Sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento di operazioni e servizi portuali, nonchè di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale.

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Con la L. 485 del 31.12.1998 veniva data al Governo la delegato ad emanare uno o più decreti legislativi diretti ad adeguare la vigente normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro alle particolari esigenze dei servizi espletati sia sui mezzi nazionali di trasporto marittimo sia su quelli adibiti alla pesca, nonche’ dei servizi svolti nei porti, comprese le operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, in coerenza con il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (recante: “Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”), come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242 (Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”).

Sulla base delle indicazioni di cui alla L. 485/1998 gli emanandi decreti legislativi dovevano mirare a assicurare, in materia di sicurezza del lavoro, tutela della salute, formazione e prevenzione, il mantenimento delle condizioni previste dalla legislazione nazionale, ove piu’ favorevoli alla sicurezza e alla salute dei lavoratori, e garantire, in particolare, l’applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,sia a bordo delle navi che nei porti, ivi comprese le attivita’ di manutenzione e riparazione… b) determinare, sempre nel contesto della normativa di prevenzione vigente, anche gli obblighi e le responsabilita’ specifiche in relazione alla valutazione dei rischi a bordo delle navi relativamente alla esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici ed in particolare a piombo, amianto, rumore ed agenti cancerogeni; c) fissare i criteri relativi alle condizioni di igiene e di abitabilita’ degli alloggi degli equipaggi; d) definire le forme organizzative di sicurezza e le forme di cooperazione degli equipaggi al processo prevenzionale; e) dettare le disposizioni generali sull’impiego dei mezzi personali di protezione; f) fissare, relativamente al personale marittimo, i criteri relativi ai periodi minimi di riposo e massimi di lavoro; g) dettare le misure di sicurezza in presenza di condizioni particolari di rischio; h) assicurare l’informazione e la formazione degli equipaggi, nonche’ del personale addetto alle attivita’ nell’ambito del porto, tramite l’istituzione di corsi specifici di formazione, anche obbligatori

Con il Dlgs 272 del 27.07.1999 veniva data attuazione alla Legge 485/1998 adeguando la normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro alle particolari esigenze delle operazioni e dei servizi svolti nei porti, comprese le operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, in modo da: a) assicurare la tutela della salute e la prevenzione degli infortuni e malattie professionali; b) determinare gli obblighi e le responsabilita’ specifiche del datore di lavoro, dei lavoratori in relazione alla valutazione dei rischi derivanti da agenti chimici, fisici e biologici; c) definire i criteri relativi all’organizzazione dei sistema di prevenzione, igiene e sicurezza dei lavoro; d) dettare le disposizioni generali sull’impiego dei mezzi personali di protezione; e) adottare le misure di sicurezza in presenza di condizioni particolari di rischio; f) assicurare la formazione e l’informazione del personale addetto alle operazioni ed ai servizi portuali, nonche’ alle operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale.

La nuova normativa trovava quindi applicazione sia per le  operazioni e servizi portuali (operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e movimentazione in genere delle merci e di ogni altro materiale, operazioni complementari ed accessorie svolte nell’ambito portuale) che per le operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale (qualsiasi operazione di manutenzione, riparazione e trasformazione effettuata su navi in armamento o in disarmo ormeggiate o ancorate in ambito portuale).

L’art. 4 del Dlgs 272/99 stabilisce l’obbligo per il datore di lavoro (il titolare dell’impresa portuale; il comandante della nave che si avvale dei membri dell’equipaggio per i servizi e le operazioni portuali, in regime di autoproduzione, ai sensi dell’articolo 16, comma 4 lettera d) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, o per operazioni di riparazione e manutenzione navale; il titolare dell’impresa di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi) di elaborare il documento di sicurezza di cui articolo 4 del decreto legislativo n. 626 del 1994, ovvero il documento contenente a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate in conseguenza della valutazione di cui alla lettera a), nonche’ delle attrezzature di protezione utilizzate; c) il programma di attuazione delle misure di cui alla lettera b), elaborato all’esito della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.

