Mantenimento o alimenti

blocco

Conseguenza di tipo patrimoniale di maggior rilievo è l’eventuale diritto di uno dei coniugi al mantenimento ovvero agli alimenti. L’assegno di mantenimento ha lo scopo di conservare un tenore di vita simile a quello mantenuto in pendenza di matrimonio al coniuge che non possiede sufficienti mezzi economici, l’obbligo di corrispondere gli alimenti sorge laddove per uno dei due coniugi non sia possibile mantenere uno stile di vita dignitoso. L’assegno di mantenimento spetta qualora il giudice lo disponga al fine di tentare un riequilibrio delle condizioni patrimoniali delle due parti, in modo che entrambi possano mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. I presupposti necessari per il sorgere del diritto di uno dei coniugi a percepire l’assegno di mantenimento a carico dell’altro sono, da un lato, che la parte beneficiaria non abbia adeguati redditi propri, che la separazione non sia a lui addebitabile per colpa, che non dichiari espressamente di rinunciarvi e, dall’altro lato, che il coniuge tenuto a versare l’assegno di mantenimento (di regola con cadenza mensile) si trovi effettivamente nella condizione economica di poter sostenere siffatto esborso. Allo scopo di tutelare il coniuge più debole la legge prevede che se l’obbligato non provvede a versare nei tempi stabiliti l’assegno, su richiesta del primo, il giudice avrà il potere di disporre il sequestro di una parte dei beni dell’inadempiente, oppure di ordinare a terzi (es. al datore di lavoro del coniuge obbligato) il pagamento della somma dovuta.