L’ABBASSAMENTO DEL GIUDIZIO NELLE NOTE CARATTERISTICHE DEVE ESSERE MOTIVATO!

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L’abbassamento delle voci interne non sorrette da alcuna motivazione devono essere ANNULLATE.

Tale principio viene ormai conformemente ribadito da molteplice giurisprudenza che afferma che: “se è vero che le valutazioni dei  militari contenute nei vari documenti caratteristici sono regolate dal principio di autonomia e indipendenza dei giudizi, è altresì vero (cfr., sul punto, T.A.R. Lazio, Sez. I-bis, n.  10468/2012, id., n. 5862/2011, T.A.R. LOMBARDIA 2015) che, in presenza di precedenti e  costanti valutazioni favorevoli del militare, le denunciate flessioni di rendimento, unitamente alla intervenuta carenza nelle doti già riscontrate, devono essere  dettagliatamente motivate, al fine di consentire la verifica dell’iter logico seguito, di volta in volta, dall’Amministrazione”. E ciò, soprattutto se si sia in presenza di attenuazioni di giudizi che riguardano elementi (come la “capacità di risolvere i problemi” e la  “motivazione al lavoro” del soggetto) che, per loro stessa natura, non sono suscettibili di significative variazioni nel breve periodo”. ANCORA  recente giurisprudenza (Consiglio di Stato sez. IV, 5/11/2018, n.6248 ha sottolineato che: “ove si verifichi un repentino abbassamento di classifica relativo ad un determinato periodo di servizio rispetto ad  anteriori e diffusi anni di servizio in cui l’ufficiale abbia costantemente riportato la qualifica massima (come nella fattispecie all’esame), si richiede un’adeguata motivazione in ordine alle ragioni che giustificano l’attribuzione della inferiore qualifica; e, nel caso in cui il meno favorevole giudizio venga riferito esclusivamente a fatti o episodi determinati, è altresì necessario che la motivazione si diffonda sulle circostanze che non hanno consentito di confermare il giudizio finale di massima classifica e sia di   sufficiente  puntualità almeno con riguardo alla effettiva consistenza di tali fatti ed alla imputabilità degli    stessi all’operato dell’ufficiale”.