Illegittimità dell’abbassamento della valutazione finale delle note caratteristiche

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Si riporta di seguito il testo di una recente sentenza con la quale il Giudice del Lavoro ha dichiarato l’illegittimità dell’abbassamento della qualifica finale delle note caratteristiche, motivato esclusivamente dall’assenza per gravidanza della lavoratrice. Come correttamente rilevato dal Giudice tale motivazione “finisce con il rappresentare una diretta e manifesta violazione dell’articolo 25 comma 2-bìs del D.Lgs. 11 aprile 2006, n.198” (Costituisce discriminazione, ai sensi del presente titolo, ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonche’ di maternita’ o paternita’, anche adottive, ovvero in ragione della titolarita’ e dell’esercizio dei relativi diritti. Ndr). Quindi il Giudice ha “ritenuto, nello specifico che, a fronte di tale chiara ammissione dell’ente locale e in carenza di allegazione e prova datoriale (in violazione dell’onere della prova della natura non discriminatoria degli atti, ricadente, ex art. 40 del D.Lgs. n.198 del 2006, sul datore di lavoro) dell’esistenza di ulteriori particolari motivi di demerito della ricorrente, correlabili ad eventuali inadempienze della stessa, non può che dichiararsi l’illegittimità della scheda di valutazione impugnata, in quanto fortemente discriminatoria nei confronti della lavoratrice donna (nella parte in cui attribuisce valenza pregiudizievole alla ricorrente il legittimo godimento di un periodo di assenza dovuto a gravidanza) e manifestamente illogica (con riferimento alla riconducibilità della nota di demerito al mero dato quantitativo dell’estensione del periodo lavorativo prestato dalla dipendente nell’anno de quo)”

Il Giudice dott. Omissis, in funzione di Giudice del Lavoro, all’udienza del ….., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di previdenza ed assistenza iscritta al n. del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2011.

TRA

Omissis, unitamente alla Omissis, rappresentate e difese dall’Avv. Laura Lieggi,

-RICORRENTE-

E

COMUNE DI omissis, in persona del Sindaco p.t, rappresentato e difeso,

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Atteso che, con ricorso depositato il 06.10.2011 e ritualmente notificato, OMISSIS (di seguito la ricorrente), unitamente alla Consigliera di Parità della Regione OMISSIS costituitasi ad adiuvandum agendo in qualità Maresciallo Capo di P.M. -Istruttore di Vigilanza presso il Comune di OMISSIS, conveniva in giudizio l’ente datoriale, al fine di ottenere dal giudice adito, previa declaratoria di illegittimità della scheda di valutazione relativa all’anno lavorativo 2009 e del mancato riconoscimento del premio di risultato nella misura prevista di € 150,00, la condanna dello stesso all’annullamento della scheda di valutazione de qua e al versamento della somma prevista dal CCNL di riferimento ai fini del Premio di risultato, il tutto oltre condanna del resistente al pagamento delle spese di lite;

rilevato, in particolare, che la ricorrente, premesso di aver ricevuto, nell’ottobre 2010, la scheda di valutazione annuale relativa all’anno 2009 e di avervi riscontrato il giudizio di “sufficiente”, lamentava che tale valutazione, comportante la decurtazione del premio di risultato, sarebbe stata del tutto illegittima (perché discriminatoria ex art. 4 della D.lg 245 del 2005) oltreché immotivata, avendo costei, nel periodo in esame, svolto le proprie mansioni con la consueta diligenza e competenza, in linea con i precedenti anni di servizio (connotati da plurime attestazioni di merito datoriali) e tenuto conto del proprio stato di gravidanza: situazione che avrebbe peraltro limitato l’impegno lavorativo nell’anno in esame a soli “quattro mesi e mezzo”;

posto che, con memoria del 25.05.2012, si costituiva in giudizio il Comune di OMISSIS, in persona del sindaco p.t. il quale, eccepito il difetto di giurisdizione ordinaria e la carenza di legittimazione attiva del Consigliere di Parità costituitosi, concludeva per il rigetto del ricorso, sulla scorta della natura discrezionale e per nulla discriminatoria del giudizio contestato.

Atteso, in via preliminare, che deve respingersi l’eccezione di difetto di giurisdizione, dovendosi ricordare che, al di fuori dei casi di personale tuttora “in regime di diritto” di cui all’art. 3 del D.Lgs n.165/2001 (categoria alla quale, a differenza del personale militare, non appartiene la Polizia Municipale) e nell’ambito del lavoro pubblico privatizzato, tutti gli atti datoriali compiuti nell’alveo degli atti di macroorganizzazione (compresi gli atti valutativi ed organizzatori) devono ritenersi assunti, ex art. 5 del citato testo unico, nell’esercizio degli ordinari poteri di un datore di lavoro privato e come tali restano devoluti alla cognizione del giudice ordinario;

considerato che parimenti infondata risulta poi l’eccezione di difetto di legittimazione attiva della Consigliera di Parità, trovando la costituzione della predetta espressa legittimazione processuale nell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n.198 del 11 aprile 2006, (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) secondo cui: “Ferme restando le assoni in giudizio di cui all’articolo 37, commi 2 e 4, le consigliere o i consiglieri di parità provinciali e regionali competenti per territorio hanno facoltà di ricorrere innanzi al tribunale in funzione di giudice del lavoro o, per i rapporti sottoposti alla sua giurisdizione, al tribunale amministrativo regionale territorialmente competenti, su delega della persona che vi ha interesse, ovvero di intervenire nei giudici promossi dalla medesima”.

