Subappalto

blocco

E’ il contratto con cui l’appaltatore affida a un terzo l’esecuzione parziale o totale dell’opera o del servizio che egli si è impegnato a compiere in forza di un precedente contratto di appalto. Contratto principale di appalto e contratto di subappalto hanno in comune l’appaltatore che diviene committente nel subappalto.

Al fine di prevenire il rischio che l’esecuzione delle prestazioni contrattuali sia svolta da soggetti privi dei requisiti di capacità necessari per contrarre con la pubblica amministrazione, il subappalto è sottoposto alla preventiva autorizzazione della stazione appaltante che deve prevedere negli atti di gara la possibilità di fare ricorso al subappalto.

I concorrenti devono manifestare nell’offerta di gara la volontà di ricorrere al subappalto, attraverso l’indicazione delle parti dei lavori, forniture o servizi che intendono subappaltare. In ogni caso, il subappalto è ammesso sino al limite massimo del 30% dell’importo complessivo dell’appalto (nei contratti di forniture e servizi) o dell’importo della categoria prevalente (nei contratti di lavori) e non è ulteriormente sub-affidabile.