Mobbing nelle Forze Armate

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E’ attivo presso lo Studio Legale Avv. Lieggi il servizio di consulenza per la valutazione del mobbing nell’ambito delle Forze Armate.

Tale servizio estende anche al personale militare le tutele e l’assistenza già da anni garantite ai lavoratori del settore pubblico e privato.

La consulenza è gratuita e prevede uno o più colloqui valutativi.

Per informazioni e appuntamenti è possibile contattare il nostro Studio dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 al numero 0805584348.

Mobbing militare: i presupposti per il risarcimento del danno.

Il termine “mobbing” deriva dall’inglese “to mob” ( aggredire, braccare). ll mobbing è una figura complessa che indica una reiterazione di una serie di atti o comportamenti vessatori (violenze fisiche, abusi psicologici, demansionamento, umiliazioni quotidiane), protratti nel tempo, e posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte dei componenti del gruppo di lavoro (anche inferiori di grado che incentivano la condotta del superiore gerarchico) o dal suo capo (mobber), con l’intento di perseguitare ed emarginare il lavoratore per giungere all’esclusione della vittima dal gruppo e/o dall’ambiente lavorativo. La vittima di mobbing, terrorizzata, cade in una spirale di paura e di ansia che la porta a commettere ulteriori e sempre più gravi errori nell’ambito lavorativo e a trasferire, anche nell’ambito familiare, le proprie angosce.

Si configura il mobbing lavorativo quando si realizzano una serie di comportamenti di carattere persecutorio illeciti (o anche leciti se considerati singolarmente) posti in essere contro la vittima da dal datore di lavoro, o da un suo preposto, o anche da altri dipendenti diretti dal datore di lavoro o dai suoi preposti, in modo sistematico e prolungato nel tempo; quando si realizza un evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente; quando esiste il nesso eziologico tra le condotte persecutorie ed il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e nella propria dignità.

La condotta mobbizzante può consistere anche nel reiterato e scriteriato uso, da parte dei superiori, del potere disciplinare. La giurisprudenza amministrativa si è occupata di azioni risarcitorie riconoscendo la responsabilità per “culpa in vigilando” della P.a. che, consapevole della condotta illecita, non è intervenuta affinchè cessasse il comportamento ostile: il susseguirsi di rapporti disciplinari (nel lasso di poco tempo), specie nel caso in cui questi siano archiviati, può essere considerato indice sintomatico di mobbing e l’amministrazione, qualora silente a fronte dell’apertura di tali procedimenti, è stata condannata per colpa “omissiva” essendo venuta meno ai suoi doveri di “buona fede e correttezza nella gestione dei rapporti di lavoro” e per la violazione dei doveri di imparzialità e buona amministrazione. Anche la ripetuta attività ispettiva, eseguita senza fini istituzionali, può ravvisare l’ipotesi di eccesso di potere se dettata da finalità persecutorie.

Il mobbing costituisce per il nostro ordinamento (ivi compreso quello militare) una “malattia professionale” ed è previsto come lesione del’integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico legale che, ove riconosciuta, comporta un risarcimento del danno patrimoniale (perdita di capacità lavorativa generica) e del danno alla salute (lesione dell’ integrità fisio-psichica).
Il lavoratore dovrà provare la natura professionale della patologia sofferta ed, in particolare, la riconducibilità causale della stessa all’ambiente lavorativo ed alla condotta dell’Amministrazione (datore di lavoro).

Il mobbing lavorativo è applicabile anche nell’ordinamento militare. I comportamenti più frequenti in materia di mobbing militare sono stati indicati dall’Inail nella marginalizzazione dell’attività lavorativa; svuotamento delle mansioni; mancata assegnazione dei compiti lavorativi o degli strumenti di lavoro; ripetuti trasferimenti ingiustificati; attribuzione – per lungo tempo – di compiti dequalificanti e/o esorbitanti in relazione anche ad eventuali condizioni fisio- psichiche; impedimento sistematico all’accesso alle notizie; inadeguatezza delle informazioni inerenti l’attività di lavoro; esclusione da qualsivoglia iniziativa formativa; controllo esasperato dell’attività lavorativa.

La tutela per il militare vittima di mobbing si consegue penalmente, con la denuncia per reati militari ed ordinari, e con l’azione di risarcimento danno davanti al TAR, da esercitare nel termine di prescrizione di 10 anni, dimostrando la sistematicità e la durata nel tempo della condotta illecita del superiore gerarchico.