Beneficio previsto dall’art. 3, comma 7, del D.Lgs 165/1997: maggiorazione del montante individuale dei contributi – “MOLTIPLICATORE”

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Il personale militare, dopo la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, qualora manifesti la propria disponibilità ad essere richiamato in servizio presso l’amministrazione di appartenenza o altre pubbliche amministrazioni, può essere collocato in “Ausiliaria”, specifica posizione
disciplinata dagli articoli 992 e ss. e  dagli articoli 1864 1870, 1871, 1876 del D.Lgs n. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare).
Al personale militare collocato in ausiliaria viene corrisposta una indennità aggiuntiva al trattamento di quiescenza e, al termine del periodo di ausiliaria, il trattamento pensionistico viene rideterminato applicando il coefficiente di trasformazione corrispondente all’età di cessazione dall’ausiliaria.
L’art. 3, comma 7, del d. lgs 165/1997 stabilisce che: “Per il personale di cui all’articolo 1 escluso dall’applicazione dell’istituto dell’ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall’ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l’incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell’interessato“.
L’art. 1865 del Codice dell’Ordinamento Militare, disponendo che “Per il personale militare si applica l’articolo 3, comma 7, del D. Lgs. 30 aprile 1997 n. 165” consente atutto il personale militare di accedere ai benefici di cui all’ art. 3, comma 7, del D. Lgs.165/1997, quindi, anche il personale militare riformato, e pertanto non collocabile in ausiliaria, ha diritto al beneficio di cui all’art. 3, comma 7 D. Lgs 165/1997.
La Corte dei Conti, con successive sentenze, emesse sin dal 2012, ha espressamente riconosciuto il beneficio di cui all’art. 3, comma 7 del D. Lgs 165/1997 al personale militare collocato in quiescenza per riforma prima di aver raggiunto i limiti di età per la pensione.
Nello specifico, la Corte dei Conti, in varie sedi giurisdizionali, ha stabilito che al personale militare, collocato in congedo assoluto per infermità, spetta il la maggiorazione della pensione conseguente all’applicazione dell’art. 3, comma 7 D. Lgs 165/1997, indipendentemente dall’avere raggiunto i limiti di età, ed ha condannato, sia l’arma di appartenenza dei militari ricorrenti che l’ Inps, al ricalcolo del trattamento pensionistico applicando il beneficio del “moltiplicatore” e corrispondendo gli arretrati sul trattamento già percepito maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria. In particolare la Corte dei Conti ha evidenziato che “I militari in congedo assoluto (a differenza di quelli collocati in ausiliaria) vengono espunti dai ruoli e non sono più vincolati a obblighi di servizio attivo in tempo di pace, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale … il personale collocato in ausiliaria ex art 992 c.o.m è soggetto a possibili richiami in servizio ex art 993 c.o.m ed è soggetto agli obblighi di cui all’art 994 c.o.m”.
Il 
 personale collocato in congedo assoluto per inidoneità al servizio non può assolvere agli obblighi di servizio cui sono soggetti i militari in ausiliaria, quindi “il legislatore ha riconosciuto l’incremento del montante contributivo sia “al personale di cui all’art 1 escluso dall’ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età” che “ al personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria”, categoria quest’ultima nella quale evidentemente rientra l’ufficiale ricorrente, dichiarato non idoneo permanentemente al servizio d’Istituto ex art 929 del dlgs n. 66/2010 e dunque impossibilitato a prestare i conseguenti … servizi d’Istituto e dunque accedere all’istituto dell’ausiliaria (C.Conti Abruzzo n 28/2012)”.

Stando a quanto stabilito dalle Corti, l’art. 3, comma 7, del D. Lgs 165/1997 si applica al personale escluso dall’applicazione dell’ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età, (ovvero gli appartenenti alle Forze di Polizia a ordinamento civile e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco esclusi dall’applicazione dell’istituto dell’ausiliaria); al personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere nella posizione di ausiliaria; al personale militare, già collocato in ausiliaria, che tuttavia perda in un secondo momento requisiti di idoneità psico-fisici e dunque non possa permanere nella posizione di ausiliaria.
Quindi, giova ribadirlo, tutti i militari che non hanno i requisiti psico-fisici per accedere all’ausiliaria hanno diritto al beneficio compensativo previsto dall’art. 3, comma 7 del D. Lgs 165/1997, indipendentemente dal raggiungimento del limite d’età previsto per accedere al trattamento pensionistico.
Il beneficio dovrebbe essere un automatismo applicato dall’Amministrazione di appartenenza al momento del congedo, tuttavia ciò non sembra avvenire.
Lo Studio Legale Lieggi, previa valutazione dei requisiti e quantificazione degli importi spettanti a mezzo di perizia contabile certificata, ha avviato per il personale militare che ha già conferito mandato, le procedure per ottenere l’applicazione del beneficio del “moltiplicatore”.
I militari interessati, possono contattare il Ns Studio per informazioni in merito a costi e modalità per avviare la pratica relativa al riconoscimento del beneficio del “moltiplicatore”.