle in modo efficace. Molti optano per un'impugnazione meno incisiva, come il ricorso gerarchico da presentare entro i 30 giorni previsti. Tuttavia, dalla mia esperienza nel campo del diritto militare, ho osservato che l'amministrazione tende spesso a confermare tali sanzioni, rendendo il ricorso gerarchico poco efficace.

Pertanto, raccomando vivamente di considerare un ricorso presso un organismo terzo, quale il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR). Questo tribunale possiede una visione più ampia e applica un controllo normativo più approfondito. Di conseguenza, a meno che non si tratti di sanzioni di lieve entità, è cruciale rivolgersi a professionisti competenti e specializzati nella materia.

Il diritto militare si caratterizza per la sua complessità e la sua differenza rispetto al diritto civile, pertanto è essenziale affidarsi a professionisti esperti. Grazie. Per un consulto gratuito, si prega di inviare un messaggio vocale al 3494442639. Per una consulenza più dettagliata, comprensiva di esame di documentazione, è possibile fissare un appuntamento online o in presenza al numero 080 5584348. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.studioavvocatolieggi.com.
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Tutti@it

Tutt@Lo Studio Legale Lieggi è specializzato nel supporto legale degli appartenenti alle forze dell'ordine e alle forze armate, affrontando una vasta gamma di problematiche legate al Codice dell'Ordinamento Militare. Tra i temi trattati ci sono questioni relative alla Legge 104/92, trasferimenti, procedimenti disciplinari, sanzioni, molestie, malattie, indennità non corrisposte e tanto altro ancora. Se desideri porre un quesito, puoi lasciare un messaggio vocale al 349 444 26 39 e riceverai una risposta gratuita. Per approfondimenti o per inviare documentazione è possibile fissare un appuntamento utilizzando i contatti disponibili sul sito web dello studio: www.studioavvocatolieggi.com. ...

Tutt@

Tutti@itSono perfettamente sano ma mi dichiarano inidoneo....cosa devo fare?

Buongiorno, oggi ci concentreremo sulle situazioni di inidoneità al servizio derivanti dalla scoperta inattesa di carcinomi o tumori maligni. Ho avuto l'opportunità di esaminare casi di giovani militari e appartenenti alle forze dell'ordine che hanno ricevuto la diagnosi di carcinomi maligni, successivamente rimossi con successo, talvolta attraverso interventi chirurgici che hanno comportato l'asportazione parziale dell'organo interessato.

In linea generale, la risposta immediata da parte del comando è quella di dichiarare l'inidoneità al servizio. Tuttavia, qualora il tumore sia stato completamente estirpato e non si siano verificate conseguenze funzionali, il militare o l'appartenente alle forze dell'ordine è in grado di proseguire le proprie attività senza alcuna difficoltà.

Pertanto, se vi trovate a fronteggiare un'inidoneità al servizio a seguito di un intervento di questa natura, è fondamentale sapere che è possibile contestarla, soprattutto in assenza di effetti funzionali. Vi invitiamo a seguire scrupolosamente le procedure previste dalla normativa vigente e a procedere in modo tempestivo ed efficace.

Per ulteriori informazioni, non esitate a contattarmi.

Per un consulto gratuito, potete inviare un messaggio vocale al numero 3494442639. Se desiderate una consulenza più dettagliata, comprensiva della revisione della documentazione, vi invitiamo a fissare un appuntamento online o in presenza contattando il numero 080 5584348.

Per ulteriori dettagli, vi incoraggio a visitare il sito www.studioavvocatolieggi.com
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Tutti@it

Tutt@itLe inidoneità senza senso! RACCONTAMI LA TUA STORIA PUO SERVIRE AD AIUTARE QUALCUNO!

Spesso ricevo richieste di aiuto da parte di giovani studenti o personale più anziano che desiderano impugnare dichiarazioni di inidoneità. Le motivazioni più comuni includono protrusioni discali, problemi cardiaci e situazioni legate a tumori trattati con successo.

È fondamentale sapere che le indagini condotte dai comandi e dalle infermerie delle forze armate o dell'ordine possono essere superficiali. Sebbene l'amministrazione disponga di professionisti competenti, non sempre le valutazioni sono accurate, e alcuni vengono considerati inidonei nonostante non presentino conseguenze funzionali.

Ogni dichiarazione di inidoneità deve essere esaminata e, se non giustificata da problemi funzionali, può essere impugnata. Ho avuto casi di protrusioni discali senza conseguenze funzionali in cui i allievi, tramite, un ricorso efficace, sono riusciti a tornare a scuola o rientrare in servizio.

Non scoraggiatevi se ricevete una dichiarazione di inidoneità; contattateci per una consulenza. Insieme, possiamo valutare se ci siano margini per l'impugnazione. Grazie. Per un consulto gratuito, mandare un messaggio vocale al 3494442639.
Per una consulenza maggiormente strutturata con la visione di documentazioni, fissare un appuntamento online o in presenza allo 080 5584348.
Per ulteriori informazioni visitare il sito www.studioavvocatolieggi.com
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Le “45” UCCISE dall’indifferenza Oggi voglio raccontarvi una storia, una storia di lotte e speranze in un quartiere dove il desolato panorama è caratterizzato da marciapiedi scrostati e strade disastrate. Qui, la mancanza di servizi è totale, e le sterpaglie crescono liberamente. I bambini, abituati a questa bruttura, non si meravigliano più nemmeno di fronte alla distruzione di ciò che potrebbe rappresentare un'opportunità: un parco, finalmente progettato per loro. Un piccolo angolo di verde, con attrezzature sportive e una casetta per ritrovarsi, stava per diventare realtà, ma qualcosa è andato storto.
Qualcuno, senza scrupoli, ha deciso di ridurre in macerie il sogno di una comunità. La devastazione è stata così totale che la ricostruzione sembra ora un'impresa impossibile. Ma vi chiedo: perché accaduto?
In un contesto così difficile, è essenziale che non ci limitiamo a reprimere la violenza e la distruzione, ma che ci impegniamo a *educare* e *far comprendere* ai bambini cosa è successo. Loro sono il futuro di questo quartiere, il suo spirito e la sua anima. Non possiamo permettere che crescano chiudendo gli occhi dinanzi alla violenza; devono imparare a dire "no". speranze in un quartiere dove il desolato panorama è caratterizzato da marciapiedi scrostati e strade disastrate. Qui, la mancanza di servizi è totale, e le sterpaglie crescono liberamente. I bambini, abituati a questa bruttura, non si meravigliano più nemmeno di fronte alla distruzione di ciò che potrebbe rappresentare un'opportunità: un parco, finalmente progettato per loro. Un piccolo angolo di verde, con attrezzature sportive e una casetta per ritrovarsi, stava per diventare realtà, ma qualcosa è andato storto.
Qualcuno, senza scrupoli, ha deciso di ridurre in macerie il sogno di una comunità. La devastazione è stata così totale che la ricostruzione sembra ora un'impresa impossibile. Ma vi chiedo: perché accaduto?
In un contesto così difficile, è essenziale che non ci limitiamo a reprimere la violenza e la distruzione, ma che ci impegniamo a *educare* e *far comprendere* ai bambini cosa è successo. Loro sono il futuro di questo quartiere, il suo spirito e la sua anima. Non possiamo permettere che crescano chiudendo gli occhi dinanzi alla violenza; devono imparare a dire "no".
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