La colpa medica

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Responsabilità medica: il ricovero di un paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitaria avviene sulla base di un contratto tra il paziente stesso ed il soggetto gestore della struttura. Il gestore della struttura sanitaria deve rispondere dei danni derivati al paziente da trattamenti sanitari praticatigli con colpa e, pertanto, dall’accertamento della colpa del medico esecutore dell’attività che si assuma illecita, consegue la responsabilità dell’Ente Ospedaliero

Il Tribunale di Arezzo, con sentenza nr. 1048 del 07.11.2018 ha condannato, in solido tra di loro, due Aziende ospedaliere toscane, ed i rispettivi due medici convenuti in giudizio dal sig. Tizio, patrocinato dagli avv.ti Laura Lieggi e Francesco Terranova, per i danni causati dall’esecuzione di due successivi interventi chirurgici non adeguati.

Nei fatti: il sig. Tizio nel 2010 si recava presso il Pronto Soccorso di un Ospedale lamentando dolore al piede destro. All’esito della visita veniva dimesso con una diagnosi di artrite. Tre giorni dopo il sig. Tizio ritornava al medesimo Pronto Soccorso e, dopo la visita, veniva dimesso con la medesima diagnosi. A causa del dolore persistente, il sig. Tizio si recava nuovamente a visita presso lo stesso Ospedale dove, ancora una volta, veniva confermata la stessa diagnosi. Dimesso lo stesso giorno con la semplice e scarna diagnosi di “Artrite piede dx”, e prescrizione di una terapia antidolorifica, il sig. Tizio, su consiglio del proprio medico curante, si sottoponeva ad esame del piede e chiedeva un consulto ad uno specialista ortopedico. Tale specialista attestava che il paziente presentava forma grave di alluce rigido al piede destro. Lo specialista sottoponeva ad ulteriori visite il sig. Tizio e successivamente eseguiva sullo stesso sig. Tizio un intervento chirurgico. Nonostante l’intervento, il dolore continuava ad affliggere il sig. Tizio che, anche a causa della persistente impotenza funzionale del piede destro, si recava a visita specialistica ortopedica da altro e differente medico specialista che, all’esito di ulteriori visite ed esami strumentali, disponeva il ricovero del sig. Tizio presso la propria struttura ospedaliera di riferimento, differente da quella in cui era stato praticato il primo intervento. Il sig. Tizio veniva quindi sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico nel corso del quale veniva rimossa la protesi applicata nel primo intervento poiché la stessa aveva peggiorato le condizioni del paziente e si era infettata. Anche il secondo intervento, tuttavia, non si rivelava risolutivo e, persistendo sia il dolore che il deficit funzionale, il sig. Tizio si sottoponeva ad ulteriori esami ed accertamenti dai quali risultava che entrambi gli interventi eseguiti non erano adeguati al suo caso. Per effetto di tali interventi il sig. Tizio subiva, oltre che danni fisici permanenti, anche ingenti danni patrimoniali in quanto, l’assenza dal lavoro per motivi di salute connessa ai fatti dì causa aveva comportato il licenziamento dello stesso sig. Tizio per superamento del periodo di comporto. Il sig. Tizio, quindi, patrocinato dagli avv.ti Laura Lieggi e Francesco Terranova, adiva il Tribunale di Arezzo affinchè accertasse l’esclusiva responsabilità dei medici che lo avevano operato, e dei rispettivi ospedali, nella causazione dell’evento dannoso derivante dall’esecuzione degli interventi chirurgici eseguiti sulla sua persona.

Il giudizio è stato definito con sentenza del 07.11.2018 nella quale il giudice ha affermato, in linea con l’insegnamento della Suprema Corte, che “il ricovero di un paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitaria avviene sulla base di un contratto tra il paziente stesso ed il soggetto gestore della struttura. L’ adempimento di tale contratto, con riguardo alle prestazioni di natura sanitaria, deve, inoltre, essere regolato dalle norme che disciplinano la corrispondente attività del medico nell’ambito del contratto di prestazione d’opera professionale, con la conseguenza che, detto gestore, deve rispondere esclusivamente dei danni derivati al paziente da trattamenti sanitari praticatigli con colpa, alla stregua delle norme dì cui agli art. 1176 e 2236 c.c. E’ evidente, pertanto, che il positivo accertamento della responsabilità dell’istituto postula, pur trattandosi dì responsabilità contrattuale, l’accertamento della colpa del medico esecutore dell’attività che si assuma illecita, non sembrando che si possa affermare la responsabilità dell’Ente Ospedaliero in assenza di tale colpa, poiché sia l’art. 1228 cc. che il successivo art. 2049 cc. presuppongono, comunque, un illecito colpevole dell’autore immediato del danno.”

Nel merito il giudice ha innanzitutto accertato e ripartito le responsabilità dei medici e delle rispettive aziende ospedaliere per i danni causati al sig. Tizio dall’esecuzione di ben due interventi non adeguati.

Quindi, tenendo conto del fatto che il sig. Tizio, nel periodo di malattia, è stato collocato in aspettativa ed ha perso, dapprima, parte del reddito lavorativo, successivamente, ha perso l’intero reddito ed infine ha perso definitivamente il proprio lavoro a causa della lunga assenza per motivi di salute connessa ai fatti dì causa – superamento del periodo di comporto -, il giudice ha ritenuto di liquidare, a titolo di danno patrimoniale, le somme corrispondenti alle decurtazioni stipendiali subite dall’attore.

Inoltre, il giudice ha ritenuto “che l’attore abbia perso definitivamente il proprio lavoro a causa della lunga malattia, per superamento del periodo di comporto (circostanza, peraltro, documentata con la produzione documentale … ed ammissibile in quanto avente ad oggetto un fatto successivo rispetto all’epoca in cui sono scattate le preclusioni istruttorie)” quindi ha precisato che “la perdita definitiva del lavoro a causa della suddetta malattia, può, certamente, giustificare un ulteriore importo a titolo di risarcimento del danno patrimoniale … corrispondente ad altri 4 anni di reddito lavorativo, oltre alla somma già liquidata, che l’attore avrebbe certamente percepito se non fosse stato costretto a stare in malattia.”

In ragione di quanto sopra il Giudice ha quindi dichiarato la responsabilità, in solido tra di loro, delle aziende ospedaliere e dei medici convenuti in giudizio per i danni subiti dall’attore, determinati dalle attività mediche per cui è causa, ed ha condannato tutti i convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati nonchè al pagamento delle spese processuali, di c.t.u. e di supplemento di relazione.