La responsabilità solidale del committente per i “trattamenti retributivi” non pagati al lavoratore dall’appaltatore (Tribunale di Bari sent. n. 3016 /2019)

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La vicenda giudiziaria attiene la richiesta di differenze retributive (lavoro straordinario, cassa edile e Tfr) in favore del ricorrente e nei confronti di 2 aziende di costruzioni, ritenute dal medesimo solidalmente obbligate a seguito di contratto di subappalto.

In giudizio si costituiva la sola società appaltante e il togato di prime cure si pronunciava parzialmente in favore dell’attore, accogliendo la sua domanda solo nei riguardi della società appaltatrice, rimasta contumace e non in grado di fornire alcuna prova del fatto estinto del credito azionato.

Il ricorrente, a sua volta, dimostrava, con produzione documentale (contratto di assunzione) e con prova testimoniale, i fatti costitutivi delle proprie pretese economiche.

Tuttavia, carente si dimostrava in merito alla sussistenza del contratto di subappalto e, dunque, l’omessa prova di riferimenti idonei ad asseverare la sussistenza dell’impegno contrattuale tra le società resistenti, risultava decisiva per l’accoglimento della richiesta di condanna in via solidale dell’appaltante.

Nelle more del giudizio, venivano richiamate alcune questioni di carattere giuridico: in primo luogo, veniva chiarito che il credito richiesto al committente, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, risulta più circoscritto rispetto a quello che può essere oggetto dell’azione dell’art. 1676 cod. civ.

Difatti, l’oggetto della sua garanzia sono le somme dovute a titolo di retribuzione, mentre rientrano nella tutela della norma dell’art. 1676 cod. civ. tutte le somme eventualmente dovute per titoli diversi dalla retribuzione.

In particolare, nella solidarietà possono rientrare il Trattamento di fine rapporto, essendo un credito retributivo differito, nonché le mensilità aggiuntive, i compensi di lavoro straordinario, ma non anche altre voci di natura risarcitoria come, ad esempio, l’indennità sostitutiva delle ferie non godute (la Cassazione si è espressa in ordine alla natura dell’indennità, pronunce n. 1757/2016 e n. 13473/2018).

Infine, si confermava che i trattamenti retributivi e contributivi previdenziali dovuti e oggetto della garanzia fossero solo quelli connessi allo specifico appalto commissionato dal committente, con esclusione quindi di tutte quelle quote maturate in virtù di prestazioni eseguite al di fuori di esso, conformemente al citato art. 29, la cui ratio è “il rafforzamento della garanzia patrimoniale a favore del lavoratore con riguardo al pagamento dei trattamenti retributivi dovuti in relazione all’appalto cui ha personalmente dedicato le sue energie lavorative” (Cass.  n. 444/2019).