IL MILITARE GIUDICATO: QUANDO LE NOTE CARATTERISTICHE DIVENTANO PERICOLOSE

blocco

Senza dubbio la Documentazione Caratteristica ha lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio personale, diretto e obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento fornito dai militari, limitatamente all’ambito fisico, caratteriale, intellettuale, culturale e professionale. Tale giudizio, infatti, costituisce base essenziale di giudizio per lo sviluppo di carriera ed elemento orientativo per l’impiego razionale del militare. La norma che disquisisce sull’istruzione e sulla redazione della Documentazione Caratteristica si rinviene nella Legge n. 1695 del 5 novembre 1962, nel D.P.R. 15 giugno 1965 n.1431, D.P.R. n.213 del 2002, D.P.R. n.255 del 2006, D.P.R. n.164 del 2008 e Art.1025 del D. Lgs. n.66 del 2010, che mirano a fissare un unico principio giuridico che “la documentazione caratteristica ha lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio personale, diretto e obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento fornito dai militari (…)” ma anche che “(…) le valutazioni dei superiori sono ispirate a principi di obiettività, imparzialità e alto senso di equità nell’apprezzamento di tutti gli elementi che influiscono sull’attività e sul rendimento del dipendente (…)”.

I rischi di eccessiva soggettivizzazione dei giudizi, quindi di travisamento degli elementi di fatto posti a base della valutazione e, di conseguenza, la possibilità di risultati valutativi contraddittori, illogici o, addirittura, manifestamente ingiusti, non è poi un’ipotesi così remota allorquando ci si cimenta nelle note valutative. Difatti, la giurisprudenza amministrativa frequentemente deve fare i conti con il concreto sintomo dell’eccesso di potere e di una valutazione non oggettiva, che potrebbe falsificare il reale valore delle prestazioni e del rendimento offerto dall’interessato, se non proprio una sottovalutazione delle qualità possedute, è tanto più perniciosa per l’organizzazione nel suo complesso, quanto più è riferita al personale in posizione direttiva e di comando.

Proprio per evitare il generarsi di tali ingiustizie, l’amministrazione ha scelto di rinnovare completamente il sistema tramite un Regolamento approvato con il  D.P.R. n.213 del 2002 all’interno del quale i principali problemi della Documentazione Caratteristica sono stati individuati in tema di “eccesso di potere” da parte dei superiori, con apposito riferimento ai sintomi di difetto o insufficienza di motivazione, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, erroneità nei presupposti, di travisamento dei fatti, di illogicità.

Il Giudizio Finale relativo alla Documentazione Caratteristica debba necessariamente risultare coerente e ragionevole rispetto alle motivazioni che ne costituiscono il fondamento e che, quindi, la valutazione di un militare non può essere abbassata senza motivazioni considerate sufficienti e adeguate per realizzare tale abbassamento. (TAR Lazio n.00113/2012, Reg. Prov. Coll. n.00368/2011, Reg. Ric. TAR Veneto Ric. n.512/2002 e 2884/2004 Sent. n.1693/2008).

Le valutazioni, pertanto, rientrano all’interno del perimetro che è proprio del “merito” dell’azione amministrativa che non deve dare luogo ad eccesso di potere per arbitrarietà, manifesta irrazionalità o illogicità, ovvero per travisamento dei fatti (Cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, n.1065 del 18 febbraio 2011; Cons. Stato, Sez. IV n.1776 del 26 marzo 2010; TAR Campania – Napoli VII n.1195 dell 8 aprile 2011; TAR Lombardia, Milano; III 1° marzo 2011 n.594). Ciò che si lamenta nel caso che ci interessa.

A ciò aggiungasi che, come da granitica giurisprudenza: “in presenza di precedenti costantemente favorevoli, le denunciate flessioni di rendimento, unitamente alla intervenuta carenza nelle doti giù riscontrate, devono essere dettagliatamente motivate, al fine di consentire la verifica dell’iter logico seguito di volta in volta dall’Amministrazione di riferimento. E ciò, soprattutto quando (come nel caso di specie) si sia in presenza di attenuazioni di giudizi che riguardano elementi come la capacità di concentrazione e il vigore mentale, o l’esemplarità, la lealtà, la capacità di lavorare in gruppo o la motivazione e la dedizione, l’affidabilità e il senso di disciplina come anche il rendimento, che per loro stessa natura appaiono troppo arbitrarie e poco verificabili. L’assenza di motivazione, per quanto attiene gli abbassamenti, comporta un’arbitrarietà tale che ha il potere di creare delle “zone franche” dell’ordinamento all’interno delle quali gli interessati, assoggettati ad un insindacabile e soggettivo potere di valutazione, del superiore, rimarrebbero privi di qualsivoglia tutela (…) Si è, infatti, condivisibilmente ritenuto che, fermo restando la discrezionalità insita nelle valutazioni e l’autonomia di ciascuna scheda valutativa rispetto alle precedenti, tuttavia questa deve essere temperata alla luce della necessità che i giudizi appaiano logici e non unicamente finalizzati ad essere utilizzati per l’attribuzione e la giustificazione di un giudizio finale negativo, dovendo sempre essere ispirati al principio di obiettività, imparzialità e alto senso di equità perché, in caso contrario, il giudizio non sarebbe discrezionale, bensì arbitrario. In altre parole, è necessario che il giudizio finale scaturisca in modo logico ed armonico dai vari giudizi analitici interni concernenti le qualità possedute e non che tali giudizi appaiano, invece, plasmati e costruiti in modo tale da giustificare un giudizio negativo”. (Consiglio di Stato 1083/2015, TAR Friuli Venezia Giulia 5 dicembre 2013 n.631).