Legge 104/1992 e ordinamento militare

blocco

Preambolo

Avendo necessità di assistere un familiare disabile, un militare presentava domanda di trasferimento dalla sede di servizio.

Le norme

Legge quadro n. 104 del 1992 sull’integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità
D.lgs. n. 66 del 2010 Codice dell’ordinamento militare.

La questione

Un graduato dell’esercito aveva prestato per molti anni servizio presso una caserma distante dalla città dove egli domiciliava e risiedeva l’anziana madre. Questa, ammalatosi di un’insufficienza mentale grave, necessitava di una maggiore presenza ed assistenza dell’unico figlio. Il genitore aveva una invalidità riconosciuta grave, come richiesto dall’art. 3 della legge 104 del 1992 per poter usufruire dei benefici e delle agevolazioni stesse.
Così, il militare aveva chiesto al proprio comando regionale di usufruire dell’agevolazione lavorativa prevista dalla legge e, dunque, di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, dove tra l’altro vi era una carenza di personale di n. 1 unità per quanto riguarda il suo grado.
L’amministrazione, tuttavia, opponeva il proprio diniego indicando in maniera generica che vi fossero necessità di servizio e organizzative preminenti.

Procedimento

Avverso a detto provvedimento, si procedeva al deposito di ricorso presso il T.A.R., richiedendo sia l’annullamento del provvedimento che il trasferimento del militare, adducendo il rispetto dei requisiti di legge richiesti, la mancanza di motivazione chiara delle ragioni ostative al trasferimento connesse alle esigenze di servizio, l’assenza di un’attenta comparazione tra il disservizio potenzialmente procurato alla sede di appartenenza dal trasferimento del ricorrente (la rilevanza delle esigenze di servizio) e la disponibilità di destinare alla nuova sede una risorsa nuova, determinando di conseguenza lo svilimento delle finalità delle agevolazioni previste dalla legge in favore dei familiari del parente disabile.
Il Tribunale adito, contemperando gli interessi coinvolti, riconosceva l’illegittimità del provvedimento.