LE NOTE CARATTERISTICHE E GLI AVANZAMENTI DI CARRIERA

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TAR 14987/2022

Il quadro normativo sugli avanzamenti stabilisce che secondo la disciplina del giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali, la valutazione della commissione di avanzamento si appunta su profili indicati dall’articolo 21, comma 4, del decreto legislativo numero 69 del 2001, che stabilisce come debba tener conto dei seguenti criteri: a) qualità morali, di carattere e fisiche; b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all’esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, al servizio prestato presso reparti o imbarco; c) doti intellettuali di cultura, con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami ed esperimenti, di attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento in settori d’impiego di particolare interesse delle amministrazioni”. Quanto ai principi elaborati in materia di giurisprudenza appare ormai consolidato l’orientamento secondo cui le valutazioni svolte dalla commissione di avanzamento per la promozione al grado superiore sono connotate da ampia discrezionalità tecnica e hanno un riguardo alla percezione globale e complessiva delle qualità manifestate dal militare. Ciò comporta che la discrezionalità tecnica della commissione è sindacabile solo in presenza di valutazioni macroscopicamente incoerenti o irragionevoli, così da comportare un vizio della funzione. Questo vuol dire che occorre far riferimento alla coerenza generale del metro valutativo adoperato oppure alla manifesta incongruità del punteggio, avuto riguardo agli incarichi ricoperti, alle funzioni espletate e alle positive valutazioni ottenute durante tutto l’arco della carriera degli scrutinandi. L’incoerenza della valutazione (e quindi del punteggio assegnato) devono emergere dall’esame della documentazione con assoluta immediatezza, ovvero deve essere palesemente e immediatamente evidente l’inadeguatezza del punteggio in rapporto ad un livello macroscopicamente ottimale di precedenti di carriera e di qualità, tanto da porne in luce l’abnormità (ex-multis, cons. st., Sezione IV, 17 aprile 2018, numero 2279; cons. st., Sez. IV, 12 marzo 2021, n. 2115). Dunque alla luce di quanto detto, appare fondamentale l’esame delle flessioni di giudizio per le voci interne delle schede valutative quali qualità morali e di carattere, capacità di sintesi e capacità di ideazione, oltre a tutte le altre voci ivi riportate. I criteri particolari di valutazione elaborati dalla commissione di avanzamento stabilivano che: “sarà riservato particolare rilievo alla qualifica finale attribuita dall’ultima autorità intervenuta nella redazione del documento. Saranno anche considerate le qualifiche finali, secondo la rilevanza e la durata di ciascuna, apprezzando altresì eventuali espressioni laudative espresse nei giudizi. Si terrà inoltre conto della flessione dei giudizi caratteristici ….. avuto riguardo alla perdita delle aggettivazioni laudative della qualifica apicale. I suddetti criteri di valutazione inoltre stabilivano che: “saranno anche adeguatamente apprezzate, ai fini della valutazione delle qualità professionali: la motivazione al lavoro, desumibile dalla documentazione caratteristica”. Quanto sopra detto mette in risalto l’importanza delle note caratteristiche, dei giudizi singoli e del giudizio finale che spesso vengono sottovalutati dallo stesso militare. Qualora le note caratteristiche appaiono illegittime nella loro redazione, perché frutto di un’analisi non obiettiva e coerente, occorre immediatamente impugnarle, in quanto potrebbero causare notevole non nocumento agli avanzamenti e ad altre situazioni gestite nel rapporto di lavoro tra i militari e l’amministrazione.