DL 132/2014: negoziazione assistita e accordo dinnanzi all’ufficiale dello stato civile

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Il Decreto Legge 12.09.2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla Legge 10.11.2014 n. 162 ha istituito la “Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio” (art. 6) nonché la “Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile” (art. 12).
I nuovi istituti applicabili alle separazioni personali, ai divorzi ed anche alle modifiche delle condizioni stabilite nelle separazioni e divorzi già sanciti portano benefici in termini di contrazione dei tempi e dei costi rispetto le procedure ordinarie.

La negoziazione assistita (in vigore dal 12 settembre 2014) è una forma di “soluzione consensuale”, che richiede l’accordo tra i coniugi che dovranno sottoscrivere una convenzione con la quale stabiliscono le modalità della separazione o del divorzio ovvero della modifica delle condizioni per la separazione o il divorzio già consumato. E’ una procedura esperibile da coniugi con o senza figli minorenni o con prole maggiorenne incapace o portatrice di handicap ovvero economicamente non autosufficiente (art. 6). I coniugi dovranno obbligatoriamente farsi assistere almeno da un avvocato per parte e concludere il procedimento in un lasso di tempo determinato dalle stesse parti che, in ogni caso, non può essere inferiore a 1 mese né superiore a 3 mesi, prorogabile di ulteriori 30 giorni su accordo delle parti. L’accordo deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, e sottoscritto dalle parti e dai rispettivi avvocati che dovranno autenticare le firme (artt. 2 e 5). Nello stesso accordo si deve dare atto che gli avvocati hanno tentato la conciliazione delle parti e informato i coniugi della possibilità di esperire la mediazione familiare.
In presenza di figli minori si dà atto anche dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori (art. 6). L’accordo produce i medesimi effetti dei provvedimenti giurisdizionali, quindi dalla data di sottoscrizione decorreranno i termini per la successiva domanda di divorzio; l’accordo inoltre potrà costituire titolo esecutivo da riportare integralmente riportato nell’eventuale atto di precetto, e sarà valido titolo per l’iscrizione di ipoteca (Circ. Min. Interno n. 16 dell’1.10.2014). In materia familiare, la negoziazione è una mera facoltà, quindi qualora uno dei coniugi conferisca mandato all’avvocato prescelto per l’avvio della procedura di separazione, divorzio o modifica delle condizioni degli stessi, l’avvocato è tenuto ad informare il proprio cliente della possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita. Qualora il coniuge decida di avvalersi della negoziazione assistita l’avvocato formulerà, per iscritto, l’invito all’altro coniuge, comunicando la volontà del proprio assistito di addivenire ad una risoluzione negoziata della controversia. L’invito deve contenere l’oggetto della controversia e l’avvertimento che, la mancata risposta ovvero il rifiuto ad accedere alla negoziazione assistita entro trenta giorni dalla ricezione, può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli art. 96 e 642 c. I c.p.c. L’invito, come il mancato accordo, deve includere la certificazione dell’autografia delle firme apposte, a cura degli avvocati incaricati (art. 4). In ipotesi di accordo lo stesso deve contenere la modifica dello status dei coniugi (da sposati a separati o divorziati), gli aspetti economici della cessazione dell’unione coniugale nonché le disposizioni riguardanti i figli e, quindi, il loro affidamento e il relativo mantenimento. Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 c.c. – si tratta di trasferimenti di immobili, altri diritti reali e, in generale, degli atti sottoposti a trascrizione -, per procedere alla trascrizione dello stesso, occorre che la sottoscrizione del processo verbale di accordo sia autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 5 c. III). Per espressa disposizione normativa, costituisce illecito deontologico per l’avvocato impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato (art. 5 c. IV). L’intero procedimento, infine, deve essere improntato al principio di lealtà, cui devono conformarsi parti e avvocati (art. 2). Agli avvocati e alle parti è fatto obbligo di tenere riservate le informazioni ricevute. Saranno inutilizzabili nel giudizio le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento e manca l’obbligo, per i difensori e per coloro che partecipano a vario titolo al procedimento, di deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite, risultando applicabile sia la normativa sul segreto professionale ex art. 200 cp.p. che le garanzie, in quanto adottabili, di libertà del difensore, giusto disposto dell’art. 103 c.p.p. (art. 9 c. IV) In assenza di figli (minorenni o maggiorenni incapaci o non autosufficienti) l’accordo concluso deve essere trasmesso, senza alcun apposizione di termine, al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica competente per territorio. Se il PM rileva irregolarità non concede il “nulla osta” e le parti devono rinegoziare l’accordo e ripetere l’iter oppure procedere in via giudiziale. In presenza di figli minori o maggiorenni incapaci o non autosufficienti l’accordo, nel termine perentorio di 10 giorni dalla sua conclusione, deve essere trasmesso al PM che può “autorizzarlo” se ritiene lo stesso corrispondente all’interesse dei figli oppure, se non valuta positivamente detto aspetto, lo trasmette entro 5 giorni al Presidente del tribunale. Ottenuto il “nulla osta” o l’ ”autorizzazione”, l’avvocato è tenuto a trasmettere all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, l’accordo autenticato dallo stesso, munito delle certificazioni di cui all’articolo 5. Quindi in presenza di figli e l’accordo deve essere trasmesso entro 10 giorni (art. 6 c. III) e copia dello stesso deve essere inviata anche al Consiglio dell’Ordine degli Avocati per fini statistici. La norma prevede che “l’ufficiale dello stato civile dovrà ricevere da ciascuno degli avvocati l’accordo autorizzato, ai fini dei conseguenti adempimenti e, trascorso il termine di dieci giorni, dovrà avviare l’iter per l’irrogazione delle sanzioni a carico del legale che abbia violato l’obbligo di trasmissione entro il predetto termine”. Il gratuito patrocinio non è previsto per le negoziazioni in ambito familiare.