Capacità economica e Raggruppamento Temporaneo di Imprese

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I requisiti di capacità economica sono requisiti speciali di qualificazione consentono di evidenziare la “forza finanziaria” che i concorrenti devo possedere partecipando ad una gara d’appalto per soddisfare le obbligazioni assunte nei confronti dell’Amministrazione. Tali requisiti devono essere precisati nel bando di gara e devono essere ragionevoli, adeguati e proporzionati rispetto all’oggetto ed al valore complessivo dell’appalto.

I requisiti speciali di qualificazione sono quei requisiti  prescritti dalla legge o richiesti dalla stazione appaltante nel bando di gara, con cui i concorrenti dimostrano di possedere la capacità di eseguire correttamente l’opera o la fornitura o il servizio oggetto dell’appalto. I requisiti di ordine generale afferiscono all’affidabilità morale e professionale del concorrente e devono essere posseduti a pena di esclusione dalla gara indipendentemente dal fatto che siano richiamati nel bando; i requisiti di ordine speciale (capacità economica e capacità tecnica) riguardano la concreta esperienza e capacità professionale del concorrente a svolgere l’appalto, sul piano sia economico che tecnico e possono essere previsti nel bando di gara a discrezione della stazione appaltante nel limite della pertinenza alle caratteristiche dell’appalto.

L’istituto del Raggruppamento Temporaneo di Imprese consente, alle imprese che singolarmente non dispongono dei requisiti speciali di qualificazione prescritti dal bando di gara, di partecipare alla gara cumulando i requisiti delle singole imprese riunite. In tal caso il RTI partecipa alla gara presentando un’unica offerta congiunta, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad eseguire congiuntamente l’appalto.

Per la costituzione di un RTI le imprese mandanti conferiscono, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, un mandato collettivo speciale con rappresentanza in capo all’impresa mandataria (capogruppo), che diviene interlocutrice principale della stazione appaltante. Ogni impresa dell’RTI mantiene in ogni caso la propria autonomia gestionale e fiscale. La partecipazione alla gara può avvenire con RTI già costituito, ed in tal caso l’offerta di gara deve essere sottoscritta dall’impresa mandataria “in nome e per conto proprio e delle mandanti” o costituendo, se le singole imprese dichiarano di impegnarsi a costituire il RTI in caso di aggiudicazione ed in tal caso l’offerta di gara deve essere sottoscritta da tutte le imprese riunite. Il RTI è di tipo orizzontale se per i servizi e le forniture, tutte le imprese riunite eseguono la medesima prestazione realizzano i lavori della stessa categoria di qualificazione. E’ di tipo verticale se per i servizi e le forniture, la mandataria esegue la prestazione principale e le mandanti eseguono le prestazioni secondarie e per i lavori, la mandataria realizza i lavori della categoria prevalente, mentre le mandanti realizzano i lavori delle categorie scorporabili. Qualora nel raggruppamento verticale l’esecuzione delle singole categorie (per i lavori) o delle singole prestazioni (per i servizi e le forniture) viene assunta da sub-associazioni di tipo orizzontale si parla di raggruppamento misto. Devono essere  indicate le quote di partecipazione al RTI, dalle singole imprese al momento della presentazione dell’offerta. Le imprese riunite in RTI orizzontale assumono una responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, dei subappaltatori e dei fornitori. In caso di RTI verticale la responsabilità delle singole imprese è limitata all’esecuzione delle prestazioni di competenza. La mandataria resta responsabile per l’intero appalto.

I requisiti di partecipazione alle gare d’appalto, sia generali che speciali, devono essere posseduti dai concorrenti alla data di scadenza del bando, alla data di verifica dei requisiti da parte della stazione appaltante, alla data dell’aggiudicazione provvisoria e definitiva. Il possesso dei requisiti non rileva al momento della stipulazione del contratto.