L’ambito della responsabilità solidale del committente in relazione agli emolumenti di natura “strettamente retributivi” dovuti dal datore di lavoro ai propri dipendenti. (Cassazione n. 28517/2019)

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La vicenda in esame attiene la domanda nei confronti della committente, una pubblica amministrazione, dei crediti maturati da taluni lavoratori dell’appaltatore a titolo risarcitorio per illegittima unilaterale riduzione dell’orario lavorativo, quale responsabile ai sensi del D.lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2.

La Corte territoriale riteneva applicabile il regime di responsabilità in oggetto anche alle pubbliche amministrazioni qualora ed aveva reputato compreso nella locuzione normativa “trattamenti retributivi”, anche il credito risarcitorio per illegittima unilaterale riduzione dell’orario lavorativo, siccome integrante un trattamento economico riconosciuto alle lavoratrici, in relazione alle modalità di svolgimento della prestazione

A seguito di ricorso della società, la Suprema affermava che, in tema di responsabilità solidale del Committente, la locuzione “trattamenti retributivi”, contenuta all’art. 29 del D.lgs. n. 276/2003, vada interpretata in maniera “rigorosa”, limitatamente agli emolumenti di natura “strettamente retributiva” dovuti dal datore di lavoro ai propri dipendenti per un nesso di “corrispettività sinallagmatica con la prestazione lavorativa”.

Al contrario, dunque, l’applicabilità del regime di responsabilità solidale deve essere esclusa per le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno che – in forza di un collegamento meramente occasionale e non causale con il rapporto di lavoro – devono ritenersi estranee alla nozione di “trattamenti retributivi”.

Per completezza espositiva, va detto che una lettura “rigorosa” della locuzione di “trattamenti retributivi” importa l’esclusione della responsabilità solidale del Committente anche in ordine ai trattamenti di “natura mista”.

Tra questi rientrano “l’indennità sostitutiva di ferie ed ex festività”, cui è in prevalenza attribuita una natura mista, di carattere risarcitorio in quanto volta a compensare il danno derivante dalla perdita di un bene determinato (il recupero delle energie psicofisiche, la possibilità dedicarsi a relazioni familiari e sociali), ma anche retributivo, per la sua connessione al sinallagma contrattuale e la funzione di corrispettivo dell’attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe dovuto essere non lavorato; e i “buoni pasto” perché il valore dei pasti non costituisce elemento integrativo della retribuzione,  allorché il servizio mensa rappresenti un’agevolazione di carattere assistenziale, anziché un corrispettivo obbligatorio della prestazione lavorativa, per la mancanza di corrispettività della relativa prestazione rispetto a quella lavorativa e di collegamento causale tra l’utilizzazione della mensa ed il lavoro prestato.