Ammortizzatori sociali covid-19, la circolare INPS n.47 del 28 marzo 2020

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La circolare INPS n.47 del 28 Marzo 2020 è stata emessa dall’istituto al fine di meglio chiarire gli interventi del Governo a sostegno del reddito di cui al Decreto “Cura Italia” n.18/2020 previsto per disciplinare i casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da covid-19.

La Circolare in questione indica gli ammortizzatori sociali previsti (Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario Fis, Assegno ordinario dei Fondi bilaterali di cui all’art.26 del Dlgs n.148/2015 e Fondi Trentino e Bolzano-Alto Adige, Assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, Cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole, Cassa integrazione in deroga) e chiarisce in cosa consistono le novità dovute all’emergenza.

Difatti il Decreto “Cura Italia” apporta norme che derogano completamente la precedente disciplina (l’abolizione dell’obbligo dello smaltimento delle ferie pregresse, assenza del contributo addizionale, assenza dell’accordo sindacale e della relazione tecnica, mancato requisito dell’anzianità, sostituzione del nuovo ammortizzatore rispetto ad altri già richiesti) e norme dai contenuti assolutamente nuovi (inserimento causale covid-19 nazionale, possibilità di erogazione della retribuzione direttamente dall’INPS).

Le vere novità del decreto “Cura Italia” sono rappresentate, senza dubbio, dallo snellimento della procedura per ottenere l’ammortizzatore sociale consono alla tipologia di impresa.
Sembra che l’accordo sindacale, così come richiesto dall’art.14 del Dlgs n.148/2015 non sia necessario, ma occorre una semplice attività di informazione, consultazione e di studio congiunto da svolgere con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative anche in via telematica.
Anche l’obbligatoria attività istruttoria prevista dall’art.11 del Dlgs n.148/2015 cede il passo ad un veloce riscontro dell’Istituto o della Regione, se si parla di Cassa integrazione in deroga, ed infine viene soppressa anche la Relazione tecnica prevista dall’art.2 del D.M. 95442/2016.

La bona voluntas di un decreto nato tanto velocemente ma con effetto dirompente, la si evince anche dalla volontà di prevedere un soccorso alle imprese che hanno già richiesto l’intervento di un ammortizzatore sociale.
Per esempio le aziende che hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario (CIGS) alla data del 23 febbraio 2020 possono presentare domanda di CIGO (Cassa integrazione ordinaria) nelle modalità semplificate e con le deroghe sopra illustrate, per un periodo non superiore a 9 settimane. Qualora dette aziende non rientrino nel campo di applicazione della CIGO -come specifica il decreto- possono presentare domanda di cassa integrazione in deroga.

Molti sono gli interventi in soccorso alle imprese, che hanno dovuto subire sospensioni o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da covid-19.
Le tabelle, di seguito riportate, individuano i diversi ammortizzatori sociali previsti, i requisiti necessari per la loro applicabilità e le differenze sostanziali nell’iter procedurale.

tabella CIGO (Cassa Integrazione Ordinaria)
tabella Assegno ordinario del FIS (Fondo Integrazione Salariale)
tabella Assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi
Cassa Integrazione Speciale Imprese agricole
CIGD (Cassa Integrazione in Deroga)

Gli schemi precedenti riportano quanto chiarito nella circolare INPS n.47 del 28/03/2020 che attua il contenuto del Decreto legge 17 marzo 2020, n.18 nella parte in cui indica le norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga.
Tale circolare, infatti illustra le misure a sostegno del reddito previsto dal Decreto legge n.18/2020 relativamente alle ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da covid-19 nonché sulla gestione dell’iter concessorio relativo alle medesime misure previste negli articoli 19, 20, 21, 22 del citato decreto.