Atteso nel merito della contesa che, secondo un consolidato orientamento pretorio, le valutazioni concernenti le “note di qualifica” con le quali il datore di lavoro esprime un giudizio sintetico sul rendimento e le capacità professionali dal lavoratore -che assumono, fra l’altro, rilievo in quanto in rapporto di strumentalità con atti di gestione del rapporto di lavoro, quali le promozioni- non sono insindacabili, restando il datore di lavoro soggetto ai limiti posti da eventuali criteri obiettivi previsti e, soprattutto, agli obblighi di correttezza e buona fede: con l’obbligo di motivare adeguatamente le note suddette al fine di consentire al giudice il sindacato in ordine all’eventuale sussistenza di intenti discriminatori o di ritorsione ovvero di motivi illeciti o irragionevoli, quali quelli non inerenti al dipendente nella sua specifica qualità di lavoratore;

posto che, più di recente, il giudice di legittimità ha avuto modo testualmente di rimarcare, a riguardo, che in tema di note di qualifica dei dipendenti, le valutazioni del datore di lavoro non sono insindacabili in giudizio, poiché il datore di lavoro è soggetto ai limiti posti da eventuali criteri obiettivi previsti dal contratto collettivo ed agli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. inoltre, l’indagine giudiziale sulla correttezza di tali valutazioni costituisce accertamento di fatto riservato al giudice soggetto unicamente al controllo di idoneità della motivazione da parte della Cassazione. (Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 3227 del 11/02/2008);

considerato che, alla luce di tale premessa maggiore (espressione di un principio già granitico nella giurisprudenza amministrativa, in tema di sindacabilità degli atti discrezionali-tecnici, ctr. da ultimo Cons. Stato, sez. VI, 9 novembre 2006, n. 6607, Cons. Stato, Sezione II, Adunanza di Sezione del 10 luglio 2013), deve pervenirsi all’accoglimento del ricorso in oggetto, apparendo del tutto illegittimo e intrinsecamente discriminatorio, con riferimento al principio costituzionale di pari opportunità, l’assunto difensivo secondo cui la valutazione negativa sarebbe stato mera conseguenza “del perìodo lavorativo inferiore prestato” dalla ricorrente (cfr. pag. 3 della memoria del Comune): situazione che, in quanto direttamente riconducibile all’assenza per gravidanza della OMISSIS, finisce con il rappresentare una diretta e manifesta violazione dell’articolo 25 comma 2-bìs del D.Lgs. 11 aprile 2006, n.198;

ritenuto, nello specifico che, a fronte di tale chiara ammissione dell’ente locale e in carenza di allegazione e prova datoriale (in violazione dell’onere della prova della natura non discriminatoria degli atti, ricadente, ex art. 40 del D.Lgs. n.198 del 2006, sul datore di lavoro) dell’esistenza di ulteriori particolari motivi di demerito della ricorrente, correlabili ad eventuali inadempienze della stessa, non può che dichiararsi l’illegittimità della scheda di valutazione impugnata, in quanto fortemente discriminatoria nei confronti della lavoratrice donna (nella parte in cui attribuisce valenza pregiudizievole alla ricorrente il legittimo godimento di un periodo di assenza dovuto a gravidanza) e manifestamente illogica (con riferimento alla riconducibilità della nota di demerito al mero dato quantitativo dell’estensione del periodo lavorativo prestato dalla dipendente nell’anno de quo);

posto, dunque, che in tale situazione e alla luce di una prova testimoniale che ha pienamente confermato, in adesione alle tesi in ricorso come nel periodo de quo la ricorrente ebbe a svolgere le proprie mansioni con usuale diligenza, va dichiarata l’invalidità della scheda di valutazione relativa all’anno 2009 e della conseguente determinazione di negare alla OMISSIS il premio di produttività conseguente, con condanna dell’ente locale convenuto alla corresponsione alla stessa della somma preposta nei termini di cui al CCNL di riferimento;

stimato che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto dei “parametri’ di cui al Decreto del Ministero delia Giustizia n. 55 del 10.03.2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 02.04.2014, da applicarsi alla luce degli articoli 1 e 9 del D.L. 24.01.2012 n. l convertito in legge 24.03.2012 n.27, fonte primaria che ha comunque abrogato, in linea con Ineludibile principio di concorrenza sancito dal Trattato dell’Unione europea, la portata vincolante delle tariffe propria del pregresso regime ordinistico.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da Omissis nei confronti del Comune di OMISSIS, in persona del sindaco p.t., così provvede: – accoglie il ricorso e per l’effetto,

– dichiara illegittima la scheda di valutazione relativa all’anno 2009 e la conseguente determinazione comunale di negare alla ricorrente il premio di risultato dovuto per l’attività prestata nel 2009 e per l’effetto,

– condanna l’ente locale convenuto a corrispondere alla ricorrente la somma preposta, ai fini del premio di risultato, nella misura prevista dal CCNL di riferimento.

Condanna il Comune di OMISSIS al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.000,00 oltre IVA, Cpa e spese generali da distrarsi al procuratore distrattario.