Crediti di lavoro nell’appalto e nel subappalto

blocco

Preambolo

Il contratto di appalto nasce ed è regolato tra committente e appaltatore. Tuttavia, l’ordinamento ammette il c.d. subappalto, ossia la sublocazione della totalità o di una parte dell’opera ovvero del servizio, per cui l’appaltatore diviene a sua volta committente. Evidentemente, si tratta di un contratto derivato, che, però, conserva la sua autonomia e indipendenza rispetto a quello da cui deriva. Nell’ambito dei rapporti lavorativi sorti tra l’appaltatore e i suoi dipendenti, la disciplina è del tutto peculiare, in quanto l’apparato normativo estende le obbligazioni derivanti da crediti di lavoro anche al committente beneficiario della prestazione lavorativa, benché sia parte estranea al contratto di lavoro stesso, prevedendo la possibilità di esperire un’azione diretta nei suoi confronti nell’ipotesi di inadempienza dell’appaltatore, così realizzando una maggiore tutela dei lavoratori.

Le norme

Artt. 1665 c.c.; art. 1676 c.c.; art. 29 del d. lgs. 276/2003

La questione

Nell’ipotesi in cui inadempiente sia il subappaltatore, l’azione sarà esperibile anche nei confronti del solo subcommittente e tanto al fine di tutelare gli ausiliari che prestano la propria attività lavorativa, onde evitare che i meccanismi di decentramento e di contrattazione a catena ledano i diritti dei materiali esecutori dell’opera. Quindi, vi è una responsabilità solidale dell’appaltatore e del committente, nei confronti del quale i lavoratori possono agire in giudizio per ottenere i trattamenti retributivi, ivi compresi quelli di fine rapporto, vantati per il periodo di esecuzione del contratto di appalto. Infatti si sono ormai consolidate le prassi di conciliazioni intervenute tra dipendenti della ditta appaltatrice e committente dell’opera; prassi che dimostra l’esistenza di un vincolo di solidarietà passiva tra committente e appaltatore, fermi restando le azioni o i diritti di compensazione del primo verso il secondo per ottenere la restituzione di quanto pagato.Dunque, insiste in capo al committente una responsabilità solidale per i crediti retributivi e contributivi vantati dal dipendente nei confronti del proprio datore di lavoro/appaltatore, prevedendo al contempo il limite temporale di un anno, decorrente dalla cessazione del contratto di appalto, entro il quale è possibile far valere tale responsabilità.

Si precisa, tuttavia, che detta disciplina non può essere applicata agli appalti pubblici, che sono, invece, regolati da norme speciali, le quali tengono conto della particolare natura giuridica dell’appaltatore e della necessità di assicurare il buon andamento della pubblica amministrazione.

Sentenze

Cass. Civ., sez. Lav. n. 12048/03; Cass., sez. Lav. 15432/14.