Danno biologico per infortunio sul lavoro nell’appalto

blocco

Preambolo

Esiste una forma di responsabilità solidale in capo al committente di un’opera o di un servizio, il quale è responsabile in solido con l’appaltatore e con il subappaltatore per il risarcimento dei danni subiti dai dipendenti di questi ultimi in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, per la parte non oggetto di indennizzo ad opera degli enti assicuratori obbligatori. Si tratta del danno biologico c.d. differenziale, ossia il danno risarcibile al lavoratore, quantificato nella differenza tra quanto ottenuto dall’Inail a titolo di indennizzo e la maggior somma liquidabile in sede civile e ricomprendente varie voci di danno non sovrapponibili per contenuti e criteri risarcitori. In altri termini, l’Inail indennizza il danno biologico subito da un lavoratore a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non lo risarcisce né tantomeno eroga un risarcimento per la sofferenza morale o il pregiudizio reddituale o altri interessi costituzionali della persona.

Le norme

Art. 2087 c.c.; art. 26, comma 4, D.lgs. 81/2008; comma 1, dell’art. 1298 c.c;

Questione

E’ la configurabilità dell’evento dannoso, quale illecito verificatosi a causa della condotta colposa del datore di lavoro o di un terzo, a legittimare un risarcimento a titolo di danno differenziale spettante anche a chi ha già percepito un indennizzo Inail, ma dimostri di aver subito un danno ulteriore rispetto a quello indennizzato. La pretesa risarcitoria, dunque, può essere avanzata anche nei confronti del committente, che, secondo una consolidata giurisprudenza, è e rimane responsabile dell’adozione di “tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità e la salute dei lavoratori”. Dunque l’omissione di cautele da parte del lavoratore non è condizione sufficiente per escludere il nesso causale tra condotta colposa del committente ed evento dannoso, così suggellando il principio secondo cui la responsabilità sussiste ogniqualvolta le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno. Evidentemente, è, questa, una disciplina che presenta profili di indiscussa delicatezza, stante la potenziale elevatissima entità del danno da risarcire, con cui il legislatore ha voluto estendere anche al committente la responsabilità derivante dagli infortuni sul lavoro, così rafforzando la tutela del lavoratore, in ossequio a principi generali dell’ordinamento, primi fra tutti la tutela della salute e la sicurezza, la libertà e la dignità del lavoro.

Indennizzo

Quale sia il criterio da seguire per la quantificazione del danno differenziale è stata questione ampiamente dibattuta in passato, avendo le Sezioni Unite affermato, con le c.d sentenze gemelle, l’unitarietà della categoria, non suddivisibile in sottocategorie variamente denominate; orientamento subito sconfessato dalle successive pronunce della Suprema Corte, che hanno restituito al danno morale, al danno biologico e al danno esistenziale un’autonoma valenza. Tuttavia, di recente, la Cassazione ha stabilito che la liquidazione deve avvenire secondo equità, onde evitare disparità di trattamento a seconda del tribunale adito.
Ipotesi di esclusione o riduzione di responsabilità

L’unica ipotesi in cui è possibile escludere la responsabilità del committente è quella del comportamento c.d. abnorme, inopinabile ed esorbitante del lavoratore; così come la si può ridurre in caso di concorso di colpa del lavoratore. Nessuna menzione al diritto di regresso dell’appaltante nei confronti dell’appaltatore e/o del subappaltatore.
Sentenze

Cass. sent. n.21694/2011; Cass. sent. 12408/2011; Cass. sent. 19280/2010; Cass. 8386/2008