Legge 104/92 Documentazione da presentare (sentenza Tar Toscana 1797/2012)
«La documentazione cui l’amministrazione intimata condiziona l’ulteriore esame dell’istanza di trasferimento … attiene proprio al possesso di quei requisiti» – ossia, la “continuità” e la “esclusività” dell’assistenza – «non più richiesti dalla vigente legislazione di rango primario». Quindi, «si rivela ingiustificato, e perciò illegittimo, l’arresto procedimentale opposto … e motivato con riferimento a direttive interne suscettibili di ulteriore applicazione, in quanto superate dallo jus superveniens».
N. 01797/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01540/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1540 del 2012, proposto da:
—————–, rappresentata e difesa
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede è domiciliato per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della determinazione n. M_D E 21682 0010178 (cl. 5.3.5.2) di protocollo del 1.08.2012, con la quale il Comando del Reggimento “Savoia Cavalleria” (3°) ha sospeso a tempo indeterminato l’istruttoria concernente l’istanza di trasferimento, presentata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 33, comma 5 della legge 5.02.1992, n. 104;
– per quanto possa occorrere, della direttiva concernente le modalità di applicazione della legge n. 104/1992, emanata nel 2003 dal Reparto impiego del personale dello Stato maggiore dell’Esercito;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti al predetto provvedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2012 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
– rilevato che la controversia ha per oggetto la nota del 1 agosto 2012, mediante la quale è stata comunicata alla ricorrente Esposito – caporalmaggiore dell’Esercito effettiva al Reggimento “Savoia Cavalleria” – la sospensione del procedimento avviato a seguito dell’istanza di trasferimento da lei presentata a norma dell’art. 33 co. 5 della legge n. 104/1992, onde poter prestare assistenza ad una congiunta residente nella provincia di Salerno;
– considerato che, dopo alcune oscillazioni, la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è orientata nel senso della immediata operatività, nei confronti del personale delle Forze Armate e di Polizia, dell’art. 24 della legge n. 183/2010, che, intervenendo sul citato art. 33 l. n. 104/1992, ne ha espunto l’esclusività e continuità dell’assistenza quali requisiti occorrenti ai fini della scelta, da parte del dipendente, della sede di servizio. Le ragioni del mutato orientamento, cui questo tribunale ritiene opportuno adeguarsi, attengono al contenuto degli artt. 19 e 24 della legge n. 183/2010, il primo recante una “mera prospettiva di regolamentazione de iure condendo”, il secondo dotato invece “ di un evidente carattere di specialità, perché le sue disposizioni sono indubbiamente ed immediatamente incidenti sulla disciplina testuale del diritto in controversia” (così Cons. Stato, sez. IV, 18 ottobre 2012, n. 5378);
– considerato che, alla stregua dell’orientamento dianzi richiamato, la documentazione cui l’amministrazione intimata condiziona l’ulteriore esame dell’istanza di trasferimento della ricorrente attiene proprio al possesso di quei requisiti non più richiesti dalla vigente legislazione di rango primario, di modo che si rivela ingiustificato, e perciò illegittimo, l’arresto procedimentale opposto alla Esposito e motivato con riferimento a direttive interne insuscettibili di ulteriore applicazione, in quanto superate dallo jus superveniens;
– ritenuto pertanto che, in accoglimento del ricorso, va disposto l’annullamento dell’impugnata nota 1 agosto 2012, con contestuale ordine all’amministrazione di riattivare il procedimento e portarlo a conclusione, pronunciandosi nel merito dell’istanza di trasferimento senza ascrivere alcun rilievo ai requisiti dell’esclusività e continuità dell’assistenza;
– ritenuto infine che le spese di lite possono essere compensate, in ragione degli evidenziati contrasti giurisprudenziali;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Buonvino, Presidente
Carlo Testori, Consigliere
Pierpaolo Grauso, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)