Il proscioglimento illegittimo e l’urgenza dell’impugnazione: quando la guarigione prevale sul formalismo.

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La vicenda in esame trae origine dal proscioglimento di un cadetto appartenente a una scuola militare, disposto nonostante l’eccellente profitto dimostrato durante il percorso addestrativo e formativo. Il provvedimento veniva adottato a seguito della diagnosi di una neoplasia insorta nel corso della frequentazione, allorché il giovane, avvertiti sintomi anomali, si sottoponeva a tempestivi accertamenti clinici specialistici che conducevano a un responso inequivocabile.
Su indicazione dei sanitari, il cadetto affrontava con urgenza un intervento chirurgico, il quale si concludeva con esito pienamente favorevole: la neoplasia veniva completamente eradicata, senza residui né conseguenze invalidanti. Non si rendeva necessaria alcuna terapia chemioterapica e plurimi riscontri medici attestavano il pieno recupero dello stato di salute, con conseguente idoneità a riprendere una vita del tutto normale, sovrapponibile a quella antecedente la patologia.
Ciononostante, l’Amministrazione militare disponeva il proscioglimento ai sensi dell’art. 582, comma 1, lettera g), del D.P.R. n. 90/2010, ritenendo sussistente una condizione di inidoneità al servizio in ragione della pregressa presenza di tumore maligno. Tale determinazione veniva assunta malgrado le reiterate deduzioni difensive dello studio legale incaricato, che documentava puntualmente l’assenza di qualsiasi evidenza patologica al momento della valutazione sanitaria.
Avverso il provvedimento espulsivo, veniva prontamente proposta azione cautelare innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. La Sezione Prima, riconoscendo la fondatezza delle doglianze prospettate, accoglieva l’istanza e disponeva la sospensione del provvedimento impugnato, ordinando la reintegrazione del cadetto nel corso di formazione, in attesa della definizione del giudizio di merito.
Il Collegio, con motivazione tanto essenziale quanto dirimente, affermava un principio di evidente linearità giuridica: in assenza di una neoplasia in atto, non può configurarsi alcuna inidoneità al servizio. Una statuizione che ribadisce con forza la necessità di ancorare l’azione amministrativa a dati attuali, concreti e scientificamente verificabili, sottraendola a valutazioni meramente astratte o ancorate a condizioni ormai superate.
La vicenda evidenzia, in definitiva, l’importanza cruciale di un’immediata e puntuale impugnazione dei provvedimenti di proscioglimento, soprattutto laddove essi risultino viziati da evidenti profili di illogicità o da un difetto di istruttoria, potendo tale tempestività rivelarsi determinante ai fini della tutela effettiva dei diritti del personale coinvolto.