INFORTUNIO DURANTE LA FREQUENZA DEL CORSO PER ALLIEVI MARESCIALLI DECORSO DEL TEMPO PER COLPA DELL’AMMINISTRAZIONE Sentenza TAR Lazio n. 548/2023

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Giovane allieva frequentava il corso per Allievi Marescialli, durante un’esercitazione si fratturava la gamba e quindi si rendeva necessario il riposo. L’Amministrazione la sottoponeva a diverse visite distanziate da molto tempo, ragion per cui superava i 60 giorni di assenza concessi per la frequentazione del corso. L’Amministrazione decideva che avrebbe ripetuto il corso, visto il numero cospicuo di assenze. L’allieva impugnava il provvedimento e il Tar Lazio con sentenza 548/2023 pronunciava che la disposizione di cui all’art. 45, comma 3, in cui è previsto che “i frequentatori rinviati per assenze dovute a infermità o altre cause indipendenti dalla loro volontà sono ammessi, per un massimo di due volte, a frequentare, nell’anno scolastico successivo a quello di cessazione della causa impeditiva, il primo o il secondo anno di corso senza essere considerati ripetenti ai sensi del comma 5 dell’art. 44” va letta in combinato disposto con il predetto comma 2, che ha fissato quale limite per il rinvio dal corso l’assenza “per singolo anno di corso, più di novanta giorni, anche se non continuativi”.

Nella specie, occorre evidenziare che l’indipendenza dell’infermità dalla volontà dell’interessata allude alla causa che ha determinato la protratta assenza dei “frequentatori del corso”: il che comporta che anche nell’ipotesi di un evento di forza maggiore (che, secondo la giurisprudenza, si sostanzia in un “avvenimento imponderabile che annulla la signoria del soggetto sui propri comportamenti, elidendo il requisito della coscienza e volontarietà della condotta”, cfr. Corte di Cassazione, 6 aprile 2022, n. 11111) non sarebbe ammissibile il reintegro nel corrente corso.

Ma la ricorrente, ha, però, provato che:

  1. a) la commissione medica ospedaliera in data // cioè quando ancora non erano trascorsi 90 giorni (ma 89 giorni) dall’infortunio occorso in data // ha dichiarato l’idoneità al servizio: il che depone per la sostanziale irrilevanza del lamentato ritardo, oltre il termine di 60 giorni previsto dalla circolare del Comando generale del //, dell’invio alla predetta commissione;
  2. b) lo stato di recuperata idoneità al servizio è stato, altresì, accertato in data // da uno specialista in ortopedia e traumatologia.

Ne deriva che il superamento del decisivo termine di 90 giorni è dipeso null’altro che dall’inerzia amministrativa, la quale, costituendo sintomo di un agire contrario ai principi espressi dall’art. 97 della Costituzione, non può certo integrare una delle-legittime – “altre cause indipendenti” dalla volontà dei frequentatori del corso. Dunque, l’impugnato provvedimento va annullato e, di conseguenza, la ricorrente, già ammessa con riserva in sede cautelare monocratica, è da ritenere definitivamente legittimata a frequentare il Corso.