Dalla previsione dell’art. 4 del DLGS626/1994 deriva che  il datore di lavoro designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione ed il relativo responsabile o incarica persone o servizi esterni all’azienda, e nomina, nei casi previsti dall’art. 16, il medico competente; il datore di lavoro, il dirigente e il preposto che esercitano, dirigono o sovraintendono le attivita’ indicate all’art. 1, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, adottano le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Nell’ambito delle operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione, qualora questi siano eseguiti da più imprese, l’art. 38 del Dlgs 272/1999 stabilisce che l’armatore o il comandante della nave designa l’impresa capo-commessa. 2. Il titolare dell’impresa capo-commessa nomina il responsabile tecnico dei lavori a bordo ed elabora il documento di sicurezza di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 626 dei 1994 e successive modifiche, contenente anche: a) l’individuazione delle fasi di lavoro e delle principali attrezzature utilizzate, e delle imprese che eseguono i lavori; b) l’indicazione del tecnico responsabile dei lavori a bordo; c) la localizzazione ed il numero medio dei lavoratori per ogni fase ed ambiente di lavoro; d) le fasi nelle quali si puo’ verificare la presenza contemporanea di un numero consistente di lavoratori che svolgono lavorazioni diverse in uno stesso ambiente; e) la descrizione delle misure di sicurezza e di igiene per le diverse fasi di lavorazione, con particolare riguardo a quelle svolte in ambienti nei quali siano prevedibili situazioni di maggiore rischio; f) l’indicazione delle misure da mettere in atto per la prevenzione, la lotta contro l’incendio, per la gestione dell’emergenza e del pronto soccorso. 3. Il titolare dell’impresa capo-commessa consegna copia del documento di cui al comma 2 alle imprese che operano a bordo, che hanno l’obbligo di attenersi alle procedure in esso contenute ed a informare i lavoratori del suo contenuto prima dell’inizio dei lavori. 4. Gli obblighi relativi ai rischi specifici propri dell’attivita’ delle singole imprese fanno capo alle imprese stesse. 5. Il titolare dell’impresa capo-commessa e’ tenuto a conservare copia del documento e degli eventuali aggiornamenti presso i propri uffici e a bordo, nonche’ a consegnarne copia all’Autorita’ ed all’Azienda unita’ sanitaria locale competente.

Per i lavoratori marittimi imbarcati a bordo di tutte le navi o unita’ mercantili, nuove (qualsiasi nave la cui chiglia sia stata impostata, o che si trovava ad un equivalente stadio di costruzione) ed esistenti, adibite a navigazione marittima ed alla pesca nonche’ alle navi o unita’ mercantili in regime di sospensione temporanea di bandiera, alle unita’ veloci e alle piattaforme mobili, fatta eccezione per navi o unita’ appartenenti alle Amministrazioni militari, doganali, di polizia ed al Corpo dei vigili del fuoco, o da essi direttamente esercitate, ai servizi di protezione civile ed alle navi adibite al trasporto di truppe, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n.242, navi da diporto che non sono impiegate in attivita’ di traffico commerciale e  navi in cui la vela costituisce il principale mezzo di propulsione, anche se dotate di motore ausiliario, trova invece applicazione il DLGS 271/1999. In caso  di affidamento di lavori o di servizi a bordo della nave mercantile o da pesca nazionale, ad imprese appaltatrici od a lavoratori autonomi, l’armatore deve: verificare l’idoneita’ tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d’opera, secondo quanto previsto dall’articolo 68 del Codice della Navigazione; fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti a bordo delle navi e nei locali interessati alle attivita’ appaltate e sulle relative misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro da adottare; fornire istruzioni al servizio di prevenzione e protezione di bordo di cui all’articolo 13 dello stesso decreto, al fine di coordinare le misure di protezione con le attivita’ oggetto dell’appalto o del contratto d’opera. Il titolare della impresa appaltatrice o il lavoratore autonomo e l’armatore devono: cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi di cui al comma 1 lettera b), incidenti sulle attivita’ oggetto dell’appalto o del contratto d’opera; coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi dei propri lavoratori, al fine di evitare interferenze con l’attivita’ lavorativa di bordo connessa all’esercizio della navigazione. La violazione di tale disposizione è punita con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni. Come stabilito dall’art. 10 del DLGS 271/99 l’armatore promuove la cooperazione ed il coordinamento delle attività di attuazione delle misure di prevenzione e protezione. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell’attivita’ delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.